CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 dicembre 2018
107.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 141

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 11.05.

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
C. 1408 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

Pag. 142

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Riccardo OLGIATI (M5S), relatore, osserva che il decreto-legge n. 119 del 2018 è un ampio provvedimento, ritenuto urgente a motivo di esigenze sia di cassa, sia di semplificazione, sia ancora di speditezza nelle procedure di accertamento e di contrasto dell'evasione fiscale. Rileva che, sotto questo aspetto, le competenze della Commissione non sono prevalenti nell'ambito del testo e che, tuttavia – poiché nell'articolato sono presenti misure di favore per regolarizzare pregressi debiti fiscali –, alcune disposizioni hanno un impatto sugli interessi finanziari dell'Unione europea, sottolineando, inoltre, che non mancano altri profili di competenza. Avverte che in questa sede, si concentrerà pertanto su tali aspetti rinviando alla documentazione preparata dagli uffici per una panoramica più ampia del provvedimento, il quale peraltro nel corso dell'esame al Senato si è notevolmente arricchito. Premette che agli articoli da 1 a 3 e 6 è prevista e disciplinata una serie di istituti già sperimentati nella legislazione quali: la definizione agevolata dei verbali di constatazione, vale a dire i documenti conclusivi delle operazioni ispettive delle autorità tributarie, ai sensi della legge n. 4 del 1929; la definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, come per esempio gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione; la definizione agevolata degli inviti al contraddittorio; l'accertamento con adesione; la definizione agevolata dei carichi già affidati all'agente della riscossione; la definizione delle controversie giudiziarie tributarie. Segnala che per «definizione» s'intende un pagamento – in un'unica soluzione o rateale – della somma dovuta e non ancora corrisposta senza interessi e senza sanzioni. Il termine per giovarsi della definizione agevolata è in via di massima il 31 maggio 2019. Rileva che il Senato ha introdotto nell'articolo 2 un nuovo comma 2-bis, che proroga al 2022 l'applicazione del meccanismo di inversione contabile a fini IVA che proroga al 30 giugno 2022 l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile facoltativa (cd. reverse charge) IVA, in coerenza con la più recente evoluzione della normativa europea. Ricorda che l'articolo 4 dispone l'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, con l'esclusione dei debiti derivanti dal recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi e alle risorse proprie tradizionali dell'Unione europea. Osserva anche che l'articolo 15 reca una disposizione di coordinamento tra il testo del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, che disciplina la fatturazione elettronica e la decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, che ha autorizzato l'Italia a disporre l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano. Rileva che l'articolo 17 reca ulteriori modifiche al decreto legislativo n. 127 del 2015 sulla trasmissione telematica delle operazioni IVA volte a rendere obbligatoria la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi. L'articolo prevede, inoltre, che tale obbligo risulta soddisfatto per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati relativi a tutti i corrispettivi giornalieri, nonché estende al registro dei corrispettivi la deroga, in difetto di trascrizione su supporti cartacei, già prevista per il registro delle fatture e per quello degli acquisti. Osserva che, in questo contesto, gli aspetti di competenza ineriscono alla diversa declinazione di tali agevolazioni quando sono in gioco gli interessi finanziari dell'Unione europea. E – per quanto riguarda da ultimo – l'articolo 17, si è posto il tema del trattamento dei dati. Evidenzia che, all'articolo 1, comma 6, si stabilisce che l'esenzione dalle sanzioni si applica anche quando il debito fiscale concerne i tributi che compongono le risorse proprie dell'Unione europea, ma non così gli interessi che invece devono essere corrisposti a decorrere dal 1o maggio Pag. 1432016. Rileva, inoltre, che l'articolo 5, se estende la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall'imposizione di diritti alla produzione dello zucchero, quali risorse proprie tradizionali dell'Unione europea, nonché l'IVA sulle importazioni, nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, anche in questo caso reca deroghe all'articolo 3. Precisa che sono quindi fissate le scadenze delle rate dovute dai debitori ai fini della definizione agevolata e posti alcuni obblighi di comunicazione ed è, inoltre, previsto che siano pagati gli interessi di mora, salvo che per l'IVA all'importazione. Quanto alla proroga del c.d. reverse charge, ritiene opportuni alcuni chiarimenti a beneficio del dibattito. Precisa che, in generale, l'IVA è un tributo che si applica alla cessione di beni e alla prestazione di servizi. Come è noto, nella catena che porta dalla produzione al consumatore finale vi sono diversi passaggi intermedi che – convenzionalmente – aumentano il valore del bene o del servizio. Osserva che l'imposta interviene su quel valore, con aliquote che variano a seconda che si tratti di beni di prima necessità, pari al 4 per cento, beni ad aliquota ridotta, pari al 10 per cento, o ad aliquota ordinaria, pari al 22 per cento. L'IVA deve essere applicata dal protagonista di un passaggio nei confronti di quello del successivo, di modo che quest'ultimo paga il prezzo più l'IVA; il cedente trattiene il prezzo, ma deve versare l'IVA all'erario, salvo – se è un imprenditore o un professionista – scalare dal relativo importo l'IVA che ha pagato al passaggio a monte. Rileva che questo meccanismo fa sì che se un cedente non versa l'IVA ma il cessionario invece la detrae dal suo imponibile, specialmente nelle operazioni transfrontaliere, in cui il protagonista a monte non è un contribuente italiano, il fisco subisce un danno che è anche difficile contrastare. Per questo, la direttiva IVA/Rifusione (2006/112/CE), all'articolo 199 stabilisce che «Gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni». Evidenzia che, in pratica, si consente agli Stati membri di stabilire l'inversione contabile e di evitare che il soggetto a monte pratichi l'imposta su quello a valle; è, infatti, quest'ultimo a pagare al cedente o al professionista il prezzo del bene o del servizio ma non anche l'IVA che invece dovrà versare direttamente all'erario. Questa scelta è possibile – a legislazione vigente – fino al 31 dicembre 2018 ma il decreto-legge la proroga al 30 giugno 2022, in linea con le finalità della direttiva 2006/11/CE come modificata da ultimo nel 2013, la quale ha esteso il novero di operazioni cui il cosiddetto reverse charge si può applicare. Segnala, da ultimo e sempre per semplificare ma al contempo mettere in sicurezza gli adempimenti IVA, che l'articolo 17 modifica l'articolo 2 del decreto legislativo n. 127 del 2015 sulla fatturazione elettronica. Rimarca che la modifica inerisce anche ai casi nei quali la memorizzazione elettronica e la connessa trasmissione dei dati dei corrispettivi, che sostituiscono gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, viene fatta da coloro che sono soggetti al «Sistema tessera sanitaria». Evidenzia che poiché i dati memorizzati e trasmessi sono usati per la dichiarazione dei redditi pre-compilata, ai sensi del decreto legislativo n. 175 del 2014, il decreto-legge stabilisce che il trattamento dei dati può essere fatto solo dalle pubbliche Amministrazioni per le proprie finalità istituzionali. Aggiunge che viene, inoltre, disposto che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la Pubblica Amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definiti, nel rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali, i termini e gli ambiti di utilizzo dei predetti dati e i relativi limiti, nonché le modalità tecniche di trasmissione. Sottolinea che quanto esposto trova fondamento proprio con riferimento agli obblighi di cui all'articolo 32 del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione Pag. 144delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla circolazione dei dati personali. Conclude riservandosi di avanzare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico.
Testo unificato C. 290 Gadda e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Sergio BATTELLI, presidente, segnala che, in relazione alla calendarizzazione in Assemblea, prevista a partire da lunedì 10 dicembre prossimo e all'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, la Commissione dovrebbe rendere il parere nella giornata odierna.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, ricorda che la proposta di legge n. 290 con le relative abbinate inerisce allo sviluppo e alla competitività dell'agricoltura biologica ed è stata calendarizzata in aula la prossima settimana nell'ambito della quota riservata alle minoranze. Procede quindi ad illustrare brevemente il suo contenuto per poi soffermarsi sugli aspetti di più stretta competenza della Commissione per le politiche dell'Unione europea. Osserva, quindi, che il testo unificato adottato lo scorso 21 novembre, cui poi sono stati apportati taluni emendamenti, è vasto e articolato, basandosi peraltro su un approfondito lavoro istruttorio iniziato nella scorsa legislatura che aveva condotto all'approvazione di un testo nella sola Camera dei deputati. Ricorda che il testo si compone di ben 20 articoli divisi in 8 capi. Segnala che l'articolo 1 dà un primo quadro di oggetto e finalità del testo legislativo, chiarendo che si intende disciplinare: il sistema delle autorità competenti per il settore del biologico; i distretti biologici; le azioni per la sua salvaguardia e promozione; l'uso del marchio nazionale «biologico italiano». Le autorità competenti indicate sono il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano alle quali si aggiunge, quale organismo di settore, il Tavolo tecnico per l'agricoltura biologica, istituito presso il Ministero delle politiche agricole: tale Tavolo rappresenta l'organo propulsore delle politiche del biologico, soprattutto perché esso delinea gli indirizzi e le priorità del Piano d'azione nazionale per il biologico che si trova disciplinato nell'articolo 6 del testo. Segnala che nell'articolo 7, è previsto lo stanziamento di un apposito fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica e che nel medesimo capo della legge si trovano disposizioni che disciplinano i contratti di rete tra gli operatori della filiera biologica, il sostegno alla ricerca e la formazione professionale. Sottolinea che nel capo VI si definiscono i distretti biologici, i cui requisiti sono stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, da emanarsi previa intesa nella Conferenza Stato-regioni: i distretti sono sistemi produttivi locali stanziati su un territorio ben individuato di carattere anche interprovinciale o interregionale che abbia spiccata vocazione agricola. Al distretto possono partecipare enti locali, singoli o associati, che adottino politiche di tutela del ruolo delle produzioni biologiche, di difesa dell'ambiente, di conservazione del suolo agricolo e di difesa della biodiversità. Segnala che oltre ai distretti biologici sono disciplinate le organizzazioni interprofessionali della filiera, le intese di filiera e le organizzazioni dei produttori biologici. Evidenzia che nel capo VII è ribadito il divieto di utilizzo di organismi geneticamente modificati o di prodotti da essi derivati nell'agricoltura biologica e che pertanto anche la contaminazione Pag. 145accidentale da tali organismi comporta il divieto dell'uso del logo del biologico. Sottolinea che nell'articolo 18 del testo è contenuta una novella della legge n. 1096 del 1971 che reca l'aggiunta di una disposizione che consente la vendita delle sementi biologiche. Rimarca, come anche reso evidente da quanto fin qui illustrato, che la proposta di legge all'esame non intacca la definizione e l'essenza di agricoltura biologica, ambito che invece è disciplinato attualmente dal regolamento CE 2007/834 che sarà sostituito, a partire dal 1o gennaio 2021, dal regolamento UE 2018/848: tale normativa europea concerne – per converso – un ambito soltanto tangenzialmente toccato dalla legge su cui la Commissione è chiamata ad esprimere il parere, la quale, pertanto, non appare contenere, a suo avviso, elementi di contrasto o di incompatibilità con la predetta normativa europea. Ricorda che la normativa europea esclude dalla definizione di prodotto biologico quello della caccia o della pesca di animali selvatici ed esclude dalla disciplina del commercio dell'agricoltura biologica la ristorazione collettiva. Segnala che nella nozione di biologico è vietato l'uso degli OGM salva la percentuale massima dello 0,1 per cento del volume ed è vietato l'uso di radiazioni ionizzanti per il trattamento di alimenti o mangimi. Ricorda inoltre che, per considerare biologica una produzione vegetale, è richiesta l'utilizzazione di tecniche che sviluppino il contenuto della materia organica del suolo e limitino l'inquinamento dell'ambiente anche tramite la rotazione pluriennale delle colture e la concimazione naturale. Sottolinea che nella relazione ha voluto tratteggiare rapidamente e sinteticamente tali aspetti per chiarire che essi sono dati per acquisiti dalla proposta di legge all'esame la quale, viceversa, è, come illustrato, centrata sugli aspetti della regolazione organizzativa del settore, peraltro premurandosi di fare sempre salva la normativa europea, come per esempio nell'articolo 5 sul logo biologico italiano e nell'articolo 11 sui distretti biologici. Con specifico riguardo ai profili di competenza della Commissione, con particolare riferimento all'articolo 5, volto all'istituzione del marchio «Biologico italiano», ritiene che sarebbe opportuno precisare che esso non rientra tra le indicazioni obbligatorie che le etichette dei prodotti biologici devono recare ai sensi della normativa europea. Conclude riservandosi di avanzare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) ricorda come, nell'ambito dell'audizione del deputato europeo Paolo De Castro ed anche in altre occasioni di approfondimento, sia emerso come i cambiamenti climatici impattino sull'agricoltura. Osserva che il Parlamento europeo, nell'ambito dell'esame della nuova Politica agricola comune, stia trattando tale problematica nel dibattito, ad esempio sul tema delle conseguenze dell'aumento della temperatura sui vitigni. Ritiene che il progetto di legge all'esame dovrà, quindi, essere in linea con quanto previsto dalla normativa europea sulla politica agricola, anche per quanto concerne la nozione di biologico. In proposito chiede un approfondimento sulla definizione di distretto biologico nel senso di chiarire se tale definizione è generica ovvero se siano presenti disposizioni più stringenti, ad esempio sulla tipologia di pesticidi utilizzabili prevedendo che possano essere impiegati solo quelli il cui periodo di attività si esaurisca prima della nascita del frutto e che non siano quindi in esso presenti.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, per quanto concerne i disterri biologici, segnala che il testo individua finalità che già contengono il perimetro della definizione in questione. In tal senso, come evidenziato nella sua relazione, il capo VI reca disposizioni in materia di organizzazione della produzione e del mercato sia in termini di una maggiore semplificazione delle procedure sia in termini di valorizzazione del prodotto. Sottolinea che i distretti biologici sono previsti dall'articolo 11 del testo in esame per promuovere l'uso sostenibile delle risorse naturali e locali, favorendo un approccio territoriale anche Pag. 146al di fuori dei confini amministrativi, semplificare l'applicazione delle norme di certificazione biologica ed ambientale, favorire lo sviluppo dei processi di preparazione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti biologici e promuovere le connesse attività di vendita diretta, agrituristica nonché la biodiversità e l'agricoltura sociale, promuovendo una maggiore diffusione dei prodotti biologici. Per quanto riguarda le osservazioni sugli effetti dei cambiamenti climatici e su come venga affrontato il loro impatto sull'agricoltura, ritiene che particolare rilevanza possano assumere nuove tecniche di produzione e nuove tecniche di coltivazione e quindi le attività di ricerca e sviluppo che ne sono a monte. In tal senso, ricorda che il progetto di legge all'esame, in particolare all'articolo 9, contiene specifiche norme che delineano le modalità attraverso le quali operare il sostegno alla ricerca tecnologica ed applicata nel settore.

  Sergio BATTELLI, presidente, chiede alla relatrice se intende formulare una proposta di parere già nel corso della seduta odierna.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 1).

  Elena MURELLI (Lega) preannuncia voto favorevole da parte del suo gruppo anche in considerazione del fatto che il testo in esame, già esaminato in Commissione agricoltura nella XVII legislatura, è stato migliorato in questa legislatura grazie al contributo del suo gruppo e del gruppo MoVimento 5 Stelle.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice (vedi allegato 1).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014.
C. 1389 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Marco MAGGIONI (Lega), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il parere di competenza alla Commissione esteri sulla proposta di legge recante la ratifica dell'Accordo di cooperazione culturale e istruzione con il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014. Preliminarmente rammenta che nella precedente legislatura venne presentato dal Governo un analogo progetto di ratifica di tale Accordo, nell'ambito di un ampio disegna di legge relativo alla ratifica di 11 accordi internazionali (A.S. 2813), provvedimento esaminato dalla Commissione esteri del Senato il 28 giugno 2017 che non ha potuto concludere l'esame per il termine della legislatura. Segnala che il testo oggi all'esame è stato già approvato dal Senato lo scorso 20 novembre, dove è stato presentato d'iniziativa del presidente della 3a Commissione del Senato, Vito Rosario Pertrocelli, come primo firmatario. Venendo al contenuto dell'Accordo, ricorda che esso si compone di 18 articoli per il cui esame di dettaglio rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici, e che esso è finalizzato a promuovere e favorire iniziative, scambi e collaborazioni in ambito culturale e di istruzione con il Montenegro, rimediando al vuoto legislativo venutosi a creare a seguito dei rivolgimenti geopolitici dell'area dei Balcani che hanno portato alla dissoluzione della Jugoslavia. Segnala, pertanto, che l'Accordo in esame viene a sostituire l'Accordo culturale tra l'Italia e la Jugoslavia concluso a Roma il 3 dicembre 1960 (legge 31 dicembre 1962, n. 1865): scopo dell'Accordo è rafforzare e armonizzare i legami culturali reciproci, rispondendo inoltre alla forte richiesta di lingua e cultura italiana in Montenegro. Rimarca che la relazione illustrativa che accompagna il progetto di legge, presentato al Senato, sottolinea l'impegno dell'Italia nei confronti del Montenegro e i forti legami culturali e storici che uniscono i due Paesi Pag. 147e come l'Italia rappresenti un importante punto di riferimento nel processo di avvicinamento del Montenegro all'Unione europea. In proposito, ricorda che il 6 febbraio 2018, nella comunicazione su una nuova prospettiva per l'allargamento dell'Unione europea ai Balcani occidentali, la Commissione europea ha prospettato la possibilità di un ingresso di Serbia e Montenegro nell'Unione europea per il 2025. Per quanto riguarda l'articolato della proposta di legge di ratifica, osserva che gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo. Segnala che l'articolo 3 è dedicato alla copertura finanziaria degli oneri previsti dall'attuazione di alcuni articoli dell'Accordo, quantificati, al comma 1, in euro 160.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di euro 163.760 a decorrere dall'anno 2020. Il comma 2 stabilisce che a tali oneri si provveda mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia, per il 2018, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Il comma 3 autorizza il Ministero dell'economia ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio. Evidenzia altresì che l'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle altre parti dell'Accordo e che l'articolo 5 dispone che l'entrata in vigore è fissata al giorno successivo alla pubblicazione della legge in Gazzetta Ufficiale.
  Conclude riservandosi di avanzare una proposta di parere all'esito del dibattito.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 4 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in società operanti nel settore lattiero-caseario.
Nuovo testo C. 712 Molinari.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 novembre 2018.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2), evidenziando che la stessa riprende alcune questioni emerse nel dibattito.

  Piero DE LUCA (PD) rinviando alle considerazioni svolte nel corso della seduta del 28 novembre 2018, ribadisce le proprie perplessità circa il rispetto della normativa europea del testo in esame. Rileva peraltro che esso non sembra essere coerente con talune delle misure che il Governo si accingerebbe ad adottare al fine di evitare la procedura di infrazione per disavanzi eccessivi, quali dismissioni e cessioni del patrimonio pubblico. Considerando quindi quanto rilevato, anche a prescindere dal merito del testo all'esame, e non essendo chiari quali siano l'impatto economico delle misure ivi previste e le conseguenze sulla normativa relativa alle partecipate pubbliche, preannuncia un voto di astensione.

  Guido Germano PETTARIN (FI) esprimendo una valutazione positiva sul testo all'esame, che non ritiene vìoli il quadro delle norme europee in materia, chiede al relatore se oltre ai vincoli normativi europei siano stati tenuti in considerazione, nella sua analisi, anche quelli interni e, specificamente, quelli relativi agli enti locali e territoriali.

  Filippo SCERRA (M5S) in merito alle competenze proprie della Commissione, osserva che il testo esaminato non sembra contravvenire alcuna regola legata all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e Pag. 148ritiene che non vi siano problemi in termini di incompatibilità con la normativa unionale. Per tali motivi preannuncia il voto favorevole del suo gruppo.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega), relatore, in relazione alle osservazioni del deputato Pettarin, evidenzia che l'analisi svolta ha riguardato anche i profili riguardanti il quadro normativo nazionale, ma che ad essi non si è dato rilievo nella proposta di parere in considerazione dell'ambito di competenza della Commissione. Per quanto riguarda i rilevi mossi dal deputato De Luca, ribadisce che il gruppo Lega e, più in generale, le forze che sostengono la maggioranza di Governo, ritengono meritevoli di peculiare tutela il mondo dell'agricoltura e le realtà territoriali e intendono tenere nella debita considerazione ogni diversa variabile che possa creare difficoltà al settore, intervenendo nei modi ritenuti opportuni ed efficaci. In questo caso, sottolinea che le cure che si intende approntare per i soggetti in questione sono dirette a tutelare la produzione nel suo complesso, il reddito di chi lavora nel settore, l'agricoltura e l'economia dei territori.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) valuta favorevolmente la proposta in esame. In particolare ritiene fondamentale che sia dato sostegno agli allevatori che svolgono la propria attività in quei territori che soffrono una certa fragilità come, ad esempio, quelli di montagna. Sul punto crede che peculiare importanza assuma ogni forma di sostegno fornita ai giovani allevatori montani, che svolgono in tali territori un ruolo fondamentale, ad esempio con la cura dei prati e dei pascoli. Rileva tuttavia che per convincere quei giovani a restare e continuare quelle attività è necessario premiarne la passione dando loro un riconoscimento concreto, anche attraverso il rilascio di licenze o comunque permessi che consentano ai produttori locali di valorizzare e vendere direttamente il frutto del loro lavoro. In tal senso, conclude, anche norme sulla partecipazione pubblica, come quelle oggetto del progetto di legge all'esame, qualora contribuiscano a rendere possibile un nuovo modello di agricoltura che vada nella direzione da lei descritta, possono essere viste con favore.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 2).

  La seduta termina alle 11.40.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 11.40.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni: I princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità: rafforzarne il ruolo nel processo di definizione delle politiche dell'UE.
COM(2018)703.

Relazione della Commissione: Relazione annuale 2017 sull'applicazione dei princìpi di sussidiarietà e di proporzionalità.
COM(2018)490.

Relazione della Commissione: Relazione annuale 2017 sui rapporti tra la Commissione europea e i Parlamenti nazionali.
COM(2018)491.

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto degli atti dell'Unione europea in titolo, rinviato nella seduta del 28 novembre 2018.

  Guido Germano PETTARIN (FI) chiede se la Commissione abbia ancora a tempo disposizione per approfondire talune tematiche, afferenti anche a profili costituzionali, nell'ambito di un'eventuale attività conoscitiva.

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  Angela IANARO (M5S), relatrice, condivide la possibilità di svolgere gli approfondimenti prospettati dal deputato Pettarin attraverso un'opportuna attività conoscitiva.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che eventuali richieste di audizione possono essere presentate e valutate in sede di Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio.
COM(2018)390.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dell'atto dell'Unione europea in oggetto, rinviato nella seduta del 28 novembre 2018.

  Francesca GALIZIA (M5S), relatrice, riservandosi ulteriori approfondimenti che ritiene necessari prima di formulare una proposta di parere, chiede un rinvio dell'esame ad altra seduta.

  Sergio BATTELLI, presidente, concorde la Commissione, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.45 alle 12.35.

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