CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 dicembre 2018
107.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 85

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI.

  La seduta comincia alle 14.40.

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
C. 1408 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Massimiliano CAPITANIO (Lega), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla VI Commissione Finanze, il disegno di legge di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (C. 1408), nel testo approvato dal Senato.
  Il provvedimento reca molteplici disposizioni di varia natura anche se principalmente attinenti alla materia fiscale e finanziaria.
  Sono tuttavia presenti alcune importanti disposizioni che intervengono su ambiti di diretta competenza della Commissione.
  Segnala innanzitutto all'attenzione della Commissione la disposizione di cui all'articolo 21, che autorizza il trasferimento di risorse a Rete ferroviaria italiana per il finanziamento del contratto di programma Pag. 86– parte servizi 2016-2021 e del contratto di programma – parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa.
  In particolare, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma – parte servizi 2016-2021 (comma 1) e di 600 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma – parte investimenti 2017 – 2021.
  Con riferimento all'autorizzazione di spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2018, ricorda che nel citato contratto di programma-parte servizi, nell'ambito del prospetto delle fonti e degli impieghi delle risorse per competenza, si segnalava per l'anno 2018 un fabbisogno di 43 milioni di euro sostanzialmente coperto dal contributo assegnato attraverso la disposizione all'esame.
  Con riferimento al trasferimento di 600 milioni di euro a Rete ferroviaria italiana per il contratto di programma – parte investimenti segnala che tale intervento va valutato in combinazione con la previsione del disegno di legge di bilancio, già esaminato dalla Commissione, che dispone una corrispondente riduzione di pari importo con riguardo ai trasferimenti a Rete ferroviaria italiana per gli investimenti ferroviari nel 2019.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un nuovo articolo 21-bis, che differisce al 2021 la riduzione dei trasferimenti delle risorse del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, nel caso di mancato affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale attraverso procedure di evidenza pubblica, prevedendo altresì che la riduzione non si applichi ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007 e alle disposizioni normative nazionali vigenti. A tale scopo la disposizione novella il secondo periodo della lettera d) del comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge n. 50 del 2017, che attualmente prevede che la riduzione non si applichi ai contratti di servizio affidati alla data del 30 settembre 2017 in conformità alle disposizioni di cui al regolamento CE 1370/2007, sino alla loro scadenza, nonché per i servizi ferroviari regionali nel caso di avvenuta pubblicazione entro il 2 dicembre 2018 dell'avviso ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del regolamento (CE) n. 1370/2007.
  A questo proposito ricorda che l'articolo 5, comma 4, del decreto-legge n. 109 del 2018 (cd. «decreto Genova») ha previsto che «per la Regione Liguria, il termine del 30 settembre 2017, di cui all'articolo 27, comma 2, lettera d), del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, è differito al 31 dicembre 2019». Tale disposizione deve ora intendersi superata dal differimento in via generale al 2021 della riduzione dei trasferimenti.
  Sempre nel corso dell'esame in Senato è stato introdotto un nuovo articolo 22-bis volto a istituire la nuova Autorità di sistema portuale dello Stretto, scorporandola dall'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto, e assegnandole i porti di Messina (ivi incluso l'approdo di Tremestieri) e Milazzo in Sicilia e di Villa San Giovanni e Reggio Calabria, in Calabria.
  Un'ulteriore modifica concerne il comma 14 dell'articolo 6. Si stabilisce che entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto legislativo di riforma del sistema portuale (n. 169 del 2016) il numero delle Autorità di sistema portuale potrà essere modificato, anziché ridotto (come previsto dalla legislazione vigente) valutate le interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di traffico, (lett. c)). La nuova formulazione della citata disposizione quindi consente anche di aumentare (e non solo di ridurre) il numero delle Autorità di sistema portuale.
  Il comma 3 del nuovo articolo inserisce infine un ulteriore periodo al comma 6 dell'articolo 4 del decreto-legge n. 91 del 2017 (convertito dalla legge n. 123 del 2017), il quale ha istituito le Zone Economiche Speciali (ZES). In base al nuovo Pag. 87periodo nell'ipotesi in cui i porti inclusi in un'area ZES rientrino nella competenza territoriale di una Autorità di sistema portuale con sede in altra regione, il Presidente del comitato di indirizzo è individuato nel Presidente dell'Autorità di sistema portuale che ha sede nella regione dove è istituita l'area ZES.
  Si ricorda a questo proposito che l'Autorità di sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio e dello Stretto è l'unica Autorità di sistema portuale per la quale non si era ancora proceduto alla nomina del presidente (peraltro sottoposta al parere di questa Commissione) e che pertanto non è mai subentrata nella gestione dei porti precedentemente sede di Autorità portuale.
  Ulteriore norma di competenza della Commissione è rappresentata dall'articolo 23, che aumenta la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni per interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto, incrementa le risorse del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti da assegnare all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale ed attribuisce ulteriori risorse per il trasporto merci ferroviario.
  In particolare, il comma 1 incrementa di 26,4 milioni per l'anno 2018 lo stanziamento per le agevolazioni che rientrano nel quadro delle politiche a sostegno dell'autotrasporto. Tali agevolazioni consistono nella deduzione forfettaria delle spese non documentate. L'entità di tali rimborsi forfettari era stato ridotto nell'anno 2017 di 13 euro, rispetto all'anno precedente (risultando pari a 38 euro a viaggio nell'ambito del territorio regionale). Ciò, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa del disegno di legge presentato al Senato, non consente alle imprese artigiane di fare fronte ai costi, creando una grave sperequazione tra imprese che possono dedurre i costi effettivi e le imprese meno strutturate.
  Il comma 2 dell'articolo 23 prevede, in relazione all'articolo 9 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, un incremento del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti di cui all'articolo 18-bis, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2018, da assegnare all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale (il comma 3 disciplina la copertura dell'intervento).
  Il comma 3-bis, introdotto dal Senato, incrementa infine di 5 milioni di euro lo stanziamento di cui all'articolo 1, comma 294, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014) da corrispondere per il 2018 alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci.
  Anche l'articolo 23-bis, introdotto dal Senato, presenta una modifica di rilevante interesse per la Commissione. Viene infatti modificato l'articolo 193 del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992) che disciplina l'obbligo di assicurazione di responsabilità civile dei veicoli, inasprendo le sanzioni, sia pecuniarie che accessorie, per la violazione del citato obbligo.
  Si tratta di tre modifiche, che incidono sull'entità delle sanzioni pecuniarie e sulla decurtazione dei punti patente, e che introducono sanzioni accessorie in caso di recidiva:
   la lettera a) del comma 1 raddoppia la sanzione amministrativa pecuniaria nei casi previsti dal nuovo comma 2-bis che viene introdotto dalla successiva lett. b), cioè i casi di recidiva nella circolazione senza copertura assicurativa del veicolo. Per la circolazione senza assicurazione la sanzione attualmente prevista dal comma 2 è pari ad una somma da 849 a 3.396 euro;
   la lettera b) del comma 1 introduce, come detto, un nuovo comma 2-bis all'articolo 193, che prevede la sanzione accessoria della sospensione della patente, da uno a due mesi, per chi incorra per almeno due volte, in un periodo di due anni, nella violazione consistente nella circolazione senza copertura assicurativa; la sospensione viene applicata all'ultima infrazione. Viene altresì previsto che in tali casi di recidiva, anche qualora si usufruisca del pagamento nella misura minima il veicolo non viene immediatamente restituito, in deroga a quanto previsto Pag. 88dal comma 4 dell'articolo 193, ma è sottoposto alla sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per 45 giorni, decorrenti dal giorno del pagamento della sanzione. La restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia sostenuto per il sequestro del veicolo e per il successivo fermo, se ricorrenti, limitatamente al caso in cui il conducente coincide con il proprietario del veicolo;
   la lettera c) del comma 1 modifica poi l'entità della riduzione della sanzione pecuniaria, che è attualmente prevista dal comma 3 dell'articolo 193, qualora l'assicurazione RC sia resa operante nei quindici giorni successivi al termine previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile (cioè il quindicesimo giorno dalla scadenza della rata, a partire dal quale l'assicurazione viene sospesa), ovvero qualora l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione provveda alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo; la lettera c) prevede che in questi casi la sanzione pecuniaria sia ridotta solo alla metà, anziché ad un quarto.

  Viene infine modificata la tabella della decurtazione dei punti patente, introducendo la decurtazione di 5 punti patente nel caso di circolazione senza copertura assicurativa.
  L'ultima norma di competenza della Commissione, di cui si segnala la particolare rilevanza, è rappresentata dall'articolo 23-ter, introdotto dal Senato, che modifica i criteri, previsti dal codice delle comunicazioni elettroniche, in base ai quali l'AGCOM ha la facoltà di ordinare alle imprese verticalmente integrate la separazione funzionale, in un'entità indipendente, delle attività relative alla fornitura all'ingrosso (wholesale) di determinati prodotti di accesso.
  È inoltre oggetto di modifica la disciplina della separazione volontaria della rete di cui all'articolo 50-ter del codice delle comunicazioni elettroniche, con l'introduzione del principio secondo il quale l'AGCOM, nell'imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici di cui al comma 4 dell'articolo 50, prevede anche meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito nell'ipotesi in cui il trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso appartenenti a diversi operatori sia finalizzato all'aggregazione volontaria dei medesimi beni in capo a un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi.
  La norma è finalizzata al potenziamento degli investimenti in reti a banda ultralarga.
  Ricorda, in proposito, che i poteri dell'AGCOM, l'Autorità di regolamentazione del settore delle comunicazioni, in materia di accesso alle reti e interconnessione, sono definiti negli articoli da 40 a 52 del codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), che stabiliscono in particolare una serie di obblighi a carico degli operatori, che possono essere imposti dall'Autorità, e di procedure. Tra questi vi sono l'obbligo della separazione funzionale stabilito all'articolo 50-bis e la disciplina della separazione volontaria (articolo 50-ter), da parte di un'impresa verticalmente integrata, entrambi oggetto di modifica da parte della disposizione.
  In particolare la lettera a) del comma 1 modifica la norma, ampliando i criteri per la valutazione della mancanza di «effettiva concorrenza»: questa deve essere effettuata anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato; inoltre, si prevede che le carenze di mercato possono anche riguardare le inefficienze derivanti dalla eventuale duplicazione di investimenti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga.
  In secondo luogo, la lettera a) del comma 1 modifica il comma 3 dell'articolo 50-bis, che attualmente prevede che l'AGCOM, qualora proponga la separazione funzionale, debba sottoporre la proposta Pag. 89alla Commissione europea, fornendo una serie di elementi informativi, tra cui una motivata valutazione che attesti le scarse o assenti prospettive di concorrenza a livello delle infrastrutture in un lasso di tempo ragionevole. In base alla modifica qui apportata, tale motivata valutazione deve attestare la scarsità di prospettive di concorrenza sostenibile, anche in relazione al livello di autonomia dei concorrenti rispetto all'infrastruttura di rete dell'impresa verticalmente integrata avente significativo potere di mercato.
  Tra gli elementi che devono essere compresi nel progetto della misura che l'AGCOM intende imporre, vengono poi aggiunti (nuova lettera c-bis dell'articolo 50-bis) i tempi di realizzazione dell'opera di separazione funzionale.
  Infine la lettera a) del comma 1 inserisce all'articolo 50-bis un nuovo comma 5-bis, il quale prevede che nell'ambito del procedimento di imposizione, mantenimento, modifica o revoca degli obblighi, su cui si è espressa la Commissione europea, l'Autorità possa altresì indicare uno schema di eventuale aggregazione volontaria dei beni relativi alle reti di accesso appartenenti a diversi operatori in un soggetto giuridico non verticalmente integrato e wholesale appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi indipendenti ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati, volto a massimizzare lo sviluppo di investimenti efficienti in infrastrutture nuove e avanzate a banda ultralarga, con le migliori tecnologie disponibili, comunque in grado di fornire connessioni stabili, anche tenuto conto delle possibili inefficienze derivanti dall'eventuale duplicazione di investimenti. Si prevede che in caso di attuazione dello schema da parte degli operatori, l'Autorità debba determinare gli adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito, di cui all'articolo 50-ter, comma 4-bis, che viene anch'esso introdotto dalla norma in commento.
  La lettera b) del comma 1 dell'articolo aggiunge un nuovo comma 4-bis all'articolo 50-ter del codice delle comunicazioni elettroniche, in materia di separazione volontaria da parte di un'impresa verticalmente integrata.
  Il nuovo comma 4-bis prevede che qualora il trasferimento dei beni relativi alla rete di accesso appartenenti a diversi operatori sia finalizzato all'aggregazione volontaria dei medesimi beni in capo a un soggetto giuridico non verticalmente integrato e appartenente a una proprietà diversa o sotto controllo di terzi, indipendenti ossia diversi da operatori di rete verticalmente integrati, l'Autorità determini adeguati meccanismi incentivanti di remunerazione del capitale investito, nell'imporre, modificare o revocare gli obblighi specifici di cui al comma 4, tenendo conto anche dei seguenti fattori: il costo storico degli investimenti effettuati in relazione alle reti di accesso trasferite; la forza lavoro dei soggetti giuridici coinvolti; le migliori pratiche regolatorie europee e nazionali adottate in altri servizi e industrie a rete.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) richiama l'attenzione della Commissione sulle disposizioni recate dall'articolo 22-bis, introdotto al Senato, in materia di autorità portuali. In particolare segnala che, fra le modifiche alla legge istitutiva delle autorità portuali n. 84 del 1994, si prevede che i porti di Villa San Giovanni e di Reggio Calabria siano trasferiti all'istituenda autorità portuale dello Stretto di Messina. Al riguardo sottolinea come non vi sia stato alcun coinvolgimento della regione Calabria.
  Ricorda che su tale questione aveva presentato anche un'interrogazione in Commissione auspicando un diverso percorso e soprattutto una diversa conclusione di tale vicenda. Giudica tale intervento normativo del tutto illegittimo.
  Evidenzia come non vi siano ragioni per scorporare Villa San Giovanni e Reggio Calabria dal sistema portuale calabrese, anche perché questi due porti sono compresi nella zona economica speciale (ZES) di Gioia Tauro.
  Auspica che la Commissione possa esprimersi in senso non favorevole sull'articolo Pag. 9022-bis nel parere che si accinge ad approvare sul provvedimento in esame, trattandosi di una modifica all'attuale assetto delle Autorità portuali sulla cui fattibilità esistono notevoli perplessità.

  Federica ZANELLA (FI) sottolinea come le disposizioni recate dal nuovo articolo 23-ter del provvedimento in esame presentino alcuni profili problematici. Si tratta della modifica della disciplina relativa ai poteri dell'AGCOM in tema di separazione funzionale delle imprese verticalmente integrate e della separazione volontaria delle reti rispetto alla gestione dei servizi.
  Evidenzia come tali modifiche rappresentino un mutamento di visione dal punto di vista del ruolo attribuito all'AGCOM, che perderebbe il suo carattere di terzietà per divenire esecutore di decisioni governative. Risulta infatti evidente come la strada indicata sia quella della rete unica sul modello wholesale only, con la fusione tra TIM e Open Fiber.
  Al riguardo, pur non avendo un atteggiamento pregiudizialmente contrario, ritiene debba porsi maggiore attenzione per un cambio di paradigma che, a suo giudizio, dovrebbe essere evidenziato nel parere della Commissione.

  Giorgio MULÈ (FI) interviene con riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 22-bis condividendo le considerazioni già svolte dalla collega Bruno Bossio. Evidenzia come si tratti non tanto di una questione di campanilismo, ma di un grave colpo alla Calabria, che viene inspiegabilmente privata, in nome di una presunta ma inesistente continuità territoriale, del governo di due infrastrutture portuali fondamentali per lo sviluppo del territorio.

  Davide GARIGLIO (PD) richiama l'attenzione della Commissione sulle disposizioni recate dall'articolo 21-bis, che proroga ulteriormente al 2021 l'applicazione delle sanzioni in caso di mancato rispetto della normativa sull'affidamento del trasporto pubblico locale. Al riguardo ritiene opportuno comprendere appieno come il ministero delle infrastrutture e dei trasporti intenda gestire il processo di liberalizzazione del trasporto pubblico locale.

  Diego SOZZANI (FI) svolge alcune ulteriori considerazioni sull'impatto sul sistema delle Autorità portuali delle norme contenute nell'articolo 22-bis sottolineando la necessità di un'analisi approfondita del traffico passeggeri e merci in vista di un'eventuale modifica dell'attuale assetto delle Autorità portuali medesime. Sottolinea, altresì, come le norme in esame si pongano in contrasto con quanto previsto nel nuovo Contratto di programma con RFI. Evidenzia altresì le profonde differenze che caratterizzano le due regioni della Sicilia e della Calabria in termini di logistica, trasporti e quadro degli investimenti. Se risulta condivisibile la scelta di separare Gioia Tauro da Messina, non sono invece comprensibili le motivazioni per cui Reggio Calabria sia separata da Gioia Tauro.

  Massimiliano CAPITANIO (Lega), relatore, ringrazia i colleghi intervenuti per le sollecitazioni, proposte di cui intende tenere conto nella stesura della proposta di parere.
  Con particolare riferimento all'assetto delle Autorità portuali. evidenzia che il tema del coinvolgimento delle regioni deve essere valutato con attenzione. Al riguardo segnala che la normativa vigente, come modificata dal provvedimento in esame, prevede anche che, entro tre anni, valutate le interazioni fra le piattaforme logistiche e i volumi di traffico, può essere ulteriormente modificato il numero delle Autorità di sistema portuale.

  Alessandro MORELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.

Pag. 91

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 5 dicembre 2018 — Presidenza del presidente Alessandro MORELLI – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Andrea Cioffi.

  La seduta comincia alle 15.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Alessandro MORELLI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del Regolamento, la pubblicità della seduta per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche mediante la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Ne dispone pertanto l'attivazione.

5-01058 Liuzzi: Stato di attuazione del sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI).

  Mirella LIUZZI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Mirella LIUZZI (M5S), replicando, si dichiara soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo ed apprezza particolarmente l'intento di maggiore trasparenza sullo stato di attuazione del progetto SINFI, progetto che intende continuare a monitorare nel prosieguo.

5-01059 Zanella: Finanziamenti pubblici alle emittenti radiotelevisive locali.

  Federica ZANELLA (FI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Federica ZANELLA (FI), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo che di fatto non chiarisce se e come sarà ridotta la capacità trasmissiva delle emittenti locali e le risorse finanziarie loro dedicate. Esprime quindi forti preoccupazioni per il mantenimento del sistema dell'emittenza locale che garantisce la pluralità dell'informazione e assicura migliaia di posti di lavoro a professionisti qualificati. Evidenzia quindi l'opportunità che le dichiarazioni rilasciate in audizione dallo stesso ministro Di Maio possano trovare riscontro nei fatti e nelle scelte concrete del Governo anche con riferimento all'utilizzo dei proventi dell'asta 5 G.

5-01060 Bruno Bossio: Stampa delle «card» relative al reddito di cittadinanza da parte di Poste Italiane Spa.

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Vincenza BRUNO BOSSIO (PD), replicando, si dichiara del tutto insoddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo che conferma le preoccupazioni espresse nell'interrogazione a sua firma. In questa sede appare chiaro che allo stato non si comprende quale possa essere lo strumento giuridico adeguato per attuare quanto il governo ha annunciato di voler fare in tema di «card» per il cd. reddito di cittadinanza e che il contratto di programma vigente con Poste Spa non prevede attualmente tale eventualità.

5-01061 Maccanti: Realizzazione del piano investimenti destinato agli uffici postali.

  Massimiliano CAPITANIO (Lega), in qualità di cofirmatario, illustra l'interrogazione in titolo.

Pag. 92

  Il sottosegretario Andrea CIOFFI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Massimiliano CAPITANIO (Lega), replicando, si dichiara soddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo sottolineando come gli uffici postali rappresentino un presidio territoriale fondamentale e come le misure relative all'eventuale piano di razionalizzazione debbano essere conseguentemente valutate soprattutto con riferimento ai comuni maggiormente abitati.

  Alessandro MORELLI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.35.

Pag. 93