CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 dicembre 2018
107.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 107

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 5 dicembre 2018.

Audizione nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e 7-00060 Murelli, in materia di riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto.
Audizione di rappresentanti dell'Associazione regionale ex esposti amianto Sardegna (area).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.

Audizione di rappresentanti del Coordinamento amianto e altri rischi pro comparto difesa e sicurezza nazionale (CAD).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13 alle 13.25.

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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

  La seduta comincia alle 13.25.

DL 119/2018: Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
C. 1408 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla VI Commissione (Finanze), del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria, approvato in prima lettura dal Senato (C. 1408).
  Invita, quindi, la relatrice, onorevole Murelli, a svolgere la relazione introduttiva.

  Elena MURELLI (Lega), relatrice, ricorda che le disposizioni del decreto-legge, come esplicitato nella relazione illustrativa del disegno di legge di bilancio 2019, concorrono all'andamento dei saldi e al finanziamento degli interventi disposti con la manovra finanziaria.
  Dopo avere segnalato, preliminarmente, che il provvedimento consta di 64 articoli, rileva che l'articolo 1 consente di definire con modalità agevolata i processi verbali di constatazione (PVC) consegnati entro il 24 ottobre 2018, data di entrata in vigore del decreto. Più in particolare, la norma consente di regolarizzare le somme accertate in tali verbali effettuando un'apposita dichiarazione e versando la sola imposta autoliquidata, senza sanzioni o interessi, in un'unica soluzione o in un massimo di venti rate trimestrali, entro il 31 maggio 2019. Con riferimento alle competenze della Commissione, osserva che la definizione agevolata è applicabile anche ai PVC consegnati in materia di contributi previdenziali e ritenute. Sono oggetto di definizione i PVC per i quali, al 24 ottobre 2018, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o non è stato ricevuto un invito al contraddittorio.
  L'articolo 2 reca disposizioni che consentono di definire con modalità agevolate gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione, gli atti di recupero, gli inviti al contraddittorio e gli accertamenti con adesione, mediante pagamento delle sole imposte in un'unica soluzione o in più rate, senza versamento di sanzioni, interessi ed eventuali somme accessorie. Segnala, quindi, che il successivo articolo 3 introduce disposizioni per la definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (la cosiddetta «rottamazione» delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Anche in questo caso, il debitore beneficia dell'abbattimento delle sanzioni, degli interessi di mora e delle sanzioni e somme aggiuntive. Osserva che, analogamente a quanto già previsto per le precedenti definizioni agevolate, ove si aderisca a tale procedura, non sono corrisposte, tra le altre, le somme dovute a titolo di sanzioni e somme aggiuntive dovute sui crediti previdenziali. Segnala, al comma 10, la lettera f-bis), che estende a tale disciplina della definizione agevolata la previsione, di cui all'articolo 54 del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 96 del 2017, che consente il rilascio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) a seguito della presentazione della domanda di definizione agevolata, purché sussistano gli altri requisiti di regolarità previsti dalla vigente disciplina ai fini del rilascio del documento.
  Si sofferma, quindi, sull'articolo 25, che, intervenendo sull'articolo 22-bis, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introduce, alle condizioni e nel limite di spesa già previsti, Pag. 109modifiche in materia di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS). In particolare, la norma elimina il limite minimo dimensionale dell'organico dell'impresa (limite pari a 101 unità lavorative) richiesto per la concessione, negli anni 2018 e 2019, della proroga della CIGS – per riorganizzazione o crisi aziendale – oltre i limiti massimi di durata previsti dalla normativa generale. Inoltre, la norma introduce la possibilità di concedere la proroga in deroga anche della CIGS relativa alla causale contratto di solidarietà, sino al limite massimo di 12 mesi, qualora permanga, in tutto o in parte, l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo collettivo che costituisce il contratto di solidarietà.
  Rileva che l'articolo 25-bis dispone la possibilità per le regioni, nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti, di riconoscere trattamenti di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela, che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga.
  Segnala, altresì, che l'articolo 25-ter estende la concessione della mobilità in deroga, prevista dall'articolo 1, comma 142, della legge n. 205 del 2017, anche ai lavoratori, già occupati in imprese operanti in aree di crisi industriale complessa, che abbiano cessato o cessino la mobilità, ordinaria o in deroga, nei periodi dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2017 e dal 1o luglio 2018 al 31 dicembre 2018. Il trattamento è concesso per 12 mesi e a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva individuate con apposito piano regionale. Infine, la norma prevede la decadenza dal beneficio qualora il lavoratore trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.
  Osserva, infine, che il successivo articolo 25-quater dispone l'istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del «Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura», presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, e composto da non più di quindici membri, rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della giustizia, del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ANPAL, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, della Guardia di Finanza, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dell'ANCI. La norma prevede la possibilità di partecipazione alle riunioni del Tavolo di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del Terzo settore, nonché la possibilità di forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità. Ai componenti non è corrisposto alcun tipo di emolumento, salvo rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno. Il Tavolo opera per tre anni dalla sua costituzione e può essere prorogato per un ulteriore triennio. Sulla base della disposizione, il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Agli oneri si provvede a valere sulle risorse del Fondo nazionale per le politiche migratorie.

  Carlo FATUZZO (FI), intervenendo a titolo personale, rileva che il provvedimento reca alcune disposizioni che giudica positivamente, quale, ad esempio, la riduzione delle sanzioni per i lavoratori autonomi che versano con ritardo i contributi previdenziali dovuti. A tale proposito, segnala alla relatrice l'opportunità di introdurre nell'ordinamento la possibilità, attualmente non prevista, di modulare l'ammontare delle sanzioni in proporzione alla lunghezza del ritardo del versamento.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale si procederà all'espressione del parere.

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Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico.
Testo unificato C. 290 Gadda e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla XIII Commissione (Agricoltura), del testo unificato delle proposte di legge C. 290 Gadda e abbinate, recante disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare e dell'acquacoltura ottenuta con metodo biologico, come risultante dagli emendamenti approvati. Avverte che la Commissione esprimerà il parere di competenza nella seduta odierna.
  Invita, quindi, la relatrice, onorevole Mura, a svolgere la relazione introduttiva e a formulare la sua proposta di parere.

  Romina MURA (PD), relatrice, sottolinea, preliminarmente, l'importanza del provvedimento in esame, che costituisce un ulteriore tassello della regolamentazione di un ambito produttivo che, con il decreto legislativo n. 20 del 2018 e con il comma 499 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018), da settore di nicchia è diventato un segmento importante dell'economia agricola, in un quadro che, a livello europeo, sarà reso più omogeneo con l'entrata in vigore, nel 2021, di uno specifico regolamento. Il provvedimento in esame, in particolare, disciplina la governance del settore e ne individua i soggetti attori, regolamentandone l'azione.
  Dopo aver segnalato che il testo ripropone, in parte, il contenuto dell'atto Senato n. 2811 della passata legislatura, approvato dall'Assemblea della Camera in prima lettura a seguito di un lungo ed approfondito lavoro svolto dalla Commissione Agricoltura, rileva che esso consta di ventuno articoli, suddivisi in otto Capi, ed è volto a promuovere lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico. Pertanto, le competenze della XI Commissione sono investite solo marginalmente.
  Passando al contenuto del testo unificato, segnala che, al Capo I, recante le disposizioni generali, l'articolo 1 espone l'oggetto e le finalità del provvedimento, mentre l'articolo 1-bis reca le definizioni ricorrenti nel testo. Al successivo Capo II, gli articoli 2 e 3 individuano nel Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo e nelle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano le autorità che, rispettivamente, a livello nazionale e a livello locale competenti all'attuazione delle disposizioni.
  Al Capo III, l'articolo 4 dispone l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Tavolo tecnico per la produzione biologica, mentre, al Capo IV, l'articolo 5 prevede l'istituzione del marchio biologico italiano. Passa, quindi al Capo IV, dove, agli articoli 6 e 6-bis, si prevede l'adozione con cadenza triennale, da parte del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Piano d'azione nazionale per la produzione biologica e i prodotti biologici e del piano nazionale per le sementi biologiche, mentre, all'articolo 7, si dispone l'istituzione, nello stato di previsione del medesimo Ministero, del Fondo per lo sviluppo della produzione biologica. Rileva che, ai sensi degli articoli 8 e 9, lo Stato sostiene la stipulazione di contratti di rete tra le imprese della filiera biologica nonché la ricerca tecnologica e applicata nel settore della produzione biologica.
  Si sofferma, in particolare, sull'articolo 10, in quanto esso prevede la promozione, da parte dello Stato e delle regioni, della formazione teorico-pratica di tecnici e di operatori in materia di produzione biologica, e dei soggetti pubblici incaricati di svolgere i controlli ispettivi previsti dalla legislazione vigente. Per tali finalità, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con decreto da emanare, previa intesa in Pag. 111sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 281 del 1997, definisce i princìpi in base ai quali le regioni e le province autonome organizzano la formazione professionale.
  Al Capo VI, dopo avere segnalato che l'articolo 11 dispone in materia di distretti biologici, si sofferma sull'articolo 12, che, al fine di favorire il riordino delle relazioni contrattuali nel settore dei prodotti biologici, prevede che il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo riconosce le organizzazioni interprofessionali della filiera dei prodotti biologici, costituite, per iniziativa delle organizzazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale nei settori della produzione, della trasformazione e del commercio dei prodotti agricoli e agroalimentari biologici, da rappresentanti delle attività economiche connesse alla produzione e ad almeno una delle fasi della trasformazione o del commercio dei prodotti biologici, che perseguono una finalità specifica coerente con le finalità del provvedimento. La norma prevede la possibilità per le organizzazioni interprofessionali di associare, con funzione consultiva, le organizzazioni rappresentative dei consumatori e dei lavoratori del settore agricolo agroalimentare e dell'acquacoltura. L'articolo 12-bis prevede la possibilità per le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale nella produzione, trasformazione e commercializzazione nel settore della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico di stipulare accordi quadro per la disciplina dei contratti di cessione dei prodotti ottenuti con il metodo biologico.
  Segnala che l'articolo 13 prevede l'istituzione presso il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo del Tavolo di filiera per i prodotti biologici, al fine di promuovere l'organizzazione del mercato dei prodotti biologici e la stipulazione delle intese di filiera, mentre l'articolo 14 definisce la disciplina per l'individuazione dei criteri e dei requisiti in base ai quali le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano riconoscono le organizzazioni dei produttori biologici e le loro associazioni.
  Al Capo VII, l'articolo 15 dispone il divieto di utilizzo dei termini «biologico» e «bio» per i prodotti accidentalmente contaminati da organismi geneticamente modificati e l'articolo 16 introduce disposizioni in materia di sementi biologiche.
  Infine, al Capo VIII, l'articolo 17 dispone le abrogazioni delle norme incompatibili con il provvedimento in esame e l'articolo 18 reca la clausola di salvaguardia per l'applicazione del provvedimento medesimo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
  Pertanto, alla luce di quanto esposto, condividendo e apprezzando le finalità del provvedimento, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Elena MURELLI (Lega), ricordando come nella scorsa legislatura un testo di analogo contenuto avesse ottenuto il sostegno di tutti i gruppi politici, preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere della relatrice.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole della relatrice (vedi allegato 1).

  La seduta termina alle 13.50.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 5 dicembre 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE – Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Durigon.

  La seduta comincia alle 14.10.

5-00051 Rizzetto: Iniziative per la tutela dei lavoratori occupati presso il centro stampa del gruppo Gedi a Savogna (Gorizia).

  Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

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  Walter RIZZETTO (FdI), pur ringraziando il sottosegretario, si dichiara insoddisfatto della risposta, che non ha aggiunto elementi nuovi al quadro già noto. Rileva che i dipendenti del gruppo Gedi, come quelli di altri gruppi, sono indotti all'esodo dalla decisione dell'azienda di spostare altrove la sede di lavoro. Si tratta, a suo avviso, di provvedimenti di delocalizzazione che, tuttavia, non contemplando lo spostamento dell'attività all'estero, non sono colpiti dalle misure sanzionatorie disposte dal cosiddetto «decreto Dignità», il quale, a suo avviso, si fonda sull'erronea sovrapposizione tra i concetti di delocalizzazione e di internazionalizzazione. Sul caso concreto, segnalato dalla sua interrogazione, constata il ritardo dei provvedimenti menzionati dal rappresentante del Governo e rileva che la vicenda dello stabilimento Gedi di Gorizia ha amplificato le conseguenze negative della crisi economico-finanziaria, iniziata nel 2008, sofferte dalla regione Friuli-Venezia Giulia.

5-00975 Gribaudo: Iniziative per la salvaguardia dei livelli occupazionali presso gli stabilimenti dell'azienda Burgo Group.

  Il sottosegretario Claudio DURIGON risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Debora SERRACCHIANI (PD), replicando, in qualità di cofirmataria, anche a nome della collega Gribaudo, si dichiara insoddisfatta. Rileva che le vicende dell'azienda Burgo Group interessano sia il territorio di Cuneo, sia quello di Trieste, e hanno registrato l'importante impegno delle rispettive amministrazioni regionali nel tentativo di evitare conseguenze negative sul piano occupazionale. I provvedimenti dell'azienda hanno avuto natura diversa, dal momento che la trasformazione che ha interessato la linea 2 dello stabilimento di Trieste ha avuto una motivazione di carattere ambientale. In ogni caso, chiede al Governo di prestare grande attenzione all'evoluzione della situazione e preannuncia l'impegno del suo gruppo a verificare l'andamento dei lavori dell'imminente tavolo di confronto convocato presso il Ministero dello sviluppo economico. Chiede, infine, alla presidenza di consentire, in via del tutto eccezionale, alla collega Gribaudo di intervenire brevemente per integrare la sua replica.

  Andrea GIACCONE, presidente, non essendovi obiezioni, dopo aver precisato che tale decisione non costituisce precedente, ritiene che, in via del tutto eccezionale e considerato anche che l'onorevole Serracchiani non ha esaurito il tempo a sua disposizione per la replica, la sua richiesta possa essere accolta.

  Chiara GRIBAUDO (PD), nel ringraziare la presidenza, dichiara di concordare con quanto affermato dalla collega Serracchiani, aggiungendo, con specifico riferimento allo stabilimento di Cuneo, del quale l'azienda ha deciso la riorganizzazione e la riconversione, che la cifra comune di tali provvedimenti è stata il ridimensionamento delle basi occupazionali, laddove, invece, sarebbe stato necessario invertire la rotta, non solo stabilizzando i lavoratori occupati, ma anche prendendo in considerazione la possibilità di assumerne di ulteriori. Si unisce, quindi, all'invito al Governo a tenere sotto controllo il confronto tra le parti e ribadisce l'importanza delle decisioni che da questo dovranno scaturire.

  La seduta termina alle 14.35.

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