CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 22 novembre 2018
98.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 32

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 22 novembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 9.05.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.
C. 1346 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 21 novembre 2018.

  Alex BAZZARO (Lega), relatore, ritiene opportuno fornire alcuni elementi relativamente alle questioni evidenziate nel corso della precedente seduta dalla collega Rossini.
  In primo luogo, in ordine al trattenimento dei richiedenti asilo, di cui all'articolo 3 del decreto-legge in esame, ricorda che esso è espressamente previsto dalla direttiva 2013/33, cosiddetta «direttiva accoglienza» ed, in particolare, dall'articolo 8, rubricato appunto «Trattenimento». Il paragrafo 3 di tale articolo, tra i motivi tassativi per cui può essere disposto il trattenimento di un richiedenti asilo, oltre al rischio di fuga di cui alla lettera b), cita espressamente e chiaramente, alla lettera a) le finalità di «determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza».
  Ritiene opportuno sottolineare, per sgombrare il campo da ogni fraintendimento, che il trattenimento non viene disposto, anche in questo caso, per il solo fatto di essere un richiedenti asilo, bensì Pag. 33per un preciso motivo, ossia verificarne l'identità e la cittadinanza. Occorre infatti considerare che l'identità e la cittadinanza sono elementi imprescindibili di cui tenere conto, sia per motivi di ordine pubblico e sicurezza, sia per lo stesso esame della domanda di asilo, essendo uno dei fattori su cui basare la decisione. Non solo, ma sono elementi la cui richiesta è disposta dalla stessa Unione europea, che difatti obbliga gli Stati a porre in essere tutte le procedure per l'identificazione, ai sensi del regolamento Eurodac, sia a fini di prevenzione del terrorismo che ai fini di identificazione dello Stato competente. Ritiene quindi evidente che non si possa considerare il disposto dell'articolo 3 in contrasto con la Convenzione di Ginevra, in quanto del tutto in linea con le disposizioni comunitarie.
  Anzi, a ben vedere, la stessa direttiva 2013/33 va oltre, prevedendo all'articolo 10, paragrafo 1, il trattenimento dei richiedenti, di regola ma non tassativamente, in appositi centri di trattenimento addirittura, in mancanza di posti, in un istituto penitenziario.
  L'articolo 15 della direttiva 115/2008, la cosiddetta «direttiva rimpatri», proprio come suggerisce anche il suo nome, disciplina una ulteriore ipotesi di trattenimento ai fini del rimpatrio di cittadini extracomunitari il cui soggiorno è irregolare. Cita infatti al paragrafo 1 dell'articolo 15 che recita «il cittadino di un Paese terzo sottoposto procedure di rimpatrio (...) per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento» fattispecie diversa dal richiedenti asilo, almeno fino all'esito della procedura. Il punto è che si ritiene in contrasto perché il termine massimo di trattenimento dei richiedenti asilo previsto dall'articolo 3, se si sommano i 30 giorni negli hot spot o centri di crisi più eventuali ulteriori 180 nei Centri di permanenza per i rimpatri (CPR), è superiore al termine massimo di sei mesi complessivi per il trattenimento previsto dalla direttiva rimpatri 115/2008, come recepito dal decreto-legge per gli irregolari nei citati CPR. Pur riconoscendo la fondatezza di tale rilievo, osserva però che innanzitutto la novella dispone un esame prioritario della domanda per i casi in cui il richiedente è trattenuto, quindi la decisione avverrà in tempi molto brevi, e che la direttiva 2013/33 non dispone un termine massimo per il trattenimento dei richiedenti asilo, sebbene preveda che detto trattenimento debba essere ragionevole e comunque disposto fino a quando non si avvenga all'identificazione del richiedente. D'altro canto la direttiva 115/2008 in tema di trattenimento prevede la possibilità di una ulteriore proroga del trattenimento medesimo di 12 mesi.
  Riguardo alla protezione umanitaria, ribadisce che tale istituto, proprio per come era concepito, ossia in termini assolutamente vaghi e indeterminati, rappresentava un'anomalia del tutto italiana nel panorama europeo e non trovava eguali negli altri Paesi, come attesta anche il dossier elaborato sul provvedimento dagli uffici della Camera. Con la tipizzazione delle fattispecie per le quali si può ora individuare con precisione i casi in cui si può rilasciare un permesso, si avrà una tutela più congrua e finalizzata alle esigenze specifiche delle categorie più vulnerabili. La legislazione nazionale sarà così in linea con quella degli altri Paesi europei.
  Venendo al nesso tra l'abrogazione dell'istituto della protezione umanitaria e il sistema di accoglienza dei richiedenti asilo e i relativi servizi loro erogati, che personalmente non vede, la direttiva 2013/33 non impone agli Stati un modello preciso da adottare, lasciando agli stessi la scelta della soluzione più opportuna. Con la riformulazione del sistema di accoglienza da parte del decreto-legge si è delineato un quadro che, anziché emergenziale, in realtà è più sostenibile rispetto a quello delineato nel 2015, che, prevedendo in sostanza il passaggio dalla prima e alla seconda accoglienza (SPRAR), nei fatti non si è mai realizzato dimostrandosi un fallimento.
  L'articolo 12 prevede poi che l'accoglienza nel sistema SPRAR possa essere disposta, in linea con la riforma di nuovi permessi di soggiorno per esigenze umanitarie, Pag. 34anche nei confronti dei titolari di tali permessi qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati.
  Presenta, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Sergio BATTELLI, presidente, avverte che il gruppo Misto, il gruppo Liberi e Uguali e il gruppo del Partito democratico hanno presentato ciascuno una proposta alternativa di parere (vedi allegati 2, 3 e 4). Chiede quindi ai presentatori se intendano illustrarle.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.), ringrazia il relatore per le risposte fornite ai quesiti da lei posti nel corso dell'esame, che si riserva tuttavia di approfondire. Evidenzia che il decreto-legge prevede la possibilità del trattenimento del richiedente asilo alla frontiera con modalità a suo giudizio contrastanti con quanto previsto dall'articolo 1, punto 8, della direttiva 2013/32, secondo la quale il trattenimento del richiedente asilo è consentito solo nel caso in cui questi non abbia presentato domanda immediatamente dopo aver fatto ingresso nello Stato. Ritiene pertanto improprio e in contrasto con la disciplina europea il trattenimento per 180 giorni anche di coloro che abbiano presentato domanda di asilo e di protezione umanitaria. Procedendo in tal modo paventa il rischio che si legittimino comportamenti a proprio giudizio inaccettabili, come quello attuato dal presidente della provincia autonoma di Trento che ha fatto tornare in strada 40 persone lasciandole senza cibo per due giorni, nella presunzione della loro illegalità. Teme quindi, la progressiva adozione di comportamenti superficiali ed esprime la preoccupazione che interventi inappropriati sulla protezione umanitaria abbiano conseguenze pericolose su soggetti deboli. Osserva, inoltre, che il decreto-legge prevede la conoscenza della lingua italiana ai fini del rilascio della cittadinanza, senza però garantire a coloro che presentino domanda di asilo i relativi servizi. Ritenendo fondamentale la conoscenza della lingua italiana ai fini della integrazione, osserva che l'accesso ai corsi di lingua dovrebbe essere garantito non solo ai titolari di protezione internazionale, ma anche a coloro che presentano domanda di asilo, contravvenendo, in caso contrario, all'articolo 3 della Costituzione.
  Inoltre stigmatizza il contenuto dell'articolo 14 del decreto-legge, che prevede l'allungamento da 24 a 48 mesi del termine per la conclusione dei procedimenti di riconoscimento della cittadinanza per matrimonio e per la cosiddetta naturalizzazione. Tale ingiustificato allungamento lascia in un limbo di incertezza soggetti in regola, impedendo altresì il ricongiungimento delle famiglie italiane all'estero qualora uno dei coniugi fosse in attesa di cittadinanza.
  Presenta, pertanto, una proposta alternativa di parere contrario (vedi allegato 2).

  Giuseppina OCCHIONERO (LeU) ritiene che il decreto-legge in esame, oltre ad aumentare l'insicurezza del Paese, crei anche pericolose sacche di marginalità. Come già rilevato nel corso della seduta dell'Assemblea del 14 novembre scorso, il provvedimento è viziato da profili di incostituzionalità e numerose disposizioni legislative sono a suo avviso in contrasto con l'articolo 77 della Costituzione.
  L'eliminazione dell'istituto della protezione umanitaria risulta in evidente violazione dell'articolo 10 della Costituzione e in contrasto con l'articolo 6, punto 4, della direttiva europea 2008/115, producendosi in conseguenza il disallineamento l'Italia dagli altri Stati appartenenti all'Unione europea. In ultimo, il decreto-legge travolge di fatto il sistema di protezione per i richiedenti asilo e i rifugiati, che in Italia presenta esempi di perfetta funzionalità.
  Per tali ragioni presenta, quindi, una proposta alternativa di parere contrario (vedi allegato 3).

  Piero DE LUCA (PD) manifesta le perplessità del gruppo del Partito democratico, oltre che dal punto di vista politico, anche per questioni tecnico-normative legate alla competenza della Commissione.
  Dopo aver sottolineato che la soppressione dell'istituto della protezione umanitaria Pag. 35appare in palese contrasto con gli articoli 2 e 10 della Costituzione, rileva in via generale il rischio che il provvedimento produca effetti contrari rispetto all'obiettivo che si era posto il Governo di far diminuire drasticamente il numero di immigrati irregolari presenti nel Paese. Ricorda, infatti, che nel corso della campagna elettorale il Governo aveva assicurato che sarebbero stati espulsi un numero cospicuo di stranieri irregolari, mentre le disposizioni contenute nel decreto-legge in esame evidenziano l'impossibilità di accelerare le procedure di espulsione, sulla base della tacita ammissione della incapacità dello Stato di attuarle.
  Avendo rilevato una grande confusione in ordine alle misure disposte dal provvedimento e al conseguente dibattito svoltosi, precisa che sulla materia vengono in rilievo due diverse direttive comunitarie, la prima, la direttiva 2013/32, che disciplina lo status di richiedente asilo e che quindi interviene su soggetti che una volta entrati in modo irrituale nel Paese inoltrano una domanda di protezione internazionale; la seconda, la direttiva 2008/115, che disciplina i soggetti irregolarmente presenti sul territorio. Osserva che tali due fattispecie non possono essere equiparate, soprattutto con riguardo al trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri, non potendosi sottoporre a quella che si può definire una vera e propria custodia cautelare i soggetti richiedenti protezione internazionale. A tale riguardo ritiene che il decreto-legge violi in modo flagrante la normativa derivata dalla disciplina europea nonché la Convenzione Ginevra, criminalizzando persone che hanno inoltrato domanda per vedersi riconosciuto lo status di rifugiato. Fa presente inoltre che la direttiva 2008/115 prevede un termine massimo di trattenimento di sei mesi, violato, come rilevato anche dal relatore, dal provvedimento in esame.
  Ritiene che gli elementi esposti siano suscettibili di valutazioni negative del provvedimento da parte della Corte di giustizia europea e auspica che il Governo e la maggioranza tengano in conto le critiche costruttive formulate dal proprio gruppo e abbiano un atteggiamento di ascolto diverso da quello manifestato riguardo al disegno di legge di bilancio, per il quale il proprio gruppo aveva preliminarmente paventato il timore dell'apertura da parte della Commissione europea di una procedura di infrazione, cosa che è stata infatti preannunciata.

  Alex BAZZARO (Lega), relatore, con riguardo alle considerazioni svoltesi nel corso del dibattito relative al fatto che lo Stato non è in grado di espellere gli stranieri irregolari, trattenendoli sul territorio nazionale, ricorda ai colleghi che per attivare le procedure di espulsione è necessario che siano stati preventivamente sottoscritti con i Paesi di origine accordi bilaterali, che attualmente l'Italia ha sottoscritto solo con due Paesi, configurando un quadro normativo nel quale è impossibile procedere.
  Riguardo all'umanità più volte richiamata dai colleghi, giudica inumano che vengano accolte persone senza garantire loro condizioni di vita dignitose. L'Italia in cui è giusto riconoscersi è senz'altro un Paese «accogliente», ma nel rispetto dei diritti di tutti. Riguardo alla questione sollevata dalla collega Rossini accaduta a Trento, rileva che i cittadini pakistani cui faceva riferimento sono arrivati illegalmente nel Paese e l'ordine di allontanamento dalle abitazioni disposto dal presidente della provincia ha avuto efficacia per un lasso di tempo assai limitato.
  In ultimo, essendo stata richiamata più volte nel dibattito l'Unione europea, soprattutto con riguardo alla recente bocciatura del disegno di legge di bilancio, ritiene che non si possa da un lato chiedere l'apertura delle frontiere e dall'altro criticare la manovra finanziaria, dovendosi invece considerare le misure adottate dal Governo in un quadro complessivo.

  Guido Germano PETTARIN (FI) preannuncia il voto favorevole del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere del relatore, che a suo giudizio interviene su una questione ormai diventata una emergenza, come testimonia la situazione di Pag. 36Gorizia nella quale è del tutto evidente la pessima gestione avutasi finora del fenomeno migratorio.

  Augusta MONTARULI (FdI) preannuncia il voto favorevole del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Filippo SCERRA (M5S) preannuncia il voto favorevole del gruppo del movimento cinque stelle sulla proposta di parere del relatore.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, motivato dalle forti perplessità e manchevolezze del decreto-legge, che affronta in modo inefficace la questione dei flussi migratori, sulla quale è doveroso intervenire adeguatamente.

  Piero DE LUCA (PD) preannuncia il voto contrario del gruppo del Partito democratico sulla proposta di parere del relatore. Riguardo alle considerazioni da questi svolte in ordine alla necessità degli accordi bilaterali per poter attivare le procedure di espulsione, ricorda che il ministro Minniti nel corso del proprio incarico ha stipulato cinque accordi bilaterali con i Paesi di provenienza dei migranti, mentre il Governo attuale non solo non ne ha stipulato alcuno, ma ha minato, a seguito delle dichiarazioni fatte dal vicepremier Salvini poco dopo l'insediamento, l'accordo con la Tunisia.
  Concorda con il relatore che l'Italia è senz'altro un Paese con forte vocazione umanitaria, messa tuttavia a rischio dal decreto-legge in esame, a suo giudizio inefficace. Evidenzia la necessità che le misure siano adottate all'interno del quadro di riferimento europeo, collaborando con i Paesi la cui politica è in linea con quella nazionale e non con quelli, come l'Ungheria la Polonia e l'Austria, che chiudono le proprie frontiere e attuano una politica internazionale contraria al principio dell'accoglienza.
  Ribadisce quindi il rischio che l'inefficacia del provvedimento peggiori le condizioni dei migranti e faccia fare al Paese un passo indietro in questa delicata questione.

  Giuseppina OCCHIONERO (LeU) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, ritenendo l'ispirazione del provvedimento razzista ed escludente oltre che contraria ai principi fondamentali dell'integrazione e dell'accoglienza.

  Alessandro GIGLIO VIGNA (Lega) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, il gruppo del movimento cinque stelle per il prezioso supporto dato nella costruzione della proposta di parere nella quale sono stati inseriti una serie di elementi che costituiscono validi spunti di riflessione, le opposizioni che hanno dichiarato di voler appoggiare la proposta di parere del relatore e infine le opposizioni che, pur avendo espresso un parere contrario su tale proposta, hanno reso importanti contributi nel corso del dibattito.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 1).

  Sergio BATTELLI, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione della proposta di parere del relatore, si intendono precluse le proposte alternative di parere (vedi allegati 2, 3 e 4).

  La seduta termina alle 9.45.

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