CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 novembre 2018
96.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 novembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

  La seduta comincia alle 13.10.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Atto n. 51.
(Rilievi alla V Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 13 novembre.

  Diego DE LORENZIS, presidente, chiede al rappresentante del Governo se intende intervenire sul provvedimento.

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  Il sottosegretario Michele DELL'ORCO fornisce ulteriori elementi informativi sull'atto in esame, specificando in particolare che il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge di bilancio per il 2018 prevede, al netto delle risorse utilizzate a copertura di alcuni degli interventi previsti dal cosiddetto «decreto-legge Genova» interventi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per un totale di circa 13 miliardi di euro, attribuiti per un importo di circa 9 miliardi per il settore dei trasporti e della viabilità, nell'ambito dei quali circa 6 miliardi sono destinati al contratto di programma 2017-2021 con RFI e circa 1 miliardo di euro all'ANAS, anche per interventi relativi alle nuove competenze sulle strade provinciali.
  In particolare ritiene opportuno fornire tali elementi sulla base delle sollecitazioni pervenute dalla Commissione, per le vie brevi, evidenziando come la descritta ripartizione possa essere oggetto di proposte di modifica in sede di esame dell'atto del Governo n. 51 ovvero nell'ambito del disegno di legge di bilancio attualmente all'esame di questo ramo del Parlamento.
  Deposita quindi agli atti della Commissione una tabella riassuntiva dei descritti interventi (vedi allegato).

  Diego DE LORENZIS, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame, auspicando che la Commissione abbia l'opportunità di svolgere ulteriori approfondimenti in merito alla ripartizione del fondo, che coinvolge in misura rilevante le competenze della Commissione Trasporti. Sul punto occorre quindi verificare le decisioni della Commissione Bilancio in merito al termine per l'espressione del parere al Governo, fissato al momento al 22 novembre.

  La seduta termina alle 13.15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 novembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Diego DE LORENZIS. – Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Michele Dell'Orco.

  La seduta comincia alle 13.15.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
C. 1346 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame.

  Elena MACCANTI (Lega), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge di conversione del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata oltre che la delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate (C. 1346).
  Il provvedimento all'esame reca molteplici disposizioni principalmente in materia di disciplina della protezione internazionale, di contrasto all'immigrazione illegale, di sicurezza pubblica e di prevenzione del terrorismo.
  Sono, in particolare, presenti alcune importanti disposizioni che intervengono su ambiti di diretta competenza della Commissione.
  Segnala innanzi tutto all'attenzione della Commissione la disposizione di cui all'articolo 17, che pone in capo agli Pag. 54esercenti di attività di noleggio di veicoli senza conducente l'obbligo di comunicare i dati identificativi dei clienti contestualmente alla stipula del contratto e comunque con «congruo anticipo» rispetto al momento della consegna del veicolo. Tali comunicazioni sono oggetto di riscontro con i dati già disponibili presso il CED interforze, all'esito del quale possono essere inviate segnalazioni alle Forze di polizia per gli ulteriori controlli. I dati comunicati sono conservati per un periodo di tempo non superiore a sette giorni. Queste comunicazioni hanno lo scopo di limitare i rischi derivanti dall'utilizzo di tali contratti di noleggio al fine di acquisire mezzi (anche pesanti) per porre in essere azioni terroristiche (come tristemente avvenuto in diverse città europee). Sono comunque esclusi dall'applicazione della disposizione i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, e in particolare il car sharing, al fine di non comprometterne la facilità di utilizzo. Con decreto del Ministro dell'interno di natura non regolamentare, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali sono effettuate le comunicazioni previste nonché di conservazione dei dati.
  Una prima modifica diretta al codice della strada è introdotta dall'articolo 21-sexies, che novella l'articolo 7, comma 15-bis, del codice in materia di parcheggiatori abusivi. La disposizione riduce la sanzione amministrativa prevista per tale fattispecie (si prevede il pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101 mentre è attualmente prevista una sanzione da 1000 a 3500 euro) ma se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo viene applicata una sanzione penale (arresto da sei mesi a un anno ed ammenda da 2.000 a 7.000 euro) invece che il raddoppio della sanzione amministrativa come previsto dal regime vigente.
  Modifiche più significative alle norme del codice della strada sono introdotte dall'articolo 23-bis, che interviene in materia di sequestro, confisca e fermo amministrativo dei veicoli. La norma in particolare riscrive gli articoli 213 e 214 del codice della strada che concernono rispettivamente la misura cautelare del sequestro amministrativo e la sanzione accessoria della confisca amministrativa e il fermo amministrativo del veicolo e introduce un nuovo articolo 215-bis prevedendo in sintesi le seguenti novità.
  In primo luogo si stabilisce che, in linea generale, i mezzi oggetto di sequestro siano sempre affidati al conducente ovvero ad altro soggetto obbligato in solido (che deve custodirlo in un luogo di cui abbia la disponibilità, ovvero, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio), abrogando la specifica normativa prevista dall'attuale comma 2-quinquies dell'articolo 213 del codice della strada che stabiliva, nel caso in cui oggetto di sequestro sia un motociclo o un ciclomotore, che il mezzo venisse trasferito immediatamente presso un luogo di custodia e che, solo decorsi trenta giorni, il proprietario potesse richiederne la custodia.
  Viene poi espressamente chiarito che, nel caso di sequestro del veicolo a seguito di trasgressione commessa da un minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata.
  Si rende inoltre più severa la disciplina prevista nel caso in cui il custode faccia indebitamente uso del mezzo ad esso affidato in custodia. In tale circostanza si prevede infatti non più la sospensione, ma la revoca della patente di guida e l'immediato trasferimento del veicolo e della proprietà del medesimo al custode acquirente di cui all'articolo 214-bis del Codice della strada. Si prevede tuttavia che tale sanzione sia irrogata esclusivamente al soggetto che ha assunto la custodia (l'originaria previsione era invece indirizzata a «chiunque») e si precisa, con riferimento alla confisca di mezzi utilizzati per commettere Pag. 55un reato, che essa è prevista solo se i reati commessi siano diversi da quelli disciplinati dal Codice della strada.
  Un'ulteriore modifica concerne il regime delle spese di custodia nelle ipotesi di rifiuto di custodia da parte del conducente (o degli altri obbligati in solido). Si prevede in questa circostanza che le spese di custodia siano anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro.
  Rileva infine che il testo del decreto-legge prevede che l'importo delle sanzioni amministrative nel caso di rifiuto di custodia del mezzo e di circolazione abusiva con il veicolo sequestrato sia leggermente inferiore agli importi oggi vigenti (una leggera differenza si registra anche con riferimento alla fattispecie dell'articolo 214 relativa al rifiuto di custodire o trasferire il veicolo sottoposto a fermo amministrativo).
  Con riferimento all'articolo 214, che viene anch'esso novellato integralmente, le modifiche rispetto alla situazione precedente sono sostanzialmente dirette ad allineare al nuovo regime del sequestro anche le disposizioni relative al fermo amministrativo. Viene anche in tal caso abrogato il comma 1-ter che disciplina il caso in cui oggetto di fermo amministrativo, sia un motociclo o un ciclomotore (viene pertanto eliminato il riferimento a tale norma nel comma 1). Viene esclusa, inoltre, la restituzione del mezzo confiscato quando l'accertamento della violazione sia dichiarato infondato nel caso in cui questo sia già stato trasferito in proprietà. Infine, nell'ipotesi di circolazione abusiva del veicolo sottoposto a fermo, si prevede che il soggetto che ha assunto la custodia ovvero che circoli o consenta che altri circolino con il veicolo stesso non solo è sanzionato in via amministrativa e subisce la confisca del veicolo ma è anche assoggettato alla revoca della patente di guida. Inoltre la sanzione amministrativa pecuniaria prevista è assai più pesante rispetto alla normativa vigente.
  Si introduce poi un nuovo articolo 215-bis, che stabilisce che i prefetti provvedono al censimento, con cadenza semestrale, dei veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e di fermo, nonché per effetto di provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro (dei quali deve essere redatto un elenco da pubblicare sul sito della prefettura). Il comma 2 del nuovo articolo 215-bis prevede che entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'elenco, il proprietario può assumere la custodia del veicolo, provvedendo nel contempo al pagamento delle somme dovute alla depositeria. Nel caso di mancata assunzione della custodia i veicoli devono ritenersi «abbandonati» o nel caso di veicoli sottoposti a confisca non ancora definitiva, «confiscati». Nel caso di vendita, la somma ricavata è depositata fino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato (comma 3). Le modalità di comunicazione tra gli uffici interessati sono fissate con decreto dirigenziale, adottato di concerto tra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio (comma 4).
  Le modifiche introdotte dall'articolo 23-bis mirano a ridurre i rilevanti oneri economici che gravano sull'Erario in conseguenza dei lunghi tempi di giacenza dei veicoli nelle depositerie, semplificando le procedure e favorendo una più efficiente gestione dei mezzi sottoposti a fermo e sequestro amministrativo.
  Un'altra rilevante disposizione introdotta dal Senato è quella di cui all'articolo 29-bis. Tale disposizione interviene sulla delicata materia della circolazione di veicoli immatricolati all'estero. In particolare, si propone la modifica degli articoli 93 (concernente, tra l'altro, la carta di circolazione), 132 (sulla circolazione dei veicoli immatricolati all'estero) e 196 (inerente la solidarietà in caso di violazioni punibili con sanzione amministrativa pecuniaria) del codice della strada, disciplinando in termini più restrittivi i limiti secondo i quali i veicoli immatricolati all'estero possono circolare sul territorio italiano.Pag. 56
  La prima modifica, introdotta all'articolo 93, vieta a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni di circolare con un veicolo immatricolato all'estero (nuovo comma 1-bis dell'articolo 93), salvo quanto previsto per taluni casi di leasing, locazione senza conducente o comodato. Con riguardo a tali ultimi casi, si prevede che i veicoli concessi in leasing o in locazione senza conducente da un'impresa europea o concessi in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o collaborazione con un'impresa europea devono essere dotati di un documento dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. Il documento deve essere custodito a bordo e sottoscritto dall'intestatario e deve inoltre recare una data certa. Il possesso di tale documento è prescritto anche per il veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con impresa estera. La disciplina si applica, nel rispetto del codice doganale comunitario, alle imprese che non abbiano stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva. In mancanza del documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente (nuovo comma 1-ter).
  Nel caso in cui sia accertata la violazione di quanto previsto dal nuovo comma 1-bis (ossia nel caso di circolazione di un mezzo con targa estera da parte di una persona residente in Italia da più di 60 giorni) l'intestatario del mezzo deve chiedere all'ufficio competente della Motorizzazione Civile il rilascio di un foglio di via e della relativa targa (ai sensi dell'articolo 99 del codice), previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere che, successivamente, verranno restituiti dalla Motorizzazione Civile ai competenti uffici dello Stato estero che li ha rilasciati. Ciò al solo fine di condurre il veicolo oltre il confine (nuovo comma 1-quater).
  In caso di violazione del divieto di circolazione dei veicoli immatricolati all'estero, si applica (nuovo comma 7-bis) la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 712 a 2.848 euro. Il documento di circolazione è trasmesso all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio dall'organo accertatore, il quale ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 213 del codice (concernente la misura cautelare del sequestro e la sanzione accessoria della confisca amministrativa). Decorsi 180 giorni dalla data della violazione, se il veicolo non è stato immatricolato in Italia oppure non sia stato richiesto il foglio di via, si applica la confisca amministrativa di cui al medesimo articolo 213.
  In caso di violazione delle disposizioni su leasing, locazione e comodato, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Il verbale di contestazione dovrà prescrivere l'esibizione del documento previsto dal comma 1-ter entro 30 giorni. Il veicolo è sottoposto a fermo amministrativo ai sensi dell'articolo 214 del codice, le cui disposizioni si applicano in quanto compatibili.
  Il veicolo è riconsegnato (al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario) dopo la presentazione del documento o, in ogni caso, decorsi 60 giorni dall'accertamento della violazione. Nei casi di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 712 a 3.558 euro (di cui all'articolo 94, comma 3, del codice), con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti (nuovo comma 7-ter).
  La seconda modifica concerne l'articolo 132, che ammette la circolazione dei veicoli immatricolati all'estero per la durata massima di un anno (fattispecie applicabile, alla luce di quanto previsto dal nuovo comma 1-bis dell'articolo 93, ai soggetti non residenti in Italia da più di 60 giorni).
  Con la disposizione in commento si prevede che, scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Pag. 57Italia, l'intestatario debba chiedere al competente ufficio della motorizzazione civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'ufficio della motorizzazione civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati. Si prevede inoltre, attraverso la novella del comma 5 della medesima disposizione, che, fuori dei casi di veicoli concessi in leasing o in locazione senza conducente o comodato previsti dal nuovo comma 1-ter dell'articolo 93, chiunque violi le disposizioni di cui al comma 1, sia soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848 (assai più severa dell'attuale regime).
  Dal punto di vista procedurale si prevede poi che l'organo accertatore trasmetta il documento di circolazione all'ufficio della motorizzazione civile competente per territorio ed ordini l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213, come novellato.
  Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa.
  Un'ultima modifica viene infine introdotta all'articolo 196 del codice, prevedendo un'estensione dei soggetti che rispondono solidalmente per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria.
  In particolare, si prevede che rispondano il locatario, in caso di locazione senza conducente come disciplinata dall'articolo 84 del codice della strada; l'intestatario temporaneo del veicolo, quando sia stata omessa la dichiarazione al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell'annotazione sulla carta di circolazione – da parte dell'avente causa – di atti da cui derivi una variazione dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, (articolo 94, comma 4-bis, del codice) e la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà nei casi indicati dall'articolo 93, commi 1-bis e 1-ter (veicoli in leasing, noleggio senza conducente, in comodato assegnati da società straniere ovvero soggetto residente in Italia da più di 60 giorni) e dall'articolo 132 (ossia nei casi di violazione del termine di un anno per la circolazione di veicoli immatricolati all'estero).
  Un'ulteriore disposizione di competenza è contenuta nell'articolo 32-quater che interviene su uno specifico aspetto della complessa procedura di rimodulazione delle frequenze derivante dall'assegnazione di alcune bande di frequenza allo sviluppo della tecnologia 5G.
  La disposizione, novellando l'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si limita a prevedere che in caso di mancata liberazione delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, gli ispettorati territoriali del Ministero dello sviluppo economico possano procedere alla disattivazione coattiva degli impianti, richiedendo a tal fine al Prefetto l'ausilio della forza pubblica, anziché avvalersi – come previsto dalla precedente disciplina – della polizia postale.
  Segnala, infine, l'articolo 35-sexies, che prevede che, fermo restando quanto disposto dal codice della navigazione e dalla disciplina dell'Unione europea, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), siano disciplinate le modalità di utilizzo, da parte delle Forze di polizia, degli aeromobili a pilotaggio Pag. 58remoto, comunemente denominati «droni», ai fini del controllo del territorio per finalità di pubblica sicurezza.

  Luciano PIZZETTI (PD), dopo avere espresso un orientamento fortemente contrario del suo gruppo sul provvedimento in esame nel suo complesso, si riserva di valutare nel prosieguo in modo più approfondito le norme di diretta competenza della Commissione Trasporti.

  Simone BALDELLI (FI) richiede maggiori chiarimenti circa le disposizioni di cui all'articolo 17 in materia di noleggio di veicoli e, in particolare, circa l'obbligo di comunicare i dati identificativi dei clienti con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo. In particolare si chiede se tale adempimento non rischi di fatto di rendere eccessivamente complicato il noleggio di veicoli medesimo, soprattutto in luoghi come gli aeroporti.

  Elena MACCANTI (Lega), relatrice, osserva come esigenze di questo tipo siano state prese in considerazione nel corso dell'esame al Senato, portando all'esclusione dall'applicazione della disposizione della fattispecie del car sharing, che certamente avrebbe potuto essere ostacolato dall'obbligo di comunicazione citato dal collega Baldelli.

  Simone BALDELLI (FI) chiarisce che le sue perplessità si riferiscono alle ipotesi di noleggio tradizionale di auto e non al car sharing, noleggio che in una città come Roma a forte vocazione turistica potrebbe essere ostacolato dalla previsione di un congruo anticipo nella comunicazione dei dati dei clienti. Si tratta, a suo giudizio, di rendere concretamente applicabile la norma in questione.

  Luciano PIZZETTI (PD) chiede maggiori chiarimenti in ordine all'impatto e alla compatibilità con la normativa europea delle disposizioni recate dall'articolo 29-bis in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero.

  Federica ZANELLA (FI) chiede chiarimenti riguardo all'effettiva portata dell'articolo 32-quater in materia di rimodulazione delle frequenze del 5G, con particolare riferimento al rischio che le emittenti locali non liberino le frequenze assegnate.

  Simone BALDELLI (FI) ritiene opportuno avere un ulteriore chiarimento sull'ambito oggettivo di applicazione del nuovo articolo 215-bis del codice della strada, introdotto dall'articolo 23-bis del provvedimento in esame. Chiede, in particolare, se le disposizioni in esso contenute riguardino anche le ipotesi di veicoli oggetto di rimozione forzata, paventando il rischio che, se così fosse, i veicoli rimossi potrebbero dopo sei mesi essere considerati abbandonati.

  Diego DE LORENZIS (M5S), presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 13.35.

COMITATO DEI NOVE

Modifiche all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.
C. 680 Baldelli.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 13.35 alle 13.45.

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