CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 novembre 2018
96.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 20 novembre 2018.

Audizioni, nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 52 Daga e C. 773 Braga recanti «Disposizioni in materia di gestione pubblica e partecipativa del ciclo integrale delle acque», di rappresentanti di Pavia Acque e di Gruppo Veritas.

  Le audizioni informali si sono svolte dalle 12.40 alle 13.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 novembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo.

  La seduta comincia alle 13.30.

D.L. 113/18: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento Pag. 46dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
C. 1346 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Elena LUCCHINI (Lega) relatrice, evidenzia in via preliminare come il Senato abbia apportato numerose modifiche alle disposizioni originarie del decreto, ed abbia anche aggiunto 34 nuovi articoli.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per l'illustrazione analitica dell'articolato, si sofferma sulle disposizioni che interessano la competenza della Commissione.
  Segnala in primo luogo l'articolo 19-bis, introdotto al Senato, in materia di locazioni abitative. La norma reca un'interpretazione autentica dell'articolo 109 del Testo unico di pubblica sicurezza (regio decreto n. 773 del 1931), volta a chiarire che gli obblighi ivi previsti valgono anche per i locatori o sublocatori che lochino immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni. Si tratta dell'obbligo di dare alloggio esclusivamente a persone munite di valido documento personale e dell'obbligo di comunicazione alle questure competenti entro le ventiquattro ore successive.
  L'articolo 25 inasprisce il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori che, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concedano, anche di fatto, tali opere in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, senza l'autorizzazione del committente. L'articolo trasforma i relativi reati da contravvenzioni in delitti, prevedendo la reclusione da uno a cinque anni (la norma previgente prevedeva l'arresto da sei mesi a un anno) e la multa non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub-appalto. Rimane ferma la possibilità per l'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto.
  L'articolo 26 integra l'articolo 99 del decreto legislativo n. 81 del 2008. La disposizione in commento prescrive di trasmettere anche al prefetto territorialmente competente la notifica preliminare che il committente o il responsabile dei lavori in alcune tipologie di cantieri temporanei o mobili è tenuto ad inviare prima dell'inizio dei lavori per finalità di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. A seguito di una modifica apportata dal Senato, la notifica al prefetto concerne adesso esclusivamente i lavori pubblici.
  L'obbligo di notifica riguarda i cantieri in cui sia prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non contemporanea; i cantieri che ricadano nella precedente categoria per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera o, infine, i cantieri in cui operi un'unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno. La normativa previgente limitava la notifica all'azienda unità sanitaria locale e alla sede dell'Ispettorato nazionale del lavoro territorialmente competenti. L'individuazione del prefetto come ulteriore destinatario si collega ai suoi poteri di accesso e di accertamento nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici per l'espletamento delle funzioni volte a prevenire infiltrazioni mafiose nei pubblici appalti, attribuiti ai sensi del cosiddetto codice antimafia.
  L'articolo 26-bis, introdotto al Senato, introduce l'obbligo di predisporre piani di emergenza interni ed esterni per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti. Le finalità del piano di emergenza interna sono: a) il controllo e la limitazione degli incidenti e dei loro effetti dannosi per la salute, l'ambiente e i beni; b) la protezione della salute e dell'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti; c) l'adeguata informazione verso i lavoratori, i servizi di emergenza o le Pag. 47autorità locali competenti; d) il ripristino e il disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante (comma 1).
  Spetta invece al prefetto competente per territorio, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, la predisposizione di un piano di emergenza esterna, sulla base delle informazioni trasmesse dal gestore. Le finalità del piano di emergenza esterna – in analogia con il piano di emergenza interna – sono a) il controllo e la limitazione dei danni b) la protezione della salute da incidenti rilevanti, mediante la cooperazione con la protezione civile c) fornire informazione adeguata d) il ripristino e disinquinamento dopo un incidente rilevante.
  Per il prefetto, il termine entro cui elaborare tale piano è fissato in 12 mesi a partire dal momento in cui avrà ricevuto le necessarie informazioni dal gestore. Anche per il piano di emergenza esterna si prevede una revisione periodica, almeno con cadenza triennale.
  La principale differenza rispetto al piano di emergenza interna riguarda i soggetti incaricati della revisione: per l'emergenza esterna se ne occuperà il prefetto (e non il gestore), il quale consulterà la popolazione (non i lavoratori).
  Da ultimo, il comma 9 prevede l'elaborazione di linee-guida in materia di piani di emergenza esterna e di informazione alla popolazione. Le suddette linee-guida saranno tracciate da un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata. Al comma 10 viene prevista l'invarianza finanziaria della disposizione.
  Si riserva, in conclusione, di formulare la proposta di parere alla luce dei contributi e delle valutazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

  Il Sottosegretario Salvatore MICILLO si riserva di intervenire in una successiva seduta.

  Tommaso FOTI (FdI) chiede precisazioni sul perché non si sia dato conto anche dei contenuti dell'articolo 31-ter.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, fa presente che alla Commissione Ambiente è attribuita la competenza per le locazioni ad uso abitativo, nell'ambito delle politiche per la casa; l'articolo 31-ter reca invece disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili, e seppur di interesse per la Commissione, non rientra nella sua stretta competenza.
  Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 novembre 2018. — Presidenza del presidente Alessandro Manuel BENVENUTO. – Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Salvatore Micillo e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture ed i trasporti, Michele Dell'Orco.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Atto n. 51.
(Rilievi alla V Commissione).
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo rinviato nella seduta del 13 novembre scorso.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, ricorda che la V Commissione ha chiesto alle Commissioni di settore di esprimere i propri rilievi entro la giornata di domani.

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  Il sottosegretario Michele DELL'ORCO fa presente che l'istruttoria del provvedimento in esame è stata avviata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla base di quanto stabilito nella scorsa legislatura dal precedente Governo attraverso la legge di stabilità per il 2018.
  Osserva che il Fondo reca risorse aggiuntive per 13 miliardi di euro destinati a molteplici finalità. Di questi, 9 miliardi sono destinati a trasporti, viabilità e ferrovie e circa 1 miliardo riguarda l'Anas, in ragione del passaggio di competenze ad essa di una serie di infrastrutture viarie precedentemente in capo alle province. Ricorda, al riguardo, un recente accordo con le regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e parte della Toscana e un prossimo futuro accordo con il Piemonte, entrambi volti a trasferire nella competenza di Anas ulteriori infrastrutture viarie.
  Rispetto a questi importi invita la Commissione, qualora lo ritenesse, a formulare proposte volte a cambiare gli stanziamenti precedentemente decisi tra l'uno e l'altro capitolo di spesa all'interno della medesima finalità e del medesimo esercizio finanziario, rimanendo ferma la possibilità di intervenire su di essi anche nel corso dell'esame della legge di bilancio.
  Per consentire un più proficuo lavoro da parte dei commissari, deposita, quindi, agli atti della Commissione una tabella, predisposta in seguito ad una specifica richiesta della Commissione Trasporti, che analizza con maggiore dettaglio gli stanziamenti cui faceva prima riferimento, al netto di 520 milioni di euro, destinati alle finalità previste nel cosiddetto «decreto-legge Genova» (vedi allegato).

  Tommaso FOTI (FdI) riguardo agli accordi con le regioni aventi ad oggetto il passaggio di competenza di alcune infrastrutture viarie, cui faceva riferimento il sottosegretario nel suo intervento, ritiene doveroso che la Commissione, anche al fine di poter fare valutazioni sul merito dei trasferimenti, venga informata dal Governo piuttosto che dalle agenzie di stampa, che citano tali accordi con un elevato livello di dettaglio riguardo alle singole strade in essi contenute. Riguardo alla propria regione, infatti, avendo letto sulle agenzie di quali infrastrutture si tratta, non ritiene che il passaggio di competenze in capo ad Anas possa risolverne tempestivamente i problemi. Chiede pertanto al Presidente di acquisire agli atti la suddetta documentazione.

  Il sottosegretario Michele DELL'ORCO concorda con il deputato Foti riguardo all'opportunità che la Commissione sia informata dei citati accordi, tanto più che si tratta di accordi pubblici, raggiunti in sede di Conferenza Unificata con le associazioni dei comuni, delle province e con le regioni, in accoglimento delle richieste formulate dagli enti locali e motivati dalla scarsezza delle risorse ad essi attribuite per far fronte alle citate infrastrutture.

  Alessandro Manuel BENVENUTO, presidente, dispone la pubblicazione in allegato al resoconto della seduta odierna del documento depositato dal rappresentante del Governo (vedi allegato). Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale la Commissione concluderà l'esame del provvedimento.

  La seduta termina alle 13.45.

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