CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 novembre 2018
96.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 novembre 2018. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Salvatore Giuliano.

  La seduta comincia alle 12.40.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Giorgia LATINI, presidente, ricorda che è stato chiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante gli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.
C. 1346 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giorgia LATINI, presidente, avverte che in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi si è concordato Pag. 39di concludere l'esame del provvedimento oggi stesso.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, illustra, per i contenuti di competenza della VII Commissione, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 113 del 2018, già approvato dal Senato, che vi ha introdotto numerose modificazioni e aggiunte.
  Riferisce che il decreto reca disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale, immigrazione e sicurezza pubblica, nonché misure per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Inoltre, nel disegno di legge di conversione – e quindi al di fuori del decreto-legge in senso stretto – è collocata una norma che delega il Governo ad adottare decreti legislativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.
  Sottolinea che il contenuto del provvedimento è estremamente ampio e articolato. Si struttura in tre titoli, oltre a quello recante le disposizioni finanziarie e finali, i quali vertono rispettivamente in materia di immigrazione; sicurezza pubblica; e organizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno e dell'Agenzia nazionale per i beni sequestrati o confiscati alla criminalità organizzata.
  Evidenzia che gli aspetti di interesse della VII Commissione sono innanzitutto nell'articolo 14 del decreto-legge, che detta disposizioni in materia di acquisizione e revoca della cittadinanza, modificando a questo fine la legge n. 91 del 1992. Questa già prevede, tra le altre cause di acquisto della cittadinanza italiana, l'acquisto per matrimonio con un italiano o per concessione. Nel corso dell'esame al Senato è stata introdotta una norma che subordina l'acquisto della cittadinanza italiana per matrimonio o per concessione al possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER).
  Nel sottolineare che la modifica apportata dal Senato è nata da un emendamento parlamentare alla cui stesura ha contribuito anche personalmente, osserva la conoscenza della lingua e della cultura del Paese ospitante è essenziale per l'integrazione e ricorda che in altri Paesi europei a forte tasso di immigrazione viene richiesta la conoscenza non solo della lingua, ma anche della storia nazionale.
  Per dimostrare questo livello di conoscenza della lingua, il decreto in esame prevede che gli stranieri interessati attestino il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal MIUR e dal MAECI ovvero producano apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal MIUR e dal MAECI.
  Ricorda che il Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue è stato messo a punto dal Consiglio d'Europa come parte principale del progetto denominato Apprendimento delle lingue per la cittadinanza europea, allo scopo di favorire il superamento degli ostacoli nella comunicazione derivanti dai diversi sistemi educativi presenti in Europa e di definire livelli di competenza su cui misurare i progressi di apprendimento. Il Quadro contempla sei livelli di competenza linguistica individuale: A1, A2, B1, B2, C1 e C2. In particolare, il livello B1 prevede la capacità di sostenere conversazioni semplici su argomenti noti o di interesse, comprendendo gli elementi principali in un discorso, la capacità di comprendere l'essenziale di trasmissioni radiofoniche e televisive su argomenti di attualità o temi di interesse personale o professionale, la comprensione di testi scritti di uso corrente legati alla sfera quotidiana o al lavoro, la scrittura di testi semplici su argomenti noti o di interesse. Le certificazioni relative alla competenza linguistica CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) sono rilasciate, previo il superamento di prove d'esame, dai quattro enti certificatori riconosciuti dal MAECI: la Società Dante Alighieri, l'Università per Pag. 40Stranieri di Perugia, l'Università per Stranieri di Siena e l'Università degli Studi Roma Tre. All'estero è possibile sostenere gli esami per il rilascio dei certificati di competenza linguistica CLIQ presso diversi enti che sono elencati nel sito del MAECI.
  Ricorda che in base alla normativa vigente il superamento del test di conoscenza della lingua italiana è già previsto per il cittadino straniero che vive legalmente in Italia da più di 5 anni e intende chiedere il permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (articolo 9 del testo unico). Dall'onere di attestazione della conoscenza della lingua il decreto-legge esclude coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo: questo perché per loro la legge già prevede l'accertamento della conoscenza della lingua italiana.
  Evidenzia in particolare che l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del testo unico è un processo finalizzato a promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri. La conoscenza della lingua e della cultura italiana rappresenta l'elemento centrale dell'Accordo di integrazione: con la sottoscrizione dell'Accordo lo straniero si impegna ad acquisire una conoscenza equivalente almeno al livello A2 del quadro comune europeo di riferimento. A sua volta il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, riservato agli stranieri residenti da lungo tempo nel nostro Paese, è subordinato al superamento di un test di conoscenza della lingua italiana.
  Riferisce che l'articolo 20-bis prevede un incremento della contribuzione delle società organizzatrici di eventi calcistici per il mantenimento dell'ordine pubblico. In particolare, l'articolo incrementa dall'1 al 5 per cento la soglia minima e dal 3 al 10 per cento la soglia massima della quota degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti per eventi sportivi calcistici destinata a finanziare i costi sostenuti per il mantenimento della sicurezza e dell'ordine pubblico e, in particolare, i costi delle ore di lavoro straordinario e dell'indennità di ordine pubblico delle Forze di polizia. L'articolo 21 estende l'ambito applicativo del cosiddetto DASPO urbano ad altre aree, tra cui quelle destinate allo svolgimento di pubblici spettacoli.
  Ricorda, quindi, che il DASPO (divieto di accesso alle manifestazioni sportive) nasce per limitare l'accesso di persone potenzialmente pericolose ai luoghi in cui si svolgono eventi sportivi, come gli stadi di calcio, ed è stato poi esteso ad altri luoghi, non connessi con lo sport (cosiddetto DASPO urbano). In particolare, il DASPO urbano può essere irrogato – sulla base della legge vigente anche prima del decreto-legge in esame – per limitare l'avvicinamento di specifiche persone ad aree urbane individuate dai regolamenti di polizia urbana su cui insistono scuole, plessi scolastici e siti universitari, musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali o altri istituti e luoghi della cultura, interessati da consistenti flussi turistici. La competenza è attribuita al sindaco del comune interessato.
  Altre disposizioni di più o meno diretto interesse di questa Commissione si trovano anche nell'articolo 1 del decreto-legge. Questo reca una serie articolata di interventi. In sostanza, 1) abolisce il permesso di soggiorno per motivi umanitari, che era previsto dal testo unico in materia di immigrazione (di cui al decreto legislativo n. 286 del 1998); 2) mantiene fattispecie eccezionali di temporanea tutela dello straniero per esigenze di carattere umanitario, per situazioni per le quali il rimpatrio, in base all'ordinamento interno ed internazionale, non sarebbe comunque possibile; 3) enumera e tipizza questi permessi di soggiorno speciali; 4) detta disposizioni in materia di controversie relative al rilascio dei permessi speciali in questione. Viene disposta l'abolizione del permesso di soggiorno «per motivi umanitari»; nel contempo si prevede che la sostanza della tutela assicurata da quel tipo di permesso rimanga in via temporanea, attraverso permessi di soggiorno «speciali», in favore di stranieri che si Pag. 41trovino in particolari situazioni. Alcuni tipi di permesso di soggiorno speciale erano già previsti dal testo unico per determinate situazioni, e queste ricevono nel decreto-legge una ridefinizione. Altre situazioni non erano espressamente disciplinate dal testo unico e trovavano applicazione piuttosto nelle prassi delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, e queste ricevono ora una tipizzazione e una disciplina. In sostanza, nell'impianto del decreto-legge, forme di tutela diverse da quelle della protezione internazionale (cosiddetto status di rifugiato o di protezione sussidiaria) e della protezione temporanea per rilevanti esigenze umanitarie sopravvivono solo entro il perimetro dei permessi di soggiorno speciali connessi alle situazioni descritte.
  In sintesi, permessi speciali possono essere rilasciati a stranieri che siano interessati da una delle seguenti situazioni: abbiano bisogno di cure mediche; siano vittime di violenza o di grave sfruttamento; siano vittime di violenza domestica; non possano essere rimpatriati in condizioni di sicurezza perché calamità eccezionali hanno colpito il Paese di provenienza; siano stati vittime come lavoratori di particolare sfruttamento e abbiano presentato denuncia e cooperino nel procedimento penale contro il datore di lavoro; abbiano compiuto atti di particolare valore civile. I permessi di soggiorno speciali rilasciabili agli stranieri che si trovano in una di queste situazioni hanno durate diverse e volta a volta specificate.
  Ciò premesso, sottolinea le disposizioni di più o meno diretto interesse della VII Commissione collegate con la riforma della disciplina del permesso di soggiorno. Tra queste c’è innanzitutto la lettera f) del comma 1 dell'articolo 1, che – nel trattare del permesso speciale di soggiorno per le vittime di violenza domestica – precisa che esso consente l'accesso, tra l'altro, allo studio (oltre che l'accesso ai servizi assistenziali e l'iscrizione nell'elenco anagrafico previsto per i servizi alle persone in cerca di lavoro o lo svolgimento di lavoro subordinato e autonomo, fermi i requisiti minimi di età). Questo permesso ha durata di un anno. Alla scadenza, può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di studio, se il titolare è iscritto a un corso regolare di studi (oppure può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro). La lettera l) del comma 1 dell'articolo 1 – a sua volta – modifica l'articolo 27-ter del testo unico, che regola il caso dello straniero che entra in Italia per motivi di studio o di ricerca. Il testo unico prevede che l'ingresso e il soggiorno di stranieri per più di tre mesi è consentito – al di fuori delle quote massime di ingressi annuali previste dallo stesso testo unico – a chi è in possesso di un titolo di dottorato o di un titolo di studio che dà accesso al dottorato di ricerca. Il decreto-legge non modifica questo punto, ma stabilisce che questa regola dell'accesso per più di tre mesi non si applica agli stranieri cui è stato rilasciato un permesso di soggiorno speciale. La lettera n-bis) – introdotta dal Senato in sede di conversione – prevede una modifica all'articolo 32 del testo unico, il quale disciplina il permesso di soggiorno rilasciato ai minori stranieri non accompagnati al compimento del diciottesimo anno d'età.
  In sostanza, il testo unico prevede che ai minori che sono stati dati in affidamento può essere rilasciato, al compimento della maggiore età, un permesso di soggiorno per motivi di studio (oltre che per motivi di accesso al lavoro o per esigenze sanitarie). È richiesto il parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33 del testo unico. Ed è previsto attualmente che il mancato rilascio del parere non legittima il rifiuto del rinnovo di questo permesso di soggiorno. La norma approvata dal Senato – contenuta come detto nella lettera n-bis) dell'articolo 1 – abroga quest'ultima disposizione, ossia quella per cui il mancato rilascio del parere da parte del Comitato per i minori stranieri non è motivo per rifiutare il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
  La lettera p) dell'articolo 1 riguarda l'accesso ai percorsi di istruzione tecnica Pag. 42superiore e ai percorsi di formazione superiore. Il testo unico prevede all'articolo 39 che l'accesso ai corsi di istruzione tecnica superiore o di formazione superiore e alle scuole di specializzazione delle università è consentito, a parità di condizioni con gli italiani, agli stranieri titolari di specifici permessi di soggiorno. L'articolo viene modificato per sopprimere dall'elenco degli specifici permessi di soggiorno quello per motivi umanitari (che il decreto ha eliminato dall'ordinamento) e per sostituirlo con il riferimento ai permessi di soggiorno speciali (introdotti dal decreto).
  La lettera q) dell'articolo 1, infine, introduce nell'ordinamento una nuova tipologia di permesso di soggiorno: quello conseguente ad atti di particolare valore civile. La norma prevede che lo straniero che abbia compiuto atti di particolare valore civile possa ottenere uno speciale permesso di soggiorno, salvo che ci siano motivi per considerarlo pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato. Il permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile ha durata di due anni, è rinnovabile e consente l'accesso allo studio (oltre che di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato).

  Valentina APREA (FI) preannuncia l'astensione di Forza Italia dal voto, motivata dal fatto che le finalità del decreto sono condivisibili, ma il testo è migliorabile. Evidenzia che diverse misure del provvedimento corrispondono a punti del programma elettorale del centro-destra e sono contenute in proposte di legge presentate da Forza Italia nella scorsa legislatura. Auspica quindi l'accoglimento degli emendamenti presentati dal suo gruppo presso la Commissione di merito.
  Si sofferma, con una valutazione favorevole, soprattutto sulla previsione di subordinare l'acquisizione della cittadinanza a un'adeguata conoscenza della lingua italiana: ricorda in proposito l'esperienza della regione Lombardia, con la giunta di centro-destra della quale ha fatto parte, e la diffusione di scuole serali e centri per adulti.
  Esprime quindi preoccupazione per la perdurante difficile situazione relativa alla presenza di un alto numero di bambini stranieri nelle classi scolastiche, i quali non parlano bene o affatto l'italiano: classi la cui difficile gestione viene abbandonata alla buona volontà di docenti e dirigenti scolastici. Invita pertanto il Governo a individuare soluzioni che assicurino il normale svolgimento dei programmi e delle lezioni, senza ledere i diritti soggettivi di nessuno.
  Conclude ricordando che molti bambini e bambine di religione islamica presenti sul territorio non possono frequentare le scuole italiane, essendo obbligati a frequentare quelle coraniche dove vengono a volte educati a valori contrari a quelli della cultura italiana.

  Anna ASCANI (PD) preannuncia il voto contrario del Partito democratico sul provvedimento, sia qui in Commissione, sia, successivamente, in Assemblea, ritenendo che il suo contenuto non sia in alcun modo utile agli italiani, ma soltanto ai partiti di Governo, che devono nascondere che non riescono a realizzare le promesse fatte in materia di reddito di cittadinanza e pensioni e cercano di nascondere la sconfitta con provvedimenti ad effetto ma inutili se non dannosi.
  A suo avviso, le misure previste dal decreto non hanno nulla a che vedere con la sicurezza: ciò è specialmente vero per l'abolizione dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, che costituivano un valido strumento di monitoraggio dei flussi e di registrazione delle presenze di stranieri in Italia. Il decreto non farà diminuire il numero di stranieri – ché anzi i rimpatri sono diminuiti – ma li farà scomparire dai dati delle pubbliche amministrazioni e li renderà invisibili. Afferma che, rispetto alle opportunità di integrazione e di accoglienza, questo decreto compie un deciso passo indietro.
  Con specifico riferimento all'articolo 14, giudica ipocrite le norme che impongono Pag. 43la conoscenza della lingua italiana quale requisito per l'acquisizione della cittadinanza, considerato che contestualmente vengono ridotte le risorse per il suo insegnamento, rendendo così non praticabile allo straniero l'unica strada percorribile. Ciò premesso, ritiene che l'apprendimento della lingua è solo parte di un percorso che dovrebbe essere più articolato: suo avviso, la cittadinanza va acquisita all'esito di un percorso scolastico completo, comprensivo dello studio anche della storia e della cultura italiane, e non soltanto all'esito dell'apprendimento della lingua italiana. Peraltro, ritiene che il livello richiesto sia altro: come lo si può acquisire senza avere accesso all'apprendimento ? Conclude invitando i colleghi della maggioranza ad una maggiore onestà intellettuale e, in particolare, i deputati del Movimento 5 Stelle a non rinnegare le proprie convinzioni solo in nome di un patto di Governo con la Lega.
  Quanto alle norme sullo sport, condivide la previsione di un incremento della contribuzione a carico delle società organizzatrici di eventi calcistici per il mantenimento dell'ordine pubblico.

  Federico MOLLICONE (FdI), dopo aver espresso l'impegno di Fratelli d'Italia nel sostegno al Governo in materia di sicurezza e di immigrazione incontrollata, sottolinea che molte proposte di modifica presentate dal suo gruppo al Senato sono state respinte per riapparire, poi, all'interno di emendamenti della maggioranza o del Governo. Tra le proposte della sua parte politica ricorda in particolare quelle riferite all'introduzione del reato di integralismo islamico e alla chiusura delle moschee abusive, dove, in assenza di controlli, si istiga all'odio e alla violenza contro il Paese ospitante. Ricorda inoltre le proposte emendative di Fratelli d'Italia volte alla chiusura dei campi nomadi, osservando che i nomadi godono di privilegi spesso negati ai cittadini italiani residenti. Dichiara comunque di condividere lo spirito del decreto e la scelta di limitare il rilascio di permessi di soggiorno per motivi umanitari, anche se in forma a suo avviso troppo attenuata. Concorda, inoltre, con la previsione di subordinare l'acquisto della cittadinanza italiana a un'adeguata conoscenza della lingua, ed anzi sarebbe opportuno anche lo studio degli usi e dei costumi e in generale della cultura italiana, perché l'integrazione possa essere effettiva.
  Conclude preannunciando l'astensione di Fratelli d'Italia dal voto e invitando la maggioranza a rispettare il programma del centro-destra sui temi della sicurezza con maggiore incisività, e non con l'approccio del Movimento 5 Stelle, che ricorda quello del centro-sinistra.

  Daniele BELOTTI (Lega), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.15.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 20 novembre 2018. — Presidenza della vicepresidente Giorgia LATINI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Salvatore Giuliano.

  La seduta comincia alle 13.15.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Atto n. 51.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del regolamento, e conclusione – Rilievi in senso favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto, rinviato nella seduta del 13 novembre 2018.

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  Giorgia LATINI, presidente, ricorda che la relazione introduttiva è stata svolta nella precedente seduta e che, in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di concludere l'esame dell'atto nella seduta di oggi.

  Cristina PATELLI (Lega), relatrice, propone di deliberare in senso favorevole sull'atto in esame.

  Federico MOLLICONE (FdI) preannuncia il voto favorevole sulla proposta di deliberazione della relatrice, rilevando positivamente che quello in esame è un atto che assegna risorse anche al Ministero dei beni e delle attività culturali. Si augura che il Governo vorrà in futuro trasferire altre risorse al Ministero, invertendo la direzione fin qui presa, e che soprattutto vorrà destinare finanziamenti adeguati al Fondo unico per lo spettacolo, che è oggetto nel disegno di legge di bilancio di riduzioni consistenti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta della relatrice.

  La seduta termina alle 13.20.