CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 20 novembre 2018
96.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 79

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 20 novembre 2018.

Audizione di Luca Ceresoli, responsabile della sezione oncologia pneumologica e urologica dell'ospedale Humanitas Gavazzeni di Bergamo, e di Riccardo Palmisano, amministratore delegato di MolMed S.p.a., nell'ambito della discussione congiunta delle risoluzioni 7-00010 Serracchiani, 7-00051 Pallini, 7-00055 Rizzetto, 7-00057 Epifani, 7-00059 Polverini e 7-00060 Murelli, in materia di riconoscimento di benefici previdenziali in favore di lavoratori esposti all'amianto.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 20 novembre 2018. – Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

  La seduta comincia alle 14.45.

DL 113/2018: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.
C. 1436 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla I Commissione, del disegno di legge n. 1346, approvato dal Senato della Repubblica, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113: Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, Pag. 80sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere delle Forze di polizia e delle Forze armate.
  Invita, quindi, il relatore, onorevole Caparvi, a svolgere la relazione introduttiva.

  Virginio CAPARVI (Lega), relatore, rileva, preliminarmente, che l'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto-legge prevede, ai commi da 2 a 5, il conferimento al Governo delle deleghe per l'adozione di decreti legislativi sia in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, sia in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia.
  Passando al decreto-legge, dopo avere segnalato che esso consta di 74 articoli, osserva, per quanto di competenza della Commissione, che, al Titolo I, in materia di immigrazione, al Capo I, l'articolo 1 reca l'abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari e introduce modifiche alla disciplina relativa ai permessi di soggiorno temporaneo. Segnala, in particolare, che il comma 1, lettera i), introduce modifiche alla disciplina del permesso rilasciato in caso di particolare sfruttamento del lavoratore straniero, il quale abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato contro il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 22, comma 12-quater, del Testo unico dell'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998). In particolare, sulla base del decreto-legge, tale permesso, classificato tra i casi speciali di permesso di soggiorno, consente lo svolgimento di attività lavorativa e può essere convertito, alla scadenza, in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo. Inoltre, ai titolari di tale permesso di soggiorno speciale non si applicano, sulla base della successiva lettera m), le disposizioni di cui all'articolo 27-quater del Testo unico, relative all'ingresso e soggiorno per lavoratori altamente qualificati. Segnala, altresì, che la lettera n-bis) dispone l'abrogazione delle disposizioni che, da un lato, impediscono il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, ai minori stranieri non accompagnati in caso di mancato rilascio del parere positivo del Comitato per i minori stranieri e, dall'altro, prevedono l'applicazione dell'istituto del silenzio-assenso.
  Passa, quindi, all'articolo 6-bis, che regola le condizioni alle quali gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono svolgere un'attività lavorativa nel territorio nazionale. La norma prevede, inoltre, che, fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, tali soggetti non godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa.
  Venendo al Capo II, che riguarda la protezione internazionale, si sofferma, in particolare, sull'articolo 12, il quale introduce significative modifiche al sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR), sostanzialmente limitandolo ai titolari di protezione internazionale, ai titolari di permessi di soggiorno speciali e ai minori stranieri non accompagnati, rimanendone esclusi i richiedenti asilo. A tal fine, la norma dispone la ridenominazione del sistema. In tale articolo, segnala, al comma 2, lettera l), la modifica dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 142 del 2015, con l'abrogazione della previsione della possibilità per i richiedenti che usufruiscono delle misure di accoglienza di frequentare corsi di formazione professionale, eventualmente previsti dal programma dell'ente locale dedicato all'accoglienza del richiedente. Segnala, altresì, Pag. 81che l'articolo 12-bis prevede il monitoraggio dell'andamento dei flussi migratori, al fine della progressiva chiusura delle strutture temporanee di accoglienza, e che l'articolo 12-ter impone alle cooperative sociali, qualora svolgano attività a favore degli stranieri, di pubblicare trimestralmente nei propri siti internet o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui sono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale.
  Rileva, quindi, che, al Titolo II, Capo II, recante disposizioni di contrasto delle associazioni mafiose, l'articolo 24 interviene in materia di impugnazione delle misure di carattere patrimoniale di cui al Codice antimafia, nonché in tema di documentazione antimafia, mentre l'articolo 25 mira a inasprire il trattamento sanzionatorio per le condotte degli appaltatori, che facciano ricorso illecitamente a meccanismi di subappalto. L'articolo 26, con la finalità di vigilare sulla regolarità dei cantieri, include il prefetto tra i destinatari della notifica preliminare da inviare prima dell'inizio dei lavori in alcuni cantieri temporanei o mobili. Il successivo articolo 26-bis introduce l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti di predisporre un piano di emergenza interna, finalizzato, tra l'altro, alla informazione dei lavoratori. La norma prevede, inoltre, il regolare aggiornamento del piano, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine.
  Passando a illustrare il Titolo III, Capo I, recante disposizioni per la funzionalità del Ministero dell'interno, segnala, in particolare, l'articolo 32, il quale, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, dispone la riduzione di ventinove posti di livello dirigenziale generale, di cui otto di livello dirigenziale generale assegnati ai prefetti nell'ambito degli Uffici centrali del Ministero dell'interno e ventuno di prefetti collocati a disposizione. Di conseguenza, la norma prevede la rideterminazione della dotazione organica dei prefetti di cui alla Tabella 1 allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 maggio 2015, che, come si legge nella relazione illustrativa, terrà conto della soppressione della Direzione centrale per gli affari generali della Polizia di Stato del Dipartimento della Pubblica sicurezza, già prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2018. Per quanto riguarda la riduzione del numero dei prefetti collocati a disposizione, la norma, contestualmente, provvede a limitare il numero di casi in cui è possibile ricorrere all'istituto. Sulla base del comma 2, restano ferme le dotazioni organiche dei viceprefetti e dei viceprefetti aggiunti, del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonché del personale non dirigenziale appartenente alle aree prima, seconda e terza dell'Amministrazione civile dell'Interno. Il comma 3 dispone la riduzione di tre unità del numero massimo di posti da prefetto da coprire attraverso nomina e inquadramento riservati ai dirigenti della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia e, infine, il comma 4 rinvia a un successivo decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro il 31 dicembre 2018, l'attuazione delle disposizioni.
  Rileva che l'articolo 32-bis dispone l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di un apposito nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell'ambito del quale sono individuati i componenti della Commissione straordinaria per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare. Al nucleo è assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a cinquanta unità, di cui dieci con qualifica di prefetto e quaranta con qualifica fino a viceprefetto. Tale personale può essere collocato in posizione di disponibilità in base alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo pieno e in via esclusiva delle funzioni commissariali, ove l'amministrazione ne ravvisi l'urgenza. La norma, quindi, rinvia Pag. 82a un successivo decreto del Ministro dell'interno l'individuazione delle modalità, dei criteri e della durata dell'assegnazione del personale al nucleo e dispone che, fermi restando i compensi spettanti per lo svolgimento delle attività commissariali, non è prevista l'attribuzione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi di spese o emolumenti comunque denominati.
  L'articolo 32-ter, sempre con riferimento al personale della carriera prefettizia, modifica la normativa relativa alla nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera. Mi soffermo, quindi, sull'articolo 32-sexies, che prevede l'istituzione del Centro Alti studi del Ministero dell'interno, il quale non costituisce articolazione di livello dirigenziale del Ministero medesimo e ha compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile dell'interno. Il Centro, fermi restando la dotazione organica e il contingente dei prefetti collocati a disposizione, è presieduto da un prefetto, con funzioni di presidente, e opera attraverso un consiglio direttivo e un comitato scientifico composto da rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al presidente e ai componenti del Centro non spetta alcun tipo di emolumenti o rimborsi.
  Segnala, inoltre, che l'articolo 33 autorizza la spesa, a decorrere dal 2018, di 38.091.560 euro per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte dagli appartenenti alle Forze di Polizia, anche in deroga al limite dell'ammontare delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale delle amministrazioni pubbliche fissato dal decreto legislativo n. 75 del 2017, mentre l'articolo 34 incrementa gli stanziamenti per la retribuzione del personale volontario dei Vigili del fuoco. L'articolo 35, infine, introduce disposizioni di carattere finanziario finalizzate all'adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto.
  Rileva, quindi, che l'articolo 35-bis autorizza i comuni che, nel triennio 2016-2018, hanno rispettato i vincoli di finanza pubblica, ad assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per tale personale nel 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. La norma precisa, inoltre, che le cessazioni nel 2018 non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.
  L'articolo 35-quater dispone l'istituzione di un fondo presso il Ministero dell'interno per il potenziamento delle iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni, le cui risorse possono essere destinate anche ad assunzioni a tempo determinato di personale di polizia locale.
  Il Capo II del Titolo III riguarda l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. In proposito, segnala che l'articolo 36, novellando il Codice antimafia (decreto legislativo n. 159 del 2011), introduce disposizioni per la razionalizzazione delle procedure di gestione e destinazione dei beni confiscati. Segnala, in particolare, la lettera b) del comma 3, che, integrando il comma 4 dell'articolo 48 del Codice antimafia, prevede un incremento dei fondi per la contrattazione integrativa, grazie a una quota non superiore al 30 per cento dei proventi derivanti dalla gestione dei beni confiscati, anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale dirigenziale e non dirigenziale al potenziamento dell'efficacia ed efficienza dell'azione dell'Agenzia.
   L'articolo 37, in materia di organizzazione e di organico dell'Agenzia, prevede, ai commi 1 e 2, la possibilità di istituire fino a quattro sedi secondarie dell'Agenzia. Il comma 3 dispone: alla Pag. 83lettera a), la limitazione a cento, su un totale di centosettanta, delle unità di personale da reclutare per il potenziamento dell'organico dell'Agenzia attraverso procedure ordinarie di mobilità; alla lettera b), il reclutamento delle restanti settanta unità mediante procedure selettive pubbliche; alla lettera c), l'individuazione, nell'ambito della contrattazione collettiva 2019-2021, dell'indennità di amministrazione spettante agli appartenenti ai ruoli dell'Agenzia, in misura pari a quella corrisposta al personale della corrispondente area del Ministero della giustizia (capoverso 4-bis), nonché la possibilità per l'Agenzia di continuare ad avvalersi di un contingente massimo di cento unità di personale in posizione di comando, distacco e fuori ruolo. L'articolo 37-bis, modificando la normativa vigente, dispone che l'Agenzia, sulla base di convenzioni anche onerose, può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni in house, a esse riconducibili, di Agenzie fiscali o di enti pubblici. Infine, l'articolo 38 introduce una deroga transitoria, valida fino al terzo esercizio finanziario successivo all'adeguamento della dotazione organica dell'Agenzia, alle norme vigenti che limitano le spese per il reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche nonché le spese di funzionamento.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per domani, nella quale la Commissione procederà all'espressione del prescritto parere.

  La seduta termina alle 15.