CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 15 novembre 2018
93.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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AUTORIZZAZIONI AD ACTA

  Giovedì 15 novembre 2018. – Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, indi della vicepresidente Ingrid BISA, indi del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

  La seduta comincia alle 13.20.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Alessandro Pagano e di Angelo Attaguile, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 2).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 7 novembre 2018.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca la domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Alessandro Pagano e di Angelo Attaguile, deputato all'epoca dei fatti.
  Il presidente avverte che il 6 novembre scorso, dopo la richiesta formulata dalla Giunta all'autorità giudiziaria per un'integrazione della documentazione, sono pervenuti ulteriori atti, tra cui tutti i decreti di intercettazione e le relative proroghe.

  Roberto CASSINELLI (FI), relatore, segnala l'esigenza di disporre di tempi adeguati per approfondire il contenuto della corposa documentazione pervenuta.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, propone alla Giunta di prospettare al Presidente della Camera la possibilità di concedere una breve proroga del termine regolamentare, in scadenza il 26 novembre 2018, per riferire all'Assemblea.
  (La Giunta concorda)

  Nella seduta odierna si procederà, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera, ad ascoltare gli interessati, i quali hanno comunicato la loro intenzione di intervenire personalmente.
  (Viene introdotto Angelo Attaguile, deputato all'epoca dei fatti)

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che Angelo Attaguile, deputato all'epoca dei fatti, è invitato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera a fornire i chiarimenti Pag. 5che ritenga opportuni in relazione alla vicenda processuale oggetto della domanda di autorizzazione in titolo.

  Angelo ATTAGUILE, deposita preliminarmente il testo del proprio intervento, unitamente a ulteriore documentazione, a cui fa rinvio.
  Osserva quindi che già dalla lettura dell'ordinanza si evince che le vicende ricondotte al suo agire non hanno portato alcun intendimento lesivo alla libertà degli elettori.
  La dimostrazione dell'estraneità ai fatti ascritti, in questa sede, assolve alla funzione di garantire agli esponenti di una carica pubblica, come quella parlamentare, di esercitare le proprie prerogative e le proprie libertà senza alcun infondata ingerenza da parte di altri poteri dello Stato.
  Ciò premesso, ritiene non convincente la richiesta di autorizzazione presentata dal tribunale di Termini Imerese.
  Il riferimento è all'unica conversazione agli atti, in cui egli suggerirebbe a Caputo Salvatore la candidatura del figlio in luogo di quella propria. Tuttavia, ciò che si contesta nel capo d'imputazione è che le parole proferite avrebbero determinato in Caputo Salvatore, Caputo Mario e Vercio Benito il proposito di associare alla candidatura di Caputo Mario, fratello di Salvatore, il falso appellativo di «Salvino». Ma è proprio il tenore letterale dell'intercettazione che esclude la possibilità che venga addebitato alcun reato. Innanzitutto, la «sponsorizzazione» della candidatura del figlio non sarà accolta da Caputo Salvatore, in quanto, come si evince dagli atti del procedimento, la scelta finale ricadrà sul fratello, Caputo Mario
  Egli voleva solo esprimere solidarietà ad un soggetto, appartenente allo stesso partito politico, a cui era stata negata la possibilità di concorrere democraticamente alle elezioni della propria regione d'appartenenza, nella speranza che si addivenisse ad una soluzione che consentisse a Caputo Salvatore di candidarsi personalmente e solo in via alternativa presentare il proprio figlio alle imminenti consultazioni elettorali regionali.
  Chiede pertanto che la Giunta voglia denegare la richiesta di autorizzazione all'utilizzo dell'unica intercettazione che lo riguarda attesa la totale estraneità ai fatti contestati rilevando piuttosto un chiaro fumus persecutionis non già nei confronti del singolo quanto piuttosto nei confronti di una persona che al tempo ricopriva un incarico parlamentare.

  Ivan SCALFAROTTO (PD) chiede se l'audito abbia o meno dei rilievi da sollevare sulla legittimità della captazione.

  Angelo ATTAGUILE, nel rimandare alla documentazione depositata, e citando la personale esperienza di procedimenti penali da cui è uscito assolto solo dopo lungo tempo, esprime l'avviso di essere vittima di una persecuzione giudiziaria. Prospetta inoltre l'incompetenza territoriale del tribunale di Termini Imerese.

  Eugenio SAITTA (M5S) chiede chiarimenti sull'asserita persecuzione giudiziaria e sui rapporti con gli altri indagati, in particolare Caputo Salvino.

  Angelo ATTAGUILE svolge considerazioni sul collegamento tra le correnti della magistratura e la politica; precisa che i suoi rapporti con Caputo Salvino erano di natura eminentemente formale.
  (Angelo Attaguile, deputato all'epoca dei fatti, si allontana dall'aula)

  Ingrid BISA, presidente, introduce l'audizione dell'on. Alessandro Pagano.
  (Viene introdotto il deputato Alessandro Pagano)

  Ingrid BISA, presidente, ricorda che l'onorevole Pagano è invitato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni in relazione alla vicenda processuale oggetto della domanda di autorizzazione in titolo.

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  Alessandro PAGANO (LEGA), deposita preliminarmente il testo del proprio intervento, unitamente a ulteriore documentazione, a cui fa rinvio.
  Svolge quindi considerazioni in merito all'incompetenza territoriale dell'Autorità giudiziaria procedente nel procedimento oggetto del doc. IV, n. 2.
  Il procedimento penale che lo riguarda trae origine infatti dalle intercettazioni disposte nell'ambito del procedimento penale n. 1599/2017 R.G.N.R., di cui costituisce stralcio, a carico di Caputo Salvatore («Salvino») e Rio Agostino per il reato di associazione a delinquere al fine di commettere i reati di cui agli artt. 86 del decreto del Presidente della Repubblica 570/60 e 95 decreto del Presidente della Repubblica 361/57 nell'ambito di un asserito inquinamento della campagna elettorale finalizzata al rinnovo dell'amministrazione comunale di Termini Imerese; di conseguenza, la notizia di reato veniva iscritta dalla procura della Repubblica presso il tribunale del luogo. Con riferimento, invece, al diverso procedimento penale oggetto del Doc. IV, n. 2, ritiene invece che la competenza radicata presso il tribunale di Termini Imerese vada invece più correttamente ricondotta – trattandosi delle elezioni per il rinnovo della Assemblea regionale siciliana – alla competenza del tribunale di Palermo.
  In merito alla utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito del procedimento penale n. 1599/2017 R.G.N.R., rileva che a seguito delle intercettazioni disposte dal pubblico ministero nell'ambito del procedimento penale n. 1599/2017 R.G.N.R.. a carico di Caputo Salvino e Rio Agostino, scaturiva una nuova indagine che portava all'iscrizione della notizia di reato a suo carico. In particolare, dalle intercettazioni effettuate sulle utenze telefoniche del Caputo, venivano captate altresì numerose conversazioni intercorse tra lo stesso e il deputato. Tali intercettazioni venivano considerate «casuali» o «fortuite» dal pubblico ministero il quale, in data 2 luglio 2018, richiedeva al giudice per le indagini preliminari di procedere alla richiesta di autorizzazione alla Camera di appartenenza ai sensi dell'articolo 6, comma 2, l. 140/2003.
  Tuttavia, l'Autorità giudiziaria non ha fornito elementi idonei a verificare se le intercettazioni intercorse con Caputo Salvatore possano ritenersi effettivamente «casuali» o «fortuite», ovvero se possa ravvisarsi una frequenza delle suddette comunicazioni tale da poter considerare il deputato quale interlocutore abituale dei soggetti intercettati e, di conseguenza, le relative captazioni come «indirette».
  La diversa qualificazione delle intercettazioni in «dirette», «indirette», «casuali» o «fortuite» del parlamentare rileva ai sensi della legge 20 giugno 2003, n. 140 attuativa dell'articolo 68 della Costituzione. La Corte Costituzionale ha chiarito nella sentenza n. 390 del 2007 che la ratio della garanzia prevista dalla Costituzione e dalla legge «mira a porre a riparo il parlamentare da illegittime interferenze giudiziarie sull'esercizio del suo mandato rappresentativo; a proteggerlo, cioè, dal rischio che strumenti investigativi di particolare invasività o atti coercitivi delle sue libertà fondamentali possano essere impiegati con scopi persecutori, di condizionamento, o comunque estranei alle effettive esigenze della giurisdizione».
  La garanzia costituzionale non è un privilegio dei membri delle assemblee legislative; i destinatari della tutela non vanno individuati nei parlamentari come singoli quanto nelle Assemblee nel loro complesso, delle quali si intende preservare la funzionalità, l'integrità di composizione e la piena autonomia decisionale, rispetto ad indebite invadenze del potere giudiziario.
  La Corte costituzionale ha osservato che «la norma costituzionale vieta di sottoporre ad intercettazione, senza autorizzazione, non le utenze del parlamentare, ma le sue comunicazioni: quello che conta – ai fini dell'operatività del regime dell'autorizzazione preventiva stabilito dall'articolo 68, terzo comma, della Costituzione – non è la titolarità o la disponibilità dell'utenza captata, ma la direzione dell'atto d'indagine. Se quest'ultimo è Pag. 7volto, in concreto, ad accedere nella sfera delle comunicazioni del parlamentare, l'intercettazione non autorizzata è illegittima, a prescindere dal fatto che il procedimento riguardi terzi o che le utenze sottoposte a controllo appartengano a terzi». La Corte distingue, dunque, le intercettazioni «casuali» (cioè quelle per cui, a causa del «carattere imprevisto dell'interlocuzione del parlamentare», sarebbe impossibile per l'autorità giudiziaria attivarsi preventivamente), dalle intercettazioni «indirette» «intese come captazioni delle conversazioni del membro del Parlamento effettuate ponendo sotto controllo le utenze dei suoi interlocutori abituali.
  Con riferimento, alle intercettazioni «casuali» o «fortuite» la Corte Costituzionale nella sentenza 23 aprile 2013, n. 74 ha chiarito che «l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 stabilisce che il corretto esercizio del potere giurisdizionale nei confronti dei membri delle Camere va valutato in base al criterio della «necessità» processuale. Tale opera come condizione per l'utilizzazione delle intercettazioni nel corso del processo e come limite dell'attività dell'autorità giudiziaria nei confronti dei parlamentari. Ne consegue che soltanto qualora la richiesta di autorizzazione avanzata dal Giudice per le indagini preliminari abbia ad oggetto intercettazioni fortuite la cui utilizzazione non risponda al richiamato criterio di «necessità», l'esercizio del potere giudiziario andrebbe ritenuto illegittimo e riveli l'intento persecutorio della richiesta. L'apprezzamento di un simile intento da parte del Parlamento presuppone dunque un giudizio negativo circa la sussistenza del requisito di «necessità».
  Le intercettazioni intercorse con Caputo Salvatore non vanno cioè considerate come «casuali» o «fortuite», né, d'altra parte, risulta possibile apprezzarne la natura indiretta atteso che, a fronte della copiosa attività di captazione compiuta nel corso delle indagini relative al procedimento penale n. 1599/2017 R.G.N.R., il pubblico ministero ha fatto confluire nel fascicolo relativo al nuovo procedimento solo una piccola parte di esse. Le conversazioni raccolte nel corso delle indagini preliminari, decontestualizzate dal complessivo contesto delle captazioni effettuate nel procedimento originario, risultano, dunque, assolutamente parziali e incomplete, e non consentono di ricostruire la dinamica dei rapporti tra gli interlocutori sotto il profilo dell'abitualità.
  Non si è pertanto in grado di stabilire quando per la prima volta sia stata captata la voce del parlamentare, su quali utenze, quante volte le conversazioni siano intervenute e soprattutto l'oggetto delle conversazioni. L'assenza dell'intero compendio relativo alle intercettazioni originarie è ostativa alla verifica che compete alla stessa Giunta per le autorizzazioni.
  Occorre infatti rammentare che il Caputo Salvino rivestiva il ruolo di commissario straordinario per i comuni della provincia di Palermo del partito «Noi con Salvini»; a fronte del ruolo dell'onorevole Pagano medesimo di segretario regionale di «Noi con Salvini» per la Sicilia occidentale nonché di parlamentare nazionale. Intercorrevano di conseguenza tra gli interlocutori rapporti di natura politica, certamente intensificati nel periodo in cui era in corso la fase preparatoria della campagna elettorale per il rinnovo dell'Assemblea Regionale Siciliana.
  Pertanto, appare del tutto inverosimile che le comunicazioni telefoniche intercorse con Caputo possano ridursi alle poche captazioni di cui si richiede l'autorizzazione.
  È inverosimile, ancora, che nell'arco temporale interessato, non siano intercorse con Caputo anche altre comunicazioni, se non altro per congratularsi dei risultati elettorali conseguiti a seguito dell'elezione del sindaco del comune di Termini Imerese.
  La natura chiaramente abituale delle interlocuzioni è indicativa di un coinvolgimento non occasionale del deputato. Coinvolgendo in maniera non casuale né fortuita il parlamentare, le intercettazione vanno considerate inutilizzabili, in quanto effettuate in violazione del disposto dell'articolo 4 della legge n. 140 del 2003 che Pag. 8tutela, come già specificato, non il singolo parlamentare ma le prerogative della Camera dei deputati.
  Anche ammettendo la tesi circa la natura «casuale» o «fortuita» delle intercettazioni, l'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, che pure non assegna al Parlamento un potere di riesame di dati processuali già valutati dall'autorità giudiziaria, «consente, tuttavia, alle Camere di verificare che la richiesta di autorizzazione sia coerente con l'impianto accusatorio e che non sia, dunque, pretestuosa. A tal fine, la Camera alla quale appartiene il parlamentare le cui conversazioni siano state captate deve accertare che il giudice abbia indicato gli elementi su cui la richiesta si fonda – ovvero, «da un lato, le specifiche emergenze probatorie fino a quel momento disponibili e, dall'altro, la loro attitudine a fare sorgere la «necessità» di quanto si chiede di autorizzare» – e che la asserita necessità dell'atto sia «motivata in termini di non implausibilità».
  A tale proposito, l'ordinanza con la quale il giudice per le indagini preliminari di Termini Imerese in data 9 ottobre 2017, richiede l'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni telefoniche, appare priva di ogni motivazione.
  Il requisito della necessità deve essere escluso alla luce dell'ordinanza del tribunale del riesame di Palermo, emessa il 20 aprile 2018 che, accogliendo l'istanza di riesame proposta nell'interesse di Caputo Salvatore, annullava l'ordinanza del 3 aprile 2018 che applicava al predetto la misura cautelare degli arresti domiciliari, individuando a suo carico gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di attentato contro i diritti politici del cittadino. Il provvedimento del Tribunale del Riesame, oggetto di vaglio da parte della Corte di Cassazione con udienza fissata il 21 dicembre 2018, esclude la sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato al Caputo di cui Pagano sarebbe l'eventuale concorrente sotto forma di istigatore: «invero, non è stata in alcun modo dimostrata, al di là di detti i messaggi e conversazioni sopra richiamate – la cui rilevanza va ridimensionata alla luce della chiave di lettura su esplicata – che taluno si sia determinato a votare in modo difforme dalla sua volontà, restando priva di sufficienti riscontri l'affermazione in tal senso contenuta nell'ordinanza impugnata».
  Prosegue il tribunale del riesame: «ora l'utilizzo distorto dello pseudonimo Salvino – secondo una prassi invalsa tra molti candidati al fine proprio o di sfruttare la notorietà di altri più noti soggetti – accompagnato da talune condotte ambigue – sostanziatesi in concreto in un non dire al fine di lasciar credere – poste in essere per sfruttare la notorietà che il Caputo Salvatore aveva raccolto nel territorio sino alla data del 29 settembre facendo campagna elettorale in proprio in vista della sua candidatura (poi saltata) non si ritiene costituiscano elementi tali da fondare un positivo giudizio di gravità indiziaria a fronte di altrettanti rilevanti elementi di prova, da cui emerge una non certo marginale attività tesa a divulgare la notizia della candidatura di Mario, in nome e per conto del quale veniva fatta una campagna elettorale tutt'altro che secondaria».
  Se non è reato la condotta tenuta dal Caputo, a maggior ragione l'ordinanza del Tribunale del Riesame esclude un concorso sotto forma di istigazione da parte del Pagano stesso.
  La pronuncia del tribunale del riesame di Palermo è peraltro in linea con la giurisprudenza della Corte di legittimità in materia di delitti contro i diritti politici del cittadino – fondata essenzialmente su un unico precedente originato dalle dichiarazioni di un noto artista all'interno di un seguito programma televisivo il giorno antecedente una consultazione referendaria – secondo cui «ad integrare l'inganno necessario alla configurabilità del delitto di cui all'articolo 294 codice penale non basta la semplice suggestione e neanche le promesse chimeriche, le forzature dialettiche, le prospettazioni incomplete o tendenziose di situazioni nazionali o locali, le interpretazioni faziose di eventi, ma occorre una condotta che faccia ricorso a Pag. 9qualsiasi mezzo fraudolento idoneo ad esercitare sull'elettore una pressione di tale intensità da indurlo a determinarsi, nell'esercizio di un diritto politico, in modo contrario alla sua reale volontà» (Cass. n. 11835/1989).
  In assenza di motivazione della richiesta, chiede infine che la Giunta per le autorizzazioni proponga quindi all'Assemblea di non concedere l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni che lo riguardano nell'ambito del procedimento penale oggetto del Doc. IV, n. 2.
  (Il deputato Alessandro Pagano si allontana dall'aula)

  Francesco Paolo SISTO (FI) svolge considerazioni sulla casualità «orientata» delle intercettazioni, che frequentemente si riscontra nei casi all'esame della Giunta, e sull'esigenza, in caso di integrazioni documentali, di prorogare i termini regolamentari perché la Giunta riferisca all'Assemblea.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, dichiara conclusa la seduta.

  La seduta termina alle 14.15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI