CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 novembre 2018
91.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Agricoltura (XIII)
COMUNICATO
Pag. 182

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. – Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco MANZATO.

  La seduta comincia alle 12.50.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  In via preliminare, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, il disegno di legge recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e il bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334), limitatamente alle parti di competenza,
  Ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla previgente disciplina contabile.
  In particolare, ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano Pag. 183essere presentati dal Governo alle Camere, sono raccolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  In questo quadro, rammenta che, in occasione dell'entrata in vigore della citata riforma, la Presidenza della Camera ha chiarito che tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.
  Inoltre, ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse sono individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.
  Fa presente che, per quanto riguarda la XIII Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione sarà esaminata anche la Tabella relativa allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Tabella n. 12), contenuta nella seconda sezione.
  L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni possono essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.
  Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione.
  Rammenta infine che, presso le Commissioni di settore possono essere presentati gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio, mentre gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.
  Per quanto riguarda il calendario dei lavori della Commissione, ricorda che, come concordato in Ufficio di presidenza, Pag. 184la discussione proseguirà nella giornata di mercoledì 14 novembre, alle ore 10, e che il termine per la presentazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio è stato invece fissato alle ore 16 della giornata odierna. Ricorda inoltre che nella stessa giornata di domani, alle ore 14, ovvero nella mattina di giovedì 15 novembre si procederà, quindi, alla votazione degli emendamenti che saranno presentati e all'approvazione della relazione, che sarà trasmessa alla V Commissione insieme agli emendamenti e agli ordini del giorno eventualmente approvati.

  Lorenzo VIVIANI (Lega), relatore, in via preliminare, precisa che si soffermerà, dapprima, sulle disposizioni contenute nella prima sezione (che svolge essenzialmente le funzioni assolte, prima dell'entrata in vigore della riforma operata dalla legge n. 163 del 2016, dalla legge di stabilità) afferenti direttamente alle competenze della XIII Commissione, e, successivamente, sulle norme che, seppur rivolte principalmente ad altri destinatari, producono i loro effetti anche sul comparto agricolo.
  Sotto il primo profilo, osserva che vengono in causa le disposizioni contenute all'articolo 49, commi da 1 a 3 e comma 4 e all'articolo 59, comma 6.
  L'articolo 49, ai commi da 1 a 3, inserito nel Titolo IV, relativo alle misure di settore, reca disposizioni in materia di interventi per favorire lo sviluppo socioeconomico delle aree rurali.
  La disposizione prevede l'assegnazione a titolo gratuito di una quota dei terreni agricoli a favore dei nuclei familiari che avranno un terzo figlio negli anni 2019, 2020 e 2021 o alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota del 30 per cento della società agli stessi nuclei familiari. Questi potranno, ai sensi del comma 2, richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, a tasso zero, per l'acquisto della prima casa che dovrà essere ubicata in prossimità del terreno assegnato. Il comma 3 rinvia ad un decreto la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura.
  In particolare, il comma 1 prevede che siano concessi gratuitamente per un periodo non inferiore a 20 anni, ai nuclei familiari con terzo figlio nato negli anni 2019, 2020 e 2021 e alle società costituite da giovani imprenditori agricoli che riservano una quota pari al 30 per cento ai suddetti nuclei familiari: il 50 per cento dei terreni demaniali agricoli o a vocazione agricola di cui all'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, che prevede che vengano locati o alienati i terreni agricoli di proprietà dello Stato o di enti pubblici nazionali, disponendo, in caso di vendita, il riconoscimento prioritario del diritto di prelazione agli eventuali conduttori e ai giovani imprenditori agricoli, e stabilisce che una quota minima del 20 per cento è riservata alla locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola. I terreni in esame sono stati individuati con il decreto ministeriale 20 maggio 2014; si tratta di: 2.480 ettari di terreni appartenenti al Demanio dello Stato; 2.148 ettari di terre in uso al Corpo Forestale dello Stato; 882 ettari di terreni di proprietà del Centro per la Ricerca e la Sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.).
  Il medesimo comma 1, alle condizioni sopra indicate, prevede inoltre la concessione del 50 per cento dei terreni abbandonati o incolti ubicati nelle regioni del Meridione ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, che ha individuato in via sperimentale una procedura per la valorizzazione dei terreni abbandonati o incolti ubicati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Si tratta in particolare: di terreni agricoli sui quali non sia stata esercitata l'attività agricola minima da almeno dieci anni; dei terreni oggetto di rimboschimento artificiale o in cui sono insediate formazioni arbustive ed arboree, ad esclusione di quelli considerati bosco; delle aree edificate ad uso industriale, artigianale, commerciale, turistico-ricettivo e le relative unità immobiliari che risultino in stato di abbandono da almeno quindici anni. Per tali terreni, il decreto-legge 91 del 2017 prevede l'assegnazione in concessione, Pag. 185per un periodo non superiore a nove anni, a soggetti con un'età compresa tra i 18 e i 40 anni, previa presentazione di un progetto volto alla valorizzazione e all'utilizzo del bene. Il beneficiario è tenuto a corrispondere al comune un canone d'uso indicizzato.
  I soggetti beneficiari potranno altresì accedere prioritariamente ai benefici di cui al Capo III del Titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Misure in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale) che prevede che alle imprese che subentrino nella conduzione di un'intera azienda possono essere concessi mutui agevolati per gli investimenti, e, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, in alternativa ai mutui agevolati, un contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile. Le iniziative finanziabili sono quelle che prevedono investimenti non superiori a 1.500.000 euro nei settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.
  Il comma 2 prevede inoltre che i nuclei familiari beneficiari delle misure di cui al comma 1 possono richiedere un mutuo fino a 200.000 euro, senza interessi, per l'acquisto della «prima casa» che deve essere ubicata in prossimità del terreno assegnato. Per la copertura dell'onere, è istituito un Fondo rotativo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per il 2019 e 15 milioni per il 2020.
  Il comma 3 rinvia ad un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la famiglia e la disabilità e il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, la definizione dei criteri e delle modalità di attuazione della misura prevista.
  Segnala quindi che l'altra disposizione di diretta competenza della Commissione è quella contenuta all'articolo 49, comma 4, la quale prevede che il finanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, previsto dalla legge di bilancio per il 2018 per il reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio Xylella fastidiosa, sia destinato anche al rifinanziamento dei contratti di distretto per la realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità.
  In particolare, la disposizione in esame novella la norma (articolo 23-bis, comma 1-ter, del decreto-legge n. 113 del 2016, convertito dalla legge n. 146 del 2016) che ha istituito il Fondo per la competitività della filiera e il miglioramento della qualità dei prodotti cerealicoli e lattiero-caseari, la cui operatività è stata estesa dalla legge di bilancio per il 2018 al settore olivicolo nelle aree colpite dal batterio Xylella fastidiosa, prevedendo un incremento di 1 milione di euro dello stesso Fondo, per ciascuna delle annualità 2018, 2019 e 2020, da destinare al reimpianto con piante tolleranti o resistenti al batterio nella zona infetta sottoposta a misure di contenimento, ad eccezione dell'area di 20 chilometri adiacente alla zona cuscinetto (articolo 1, comma 128, della legge n. 205 del 2017), prevedendo un'ulteriore estensione della sua destinazione alla realizzazione di un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità
  Poiché, secondo quanto rilevato dalla relazione tecnica e dalla relazione illustrativa annesse al disegno di legge di bilancio, tale misura di reimpianto risulta di difficile attuazione, a causa della sovrapposizione con un analogo intervento attivato dalla Regione Puglia attraverso il proprio Programma di sviluppo rurale, l'articolo in esame prevede che le risorse del Fondo sopra indicate possano essere destinate anche al finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1, comma 126, della legge di bilancio per il 2018. Tale disposizione, al fine di realizzare un programma di rigenerazione dell'agricoltura nei territori colpiti dalla Xylella fastidiosa, da attuarsi anche attraverso il recupero di colture storiche di qualità, ha previsto il rifinanziamento dei contratti di distretto per i Pag. 186territori danneggiati dal batterio. Ricorda che, a tal fine, dal medesimo comma 126 venivano già stanziati un milione di euro per il 2018, 2 milioni di euro per il 2019 e 2 milioni di euro per il 2020.
  Rileva inoltre che un'altra disposizione di diretta competenza della Commissione è quella contenuta all'articolo 59, comma 6 – inserito tra le misure di razionalizzazione della spesa pubblica contenute al Titolo VI – che riduce da 5 milioni di euro a 4,5 milioni di euro annui, a decorrere dal 2019, il limite di spesa entro il quale l'indennità giornaliera onnicomprensiva è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo non obbligatorio.
  La norma citata novella a tal fine l'articolo 1, comma 346, quarto periodo, della legge n. 232 del 2016 (bilancio di previsione per il 2017), come modificato dall'articolo 1, comma 135, della legge n. 205 del 2017 (bilancio di previsione per il 2018). Tale disposizione ha reso permanente l'indennità giornaliera onnicomprensiva spettante ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo non obbligatorio, la quale è stata riconosciuta, a decorrere dal 2018 e nel limite di 5 milioni di euro annui, ad ogni lavoratore dipendente da imprese adibite alla pesca marittima, ivi compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in relazione ai periodi di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, fino ad un massimo di 30 euro e per un periodo non superiore complessivamente a 40 giorni in corso d'anno.
  In proposito, sottolinea che la Relazione tecnica chiarisce le risorse al netto della riduzione proposta risultano sufficienti a erogare le indennità previste per i lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima nei periodi di fermo non obbligatorio.
  Passa quindi all'illustrazione delle disposizioni che riguardano solo indirettamente il settore agricolo.
  Nell'ambito delle misure per la crescita (Titolo I – Capo I: Riduzione della pressione fiscale), l'articolo 2 prevede la sterilizzazione degli aumenti delle aliquote IVA (cd. clausole di salvaguardia) per l'anno 2019 e una riduzione degli aumenti per gli anni successivi. Tale articolo prevede inoltre una parziale sterilizzazione dell'aumento delle accise sia per l'anno 2019 sia, in misura minore, per gli anni successivi.
  Segnala inoltre che l'articolo 3 prevede la sterilizzazione dell'aumento dell'aliquota delle accise sui carburanti.
  L'articolo 10 reca la proroga e rimodulazione del c.d. iperammortamento, che consente di maggiorare il costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale: innovando la normativa vigente in materia, il beneficio viene concesso in misura differenziata secondo l'importo degli investimenti effettuati. Sono conseguentemente sterilizzati gli acconti di imposta dovuti per il 2019 e 2020, al fine di non tener conto delle norme agevolative introdotte.
  L'articolo 12 proroga di un anno (dal 2018 a tutto il 2019) l'agevolazione fiscale inerente alla sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L'agevolazione riguarda l'IRPEF e consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36 per cento della spesa sostenuta, nei limiti di un massimo di spesa di euro 5000 annui e – pertanto – entro la somma massima detraibile di 1800 euro.
  Rammenta che la misura prorogata è stata introdotta nella legge di bilancio per il 2018 (legge n. 205 del 2017, all'articolo 1, commi da 12 a 15), che specifica che gli interventi per cui è possibile ottenere la detrazione sono: a) la «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; b) la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.
  Nell'ambito delle misure per lo sviluppo e gli investimenti (Titolo I – Capo II), segnala che l'articolo 19, comma 1 dispone un rifinanziamento di 48 milioni di euro per il 2019, di 96 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020-2023 e di Pag. 18748 milioni di euro per il 2024 della cd. Nuova Sabatini, la misura di sostegno volta alla concessione – alle micro, piccole e medie imprese, operanti in tutti i settori, inclusi agricoltura e pesca – di finanziamenti agevolati per investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature, compresi i cd. investimenti in beni strumentali «Industria 4.0» e di un correlato contributo statale in conto impianti rapportato agli interessi calcolati sui predetti finanziamenti.
  L'articolo 19, comma 2, prevede lo stanziamento, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di ulteriori 90 milioni per il 2019 e di 20 milioni per il 2020 per il potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, al fine di rafforzare la presenza sui mercati internazionali delle imprese italiane, anche tenuto conto delle linee di intervento già delineate dall'articolo 30, al comma 2, del decreto-legge n. 133/2014 e, segnatamente, la valorizzazione delle produzioni di eccellenza, in particolare agricole e agroalimentari, la tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti; il sostegno alla penetrazione dei prodotti italiani nei diversi mercati, anche attraverso appositi accordi con le reti di distribuzione; la realizzazione di campagne di promozione strategica nei mercati più rilevanti e di contrasto al fenomeno dell’Italian sounding.
  Rammenta, inoltre, che l'ICE-Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è il principale organo competente all'attuazione del Piano di promozione del Made in Italy, tenuto conto delle intese raggiunte con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per ciò che attiene agli interventi che riguardano il settore agroalimentare.
  Si sofferma poi, in particolare, sull'articolo 77, che dispone il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna per un importo di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021. Al riguardo, ricorda che le risorse del Fondo sono ripartite fra le Regioni secondo i criteri stabiliti con deliberazione del CIPE che, in base all'ultima deliberazione (Delibera n. 10 del 18 febbraio 2013, relativa alla ripartizione delle risorse stanziate per il 2010) si riferiscono anche alla salvaguardia dell'ambiente e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali.
  Osserva, infine, che l'articolo 81 – inserito nell'ambito delle disposizioni in materia di entrate tributarie (Titolo IX – Capo I) proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva.
  Venendo ai contenuti della Sezione II del disegno di legge, la quale assolve, nella sostanza, alle funzioni dell'ex disegno di legge di bilancio, fa presente che l'articolo 102 del approva lo stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (Tabella n. 12) e prevede altre norme formali aventi carattere gestionale, riprodotte annualmente.
  Riguardo ai contenuti di tale Tabella, segnala che, con riferimento alle spese del Ministero per il triennio 2019-2012, il disegno di legge di bilancio autorizza, per lo stato di previsione del MIPAAFT, spese finali, in termini di competenza, pari a 927,3 milioni di euro nel 2019, a 893,2 milioni di euro per il 2020 e 822,2 milioni di euro per il 2021.
  In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 1165,8 milioni di euro nel 2019, a 894,1 milioni di euro nel 2020 e a 822,2 milioni di euro nel 2021.
  Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 espone dunque per il MIPAAFT, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente nell'anno 2019 (che tiene conto dell'aggiunta di risorse – per 44,3 milioni di euro – della Missione Turismo) e, poi, progressivamente decrescente nel biennio 2020-2021.Pag. 188
  Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2019, il disegno di legge di bilancio espone dunque spese finali in aumento rispetto al 2018, in termini assoluti, in misura pari a 77,8 milioni di euro (+9,1 per cento).
  Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle spese di parte corrente pari a 42,8 milioni di euro e delle spese di parte capitale pari a 35 milioni di euro.
  Gli stanziamenti di spesa del MIPAAFT autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2019, in misura pari allo 0,14 per cento della spesa finale del bilancio statale, contraendosi lievemente in termini percentuali per la restante parte del triennio di programmazione.
  Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2019 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina, complessivamente, un aumento delle spese finali di 16 milioni di euro, determinato da un aumento di 19,9 milioni di euro di spesa in conto capitale e da una riduzione di 3,9 milioni di euro di spesa corrente.
  In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II determinano un incremento della spesa pari a 11,5 milioni di euro, interamente dal lato della spesa in conto capitale (incremento in parte compensato da una riduzione della spesa corrente): si tratta di rimodulazioni e rifinanziamenti operati dal disegno di legge ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b) della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), mentre le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinano, nel complesso, un effetto positivo di 4,5 milioni di euro (-0,5 milioni di euro in conto corrente e + 5 milioni di euro in conto capitale).
  Ricorda che gli interventi della Sezione I di pertinenza del MIPAAFT che hanno inciso sul bilancio 2019 – con un aumento complessivo di 4,5 milioni di euro (tutti relativi alla Missione Agricoltura ) – risultano i seguenti: l'istituzione di un fondo rotativo per concedere mutui per l'acquisto della cosiddetta «prima casa», in prossimità dei terreni concessi gratuitamente a taluni nuclei familiari, ai sensi dell'articolo 49, comma 2 del disegno di legge, e la riduzione di 0,5 milioni di euro annui (da 5 a 4,5 milioni di euro), a decorrere dal 2019, del limite di spesa entro cui corrispondere l'indennità giornaliera onnicomprensiva per arresto temporaneo non obbligatorio dell'attività di pesca, disposta dall'articolo 59, comma 6, del disegno di legge.
  Con riferimento agli interventi finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II, rinvia alla Tabella relativa a Rifinanziamenti e definanziamenti contenuta nella documentazione predisposta dagli uffici, limitandosi a segnalare che, con specifico riferimento al rifinanziamento degli Interventi nel settore agricolo per le politiche di filiera ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 499 del 1999, si registra per il 2019 un incremento di 12 milioni rispetto alle previsioni per il 2018 contenute nella legge di bilancio per tale anno (n. 205 del 2017).
  Avendo poi riguardo al disegno di legge di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II, fa presente che esso propone stanziamenti per il Ministero pari a 927,3 milioni per il 2019 e conferma, per il 2019, rispetto alla legge di bilancio 2018, la prevalenza delle spese correnti, che assorbono il 70,1 per cento delle spese finali del Ministero (rispetto al 71,5 per cento della legge di bilancio 2018).
  Con riferimento all'analisi delle previsioni di spesa per l'anno 2019 per Missioni/Programmi, fa presente che la spesa complessiva del MIPAAFT è (dall'esercizio finanziario 2019) allocata su 3 missioni, di cui la principale è – come noto – «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca», che rappresenta circa l'88 per cento del valore della spesa finale complessiva del ministero medesimo ed è ripartita in 3 programmi. La seconda missione è quella relativa ai «Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche», suddivisa in 2 programmi, che rappresenta circa il 7 per cento degli stanziamenti. È stata aggiunta, infine – come ricordato – la Pag. 189Missione «Turismo», rappresentata dal solo programma Sviluppo e competitività del turismo (che dispone di circa il 5 per cento delle risorse del MIPAAFT).
  In particolare, rispetto alla dotazione di competenza a legislazione vigente (795,8 milioni di euro), la missione «Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca» registra, per l'anno 2019, un incremento di 22,3 milioni di euro, dei quali 4,5 milioni di euro derivanti da modifiche introdotte nella sezione I del disegno di legge, e 17,8 milioni di euro derivanti da rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni disposte direttamente nella sezione II del medesimo disegno di legge, ex articolo 23, comma 3, lettera b) della legge n. 196 del 2009.
  Con riferimento, infine, ai fondi speciali di pertinenza del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, si rileva che la tabella A, relativa alla parte corrente, presenta per questo dicastero – nel disegno di legge di bilancio – uno stanziamento di 20 milioni di euro per il 2019, 20 milioni di euro per il 2020 e 20 milioni di euro per il 2021; il medesimo Ministero non presenta risorse nella tabella B, relativa ai fondi speciali di parte capitale.
  Segnala, infine, gli stanziamenti – di competenza – per le seguenti «azioni» per il 2019: 102,5 milioni di euro complessivi per il Piano irriguo nazionale; 46,5 milioni di euro per l'insieme degli Interventi a favore del settore pesca e acquacoltura; 26,2 milioni di euro complessivi per il Rilancio settore zootecnico e miglioramento genetico del bestiame; 31,3 milioni di euro complessivi per la Promozione dell'offerta turistica italiana; e i seguenti capitoli di spesa, sempre riferiti al 2019: cap. 1525: Assegnazione all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA): 149,1 milioni di euro; cap. 2084: Contributi da assegnare al Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA): 114,6 milioni di euro; cap. 7439: Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi: 11 milioni di euro; cap. 7411: Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori: 1 milione di euro; cap. 7253: Assegnazione all'ISMEA – Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – per il finanziamento delle misure agevolative dell'autoimprenditorialità e dell'auto impiego nel settore agricolo: 8,7 milioni di euro; cap. 7825: Somme destinate a favorire la qualità e la competitività delle produzioni delle imprese agricole cerealicole e dell'intero comparto cerealicolo, anche attraverso il sostegno ai contratti e agli accordi di filiera, alla ricerca, al trasferimento tecnologico e agli interventi infrastrutturali; nonché somme destinate al settore olivicolo per superare l'emergenza derivata dal batterio Xylella fastidiosa e per incentivare la produzione zootecnica estensiva: 21 milioni di euro; cap. 6820: Somma da assegnare all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo: 31,3 milioni di euro; cap. 6822: Contributo in favore del C.A.I. (Club alpino italiano): 2 milioni di euro.
  Rileva inoltre che il Ministero ha infine esercitato la facoltà di reiscrizione nella competenza degli esercizi finanziari successivi delle somme stanziate annualmente nel bilancio dello Stato non impegnate alla chiusura dell'esercizio, in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti, per un totale di quasi 9 milioni di euro. Tale facoltà riguarda le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale non permanenti (articolo 30, comma 2, della legge di contabilità).
  Sono stati tra l'altro reiscritti, per l'anno 2019, 6,8 milioni di euro a valere sul capitolo 7470/1 derivanti dalla ripartizione del Fondo investimenti di cui all'articolo 1 comma 140 della legge n. 232/2016.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.05.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA. Pag. 190– Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Franco Manzato.

  La seduta comincia alle 13.05.

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Atto n. 51.

(Rilievi alla V Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto in oggetto.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Avverte che la Commissione di merito dovrà esprimere il parere entro il prossimo 22 novembre, per cui la Commissione è chiamata a esprimere i rilievi entro la giornata di domani, 14 novembre.

  Chiara GAGNARLI (M5S), relatore, fa presente che lo schema di decreto del Presidente del Consiglio in esame è emanato in attuazione del comma 1072 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio per il 2018), che ha rifinanziato il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per un totale di 35,53 miliardi di euro, intervenendo anche sull'elenco delle finalità, con una dotazione di 800 milioni di euro per l'anno 2018, 1.615 milioni di euro per l'anno 2019; 2.180 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023; 2.480 milioni di euro per l'anno 2024; 2.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033.
  Tali risorse sono finalizzate ad assicurare il finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale nei settori di spesa relativi a: a) trasporti e viabilità; b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche.
  Ricorda che tale Fondo è stato istituito nello stato di previsione del MEF (cap. 7555) dall'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio per il 2017). L'utilizzo del Fondo, ai sensi del predetto comma 140, è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato.
  Tale norma prevede, in particolare, che con i medesimi decreti siano individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi. La stessa norma prevede la trasmissione degli schemi di decreto alle Commissioni parlamentari competenti per materia e fissa un termine di 30 giorni (dalla data dell'assegnazione) per l'espressione del parere. Tale parere è tuttavia considerato non obbligatorio in quanto, decorso il citato termine, i decreti possono essere comunque adottati.
  La legge di bilancio per il 2018 (articolo 1, commi 1072-1075) ha rifinanziato il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese per complessivi 36,115 miliardi di euro per gli anni dal 2018 al 2033, intervenendo anche sull'elenco delle finalità. A Pag. 191valere su tali stanziamenti la legge (commi 1073 e 1074) ha altresì previsto una riserva eventuale di una quota annua pari a 70 milioni di euro per interventi riguardanti il rischio idrogeologico.
  Successivamente, il decreto-legge n. 109 del 2018 (così detto decreto Genova), attualmente all'esame del Parlamento, ha ridotto la dotazione del Fondo per complessivi 585 milioni di euro nel periodo 2018-2029, utilizzando le risorse ivi allocate a copertura di diverse misure da esso previste (83 milioni per il 2018, 195 milioni per il 2019, 37 milioni per il 2020 e 30 milioni annui dal 2021 al 2029).
  Lo schema di decreto in oggetto, che consta di un unico articolo, dispone, al comma 1, la ripartizione della quota residua del Fondo investimenti, ossia al netto delle assegnazioni effettuate con il decreto-legge n. 109 del 2018 (così detto decreto Genova), come da tabella riportata nell'allegato 1 dello schema.
  La tabella ripartisce le risorse, per ciascun anno dal 2019 al 2033, tra le finalità indicate alle lettere da a) ad m) dell'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, con indicazione, nell'ambito di ciascun settore, della quota parte assegnata a ciascun Ministero.
  Con riferimento ai programmi di spesa per investimenti che rientrano nelle competenze del MIPAAFT, segnala che, nel settore «infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione» (di cui alla lettera c), del citato articolo 1, comma 1072), lo schema assegna 12 milioni di euro per l'anno 2018; 17,5 milioni di euro per l'anno 2019; 26,2 milioni di euro per l'anno 2020; 52,2 milioni di euro per gli anni 2021-2033, per un totale di 107,9 milioni di euro, a fronte dei 92,3 milioni di euro assegnati al medesimo Ministero con il DPCM 21 luglio 2017.
  Nell'ambito del settore «ricerca» (di cui alla lettera d), del citato articolo 1, comma 1072) – per il quale il DPCM 21 luglio 2017 non assegnava risorse all'allora MIPAAF – lo schema prevede lo stanziamento di 1 milione di euro per l'anno 2018; di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 4,5 milioni di euro per l'anno 2020 per un totale di 10,5 milioni di euro.
  Infine, nell'ambito del settore «edilizia pubblica compresa quella scolastica e sanitaria» (di cui alla lettera f), del citato articolo 1, comma 1072) lo schema assegna 1 milione di euro per l'anno 2019 e 1 milione di euro per l'anno 2020, ed anche nell'ambito di questo settore di spesa all'allora MIPAAF non erano state assegnate risorse con il DPCM 21 luglio 2017.
  Rileva quindi che il richiamato DPCM aveva invece assegnato al Ministero risorse pari a 15,3 milioni di euro per il settore di spesa relativo alla difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche. Lo schema di decreto all'esame non prevede invece assegnazioni al MIPAAFT per tale settore di spesa in considerazione dell'avvenuto riordino delle competenze dei Ministeri operato con il decreto-legge n. 86 del 2018, che ha portato le competenze in materia interamente in capo al Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Il comma 2 dispone l'individuazione degli interventi nell'ambito dei diversi settori di spesa secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.
  I commi 3 e 4 dispongono in materia di monitoraggio e controllo dei programmi finanziati.
  In particolare, il comma 3 prevede che, ai fini dell'erogazione del finanziamento, i programmi finanziati siano monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP).
  Il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello Pag. 192stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.
  Segnala, a tal proposito, che la relazione in oggetto non risulta fin qui trasmessa alle Camere. Tuttavia nella seduta del 7 novembre scorso, la sottosegretaria Laura Castelli ha depositato presso la Commissione Bilancio una nota esplicativa della Ragioneria generale dello Stato volta ad illustrare, tra l'altro, le ragioni per le quali non si è provveduto alla predisposizione di tale relazione.
  Conclusivamente, ritiene opportuno rilevare, oltre che la consistenza del fondo nel suo complesso, l'utilità della definizione pluriennale. Tale organizzazione della spesa per investimenti risulta infatti funzionale ad una pianificazione verificabile e una distribuzione costante e certa delle risorse.
  Occorre altresì osservare che nella Relazione illustrativa si precisa che lo schema di riparto del Fondo è stato definito tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri e dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna Amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo e dando priorità ai settori della cultura, dell'istruzione (scuola e università), della ricerca e dell'alta tecnologia, nonché della sicurezza e ordine pubblico.
  L'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017, al riguardo, prescrive che debbano anche essere individuati «gli interventi da finanziare ed i relativi importi» di destinazione delle risorse medesime, nonché, «ove necessario, le modalità di utilizzo dei contributi».
  Lo schema di DPCM in esame non indica gli interventi da finanziare e le modalità di utilizzo dei contributi. Al riguardo ricorda che in occasione del dibattito parlamentare sullo schema di decreto di riparto del primo finanziamento del Fondo, il Ministro dell'economia e delle finanze ha depositato una tabella di maggior dettaglio che riportava le singole destinazioni per ciascuno dei settori di spesa previsti.
  Ritiene che sarebbe quindi auspicabile – e in tal senso formula un invito al rappresentante del Governo – avere indicazioni più specifiche sulle richieste formulate dalle amministrazioni riguardo agli interventi da finanziare e le modalità di utilizzo dei contributi, al fine della predisposizione della proposta di parere, anche sulla base delle indicazioni che emergeranno nel corso dell'esame in Commissione.

  Il sottosegretario Franco MANZATO deposita agli atti della Commissione un documento recante elementi di risposta in merito alla richiesta di chiarimento formulata dalla relatrice.

  Filippo GALLINELLA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.15.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

  Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Filippo GALLINELLA.

  La seduta comincia alle 13.15.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione.

  Filippo GALLINELLA, presidente, comunica che il gruppo M5S e il gruppo PD hanno chiesto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sia assicurata anche mediante trasmissione con impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.
  Comunica inoltre che, a seguito della riunione del 7 novembre scorso dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti Pag. 193dei gruppi, è stato predisposto il seguente programma dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO NOVEMBRE-DICEMBRE 2018

NOVEMBRE
   Esame – per le parti di competenza – del disegno di legge di bilancio per il 2019;
   Esame, per l'espressione dei rilievi, dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (51), in via di assegnazione;
   Seguito dell'esame delle proposte di legge C. 290 e 410 (biologico);
   Seguito dell'esame della proposta di legge C. 712 (Centrali del latte);
   Seguito dell'indagine conoscitiva sull'emergenza legata alla diffusione della Xylella fastidiosa nella regione Puglia (scadenza: 31 dicembre 2018);
   Seguito dell'esame della risoluzione Cassese 7-00064 recante iniziative per la marchiatura delle uova ed esame della risoluzione Caretta 7-00082 vertente sul medesimo argomento;
   Seguito dell'esame delle proposte di regolamento di riforma della politica agricola comune (PAC) per il periodo 2021-2027, (COM(2018)392, (COM(2018)393, COM(2018)394);
   Esame della proposta di regolamento relativa al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento (UE) n. 508/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (COM(2018)390);
   Esame delle risoluzioni Cenni 7-00067 e Gagnarli 7-00095 recanti interventi in favore delle aree colpite dall'incendio sul Monte Serra.

DICEMBRE
   Seguito degli argomenti previsti nel calendario dei lavori per il mese di novembre e non conclusi;
   Esame della pdl recante: «Disposizioni per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi nelle materie dell'agricoltura e della pesca nonché delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di pesca e acquacoltura», in corso di pubblicazione;
   Esame della pdl recante: «Riconoscimento del pomodoro San Marzano dell'agro sarnese-nocerino a denominazione di origine protetta e dei siti di relativa produzione quali patrimonio culturale nazionale» (C. 229 Paolo Russo).

  Due volte al mese avrà luogo lo svolgimento del question time.
  Avrà altresì luogo lo svolgimento di interrogazioni ordinarie in Commissione.
  Saranno inoltre iscritti all'ordine del giorno: i progetti di legge assegnati in sede consultiva, gli atti del Governo sui quali la Commissione sia chiamata ad esprimere un parere e i disegni di legge di conversione di decreti-legge.

  La Commissione prende atto.

  La seduta termina alle 13.20.

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