CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 novembre 2018
91.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Davide TRIPIEDI.

  La seduta comincia alle 13.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
C. 1334 Governo.

(Relazione alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Davide TRIPIEDI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.
  A questo riguardo, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla previgente disciplina contabile.
  In particolare, ai sensi della nuova disciplina contabile, i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono raccolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi a oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.Pag. 154
  In questo quadro, in occasione dell'entrata in vigore della citata riforma, la Presidenza della Camera ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti, con lettera del 25 ottobre 2016, un documento in cui sono state individuate alcune linee guida di carattere procedurale che costituiscono un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni, nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile. In particolare, come chiarito dalle citate linee guida, tutte le disposizioni regolamentari aventi a oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.
  Inoltre, ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, le parti di competenza di ciascuna di esse sono individuate, con riferimento a entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.
  Per quanto riguarda la Commissione, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione, saranno esaminate anche le Tabelle relative agli stati di previsione n. 4 e, per le parti di competenza, n. 2 contenute nella seconda sezione.
  L'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore.
  La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge dal documento citato, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non ha subito sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza della Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni possono essere presentati sia nella Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza della Commissione.
  Gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea.
  La valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso la Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, a una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione.
  In particolare, come risulta dal predetto documento, cui fa integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione, nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie Pag. 155sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.
  Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.
  Avverte, infine, che, come stabilito nell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, dello scorso 8 novembre, il termine per la presentazione delle proposte emendative al disegno di legge di bilancio, limitatamente alle parti di competenza, è fissato alle ore 17 della giornata odierna.
  Invita quindi la relatrice a svolgere la relazione introduttiva.

  Maria PALLINI (M5S), relatrice, ricordato che il disegno di legge, all'articolo 1, reca, come di consueto, la determinazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare per gli anni 2019, 2020 e 2021, nell'ambito dell'autorizzazione concessa dal Parlamento in sede di esame della Nota di aggiornamento del DEF per il 2018, preannuncia che la sua relazione si concentrerà essenzialmente sulle disposizioni di competenza o di interesse della Commissione.
  Nell'ambito delle misure di carattere fiscale, segnala, all'articolo 4, che introduce modifiche alla disciplina del regime forfetario per i contribuenti minimi, l'esclusione dall'accesso a tale regime di coloro che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e che esercitano attività d'impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili. Ricorda che la disciplina vigente prevede l'esclusione per coloro che hanno percepito redditi di lavoro dipendente eccedenti la soglia di 30.000 euro.
  Il successivo articolo 5 introduce un'imposta sostitutiva del 15 per cento sui compensi derivanti dall'attività di lezioni private e ripetizioni, svolta dai docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado; l'articolo 6 introduce la possibilità per imprenditori individuali ed esercenti arti e professioni, che nell'anno precedente conseguono ricavi ovvero percepiscono compensi compresi tra 65.001 euro e 100.000 euro ragguagliati ad anno, di applicare un'imposta sostitutiva al reddito d'impresa o di lavoro autonomo. Sono esclusi i soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente e che esercitano attività d'impresa, arti o professioni prevalentemente nei confronti anche di uno dei datori di lavoro dei due anni precedenti o, in ogni caso, nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili.
  Si sofferma altresì, tra le disposizioni di carattere fiscale, sull'articolo 8, che introduce una tassazione agevolata degli utili reinvestiti anche per l'incremento dell'occupazione. In particolare, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso, le società e gli enti possono usufruire della riduzione di nove punti percentuali dell'aliquota ordinaria sugli utili del periodo d'imposta precedente, conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nei limiti dell'importo corrispondente alla somma del costo del personale dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato. A tal fine, è necessario che questo personale sia destinato per la maggior parte del periodo d'imposta a strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato e che si verifichi l'incremento del numero complessivo medio dei lavoratori dipendenti impiegati nell'esercizio di attività commerciali rispetto al numero dei lavoratori Pag. 156dipendenti assunti al 30 settembre 2018, nel limite dell'incremento complessivo del costo del personale rispetto a quello del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018. L'incremento è considerato, limitatamente al personale impiegato per la maggior parte del periodo d'imposta, nelle strutture produttive localizzate nel territorio dello Stato, al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. In ogni caso, la base occupazionale è individuata con riferimento al personale dipendente impiegato nell'attività commerciale e il beneficio spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. Per i soggetti che assumono la qualifica di datore di lavoro a decorrere dal 1o ottobre 2018, ogni lavoratore dipendente assunto costituisce incremento della base occupazionale. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, il beneficio spetta limitatamente al numero dei lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita. I datori di lavoro possono usufruire dell'aliquota ridotta solo se rispettano, anche con riferimento alle unità lavorative che non danno diritto all'agevolazione, le prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro e delle norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori previste dalle vigenti disposizioni. I lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono computati nella base occupazionale in misura proporzionale alle ore di lavoro prestate rispetto a quelle previste dal contratto collettivo nazionale. I soci lavoratori di società cooperative sono equiparati ai lavoratori dipendenti.
  Segnala, quindi, l'articolo 17, che istituisce la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche, dotata di autonomia amministrativa, organizzativa e funzionale. A tale scopo, la norma autorizza l'assunzione a tempo indeterminato, a partire dall'anno 2019, di un massimo di 300 unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, a livello impiegatizio e di quadro, nonché con qualifica dirigenziale nel limite del 5 per cento, oltre al coordinatore, che è nominato per tre anni rinnovabili ed è equiparato a dirigente di prima fascia. Tale personale è assunto, anche in momenti diversi, con procedura selettiva pubblica svolta da una commissione permanente di valutazione, il cui presidente è designato dal Presidente del Consiglio dei ministri, composta da quattro membri designati rispettivamente dai Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e per gli affari regionali e le autonomie. In sede di prima applicazione e limitatamente alle prime 50 unità di personale, la Centrale può procedere al reclutamento, prescindendo da ogni formalità, attingendo dal personale di ruolo, anche mediante assegnazione temporanea, con il consenso dell'interessato e sulla base di appositi protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche e per singoli progetti di interesse specifico per le predette amministrazioni.
  L'articolo 18 rinvia a un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'istituzione e la disciplina di InvestItalia, una struttura di missione per il supporto alle attività del Presidente del Consiglio dei ministri relative al coordinamento delle politiche del Governo e dell'indirizzo politico e amministrativo dei ministri in materia di investimenti pubblici e privati. A InvestItalia può essere assegnato un contingente di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, dotato di elevata qualificazione scientifica e professionale, individuato tramite procedure che assicurino adeguata pubblicità delle selezioni e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e la trasparenza.
  Con riferimento alle materie più direttamente riconducibili alle competenze della Commissione, segnala l'articolo 20, che reca la proroga, nel limite complessivo di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, dell'incentivo dell'esonero contributivo per l'assunzione a tempo Pag. 157indeterminato di giovani fino a trentacinque anni di età nelle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, introdotto, per il 2018, dall'articolo 1, comma 893, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018).
  Si sofferma, quindi, sull'articolo 21, che, al comma 1, dispone l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Fondo per il reddito di cittadinanza, con una dotazione annua di 9 miliardi di euro a decorrere dal 2019. La norma rinvia a successivi provvedimenti l'attuazione dei relativi interventi, nel limite di spesa costituito dalla dotazione annua medesima. Nelle more dell'adozione di tali provvedimenti, continuano a essere riconosciute le prestazioni relative al beneficio economico del reddito di inclusione (ReI), di cui al decreto legislativo n. 147 del 2017. Le risorse del ReI sono destinate al finanziamento del Fondo per il reddito di cittadinanza e, contestualmente, si dispone l'azzeramento degli stanziamenti del Fondo povertà previsto dal medesimo decreto legislativo.
  Nello stato di previsione del medesimo Ministero, sulla base del comma 2, è istituito il Fondo per la revisione del sistema pensionistico, attraverso l'introduzione di ulteriori forme di pensionamento anticipato e misure per incentivare l'assunzione di lavoratori giovani, con una dotazione pari a 6,7 miliardi di euro per l'anno 2019 e a 7 miliardi di euro annui a decorrere dal 2020. Anche in questo caso, la norma rinvia a successivi provvedimenti l'attuazione degli interventi nel limite di spesa costituito dalle risorse del Fondo. Il comma 3 prevede che gli eventuali risparmi derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti a uno dei due fondi, puntualmente quantificati nelle relazioni tecniche di accompagnamento dei provvedimenti stessi, possono essere utilizzati a compensazione degli eventuali maggiori oneri derivanti dai provvedimenti attuativi delle misure afferenti all'altro fondo, mediante ridefinizione contestuale degli specifici limiti di spesa. L'amministrazione che gestisce i fondi provvede al monitoraggio trimestrale dell'andamento della spesa e, sulla base di eventuali economie per alcune misure e di maggiori oneri per altre, entrambi aventi anche carattere pluriennale, possono essere effettuate variazioni compensative tra gli stanziamenti interessati per allineare il bilancio dello Stato agli effettivi livelli di spesa. Le eventuali economie non utilizzate per le compensazioni possono essere destinate a riconfluire nei fondi che hanno finanziato le relative misure, assicurando comunque per ciascun anno il rispetto del limite di spesa. Le variazioni di bilancio, anche in conto residui, sono effettuate con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il comma 4, infine, destina fino a 1 miliardo di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 delle risorse del Fondo per il reddito di cittadinanza al potenziamento dei centri per l'impiego e fino a 10 milioni per il 2019 al funzionamento dell'ANPAL Servizi S.p.a.
  Segnala, inoltre, che l'articolo 22 dispone l'incremento di 50 milioni di euro, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, del finanziamento per percorsi formativi rivolti all'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dei percorsi formativi rivolti all'alternanza scuola-lavoro.
  L'articolo 23 riguarda le Regioni in cui sono in corso piani di recupero occupazionale con la conseguente erogazione di trattamenti straordinari di cassa integrazione, prima, e del trattamento di mobilità in deroga, poi, a lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta e che, alla data del 1o gennaio 2017, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai lavoratori siano contestualmente somministrate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'ANPAL e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il finanziamento di tali interventi nel Pag. 1582018 è stato previsto dalla legge di bilancio 2018 che, all'articolo 1, comma 39, ha autorizzato le Regioni a finanziare le misure con l'utilizzo delle risorse residue. L'articolo 23 del disegno di legge in esame, pertanto, autorizza le Regioni a finanziare la prosecuzione degli interventi con le risorse residue, quantificate dalla relazione tecnica.
  L'articolo 24 dispone l'utilizzo in misure di politica attiva del lavoro di risorse stanziate e non utilizzate. Nello specifico, si prevede l'acquisizione al bilancio dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), per essere destinate a interventi di politica attiva del lavoro, delle somme stanziate e non utilizzate per specifici programmi volti alla riqualificazione e alla ricollocazione di lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o settoriale nelle regioni del Mezzogiorno, come previsto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017. La norma dispone, inoltre, la destinazione al Fondo per le politiche attive del lavoro dei risparmi di spesa degli stanziamenti per finanziare l'erogazione dell'indennità di partecipazione a coloro che effettuino tirocini formativi e di orientamento nelle Pubbliche Amministrazioni, come previsto dal decreto-legge n. 76 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 99 del 2013.
  L'articolo 26 prevede la riduzione degli stanziamenti destinati al finanziamento degli incentivi al contratto di apprendistato. La riduzione, come si legge nella relazione tecnica, si è resa necessaria per allineare il complessivo finanziamento a quanto previsto dall'articolo 8, comma 4, lettera a), della legge n. 144 del 1999, nell'ambito del quale rientrano le misure di incentivo.
  Rileva, quindi, che l'articolo 27 dispone l'aumento – dal 5 all'8 per cento dell'attivo patrimoniale – del tetto massimo di risorse che gli enti di previdenza obbligatoria possono destinare agli investimenti qualificati e ai PIR (Piani individuali di risparmio) a lungo termine.
  Con riferimento al settore del lavoro pubblico, segnala che l'articolo 28 dispone, ai commi 1, 2 e 3, la rideterminazione del Fondo per il pubblico impiego previsto dalla legge n. 232 del 2016 e destinato al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la Pubblica Amministrazione, individuate, nell'ambito delle vacanze di organico, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente. Il rifinanziamento è pari a 130 milioni di euro per il 2019, 320 milioni di euro per il 2020 e 420 milioni di euro a decorrere dal 2021 ed è destinato in via prioritaria al reclutamento di professionalità con competenze in specifiche materie (tra cui digitalizzazione, semplificazione dei procedimenti amministrativi, controllo di gestione, verifica di impatto della regolamentazione). Il reclutamento avviene mediante concorsi pubblici unici, per esami o per titoli ed esami, in relazione a figure professionali omogenee, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM) e in deroga alle disposizioni sulla mobilità volontaria. Con riferimento alle assunzioni di personale con qualifica dirigenziale, la norma prevede la possibilità di destinare al personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al concorso, una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi. Il comma 4 autorizza il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, per il triennio 2019-2021, un contingente massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, da destinare al potenziamento degli uffici giudiziari, alla prevenzione dei fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti, nonché alla realizzazione di una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri e al funzionamento degli istituti penali per i minorenni. Il successivo comma 5 autorizza Pag. 159il Ministero dell'interno, per il triennio 2019-2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nell'ambito della vigente dotazione organica, ad assumere 775 unità di personale della carriera prefettizia e di livello dirigenziale e non dirigenziale dell'Amministrazione civile dell'interno, destinate al mantenimento dei necessari standard di funzionalità dell'amministrazione dell'interno, anche in relazione ai peculiari compiti in materia di immigrazione e ordine pubblico. Il comma 6 autorizza il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il triennio 2019-2021, ad assumere, a tempo indeterminato, anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo, mediante apposite procedure concorsuali pubbliche per titoli ed esami, un contingente di personale di 400 unità, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, nonché un contingente di 20 unità di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale non generale, con riserva di posti non superiore al 50 per cento in favore del personale del Ministero medesimo. Le assunzioni, effettuate anche in deroga alle vigenti disposizioni in materia di mobilità e alle vigenti capacità assunzionali dell'Amministrazione, sono destinate al potenziamento delle politiche ambientali, anche allo scopo di prevenire l'instaurazione di nuove procedure europee di infrazione e di superare quelle in corso. Per l'attuazione delle disposizioni, la norma prevede la rideterminazione della dotazione organica del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, incrementata di 20 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300 unità di personale non dirigenziale. La norma dispone, inoltre, la progressiva riduzione delle convenzioni stipulate dal Ministero per le attività di assistenza e di supporto tecnico-specialistico e operativo in materia ambientale, fino al loro azzeramento nel 2024, e il versamento delle risorse derivanti da tale riduzione all'entrata del bilancio dello Stato per rimanere acquisite all'erario. Osserva che il comma 7 dispone l'incremento della dotazione organica dell'Avvocatura dello Stato di 6 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 85 unità di personale non dirigenziale. Conseguentemente, in deroga alle disposizioni riguardanti la mobilità, nonché a quelle riguardanti le capacità assunzionali, l'Avvocatura, per il triennio 2019-2021, è autorizzata ad assumere a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami, un contingente di personale di 6 unità di livello dirigenziale non generale, di 35 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1, e di 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche. Con il successivo comma 8, si autorizza l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, in deroga alla vigente normativa in materia di turn over, di dodici Consiglieri di Stato e venti Referendari dei Tribunali amministrativi regionali, al fine di agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato. Con le medesime finalità, il comma 9, per il triennio 2019-2021, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, autorizza il reclutamento con contratto di lavoro a tempo indeterminato, con conseguente incremento della dotazione organica, di massimo 26 unità di personale non dirigenziale del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali. I commi 10 e 11, modificando il decreto-legge n. 109 del 2018 (cosiddetto decreto-legge Genova), dispongono l'aumento dei contingenti di assunzioni destinati alla Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali (ANSFISA), mentre il comma 12 autorizza l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2019 e di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 per il funzionamento dell'Agenzia medesima. Il comma 13 rinvia ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la rimodulazione, in base ai fabbisogni triennali programmati e garantendone la neutralità finanziaria, della dotazione organica Pag. 160del personale della carriera diplomatica. Anche il Ministero per i beni e le attività culturali, sulla base del comma 14, è autorizzato, in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente e nel rispetto dell'attuale dotazione organica, a esperire procedure concorsuali per l'assunzione, a decorrere dagli anni 2020 e 2021, di 1.000 unità di personale di qualifica non dirigenziale e a procedere, ai sensi del successivo comma 15, all'esaurimento delle graduatorie di concorso delle procedure di selezione pubblica di cui all'articolo 1, commi 328 e seguenti, della legge n. 208 del 2015. Infine, il comma 16 introduce l'obbligo per le amministrazioni beneficiarie delle risorse del Fondo per il pubblico impiego di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale da assumere e i relativi oneri.
  Dopo avere segnalato che l'articolo 29 autorizza il Ministero della giustizia a procedere a ulteriori assunzioni di magistrati ordinari, e che gli articoli 30 e 31 prevedono l'assunzione straordinaria di personale, rispettivamente, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, rileva che l'articolo 32 dispone l'incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per l'assunzione di 1.000 ricercatori.
  Si sofferma, quindi, sull'articolo 33, che, al comma 1, lettera a), autorizza l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), a decorrere dall'anno 2019, a incrementare la propria dotazione organica di 60 unità in possesso delle necessarie competenze tecnico-amministrative e di adeguata professionalità in materia di investimenti mobiliari e immobiliari, sia con l'avvio di procedure concorsuali, sia attraverso bandi di mobilità. Sulla base della lettera b) del medesimo comma 1, l'INAIL istituisce un proprio nucleo di valutazione e verifica degli investimenti mobiliari e immobiliari, con la funzione di assicurare il supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione, all'attuazione e al monitoraggio degli investimenti. Il nucleo è composto da 10 unità selezionate tramite un'apposita procedura di valutazione comparativa, tra soggetti in possesso di specifica professionalità, scelti tra i dipendenti dell'Istituto, tra i dipendenti delle amministrazioni pubbliche in posizione di comando e, nel numero massimo di cinque unità, tra soggetti esterni alla pubblica amministrazione. La norma dispone che il trattamento da corrispondere ai componenti del nucleo, comprensivo di rimborsi spese, è fissato con determinazione del presidente dell'Istituto, per i componenti con qualifica non dirigenziale dipendenti dell'Istituto ovvero dipendenti di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, in misura non superiore al trenta per cento del trattamento di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 262 del 2012 (pari a 83 mila euro lordi annui), e, per i componenti esterni alla pubblica amministrazione, in misura non superiore al cinquanta per cento del medesimo trattamento. Il trattamento indennitario da riconoscere al personale con qualifica non dirigenziale è sostitutivo degli altri trattamenti accessori spettanti in via ordinaria al medesimo personale.
  Osserva, inoltre, che l'articolo 34, ai commi da 1 a 4, determina in 1.100 milioni di euro per il 2019, 1.425 milioni per il 2020 e 1.775 milioni dal 2021 gli oneri complessivi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), a carico del bilancio dello Stato, per la contrattazione collettiva nazionale e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico. Tali importi concorrono a costituire l'importo complessivo massimo, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge n. 196 del 2009, destinato al rinnovo dei contratti del pubblico impiego e alle modifiche del trattamento economico e normativo del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico. Gli oneri per i rinnovi contrattuali per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale e per Pag. 161il personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale per il triennio 2019-2021, nonché quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale, sono a carico dei bilanci delle rispettive amministrazioni. Segnala che, sulla base del comma 5 del medesimo articolo 34, nelle more della definizione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali riguardanti il personale in regime di diritto pubblico relativi al triennio 2019-2021, a valere sulle risorse a copertura degli oneri per i rinnovi contrattuali e i miglioramenti economici del personale, si dà luogo, in deroga alle procedure previste dai rispettivi ordinamenti, all'erogazione dell'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, nonché degli analoghi trattamenti disciplinati dai provvedimenti negoziali relativi al personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,42 per cento dal 1o aprile 2019 al 30 giugno 2019, e dello 0,7 per cento a decorrere dal 1o luglio 2019, nonché dell'elemento perequativo una tantum, se previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, con decorrenza dal 1o gennaio 2019 fino alla data di definitiva sottoscrizione dei predetti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2019-2021, che ne disciplinano il riassorbimento. Il comma 6 destina una quota delle risorse di cui al comma 1, pari a 210 milioni di euro, alla disciplina degli istituti normativi, nonché ai trattamenti economici accessori, in particolare a quelli finalizzati a valorizzare i servizi di natura operativa di ciascuna amministrazione, del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Il comma 7, infine, dispone il versamento all'entrata del bilancio dello Stato nel 2019 e l'acquisizione all'erario di 140 milioni di euro, iscritti sul conto dei residui delle risorse stanziate per la contrattazione collettiva dalla legge di bilancio per il 2018.
  Passa quindi all'articolo 35, che, al comma 1, autorizza l'Ispettorato nazionale del lavoro ad assumere, con incremento della dotazione organica, un contingente di 1.000 unità di personale ispettivo nel triennio 2019-2021, allo scopo di rafforzare le attività di contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Con la medesima finalità, i commi 2 e 3 dispongono l'aumento dell'importo delle sanzioni relative ad alcune violazioni di disposizioni in materia di lavoro, il cui gettito, ai sensi del comma 4, è destinato alle spese di funzionamento, nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nella misura, non inferiore al 15 per cento dell'ammontare complessivo della componente variabile della retribuzione accessoria di ciascun fondo legata alla produttività, che sarà determinata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Ispettorato medesimo. Infine, il comma 5 destina una quota, fino a 500.000 euro annui, degli eventuali introiti dell'Ispettorato derivanti dal contenzioso a incentivare la sua attività di rappresentanza in giudizio.
  Segnala, altresì, che l'articolo 36 aumenta, a decorrere dal 2020, le risorse destinate al riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, che l'articolo 41 dispone l'aumento delle risorse per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica dei medici e che l'articolo 45 prevede l'ampliamento della platea dei potenziali beneficiari degli incentivi all'autoimprenditorialità dei giovani nel Mezzogiorno rientranti nella misura denominata «Resto al Sud», previsti dall'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2017.
  Si sofferma, quindi, sull'articolo 50, che introduce, a decorrere dal 1o gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, per un massimo di dodici mesi e fino a un Pag. 162massimo di 8.000 euro pro capite, a favore di datori di lavoro privati che assumono con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato cittadini laureati tra il 1o gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 con la votazione di 110 e lode, entro la durata legale del corso di studi e prima del compimento del trentesimo anno di età, nonché cittadini in possesso di un dottorato di ricerca, ottenuto nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2018 e il 30 giugno 2019 e prima del compimento del trentaquattresimo anno di età. L'esonero, sia pure in misura proporzionalmente ridotta, è riconosciuto anche in caso di assunzioni a tempo parziale, purché con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, e si applica anche nel caso di trasformazione, avvenuta nel periodo compreso tra il 1o gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019, di un contratto di lavoro a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, fermi restando i requisiti richiesti. Invece l'incentivo, che non si applica ai rapporti di lavoro domestico, non è riconosciuto ai datori di lavoro privati che, nei dodici mesi precedenti all'assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi nell'unità produttiva per la quale intendono procedere all'assunzione incentivata di personale. La norma, inoltre, dispone la revoca dell'esonero e il recupero delle somme corrispondenti al beneficio già fruito, nel caso di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero o di un lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e inquadrato con la medesima qualifica del lavoratore assunto avvalendosi dell'esonero, effettuato nei ventiquattro mesi successivi alla predetta assunzione. Si prevede anche la possibilità di riconoscere il beneficio, nel periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2019, nel caso in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l'esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, ai quali l'esonero è riconosciuto per il periodo residuo utile alla sua piena fruizione. L'esonero è cumulabile con altri incentivi all'assunzione, di natura economica o contributiva, definiti su base nazionale e regionale. La disciplina delle modalità di fruizione del beneficio, infine, è rinviata a una successiva circolare dell'INPS.
  Segnala, quindi, che, sulla base dell'esonero dalle attività didattiche di massimo 120 docenti negli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021 per la promozione, ai sensi dell'articolo 52, di misure e progetti di innovazione didattica e digitale nelle scuole, si procederà, come risulta dalla relazione tecnica, alla stipula di altrettanti contratti di supplenza.
  Dopo aver rilevato che l'articolo 53 prevede l'aumento, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, dell'organico del personale docente dei licei musicali, si sofferma sull'articolo 54, che, al comma 1, autorizza, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge n. 205 del 2017, con il conseguente incremento della dotazione organica. La trasformazione è autorizzata nel limite di una spesa di personale complessiva, tenuto conto anche degli stipendi già in godimento, non superiore a quella autorizzata ai sensi del citato articolo 1, comma 619, della legge n. 205 del 2017, a tale scopo avvalendosi della quota dello stanziamento non utilizzata per i fini ivi previsti. Il comma 2 prevede che si proceda alla trasformazione mediante scorrimento della graduatoria di merito della procedura di selezione indetta ai sensi del citato articolo 1, commi da 619 a 621, della legge n. 205 del 2017, graduatoria che, ai sensi del successivo comma 3, rimane efficace sino al suo completo scorrimento.
  Tra le misure di razionalizzazione della spesa, recate dall'articolo 57, segnala, al comma 14, la riduzione delle risorse del fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario, previste dall'articolo 21-quater, Pag. 163comma 5, del decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 132 del 2015, per finanziare la riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria per «ricompattazione» del profilo di cancelliere e di ufficiale giudiziario. Come risulta dalla relazione tecnica, l'ammontare delle risorse per la riqualificazione, inizialmente parametrato sull'intera platea di possibili beneficiari, può essere rideterminata in considerazione dell'effettivo numero di soggetti ancora da riqualificare.
  Nell'ambito delle misure di contenimento della spesa, segnala altresì che l'articolo 59, al comma 6, dispone la riduzione di 0,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 delle risorse, previste dall'articolo 1, comma 346, della legge n. 232 del 2016, per l'erogazione ai lavoratori dipendenti da imprese adibite alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, di un'indennità giornaliera onnicomprensiva fino a un importo massimo di 30 euro nel periodo di sospensione dell'attività lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio, per un periodo non superiore complessivamente a quaranta giorni in corso d'anno. Dalla relazione tecnica risulta che le risorse al netto della riduzione proposta risultano sufficienti a erogare le indennità previste.
  In materia di finanza regionale, rileva che l'articolo 75 condiziona l'erogazione alle regioni dell'80 per cento dei trasferimenti erariali, a eccezione di quelli destinati al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, delle politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto pubblico locale, alla rideterminazione secondo il metodo di calcolo contributivo della disciplina dei trattamenti previdenziali e dei vitalizi già in essere in favore di coloro che abbiano ricoperto la carica di presidente della regione, di consigliere regionale o di assessore regionale.
  Segnala, infine, che, con l'articolo 94, sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per l'anno finanziario 2019, in conformità allo stato di previsione, di cui alla Tabella 4, annesso al disegno di legge, e che l'articolo 107, comma 5, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, per l'anno finanziario 2019, le variazioni di bilancio connesse con l'attuazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente dalle amministrazioni dello Stato, nonché degli accordi sindacali e dei provvedimenti di concertazione, per quanto concerne il trattamento economico fondamentale e accessorio del personale interessato.
  Venendo alle disposizioni della seconda sezione del disegno di legge di bilancio, nel fare rinvio alla documentazione contabile a disposizione della Commissione, nonché alla documentazione di supporto predisposta dal Servizio Studi della Camera, segnala che la Tabella 4, relativa allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2019 di 125.606,99 milioni di euro. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2019 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente un aumento delle spese finali di 13.885,8 milioni di euro.
  La spesa complessiva del Ministero del lavoro e delle politiche sociali è allocata su cinque missioni, di cui quelle di maggior rilievo sotto il profilo delle competenze della Commissione lavoro sono la Missione 1 (Politiche per il lavoro) e la Missione 2 (Politiche previdenziali). Le altre Missioni sono: Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (Missione 3); Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (Missione 4) e Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (Missione 5). Con riferimento alla Missione 1 (Politiche per il lavoro), segnala che, a legislazione vigente, sono previste spese nel 2019 pari a 10.500,28 milioni di euro che, integrate con gli interventi di Sezione II, si attestano a 10.492,25 milioni di euro. Di essi, 9,7 miliardi di euro riguardano le spese destinate al programma «Politiche passive del lavoro e incentivi all'occupazione». Al programma «Politiche attive del lavoro, Pag. 164rete dei servizi per il lavoro e la formazione» sono, invece, destinati 347,4 milioni di euro. Alla Missione 2 (Politiche previdenziali) appartiene unicamente il programma «Previdenza obbligatoria e complementare, assicurazioni sociali», le cui previsioni spesa, a legislazione vigente per il 2019 pari a 81.228,58 milioni di euro, aumentano a 88.105,56 milioni di euro essenzialmente per l'integrazione delle risorse destinate al Fondo per la revisione del sistema pensionistico (le ulteriori integrazioni sono di ammontare trascurabile).
  Segnala che alla Missione 3, riguardante le politiche sociali, sono iscritti 33.830,01 milioni di euro nel 2019 a legislazione vigente, che aumentano, per effetto soprattutto dell'integrazione riguardante l'istituzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, a 40.849,00 milioni di euro.
  Per quanto riguarda lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, contenuto nella Tabella n. 2, tra le voci di interesse della Commissione segnala, all'interno della Missione 23 (Fondi da ripartire), il programma «Fondi da assegnare», nel quale sono iscritte le risorse destinate alla contrattazione nelle pubbliche amministrazioni, e che evidenzia, rispetto alla dotazione a legislazione vigente, un incremento (in conto competenza) pari a 4.944,27 milioni di euro.
  All'interno della Missione 23, segnala, infine, il Programma 23.1 «Fondi da assegnare», che registra un incremento di 4.544,27 milioni di euro.

  Walter RIZZETTO (FdI) desidera attirare l'attenzione dei colleghi sui principali aspetti critici riscontrabili, a suo avviso, nel disegno di legge in esame. In primo luogo, pur considerando con favore la ratio sottesa all'articolo 4, formula un giudizio estremamente critico sulla soglia massima di ricavi cui applicare il regime forfetario, fissata a 65 mila euro lordi annui, giudicata troppo bassa e facilmente conseguibile, tale perciò da indurre gli interessati a lavorare in nero una volta raggiunto tale limite. Preannuncia, pertanto, la presentazione di emendamenti volti all'innalzamento di tale soglia. Sull'articolo 8, riguardante la tassazione agevolata degli utili reinvestiti anche per l'incremento dell'occupazione, considera con estrema preoccupazione l'attribuzione a valutazioni non riconducibili all'ISTAT, unico soggetto titolato a farlo, della consistenza e della composizione della base occupazionale sulle cui variazioni è calcolato l'ammontare del beneficio fiscale. Si tratta infatti, a suo avviso, di una norma di eccessivo dettaglio e tale da introdurre distorsioni in questo ambito. Passa, quindi, all'articolo 17, che istituisce la Centrale per la progettazione delle opere pubbliche, disposizione che dimostra la sostanziale divisione all'interno della maggioranza, la quale, da una parte, si dichiara pronta a bloccare le grandi opere e, dall'altra, introduce disposizioni teoricamente volte ad agevolarne la costruzione. Oltretutto, i costi previsti per l'assunzione del personale della Centrale potrebbero, a suo giudizio, essere meglio spesi per l'adozione di un nuovo provvedimento di salvaguardia di lavoratori «esodati». Esprime rilievi anche sull'articolo 18, che istituisce la struttura di missione InvestItalia, in quanto si tratta, a suo giudizio, di una norma e di spese inutili, dal momento che la nuova struttura si sovrapporrebbe ad altre già esistenti. Sull'articolo 20, che proroga al 2019 l'esonero contributivo per l'assunzione di giovani nel Mezzogiorno, ritiene necessario estendere il beneficio ad altre zone d'Italia, altrettanto colpite dalla crisi economico-finanziaria e bisognose di aiuto per ricostituire le basi occupazionali. Con riferimento all'articolo 21, che istituisce i fondi per il finanziamento del reddito di cittadinanza e per l'accesso anticipato al pensionamento, stigmatizza l'estrema indeterminatezza delle relative previsioni, che nulla dicono sulle modalità di attuazione degli interventi e impediscono dunque ai componenti la Commissione di discuterne in concreto. Oltretutto, il tanto sbandierato principio di utilizzo delle risorse di un fondo per la copertura delle occorrenze dell'altro, cioè il cosiddetto «principio dei vasi comunicanti», non è Pag. 165affatto una novità, essendo stato già previsto in numerose disposizioni di carattere previdenziale. Infine, ritiene che i finanziamenti destinati ai centri per l'impiego non saranno in grado di raggiungere gli standard richiesti dall'Unione europea e non saranno sufficienti a evitare l'apertura di una procedura di infrazione. Anche le numerose assunzioni nella pubblica amministrazione, autorizzate dall'articolo 50, prestano il fianco a critiche, dal momento che sono realizzate con il ricorso a procedure concorsuali e non attraverso lo scorrimento delle graduatorie ancora valide, in contraddizione con gli sforzi profusi anche dal Movimento 5 Stelle nella scorsa legislatura per permettere, da un lato, ai numerosi idonei ancora da assorbire di ottenere finalmente un posto di lavoro nella pubblica amministrazione, e, dall'altro, alla stessa pubblica amministrazione di assumere personale qualificato senza sostenere i costi di nuove tornate concorsuali. Dà, quindi, un giudizio estremamente negativo sull'esonero contributivo, previsto dall'articolo 50, per l'assunzione di giovani eccellenze. Si tratta di una misura che, a suo parere, presenta profili di dubbia costituzionalità e che discrimina ingiustamente studenti capaci, che, per qualsiasi ragione, non hanno ottenuto il massimo dei voti o non sono riusciti a concludere i corsi nel periodo legale. Oltretutto, i presupposti per l'erogazione o la revoca dell'esonero fanno riferimento, tra l'altro, a un regime dei licenziamenti collettivi che, a suo giudizio, non trova riscontro nell'ordinamento, le cui eventuali modifiche dovrebbero essere introdotte da un provvedimento legislativo specifico e non surrettiziamente, con una disposizione di tale tenore, ove fosse possibile la sua applicazione. Si tratta, comunque, dell'unica disposizione veramente nuova, introdotta dal Governo per promuovere l'occupazione, cosa che dimostra la limitatezza dei progetti e della visione della maggioranza. Infine, soffermandosi sull'articolo 55, non descritto dalla relatrice perché non direttamente riconducibile alle competenze della Commissione, osserva che la norma non dà nessuna indicazione sulle finalità dell'incremento delle risorse del Fondo per l'attuazione del programma di Governo, impedendo, in tal modo, al Parlamento qualsiasi discussione.

  Davide TRIPIEDI, presidente, essendo imminente l'inizio di votazioni in Assemblea e dovendo la Commissione passare all'esame del successivo punto all'ordine del giorno, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per la mattina di domani.

Modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.
C. 680 Baldelli.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Davide TRIPIEDI, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alla IX Commissione (Trasporti), della proposta di legge, a prima firma Baldelli, recante modifica all'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernente l'esercizio di funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta da parte dei dipendenti delle società concessionarie della gestione dei parcheggi e delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone (C. 680).
  Invita, quindi, la relatrice a svolgere la relazione introduttiva.

  Renata POLVERINI (FI), relatrice, avverte preliminarmente che la relazione verterà sul testo originario della proposta di legge, dal momento che la Commissione di merito prevede di concludere l'esame Pag. 166delle proposte emendative nella giornata odierna.
  Tale proposta di legge consta di un unico articolo diretto, attraverso una modifica all'articolo 12 del codice della strada, a recepire nell'ordinamento, in maniera inequivocabile ed esplicita, gli orientamenti giurisprudenziali emersi con riferimento ai limiti dei poteri degli ausiliari del traffico e del personale ispettivo delle aziende di trasporto pubblico di persone nell'esercizio delle funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale.
  In particolare, integrando l'articolo 12 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, l'articolo 1, capoverso 3-ter, dispone il divieto di attribuire ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta, se non limitatamente alle aree oggetto di concessione e con esclusivo riguardo agli spazi destinati al parcheggio a pagamento e alle aree immediatamente limitrofe, solo nel caso in cui la sosta precluda la corretta fruizione dell'area di parcheggio da parte degli utenti della strada. Analogamente, al capoverso 3-quater, è disposto il divieto di attribuire al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di circolazione e sosta, se non limitatamente alle corsie e alle strade dedicate al trasporto pubblico, con esclusione della possibilità di estendere l'esercizio di tali poteri all'intero territorio cittadino.
  Osservato che i profili di competenza della Commissione non rivestono particolare rilievo, preannuncia l'intenzione di proporre l'espressione di un parere favorevole, riservandosi comunque di integrare la sua illustrazione e, se del caso, le premesse della proposta di parere alla luce delle eventuali modifiche introdotte dalla IX Commissione, qualora queste fossero riconducibili alle competenze della Commissione.

  Davide TRIPIEDI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 14.15.