CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 13 novembre 2018
91.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 33

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 13.15.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
C. 1334 Governo.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giulia SARTI, presidente, fa presente che la Commissione è chiamata oggi a esaminare il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 (C. 1334 Governo), ai sensi dell'articolo 120, comma 3, del Regolamento, per le parti di propria competenza.
  A questo riguardo, ricorda che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla previgente disciplina contabile.
  In particolare, rammenta che ai sensi della nuova disciplina contabile i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio), che sulla base della legislazione previgente dovevano essere presentati dal Governo alle Camere, sono raccolti in un unico provvedimento, il disegno di legge di bilancio, composto da due sezioni: nella prima sono riportate le disposizioni in materia di entrata e di spesa aventi ad oggetto misure quantitative funzionali a realizzare gli obiettivi di finanza pubblica; nella seconda sono invece indicate le previsioni di entrata e di spesa, espresse in termini di competenza e di cassa, formate sulla base della legislazione vigente, apportando a tali previsioni le variazioni Pag. 34derivanti dalle disposizioni della citata prima sezione, alle quali è assicurata autonoma evidenza contabile.
  Evidenzia che, in questo quadro, in occasione dell'entrata in vigore della citata riforma, la Presidenza della Camera, ha trasmesso ai Presidenti delle Commissioni permanenti, con lettera del 25 ottobre 2016, un documento in cui sono state individuate alcune linee guida di carattere procedurale che costituiscono un valido ausilio nell'applicazione delle disposizioni del Regolamento della Camera dei deputati, come interpretate nel parere della Giunta per il Regolamento del 14 luglio 2010, soprattutto per quanto riguarda le modalità di esame del disegno di legge di bilancio nelle Commissioni nonché i criteri sulla emendabilità dello stesso alla luce della mutata disciplina contabile. In particolare, come chiarato dalle citate linee guida, tutte le disposizioni regolamentari aventi ad oggetto l'esame del disegno di legge finanziaria e del disegno di legge di bilancio devono intendersi riferite, rispettivamente, alla prima e alla seconda sezione del disegno di legge di bilancio.
  Osserva, inoltre, ai fini dell'esame presso le Commissioni di settore, che le parti di competenza di ciascuna di esse sono individuate, con riferimento ad entrambe le sezioni, secondo le medesime modalità con cui tale individuazione avveniva in passato in ordine al disegno di legge di stabilità e, soprattutto, al disegno di legge di bilancio.
  Segnala che per quanto riguarda la Commissione Giustizia, pertanto, oltre alle disposizioni di propria competenza contenute nella prima sezione saranno esaminate anche le Tabelle relative agli stati di previsione (2, 5, 8, 10) contenute nella seconda sezione.
  Avverte che l'esame si concluderà con l'approvazione di una relazione sulle parti di competenza del disegno di legge di bilancio e con la nomina di un relatore. Potranno essere presentate relazioni di minoranza. La relazione approvata dalla Commissione e le eventuali relazioni di minoranza saranno trasmesse alla Commissione bilancio. I relatori (per la maggioranza e di minoranza) potranno partecipare ai lavori della Commissione bilancio per riferire circa i lavori svolti presso la Commissione di settore. La Commissione potrà inoltre esaminare gli eventuali emendamenti riferiti alle parti di sua competenza. A tale proposito, come emerge dal documento citato, il regime di presentazione degli emendamenti nelle Commissioni di settore e in Assemblea non ha subito sostanziali mutamenti, nel senso che gli emendamenti che riguardano parti di competenza di questa Commissione con compensazione a valere su parti di competenza di altre Commissioni possono essere presentati sia nella presente Commissione sia direttamente presso la Commissione bilancio. La stessa regola è peraltro applicabile anche agli emendamenti compensativi all'interno di parti di competenza di questa Commissione.
  Rammenta che gli emendamenti approvati saranno inclusi nella relazione della Commissione, mentre gli emendamenti respinti potranno essere successivamente ripresentati presso la Commissione bilancio, anche al solo scopo di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della ripresentazione in Assemblea. Avverte che la valutazione circa l'ammissibilità degli emendamenti presentati presso questa Commissione sarà effettuata dalla Presidenza della medesima prima che gli stessi vengano esaminati e votati, secondo le previsioni del Regolamento della Camera e della legislazione vigente in materia, fermo restando che, come da prassi, gli emendamenti che saranno ripresentati in Commissione bilancio, ivi compresi quelli approvati, saranno comunque sottoposti, analogamente a quelli presentati direttamente in V Commissione, ad una puntuale valutazione di ammissibilità, ai fini dell'esame in sede referente, da parte della presidenza della medesima V Commissione. In particolare, come risulta dal predetto documento, cui faccio integralmente rinvio, sono previste specifiche regole per l'emendabilità della prima e della seconda sezione nonché per gli emendamenti volti a modificare, con finalità di compensazione, contemporaneamente la Pag. 35prima e la seconda sezione del disegno di legge di bilancio, ferme restando le regole ordinarie sulla compensatività, a seconda che si tratti di oneri di parte corrente o in conto capitale.
  Con riferimento alla presentazione degli ordini del giorno, ricorda infine che presso le Commissioni di settore devono essere presentati tutti gli ordini del giorno riferiti alle parti di rispettiva competenza del disegno di legge di bilancio. Gli ordini del giorno accolti dal Governo o approvati dalla Commissione saranno allegati alla relazione trasmessa alla Commissione bilancio. Gli ordini del giorno respinti dalle Commissioni di settore o non accolti dal Governo potranno essere ripresentati in Assemblea. Gli ordini del giorno concernenti l'indirizzo globale della politica economica devono invece essere presentati direttamente in Assemblea.

  Valentina D'ORSO (M5S), relatrice, precisa, preliminarmente, di soffermarsi, nel corso della relazione, sui soli aspetti di competenza della Commissione Giustizia. Al riguardo, per quanto concerne la sezione I del disegno di legge di bilancio, segnala che l'articolo 28, comma 4, autorizza il Ministero della giustizia, per il triennio 2019-2021, ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un numero massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale. Il comma 4, per il triennio 2019-2021, autorizza il Ministero della giustizia ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito dell'attuale dotazione organica, un numero massimo di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale.
  Precisa che le finalità dell'intervento risiedono nell'esigenza: di potenziare e garantire la funzionalità degli uffici giudiziari; prevenire fenomeni derivanti dalla condizione di marginalità sociale dei detenuti; di realizzare una rete territoriale di istituti a custodia attenuata per detenute madri; far fronte alle esigenze di funzionamento degli istituti penali per i minorenni.
  Osserva che le assunzioni programmate dal comma 4 riguardano: 903 unità di Area II nel 2019, 1000 unità di Area III per il 2020 e 1.000 unità di Area II per il 2021, reclutate mediante lo scorrimento di graduatorie valide alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame o mediante procedure concorsuali pubbliche (disciplinate con apposito decreto interministeriale) disposte senza la previa attivazione della procedura di mobilità collettiva, nonché in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di turn over; 97 unità per il 2019 (81 di Area III e 16 di Area II) per l'esigenza del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, destinate ai ruoli di funzionario contabile, funzionario dell'organizzazione, funzionario amministrativo e tecnico nonché di contabile.
  Fa presente che alla copertura dei relativi oneri (pari a 30.249.571 euro per il 2019, 78.363.085 per il 2020 e 114.154.525 a regime, dal 2021) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame. Viene, inoltre, autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per il 2019 per lo svolgimento delle procedure concorsuali necessarie alle suddette assunzioni.
  Segnala che il comma 7 dell'articolo 28 autorizza l'Avvocatura Generale dello Stato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, ad assumere per il triennio 2019-2021 un contingente di personale pari a 91 unità, di cui 6 dirigenti di livello non generale e 85 unità di personale non dirigenziale. In particolare, tale comma autorizza, per il triennio 2019-2021 l'Avvocatura dello Stato, all'assunzione a tempo indeterminato, mediante apposita procedura concorsuale per titoli ed esami (affidata alla Commissione Interministeriale per l'attuazione del progetto RIPAM), un contingente di personale di 91 unità così suddivise: 85 unità di livello non Pag. 36dirigenziale (35 unità appartenenti all'Area III, posizione economica F1 e 50 unità appartenenti all'Area II, posizione economica F1, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, anche con particolare specializzazione nelle materie tecnico-giuridiche); 6 unità di livello dirigenziale non generale. Conseguentemente, la dotazione organica dell'Avvocatura è incrementata di 91 unità.
  Rammenta che le suddette assunzioni e le relative procedure concorsuali avvengono per titoli ed esami: in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali; in deroga a quanto previsto dal decreto-legge n. 101 del 2013 (che dispone, tra l'altro, che le amministrazioni pubbliche, prima di avviare nuove procedure concorsuali, attingano dalle graduatorie in corso di validità); senza il previo esperimento delle procedure in materia di mobilità ordinaria e collettiva.
  Limitatamente alla procedura concorsuale per la copertura di posizioni dirigenziali, fa presente che viene prevista la possibilità di destinare al personale interno, in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso al concorso, una riserva di posti non superiore al 50 per cento di quelli banditi. Alla copertura dei relativi oneri assunzionali (nel limite massimo di spesa di 1.082.216 euro per il 2019, 3.591.100 per il 2020 e 4.013.480 dal 2021) si provvede a valere sul Fondo per il pubblico impiego per la parte destinata al finanziamento di nuove assunzioni a tempo indeterminato nella P.A., come rifinanziato dal provvedimento in esame. Il minor onere per l'anno 2019 deriva dai tempi tecnici per effettuare le procedure concorsuali e dalla conseguente impossibilità di assumere il personale (verosimilmente) prima del giugno 2019. Entro detto termine, le assunzioni riguarderanno le seguenti misure massime: n. 12 funzionari appartenenti all'Area III – posizione economica F1, n. 25 funzionari appartenenti all'Area II – posizione economica F1 e n. 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale.
  Rileva che l'articolo 28, al comma 8, al fine di migliorare la funzionalità della giustizia amministrativa, autorizza per il triennio 2019-2021, l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali amministrativi regionali, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali ed in deroga alla normativa sul turn-over. Per le stesse finalità il comma 9 prevede l'assunzione di un massimo di 26 unità di personale amministrativo nel triennio 2019-2021. Per agevolare la definizione dei processi amministrativi pendenti e di ridurre ulteriormente l'arretrato della giustizia amministrativa, è autorizzata l'assunzione, anche in deroga ai vigenti limiti assunzionali e con conseguente incremento della dotazione organica, di: Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali Amministrativi regionali (comma 8); nel triennio 2019-2021, un numero massimo di 26 unità di personale amministrativo non dirigenziale (comma 9). Per le assunzioni dei nuovi magistrati amministrativi è autorizzata la spesa per un onere massimo complessivo di 4,9 milioni di euro per il 2019, 5 milioni per gli anni 2020 e 2021, 5,6 milioni per il 2022, 5,9 milioni per gli anni 2023 e 2024, 6 milioni per il 2025, 6,1 milioni per il 2026 e 7 milioni dal 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa è inoltre autorizzata la spesa di 500 mila euro per il 2019 e di un milione dal 2020. Per le assunzioni del personale amministrativo è autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per il 2019 e 1,12 milioni dal 2020; per tali assunzioni, si configura l'obbligo, per l'amministrazione, di comunicare al Dipartimento della funzione pubblica e alla Ragioneria generale dello Stato i dati relativi al personale assunto e i relativi oneri.
  Rammenta che l'articolo 29 prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2019 i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame. L'organico della magistratura ordinaria viene aumentato di 600 unità e il Ministero della giustizia è, nel contempo, autorizzato Pag. 37a bandire annualmente, nel triennio 2019-2021, un concorso per un massimo di 200 posti. In particolare, l'articolo 29 prevede la possibilità per il Ministero della giustizia, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla normativa vigente, di assumere nel 2019 i magistrati ordinari vincitori del concorso già bandito alla data di entrata in vigore della legge di bilancio in esame (comma 1). Segnalo che analoga disposizione era contenuta nella legge di bilancio 2018 (articolo 1, co. 478). Il comma 2 autorizza al contempo la relativa spesa, di cui stabilisce gli importi: 20,94 milioni di euro per l'anno 2019; 25,04 milioni per il 2020; 27,38 milioni per il 2021; 27,92 milioni per il 2022; 35,42 milioni per il 2023; 35,63 milioni per il 2023; 36,27 milioni per il 2025, 37,02 milioni per il 2026; 37,66 milioni per il 2027; 38,41 milioni a decorrere dall'anno 2028. La Relazione tecnica chiarisce che si tratta del concorso per 360 posti, bandito con decreto ministeriale del 19 ottobre 2016, elevabili a 396, ai sensi del comma 3-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo. n. 160 del 2006, le cui procedure si concluderanno nel corso del 2018; la relativa graduatoria sarà approvata entro il mese di dicembre 2018. Considerato che dal 1o gennaio al 13 settembre 2018 le cessazioni dei magistrati, a qualsiasi titolo, sono state di 74 unità, mentre per il periodo 13 settembre/31 dicembre 2018 sono previste cessazioni per limiti di età e dimissioni di ulteriori 41 unità, per un totale complessivo di 115 unità, le risorse da destinare al turn over per l'anno 2019, secondo le percentuali previste a legislazione vigente (pari al 100 per cento delle cessazioni dell'anno precedente), sono da riferire ad un numero di circa 115 unità. Gli oneri aggiuntivi, per il bilancio dello Stato, riferiti ad un contingente massimo di n. 300 unità, con decorrenza 1o gennaio 2019, tengono conto dell'utilizzo delle risorse del turnover. Il comma 3 dell'articolo 29 aumenta di 600 unità il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria. Il Ministero della giustizia, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali, è quindi autorizzato, dal 2019 assumere tramite concorso un contingente massimo annuo di n. 200 magistrati ordinari per il triennio 2020-2022. La rideterminazione delle piante organiche è demandata ad uno o più decreti del Ministro della giustizia, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entra in vigore del disegno di legge in esame, sentito il Consiglio Superiore della Magistratura.
  Osserva che l'articolo 30 autorizza assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Polizia Penitenziaria), fino a complessive 6.150 unità, nel quinquennio 2019-2023. A tal fine è istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Inoltre, la disposizione autorizza l'assunzione di ulteriori 938 unità nella Polizia penitenziaria, quali anticipazioni di assunzioni previste da altri provvedimenti legislativi. A tutte le assunzioni si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo dapprima a quelle approvate nel 2017 e poi, per i posti residui, a quelle approvate nel 2018. Con la disposizione in esame, secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica, la dotazione organica delle Forze di polizia verrebbe a coincidere con la forza effettiva. Il comma 1 autorizza l'assunzione straordinaria, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo fino a 6.150 unità nei ruoli iniziali delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza e Polizia penitenziaria) e comunque entro il limite delle rispettive dotazioni organica. Le assunzioni sono finalizzate, come indicato nella disposizione in esame, all'incremento dei servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle esigenze di contrasto al terrorismo internazionale. Le unità di personale così assunte entrano nei ruoli iniziali, dal 1o ottobre di ciascun anno (le assunzioni nel ruolo iniziale del Corpo di polizia penitenziaria non prima del 1o marzo 2019). Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri oppure con decreto Pag. 38del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel secondo caso si procede con le modalità di copertura dei posti per turn-over, secondo il procedimento previsto dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008). Come si legge nella relazione tecnica del presente provvedimento, le nuove assunzioni previste dalla disposizione in esame consentirebbero di ripianare, nell'arco del quinquennio, la residua carenza organica delle Forze di Polizia. La dotazione organica, complessivamente pari a 328.257 unità, verrebbe così a coincidere con la forza effettiva.
  Rammenta che il comma 2 autorizza specifiche assunzioni nel Corpo di Polizia penitenziaria, al fine di incrementare l'efficienza degli istituti penitenziari, nonché per le indifferibili necessità di prevenzione e contrasto della diffusione dell'ideologia di matrice terroristica in ambito carcerario. Le unità di personale entrano nei ruoli iniziali dal 1o marzo 2019 (anziché dal 1o ottobre come quelle delle Forze di polizia di cui al comma 1). Si tratta, in primo luogo, di 362 unità aggiuntive alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e comprese nelle 6.150 unità complessive di cui al comma 1. Inoltre, la disposizione autorizza l'assunzione nel ruolo iniziale del Corpo di ulteriori unità, quale anticipazione al 2019 delle straordinarie facoltà assunzionali già previste dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 287). Si tratta di 86 unità da assumere quale anticipazione delle assunzioni previste per il 2019 e di 200 unità di quelle previste per il 2022. Tali unità pertanto entreranno nei ruoli il 1o marzo 2019, anziché, rispettivamente, il 1o ottobre 2019 e il 1o ottobre 2022. Infine, 652 unità sono assunte a valere sulle ordinarie facoltà assunzionali previste per il 2019 ai sensi della disciplina del turn-over vista sopra (decreto-legge n. 112 del 2008, articolo 66, comma 9-bis). Il comma 2 in commento dispone inoltre una deroga alla procedura vigente per tali assunzioni nella Polizia penitenziaria sopra descritta: ossia, reclutamento sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale; emanazione di appositi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per le amministrazioni con organico superiore alle 200 unità; specifica richiesta delle amministrazioni interessate. Il comma 3 prevede che alle assunzioni si provvede mediante scorrimento delle graduatorie vigenti, attingendo in via prioritaria a quelle approvate nell'anno 2017 e, per i posti residui, in parti uguali, a quelle approvate nell'anno 2018, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2199 del codice militare. Il comma 4 istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai fini delle assunzioni straordinarie sopra indicate al comma 1. La dotazione così prevista costituisce limite di spesa complessiva per le medesime assunzioni. La dotazione non comprende le 362 assunzioni della polizia penitenziaria di cui al comma 2, la cui copertura è assicurata dal comma 5.
  Segnala che il comma 5, prevede che, per l'attuazione delle disposizioni del comma 2, recante le assunzioni nella Polizia penitenziaria, il fondo di cui al comma 4 è incrementato di euro: 17.830.430 per l'anno 2019; 23.221.840 per ciascuno degli anni 2020 e 2021; 22.434.840 per l'anno 2022; 14.957.840 per l'anno 2023; 15.392.240 per l'anno 2024; 15.479.120 a decorrere dall'anno 2025.
  Osserva che una copertura specifica è prevista dal comma 6 per le assunzioni ulteriori nella Polizia penitenziaria quali anticipazioni di assunzioni, già previste dalla legge di bilancio 2018, di cui alle lettere b) e c). A tal fine il fondo di cui al comma 4 è incrementato di euro: 338.410 per l'anno 2019; 3.553.520 per ciascuno degli anni 2020 e 2021; 4.340.520 per l'anno 2022; 11.817.520 per l'anno 2023; 12.160.720 per l'anno 2024; 12.229.360 a decorrere dal 2025. Alla copertura di tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017).
  Ricorda che l'articolo 35 prevede un incremento della dotazione organica (con relative assunzioni) dell'Ispettorato nazionale Pag. 39del lavoro e l'elevamento di alcune ammende penali e sanzioni amministrative pecuniarie in materia di lavoro, con la definizione delle destinazioni delle entrate. Inoltre, l'articolo reca, al comma 5, una norma finanziaria relativa all'attività di rappresentanza in giudizio dell'Ispettorato. L'incremento è inteso a rafforzare le attività di contrasto del lavoro sommerso e irregolare e quelle di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il comma 2 dispone un incremento, al fine di rafforzare il contrasto del fenomeno del lavoro sommerso e irregolare e la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, di alcune ammende penali e sanzioni amministrative pecuniarie. L'elevamento concerne: la sanzione amministrativa pecuniaria per il caso di ulteriore impiego (dopo la diffida) di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato (si ricorda che la sanzione – la quale non concerne il datore di lavoro domestico – è distinta da quella relativa alla prima violazione dell'obbligo di comunicazione); la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione del limite di durata dell'orario di lavoro per periodi di sette giorni o della prescrizione sul riposo di almeno ventiquattro ore consecutive per i medesimi periodi; la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione della disciplina sul periodo minimo annuale di ferie retribuite; la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione delle norme sul riposo minimo giornaliero; le ammende penali e le sanzioni amministrative pecuniarie previste (ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8) per la violazione di alcune norme in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro; le sanzioni amministrative pecuniarie previste per la violazione di alcuni obblighi posti dalla disciplina sul distacco temporaneo in Italia (da parte del datore di lavoro) di lavoratori occupati abitualmente in un altro Stato; le sanzioni amministrative pecuniarie in materia prevenzionistica e le somme che l'Ispettorato nazionale del lavoro ammette a pagare, in sede amministrativa, in caso di adempimento delle prescrizioni indicate in sede di accertamento di violazioni di norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro punite con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda. Per queste ultime sanzioni e somme (in materia prevenzionistica e di sicurezza sul lavoro), l'elevamento di cui al comma 2 è pari al 15 per cento, mentre per tutte le altre sanzioni (penali ed amministrative) summenzionate l'elevamento è pari a 100 euro per ogni lavoratore interessato dalla violazione. Tali incrementi, percentuali o in valore assoluto, sono raddoppiati qualora il datore di lavoro, nei tre anni precedenti, fosse stato ammesso, per i medesimi illeciti, al pagamento di somme in misura ridotta (comma 3). Per i casi in cui la suddetta misura ridotta derivasse dall'adempimento successivo ad una diffida, il pagamento delle somme in esame è condizione necessaria ai fini della regolarizzazione della situazione oggetto di diffida. Ai sensi del comma 4, le somme in esame (versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate allo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) sono destinate alle spese di funzionamento nonché all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro, anche allo scopo di valorizzare l'apporto del personale, dirigenziale e non dirigenziale, al potenziamento dell'efficacia ed efficienza dell'azione dell'Ispettorato medesimo. La misura della quota annua destinata al summenzionato incremento dei fondi per la contrattazione integrativa è definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'Ispettorato medesimo, e non può essere superiore al 15 per cento della componente variabile della retribuzione accessoria legata alla produttività in godimento da parte del predetto personale, «secondo i criteri da definire mediante la contrattazione collettiva integrativa». Sembrerebbe opportuno chiarire quale sia Pag. 40l'oggetto del rinvio ai suddetti criteri – criteri che, secondo la relazione tecnica allegata al presente disegno di legge, riguarderebbero l'utilizzo delle risorse destinate ai fondi per la contrattazione integrativa. Il comma 5 riguarda la destinazione di entrate derivanti da ipotesi di rappresentanza in giudizio dell'Ispettorato da parte di propri funzionari. Esse, nella disciplina finora vigente, confluiscono nella dotazione finanziaria complessiva dell'Ispettorato. Il comma 5 prevede che una quota di tali entrate, nella misura massima annua di 500.000 euro, sia destinata ad incentivare l'attività summenzionata di rappresentanza in giudizio.
  Fa presente che l'articolo 43 estende agli interventi urgenti destinati alla funzionalità delle strutture e dei servizi penitenziari e minorili le finalità del Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario prevista dalla legge n. 103 del 2017. In particolare, la Relazione tecnica segnala che una quota delle risorse del Fondo, pari a circa 10 milioni annui a decorrere dal 2019, consentirà il finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria sugli immobili dell'amministrazione penitenziaria e minorile. La disposizione non comporta oneri in quanto gli stanziamenti del Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario sono già iscritti nel bilancio del Ministero della giustizia sul Programma 1.1 – Amministrazione penitenziaria – all'azione «Accoglienza, trattamento penitenziario e politiche di reinserimento delle persone sottoposte a misure giudiziarie», capitolo 1773. Peraltro, si segnala che il Fondo, in base ad un intervento nella Sezione II del Bilancio risulta, per il 2019, definanziato di 10 milioni di euro. Analogo definanziamento di 10 milioni di euro riguarda il 2010 e il 2021.
  Ricorda, inoltre, che l'articolo 57, comma 14 ridetermina l'autorizzazione di spesa destinata a sostenere il processo di riqualificazione del personale dell'amministrazione giudiziaria, tenendo conto dell'attuazione progressiva di tale processo; prevede, inoltre, che il Ministero della Giustizia debba tempestivamente comunicare alla Presidenza del consiglio le unità di personale riqualificate e la relativa spesa a regime. In particolare, il comma 14 interviene sull'autorizzazione di spesa prevista dal comma 5 dell'articolo 21-quater del decreto-legge n. 83 del 2015, che ha previsto la riqualificazione di specifico personale dell'amministrazione giudiziaria, con risorse a valere sul fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario (articolo 1, comma 96, della legge n. 190 del 2014).
  Rammenta che tale disposizione autorizza, a decorrere dal 2016, una spesa nel limite di 25,79 milioni di euro, che vengono prelevati dal fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario. Il disegno di legge di bilancio ridetermina tali risorse nei seguenti termini: 25,79 milioni per gli esercizi 2016, 2017 e 2018; 19,95 milioni per il 2019; 19,90 milioni per il 2020; 19,61 milioni per il 2021; 19,59 milioni per il 2022; 24,99 milioni a decorrere dal 2023.
  Precisa che la Relazione tecnica chiarisce che l'originaria autorizzazione per 25,79 milioni di euro è stata parametrata sulla base dei differenziali stipendiali tra la IIo e la IIIo area, tenendo conto dell'intera platea di possibili beneficiari della riqualificazione, ammontanti complessivamente a 7.035 unità di personale. Ad oggi, però, le unità di personale riqualificate ammontano a 1.808. Rimangono da riqualificare 4.576 unità. La riduzione della spesa è motivata con l'andamento negli anni del processo di riqualificazione del personale e con il nuovo calcolo dell'onere complessivo necessario a riqualificazione completata, che viene individuato in 24,99 milioni di euro (in luogo degli attuali 25,79). Conseguentemente, la Relazione tecnica qualifica come risparmi (con effetti equivalenti su tutti i saldi di finanza pubblica) i minori importi prelevati dal fondo per l'efficientamento del sistema giudiziario. Inoltre, con l'inserimento all'articolo 21-quater del comma 5-bis, il disegno di legge prevede che il Ministero della giustizia debba comunicare alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica e al Pag. 41Ministero dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni dall'assunzione, le unità di personale effettivamente reclutate ai sensi del comma 1 dell'articolo 21-quater del decreto-legge n. 83 del 2015 e la relativa spesa a regime.
  Con riferimento alla seconda sezione del disegno di legge, nel rinviare per una più dettagliata analisi del contenuto ai dossier di documentazione degli Uffici, segnala che l'articolo 95 del disegno di legge di bilancio autorizza, al comma 1, l'impegno e il pagamento delle spese del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2018, in conformità all'annesso stato di previsione (Tabella n. 5). Il comma 2 dell'articolo autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione, in termini di competenza e di cassa, delle somme versate dal CONI, dalle regioni, dalle province, dai comuni e da altri enti pubblici e privati all'entrata del bilancio dello Stato, relativamente alle spese: per il mantenimento, per l'assistenza e per la rieducazione dei detenuti e internati; per gli interventi e gli investimenti finalizzati al miglioramento delle condizioni detentive e delle attività trattamentali; per le attività sportive del personale del Corpo di polizia penitenziaria e dei detenuti e internati.
  Precisa che si tratta delle spese comprese nel programma «Amministrazione penitenziaria» e nel programma «Giustizia minorile e di comunità», nell'ambito della missione «Giustizia» dello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno finanziario 2019.
   Segnala che il disegno di legge di bilancio 2019-2021 autorizza, per lo stato di previsione del Ministero della giustizia, spese finali, in termini di competenza, pari a 8.565,1 milioni di euro nel 2019, a 8.550,2 milioni di euro per il 2020 e 8.373,1 milioni di euro per il 2021. In termini di cassa, le spese finali del Ministero sono pari a 8.936,9 milioni di euro nel 2019, a 8.550,9 milioni di euro nel 2020 e a 8.373,1 milioni di euro nel 2021. Rispetto alla legge di bilancio 2018, il disegno di legge di bilancio 2019-2021 espone dunque per il Ministero della Giustizia, nel triennio di riferimento, un andamento della spesa crescente nell'anno 2019 e progressivamente decrescente nel biennio 2020-2021. Con riferimento specifico alle previsioni di spesa per il 2019, il disegno di legge di bilancio espone spese finali in aumento rispetto al 2018, in termini assoluti, in misura pari a 219,3 milioni di euro (+3,7 per cento). Tale differenza positiva deriva dagli effetti congiunti di un aumento delle spese di parte corrente pari a 219,3 milioni di euro e delle spese di parte capitale pari a 88 milioni di euro. Gli stanziamenti di spesa del Ministero della giustizia autorizzati dal disegno di legge di bilancio si attestano, in termini di competenza, nell'anno 2019 in misura pari all'1,3 per cento della spesa finale del bilancio statale, in continuità rispetto agli esercizi precedenti. Per quanto concerne le spese per l'anno 2019, lo stato di previsione del Ministero della giustizia (Tabella 5) espone, a legislazione vigente (BLV), una dotazione complessiva di competenza per l'anno 2019 di 8.565,1 milioni di euro. Rispetto alla legislazione vigente, la manovra finanziaria per il 2019 attuata con le Sezioni I e II del disegno di legge di bilancio determina complessivamente una diminuzione delle spese finali di 40 milioni di euro, di cui 10 milioni di spesa in conto capitale e 30 milioni di spesa in conto corrente. In particolare, gli effetti finanziari complessivi ascrivibili alla Sezione II determinano una riduzione di spesa pari a circa 57,2 milioni di euro.
  Rileva che le misure legislative introdotte dall'articolato della Sezione I determinano nel complesso un effetto positivo di 17,1 milioni di euro, interamente ascrivibili alla parte corrente. Il disegno di legge di bilancio integrato degli effetti della Sezione I e delle modifiche della Sezione II propone, dunque, stanziamenti per il Ministero pari a 8.565,1 milioni per il 2019.
  Osserva che la spesa complessiva del Ministero è allocata su 2 missioni, di cui la principale è «Giustizia», che rappresenta circa il 97 per cento del valore della spesa finale complessiva del Ministero. In Pag. 42termini assoluti, considerando gli effetti della manovra, le spese finali di tale Missione sono pari a 8.342,4 milioni di euro per il 2019. Rispetto alla dotazione a legislazione vigente (8.379,5 milioni), tale missione registra una diminuzione di circa 37 milioni di euro, che riguarda principalmente i Programmi Amministrazione penitenziaria e Giustizia civile e penale. In particolare, il programma Amministrazione penitenziaria registra un definanziamento di 12 milioni di euro, dovuto ad interventi di Sezione II.
  Segnala, in particolare, la riduzione di 10 milioni di euro del fondo da destinare al finanziamento di interventi connessi alla Riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario e minorile, cap. 1773.
  Quanto al Programma Giustizia civile e penale, rileva che l'aumento di 17,1 milioni previsto come effetto finanziario della Sezione I e dunque delle assunzioni di personale di magistratura ordinaria è ampiamente assorbito dalla diminuzione di circa 39,2 milioni di euro, derivante da interventi di Sezione II. In particolare, si evidenziano: la riduzione di 5 milioni per le spese di gestione e funzionamento del sistema informativo (cap. 1501); la riduzione di 10 milioni per le spese relative al personale comandato non gestito da Noi PA da rimborsare alle amministrazioni ed agli enti pubblici non economici (cap. 1455); la riduzione di 10 milioni per le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari (cap. 1550); la riduzione di 10 milioni di euro per le spese relative a progettazione e ristrutturazione degli uffici giudiziari di Campania, Puglia, Calabria e Sicilia (cap. 7233); il definanziamento di 4,2 milioni del fondo per l'efficienza del sistema giudiziario (cap. 1536).
  Osserva che il Ministero si è avvalso della flessibilità concessa dalla legge di contabilità (articolo 23, comma 3, lettera a)) per rimodulare le dotazioni finanziarie in senso «orizzontale» (ossia tra esercizi finanziari a parità di risorse complessive dell'autorizzazione di spesa), per adeguare gli stanziamenti a quanto previsto nel piano dei pagamenti.
  Nel passare, quindi, ad esaminare le ulteriori poste di bilancio di interesse della Commissione Giustizia (tab. n. 2, n. 8 e n. 10), in primo luogo ricorda che lo Stato di previsione dell'entrata (Tab. n. 1) prevede un capitolo relativo alle risorse del Fondo unico giustizia (cap. 2414); tale capitolo nel bilancio di previsione non riporta somme in entrata in quanto non è possibile preventivare quanto affluirà al bilancio dello Stato nel corso dell'esercizio 2019. Tale capitolo acquisisce significato in sede di rendiconto del bilancio. Ad esempio, nel rendiconto del bilancio 2016 il capitolo registrava 263,4 milioni di euro (nel 2015, 222,9 milioni di euro; nel 2014, 190,5 milioni di euro; nel 2013, 78,5 milioni di euro; nel 2012, 162,8 milioni); nel rendiconto del bilancio 2017 141,1 milioni di euro (di cui 103,3 milioni derivanti da confische).
  Con riferimento agli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'economia (tab. 2), evidenzia che l'attuazione di 3 programmi inseriti nella missione Giustizia è attribuita alla competenza del Ministero dell'economia. In particolare, relativamente al Programma 6.5: Giustizia tributaria, segnala che il centro di responsabilità Dipartimento delle finanze è competente per il programma 6.5, Giustizia tributaria, per il quale sono stanziati 198,0 milioni di euro in diminuzione rispetto alle previsioni assestate 2017 (224,8 milioni di euro). In particolare, tra i capitoli di maggior interesse evidenzia: 1262, Spese di funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria: 3,4 milioni di euro; 1268, Spese di funzionamento delle Commissioni tributarie: 17,6 milioni. Il capitolo registra un definanziamento di 2,7 milioni; 1269, Spese per i compensi ai componenti delle Commissioni tributarie: 82,5 milioni.
  In relazione al Programma 6.7: Giustizia amministrativa, rammenta che il centro di responsabilità Dipartimento del tesoro è competente per il programma Giustizia amministrativa, per il quale sono stanziati 175,1 milioni di euro, in aumento rispetto allo scorso esercizio. Il programma registra effetti di Sezione I (+6 milioni di euro) Pag. 43derivanti dall'articolo 28, commi 8 e 9, che prevede l'assunzione di personale di magistratura amministrativa. In particolare, lo stanziamento è pressoché integralmente assorbito dal capitolo 2170, Spese per il funzionamento del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, con una previsione di 173,1 milioni di euro. I restanti due milioni di euro sono destinati al funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Sicilia (cap. 2181).
  Relativamente al Programma 6.8: Autogoverno della magistratura, segnala che il centro di responsabilità Dipartimento del tesoro è competente anche per il programma n. 6.8, Autogoverno della magistratura, che prevede i trasferimenti al Consiglio superiore della magistratura. Per il programma sono stanziati 34,5 milioni di euro. Non sono previsti effetti né di I né di II sezione.
  Tra gli ulteriori capitoli del bilancio di previsione del Ministero dell'Economia, non ricompresi nella missione Giustizia, ma di interesse della II Commissione, evidenzia che il cap. 2118, relativo alle somme da assegnare al Garante per l'infanzia e l'adolescenza, registra uno stanziamento nel bilancio integrato pari a 2,2 milioni di euro. Sul capitolo è operato un definanziamento di 56 mila euro. Il cap. 2134, relativo alla Commissione adozione internazionali, rispetto al bilancio a legislazione vigente, che prevedeva 25 milioni di euro, registra un definanziamento pari a 678 mila euro; il bilancio integrato di questo capitolo prevede dunque 24,3 milioni di euro.
  Con riferimento agli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero dell'interno (tab. 8), segnala, anzitutto, il capitolo 2341, relativo al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime de reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti nonché agli orfani per crimini domestici che presenta per il 2019 uno stanziamento di 17,8 milioni di euro. Il capitolo è definanziato per circa 158 mila euro.
  Evidenzia, in fine, che per quanto concerne gli stanziamenti nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture (tab. 10), l'unico capitolo di interesse per la Commissione Giustizia è il capitolo 7471, istituito nell'esercizio 2016 in applicazione dell'articolo 3, comma 12, del decreto-legge n. 133 del 2014 (cosiddetto Sblocca Italia). Tale disposizione ha, infatti, stabilito che le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze a uno o più capitoli di bilancio dello Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia secondo le ordinarie competenze. Nel bilancio di previsione 2019 il capitolo è finanziato con 70 milioni di euro (invariato rispetto all'assestamento 2018 e al bilancio a legislazione vigente).

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel riservarsi di intervenire compiutamente nel corso della prossima seduta, dichiara di non potersi esimere da alcune brevi considerazioni. Nel ricordare le promesse fatte dal Ministro Bonafede il 20 settembre scorso a Bari, con riguardo alle risorse finanziarie da destinare al settore della giustizia, rileva come ancora una volta il Guardasigilli sia costretto a ridimensionare le proprie pretese. Evidenzia infatti come il disegno di legge in esame preveda per il triennio 2019-2021, oltre a un definanziamento pari a 10 milioni di euro del Fondo per l'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, l'incremento della dotazione organica di sole 3.000 unità di personale amministrativo e di sole 600 unità di magistrati ordinari. Nel ritenere che la maggioranza stia mentendo per l'ennesima volta al popolo italiano e al Parlamento, si domanda come sia possibile dare attuazione alla riforma del processo penale con risorse così limitate.

  Carmelo MICELI (PD), nel condividere le considerazioni della collega Bartolozzi, lamenta che nel provvedimento in discussione Pag. 44viene fatto soltanto un generico riferimento alla magistratura onoraria, manifestando la speranza che a ciò sia posto rimedio nella redazione della nota integrativa. Nel rilevare, inoltre, che è stato avviato un tavolo tecnico sul tema, ritiene che tale procedimento costituisca il modo migliore per rallentare la risoluzione della questione. Rammaricandosi, inoltre, per il generico richiamo agli assistenti giudiziari senza alcun riferimento allo scorrimento delle relative graduatorie, chiede, in merito, precisazioni al Governo.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI nel manifestare il proprio imbarazzo di fronte alle pretestuose considerazioni dei colleghi, precisa, preliminarmente, che al tavolo tecnico, strumento utilizzato ampiamente dalla maggioranza della scorsa legislatura, si è ricorso su richiesta dei soggetti interessati. Sottolinea come nessun esecutivo, negli ultimi dieci anni, abbia mai destinato così tante risorse al settore della giustizia. Quanto al rilievo di aver previsto definanziamenti del Fondo per l'attuazione della riforma dell'ordinamento penitenziario, osserva che le corrispondenti risorse sono state destinate all'edilizia carceraria. Con riferimento al numero dei magistrati, osserva che si è proceduto ad ampliare la pianta organica degli stessi, per la prima volta dal 2001, e che le assunzioni previste per il triennio sono in linea con l'andamento degli anni precedenti. Per quanto riguarda, da ultimo, il personale amministrativo, fa presente che l'attuale Governo in un solo anno ha previsto assunzioni per un numero di unità tre volte superiore a quanto ha fatto il precedente Esecutivo in cinque anni, a fronte di una totale assenza di interventi da parte dei governi di centro destra.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) sottolinea che le 3000 assunzioni di personale amministrativo previste nel disegno di legge di bilancio si riferiscono al triennio 2019-2021.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, nel ritenere che le critiche sollevate dai colleghi non abbiano ragion d'essere, ritiene che l'opposizione dovrebbe mostrare apprezzamento per la portata degli investimenti previsti per il settore della Giustizia. Con riguardo agli assistenti giudiziari, precisa, inoltre, che il tenore delle disposizioni contenute nel provvedimento consentirà all'Esecutivo di modulare gli interventi sulla base delle effettive necessità dell'amministrazione giudiziaria.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), nel replicare al sottosegretario Ferraresi, precisa che l'organico tabellare della magistratura ammonta a circa 11 mila unità e che risulta attualmente scoperto di circa 1000 unità. Ritiene che sia inutile aumentare la pianta organica senza prevedere contestualmente l'assunzione di ulteriori unità di magistrati. Rammenta, inoltre, che anche nella scorsa legislatura è stato disposto un ampliamento dell'organico tabellare e, in proposito, ricorda di essere intervenuto anche in tale occasione per sottolineare l'inutilità di un intervento in tal senso, se non accompagnato anche dall'incremento del numero delle assunzioni. Ritiene, inoltre, che la previsione contenuta nel provvedimento in discussione di incrementare l'organico della magistratura ordinaria di 600 unità, e al contempo l'autorizzazione al Ministero della giustizia a bandire annualmente, nel triennio 2019-2021, un concorso per un massimo di 200 posti, non sia sufficiente neanche a coprire il numero di pensionamenti previsti.

  Giulia SARTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 13 novembre 2018. — Presidenza del presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 13.50.

Pag. 45

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Atto n. 51.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Atto del Governo 51).
  A tale riguardo, rammenta che il Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese è stato istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (cap. 7555) dall'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio per il 2017), che ha destinato ad una serie di settori di spesa oltre 47 miliardi di euro in un orizzonte temporale quindicennale dal 2017 al 2032. La successiva legge di bilancio per il 2018 (legge 27 dicembre 2017) ha rifinanziato il Fondo per ulteriori 35,53 miliardi di euro. Complessivamente le risorse stanziate per il periodo 2017-2033 sono pari a 83,7 miliardi di euro. Tali stanziamenti sono stati successivamente ridotti con il decreto-legge n. 109 del 28 settembre 2018 per un importo complessivo pari a 585 milioni per il periodo 2018-2029 in favore degli interventi urgenti per la città di Genova (83 milioni per il 2018, 195 milioni per il 2019, 37 milioni per il 2020 e 30 milioni annui dal 2021 al 2029).
  Segnala che, come stabilito dalla norma istitutiva, l'utilizzo del Fondo viene disposto con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri interessati, in relazione ai programmi presentati dalle amministrazioni centrali dello Stato. Gli schemi dei decreti sono trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti per materia, le quali esprimono il proprio parere entro trenta giorni dalla data dell'assegnazione (decorso tale termine, i decreti possono essere adottati anche in mancanza del predetto parere).
  Avverte che, per quanto riguarda lo schema al nostro esame, il termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo è fissato al 31 ottobre 2018. Il parere delle commissioni parlamentari deve essere invece espresso entro il 22 novembre 2018.
  Segnala, quindi, che lo schema di decreto in questione suddivide le risorse totali (come detto ammontanti a 35,53 miliardi di euro) tra i seguenti settori di spesa: a) trasporti e viabilità; b) mobilità sostenibile e sicurezza stradale; c) infrastrutture, anche relative alla rete idrica e alle opere di collettamento, fognatura e depurazione; d) ricerca; e) difesa del suolo, dissesto idrogeologico, risanamento ambientale e bonifiche; f) edilizia pubblica, compresa quella scolastica e sanitaria; g) attività industriali ad alta tecnologia e sostegno alle esportazioni; digitalizzazione delle amministrazioni statali; h) digitalizzazione delle amministrazioni statali; i) prevenzione del rischio sismico; l) investimenti in riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie; m) potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, la sicurezza e il soccorso; n) eliminazione delle barriere architettoniche. In particolare, al comma 1 dell'articolo 1 lo schema di decreto dispone, la ripartizione del Fondo investimenti tra le Amministrazioni centrali dello Stato, in relazione ai citati settori di spesa, come da elenco allegato al provvedimento. Nell'ambito di ciascun settore di spesa, l'elenco riporta la quota parte assegnata a ciascun Ministero.
  Osserva che nella relazione illustrativa si precisa che la proposta di riparto del Fondo è stata definita anche tenendo conto delle richieste formulate dai Ministeri, Pag. 46dei successivi approfondimenti condotti con ciascuna Amministrazione, in coerenza con i vincoli finanziari del Fondo, dando priorità ai settori della cultura, dell'istruzione (scuola e università), della ricerca e dell'alta tecnologia, nonché della sicurezza e ordine pubblico.
  In riferimento ai profili di stretta competenza della Commissione Giustizia, segnala che al Ministero della giustizia sono assegnate risorse per le seguenti finalità: 0,5 milioni di euro per ricerca di cui, rispettivamente, 0,1 milioni per il 2018, 0,2 milioni per il 2019, 0.2 milioni per il 2020; 419,5 milioni di euro per l'edilizia pubblica di cui, rispettivamente, 7,9 milioni per il 2018, 26,1 milioni per il 2019, 37,4 milioni per il 2020 e 348,2 milioni per gli anni 2021-2033; 65,8 milioni di euro per la digitalizzazione di cui, rispettivamente, 2,6 milioni per il 2018, 2,7 milioni per il 2019, 3,7 milioni per il 2020 e 65 milioni per gli anni 2021-2033; 25 milioni di euro per prevenzione del rischio sismico di cui, rispettivamente, 1,6 milioni per il 2018, 0,6 milioni per il 2019, 1,6 milioni per il 2020 e 21,3 milioni per gli anni 2021-2033; 210,3 milioni di euro per potenziamento infrastrutture e mezzi per l'ordine pubblico, di cui, rispettivamente, 9 milioni per il 2018, 8,5 milioni per il 2019, 8,6 milioni per il 2020 e 184,3 milioni per gli anni 2021-2033; 5 milioni di euro per eliminazione delle barriere architettoniche di cui, rispettivamente, 1 milione per il 2018, 1 milione per il 2019, 1 milione per il 2020 e 2 milioni per gli anni 2021-2033.
  Rileva che il comma 2 dispone l'individuazione degli interventi nell'ambito dei diversi settori di spesa secondo le procedure previste a legislazione vigente anche, ove necessario, nel caso di interventi rientranti nelle materie di competenza regionale o delle province autonome, e limitatamente agli stessi, attraverso l'intesa con i livelli di governo decentrati e il sistema delle autonomie.
  Segnala che i commi 3 e 4 riguardano il monitoraggio e il controllo dei programmi finanziati. In particolare, il comma 3 prevede, in linea con quanto previsto nel comma 142 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2017, che, ai fini dell'erogazione del finanziamento, i programmi finanziati sono monitorati ai sensi del decreto legislativo n. 229 del 2011, nell'ambito della Banca dati delle amministrazioni pubbliche. I soggetti attuatori degli interventi sono tenuti al costante aggiornamento dei dati. Il comma 4 richiede a ciascun Ministero di presentare, entro il 15 settembre di ogni anno, una relazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze e alle Commissioni parlamentari competenti per materia, ai fini della valutazione dello stato di avanzamento dei programmi finanziati e delle principali criticità riscontrate nell'attuazione degli interventi.
  Relativamente al riparto delle risorse tra i diversi ministeri, segnala, in fine, che la maggior parte di esse sono assegnate al Ministero delle infrastrutture e trasporti (37, 2 per cento), seguito dal Ministero della difesa (16,4 per cento) e da quello dell'istruzione (10,2 per cento). Al Ministero della giustizia è assegnato il 2 per cento delle risorse complessive (22, 1 milioni di euro per il 2018, 39 milioni per il 2019, 52,5 milioni per il 2020, 611,8 milioni per gli anni 2021-2033).
  Ciò premesso, presenta una proposta di valutazione favorevole con un rilievo sul provvedimento in discussione (vedi allegato).

  Giulia SARTI, presidente, avverte che la proposta di valutazione testé avanzata dal relatore sarà posta in votazione nella seduta di domani. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

Pag. 47