CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 6 novembre 2018
86.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 26

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 6 novembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
C. 392-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in oggetto.

Pag. 27

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, comunica che il 24 ottobre 2018 l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti, il quale, rispetto al precedente, contiene il solo nuovo emendamento Cirielli 1.11, che non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Pertanto, propone di esprimere su di esso un parere di nulla osta.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.
C. 1123-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 2 ottobre 2018 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta, altresì, che il 3 ottobre 2018 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, accogliendo la condizione posta dalla Commissione bilancio.
  Tutto ciò considerato formula pertanto, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
  esaminato il progetto di legge C. 1123-A Governo, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010;
  considerato che le coperture finanziarie a decorrere dall'anno 2019 previste dal disegno di legge in esame appaiono coerenti con il nuovo quadro di finanza pubblica recato dal disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.
C. 1125 Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Emanuele CESTARI (Lega), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 2 ottobre 2018 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole sulla base di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito alla presenza di adeguate risorse sul capitolo 1617, piani di gestione 9, 10 e 15, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nel bilancio di previsione dello Stato per Pag. 28l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020.
  Rammenta, altresì, che nella seduta del 3 ottobre 2018, la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, senza apportare modificazioni al provvedimento medesimo.
  Ai fini dell'espressione del parere sul testo ora all'esame dell'Assemblea, in considerazione della presentazione del disegno di legge di bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, ravvisa la necessità di acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla presenza, nei nuovi quadri di finanza pubblica recati dal citato disegno di legge, di adeguate risorse per gli anni 2019 e seguenti sul capitolo 1617, piani di gestione 9, 10 e 15, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI conferma che il nuovo quadro di finanza pubblica recato dal disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021 reca adeguate risorse per gli anni 2019 e seguenti sul capitolo 1617, piani di gestione 9, 10 e 15, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

  Emanuele CESTARI (Lega), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
  esaminato il progetto di legge C. 1125 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003;
  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che il nuovo quadro di finanza pubblica recato dal disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021 reca adeguate risorse per gli anni 2019 e seguenti sul capitolo 1617, piani di gestione 9, 10 e 15, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.
C. 1126-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Emanuele CESTARI (Lega), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 18 ottobre 2018 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole con una condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta, altresì, che nella seduta del 24 ottobre 2018 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, apportando una modifica al testo volta a recepire la condizione formulata dalla Commissione bilancio.
  Tutto ciò considerato formula pertanto, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
  esaminato il disegno di legge C. 1126-A Governo, recante Ratifica ed esecuzione Pag. 29dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015;
  considerato che le coperture finanziarie a decorrere dall'anno 2019 previste dal disegno di legge in esame appaiono coerenti con il nuovo quadro di finanza pubblica recato dal disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.
C. 1127-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Emanuele CESTARI (Lega), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo è già stato esaminato dalla Commissione bilancio nella seduta del 18 ottobre 2018 ai fini dell'espressione del parere alla competente Commissione in sede referente, deliberando in quella sede un parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. Rammenta, altresì, che il 24 ottobre 2018 la Commissione di merito ha concluso l'esame del provvedimento in sede referente, accogliendo la condizione posta dalla Commissione bilancio.
  Tutto ciò considerato formula pertanto, sul testo ora all'esame dell'Assemblea, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
  esaminato il disegno di legge C. 1127-A Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016;
  considerato che le coperture finanziarie a decorrere dall'anno 2019 previste dal disegno di legge in esame appaiono coerenti con il nuovo quadro di finanza pubblica recato dal disegno di legge del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.10.

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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 120, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO

  Martedì 6 novembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.10.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
C. 1334 Governo.

(Esame per la verifica del contenuto proprio del disegno di legge e conclusione).

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, per l'espressione del parere al Presidente della Camera in ordine alla verifica del contenuto proprio del disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.
  Prima di iniziare la verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, ritiene utile ricordare che la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla disciplina contabile che riguardano sia l'articolazione che i contenuti della manovra di finanza pubblica. Per quanto riguarda l'articolazione della manovra, la novità più rilevante consiste nel fatto che sono stati accolti in un unico provvedimento (il disegno di legge di bilancio), composto da due sezioni, i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio) che, ai sensi della legislazione previgente, dovevano essere presentati alle Camere.
  Ricorda, per altro, che per il nuovo disegno di legge di bilancio, a differenza di quanto avveniva per la legge di stabilità, non si prevede alcun vincolo di copertura finanziaria, posto che il bilancio dello Stato, ai sensi dell'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, soggiace ad una regola di equilibrio per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare deve risultare coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica. Di tale coerenza si deve dare conto sia nella relazione tecnica che nella nota tecnico-illustrativa, allegate al disegno di legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 21, commi 12-bis, lettera c), e 12-quater, lettera a), della legge n. 196 del 2009.
  Per quanto riguarda i contenuti della manovra, l'articolo 21, comma 1-quinquies, della legge n. 196 del 2009, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge. Sottolinea che si tratta di disposizioni che sostanzialmente riproducono i medesimi limiti di contenuto previsti dalla legislazione previgente per il disegno di legge di stabilità e che appaiono coerenti con la finalità assegnata alla prima sezione dall'articolo 21, comma 1-bis, della legge n. 196 del 2009, che è quella di disporre annualmente il quadro di riferimento finanziario per il nuovo triennio, sia attraverso la regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione vigente, sia mediante le misure quantitative necessarie a realizzare gli obiettivi programmatici di finanza pubblica.
  Per altro, segnala che un sostanziale ampliamento dei contenuti della manovra rispetto alla legge di stabilità deriva dal fatto che l'articolo 21, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009, nel definire i contenuti esclusivi della prima sezione, da un lato ha previsto la possibilità di introdurre norme di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari con decorrenza nel Pag. 31triennio di riferimento (lettera b)), dall'altro non ha riprodotto i contenuti della disposizione di cui all'abrogato articolo 11 della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa.
  Venendo alla verifica del contenuto proprio del disegno di legge di bilancio, ricorda che, nell'ordinamento parlamentare, il predetto contenuto proprio rileva sia ai fini dello stralcio delle disposizioni estranee, rimesso al Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, sia quale criterio da impiegare per la valutazione dell'ammissibilità delle proposte emendative nel corso dell'esame parlamentare. Evidenzia che le proposte emendative inammissibili, infatti, sono quelle che hanno ad oggetto materia estranea al contenuto proprio del disegno di legge di bilancio o che presentano una copertura finanziaria non conforme alla vigente disciplina contabile. Sono, ovviamente, sempre ammissibili per materia le proposte emendative volte a modificare disposizioni già presenti nel disegno di legge di bilancio.
  Ricorda, inoltre, che in questa sede si effettuerà una prima valutazione anche in merito alla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici, sulla base degli elementi di informazione risultanti dalla relazione tecnica, conformemente alla nuova disciplina contabile.
  Alla luce di tali criteri, fa presente innanzitutto che il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021, trasmesso dal Governo alla Camera, si compone di 108 articoli.
  Per quanto concerne i profili finanziari, segnala che la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici. In particolare, la relazione tecnica espone una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico, che rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018. Si tratta in sostanza, come risulta dalla medesima relazione tecnica, del raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal quadro generale riassuntivo del disegno di legge di bilancio, e l'indebitamento netto programmatico dello Stato, ossia comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto dello Stato, e del raccordo tra il predetto indebitamento netto e quello programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso. Sottolinea che la relazione tecnica, in particolare, illustra i passaggi successivi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici in coerenza con quanto previsto dalle risoluzioni parlamentari di approvazione della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018.
  Osserva che, in definitiva, dalla tavola di raccordo emerge che, in corrispondenza di un saldo netto da finanziare risultante dal disegno di legge di bilancio pari a circa 68 miliardi nel 2019, a 55 miliardi nel 2020 e a 44 miliardi nel 2021, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni si attesta a circa 44 miliardi nel 2019, a 39 miliardi nel 2020 e a 35 miliardi nel 2021. Ritiene che tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico, come risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra, come rappresentati dal prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge di bilancio 2019.
  Per quanto riguarda le disposizioni contenute nel disegno di legge di bilancio in esame, segnala che le stesse risultano Pag. 32conformi al contenuto proprio della legge di bilancio, come determinato ai sensi della vigente disciplina contabile.
  Formula, pertanto, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
  esaminato, ai sensi dell'articolo 120, comma 2, del Regolamento, il disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021;
  premesso che:
   la riforma della legge di contabilità e finanza pubblica, introdotta dalla legge 4 agosto 2016, n. 163, in attuazione dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, ha apportato alcune significative innovazioni alla disciplina contabile, che riguardano sia l'articolazione sia i contenuti della manovra di finanza pubblica;
   per quanto riguarda l'articolazione della manovra, la novità più rilevante consiste nel fatto che sono stati accolti in un unico provvedimento (il disegno di legge di bilancio), composto da due sezioni, i contenuti dei due disegni di legge (stabilità e bilancio) che, ai sensi della legislazione previgente, dovevano essere presentati alle Camere;
   in questo quadro, il disegno di legge di bilancio, sulla base di quanto previsto dall'articolo 14 della legge n. 243 del 2012, non soggiace ad una regola di copertura ma ad una regola di equilibrio, per effetto della quale il valore del saldo netto da finanziare o da impiegare da esso risultante deve essere coerente con gli obiettivi programmatici di finanza pubblica;
   per quanto riguarda i contenuti della manovra, l'articolo 21, comma 1-quinquies, della legge n. 196 del 2009, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, della legge n. 243 del 2012, pone precisi limiti al contenuto della prima sezione del disegno di legge di bilancio, stabilendo che essa, in ogni caso, non deve contenere norme di delega, di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o microsettoriale ovvero norme che dispongono la variazione diretta delle previsioni di entrata o di spesa contenute nella seconda sezione del predetto disegno di legge;
   un sostanziale ampliamento dei contenuti della manovra rispetto alla legge di stabilità deriva dal fatto che l'articolo 21, comma 1-ter, della legge n. 196 del 2009, nel definire i contenuti esclusivi della prima sezione, da un lato ha previsto la possibilità di introdurre norme di entrata e di spesa che determinano effetti finanziari con decorrenza nel triennio di riferimento, dall'altro non ha riprodotto i contenuti della disposizione di cui all'abrogato articolo 11 della legge n. 196 del 2009, ai sensi della quale la legge di stabilità doveva indicare le sole norme che comportassero aumenti di entrata o riduzioni di spesa;
  considerato che le limitazioni di contenuto del disegno di legge di bilancio rilevano anche con riferimento alle eventuali modifiche che potranno essere apportate al medesimo nel corso dell'esame parlamentare, per cui dovranno considerarsi inammissibili per estraneità di materia le proposte emendative che non rispondano alle previsioni dell'articolo 21 della legge n. 196 del 2009;
  rilevato che, per quanto concerne i profili finanziari:
   la relazione tecnica reca elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare risultante dal disegno di legge di bilancio con gli obiettivi programmatici attraverso una tavola di raccordo tra il saldo netto da finanziare programmatico e il conto della pubblica amministrazione programmatico;
   dalla tavola di raccordo emerge che, in corrispondenza di un saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, pari a circa 68 miliardi nel 2019, a 55 miliardi nel 2020 e a 44 miliardi nel 2021, l'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni Pag. 33si attesta a circa 44 miliardi nel 2019, a 39 miliardi nel 2020 e a 35 miliardi nel 2021;
   tali valori del saldo netto appaiono coerenti, al netto degli arrotondamenti, sia con il livello massimo del saldo netto da finanziare fissato dall'articolo 1 del disegno di legge di bilancio, sia con l'indebitamento netto programmatico risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, come modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra;

RITIENE
   che i valori del saldo netto da finanziare risultanti dal disegno di legge recante bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 appaiono coerenti con l'indebitamento netto programmatico risultante dai valori tendenziali riportati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2018, come modificati alla luce degli effetti complessivi della manovra;

RITIENE
   che le disposizioni del disegno di legge in esame risultino conformi al contenuto proprio della legge di bilancio, come determinato dalla legislazione vigente».

  La Commissione approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 13.15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.15 alle 13.30.