CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 31 ottobre 2018
84.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 31 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 15.

Sull'ordine dei lavori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, nell'esame in sede referente della proposta di legge C. 105 Boldrini, recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza» e, quindi, all'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 298 Meloni, recante «Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti il rapporto tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento dell'Unione europea».

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
C. 105 Boldrini.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 ottobre 2018.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che la proposta di legge è stata illustrata nel corso della precedente seduta di esame dal relatore, Speranza.
  Propone quindi di procedere a un ciclo di audizioni sul provvedimento, secondo modalità che potranno essere successivamente definite, invitando pertanto i gruppi a formulare proposte in merito ai soggetti da audire.

  Roberto SPERANZA (LeU), relatore, condivide la proposta del Presidente di procedere a un ciclo di audizioni sul provvedimento, riservandosi di indicare alcuni soggetti da audire e auspicando la più ampia condivisione sull'intervento legislativo.

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  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti il rapporto tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento dell'Unione europea.
C. 298 Meloni.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 ottobre 2018.

  Giorgia MELONI (FdI) sottolinea la particolare importanza simbolica dell'odierna discussione, che si svolge in una settimana in cui ricorre il centenario della fine della prima guerra mondiale, momento storico dal quale, a suo avviso, è derivata, in termini di identità e sovranità nazionale, una eredità importante da salvaguardare.
  Soffermandosi sulla finalità del provvedimento in esame, fa notare che la volontà dei presentatori della proposta non è certo quella di favorire l'uscita dell'Italia dall'Unione europea, quanto quella di favorirne una partecipazione in condizioni di pari dignità, ponendo rimedio ad una stortura introdotta, nell'ambito del rapporto tra le fonti sovranazionali e nazionali, nel 2001, con la riforma del titolo V della Costituzione. Si tratta, dunque, di sopprimere i richiami che, a suo avviso, subordinano il nostro ordinamento a quello dell'Unione europea, all'articolo 117, primo comma, della Costituzione e agli articoli 97, primo comma, e 119, primo comma. Fa notare, quindi, che non è in alcun modo in discussione l'adesione dell'Italia all'Unione europea, che peraltro risultava già consolidata prima della richiamata riforma al titolo V, tenuto conto che l'articolo 11 della Costituzione già sancisce la legittimità della nostra partecipazione all'Unione. A conferma di quanto testé sostenuto, ricorda che, a differenza di quanto avvenuto per altri Paesi, non è stata necessaria alcuna modifica della Costituzione per aderire all'Unione europea. Osserva infatti che l'articolo 11 della Costituzione già consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicura la pace e la giustizia fra le nazioni, rendendo inutile e dannosa qualsiasi ulteriore specificazione volta a subordinare il nostro ordinamento a fonti sovranazionali.
  Soffermandosi sul contenuto dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, ai sensi del quale la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonchè dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali, osserva infatti come il principio contenuto in tale articolo, sovrapponendosi a quanto contenuto nella prima parte della medesima Carta costituzionale, ovvero al medesimo articolo 11, abbia determinato un vero e proprio cortocircuito nella gerarchia delle fonti, comportando la costituzionalizzazione di qualsiasi fonte sovranazionale, anche di rango non legislativo. Ritiene pertanto che l'Italia si sia in sostanza «desovranizzata», nonostante nessuno glielo imponesse, tenuto conto che gli stessi trattati europei riconoscono la sovranità degli Stati nazionali e le loro funzioni essenziali, salvaguardandone le prerogative costituzionali, anche in relazione al rispetto delle autonomie territoriali. Osserva quindi che anche altri Paesi riconoscono clausole di salvaguardia dell'interesse nazionale, richiamando l'esempio della Germania, in relazione alla quale fa notare che, in caso di contrasto tra norma interna e sovranazionale, si tende a far prevalere quella più economicamente vantaggiosa per lo Stato nazionale, attraverso l'innesco di meccanismi di tutela del proprio ordinamento costituzionale.
  Fa presente che la proposta di legge in esame, inoltre, intende prevedere l'adeguamento della legge n. 243 del 2012, in modo che essa rappresenti la mera attuazione del nuovo articolo 81 della Costituzione, per come esso è scritto, senza che siano dunque legittimate forme di subordinazione alle politiche di bilancio europee, le Pag. 8quali non troverebbero alcun fondamento nella lettera di tale articolo della Carta costituzionale.
  Ritiene quindi che un Parlamento, nel pieno della sua sovranità e a tutela dell'interesse di tutti cittadini, non possa che aderire convintamente a quanto contenuto nella proposta di legge in a sia prima firma, in armonia con quanto già previsto in altri Paesi, come la Francia o la già richiamata Germania, osservando che la legittimità delle tesi argomentate a sostegno del presente provvedimento è confermata anche da autorevoli giuristi, tra i quali richiama ad esempio Paolo Maddalena, ex presidente della Corte costituzionale.
  Preannuncia altresì che il suo gruppo intende proporre anche altre modifiche costituzionali, che riguarderanno, in particolare, l'articolo 11, al fine di salvaguardare l'interesse nazionale dinanzi ad una fonte sovranazionale e di prevedere una consultazione popolare tramite referendum propositivo in caso di cessioni di sovranità.
  Auspica, in conclusione, una rapida e positiva conclusione dell’iter, che rappresenterebbe, a suo avviso, anche una giusta forma di commemorazione delle migliaia di vite sacrificate, sia in ambito civile sia in ambito militare, durante la prima guerra mondiale, permettendo di salvaguardare il patrimonio di identità nazionale trasmessoci con quell'esperienza drammatica.

  Stefano CECCANTI (PD) esprime radicale dissenso rispetto alle considerazioni svolte dalla deputata Meloni. Osserva infatti come, dal punto di vista storico, la scelta di limitare la sovranità nazionale sia stata compiuta all'indomani della prima e della seconda guerra mondiale e come tale scelta sia stata recepita dall'articolo 11 della Costituzione. Rileva come le condizioni di parità con gli altri Stati, cui la citata norma costituzionale fa riferimento, attengano alla genesi delle limitazioni di sovranità e al momento costitutivo delle organizzazioni internazionali, nel senso che i relativi trattati istitutivi sono stipulati in condizioni paritarie, mentre non attiene al funzionamento delle organizzazioni che da tali trattati scaturiscono, nelle quali ciascuno Stato può esprimere le proprie posizioni, secondo le procedure decisionali previste. Ricorda, al riguardo, come, nell'ambito dell'ONU, vi siano alcuni Stati che, a differenza di altri, sono titolari del diritto di veto in seno al Consiglio di sicurezza e come, nell'ambito dell'Unione europea, il voto degli Stati, nei casi in cui è richiesta la maggioranza qualificata in seno al Consiglio, è ponderato in relazione alla popolazione, salvi i casi nei quali è invece prevista l'unanimità.
  Quanto all'articolo 117 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ritiene che la norma contenuta nel primo comma di tale articolo non rivesta carattere innovativo, bensì meramente ricognitivo, poiché il primato delle norme dell'Unione europea, nelle materie devolute alla competenza di quest'ultima, rispetto alle norme nazionali, si basa sul riparto di competenze previsto dai trattati e trova dunque il proprio fondamento costituzionale nell'articolo 11. Rileva come tale primato delle norme dell'Unione europea sussista in tutti gli Stati membri, ivi compresa la Germania. Cita il recente caso del reintegro dei giudici della Corte suprema della Polonia a seguito di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea, che ha chiesto la sospensione della legge di riforma della Corte suprema approvata dal Parlamento polacco. Osserva, peraltro, come ciascuno Stato membro abbia la possibilità di partecipare all'elaborazione delle norme dell'Unione europea e come nel caso delle direttive gli Stati membri mantengano comunque un margine di discrezionalità circa le modalità di attuazione.
  Rileva come la proposta di legge in esame persegua essenzialmente un obiettivo culturale, che giudica regressivo, e sia inidonea a rimuovere vincoli che si fondano su trattati internazionali ratificati dall'Italia, e dunque sull'articolo 11 della Costituzione, indipendentemente dall'articolo 117. Osserva come ciò valga anche per i vincoli di bilancio, che si fondano sul cosiddetto fiscal compact, vale a dire su un Pag. 9trattato internazionale, e dunque sono cogenti, in virtù dell'articolo 11 della Costituzione, indipendentemente dalle modifiche degli articoli 81 e 97 introdotte dalla legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1.

  Emanuele PRISCO (FdI), relatore, prende atto che nell'odierno dibattito emergono posizioni divergenti tra chi propone, a tutela dei cittadini, di introdurre clausole di salvaguardia nazionale e chi, invece, propone clausole di sottomissione dello Stato nazionale ai trattati. Non comprende per quale ragione lo Stato non possa, esercitando una propria autonoma discrezionalità, definire proprie politiche economiche, ad esempio in materia in tema di redistribuzione del reddito, come sta facendo l'attuale Governo, ritenendo incomprensibile che, in presenza di legittime decisioni dell'Esecutivo, vi sia l'intromissione di non meglio identificati funzionari, in ambito europeo, pronti a sindacarne la legittimità. Fa notare che anche altri Paesi europei prevedono clausole di salvaguardia dell'interesse nazionale, come la Germania, mentre l'Italia, inspiegabilmente, non è messa nelle condizioni di far valere il proprio interesse nazionale dinanzi ad una fonte sovranazionale suscettibile di pregiudicarlo, come avvenuto, ad esempio, in ambito agroalimentare, in relazione ai formaggi prodotti con latte in polvere.

  Stefano CECCANTI (PD) ricorda come il presidente e i commissari della Commissione europea abbiano legittimazione democratica, in quanto la loro nomina deve essere approvata dal Parlamento europeo, e come le regole alla cui osservanza si viene richiamati sono stabilite da trattati internazionali ratificati dal nostro Paese.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.35.