CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 ottobre 2018
80.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 54

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 24 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Bitonci.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.
C. 1209-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Gabriele LORENZONI, relatore, ricorda che la Commissione aveva avviato l'esame in sede consultiva del decreto-legge in oggetto nella seduta del 16 ottobre 2018 e che in quella sede aveva formulato alcune richieste di chiarimento al Governo in merito alle quali il rappresentante del Governo si era riservato di rispondere. Segnala che nel frattempo, nella seduta del 23 ottobre, le Commissioni VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) hanno concluso l'esame del provvedimento apportando al testo originario modifiche ed integrazioni. Sottolinea che la Commissione bilancio è quindi chiamata ad esprimere direttamente il proprio parere all'Assemblea sul testo elaborato dalle Commissioni VIII e IX. Pertanto, nel rinnovare al rappresentante del Governo le richieste di chiarimento sul testo originario, formula ulteriori richieste di chiarimento in merito alle modifiche ed integrazioni che sono state apportate al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente.
  Rammenta che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge, con Pag. 55modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro ed altre emergenze, che il testo originario del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione Bilancio, che ne ha iniziato l'esame nella seduta del 16 ottobre 2018 e che le Commissioni riunite VIII (Ambiente) e IX (Trasporti) hanno apportato modifiche al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente. Rileva che gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica o di prospetto riepilogativo, ad eccezione dell'emendamento 1.55, del Governo, corredato invece di relazione tecnica, con il quale sono state introdotte modificazioni all'articolo 1 e sono stati inseriti gli articoli 1-bis e 1-ter.
  Passando all'esame delle modifiche introdotte dalle Commissioni di merito che presentano profili di carattere finanziario, tenendo anche conto (per quanto riguarda le modificazioni all'articolo 1 e gli articoli aggiuntivi 1-bis e 1-ter) della relazione tecnica depositata presso le Commissioni riunite, segnala, in merito alla verifica delle quantificazioni, quanto segue
  Circa l'articolo 1, comma 2, concernente il Commissario straordinario per la ricostruzione, evidenzia che le modifiche apportate al comma 2, rispetto al testo originario della disposizione, incidono su talune componenti organizzative e funzionali della struttura di supporto che concorrono a determinare i relativi oneri di funzionamento. A fronte di tali modifiche – che afferiscono al compenso del Commissario straordinario, alla composizione della struttura di supporto, alla disciplina del trattamento economico del personale proveniente da altre pubbliche amministrazioni e alla possibilità di conferire incarichi di consulenza e studio – non risulta corrispondentemente rimodulata l'autorizzazione di spesa di euro 1.500.000 per ciascuno anno del triennio 2018-2020 prevista dal testo originario del decreto, per far fronte ai summenzionati oneri di funzionamento. Tanto premesso, nel ribadire quanto osservato con riferimento al testo originario del provvedimento in esame, ovvero che non appare chiaro se tali oneri di funzionamento vadano ricondotti nei limiti della suddetta autorizzazione di spesa o nei limiti, non determinati, della contabilità speciale che tale autorizzazione di spesa concorre ad integrare, rileva la necessita di acquisire i dati e gli elementi di quantificazione relativi alle summenzionate modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente.
  In relazione all'articolo 1, comma 6, relativo all'anticipazione di somme da parte di soggetti individuati dal Commissario, ritiene che andrebbe acquisto un chiarimento del Governo in merito alle possibili implicazioni finanziarie ascrivibili alla modifica apportata ai parametri (tassi di interesse) previsti dal comma 6 per la remunerazione dell'anticipazione delle risorse per le attività di ricostruzione da parte di altri soggetti individuati dal Commissario. Giudica opportuni tali chiarimenti anche in considerazione del fatto che la spesa pluriennale autorizzata ai sensi del summenzionato comma 6 (30 milioni di euro l'anno dal 2018 al 2029), finalizzata a tutte le attività riguardanti la ricostruzione, viene prevista a garanzia dell'immediata attivazione di tale meccanismo di anticipazione.
  In relazione all'articolo 1-bis, recante misure per la tutela del diritto all'abitazione, evidenzia che la relazione tecnica riferisce che la disposizione di cui all'articolo 1-bis non comporta maggiori oneri in quanto l'attribuzione e la corresponsione degli indennizzi ai proprietari e/o usufruttuari degli immobili interessati dalle ordinanze di sgombero del Sindaco di Genova, che la stessa relazione tecnica indica nel numero di 266, rientrano tra le attività del Commissario straordinario propedeutiche alla ricostruzione e, pertanto, risulterebbero coperti nell'ambito delle risorse finalizzate alle attività riguardanti la ricostruzione. Ribadisce in proposito quanto già osservato in merito al testo originario del provvedimento in Pag. 56esame circa l'indeterminatezza della spesa complessiva connessa alle summenzionate attività nonché delle risorse complessivamente disponibili a tali fini. Evidenza pertanto la necessità di acquisire dati volti a verificare, anche con riguardo agli indennizzi in esame, la relativa spesa nonché la compatibilità delle risorse disponibili rispetto al complesso degli interventi, ivi compresi quelli in esame, da realizzare a valere sulle stesse.
  Con riguardo all'articolo 1-ter, concernente interventi di messa in sicurezza e gestione delle tratte autostradali, reputa necessario acquisire chiarimenti in merito alla portata applicativa e agli eventuali effetti finanziari del comma 1, posto che quest'ultimo prevede la «consegna» di tratte autostradali al Commissario. Ritiene che andrebbe quindi escluso che per effetto della stessa possano determinarsi oneri a carico della gestione commissariale. Riguardo ai commi 2 e 3, che sembrano assumere portata più generale, evidenzia che gli stessi pongono un onere di verifica e di messa in sicurezza a carico delle concessionarie autostradali, senza oneri a carico della finanza pubblica e senza imputazione di spese alle tariffe autostradali.
  In proposito, non formula osservazioni in merito alle predette attività, che sembrano comunque direttamente riferibili ad obblighi convenzionali. In tal senso osserva che non sembrano quindi determinarsi riflessi negativi per soggetti della pubblica amministrazione eventualmente coinvolti, anche in via indiretta, nella gestione di tratte autostradali. In proposito reputa comunque utile acquisire l'avviso del Governo.
  Con riferimento all'articolo 2, comma 1, riguardante il personale degli enti territoriali, per quanto concerne i profili di quantificazione osserva che le assunzioni previste dalle modifiche introdotte sono effettuate nell'ambito di un limite di spesa predefinito (a norma del comma 2 dell'articolo, che non è oggetto di modifica) ovvero utilizzando risorse proprie degli enti, i quali dovranno comunque operare nel quadro dei rispettivi vincoli di bilancio, per i quali non sono introdotte deroghe. Non formula pertanto osservazioni, anche in considerazione del fatto che le assunzioni sono anch'esse indicate entro un limite massimo.
  Circa l'articolo 2, comma 3-bis, concernente le assunzioni dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale, rileva che il comma in esame autorizza l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale ad effettuare 20 assunzioni a tempo determinato, con imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità medesima. La norma prevede inoltre la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di 500.000 euro annui per l'anno 2018 e per l'anno 2019. Evidenzia in via preliminare che, dal tenore letterale della disposizione, non emerge con chiarezza il rapporto fra le assunzioni autorizzate e la riduzione del Fondo, posto che gli oneri delle assunzioni sembrerebbero gravare sul bilancio dell'Autorità (primo periodo) e la riduzione del Fondo non risulta esplicitamente finalizzata alla copertura dei predetti oneri. Ritiene che andrebbe dunque preliminarmente chiarito quali siano le risorse che la norma pone specificamente a fronte delle assunzioni autorizzate e come sia stato stimato il relativo onere, chiarendo inoltre se quest'ultimo debba intendersi come limite massimo di spesa.
  In particolare, qualora la copertura debba intendersi a valere sulle risorse dell'Autorità, ritiene che andrebbe, da un lato, acquisita conferma che il loro utilizzo non pregiudichi l'attuazione di adempimenti già previsti o finanziati a valere sulle medesime risorse e, dall'altro, andrebbero precisate le ragioni della riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente.
  Qualora, invece, la copertura debba intendersi a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, di norma connesso alla realizzazione di opere pubbliche, ritiene che andrebbe acquisito l'avviso Pag. 57del Governo circa eventuali effetti di dequalificazione della spesa, posto che le spese per il personale hanno natura corrente e non di conto capitale. Andrebbero inoltre acquisiti chiarimenti circa l'idoneità di tale forma di copertura con riferimento agli effetti scontati già scontati nei tendenziali in termini di indebitamento netto e di fabbisogno.
  Per quel che riguarda l'articolo 2, comma 4-bis, riguardante l'utilizzo di risorse derivanti da economie, rileva che le norme autorizzano il commissario ad utilizzare le economie sulle risorse «di cui al presente articolo», ad integrazione del piano degli interventi, per le finalità di protezione civile conseguenti al crollo del Ponte Morandi. In proposito, osserva che non appare chiaro a quali risorse faccia specificamente riferimento la norma in esame. Reputa quindi necessario un chiarimento, atteso che, con riferimento alla contabilità speciale, la predetta possibilità di utilizzo sembrerebbe già insita nelle caratteristiche della stessa, mentre per quanto attiene alle altre risorse menzionate dall'articolo 2, non sembrerebbe configurabile l'utilizzo di eventuali economie.
  In ordine all'articolo 3, comma 5-bis, relativo all'esenzione pagamento utenze per soggetti danneggiati dall'evento di Genova, ritiene che andrebbe escluso che l'aggravio dei costi nei confronti di altre categorie di soggetti – per compensare le minori entrate derivanti dall'esenzione disposta in favore dei soggetti danneggiati – possa determinare apprezzabili variazioni di gettito in termini di imposta sul valore aggiunto e di accise.
  Circa l'articolo 4, riguardante il sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento, in merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che i contributi sono concessi all'interno di un limite di spesa, che viene incrementato di 5 milioni. A tal fine la contabilità speciale è integrata del medesimo importo utilizzando le risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione. Ritiene che andrebbe quindi in primo luogo escluso che tale utilizzo possa incidere su impegni di spesa o programmi di interventi già previsti a valere sulle medesime risorse e che andrebbe inoltre acquisito l'avviso del Governo in merito alla compatibilità con l'ordinamento europeo della soppressione della condizione del rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato.
  A proposito dell'articolo 4-bis, concernente il sostegno degli operatori economici danneggiati dall'evento di Genova, evidenzia che la norma prevede l'attribuzione di un'indennità ai proprietari degli immobili che ospitano imprese aventi sede nelle zone interessate dalle ordinanze di sgombero del Sindaco di Genova, il cui importo viene determinato in funzione di parametri definiti dalla medesima disposizione (complessivi euro 1.300 per metro quadrato, per le aree coperte ed euro 350 per quelle scoperte). Alle imprese è riconosciuta, inoltre, un'indennità per la perdita delle attrezzature, dei macchinari e dei materiali aziendali per la determinazione del cui valore si tiene conto, anche, dei valori residui di ammortamento. Osserva che in base al comma 9, ai fini della corresponsione dei suddetti benefici, la contabilità speciale intestata al Commissario è incrementata di 35 milioni di euro per il 2018, dei quali 25 milioni sono destinati alle misure indennitarie di cui ai commi 2 e 3 e 10 milioni a quelle individuate al comma 6. Tale incremento sembra definire un limite di spesa per l'erogazione delle indennità in questione, atteso che, ai sensi del comma 8, il Commissario straordinario provvede «nei limiti delle risorse disponibili di cui al comma 9». Premessa la necessità di una conferma in proposito, osserva che andrebbe acquisito l'avviso del Governo in merito all'effettiva possibilità di ricondurre le prestazioni in questione entro un limite massimo di spesa, tenuto conto della specifica configurazione sul piano giuridico delle stesse, che sembra comportare un obbligo di corresponsione anche in caso di esaurimento delle relative risorse. Ritiene che andrebbe inoltre chiarito se il predetto limite di spesa coincida con l'incremento disposto dal comma 9, ovvero debba intendersi riferito al complesso delle disponibilità Pag. 58presenti sulla contabilità speciale rilevando che, in quest'ultimo caso, andrebbe precisata l'entità delle risorse utilizzabili per le finalità in esame, tenendo conto del complesso degli interventi che gravano sulla stessa contabilità. In ogni caso, giudica opportuno che il Governo fornisca, anche alla luce dei dati e dei parametri indicati nel testo e nella relazione tecnica, una quantificazione della spesa complessiva connessa all'erogazione delle indennità in questione. Infine, con riguardo specifico alla quota di 25 milioni posta a carico delle risorse destinate all'INAIL nel bilancio di previsione per il 2018 per il finanziamento di progetti di investimento e formazione, ritiene che andrebbe acquista una valutazione del Governo in merito all'effettiva disponibilità di tali risorse alla luce dei progetti di investimento e formazione per i quali l'INAIL abbia già assunto impegni di spesa o per i quali lo stesso ente abbia già disposto programmi di interventi; ritiene altresì che andrebbe confermata la coerenza del predetto utilizzo rispetto al profilo di cassa delle risorse in questione e al relativo impatto stimato sui saldi della pubblica amministrazione, escludendo altresì eventuali effetti di dequalificazione della spesa.
  Per quanto attiene all'articolo 4-ter, in materia di sostegno al reddito dei lavoratori, evidenzia che la norma prevede la concessione di indennità in favore di alcune categorie di lavoratori coinvolti nel crollo del ponte Morandi, disponendo altresì che tali prestazioni sono erogate nel limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019. Per i profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, nel presupposto che la procedura di monitoraggio, come configurata dal comma 3, sia idonea a garantire il rispetto del predetto limite di spesa anche in presenza di richieste che dovessero eccedere le risorse disponibili. In proposito ritiene che andrebbe acquisito l'avviso del Governo. Ritiene che andrebbe altresì confermata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, senza pregiudizio degli altri interventi previsti o programmati a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione.
  In merito all'articolo 5, comma 3-bis, concernente la realizzazione di opere viarie di collegamento nel comune di Genova, pur rilevando che l'onere è limitato allo stanziamento disposto, reputa utile acquisire l'indicazione del presumibile impegno finanziario connesso alla realizzazione degli interventi indicati, al fine di verificare la congruità delle risorse assegnate rispetto alle finalità da perseguire.
  In relazione all'articolo 5, comma 3-ter, riguardante la concessione a titolo gratuito di area demaniale, non ha osservazioni da formulare a condizione che la concessione a titolo gratuito dell'area demaniale in questione non comporti il venir meno di entrate già previste a legislazione vigente. Su tale aspetto considera necessario acquisire una conferma dal Governo.
  Con riguardo all'articolo 6-bis, riguardante le assunzioni presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, evidenzia che la disposizione autorizza per il 2019 l'assunzione presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli di 40 unità di personale di III area, prima fascia retributiva, e di 20 unità di personale di III area, seconda fascia retributiva. Pur considerando che le assunzioni avverranno nell'ambito delle facoltà assunzionali connesse alle cessazioni registrate nel 2018, evidenzia che la norma non prevede espressamente che le assunzioni medesime verranno disposte a fronte di corrispondenti vacanze registrate nelle dotazioni organiche vigenti. Stante la formulazione della norma, ritiene che andrebbe quindi acquista una valutazione del Governo in merito all'eventualità che le assunzioni autorizzate possano determinare la creazione di posizioni soprannumerarie, con conseguenti effetti di maggior onere.
  Con riferimento all'articolo 7, concernente la Zona logistica semplificata – Porto e retroporto di Genova, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, in merito alle località inserite nella «Zona Logistica Semplificata – porto e retroporto Pag. 59di Genova», atteso che alla disposizione originaria non sono ascritti effetti onerosi per la finanza pubblica. Con riferimento alla concessione, per l'anno 2018, del contribuito previsto dall'articolo 1, commi 648 e 649, della legge n. 208 del 2015, in misura doppia rispetto a quanto stabilito a legislazione vigente, di cui al comma 2-bis, rileva che le disposizioni in esame sembrano concedere detto beneficio nell'ambito di un limite di spesa (5.000.000 euro per l'anno 2018). In proposito, ritiene utile acquisire conferma che l'onere possa effettivamente essere limitato all'entità dello stanziamento, atteso che le disposizioni in esame non prevedono meccanismi di salvaguardia volti a controllare e limitare l'erogazione nel contributo nell'ambito delle risorse previste. Riguardo alle modalità di copertura, che riducono l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge n. 296 del 2006, concernenti il rifinanziamento del contratto collettivo del trasporto pubblico locale, giudica necessario acquisire conferma che detto impiego non pregiudichi l'attuazione di programmi o impegni già avviati a valere sulle medesime risorse. Analogamente, considera necessario acquisire conferma che i contributi, di cui ai commi 2-ter e 2-quater, concessi per tredici mesi ai soggetti erogatori del traffico ferroviario, siano anch'essi configurabili come limiti di spesa, in assenza di meccanismi specifici che consentano di limitare la fruizione del beneficio nell'ambito delle risorse stanziate. Rileva altresì che agli oneri di cui ai commi 2-ter e 2-quater, (complessivamente pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 e a 3 milioni di euro per l'anno 2019) si provvede a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità di Sistema portuale del Mar ligure occidentale. Osserva infine che le disposizioni prevedono la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Evidenzia in via preliminare che dal tenore letterale della disposizione non emerge con chiarezza il rapporto fra agli oneri di cui ai commi 2-ter e 2-quater e la riduzione del Fondo, posto che gli oneri sembrerebbero gravare sul bilancio dell'Autorità e, d'altro canto, la riduzione del Fondo non risulta esplicitamente finalizzata alla copertura dei predetti oneri, anche perché non corrisponde dal punto di vista quantitativo per quanto riguarda il 2018. Ritiene che andrebbe dunque preliminarmente chiarito quali siano le risorse che la norma pone specificamente a fronte degli oneri. Osserva infatti che, qualora la copertura fosse a valere sulle risorse dell'Autorità, da un lato andrebbe acquisita conferma che il loro utilizzo non pregiudichi l'attuazione di adempimenti già previsti o finanziati a valere sulle medesime risorse, dall'altro sarebbe opportuno chiarire le ragioni della contestuale riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente; qualora, invece, la copertura fosse a valere sul predetto Fondo, di norma connesso alla realizzazione di opere pubbliche, andrebbero acquisiti chiarimenti dal Governo riguardanti, da un lato, la non corrispondenza quantitativa per l'anno 2018, dall'altro, l'idoneità di tale forma di copertura con riferimento sia al saldo di indebitamento netto che a quello di fabbisogno.
  In ordine all'articolo 8, riguardante l'istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento, ribadisce la necessità – già segnalata sul testo originario – di chiarimenti riguardo alla previsione di un onere limitato al 2018 pur in presenza di agevolazioni fiscali i cui effetti di cassa sono suscettibili di prodursi anche nel 2019.
  Con riferimento all'articolo 9, commi 1-bis e 1-ter, concernente il riparto IVA nei porti dell'Autorità del Mar Ligure occidentale, evidenzia che le modifiche introdotte dalla Commissione di merito attribuiscono all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale un contributo aggiuntivo a valere su somme stanziate per favorire specifici interventi ed investimenti nel settore dell'autotrasporto Pag. 60e dell'intermodalità. Tali somme devono essere versate entro il 20 dicembre 2018 all'entrata del bilancio dello Stato, qualora le stesse non siano utilizzate al termine del periodo di operatività e risultino giacenti su specifici conti correnti bancari. Tenuto conto che tali risorse sono utilizzate per far fronte ad oneri certi (derivanti dal contributo aggiuntivo) ritiene che andrebbero verificate l'entità e l'effettiva disponibilità, anche in termini di cassa, delle somme in questione per l'anno in corso. Ciò anche in considerazione del fatto che la norma prevede espressamente il versamento delle risorse entro il 20 dicembre 2018. In merito alla natura della spesa, ritiene che andrebbero inoltre esclusi eventuali effetti di dequalificazione connessi ai nuovi utilizzi da parte dell'Autorità portuale.
  In merito all'articolo 9-bis, riguardante l'Autorità di Sistema portuale del Mar Ligure occidentale, rileva che le disposizioni di cui all'articolo 9-bis prevedono l'adozione, da parte del Commissario straordinario, di un programma straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto di Genova e che la realizzazione delle relative misure, a cura dell'Autorità di sistema portuale, avverrà nei limiti delle risorse finalizzate allo scopo, comprese quelle previste nel bilancio dell'Autorità di sistema portuale e di altri soggetti. Osserva che le norme in esame, quindi, appaiono di carattere ordinamentale tenuto conto che l'attuazione del programma avverrà nell'ambito di risorse già previste. Ritiene che andrebbe peraltro confermata la disponibilità delle risorse in questione da parte degli enti interessati
  Con riguardo all'articolo 9-ter, relativo al lavoro portuale temporaneo, rileva che le disposizioni in esame autorizzano l'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale a corrispondere per gli anni 2018, 2019 e 2020 al soggetto fornitore di lavoro un contributo, nel limite massimo di due milioni di euro, per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche del Porto di Genova conseguenti all'evento. In proposito, non formula osservazioni per i profili di quantificazione nel presupposto – sul quale reputa necessario acquisire una conferma – che le spese in esame, poste a carico dell'Autorità, possano essere da questa sostenute nel quadro dei propri limiti di bilancio, rispetto ai quali non vengono introdotte deroghe.
  In relazione all'articolo 12, commi 4-bis e 4-quater, concernente le funzioni ispettive e di controllo su gallerie stradali e trasporto rapido di massa, evidenzia che le norme trasferiscono all'ANSFISA specifici compiti e funzioni ispettive attribuiti a normativa vigente ad altri organi tecnici operanti presso il Ministero dei trasporti (la Commissione permanente per le gallerie del Consiglio superiore dei lavori pubblici e l'USTIF) senza, peraltro, disporre espressamente il contestuale trasferimento delle relative risorse umane, strumentali e finanziarie. Tanto premesso, giudica opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo al fine di verificare l'effettiva possibilità per l'ANSFISA di esercitare le suddette funzioni nell'ambito dell'assetto organizzativo e delle risorse, come definiti dall'articolo 12 del provvedimento in esame.
  Circa l'articolo 14, concernente il monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture e di beni immobili culturali, rileva che le disposizioni in esame consentono ai gestori delle infrastrutture stradali e autostradali di fornire i dati per il monitoraggio anche utilizzando il sistema BIM Building Information Modeling. In proposito, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione nel presupposto – su cui appare necessaria una conferma – che l'utilizzo di detto sistema sia compatibile con le risorse umane e strumentali in dotazione al Ministero delle infrastrutture. Per quanto riguarda l'istituzione del Fondo, di cui al comma 3-bis, la cui dotazione è pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione essendo l'onere in questione limitato allo stanziamento previsto. Ciò premesso, reputa Pag. 61utile acquisire conferma che la copertura, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della legge n. 205 del 2014, non pregiudichi la realizzazione di interventi già programmati o avviati a valere sulle medesime risorse.
  Per quanto attiene all'articolo 15-bis, riguardante l'assunzione personale Ministero della giustizia, rileva l'opportunità di acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere previsto dalla norma (1.968.980 per il 2019 ed euro 2.002.776 annui a decorrere dal 2020 per l'assunzione di 50 qualifiche funzionali presso l'Amministrazione giudiziaria) precisando le Aree interessate dalle assunzioni (I, II, o IIII) e la progressione, almeno decennale, dell'onere retributivo, al fine di tener conto delle progressioni di carriera, ai sensi di quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (articolo 17, comma 7, della legge n. 196 del 2009). Considerato, inoltre, che le summenzionate assunzioni sono disposte a valere sulle risorse del Fondo per la riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, che l'articolo 1, comma 475, della legge di bilancio 2018 ha dotato per 20 milioni di euro nel 2019 e per 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, considera opportuno che il Governo confermi l'effettiva disponibilità di siffatte risorse alla luce degli interventi previsti o programmati e delle attività ordinariamente finanziate a valere sul tale Fondo.
  Con riferimento all'articolo 16, comma 1, riguardante l'Autorità di regolazione dei trasporti, pur rilevando che, ai sensi dell'articolo 37, comma 6, lettera b), del decreto-legge n. 201 del 2011, l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) è finanziata con contributo annuale versato dagli operatori economici operanti nel settore dei trasporti, andrebbero acquisite indicazioni riguardo alle specifiche modalità di finanziamento delle 30 unità aggiuntive di personale da assegnare all'Autorità, escludendo comunque ogni eventuale riflesso per la finanza pubblica.
  Per quanto riguarda l'articolo 16-bis, recante modifiche all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge n. 133 del 2014, posto che gli interventi di manutenzione straordinaria del ponte ferroviario e stradale «San Michele sull'Adda» di Paderno D'Adda sono inclusi tra quelli a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture (articolo 1, comma 7, del decreto-legge n. 133 del 2014), appare opportuno che il Governo fornisca dati riferiti alla disponibilità di tali risorse; ciò al fine di confermare che le suddette opere possano essere realizzate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza effetti negativi per la finanza pubblica.
  In relazione all'articolo 18, recante disposizioni sulle funzioni del Commissario straordinario, non ha osservazioni da formulare dal momento che le funzioni dovranno comunque essere esercitate nell'ambito del limite di spesa dato dalle risorse finanziarie messe a disposizione per gli interventi di ricostruzione.
  In merito all'articolo 32, comma 1-bis, che prevede una proroga per la sospensione del pagamento delle utenze per eventi sull'isola di Ischia, ritiene che andrebbe verificato se l'aggravio dei costi nei confronti di altre categorie di soggetti – per compensare le minori entrate derivanti dall'esenzione disposta in favore dei soggetti danneggiati – possa determinare apprezzabili variazioni di gettito in termini di imposta sul valore aggiunto e di accise.
  Riguardo all'articolo 32, comma 7-bis, concernente la gestione dei rifiuti in Campania, pur rilevando che alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari, ritiene che andrebbero acquisite informazioni in merito alla sussistenza nell'ambito della Presidenza del Consiglio delle risorse necessarie ad assicurare l'operatività della struttura fino al 31 dicembre 2019.
  Per quanto riguarda l'articolo 37, comma 1, lettere b-bis) e c-quater), che recano misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione e per le spese per Pag. 62ricostruzione privata, evidenzia preliminarmente che le norme prevedono l'ampliamento delle voci di spesa per attività professionali (attività degli amministratori di condominio e funzionamento di consorzi) che possono essere ammesse a finanziamento agevolato per la ricostruzione privata, disciplinate dall'articolo 6, comma 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 (comma 1, lettera b-bis). Viene, inoltre, prevista la possibilità da parte del Commissario straordinario di riconoscere un contributo aggiuntivo nella misura massima del 2 per cento dell'importo ammesso a contribuzione, per le medesime attività, nonché la definizione delle modalità di pagamento degli onorari dei tecnici e professionisti che intervengono nelle attività di ricostruzione edilizia disciplinate dal decreto-legge n. 189 del 2016 (comma 1, lettera c-quater). Al riguardo, pur considerato che le summenzionate spese sono a carico delle risorse della gestione commissariale, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione riguardo al prevedibile incremento di spesa derivante dalle disposizioni in esame nonché in merito all'incidenza delle stesse sulle dinamiche di spesa già scontate, anche in termini di cassa, ai fini delle previsioni tendenziali riguardo all'utilizzo delle risorse in questione.
  Riguardo all'articolo 37, comma 1, lettera 0a), evidenzia che la norma (comma 1, lettera 0a)) dispone l'integrazione dei componenti della cabina di regia per la ricostruzione prevista dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, con rappresentanti dei comuni delle aree dell'Italia centrale interessate dai sismi successivi al 24 agosto 2016. Considerato che la disposizione oggetto di modifica prevede che al funzionamento della cabina si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione, ritiene che andrebbe confermata l'effettività di tale previsione di invarianza finanziaria anche alla luce della disposta integrazione dei componenti della cabina.
  In merito all'articolo 39-bis, riguardante la pianta organica dei comuni dell'Abruzzo colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, non ha osservazioni da formulare dal momento che le norme non prevedono una deroga al vincolo di pareggio di bilancio che grava sui comuni; pertanto, l'eventuale maggiore spesa di personale disposta dagli enti territoriali deve essere comunque compensata da riduzioni di pari importo di altre voci di spesa nel bilancio degli enti interessati.
  In merito all'articolo 39-ter, che prevede misure a favore dei territori dell'Italia centrale interessati dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, con riferimento alle norme che ampliano la disciplina relativa alle lievi difformità edilizie e alle pratiche pendenti ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati (di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge n. 55 del 2018), non formula osservazioni per i profili di quantificazione in quanto le disposizioni incidono sui presupposti di applicabilità di una normativa cui non sono ascritti effetti di finanza pubblica. Con riferimento, invece, al comma 6, che abilita i competenti uffici regionali a rilasciare l'autorizzazione statica o sismica, ritiene necessario chiedere conferma che gli stessi possano effettivamente provvedere ai nuovi adempimenti nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 40-bis, rileva che le disposizioni in esame autorizzano per l'anno 2018 la spesa di 2 milioni di euro per la riapertura del Viadotto Sente. Essendo tale onere limitato allo stanziamento previsto, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione. Peraltro, ritiene che sarebbe utile acquisire dati ed elementi di valutazione relativi al programma degli interventi necessari a ripristinare la viabilità del viadotto e alla tempistica degli stessi, al fine di valutare la congruità dello stanziamento in esame.
  In merito alle modalità di copertura, previste a valere sul Fondo per esigenze indifferibili, considera utile acquisire conferma che l'utilizzo di tale fondo non Pag. 63pregiudichi la realizzazione di altri interventi programmati o avviati a valere sulle medesime risorse.
  In merito all'articolo 42, comma 3-bis, concernente l'accertamento delle risorse del Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici, ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa la neutralità sui saldi di cassa della diversa destinazione delle risorse rivenienti dai Fondi sopra indicati. Ciò in considerazione degli effetti che risultano già scontati nelle previsioni tendenziali in relazione alle risorse che la norma destina al Piano straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici.
  Riguardo all'articolo 42-bis, che prevede norme sulle scuole innovative e i poli dell'infanzia, non ha nulla da osservare in merito al comma 1, stante il suo carattere ordinamentale, che non influisce sull'entità di uno stanziamento di spesa bensì sulle modalità procedurali della sua ripartizione. Sui commi 2 e 3, prende atto che l'onere è limitato all'entità della spesa autorizzata; tuttavia i relativi oneri sono coperti a valere su risorse destinate alla corresponsione all'INAIL di canoni di locazione riferiti a strutture da realizzare nell'ambito del programma di investimenti del medesimo Istituto. Ritiene quindi che andrebbero esplicitate le ragioni che inducono a considerare le predette somme disponibili per le finalità in esame. Sul punto rinvia comunque alla parte relativa ai profili di copertura finanziaria. In merito al comma 4, non formula osservazioni in quanto la disciplina è destinata ad operare nel quadro dei limiti di spesa di cui ai precedenti commi 2 e 3. Infine, sul comma 5 rileva che la norma, pur rimuovendo il limite numerico dei poli per l'infanzia per i quali ciascuna regione può chiedere un finanziamento, non incide sul limite massimo di spesa previsto a livello nazionale sulla base della norma originaria, che sul punto non viene modificata: non formula quindi osservazioni.
  Riguardo all'articolo 44-bis, che prevede disposizioni per la continuità operativa del dipartimento della protezione civile, per quanto concerne i profili di quantificazione, osserva che la facoltà di ulteriore rinnovo è comunque prevista all'interno di un limite massimo di spesa, stante il disposto del comma 2 del citato articolo 19 del decreto-legge n. 8 del 2017, non modificato dalle norme in esame. Non formula pertanto osservazioni per i profili di quantificazione.
  Riguardo all'articolo 45-bis, concernente l'attività di valutazione dell'impianto e di censimento dei danni, rileva che la norma attribuisce al Dipartimento della protezione civile, alle regioni e alle province autonome, ai comuni e ai Commissari delegati il potere di porre in essere attività connesse con la valutazione dell'impatto e il censimento dei danni alle strutture e infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di protezione civile, anche mediante accordi o convenzioni con Consigli nazionali, che vi provvedono avvalendosi dei professionisti iscritti agli ordini e collegi professionali, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Non formula pertanto osservazioni per i profili di quantificazione in quanto, trattandosi di attività di carattere facoltativo, le amministrazioni interessate potranno provvedervi nel quadro dei rispettivi vincoli di bilancio, come peraltro espressamente disposto dalla clausola di invarianza finanziaria.
  In merito ai profili di copertura, l'articolo 2, comma 3-bis, provvede alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalle assunzioni a tempo determinato da parte dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, autorizzate dal medesimo comma 3-bis, mediante riduzione, nella misura di 500 mila euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
  Osserva che la riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari disposta dal presente articolo si somma a Pag. 64ulteriori riduzioni del medesimo Fondo disposte dal provvedimento in esame, per un totale di 53.900.000 euro per il 2018, di 49.998.917 euro per il 2019 e di 20.000.000 euro per il 2020.
  Rammenta che il Fondo in parola (capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) presenta una dotazione di sola cassa e reca, nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio 2018-2020, uno stanziamento pari a 285.263.207 euro per l'anno 2018 e a 204.255.000 euro per l'anno 2019. Tanto premesso, ritiene necessario acquisire dal Governo una conferma in merito alla effettiva disponibilità delle risorse ivi previste a compensazione.
  Riguardo all'articolo 4, comma 2, concernente l'integrazione della contabilità speciale per l'emergenza, sottolinea che la disposizione in esame, nel fissare a 10 milioni di euro per il 2018, anziché a 5 milioni di euro – come stabilito nel testo originario del decreto-legge –, il limite complessivo entro il quale possono essere concessi rimborsi alle imprese danneggiate in conseguenza del crollo del ponte Morandi, conferma la copertura del relativo onere a valere sulla contabilità speciale per l'emergenza, la quale viene a tal fine integrata nella misura di 5 milioni di euro per l'anno 2018. Segnala che, al fine di far fronte alla citata integrazione, sono utilizzate le risorse del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008. In proposito rileva che, sulla base di un'interrogazione effettuata nella banca dati della Ragioneria generale dello Stato, detto Fondo (capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) reca le necessarie disponibilità per l'anno 2018, anche tenendo conto dell'ulteriore onere di 11 milioni di euro, per il medesimo anno, ad esso imputato dall'articolo 4-ter, comma 5, del provvedimento.
  Tutto ciò premesso, ritiene comunque necessario che il Governo confermi che la riduzione in commento, anche considerando quella disposta per gli anni 2018 e 2019 dal successivo articolo 4-ter, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime. Infine, da un punto di vista formale, segnala l'opportunità che la disposizione venga riformulata in modo più puntuale, indicando l'anno per il quale si dispone l'integrazione della contabilità speciale e la conseguente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, autorizzando altresì il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Segnala che l'articolo 4-bis, commi 9 e 10, provvede alla copertura dell'onere di 35 milioni di euro per l'anno 2018, per l'integrazione della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione, con le seguenti modalità:
   quanto a 25 milioni di euro, a valere sulle risorse già programmate nel bilancio di previsione 2018 dell'INAIL per il finanziamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, dei progetti di investimento e formazione in materia di sicurezza sul lavoro (bando ISI 2018);
   quanto a 10 milioni di euro, nelle more della puntuale quantificazione del fabbisogno per la concessione di indennità ai proprietari di immobili che ospitano imprese, a valere sulle risorse di cui all'articolo 45, utilizzando sostanzialmente lo spazio finanziario determinato dalla riduzione da 20 a 10 milioni di euro per l'anno 2018 dell'importo massimo destinato, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del provvedimento, alla copertura degli oneri derivanti dall'istituzione della zona franca urbana per il sostegno delle imprese colpite dal crollo del ponte Morandi.

  In proposito, considera innanzitutto necessario che il Governo assicuri la disponibilità delle risorse già programmate sul bilancio di previsione dell'INAIL, di cui si è detto in precedenza, e che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi ai quali le risorse medesime sono finalizzate. Ciò posto, Pag. 65da un punto di vista formale, ai fini di una migliore leggibilità delle disposizioni, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di collocare al di fuori della clausola di copertura le singole destinazioni a cui è preordinata l'integrazione della contabilità speciale.
  Riguardo all'articolo 4-ter, comma 5, che prevede misure di sostegno al reddito dei lavoratori, segnala che la disposizione pone a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, l'onere per le misure di sostegno al reddito dei lavoratori previste dal medesimo articolo 4-bis, pari a 11 milioni di euro per l'anno 2018 e a 19 milioni di euro per l'anno 2019. In proposito, rinvia alle considerazioni svolte in relazione alla copertura degli oneri di cui all'articolo 4, comma 2.
  Osserva che l'articolo 5, comma 3-bis, provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attribuzione al comune di Genova di risorse straordinarie, nella misura di 5 milioni di euro per il 2018, per la realizzazione di opere viarie o inerenti alla mobilità, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione, istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, rammenta che tale Fondo (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) reca uno stanziamento iniziale di bilancio per il 2018 pari a circa 370 milioni di euro, successivamente integrato, con la legge di assestamento per il medesimo esercizio finanziario, di ulteriori 300 milioni di euro. Segnala inoltre che, sulla base di una interrogazione effettuata in data 23 ottobre 2018 alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto Fondo risultano disponibili per il corrente anno euro 250.607.000.
  Ciò premesso, ritiene comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse ivi previste a copertura non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  In relazione all'articolo 7, comma 2-bis, che prevede contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale, segnala che la disposizione provvede alla copertura dell'onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018, derivante dal raddoppio della misura del contributo per servizi di trasporto ferroviario intermodale, disposto dal medesimo comma, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge n. 296 del 2006, relativa al cofinanziamento degli oneri per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 concernente il settore del trasporto pubblico locale. Tali risorse sono allocate sul capitolo 1314 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che reca, per l'anno 2018, uno stanziamento di 115,4 milioni di euro e, come risulta da un'interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, recano le occorrenti disponibilità per l'anno 2018.
  Ciò posto, ritiene necessario che il Governo assicuri che la riduzione dell'autorizzazione di spesa in esame non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi di finanziamento del rinnovo contrattuale nel settore del trasporto pubblico locale ai quali le somme in commento sono destinate.
  In merito all'articolo 7, comma 2-quinquies, che prevede misure per la compensazione degli effetti finanziari di oneri posti a carico dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale, evidenzia che la disposizione provvede alla compensazione degli oneri derivanti dai commi 2-ter e 2-quater dell'articolo 7, coperti a valere sulle risorse dell'autorità di sistema portuale del mar Ligure occidentale, mediante riduzione, nella misura di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008. Con riferimento all'utilizzo Pag. 66del citato Fondo rinvia a quanto osservato in relazione al precedente articolo 2, comma 3-bis.
  Osserva che l'articolo 9, comma 1-ter, fa fronte agli oneri connessi al contributo aggiuntivo assegnato – in misura pari a 4,2 milioni di euro per il 2018 – all'autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 20 dicembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge n. 454 del 1997, in materia di autotrasporto, non utilizzate al termine del periodo di operatività delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti bancari n. 211390 e n. 211389 accesi presso la Banca nazionale del lavoro Spa. In proposito, considera necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle somme previste a copertura.
  Evidenzia che l'articolo 14, comma 3-bis, provvede all'onere, pari a 2 milioni di euro per il 2019, derivante dalla istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un fondo da destinare al finanziamento di progetti finalizzati alla sicurezza delle infrastrutture stradali nell'area territoriale di Genova attraverso sperimentazioni basate sulla tecnologia 5G, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera d), della legge n. 205 del 2017.
  In proposito rammenta che tale ultima disposizione ha assegnato 5 milioni di euro per il 2018, 10 milioni di euro per il 2019, 14 milioni di euro per il 2020, 18 milioni di euro per il 2021 e 19 milioni di euro per il 2022 per fronteggiare gli oneri finanziari e amministrativi relativi all'espletamento da parte del Ministero dello sviluppo economico di un insieme di attività collegate alla transizione verso la tecnologia 5G. In tale quadro, ritiene necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle sopra richiamate risorse non sia suscettibile di pregiudicare il perseguimento delle finalità cui le stesse risultano preordinate ai sensi della citata autorizzazione legislativa di spesa.
  Segnala che l'articolo 15-bis, comma 2, provvede agli oneri derivanti dall'assunzione presso il Ministero della giustizia di un contingente massimo di 50 unità di personale con contratto a tempo indeterminato, pari ad euro 1.968.980 per il 2019 e ad euro 2.002.776 annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 475, della legge n. 205 del 2017. Rammenta che il citato Fondo (capitolo 1773 dello stato di previsione del Ministero della giustizia) reca una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2019 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 e risulta destinato all'attuazione della riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario di cui alla legge di delega n. 103 del 2017. In tale contesto, ritiene necessario garantire che il Fondo presenti le necessarie disponibilità e che le residue risorse risultino comunque sufficienti a coprire altri interventi di attuazione della citata legge riforma.
  Evidenzia che l'articolo 40-bis provvede all'onere derivante dallo stanziamento di 2 milioni di euro per il 2018 destinato ad interventi straordinari per la riapertura al traffico del Viadotto Sente mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano in corso di gestione, istituito dall'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. In proposito, rammenta che tale Fondo (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) reca uno stanziamento iniziale di bilancio per il 2018 pari a circa 370 milioni di euro, successivamente integrato, con la legge di assestamento per il medesimo esercizio finanziario, di ulteriori 300 milioni di euro. Segnala inoltre che, sulla base di una interrogazione effettuata in data 23 ottobre 2018 alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto Fondo risultano disponibili per il corrente anno euro 250.607.000.
  Ciò premesso, ritiene comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse ivi previste a copertura non sia suscettibile di compromettere la realizzazione Pag. 67di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Segnala inoltre che l'articolo 42-bis, comma 2, autorizza la spesa di 9 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2020 per la progettazione di scuole innovative e provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 158, della legge n. 107 del 2015, che prevede, a decorrere dal 2018, uno stanziamento pari a 9 milioni di euro annui. Ricorda che tale autorizzazione di spesa è destinata a corrispondere all'INAIL canoni di locazione a fronte della realizzazione di un programma di impiego dei fondi disponibili dello stesso istituto da destinare alle scuole innovative. Tutto ciò considerato, ritiene necessario che il Governo chiarisca se le risorse utilizzate a copertura derivino da presumibili economie di spesa che si realizzeranno sulla citata autorizzazione di spesa per gli anni 2019-2020 a causa, ad esempio, di ritardi nella realizzazione del programma di investimenti. Infatti, in caso contrario, l'utilizzo delle citate risorse per la copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni del presente provvedimento risulterebbe suscettibile di determinare, indirettamente, nuovi o maggiori oneri a carico dell'INAIL.
  Segnala infine che l'articolo 42-bis, comma 3, autorizza la spesa di 4,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2020 per la progettazione di nuovi poli per l'infanzia e provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo n. 65 del 2017, che prevede, a decorrere dall'anno 2018, lo stanziamento di 4,5 milioni di euro annui per il pagamento dei canoni di locazione da corrispondere all'INAIL a fronte della realizzazione di un programma di impiego dei fondi disponibili dello stesso istituto da destinare alla costruzione di poli innovativi per l'infanzia a gestione pubblica. In proposito esprime considerazioni analoghe a quelle svolte in relazione all'articolo 42-bis, comma 2.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 1) e una tabella riassuntiva elaborata dall'ufficio legislativo del Ministero dell'economia e delle finanze recante i chiarimenti trasmessi dalle varie amministrazioni interessate in relazione alle richieste formulate dal relatore (vedi allegato 2). Si riserva di presentare gli ulteriori chiarimenti in merito al testo del provvedimento risultante dalle modificazioni apportate dalle Commissioni.

  Luigi MARATTIN (PD), sottolineando che i chiarimenti forniti dal Governo sono ormai superati, in quanto il testo del provvedimento è stato modificato durante l'esame in sede referente, visto l'ulteriore rinvio della risposta alla richiesta di chiarimenti sul testo modificato, chiede che sia fissato un termine preciso entro cui il Governo fornisca le informazioni richieste.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI) segnala che il ritardo del Governo nel fornire i chiarimenti richiesti dalla Commissione bilancio sui provvedimenti in esame è ormai diventato ricorrente. Chiede, quindi, che il presidente solleciti il Governo affinché sia permesso il corretto svolgimento dei lavori parlamentari. Nel sottolineare che i lavori della Commissione sono sempre stati caratterizzati da correttezza reciproca tra maggioranza e opposizioni, auspica che il Governo si rapporti in modo più rispettoso con le Commissioni parlamentari.

  Claudio BORGHI, presidente, nel confermare il comportamento esemplare dei componenti della Commissione bilancio, sollecita il Governo a presentare al più presto i chiarimenti richiesti, sottolineando che la presidenza svolge una costante opera di sollecitazione nei confronti del Governo affinché sia consentito il corretto svolgimento dei lavori parlamentari, come già accaduto in occasione della presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018. Chiede, pertanto, al rappresentante del Pag. 68Governo che i chiarimenti richiesti dal relatore siano forniti entro la giornata di oggi. Se così non fosse, la Commissione non potrebbe esprimere il parere domani mattina, in tempo per permettere la prevista discussione del provvedimento in Assemblea.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI assicura che le informazioni in merito ai chiarimenti richiesti dal relatore saranno trasmesse entro le ore 19 della giornata odierna.

  Luigi MARATTIN (PD) chiede che se il Governo non dovesse trasmettere le informazioni richieste entro le ore 19 sia rinviata al pomeriggio di domani la seduta già convocata per domani alle ore 9.30.

  Claudio BORGHI, presidente, fa presente che il rinvio della seduta di domani sarà valutato in base a quando il Governo trasmetterà le informazioni richieste. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.
C. 1201 Governo.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.
Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 23 ottobre 2018.

  Il sottosegretario Massimo BITONCI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta precedente.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

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