CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 ottobre 2018
80.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 24 ottobre 2018. — Presidenza del vicepresidente Andrea GIORGIS.

  La seduta comincia alle 14.05.

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
C. 392-A e abb. Molteni.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame dell'emendamento Cirielli 1.11.

  Andrea GIORGIS, presidente, informa che l'Assemblea, nella serata di ieri, ha trasmesso il fascicolo n. 2 degli emendamenti presentati in Assemblea riferiti alla proposta di legge C. 392 Molteni ed abb. – A, recante norme in materia di inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.
  Rispetto agli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, sui quali il Comitato aveva espresso il parere nella seduta di ieri, nel fascicolo n. 2 è inserito anche l'emendamento Cirielli 1.11.

  Valentina CORNELI (M5S), relatrice, rileva come l'emendamento Cirielli 1.11, Pag. 5contenuto nel fascicolo n. 2, non presenti profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di esso nulla osta.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale.
Testo unificato C. 684 Lazzarini e C. 1109 Pini.

(Parere alla XII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Martina PARISSE (M5S), relatrice, rileva come il Comitato sia chiamato a esaminare, ai fini del parere alla XII Commissione Affari sociali, il testo unificato delle proposte di legge C. 684 Lazzarini e C. 1109 Pini, recante disposizioni per il riconoscimento della cefalea primaria cronica come malattia sociale, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Il testo unificato delle proposte di legge C. 684 e C. 1109 – dal contenuto pressoché identico –, adottato come testo base nella seduta del 16 ottobre, e modificato a seguito dell'approvazione di emendamenti, consiste in un unico articolo, ed è finalizzato a riconoscere come malattia sociale la cefalea primaria cronica, a seguito dell'accertamento da almeno un anno nel paziente mediante diagnosi effettuata da uno specialista del settore presso un centro accreditato per la diagnosi e cura delle cefalee che ne attesti l'effetto invalidante, vale a dire in grado di limitare o compromettere gravemente la capacità di far fronte agli impegni di famiglia e di lavoro.
  Segnala come la cefalea o «mal di testa» sia una condizione molto diffusa, derivante da cause diverse, che, nelle sue forme primarie, colpisce in media circa il 12 per cento degli individui, e, sulla base di dati dell'Istituto nazionale di statistica, si manifesta prevalentemente nel periodo più produttivo della vita dei soggetti, risultando, secondo l'Organizzazione mondiale della sanità, al terzo posto tra le malattie invalidanti.
  Rispetto a tale fenomeno occorre distinguere le cefalee primarie, o «cefalee malattia», nelle quali il dolore ed eventuali sintomi di accompagnamento costituiscono il problema da risolvere, dalle cefalee secondarie, o «cefalee sintomo», nelle quali invece il mal di testa è un segnale di sottostante patologia causale (ad esempio, una sinusite o un tumore cerebrale), che va affrontato prioritariamente. Le cefalee primarie rappresentano il 90 per cento dei casi, e i dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) indicano che le due forme più frequenti, cefalea di tipo tensivo ed emicrania, colpiscono rispettivamente circa il 30 e il 15 per cento della popolazione, con elevati costi diretti (principalmente visite, esami, farmaci), cui si aggiungono costi indiretti (in particolare, la perdita di produttività), di gran lunga superiori, derivanti anche dal fatto che si registra nella popolazione una presenza di circa 1,4/2,2 per cento di forme di cefalea croniche, in tutto o in parte refrattarie alle cure, che impediscono una normale vita lavorativa e sociale, comportando costi particolarmente elevati. In Italia, ad esempio, la spesa annua sanitaria, che per ogni emicranico episodico ammonta a circa 800 euro, sale a più di 2600 euro, quindi a più del triplo, per ogni paziente con emicrania cronica.
  In tale quadro l'intervento legislativo intende riconoscere alle persone affette da forme di cefalea primaria cronica, refrattaria alle terapie e con limitazione delle capacità lavorative, oltre che con una qualità di vita gravemente compromessa, il riconoscimento di pazienti affetti da malattia sociale, atteso che la loro condizione morbosa è attualmente misconosciuta, prevalendo ancora in molti casi il pregiudizio della cefalea come sintomo modesto, se non a volte strumentalizzato. Pag. 6
  Ricorda inoltre che una malattia, per essere definita sociale, deve presentare alcuni caratteri che, nella letteratura scientifica, sono individuati nell'alta incidenza, quindi larga diffusione nella popolazione, rilevante dal punto di vista statistico in termini di morbilità su vasta scala; inoltre deve presentare un carattere di stabilità nel tempo, vale a dire una continuità nell'alta frequenza, al punto che, a causa della stessa, si registra un dispendio di risorse pubbliche per assistenza sanitaria, e pertanto un danno economico oltre che individuale (ad esempio per ridotta capacità lavorativa) anche a livello collettivo.
  In tale contesto il comma 1 del provvedimento elenca le tipologie di cefalea che vengono riconosciute come malattia sociale:
   alla lettera a), emicrania cronica e ad alta frequenza;
   alla lettera b), cefalea cronica quotidiana con o senza uso eccessivo di farmaci analgesici;
   alla lettera c), cefalea a grappolo cronica;
   alla lettera d), emicrania parossistica cronica;
   alla lettera e), cefalea nevralgiforme unilaterale di breve durata con arrossamento oculare e lacrimazione (SUNCT);
   alla lettera f), emicrania continua.

  Il comma 2 dispone che il Ministro della salute, con proprio decreto, da adottare entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, adegui alle nuove disposizioni il decreto del Ministro della sanità 20 dicembre 1961, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 1962, il quale ha elencato le forme morbose che sono da qualificare come malattie sociali.
  Per quanto riguarda il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, rileva come la materia disciplinata possa ricondursi, da un lato, all'ambito della «tutela della salute», oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma della Costituzione, e, dall'altro lato, alla «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali», oggetto di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.
  Con riferimento a tale secondo ambito materiale ricorda che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha sottolineato che la competenza statale concerne la fissazione del livello strutturale e qualitativo delle prestazioni; la determinazione degli standard in particolare deve essere garantita, con carattere di generalità, «per assicurare a tutti, sull'intero territorio nazionale, il godimento di determinate prestazioni, senza che la legislazione regionale possa limitarle o condizionarle» (sentenze n. 192 e n. 231 del 2017).
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con alcune premesse (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La seduta termina alle 14.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 24 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Vincenzo Santangelo.

  La seduta comincia alle 14.20.

Sull'ordine dei lavori.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di procedere, dapprima, all'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 105 Boldrini, recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza» e, quindi, all'esame degli altri provvedimenti in sede referente.

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Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza.
C. 105 Boldrini.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Roberto SPERANZA (LeU), relatore, auspica preliminarmente che sulla proposta di legge in esame si sviluppi un dibattito sereno e positivo, ricordando come la materia sia stata affrontata già nella scorsa legislatura, con l'approvazione, da parte della Camera, il 13 ottobre 2015, di un testo, trasmesso al Senato ma non approvato da quest'ultimo, scaturito da 25 proposte di legge, fra cui una proposta di iniziativa popolare (C. 9) promossa da diverse realtà dell'associazionismo laico e cattolico, presentata alla Camera nella XVI legislatura e mantenuta anche nella XVII legislatura ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del Regolamento. Ritiene quindi che la proposta di legge, la quale riprende il contenuto della predetta proposta di legge di iniziativa popolare, offra al Parlamento la possibilità di approvare un intervento legislativo utile per il Paese.
  Passando all'illustrazione del contenuto della proposta in esame, rileva come essa si componga di dieci articoli e come intervenga sulla disciplina vigente al fine di facilitare e incrementare l'acquisizione della cittadinanza, in particolare attraverso l'estensione delle fattispecie di ius soli e la previsione di ampie possibilità di acquisto della cittadinanza per i minori presenti sul territorio.
  L'articolo 1 integra le disposizioni vigenti in materia di acquisizione di diritto della cittadinanza, ampliando il novero dei casi in cui la cittadinanza è attribuita in base al criterio dello ius soli.
  L'articolo 2 introduce alcune modifiche all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, tese a favorire l'acquisizione della cittadinanza ai minori stranieri, nati o entrati in Italia nei primi anni di vita. In particolare, mediante una modifica al comma 2 dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, la proposta C. 105 dispone che lo straniero nato o entrato in Italia entro il decimo anno di età acquista, a richiesta, la cittadinanza italiana qualora abbia soggiornato regolarmente in Italia fino al compimento della maggiore età. È richiesta in tal caso una dichiarazione dell'interessato da rendere entro due anni dal raggiungimento della maggiore età. Al contempo, introducendo nel predetto articolo 4 della legge n. 91 i nuovi commi 2-bis e 2-ter si prevede una forma di acquisizione della cittadinanza da parte dei minori che presuppone lo svolgimento di corsi di istruzione presso istituti scolastici del sistema nazionale di istruzione o percorsi di formazione professionale per ottenere una qualifica professionale (cosiddetto ius culturae). In particolare, si prevede per il minore figlio di genitori stranieri l'acquisizione della cittadinanza italiana previa frequenza di un corso di istruzione primaria o secondaria di primo grado ovvero secondaria di secondo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione ovvero un percorso di istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale.
  L'articolo 3 interviene, al comma 1, sulla disciplina dettata dall'articolo 5 della legge n. 91 del 1992, che regola l'acquisto della cittadinanza da parte di stranieri che abbiano contratto matrimonio con cittadini italiani, riducendo il periodo minimo di residenza in Italia dopo il matrimonio, da due anni a sei mesi, per l'attribuzione della cittadinanza iure matrimonii, fermo restando il termine di tre anni nel caso in cui il coniuge straniero risieda all'estero.
  L'articolo 4 interviene sulla disciplina (attualmente dettata dall'articolo 9, comma 1, lettere b), d) e) e f), della legge n. 91 del 1992) relativa alla concessione della cittadinanza per naturalizzazione, che lo straniero può richiedere dopo un certo numero di anni di residenza in Italia e che lo Stato può concedere: la proposta di legge C. 105 intende restringere i casi di concessione discrezionale della cittadinanza, introducendo al contempo una nuova modalità di attribuzione della cittadinanza Pag. 8che sostituisce alcune rilevanti ipotesi di acquisto di cittadinanza per naturalizzazione ai sensi dell'articolo 9 della legge n. 91 del 1992. La principale innovazione consiste nel fatto che l'acquisto della cittadinanza non è dunque più discrezionale ma costituisce un atto dovuto una volta verificati i requisiti prescritti dalla legge. Per quanto attiene al relativo procedimento, la proposta prevede l'attribuzione della cittadinanza, su istanza dell'interessato, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del sindaco del comune di residenza. Non è inoltre più richiesto il parere preventivo del Consiglio di Stato.
  L'articolo 5 introduce un nuovo articolo 5-ter nella legge n. 91 del 1992, secondo il quale lo Stato garantisce l'offerta formativa per la conoscenza della lingua e della Costituzione italiana per gli stranieri richiedenti la cittadinanza e promuove, anche in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, le iniziative e le attività finalizzate a sostenere l'integrazione linguistica e sociale dello straniero.
  L'articolo 6 modifica il regime delle cause ostative, che attualmente precludono il riconoscimento della cittadinanza per matrimonio (di cui all'articolo 5, della legge n. 91 del 1992) e lo estende alle nuove ipotesi di attribuzione della cittadinanza prive di discrezionalità precedentemente illustrate (di cui al nuovo articolo 5-bis della legge n. 91 del 1992, introdotto dall'articolo 4 della proposta di legge) e a quella del minore figlio di genitori stranieri che abbia frequentato corsi di istruzione o di formazione professionale in Italia (di cui al nuovo comma 2-bis dell'articolo 4 della legge n. 91 del 1992, introdotto dall'articolo 2 della proposta di legge).
  L'articolo 7, attraverso una novella all'articolo 14 della legge n. 91 del 1992, modifica la disciplina dell'acquisto della cittadinanza da parte dei figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, eliminando il requisito della convivenza con il genitore, attualmente previsto, così che sia richiesta unicamente la non decadenza dalla responsabilità genitoriale e la residenza del minore nel territorio della Repubblica.
  L'articolo 9 autorizza il riordino e l'accorpamento in un unico testo delle disposizioni di natura regolamentare vigenti in materia di cittadinanza, nonché l'attuazione della nuova disciplina. A tal fine è previsto che si provveda con regolamento governativo di esecuzione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge n. 400 del 1988, richiamando le modalità di cui all'articolo 25 della legge sulla cittadinanza, il quale prevede, in particolare, che il decreto del Presidente della Repubblica sia adottato previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, dell'interno, della giustizia, ai quali l'articolo 8 della proposta di legge affianca anche il Ministro dell'istruzione.
  L'articolo 10 introduce alcune disposizioni transitorie volte a disciplinare l'accesso alla cittadinanza nelle nuove forme previste dalla proposta medesima per coloro che al momento dell'entrata in vigore della legge abbiano già maturato i requisiti prescritti.
  Svolge, quindi, alcune considerazioni di carattere politico, rilevando come l'esame della proposta di legge in esame offra al Parlamento l'opportunità di affrontare con modalità a suo avviso intelligenti, attraverso l'estensione dello ius soli e l'introduzione dello ius culturae, le questioni poste dai fenomeni migratori. Si rivolge, in particolare, al Movimento 5 Stelle, ricordando come tale gruppo nella XVII legislatura abbia espresso un atteggiamento di disponibilità, attraverso un voto di astensione, nei confronti della proposta di legge, sopra ricordata, approvata dalla Camera.
  In proposito ricorda come in Italia vivano attualmente oltre 5 milioni di immigrati regolari e come 850 mila minori stranieri frequentino il sistema pubblico di istruzione del nostro Paese, e ritiene che tali soggetti non possano essere lasciati in una sorta di stato di cittadinanza di «serie B». In tale contesto la proposta di legge in esame mira a porre rimedio a tale situazione Pag. 9attraverso l'ampliamento dei diritti, con particolare attenzione ai minori che frequentano il sistema scolastico italiano, osservando come il permanere dell'attuale situazione sia pregiudizievole non soltanto per gli stranieri interessati, che sono titolari di permesso di soggiorno, ma per l'intero Paese, e rischi di minare la coesione sociale.
  Nel ricordare come la proposta di legge riprenda il contenuto della proposta di legge di iniziativa popolare C. 9 della XVI legislatura, promossa da diverse associazioni, laiche e cattoliche, fra cui ricorda le Acli, la Caritas e l'Arci, chiede fin d'ora che nel corso delle audizioni possano essere sentiti anche i rappresentanti di tali realtà associative.
  Auspica conclusivamente che sul provvedimento si svolga una discussione aperta e costruttiva.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare.
C. 726 cost. Ceccanti e C. 1173 cost. D'Uva.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 ottobre 2018.

  Roberto SPERANZA (LeU) ritiene opportuno far presente sin da ora l'esigenza che sul delicato tema in discussione si svolga un articolato ciclo di audizioni, che coinvolga anche le realtà dell'università e della ricerca, al fine di fornire un autorevole punto di vista proveniente dal mondo accademico. Trattandosi di un argomento di rilievo costituzionale, il quale richiede la massima attenzione da parte dei commissari, auspica che tale attività conoscitiva possa svolgersi secondo modalità tali da consentire la più ampia partecipazione dei deputati, privilegiando i giorni centrali della settimana. Sottolinea infatti come si tratti di approfondire il contenuto di disposizioni che, se fossero approvate, rischierebbero di stravolgere il sistema democratico, quale attualmente definito dalla Carta costituzonale.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, in riferimento alle considerazioni del deputato Speranza, ritiene che sui provvedimenti in esame potrà aver luogo un ciclo di audizioni le cui modalità di svolgimento saranno definite in seno all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione. Per quanto rigurda l'organizzazione del predetto ciclo di audizioni, ritiene che, sulla base dell'orientamento emerso in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, l'attuale programmazione dei lavori della Camera consenta di destinare le sedute antimeridiane delle giornate di martedì e mercoledì allo svolgimento di tale attività conoscitiva.

  Gennaro MIGLIORE (PD) si associa alla richiesta del deputato Speranza di disporre di tempi congrui per poter svolgere un'adeguata attività conoscitiva. Ritiene, infatti, che si tratti di un tema molto delicato, che si inserisce in quella che, a suo avviso, è la tendenza verso la «brutalizzazione» della democrazia rappresentativa. Rileva infatti come il contenuto delle proposte di legge in esame vada valutato anche tenendo conto delle modifiche alla disciplina dell'autentica delle firme introdotte nel corso dell'esame della proposta di legge Nesci C. 543 ed esprime preoccupazione per iniziative che minano la tenuta del nostro sistema costituzionale.

  Fabiana DADONE (M5S), relatrice, condivide l'esigenza di svolgere un ciclo di audizioni sul tema in esame. Nel rimettersi alle determinazioni che saranno assunte al riguardo nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, assicura che il suo gruppo garantirà un'ampia partecipazione qualunque siano le modalità di svolgimento che saranno definite.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sullo stato della sicurezza e sul degrado delle città.
C. 696 De Maria.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 10 ottobre 2018.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore, Marco Di Maio, aveva illustrato il contenuto del provvedimento.

  Gennaro MIGLIORE (PD) sottopone ai gruppi la proposta di chiedere il trasferimento alla sede legislativa dell'esame della proposta di legge.

  Roberto SPERANZA (LeU) dichiara la disponibilità del suo gruppo alla richiesta di trasferimento dell'esame del provvedimento alla sede legislativa avanzata dal deputato Migliore.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, prende atto della proposta avanzata dal deputato Migliore, rilevando come occorrerà verificare quale sia la posizione in merito dei singoli gruppi.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche agli articoli 97, 117 e 119 della Costituzione, concernenti il rapporto tra l'ordinamento italiano e l'ordinamento dell'Unione europea.
C. 298 Meloni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 ottobre 2018.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che nella precedente seduta il relatore, Prisco, aveva illustrato il contenuto del provvedimento.

  Emanuele PRISCO (FdI), relatore, chiede di poter fissare a breve un'ulteriore seduta di esame del provvedimento, dando modo alla prima firmataria della proposta di legge, Meloni, di intervenire in Commissione per illustrare la sua posizione in merito.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 24 ottobre 2018.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 79 del 23 ottobre 2018, a pagina 28, seconda colonna, sopprimere le righe dalla ventunesima alla ventisettesima.

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