CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 ottobre 2018
76.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 18 ottobre 2018. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.10.

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Misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.
C. 1066-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, osserva che il progetto di legge, di iniziativa parlamentare, non è corredato di relazione tecnica e reca misure per prevenire e contrastare condotte di maltrattamento o di abuso, anche di natura psicologica, in danno dei minori nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia e delle persone ospitate nelle strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali per anziani e persone con disabilità e delega al Governo in materia di formazione del personale.
  Evidenzia che il testo riproduce, con modificazioni, l'A.C. 261-A della scorsa legislatura, approvato dalla Camera in prima lettura e trasmesso al Senato, che non ne ha tuttavia concluso l'esame entro il termine della legislatura medesima.
  Segnala che anche il testo originario della XVII legislatura (A.C. 261) non era corredato di relazione tecnica e che, nel corso dell'esame in sede referente, le Commissioni riunite I e XI della Camera hanno elaborato un nuovo testo unificato. Conseguentemente, tale testo, così elaborato, è stato esaminato in sede consultiva, nella seduta del 18 ottobre 2016, dalla Commissione bilancio che ha espresso parere favorevole con tre condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, dirette ad inserire una clausola di invarianza finanziaria riferita all'attuazione della delega contenuta nel provvedimento, nonché la previsione che lo schema di decreto legislativo fosse corredato di relazione tecnica e che lo stesso fosse sottoposto anche al parere delle Commissioni competenti per i profili finanziari. Rileva che tali condizioni venivano quindi recepite e che le relative previsioni sono tuttora presenti nel testo in esame.
  Ciò posto, in merito all'articolo 2, che prevede un piano straordinario di ispezioni, in considerazione del numero dei soggetti coinvolti nella predisposizione e nell'attuazione del piano straordinario di ispezioni previsto nella norma in esame – Ministeri, regioni e province autonome, aziende sanitarie locali –, dell'ambito dell'intervento previsto, riguardante un ampio complesso di strutture, nonché delle finalità di verifica indicate – quali il grado di accoglienza e di salubrità delle strutture e le condizioni generali di sicurezza del lavoro –, aggiuntive rispetto all'ordinaria attività di vigilanza e di controllo già svolta a legislazione vigente, considera opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare l'effettiva sostenibilità degli adempimenti previsti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come disposto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 7.
  Riguardo all'articolo 3, che prevede una delega al Governo in materia di formazione del personale, pur rilevando che alcuni dei principi e criteri direttivi della delegazione legislativa appaiono potenzialmente onerosi per talune amministrazioni interessate, prende atto del richiamo, contenuto nella norma, all'articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica, in base al quale eventuali oneri derivanti dall'esercizio della delega dovranno trovare specifica compensazione in tale sede. Non formula, pertanto, osservazioni per i profili di quantificazione.
  Con riferimento all'articolo 4, che prevede delle linee guida sulle modalità di visita nelle strutture, con specifico riferimento alle strutture pubbliche, ritiene opportuno acquisire una conferma circa il fatto che le nuove modalità di visita possano effettivamente essere disciplinate senza comportare aggravi organizzativi ed Pag. 44amministrativi, suscettibili di determinare maggiori costi, in osservanza della clausola di neutralità di cui all'articolo 7.
  In merito all'articolo 5, concernente i sistemi di videosorveglianza, rileva che le disposizioni riguardanti l'installazione di sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso sono configurate come di carattere facoltativo. Fa presente che l'installazione di tali sistemi da parte degli enti pubblici interessati dovrebbe quindi essere realizzata nell'ambito delle risorse disponibili e dei rispettivi vincoli di bilancio. In proposito, ritiene comunque opportuno acquisire una conferma dal Governo al fine di escludere eventuali profili di onerosità.
  In merito agli adempimenti posti in capo a soggetti appartenenti al perimetro delle pubbliche amministrazioni – Garante per la protezione dei dati personali, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ispettorato nazionale del lavoro –, ritiene che andrebbe altresì confermato che ad essi si possa effettivamente provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Riguardo all'articolo 7, che reca norme finanziarie, rileva, in via preliminare, la necessità di aggiornare la decorrenza dello stanziamento di cui al comma 2. Inoltre, per quanto concerne la previsione che «le somme non impegnate nell'esercizio di competenza possono esserlo in quelli successivi», considera necessario acquisire l'avviso del Governo in merito ai conseguenti effetti in termini di cassa con connessi possibili oneri. Ciò, anche tenuto conto che la formulazione testuale della norma non delimita esplicitamente il periodo temporale entro il quale la predetta facoltà di spesa è esercitabile. Con riferimento, infine, alla clausola di invarianza e alla sua concreta applicabilità, rinvia alle osservazioni riferite agli articoli relativi agli adempimenti posti in capo alle amministrazioni pubbliche.
  In merito ai profili di copertura, rileva che l'articolo 7, comma 4, provvede agli oneri derivanti dalla istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo da destinare all'attuazione in via sperimentale delle misure previste dal presente provvedimento – pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017-2019 – mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2016-2018, allo scopo parzialmente utilizzando:
   quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2017, l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze;
   quanto a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2019, l'accantonamento di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

  In proposito, osserva preliminarmente che la disposizione in commento fa riferimento, quale anno iniziale di insorgenza degli oneri, ad un esercizio finanziario – quello del 2017 – oramai concluso. In considerazione di ciò, ritiene pertanto necessario posporre la decorrenza degli oneri medesimi, adeguando contestualmente la relativa copertura finanziaria, anche tenendo conto dei tempi tuttora occorrenti alla conclusione dell’iter legislativo e alla conseguente entrata in vigore del provvedimento in esame.
  Ciò posto considera inoltre necessario, anche ferma restando, in ipotesi, l'entità degli importi indicati nel testo, procedere ad una riformulazione della norma di copertura, giacché l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2018-2020 di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali non reca allo stato le necessarie disponibilità, mentre quello di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze presenta le occorrenti risorse a decorrere dal 2019. Su tali aspetti ritiene pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo.
  Segnala, altresì, che il terzo periodo dell'articolo 7, comma 2, prevede che le somme del citato Fondo istituito ai sensi del medesimo comma 2, eventualmente non impegnate nell'esercizio di competenza, possano esserlo in quelli successivi, Pag. 45conseguentemente autorizzandosi il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Sul punto considera opportuno acquisire l'avviso del Governo, posto che la disposizione in commento non appare coerente con il principio di annualità del bilancio, fermo restando quanto in precedenza evidenziato con riguardo ai profili di quantificazione della disposizione in commento.
  Rileva infine che il comma 1 dell'articolo 7 reca una clausola di invarianza riferita all'attuazione del provvedimento in esame, di cui si è in precedenza detto.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI segnala preliminarmente la necessità di disporre un rinvio dell'esame del provvedimento, per quanto lo stesso risulti già calendarizzato in Assemblea, al fine di compiere le dovute verifiche istruttorie su talune delle criticità evidenziate dalla relatrice. Intende innanzitutto fare riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, volto all'introduzione, per il triennio 2018-2020, di un piano straordinario di ispezioni presso gli asili-nido, le scuole dell'infanzia e le strutture socio-assistenziali di carattere residenziale e semiresidenziale per anziani, persone disabili e minori in situazione di disagio, giacché lo stesso, nella sua attuale formulazione, non può essere assentito dal Governo, posto che le suddette disposizioni appaiono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica privi di quantificazione e copertura. Osserva che, in mancanza di una puntuale quantificazione degli oneri recati dal citato articolo 2 nonché della individuazione della relativa modalità di copertura, il Governo si troverebbe allo stato nella necessità di richiederne la soppressione.
  Fa presente che oggetto di debito approfondimento sarà anche la norma di copertura di cui all'articolo 7, comma 4, in relazione all'istituendo Fondo di cui al comma 2 del medesimo articolo 7, rispetto alla quale appare necessario tenere conto anche del nuovo quadro finanziario del fondo speciale di parte corrente in corso di definizione nell'ambito della predisposizione del disegno di legge di bilancio per il 2019.

  Luigi MARATTIN (PD), nel prendere atto della posizione espressa dalla rappresentante del Governo in merito alla eventuale soppressione dell'articolo 2 del provvedimento che, nella sua attuale formulazione, reca disposizioni palesemente suscettibili di comportare profili di onerosità per la finanza pubblica, ritiene tuttavia che, rappresentando il citato articolo 2 un aspetto qualificante dell'intera proposta di legge, dovrebbe essere cura del Governo adoperarsi al fine di individuare, eventualmente anche sulla base di una diversa declinazione delle disposizioni stesse, le risorse finanziarie occorrenti all'attuazione delle finalità ivi previste.

  Andrea MANDELLI (FI) concorda con le considerazioni testé espresse dall'onorevole Marattin.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI chiarisce che il Governo non è pregiudizialmente contrario al mantenimento dell'articolo 2, che rappresenta senz'altro un punto qualificante del provvedimento in titolo, ma che ciò non può prescindere dalla necessità di procedere, come in precedenza detto, ad una puntuale quantificazione degli oneri dal medesimo recati nonché alla individuazione della relativa copertura finanziaria. Conferma pertanto a tale riguardo l'impegno del Governo, cui risulta funzionale la richiesta di rinvio dell'esame del provvedimento, proprio al fine di consentire un positivo prosieguo dell'iter legislativo, anche per ciò che concerne i profili di carattere finanziario.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta, riservandosi di rendere edotta di tale circostanza l'Assemblea, presso cui il provvedimento risulta calendarizzato già nella giornata odierna.

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DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.
C. 1209 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 ottobre 2018.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, non essendo ancora stati completati i necessari approfondimenti istruttori vertenti sulle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 16 ottobre, chiede un ulteriore rinvio dell'esame del provvedimento.

  Giuseppe BUOMPANE, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015.
C. 1126 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Emanuele CESTARI (Lega), relatore, segnala che il disegno di legge in titolo, corredato di relazione tecnica, reca la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina, aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957. Rileva che nella scorsa legislatura un analogo disegno di legge (A.C. 4627) è stato approvato dalla Camera, senza che il Senato ne abbia tuttavia completato l'esame prima della conclusione della legislatura medesima.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dall'Accordo vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 13.729 annui. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, prevede che euro 8.729 hanno natura di oneri valutati – riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di soggetti da estradare in Italia – mentre euro 5.000 quella di oneri autorizzati, riferiti a spese di traduzione di atti e documenti. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura, osserva che l'articolo 3, comma 1, provvede agli oneri derivanti dalle spese di missione, valutati in euro 8.729 annui a decorrere dal 2018, e dalle rimanenti spese, pari a euro 5.000 annui a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2018-2020 di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In proposito, segnala che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità. Infine il successivo comma 2 prevede che in relazione alle previsioni di spesa relative agli oneri derivanti dalle spese di missione trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, concernenti la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. In proposito, in linea con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016 recante la riforma del bilancio dello Stato, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza Pag. 47di un esplicito richiamo normativo. Alla luce di ciò, formula pertanto la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1126 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 giugno 2015;
   rilevata la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge che, in relazione agli oneri valutati, prevede che trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, concernenti la disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, sopprimere il comma 2».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.
C. 1127 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Emanuele CESTARI (Lega), relatore, con riferimento al disegno di legge in titolo, corredato di relazione tecnica, rileva che nella scorsa legislatura un analogo disegno di legge (A.C. 4628) è stato approvato dalla Camera dei deputati, senza che il Senato ne abbia tuttavia completato l'esame prima della conclusione della legislatura medesima.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di due Trattati conclusi con la Macedonia, finalizzati a facilitare l'applicazione bilaterale, rispettivamente, della Convenzione europea di estradizione del 1957 e della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959.
  Con riguardo al primo dei due Trattati, evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 9.219. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, prevede che euro 4.219 hanno natura di oneri valutati – riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di soggetti da estradare in Italia – mentre euro 5.000 quella di oneri autorizzati, riferiti a spese di traduzione di atti e documenti. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
  Con riferimento al secondo Trattato, rileva che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'articolo Pag. 483, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 10.379. Nell'ambito di tale importo complessivo, la medesima disposizione prevede che euro 5.479 hanno natura di oneri valutati – riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di detenuti in Italia e alle spese di comparizione di testimoni e periti – mentre euro 4.900 quella di oneri autorizzati, riferiti a spese di traduzione di atti e documenti, alle spese per compensi per testimoni/periti e alle spese per videoconferenze e interpretariato. Al riguardo non ha osservazioni da formulare, alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche relative a provvedimenti di analogo contenuto.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che l'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica provvede agli oneri derivanti dalle spese di missione dei due Accordi oggetto di ratifica, rispettivamente valutati in euro 4.219 annui e in euro 5.479 annui a decorrere dall'anno 2018, e dalle rimanenti spese, rispettivamente pari a euro 5.000 annui e a euro 4.900 annui a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2018-2020. In proposito, segnala che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità.
  Infine, osserva che il successivo comma 2 prevede che, in relazione alle previsioni di spesa relative agli oneri derivanti dalle spese missione, trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, concernenti la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. In proposito, in linea con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016 recante la riforma del bilancio dello Stato, ritiene che si potrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo. Alla luce di ciò, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1127 Governo, recante Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016;
   rilevata la necessità di sopprimere il comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge che, in relazione agli oneri valutati, prevede che trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, concernenti la disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, sopprimere il comma 2».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

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  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.25.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 18 ottobre 2018. — Presidenza del vicepresidente Giuseppe BUOMPANE. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 13.25.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Atto n. 43.

(Rilievi alle Commissioni XI e XII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 ottobre 2018.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita agli atti della Commissione le note predisposte, rispettivamente, dal Ministero dell'interno e dal Ministero dell'economia e delle finanze, che, ad integrazione della documentazione già depositata nella seduta del 3 ottobre 2018, contengono ulteriori elementi di risposta alle richieste di chiarimento formulate dal relatore nella seduta dello scorso 26 settembre (vedi allegato).

  Emanuele CESTARI (Lega), relatore, anche alla luce della documentazione testé depositata dalla rappresentante del Governo, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica (Atto n. 43);
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'articolo 5, che prevede che il datore di lavoro istituisca e organizzi il servizio di prevenzione e protezione, sarà attuato utilizzando le risorse già disponibili a legislazione vigente;
    tuttavia nel caso di avvalimento di personale esterno all'Amministrazione dell'interno – qualora tale amministrazione non disponga delle professionalità occorrenti allo scopo – tale personale, che comunque sarà interno alla pubblica amministrazione, sarà utilizzato ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990 in materia di accordi tra pubbliche amministrazioni;
    per quanto riguarda l'articolo 6, che demanda la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia all'Ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza e all'Ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, si fa presente che per il Dipartimento della pubblica sicurezza il Pag. 50citato organo è deputato a svolgere l'attività di vigilanza nelle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, conformemente a quanto previsto, da ultimo, dall'articolo 7 del decreto ministeriale 19 aprile 2017, mentre per il Dipartimento dei vigili del fuoco l'Ufficio in questione è già stato istituito e svolge ordinariamente le funzioni di vigilanza in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ai sensi del decreto ministeriale 13 novembre 2014;
    all'articolo 7, che prevede l'istituzione di due nuove commissioni mediche, composte di tre membri ciascuna, cui viene attribuita la competenza a giudicare i ricorsi avverso i giudizi del medico competente, al comma 2, primo periodo, erroneamente si fa riferimento ad «una commissione medica»;
    inoltre le predette commissioni saranno istituite ed opereranno presso le strutture dei Dipartimenti presso cui sono incardinate e saranno composte da personale in servizio presso le strutture medesime; tale condizione non determinerà quindi l'insorgenza né di trattamenti di missione né di rimborso di spese di trasporto, vitto e alloggio né di emolumenti a titolo di diaria giornaliera o orario di missione;
    all'articolo 9, che disciplina le funzioni di medico competente, prevedendo che esse siano svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato, si precisa che i predetti medici, secondo quanto previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 334 del 2000, svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008; con riferimento poi alla figura del medico coordinatore, non si rinvengono profili di natura finanziaria trattandosi di una misura organizzativa concernente l'individuazione di modalità di svolgimento delle funzioni di medico competente;
    con riferimento all'articolo 11 si precisa che il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere alla formazione dei lavoratori, rilevando e segnalando il fabbisogno formativo oggetto di specifica pianificazione e programmazione a livello centrale da parte della competente Direzione centrale che gestisce i capitoli di spesa su cui gravano gli oneri inerenti la formazione, a legislazione vigente;
    con riferimento all'articolo 17, che prevede che la vigilanza presso i cantieri temporanei o mobili in area riservata sia effettuata dal personale dell'Ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco, si precisa che la legislazione vigente già stabilisce che nei luoghi di lavoro delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro è svolta esclusivamente dai servizi sanitari e tecnici operanti presso le predette amministrazioni;
    il comma 1 del predetto articolo 17, pertanto, si limita a specificare che la vigilanza si applica anche ai cantieri temporanei e mobili presenti in area riservata dei vigili del fuoco;
   ritenuto che:
    appare necessario sopprimere la clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 21, riferita all'attuazione del presente decreto ministeriale, sia perché essa è già prevista dall'articolo 305 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che, all'articolo 3, autorizza l'emanazione dello stesso decreto ministeriale, sia perché quest'ultimo, in quanto fonte di rango secondario, per sua natura non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    analogamente appare necessario sopprimere la clausola di invarianza finanziaria contenuta al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7 e riferita all'attività delle commissioni mediche di nuova istituzione,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

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  lo schema di decreto ministeriale e formula i seguenti rilievi sulle sue conseguenze di carattere finanziario:
   1) Sopprimere l'articolo 21;
   2) All'articolo 7, comma 2:
    al primo periodo sostituire le parole:
da una commissione medica con le seguenti: da due commissioni mediche e la parola: individuata con la seguente: individuate;
    sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: Ai componenti di tali commissioni non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità o emolumento comunque denominato».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 13.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.35.

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