CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 ottobre 2018
75.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
Pag. 6

AUTORIZZAZIONI AD ACTA

  Mercoledì 17 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

  La seduta comincia alle 9.50.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate nei confronti di Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti (Doc. IV, n. 1).
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo l'11 ottobre 2018.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate nei confronti di Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti, esame iniziato il 27 settembre 2018, proseguito il 3 ottobre e rinviato – da ultimo – nella seduta dell'11 ottobre scorso.
  Ricorda che in quell'occasione il relatore aveva chiesto di poter compiere un ulteriore approfondimento degli atti a disposizione della Giunta, rinviando alla seduta odierna la formulazione della sua proposta, orientata nel senso di concedere l'autorizzazione solo parzialmente, limitatamente ad alcune delle conversazioni intercettate, così come peraltro avvenuto in precedenti occasioni. Cede quindi la parola al relatore, on. Vitiello.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), relatore, richiama preliminarmente quanto illustrato nella precedente seduta, in cui si era riservato di individuare con esattezza il discrimine temporale da fissare al fine della formulazione della proposta di autorizzare solo una parte delle conversazioni intercettate, delle quali il giudice chiede l'utilizzo. Rileva elementi di incongruità e sciatteria nel modus procedendi seguito dall'autorità giudiziaria, rilevabili dall'esame degli atti del procedimento, alquanto scarni e disagevoli alla lettura nonostante l'acquisizione integrale del fascicolo; ricorda la richiesta alla Giunta, formulata dall'interessato in occasione della sua audizione, di voler concedere l'autorizzazione richiesta, fermo restando al riguardo che le prerogative parlamentari Pag. 7non sono nella disponibilità degli interessati ma che è la Giunta a dover formulare, sulla base di valutazioni tecniche che ad essa competono in via esclusiva, una proposta all'Assemblea; osserva infine che – anche alla luce della richiesta di proroga delle intercettazioni formulata dalla polizia giudiziaria il 29 aprile 2016, lo stesso giorno della trascrizione della prima intercettazione che coinvolge Di Gioia – si possono ritenere dotate del carattere della casualità, in base a parametri oggettivi, solo le conversazioni del 18, 26 e 27 aprile 2016, a differenza di tutte quelle successive, in quanto captate prima che la qualità di parlamentare di Di Gioia fosse palesata in sede di trascrizione della prima di esse. Propone pertanto che la Giunta conceda l'autorizzazione richiesta dal tribunale di Foggia con riferimento alle tre intercettazioni citate, fino al 27 aprile 2016, e che invece neghi la medesima autorizzazione con riferimento alle restanti dieci intercettazioni dal 2 maggio 2016 al 10 giugno 2016.

  Ivan SCALFAROTTO (PD) nel condividere in linea di principio il metodo proposto dal relatore, osserva che il discrimine temporale potrebbe anche essere anticipato in ragione della esigenza di non rimettere soltanto alla tempistica delle trascrizioni l'individuazione di un discrimine temporale tra il momento in cui l'intercettazione indiretta che coinvolge un deputato appare casuale e quello in cui essa diventa direttamente rilevante ai fini del procedimento.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), relatore, precisa al riguardo che, in mancanza dei brogliacci delle intercettazioni, non presenti all'interno del fascicolo trasmesso dal giudice, l'atto da cui si desume in via oggettiva la consapevolezza della qualità di parlamentare di Di Gioia è la prima trascrizione effettuata il 29 aprile, successivamente quindi, alla captazione non solo della prima, del 18 aprile, ma anche della seconda e terza conversazione, del 26 e del 27 aprile, da considerare quindi anch'esse casuali, di cui si chiede l'utilizzo processuale.

  Carlo SARRO (FI) dissente dalle conclusioni del relatore, di cui pur apprezza il lavoro e il metodo seguito, opinando che già dalla prima conversazione si desume inequivocabilmente e immediatamente la condizione di parlamentare dell'intercettato e che questo è un dato oggettivo che rendere irrilevante la questione dei tempi della relativa trascrizione.

  Gianluca VINCI (Lega) osserva che pur essendoci un elemento di conoscibilità dello status di Di Gioia già dalla prima conversazione, tale dato emerge in via oggettiva al momento della trascrizione del 29 aprile; rileva tuttavia che, anche in prospettiva, può essere importante stabilire se il differimento della trascrizione delle captazioni a un momento successivo alla loro effettuazione è intenzionale o meno da parte della Procura, anche per evitare che un metodo di lavoro siffatto condizioni in modo determinante le valutazioni che competono alla Giunta. Denuncia la gravità della mancanza all'interno del fascicolo processuale del documento che costituisce la fonte dell'informazione in ordine all'intestazione dell'utenza alla Camera e al fatto che fosse in uso a un deputato; tale consapevolezza emerge dalla trascrizione effettuata il 29 aprile ma evidentemente andava desunta da un documento ancor precedente a tale data. Prospetta al riguardo l'esigenza di valutare l'opportunità di una segnalazione al Consiglio superiore della magistratura. Preannuncia infine il voto favorevole sulla proposta del relatore.

  Roberto CATALDI (M5S) sottolinea l'esigenza di tenere in adeguata considerazione la posizione espressa da Di Gioia in occasione della sua audizione, volta a chiedere che la Giunta acconsenta alla richiesta del giudice.

  Enrico COSTA (FI) rileva una distonia tra la premessa e le conclusioni all'interno della proposta del relatore. Osserva che l'individuazione di un discrimine temporale non può essere rimessa a un fattore, in una certa misura casuale, come l'organizzazione Pag. 8del lavoro in seno all'ufficio giudiziario ai fini della tempestiva effettuazione delle trascrizioni; richiama in linea generale la possibilità di configurazione degli elementi propri del danno erariale in caso di effettuazione di intercettazioni dichiarate illegittime; concorda con le considerazioni del collega Vinci in ordine alla possibilità di una segnalazione al Consiglio superiore della magistratura.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), relatore, precisa di aver già sottolineato la condizione oggettiva di difficoltà nella composizione e nella lettura del fascicolo e che tuttavia la Giunta deve farsi carico delle ricadute in concreto delle proprie valutazioni, da ispirare in modo equilibrato a coordinate oggettivamente condivisibili.

  Mario PERANTONI (M5S) richiama l'attenzione in via di principio sulla necessità di individuare il momento in cui l'indagine possa aver eventualmente mutato indirizzo, trasformando l'intercettazione casuale in un obiettivo diretto delle captazioni; da tale punto di vista il discrimine non è nella mera conoscibilità della qualità del parlamentare; nel caso in esame l'intercettazione nasce all'interno di tutt'altro procedimento; non vi è obbligo di arrestare le intercettazioni fin quando non muti l'obiettivo delle indagini. Concorda pertanto sulla proposta del relatore.

  Ivan SCALFAROTTO (PD) ricorda che il medesimo tribunale, nell'altro procedimento dal quale scaturisce la presente richiesta, aveva dichiarato l'inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate in quanto non consentite dal titolo di reato per il quale si procedeva in quella sede; ricorda altresì che nel procedimento in esame un primo magistrato aveva rigettato, in funzione di giudice per le indagini preliminari, la richiesta della procura all'esito di udienza camerale ritualmente svolta alla presenza delle parti; mentre un secondo magistrato, nelle medesime funzioni di GIP, aveva accolto la richiesta della procura e inviato la richiesta alla Camera dei deputati, senza nemmeno ascoltare personalmente le ragioni delle parti in causa. Nel ribadire la condivisione del metodo di analisi proposto dal relatore, osserva che la casualità dell'intercettazione è da valutare sempre in concreto e che su tale base va individuata la data alla quale fermare la concessione dell'autorizzazione all'uso delle intercettazioni.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, richiama diffusamente la giurisprudenza costituzionale in tema di intercettazioni indirette, soffermandosi sui criteri elaborati in tale sede ai fini della valutazione della occasionalità delle intercettazioni.

  Alfredo BAZOLI (PD) esprime apprezzamento per il lavoro svolto dal relatore e sulle considerazioni svolte sulla indisponibilità da parte del parlamentare in ordine a valutazioni di competenza esclusiva della Giunta; ritiene accettabili le conclusioni a cui è giunto il relatore stesso in ordine alla conoscenza effettiva alla data del 29 aprile 2016 della condizione di parlamentare di Di Gioia e al connesso venir meno del carattere occasionale delle intercettazioni successivamente a tale data.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), relatore, sottolinea di aver ispirato il proprio iter argomentativo, in sede di formulazione della proposta, a due criteri essenziali, il primo orientato alla reale individuazione del soggetto intercettato, la cui condizione di parlamentare non può essere desunta in modo sicuro dalla mera intestazione alla Camera dei deputati dell'utenza telefonica captata bensì dalla effettiva identificazione della persona, e dalla conseguente certezza in ordine allo status posseduto. Il secondo criterio è quello della rilevanza della intercettazione indiretta, rispetto alla quale la trascrizione del 29 aprile fa da spartiacque. Ciò che avviene prima può essere considerato effettivamente casuale e quindi utilizzabile, ferme restando le carenze del procedimento, stigmatizzate del resto anche dal primo GIP, in merito alle Pag. 9quali condivide altresì le considerazioni svolte dai colleghi.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta del relatore, onorevole Vitiello, nel senso di concedere l'autorizzazione richiesta con riferimento alle intercettazioni del 18, 26 e 27 aprile 2016 e di negare la medesima autorizzazione con riferimento alle restanti dieci intercettazioni effettuate dal 2 maggio 2016 al 10 giugno 2016.

  La Giunta approva a maggioranza la proposta del relatore, il quale predisporrà il documento per il successivo esame in Assemblea.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, dichiara conclusa la seduta.

  La seduta termina alle 11.15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI