CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 ottobre 2018
74.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Lavoro pubblico e privato (XI)
COMUNICATO
Pag. 132

AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 16 ottobre 2018.

Audizione del prof. Valerio Onida e della prof.ssa Anna Maria Poggi nell'ambito dell'esame delle proposte di legge C. 294 Meloni e C. 1071 D'Uva, recanti disposizioni per favorire l'equità del sistema previdenziale.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.45 alle 11.55.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Andrea GIACCONE.

  La seduta comincia alle 11.55.

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.
C. 1209 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Andrea GIACCONE, presidente, avverte che l'ordine del giorno reca l'esame in sede consultiva, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite VIII e IX, del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze (C. 1209).Pag. 133
  Invita, quindi, la relatrice, onorevole Giannone, a svolgere la relazione introduttiva.

  Veronica GIANNONE (M5S), relatrice, dopo avere segnalato preliminarmente che il provvedimento consta di quarantasei articoli, suddivisi in cinque Capi, procede all'illustrazione del Capo I, che reca interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova. In particolare, soffermandosi sulle disposizioni che rientrano nei temi di competenza della XI Commissione, osserva che l'articolo 1 prevede, al comma 1, la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi, crollato a Genova lo scorso 14 agosto, e il ripristino del connesso sistema viario. Il Commissario straordinario è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per un periodo di dodici mesi, prorogabile o rinnovabile per non oltre un triennio. Rileva che, sulla base del comma 2, il compenso è determinato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in una misura non superiore al doppio di quella indicata dall'articolo 5, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, che fissa il limite di spesa in 50.000 euro annui per la parte fissa e 50.000 euro annui per la parte variabile. Il medesimo comma 2 prevede l'istituzione di una struttura di supporto alle dirette dipendenze del Commissario straordinario, composta da un contingente massimo di venti unità di personale, di cui una unità di personale dirigenziale di livello non generale, provenienti da pubbliche amministrazioni centrali o degli enti territoriali, in possesso delle competenze e dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle funzioni commissariali. A tale personale, in posizione di comando, distacco o fuori ruolo e che conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di provenienza, è riconosciuto, se non dirigente, il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente della struttura è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale della struttura sono rimborsati alle amministrazioni di appartenenza dal Commissario straordinario, mentre rimangono a carico della contabilità speciale, contestualmente istituita ai sensi del successivo comma 8, gli oneri relativi al trattamento economico accessorio. Segnala che per il finanziamento delle disposizioni in esame è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.
  Segnala, inoltre, che il comma 4 prevede la possibilità per il Commissario straordinario di nominare fino a due sub-commissari, per un periodo massimo di dodici mesi e rinnovabile, il cui compenso è determinato in misura non superiore all'ammontare indicato dal già ricordato articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011.
  Passa, quindi, all'articolo 2, che reca disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali. In particolare, si prevede la possibilità per gli anni 2018 e 2019, per la regione Liguria, la Città metropolitana di Genova e il comune di Genova, di assumere, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente, fino a ulteriori 250 unità di personale con contratti di lavoro a tempo determinato con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, nel limite complessivo di spesa di euro 3,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di euro 10 milioni di euro per l'anno 2019. Alle assunzioni si provvede attingendo dalle graduatorie di concorsi pubblici ancora vigenti e, qualora Pag. 134non risulti individuabile personale con il profilo professionale richiesto, attraverso selezione pubblica, anche per soli titoli, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità, anche semplificati.
  Segnala che, all'articolo 3, che reca disposizioni fiscali in favore dei soggetti danneggiati dal crollo del ponte Morandi, il comma 5 sospende dal 15 agosto 2018 al 31 dicembre 2019 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione e per le attività esecutive degli agenti della riscossione riguardanti non solo i tributi, ma anche, come risulta dal richiamo all'articolo 30 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, delle somme dovute a qualsiasi titolo all'INPS.
  Rileva, quindi, che l'articolo 6 prevede la progettazione e la realizzazione, in via d'urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle opere accessorie, finalizzate a garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari in entrata e in uscita dal porto di Genova. A tali attività sovrintende il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente. Segnala, in particolare, il comma 2, che assegna alla Direzione marittima – Capitaneria di porto di Genova, 375.000 euro nel 2018 e 875.000 euro per il 2019, per fare fronte alle esigenze di carattere operativo e logistico in ambito portuale, attraverso l'impiego del personale proveniente dagli altri comandi periferici del Corpo (ventitré militari, come si legge nella relazione tecnica), secondo il principio di prossimità, all'acquisto di mezzi e all'efficientamento delle strutture logistiche.
  Passa ora all'articolo 8, il quale dispone, per il sostegno alle imprese colpite dagli effetti del crollo del ponte Morandi, l'istituzione della zona franca urbana nel territorio della Città metropolitana di Genova, che comporta, per le imprese medesime, una serie di agevolazioni relative al periodo di imposta in corso, tra le quali segnalo l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico del datore di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero spetta anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo operanti nella zona franca urbana (comma 2, lettera d)). Segnala che, ai sensi del comma 4, i benefici fiscali e contributivi spettano anche alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.
  Passa, quindi, al Capo II, che introduce misure per garantire la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti. Si sofferma, in particolare, sull'articolo 12, che dispone, al comma 1, a decorrere dal 1o gennaio 2019, l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA), di cui si prevede la possibilità di articolazioni territoriali. All'Agenzia, che ha il compito di garantire la sicurezza del sistema ferroviario nazionale, funzione già esercitata dall'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), e delle infrastrutture stradali e autostradali, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo n. 300 del 1999 per quanto non disciplinato dal decreto in esame. Contestualmente, al comma 2, la norma dispone la soppressione della citata Agenzia Nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF), le cui funzioni sono attribuite appunto all'Agenzia, che succede a titolo universale in tutti i rapporti attivi e passivi al predetto ente e ne acquisisce le relative risorse umane, strumentali e finanziarie. L'Agenzia ha autonomia regolamentare, amministrativa, patrimoniale, organizzativa, contabile e finanziaria e i poteri di indirizzo, vigilanza e controllo strategico sono esercitati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Come previsto dal comma 6, sono organi dell'Agenzia il direttore, scelto in base a criteri di alta professionalità, di capacità manageriale e di qualificata esperienza nell'esercizio di funzioni attinenti al settore operativo dell'agenzia; il comitato direttivo, composto da quattro membri e dal direttore dell'agenzia, che lo presiede, Pag. 135e il collegio dei revisori dei conti. Sulla base del comma 7, il direttore è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, e il suo incarico ha la durata massima di tre anni, è rinnovabile per una sola volta ed è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato e con qualsiasi altra attività professionale privata anche occasionale. Il comitato direttivo è nominato per la durata di tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Metà dei componenti sono scelti tra i dipendenti di pubbliche amministrazioni ovvero tra soggetti ad esse esterni dotati di specifica competenza professionale attinente ai settori nei quali opera l'agenzia. I restanti componenti sono scelti tra i dirigenti dell'agenzia e non percepiscono alcun compenso aggiuntivo per lo svolgimento dell'incarico nel comitato direttivo. I componenti del comitato direttivo non possono svolgere attività professionale, né essere amministratori o dipendenti di società o imprese, nei settori di intervento dell'Agenzia. Il collegio dei revisori dei conti è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti iscritti al registro dei revisori legali, nominati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. I revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta. I compensi dei componenti degli organi collegiali sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia delle finanze, secondo i criteri e parametri previsti per gli enti e organismi pubblici, e sono posti a carico del bilancio dell'Agenzia. I commi 8 e 9 prevedono l'adozione di uno statuto e di un regolamento di amministrazione. A tale ultimo riguardo, segnala che il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, attraverso la previsione di due distinte articolazioni competenti ad esercitare, rispettivamente, le funzioni già svolte dall'ANSF in materia di sicurezza ferroviaria e le nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, cui sono preposte due posizioni di ufficio di livello dirigenziale generale. Il regolamento, inoltre, fissa le dotazioni organiche complessive del personale di ruolo dipendente dall'Agenzia nel limite massimo di 434 unità, di cui trentacinque di livello dirigenziale non generale e due uffici di livello dirigenziale generale, e determina le procedure per l'accesso alla dirigenza, nel rispetto del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il comma 11 dispone che i dipendenti dell'ANSF a tempo indeterminato sono inquadrati nel ruolo dell'Agenzia e mantengono il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento dell'inquadramento e in applicazione di quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al successivo comma 16. Per i restanti contratti di lavoro, l'Agenzia subentra nella titolarità dei rispettivi rapporti, comprese le collaborazioni in corso, che restano in vigore sino a naturale scadenza. Sulla base del comma 12, inoltre, è assegnato all'Agenzia un ulteriore contingente di personale di centoventidue unità, destinato all'esercizio delle funzioni in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, e di otto posizioni di uffici di livello dirigenziale non generale, mentre, come disposto dal comma 13, nell'organico dell'Agenzia sono presenti due posizioni di uffici di livello dirigenziale generale. Il comma 14 dispone che, in fase di prima attuazione e per garantire l'immediata operatività dell'ANSFISA, per lo svolgimento delle nuove competenze in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali, sino all'approvazione del regolamento di amministrazione, l'Agenzia provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima di sessantuno unità, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni, e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. Pag. 136Il personale selezionato è comandato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle amministrazioni di provenienza, per poi essere immesso nel ruolo dell'Agenzia con la qualifica assunta in sede di selezione e con il riconoscimento del trattamento economico equivalente a quello ricoperto nel precedente rapporto di lavoro e, se più favorevole, il mantenimento del trattamento economico di provenienza, limitatamente alle voci fisse e continuative, mediante assegno ad personam riassorbibile e non rivalutabile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. L'inquadramento nei ruoli dell'Agenzia del personale proveniente dalle pubbliche amministrazioni comporta la riduzione, in misura corrispondente, della dotazione organica dell'amministrazione di provenienza con contestuale trasferimento delle relative risorse finanziarie. Quanto alla distribuzione temporale delle assunzioni, rileva che, al comma 15, l'Agenzia è autorizzata all'assunzione a tempo indeterminato di centoquarantuno unità di personale e di quindici dirigenti nel corso dell'anno 2019 e di settanta unità di personale e di dieci dirigenti nel corso dell'anno 2020, da inquadrare nelle aree iniziali stabilite nel regolamento. Il comma 16 prevede l'applicazione al personale e alla dirigenza dell'Agenzia delle disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto funzioni centrali, secondo le tabelle retributive dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC). Segnala, infine, che, come disposto dal comma 19, gli organi dell'ANSF rimangono in carica fino alla nomina degli organi dell'Agenzia e che, nelle more della piena operatività della stessa, le funzioni e le competenze ad essa attribuite, ove già esistenti, continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati.
  Rileva, altresì, che l'articolo 13 dispone l'istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche (AINOP) e che l'articolo 14 prevede la realizzazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico da applicare alle infrastrutture stradali e autostradali che presentano condizioni di criticità connesse al passaggio di mezzi pesanti.
  Si sofferma, quindi, sull'articolo 15, che autorizza il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ad assumere a tempo indeterminato, nel corso dell'anno 2019, centodieci unità di personale, con prevalenza di personale di profilo tecnico per una percentuale almeno pari al 70 per cento, da inquadrare nel livello iniziale della III area, e novanta unità di personale, da inquadrare nella seconda fascia retributiva della II area. Tali assunzioni sono effettuate, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, in aggiunta alle percentuali di assunzione previste dall'articolo 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, per l'anno 2019. La dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è conseguentemente rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria. A tali fini, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad avviare appositi concorsi pubblici, in deroga all'obbligo del previo espletamento delle procedure di mobilità e alla disciplina del cosiddetto concorso unico.
  Dopo avere segnalato che l'articolo 16 introduce modifiche alle competenze dell'Autorità di regolazione dei trasporti, nonché disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale, passa al Capo III, che dispone interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'isola di Ischia interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017. In particolare, rileva che l'articolo 17 prevede la nomina di un Commissario straordinario il cui compenso è determinato nella misura non superiore ai già citati limiti di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge n. 98 del 2011. La durata massima dell'incarico è fissata in dodici mesi con possibilità di rinnovo.Pag. 137
  Rileva che le funzioni del Commissario straordinario sono dettagliate dal successivo articolo 18, che prevede, tra l'altro, che questi si avvalga dell'Unità tecnica – amministrativa istituita dall'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011 – che provvede nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, ferme restando le competenze ad essa attribuite – nonché dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., mediante la conclusione di apposita convenzione.
  Segnala che l'articolo 31 individua i requisiti che i professionisti devono possedere per l'affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria. A tale proposito, segnala che tra i requisiti richiesti è previsto anche l'assenza di violazioni in materia contributiva e previdenziale ostative al rilascio del DURC.
  Si sofferma, quindi, sull'articolo 32, che disciplina la struttura del Commissario straordinario. In particolare, il comma 1, dopo avere disposto che il Commissario straordinario opera con piena autonomia amministrativa, finanziaria e contabile in relazione alle risorse assegnate, prevede, al comma 2, che esso si avvalga, oltre che dell'Unità tecnica di cui all'articolo 18, comma 4, anche di una struttura posta alle sue dirette dipendenze, con sede a Roma, a Napoli e nell'Isola di Ischia. Essa, come previsto dal comma 2, è composta da un contingente nel limite massimo di dodici unità di personale non dirigenziale e una unità di personale dirigenziale di livello non generale, scelte tra il personale delle amministrazioni pubbliche. Il Commissario straordinario può avvalersi anche di un numero massimo di tre esperti, nominati con proprio provvedimento, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
  Sulla base del comma 3, il personale è posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, conservando lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza. Al personale non dirigenziale della struttura è riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al dirigente della struttura è riconosciuta la retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti di livello non generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con provvedimento del Commissario straordinario, di importo non superiore al 50 per cento della retribuzione di posizione. Resta a carico delle amministrazioni di provenienza il trattamento fondamentale, mentre sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario gli oneri relativi al trattamento economico non fondamentale.
  I successivi commi 4 e 5 dispongono in materia di compensi agli esperti e di spese per il funzionamento della struttura commissariale, nonché di rimborso al Commissario straordinario, agli esperti e ai componenti della struttura commissariale di spese di viaggio, vitto e alloggio connesse agli spostamenti tra le sedi. Gli oneri sono posti a carico della contabilità speciale istituita dal precedente articolo 19. Segnala, inoltre, che il comma 6 prevede la possibilità per il Commissario straordinario di avvalersi di un comitato tecnico scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria, a cui non sono dovuti gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati. Infine, al comma 7 si prevede che il Commissario straordinario, nei limiti delle risorse disponibili, può riconoscere al personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni in servizio presso la struttura la corresponsione di compensi per prestazioni di lavoro straordinario nel limite massimo di trenta ore mensili effettivamente svolte, oltre a quelle già previste dai rispettivi ordinamenti, e comunque nel rispetto della disciplina in materia di orario di lavoro di cui al Pag. 138decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66. Allo stesso modo, il Commissario straordinario può attribuire al personale dirigenziale della struttura un incremento del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, commisurata ai giorni di effettivo impiego.
  Infine, all'articolo 32, in materia di proroga e sospensione di termini, segnala il comma 6, che, intervenendo su quanto previsto dall'articolo 1, comma 752, della legge di bilancio 2018, dispone l'aumento della durata dei contratti di lavoro a tempo determinato oltre quella di vigenza dello stato di emergenza, stipulati per fare fronte all'emergenza, il raddoppio del numero di unità di personale che può essere assunto dal comune di Lacco Ameno e dal comune di Casamicciola Terme per gli anni 2019 e 2020, nonché l'estensione al comune di Forio della facoltà di assumere personale nel limite di quattro unità per gli anni 2019 e 2020.
  Osserva, quindi, che l'articolo 34 prevede la sospensione nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 29 settembre 2018 – 31 dicembre 2020. La ripresa degli adempimenti e dei pagamenti relativi ai contributi sospesi si effettua entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. La norma prevede anche la possibilità sia di rateizzare il pagamento fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo e, in tal caso, la regolarizzazione avviene a decorrere dal mese di febbraio 2021, sia, su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, che la ritenuta possa essere operata anche dal sostituto d'imposta. Analogamente, per i medesimi comuni, l'articolo 35 dispone la sospensione di termini per la notifica di cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori. Tra i termini sospesi, segnala quelli relativi al recupero delle somme a qualunque titolo dovute all'INPS. I termini sospesi riprendono a decorrere dal 1o gennaio 2021. L'articolo 36, infine, introduce misure per compensare le riduzioni di fatturato subite dalle imprese del settore turistico e agrituristico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato a seguito degli eventi sismici.
  Passa ora al Capo IV, che reca misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017. In particolare, l'articolo 37 introduce modifiche al decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016, allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione, mentre l'articolo 38 prevede la nomina del Commissario straordinario subentrante nelle funzioni dell'attuale Commissario straordinario del Governo e stabilisce, inoltre, che il suo compenso sia fissato dal decreto di nomina nel limite massimo di 100.000 euro complessivi annui.
  Si sofferma, infine, sull'articolo 44, contenuto nel Capo V, che dispone, in via transitoria, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 2019, la possibilità di autorizzare la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale, per un massimo di dodici mesi complessivi. Ricorda che tale causale di concessione della CIGS era stata soppressa dall'articolo 21, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 148 del 2015, a decorrere dal 2016. Il trattamento è autorizzato, previo accordo in sede governativa, qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale oppure laddove sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo, nonché, in alternativa, attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla regione interessata. Gli interventi possono essere autorizzati nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e non utilizzate, anche in via prospettica. La norma prevede, Pag. 139inoltre, la verifica in sede di accordo governativo della sostenibilità finanziaria del trattamento straordinario di integrazione salariale il cui onere è indicato nell'accordo medesimo. Al fine del monitoraggio della spesa, gli accordi governativi sono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze e all'INPS per il monitoraggio mensile dei flussi di spesa relativi all'erogazione delle prestazioni. Qualora dal monitoraggio emerga che è stato raggiunto o sarà raggiunto il limite di spesa, non possono essere stipulati altri accordi.

  Davide TRIPIEDI (M5S), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene che sarebbe opportuno, ai fini dell'espressione del parere, procedere all'audizione delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative per acquisire il loro orientamento con riferimento, in particolare, alle disposizioni concernenti la cassa integrazione straordinaria, di cui all'articolo 44 del decreto-legge in esame.

  Marco LACARRA (PD), intervenendo a sua volta sull'ordine dei lavori, rileva che sarebbe auspicabile che la Commissione si esprimesse sul testo del decreto-legge come risultante all'esito dell'esame in sede referente da parte delle Commissioni di merito.

  Andrea GIACCONE, presidente, rileva che, data la ristrettezza dei tempi imposti dall'organizzazione dei lavori sul decreto-legge, ancora all'esame delle Commissioni di merito, la Commissione dovrà esprimersi sul testo originario nella seduta convocata per la giornata di domani, secondo quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Quanto alla possibilità di sentire in audizione le organizzazioni sindacali, come richiesto dal deputato Tripiedi, se tutti i gruppi concordano, la Presidenza della Commissione si attiverà, previa autorizzazione del Presidente della Camera, per fissare l'audizione informale nella giornata di domani, prima della seduta già convocata per le ore 9.
  Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

  Andrea GIACCONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta convocata per la giornata di domani.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.
C. 1201 Governo.
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.
Doc. LXXXVII, n. 1.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione avvia l'esame congiunto dei provvedimenti.

  Andrea GIACCONE, presidente, ricorda che la Commissione è convocata, ai sensi dell'articolo 126-ter del Regolamento, per l'esame congiunto, in sede consultiva, del disegno di legge n. 1201, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018, e della Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2016 (Doc. LXXXVII, n. 1).
  Ricorda, inoltre, che le Commissioni in sede consultiva esaminano le parti di competenza e approvano una relazione sul disegno di legge di delegazione europea, nominando altresì un relatore, che può partecipare alle sedute della XIV Commissione. La relazione, trasmessa alla XIV Commissione, potrà essere accompagnata da eventuali emendamenti approvati dalle Commissioni. Sulla relazione consuntiva, invece, le Commissioni dovranno esprimere un parere.
  Per quanto riguarda la fase emendativa, se non vi sono obiezioni, il termine per la presentazione delle proposte emendative riferite alle parti di competenza del Pag. 140disegno di legge di delegazione europea 2018 potrebbe essere fissato alle ore 17 della giornata odierna.
  Fa presente che possono ritenersi ricevibili solo gli emendamenti il cui contenuto è riconducibile alle materie di competenza specifica di ciascuna Commissione di settore. Nel caso in cui membri della Commissione intendano proporre emendamenti che interessano gli ambiti di competenza di altre Commissioni, tali emendamenti dovranno essere presentati presso la Commissione specificamente competente. Gli emendamenti presentati saranno quindi sottoposti allo specifico vaglio da parte della Presidenza della Commissione ai fini della verifica della loro ammissibilità. Fa presente, in ogni caso, che i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Gli emendamenti approvati dalle Commissioni di settore e trasmessi alla XIV Commissione potranno essere da questa respinti solo per motivi di compatibilità con la normativa europea o per esigenze di coordinamento generale. Gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili, ma potranno, peraltro, essere ripresentati in Assemblea.
  Ricorda, infine, che, per prassi consolidata, gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.
  Dà quindi la parola alla relatrice, onorevole Bubisutti, per la sua relazione introduttiva.

  Aurelia BUBISUTTI (Lega), relatrice, in relazione al disegno di legge di delegazione europea 2018, di cui oggi la Commissione avvia l'esame, ricorda in via preliminare che esso, insieme al disegno di legge europea, rappresenta uno degli strumenti legislativi che assicurano il periodico adeguamento all'ordinamento dell'Unione. In particolare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, della legge n. 234 del 2012, la legge di delegazione europea è lo strumento con cui si conferisce al Governo la delega legislativa per dare attuazione alle direttive europee e alle decisioni quadro, nonché agli obblighi direttamente riconducibili al recepimento di atti legislativi europei. Ricorda, altresì, che il disegno di legge europea è in corso di esame al Senato (Atto Senato n. 822).
  Il disegno di legge di delegazione europea 2018, che viene esaminato nell'ambito della cosiddetta «sessione europea» espressamente disciplinata dall'articolo 126-ter del Regolamento della Camera, si compone di 22 articoli ed è corredato da un allegato contenente l'elenco delle direttive da recepire con la delega conferita dall'articolo 1, da attuare secondo i termini, le procedure, i princìpi e i criteri direttivi di carattere generale indicati dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
  Tra le ventidue direttive elencate nell'allegato, segnala, in quanto riconducibile alle competenze della XI Commissione, in primo luogo, la direttiva (UE) 2013/59, in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. Essa definisce norme di sicurezza uniformi per la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro tali radiazioni e introduce norme minime di tutela e soglie specifiche applicabili all'esposizione in ambito professionale, in ambito sanitario e della restante popolazione.
  Segnala, quindi, la direttiva (UE) 2017/159, recante attuazione dell'accordo relativo all'attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 dell'Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole nell'Unione europea (Cogeca), la Federazione europea dei lavoratori dei trasporti e l'Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca dell'Unione europea (Europêche), il cui termine di recepimento scade il 15 novembre 2019. L'accordo è, in particolare, finalizzato al miglioramento delle condizioni Pag. 141di vita e di lavoro a bordo delle navi e dei pescherecci adibiti alla pesca. Esso interviene in materia di lavoro a bordo e di condizioni di servizio, di alloggio, di alimentazione, di sicurezza sul lavoro, di tutela della salute e di cure mediche.
  Sempre in materia di lavoratori imbarcati, segnala altresì la direttiva (UE) 2017/2397, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna, che abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio, il cui termine di recepimento scade il 17 gennaio 2022. Essa ha l'obiettivo di istituire un quadro comune europeo in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali minime per la navigazione interna, stabilendo le condizioni e le procedure per la certificazione delle qualifiche e il loro riconoscimento negli Stati membri. In particolare, rileva la prevista istituzione di un certificato di qualifica dell'Unione per consentire ai titolari di qualifiche professionali nel settore della navigazione interna di esercitare la loro professione su tutte le vie navigabili interne dell'UE. L'obiettivo è che i certificati di qualifica, i libretti di navigazione e i giornali di bordo rispettino norme minime, richieste sulla base di criteri armonizzati definiti nella direttiva, in modo che gli Stati membri possano riconoscere le qualifiche professionali così certificate. Osserva, infine, che per gli Stati, come l'Italia, in cui le vie navigabili interne non hanno un collegamento transfrontaliero, è consentito di recepire solo le disposizioni minime necessarie al riconoscimento dei certificati professionali previsti dalla direttiva.
  Segnala, quindi, la direttiva (UE) 2017/2398, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro, il cui termine di recepimento scade il 17 gennaio 2020. Essa si prefigge di garantire ai lavoratori un livello coerente di protezione contro i rischi derivanti da tali agenti patogeni, e definisce i limiti di esposizione professionale a sostanze pericolose. Rileva, in particolare, l'introduzione di valori limite per l'esposizione professionale sia per la polvere di silice cristallina respirabile sia per altri agenti cancerogeni; la possibilità per la Commissione europea di includere ulteriori sostanza tossiche nell'ambito di applicazione della direttiva; l'obbligo di assicurare un'adeguata sorveglianza sanitaria dei lavoratori a rischio, anche oltre il termine dell'esposizione, sulla base di una decisione del medico o dell'autorità responsabile per la sorveglianza.
  Passa, quindi, alla direttiva (UE) 2018/131, recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF), volto a modificare la direttiva 2009/13/CE conformemente alle modifiche del 2014 alla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, approvate dalla Conferenza internazionale del lavoro l'11 giugno 2014, il cui termine di recepimento scade il 16 febbraio 2020. Segnala che la Convenzione disciplina, tra l'altro, i requisiti minimi per l'impiego di marinai su una nave; le condizioni di impiego; l'alloggio, le strutture ricreative, l'alimentazione e il servizio mensa; la tutela sanitaria, le cure mediche, la tutela del benessere e la protezione sociale; la conformità nell'applicazione delle disposizioni. L'accordo recepito dalla direttiva in esame introduce modifiche alla Convenzione in materia, tra l'altro, di istituzione di un sistema di garanzia finanziaria in caso di abbandono del marittimo. Tale garanzia, che può assumere la forma di un regime di sicurezza sociale, di un'assicurazione, di un fondo nazionale o di altri strumenti analoghi, deve assicurare una copertura sufficiente e un'assistenza finanziaria rapida a ogni marittimo abbandonato. L'assistenza deve comprendere cibo, alloggio, approvvigionamento di acqua potabile e carburante, cure mediche. Tra le altre modifiche introdotte dall'accordo e recepite dalla direttiva, segnala, infine, l'individuazione delle prescrizioni minime del sistema di garanzia finanziaria fornita dall'armatore a copertura dell'indennizzo in caso di decesso o disabilità a Pag. 142lungo termine del marittimo derivante da infortunio sul lavoro, malattia o rischio professionale.
  Segnala, infine, la direttiva (UE) 2018/645, che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida, il cui termine di recepimento scade il 23 maggio 2020. La direttiva è volta al superamento di talune carenze della normativa vigente, riguardanti, tra l'altro, difficoltà e incertezze giuridiche nell'interpretazione delle regole; contenuti dei corsi di formazione; difficoltà di riconoscimento delle attività di formazione svolte dai conducenti in un altro Stato membro.
  L'articolo 2 delega il Governo all'adozione di disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
  I successivi articoli conferiscono deleghe al Governo o per il recepimento di direttive o per il coordinamento della legislazione nazionale con i principi introdotti da regolamenti europei, che non incidono direttamente su profili di competenza della XI Commissione.
  Con riferimento alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2017, ricorda che essa è uno degli strumenti informativi che il Governo è tenuto a trasmettere, entro il 28 febbraio di ogni anno, al Parlamento, sulla base dell'articolo 13, comma 2, della legge n. 234 del 2012. La relazione, che presenta la stessa struttura che caratterizza la Relazione programmatica, si articola in quattro parti: sviluppo del processo di integrazione europea e nuovo quadro istituzionale dell'UE; principali politiche orizzontali e settoriali; attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale; coordinamento nazionale delle politiche europee. Il testo è corredato di cinque Appendici: l'elenco dei Consigli dell'Unione europea e dei Consigli europei; i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2017; lo stato di recepimento delle direttive; il seguito dato agli atti di indirizzo parlamentari; l'elenco degli acronimi.
  In questa sede, premette che la sua relazione si concentrerà essenzialmente sugli aspetti che più direttamente sono riconducibili alle competenze della Commissione.
  Al riguardo, nell'ambito della prima parte della Relazione, riferita allo sviluppo del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale dell'UE, la Relazione, al paragrafo 3.1, fa riferimento, tra l'altro, alla posizione assunta dal Governo, nell'ambito di un documento di posizione (Italian contribution on deepening the EMU), in cui, allo scopo di individuare una strategia aggregata orientata alla crescita e a favorire la convergenza tra gli Stati membri, ha proposto l'adozione di un meccanismo europeo di assicurazione contro la disoccupazione (European Unemployment Benefit Scheme – EUBS). Su questo punto, la Relazione ricorda che il nostro Paese ha elaborato da tempo una propria proposta, partendo dalla considerazione che tale strumento svolgerebbe una funzione di stabilizzazione anticiclica con evidenti ricadute positive; sosterrebbe l'impatto e l'efficacia delle riforme, facilitando così gli aggiustamenti soprattutto nel mercato del lavoro, e consentirebbe di gestire gli impatti sociali della crisi. Lo schema permetterebbe, altresì, di evitare che la disoccupazione ciclica si trasformi in disoccupazione strutturale, oltre a fornire un chiaro segnale sulla volontà di rafforzare e completare l'Unione economica e monetaria (UEM).
  Nell'ambito della seconda parte della Relazione, relativa alle principali politiche orizzontali e settoriali, sottolinea che nel capitolo 1, relativo al mercato unico di beni e servizi, al paragrafo 1.2 si segnala la presentazione di una proposta di direttiva su un test di proporzionalità propedeutica Pag. 143all'adozione di nuova regolamentazione sulle professioni. L'obiettivo della proposta è quello di prevedere un quadro giuridico omogeneo a livello UE che possa assicurare una valutazione preventiva efficiente ed efficace, nonché comparabile, della proporzionalità da parte degli Stati membri che intendano introdurre o modificare la propria regolamentazione in materia di professioni regolamentate. La Relazione dà conto di come le osservazioni del Governo italiano siano state recepite nel nuovo testo di compromesso adottato in orientamento generale al Consiglio Competitività del 29 maggio 2017.
  Osserva che nel capitolo 7, riguardante la riforma delle pubbliche amministrazioni e la semplificazione, al capoverso 7.2, relativo alla mobilità europea dei dipendenti pubblici, la Relazione dà conto del perdurante impegno, anche nel 2017, del Governo italiano per il rafforzamento della cooperazione istituzionale delle pubbliche amministrazioni italiane e per una più intensa partecipazione delle risorse umane a esse assegnate a percorsi professionali e formativi presso le Istituzioni europee. Dalla Relazione risulta che in tale anno sono stati autorizzati circa duecentotrenta funzionari italiani ad assumere un impiego presso organismi internazionali, in posizione di fuori ruolo dalle rispettive amministrazioni, e, di essi, oltre cinquanta presso le Istituzioni europee. Gli Esperti Nazionali Distaccati nel 2017 sono aumentati a un totale di centosessantotto, ripartiti fra Commissione, Servizio europeo di azione esterna (SEAE), Parlamento e altri Organismi e Istituzioni. Durante l'anno è, inoltre, continuata l'attività di coordinamento tra funzionari responsabili dei «Punti di contatto» per gli Esperti nazionali distaccati (END) nel quadro di attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 184 del 2014, che fissa i principi che concorrono a un migliore utilizzo dei distacchi in un'ottica di programmazione strategica.
  Si sofferma quindi sul capitolo 12, dedicato alle politiche per il lavoro, per l'inclusione sociale e le pari opportunità. In esso, la Relazione dà conto dell'impegno del Governo per i giovani, per il rafforzamento della dimensione sociale e delle politiche di coesione, per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, per il contrasto al lavoro sommerso e irregolare e per il rafforzamento della sicurezza sociale dei lavoratori. In particolare, al paragrafo 12.1, relativo alle politiche attive per l'occupazione, si legge dei risultati ottenuti dall'Agenzia per le Politiche attive del lavoro (ANPAL) nell'azione mirata a contrastare la disoccupazione giovanile, anche attraverso l'attività dei programmi operativi nazionali del Fondo sociale europeo e dell'Iniziativa per l'occupazione giovanile (PON SPAO e PON IOG). I dati del monitoraggio periodico del PON IOG evidenziano che, al 30 novembre 2017, erano registrati nel programma Garanzia Giovani circa 1,3 milioni di giovani NEET (Not in Education, Employment or Training). Sul piano delle risorse impiegate, la Relazione evidenzia l'aumento di 903 milioni di euro delle risorse europee destinate al finanziamento della Garanzia Giovani, dell'Iniziativa Occupazione Giovani e al contrasto della disoccupazione giovanile. Nel corso dell'anno, sono stati messi in campo due ulteriori incentivi occupazionali rivolti ai giovani, l'Incentivo Occupazione Giovani e l'Incentivo Occupazione Sud, finanziati rispettivamente dal PON IOG e dal PON SPAO. Nell'ambito di quest'ultimo programma, sono stati finanziati anche il progetto EQuIPE 2020, basato sulla sinergia tra le competenze in materia di sviluppo produttivo e quelle di formazione e politiche del lavoro, da parte di tutti gli attori coinvolti, nonché le misure sperimentali di politica attiva attuate dal Governo nell'ambito dell'alternanza scuola-lavoro in cento istituti scolastici. Numerose sono poi le iniziative e i progetti europei cui l'Italia ha partecipato e dedicati alla formazione professionale e all'acquisizione delle competenze, di cui la Relazione dà dettagliatamente conto.
  Passa al paragrafo 12.2, riguardante la salute e sicurezza sul lavoro. In tale ambito, si legge della partecipazione del Governo alla Piattaforma europea per la lotta al lavoro sommerso e del suo impegno Pag. 144nella fase di consultazione pubblica lanciata dalla Commissione europea per l'istituzione di un'Autorità europea del lavoro, con riferimento alla quale è stata sottolineata la necessità di un attento coordinamento con le numerose autorità attualmente operanti in materia. Sul piano legislativo, l'Italia sta partecipando attivamente ai processi decisionali riguardanti il tema del distacco transnazionale nell'ambito della piattaforma IMI-Sistema d'Informazione del Mercato Interno, attualmente utilizzata per la collaborazione amministrativa e lo scambio di informazioni tra autorità di controllo dei Paesi UE; la proposta di revisione della direttiva 96/71/CE sul distacco dei lavoratori; la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2006/22/CE e fissa norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto. Con riferimento al tema della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, il Governo, recependo gli atti di indirizzo parlamentare adottati lo scorso anno, ha partecipato all’iter di decisione relativo alla proposta di revisione della direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. Ricorda che tale proposta, ora approvata, è tra le direttive dell'Allegato al disegno di legge di delegazione europea commentate nella prima parte della relazione. Segnala che le Commissioni parlamentari si erano espresse per una maggiore omogeneità tra gli Stati membri dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e per l'eventuale adozione di misure di maggior protezione con il coinvolgimento delle parti sociali nell'attuazione della normativa europea. In particolare, nell'atto di indirizzo al Governo, in ragione dell'impatto delle disposizioni in argomento, è stato previsto il coinvolgimento della Commissione Consultiva nonché delle Regioni al fine di garantire adeguati standard di sicurezza, tenuto altresì conto che l'introduzione dei parametri definiti nella direttiva fornirà ai datori di lavoro, ai lavoratori e alle autorità preposte ai controlli un criterio obiettivo che aiuti a garantire il rispetto dei principi generali della direttiva, con effetti positivi per i lavoratori ed evitando così un pregiudizio per gli stessi.
  Il Governo è impegnato anche nella fase ascendente relativa a una nuova direttiva in materia di conciliazione vita-lavoro, che abrogherà la direttiva 2010/18/UE sul congedo parentale. Si tratta di uno strumento legislativo che intende rafforzare – a livello europeo e nazionale – l'incremento dell'occupazione femminile, favorendo in particolare una maggiore condivisione dei compiti di cura e di assistenza familiare per i genitori che lavorano. Sono stati finora analizzati, principalmente, gli aspetti connessi alla sostenibilità finanziaria delle misure proposte, in relazione al quadro normativo già vigente nel nostro Paese. Anche in questo caso, il Governo ha recepito gli indirizzi parlamentari adottati. Su tale proposta di direttiva, tuttavia, sono emerse alcune criticità riguardanti aspetti di sicurezza sociale. Infatti, se per quanto riguarda la disciplina dell'indennità spettante in caso di congedo di paternità, di congedo parentale o di congedo per assistenza a familiari disabili, la normativa italiana è in linea con quella della proposta europea, non altrettanto si può dire per l'indennità di congedo parentale fruito dai sei agli otto anni di età del bambino, o dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento, in riferimento alla quale l'indennità nella misura prevista dalla normativa europea in discussione è corrisposta solo a determinate condizioni di reddito. Infine, a differenza della proposta europea, nessuna indennità è prevista per il congedo parentale fruito dagli otto ai dodici anni di età del bambino, o dal suo ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento. Sottolineo che su tale proposta e sulla comunicazione che l'accompagna il Governo ha recepito integralmente i contenuti del documento finale approvato dalla XI Commissione della Camera dei deputati, anche se in essa si valuta l'opportunità che il Governo integri Pag. 145l'analisi dell'impatto finanziario riportata nella relazione trasmessa alle Camere con una valutazione che contempli anche gli oneri per i bilanci pubblici che deriverebbero dall'articolo 4 di cui alla proposta della direttiva, che prevede un congedo di paternità della durata di dieci giorni in occasione della nascita di un figlio. Inoltre, sempre in relazione al congedo del padre lavoratore subordinato, la Camera segnala, e il Governo condivide, l'esigenza di introdurre, indipendentemente dall’iter della proposta di direttiva, disposizioni volte a rendere permanente e ad ampliare ulteriormente in termini di durata il congedo riconosciuto fino all'anno 2018 dall'articolo 1, comma 354, della legge n. 232 del 2016 (per il 2017, due giorni; per il 2018, quattro giorni). La Camera invita altresì a considerare l'opportunità di rendere permanente (e non più sperimentale) la disciplina dei voucher, alternativi al congedo parentale, per l'acquisto dei servizi di baby-sitting o di contributi per far fronte agli oneri dei servizi per l'infanzia (pubblici o privati accreditati), introdotto dalla legge n. 92 del 2012 e attualmente prorogati, in base alla legge n. 232 del 2016, solo fino al 2018.
  Al paragrafo 12.3, riguardante la sicurezza sociale dei lavoratori, la Relazione dà conto dello stato del negoziato sulla proposta COM(2016)815 di modifica del Regolamento 883/2004, in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, in relazione al quale, allo stato attuale, sono stati già adottati accordi parziali relativi alla legislazione applicabile, all'eguaglianza di trattamento, alle prestazioni familiari e alle cure di lungo termine. Si tratta di temi sui quali la delegazione italiana, anche dando seguito alla Risoluzione del Senato della Repubblica n. 191, è riuscita a ottenere le modifiche ritenute necessarie, eliminando le restrizioni originariamente previste sul principio di uguaglianza di trattamento dei lavoratori, sulle possibilità di controllo in caso di errori e frodi, sulla portata delle prestazioni familiari. Restano da negoziare i capitoli relativi alla disoccupazione e alle disposizioni transitorie. Per quanto riguarda gli aspetti procedurali, la Relazione segnala che è iniziato il periodo transitorio di due anni previsto dal Regolamento per la dematerializzazione delle procedure. Le istituzioni competenti – INPS, INAIL, enti previdenziali privati, Ministero della salute e ASL – dovranno implementare le procedure telematiche che permetteranno, a regime, di collegare le 20.000 istituzioni europee erogatrici di prestazioni di sicurezza sociale.
  Nel successivo paragrafo 12.4, dedicato alle politiche di integrazione europea, la Relazione dà conto, tra l'altro, di quanto è stato fatto sul territorio regionale per aumentare la partecipazione alle politiche attive del lavoro e di integrazione sociale della popolazione immigrata regolarmente presente in Italia e per contrastare la povertà e l'esclusione sociale degli immigrati lungo-soggiornanti con familiari a carico, nonché per valorizzare la capacità imprenditoriale dei migranti e promuovere l'integrazione delle seconde generazioni e dei giovani migranti attraverso misure che supportino e accompagnino il raccordo tra la formazione e il mondo del lavoro. Nel medesimo paragrafo, la Relazione segnala anche la collaborazione ai lavori, tuttora in corso, di revisione della Direttiva 2009/50/CE («Blue Card»), con l'obiettivo di migliorare la capacità di attrarre e trattenere cittadini di Paesi Terzi altamente qualificati.
  Al paragrafo 12.5, sulle politiche sociali, la lotta alla povertà e all'esclusione sociale, dopo aver dato conto dell'introduzione, con il decreto legislativo 15 settembre 2017 n. 147, del Reddito di inclusione, misura nazionale di contrasto alla povertà, supportata dalle risorse comunitarie del Programma Operativo Nazionale «Inclusione» per le sole misure di attivazione, la Relazione si sofferma sugli sviluppi del negoziato sul Pilastro europeo dei diritti sociali, una consultazione pubblica prima e una comunicazione dopo, a cui il Parlamento ha attivamente partecipato (in particolare, le Commissioni riunite XI e XII). Come si legge nella Relazione, la posizione italiana si è caratterizzata per la consonanza tra le posizioni del Governo e Pag. 146quelle espresse dal Parlamento per quanto concerne: l'attenzione ai fenomeni di possibile dumping sociale; la richiesta di un particolare trattamento per gli investimenti di carattere sociale nell'applicazione dei parametri del patto di stabilità e crescita; la proposta di adottare politiche anticicliche a fronte di un aumento della disoccupazione negli shock asimmetrici; il sostegno alla proposta della Commissione di rifinanziamento della Garanzia per i Giovani; l'esigenza di prevedere misure specifiche per l'occupazione femminile e la conciliazione vita-lavoro; la sollecitazione a prevedere adeguate risorse economiche per l'istruzione, la formazione e l'aggiornamento delle competenze, in particolare quelle necessarie nell'economia digitale oltre che quelle di base.
  Segnala che la Relazione, nella Parte IV, relativa al coordinamento nazionale delle politiche europee, al capitolo 1, paragrafo 1.1, dà conto dell'attività di coordinamento condotta nel 2017 dal Governo, attraverso il Comitato interministeriale Affari Europei (CIAE) e il Comitato Tecnico di Valutazione (CTV), delle attività finalizzate alla «Proclamazione» del Pilastro, avvenuta in occasione del vertice di Göteborg, il 17 novembre 2017, e di due iniziative legislative a esso afferenti, attraverso tavoli ad hoc. La prima è costituita dall'Atto europeo di accessibilità (EAA), una proposta di direttiva che definisce i requisiti di accessibilità di determinati prodotti e servizi a beneficio delle persone con disabilità. L'accordo generale sulla proposta è stato raggiunto al consiglio EPSCO (occupazione, politica sociale, salute e consumatori) di dicembre. Il Governo ritiene che il lavoro negoziale e di coordinamento abbia permesso di raggiungere il giusto equilibrio tra sostenibilità economica e valenza sociale della proposta. La seconda iniziativa è la proposta di direttiva «Work-Life Balance», che intende abrogare e sostituire la vigente direttiva 2010/18/UE sul congedo parentale. Il dossier è stato oggetto di diverse riunioni del CIAE e del CTV e di un intenso lavoro di coordinamento nel corso del secondo semestre 2017, anche in considerazione dell'impegnativa ricerca di un delicato equilibrio tra aspetti sociali, impatto sul bilancio dello Stato e costi per le imprese.
  Tornando alla Parte II, il paragrafo 12.6 è dedicato alle politiche per la tutela dei diritti e l'emancipazione delle donne. Su tale argomento, come si legge nella Relazione, il Governo italiano ha preso parte ai negoziati sulle Conclusioni consiliari relative a «Migliorare le competenze delle donne e degli uomini nel mercato del lavoro europeo» e alla negoziazione e approvazione delle Conclusioni del Consiglio su «Potenziare le misure per ridurre la segregazione orizzontale di genere nell'istruzione e nell'impiego». Inoltre, allo scopo di promuovere l'accesso e l'avanzamento di carriera delle donne nei settori della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica (STEM), il Governo italiano ha portato avanti, anche nel 2017, l'azione di coordinamento del progetto TRIGGER (TRansforming Institutions by Gendering contents and Gaining Equality in Research), terminato il 31 dicembre 2017, e ha completato le attività del progetto ELENA – Experimenting flexible Labour tools for Enterprises by eNgaging men And women», che costituisce il primo tentativo di mostrare empiricamente, attraverso un esperimento pilota, il legame tra l'utilizzo di forme di lavoro «agile» e i suoi possibili esiti sull'organizzazione e la qualità della vita. Infine, con l'intento di sostenere le iniziative imprenditoriali femminili, il Governo italiano ha incrementato di 4 milioni per il 2017 le risorse destinate all'apposita Sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, per favorire l'accesso al credito delle donne imprenditrici, portando così a 38 milioni di euro la dotazione complessiva di tale Sezione.
  Segnala che, al paragrafo 18.2, la Relazione dà conto dello stato di avanzamento dell’iter di approvazione della proposta di regolamento COM(2016)551 sulle statistiche sociali, che risponde, tra l'altro, alle esigenze della strategia Europa 2020 di monitorare, attraverso indicatori, obiettivi quali la promozione dell'occupazione, Pag. 147il miglioramento dei livelli di istruzione e la promozione dell'inclusione sociale attraverso la riduzione della povertà.
  Passa, quindi, alla già citata Parte IV, sul coordinamento nazionale delle politiche europee, per segnalare che, al capitolo 4, relativo alle procedure di infrazione, la Relazione segnala che la Corte di giustizia ha già pronunciato le sentenze di condanna dell'Italia, ai sensi dell'articolo 260 del TFUE, in relazione alla procedura d'infrazione 2007/2229 relativa al mancato recupero di aiuti concessi per interventi a favore dell'occupazione (contratti di formazione e lavoro), nonché alla procedura di infrazione 2012/2202 relativa al mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia.
  Con riferimento alla prima, il 17 novembre 2011, nella causa C-496/09, la Corte di giustizia ha condannato l'Italia al pagamento di sanzioni pecuniarie per il mancato recupero di aiuti di Stato concessi nel 1997/1998 sotto forma di incentivi ai contratti di formazione e lavoro (CFL). La Corte ha quantificato la somma forfettaria in 30 milioni di euro alla quale si aggiunge una penalità di mora il cui ammontare viene determinato di semestre in semestre sulla base della percentuale di aiuti recuperata. Alla data del 31 dicembre 2017, l'Italia ha versato un totale di 60,1 milioni di euro.
  Per quanto riguarda la procedura d'infrazione 2012/2202 relativa al mancato recupero degli aiuti concessi a favore delle imprese nel territorio di Venezia e Chioggia, la Corte di giustizia, con sentenza del 17 settembre 2015, ha statuito che la Repubblica italiana, non avendo dato esecuzione alla sentenza del 6 ottobre 2011 (C-302/09) e pertanto essendo venuta meno all'obbligo del recupero, è condannata a pagare 30 milioni di euro a titolo di sanzione forfetaria e 12 milioni di euro per semestre di ritardo nel recupero degli aiuti. Alla data del 31 dicembre 2017, l'Italia ha versato 66 milioni di euro.

  Andrea GIACCONE, presidente, ricorda che il termine per la presentazione delle proposte emendative al disegno di legge di delegazione europea 2018 è fissato alle ore 17 della giornata odierna.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta convocata per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 12.20.