CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 ottobre 2018
74.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 16 ottobre 2018.

Audizioni nell'ambito dell'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 1 Iniziativa popolare, C. 457 Saltamartini, C. 470 Benamati, C. 526 Crippa, C. 587 Consiglio Regionale delle Marche e C. 860 Epifani, recanti «Modifiche all'articolo 3 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in materia di disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali».
Rappresentanti dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP).

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.30 alle 13.00.

Rappresentanti dell'Istituto Bruno Leoni.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.00 alle 13.30.

Rappresentanti di Federmanager.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30. alle 14.00.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza del vicepresidente Gianluca BENAMATI.

  La seduta comincia alle 14.05.

D.L. 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.
C. 1209 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite VIII e IX).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Diego BINELLI (Lega), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.
  Tra le misure contenute nel decreto-legge in esame, che rivestono interesse per la X Commissione, segnala l'articolo 3 che prevede misure fiscali più favorevoli per gli immobili che a seguito del crollo tratto del viadotto Polcevera il 14 agosto 2018 hanno subito danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero. In particolare, con riferimento a questi ultimi, rileva il comma 2 che dispone, a specifiche condizioni, l'esenzione IRPEF, IRES, IRAP, TASI e IMU: immobili, Per i soggetti che svolgono attività economica, tali agevolazioni sono concesse ai sensi e nei limiti della disciplina europea sugli aiuti de minimis, di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, nonché del regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.
  D'interesse primario per la X Commissione è prima di tutto l'articolo 4 del provvedimento che reca misure a sostegno delle imprese danneggiate in conseguenza del sopra richiamato evento del 14 agosto scorso. Il comma 1 riconosce benefici alle imprese aventi sede operativa all'interno della zona delimitata con le ordinanze del Sindaco del Comune di Genova n. 282 del 14 agosto 2018, n. 307 del 26 agosto 2018, n. 310 del 30 agosto 2018 e n. 314 del 7 settembre 2018, nonché ai professionisti, artigiani e commercianti con sede o unità locale ubicate nella medesima zona, che nel periodo intercorrente tra il 14 agosto 2018 e il 29 settembre 2018, data di entrata in vigore del decreto-legge, hanno subito un decremento del fatturato rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017. I benefici consistono nel riconoscimento di una somma, riconosciuta a domanda, fino al 100 per cento del predetto decremento e sono nel limite massimo di euro 200.000. Il decremento di fatturato può essere dimostrato mediante dichiarazione sostitutiva dell'interessato ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, accompagnata dall'estratto autentico delle pertinenti scritture contabili attinenti ai periodi di riferimento. Ai sensi del comma 2, il riconoscimento dei benefici opera nel limite complessivo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018, e sulla base di criteri e modalità di erogazione stabiliti dal Commissario delegato, nominato ai sensi dell'articolo 1 dell'ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 539 del 20 agosto 2018, che provvede a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza. Il comma 3 stabilisce che i contributi sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, in primis l'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) che contempla l'obbligo di notificare i progetti diretti ad istituire o modificare aiuti alla Commissione europea al fine di stabilirne la compatibilità con il mercato comune sulla base dei criteri dell'articolo 107, par. 1, del medesimo TFUE. Inoltre si richiama in particolare, per gli aiuti de minimis, il citato Regolamento (UE) n. 1407/2013 che è applicabile alle imprese operanti in tutti i settori, salvo specifiche eccezioni, tra cui la produzione di prodotti agricoli, il cui Pag. 120massimale è stabilito entro il limite di 200.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.
  Rileva per le competenze della X Commissione anche l'articolo 8, che istituisce una zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento del 14 agosto 2018. Il comma 1 istituisce nell'ambito del territorio della città metropolitana di Genova la predetta zona franca il cui perimetro territoriale è definito con provvedimento del commissario delegato, sentiti la regione Liguria e il comune di Genova secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 340 della legge n. 296 del 2006, istitutiva delle Zone franche urbane. Ricorda che il citato comma 340 stabilisce che al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle città caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite zone franche urbane con un numero di abitanti non superiore a 30.000. Per le finalità di cui al periodo precedente, è istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, che provvede al finanziamento di programmi di intervento. Il comma 2 dispone che le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all'interno della zona franca e che hanno subìto a causa dell'evento una riduzione del fatturato almeno pari al 25 per cento nel periodo dal 14 agosto 2018 al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo dell'anno 2017, possono richiedere, ai fini della prosecuzione dell'attività nel Comune di Genova, in alternativa ai benefici di cui agli articoli 3 e 4 del provvedimento, le seguenti agevolazioni: esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall'attività d'impresa svolta nella zona franca fino a concorrenza, per ciascun periodo di imposta, dell'importo di 100.000 euro riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca; esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell'attività svolta dall'impresa nella zona franca, nel limite di euro 200.000 per ciascun periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta; esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti nella zona franca, posseduti e utilizzati per l'esercizio dell'attività economica; esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l'assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca urbana. Il comma 3 prevede che le esenzioni sono concesse per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il comma 4 dispone che le esenzioni in esame spettano, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all'interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018. Il comma 5 individua la copertura finanziaria, fino a un massimo di 20 milioni di euro annui per l'anno 2018, a valere sulle risorse stanziate dal successivo articolo 45. Il comma 6 stabilisce che le agevolazioni previste nell'articolo in esame sono concesse ai sensi e nei limiti della richiamata disciplina europea sugli aiuti de minimis.
  È d'interesse della X Commissione anche l'articolo 36 che reca interventi volti alla ripresa economica, mediante la concessione di contributi alle imprese attive nei seguenti settori, individuati dal comma 1: settore turistico e servizi connessi; pubblici esercizi; commercio; artigianato; attività agrituristica, come definita dalla legge n. 96 del 2006 e dalle pertinenti norme regionali. Le condizioni a cui è subordinata l'erogazione del contributo sono che le predette imprese siano insediate da almeno sei mesi antecedenti agli eventi sismici dell'agosto 2017 nei Comuni dell'Isola di Ischia e che abbiano registrato, nei mesi successivi ai suddetti eventi sismici, una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 30 per Pag. 121cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente, nel limite complessivo massimo di 2,5 milioni di euro per il 2018 e di 2,5 milioni di euro per il 2019. Il comma 2 demanda a un provvedimento del Commissario straordinario, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, la definizione di criteri, procedure, modalità di concessione e calcolo dei contributi e di riparto delle risorse tra i comuni interessati. Il comma 3 specifica che i contributi sono erogati ai sensi dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 651/2014 ovvero ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013. Il comma 4 reca la clausola di copertura degli oneri finanziari.
  È di riguardo per le competenze della X Commissione l'articolo 43, che reca misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati. In particolare, il comma 1 prevede che i soggetti beneficiari dei mutui agevolati possono beneficiare della sospensione di dodici mesi del pagamento della quota capitale delle rate con scadenza non successiva al 30 giugno 2018 e di un allungamento della durata dei piani di ammortamento, il cui termine non può essere successivo al 31 dicembre 2026. I suddetti benefici si applicano anche nel caso in cui sia stata già adottata da INVITALIA S.p.A. la risoluzione del contratto di finanziamento agevolato in ragione della morosità nella restituzione delle rate, purché il relativo credito non risulti già iscritto a ruolo ovvero non siano incardinati contenziosi per il recupero dello stesso. INVITALIA, su richiesta dei beneficiari da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, procede, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, alla ricognizione del debito (comprensivo di sorte capitale ed interessi), da rimborsare al tasso di interesse legale e con rate semestrali posticipate. Sono fatte salve le transazioni già perfezionate alla data di entrata in vigore del decreto-legge. Gli oneri, in termini di fabbisogno, sono pari a 30 milioni di euro per il 2018 e a 10 milioni di euro per il 2019, a cui si provvede ai sensi della norma di copertura di cui all'articolo 45. Il comma 2 autorizza INVITALIA, previa acquisizione di parere favorevole dell'Avvocatura dello Stato, ad aderire a proposte transattive per importi non inferiori al 25 per cento del debito, comprensivo di sorte capitale, interessi ed interessi di mora, avanzate dai soggetti beneficiari o da altro soggetto interessato alla continuità aziendale, nell'ambito delle soluzioni negoziali giudizialmente assistite delle crisi d'impresa ovvero nell'ambito delle attività giudiziali pendenti alla data di entrata in vigore del decreto per il recupero dei crediti in ragione della morosità sulla restituzione delle rate.
  Segnala, infine, l'articolo 44 che prevede la possibilità di autorizzare, a decorrere dal 29 settembre 2018 e fino al 31 dicembre 2020, entro un limite temporale massimo di dodici mesi e previo accordo stipulato in sede governativa, un intervento di cassa integrazione guadagni straordinaria, nei casi di cessazione aziendale nonché nel caso in cui sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale. L'autorizzazione, in deroga ai limiti di durata massima per la cassa integrazione ordinaria e straordinaria, opera anche nel caso in cui sia possibile realizzare interventi di reindustrializzazione del sito produttivo; nonché, in alternativa, attraverso specifici percorsi di politica attiva del lavoro posti in essere dalla Regione interessata, nel limite delle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e non utilizzate, anche in via prospettica.

  Paolo BARELLI (FI) nel ringraziare il relatore per la chiarezza della sua relazione, rileva che la posizione di Forza Italia è quella di far sì che nel minore tempo possibile siano realizzate le opere necessarie per il superamento dell'emergenza e per il rilancio dell'economia dell'area di Genova. È indispensabile intervenire con rapidità ed efficienza, aspetti che non ritrova a pieno in disposizioni specifiche del provvedimento che, anzi, sembrerebbero poter ritardare, se non Pag. 122impedire, tale rilancio. È un provvedimento che però può e deve essere migliorato nelle Commissioni di merito e in Assemblea. Proprio per le ragioni esposte, preannuncia l'orientamento di astensione del gruppo di Forza Italia, in generale sul provvedimento, ma che potrebbe anche riflettersi sulla proposta di parere del relatore.

  Sara MORETTO (PD) condivide la necessità di un percorso rapido per un provvedimento che è già partito in ritardo, come in ritardo è avvenuta la nomina del Commissario straordinario. Riguardo al contenuto, il decreto poteva prevedere, a suo avviso, ulteriori misure per il superamento dell'emergenza. Con riguardo alle competenze della X Commissione, osserva che gli effetti del crollo del 14 agosto sono stati per le imprese sia diretti che indiretti. Infatti sottolinea come le difficoltà della mobilità nella città di Genova susseguenti al crollo e la chiusura di strade hanno danneggiato attività che, in conseguenza del loro isolamento, potrebbero anche chiudere. Auspica che nella proposta di parere del relatore siano contenute richieste di integrazione del testo che contribuiscano alla ripartenza dell'economia di Genova. Si riserva, quindi, di valutare la proposta di parere del relatore per poi esprimere la posizione del suo gruppo.

  Pier Luigi BERSANI (LeU) osserva preliminarmente che sarebbe una buona cosa migliorare il decreto con l'approvazione di emendamenti nati dall'ascolto delle esigenze poste da istituzioni e parti sociali coinvolte. Al di là delle competenze specifiche della X Commissione, gli preme sottolineare come l'impostazione del provvedimento ricalchi quelle di provvedimenti emergenziali presi in occasione di eventi sismici, con l'istituzione, ad esempio, di zone rosse. In questo caso si dovrebbe invece centrare l'attenzione sulle questioni legate agli sfollati, su quelle relative a imprese e lavoro e al rilancio di Genova. Riguardo agli sfollati, va elargito un indennizzo e va data loro la facoltà di decidere se invece avere una nuova casa. Per quanto riguarda le imprese, sarebbe utile affiancare al Commissario straordinario una struttura che stabilisca la gradualità dei rimborsi. Non sono poi sufficienti le aree apposite previste dal decreto, ma vanno riaperte le strade e stabilito un indennizzo anche per le attività che chiudono in conseguenza dei problemi legati alle difficoltà nella mobilità. Sul lavoro, concorda con l'attivazione della cassa integrazione, ma deve essere retrodatata al giorno dell'evento del crollo del ponte. Osserva che è difficile l'equilibrio tra le funzioni di sindaco, che deve fare gli interessi dei cittadini, e quelle di commissario straordinario. Proprio per non danneggiare il rapporto tra il sindaco e la sua cittadinanza, sarebbe positivo che nella sua qualità di commissario straordinario, il sindaco fosse affiancato da una struttura consultiva formata dalle parti sociali. Riguardo all'articolo 1 del decreto, che prevede l'esclusione dalla ricostruzione della Società concessionaria, rileva come in altri Paesi prima si chiede il ripristino dell'opera da parte della società ritenuta responsabile e dopo, eventualmente, la si porta in Tribunale.

  Rachele SILVESTRI (M5S) è consapevole che il provvedimento non sia stato tempestivo, ma ciò è dovuto alla necessità che fosse fatto bene. Rileva come l'ottanta per cento degli sfollati sia stata sistemata e che il restante venti per cento deve decidere se avere l'indennizzo o, invece, una casa. Il problema più rilevante è, a suo avviso, quello legato alle imprese che non possono riaprire.
  Anche in qualità di abitante della regione Marche, sottolinea le disposizioni del decreto finalizzate a favorire la ricostruzione, non ancora partita, dei territori del Centro Italia sconvolti dagli eventi sismici del 2016. Ricorda, al proposito, come il 26 ottobre ricorrano due anni dal terremoto che tra l'altro ha distrutto in gran parte Camerino, oltre ad altri centri, ed ha nel contempo creato danni talvolta irreparabili e difficoltà ad attività produttive e commerciali.

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  Diego BINELLI (Lega), relatore, replicando, ringrazia i colleghi intervenuti per il loro contributo e invita a fargli pervenire informalmente contributi che valuterà in sede di formulazione della sua proposta di parere.

  Gianluca BENAMATI, presidente, ricorda che la Commissione dovrebbe esprimere, nella seduta di domani il parere alle Commissioni competenti. A tal fine invita il relatore a far conoscere informalmente, ove possibile, ai componenti della Commissione la propria proposta di parere prima della seduta di domani.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2018.
C. 1201 Governo.
(Relazione alla XIV Commissione).
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea riferita all'anno 2017.
Doc. LXXXVII, n. 1.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame congiunto e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Gianluca BENAMATI, presidente, ricorda che l'esame da parte della Commissione Attività produttive si avvierà congiuntamente sui due provvedimenti. Concluso l'esame preliminare, l'esame proseguirà disgiuntamente e dovrà concludersi con l'approvazione di una relazione sulla Legge di delegazione europea e di un parere sulla relazione consuntiva.
  Ricorda inoltre che, sulla base delle disposizioni regolamentari, le Commissioni di settore possono esaminare ed approvare emendamenti al disegno di legge di delegazione europea, per le parti di competenza, che sono poi trasmessi alla XIV Commissione. Ricorda, inoltre, che gli emendamenti respinti dalle Commissioni di settore non potranno essere presentati presso la XIV Commissione, che li considererà irricevibili.
  In ogni caso, i deputati hanno facoltà di presentare emendamenti direttamente presso la XIV Commissione, entro i termini dalla stessa stabiliti. Gli emendamenti presentati direttamente alla XIV Commissione sono quindi trasmessi alle Commissioni di settore competenti per materia, ai fini dell'espressione del parere, che assume una peculiare valenza procedurale.
  Ricorda, infine, che come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza dello scorso 10 ottobre, il termine per la presentazione di eventuali proposte emendative è fissato a domani, alle ore 10.

  Fabio BERARDINI (M5S), relatore, espone in sintesi i contenuti del provvedimento in esame.

  La X Commissione è chiamata ad esaminare, per le parti di sua competenza, il disegno di legge di delegazione europea per il 2018, predisposto dal Governo in base all'articolo 29 della legge n. 234 del 2012. Il disegno di legge, come si legge nella relazione, contiene le disposizioni di delega necessarie per l'adozione delle direttive dell'Unione europea pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, nonché degli altri atti dell'Unione europea necessari all'adeguamento dell'ordinamento interno al diritto europeo, successivamente al 2 agosto 2017, data di approvazione in prima lettura al Senato del disegno di legge di delegazione europea 2016-2017, divenuto poi la legge 25 ottobre 2017, n. 163.
  Ricorda che in base al citato articolo 29 della legge n. 234 del 2012, infatti, la legge comunitaria annuale è stata sostituita da due distinti provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni di delega necessarie per il recepimento delle direttive e degli altri atti dell'Unione europea; la legge europea, che contiene norme di diretta Pag. 124attuazione volte a garantire l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto recepimento della normativa europea. Il comma 4 prevede che il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per gli affari europei, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, presenta alle Camere, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un disegno di legge di delegazione europea, con l'indicazione dell'anno di riferimento entro il 28 febbraio di ogni anno.
  Ai sensi dell'articolo 32, comma 1, della legge n. 234 del 2012, il disegno di legge di delegazione europea 2018 stabilisce – con riferimento ad alcuni atti dell'Unione europea – principi e criteri direttivi specifici cui il Governo deve attenersi nell'esercizio della delega, in aggiunta a quelli contenuti nelle direttive da attuare e a quelli generali di delega.
  Il disegno di legge consta di 22 articoli.
  Per quanto riguarda gli aspetti di competenza della X Commissione, rilevano gli articoli 20, 21 e 22.
  L'articolo 20 delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/821 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di alcune materie prime originarie di zone di conflitto o ad alto rischio, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della giustizia. Il regolamento (UE) 2017/821 deriva dall'impegno dei Paesi dell'Unione europea di interrompere il nesso tra conflitti e sfruttamento illecito dei minerali, onde evitare gravi violazioni dei diritti umani, coinvolgendo in questo processo gli importatori di minerali che sono chiamati ad effettuare controlli ed adottare misure per garantire un approvvigionamento di minerali libero da utilizzi illeciti. A tal fine, il regolamento prevede l'applicazione di un dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di taluni minerali e dell'oro, ed impone loro obblighi diretti ad una maggiore consapevolezza delle operazioni economiche collegate a regioni instabili del mondo. Il Regolamento istituisce un sistema dell'Unione sul dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento, al fine di ridurre le possibilità per i gruppi armati e le forze di sicurezza di praticare il commercio di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro. Il regolamento è strutturato in modo da garantire la trasparenza e la sicurezza relativamente alle pratiche di approvvigionamento degli importatori dell'Unione, e delle fonderie e delle raffinerie in zone di conflitto o ad alto rischio. Il comma 3 dell'articolo 20 del disegno di legge in esame stabilisce i seguenti principi e criteri direttivi specifici: la designazione del Ministero dello sviluppo economico quale autorità nazionale competente responsabile dell'applicazione effettiva ed uniforme del Regolamento, nonché dell'esecuzione dei controlli ex post finalizzati a garantire che gli importatori dell'Unione dei minerali o dei metalli adempiano agli obblighi previsti dal regolamento, nonché della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione europea, con le rispettive autorità doganali e le altre autorità competenti degli Stati membri; la definizione delle modalità dei controlli ex post in conformità alle disposizioni dell'articolo 11 del Regolamento; l'istituzione presso l'autorità nazionale competente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un Comitato per il coordinamento delle attività per assicurare l'applicazione effettiva e uniforme del Regolamento, composto da rappresentanti delle diverse Amministrazioni coinvolte; la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni del regolamento; la destinazione di quota parte dei proventi Pag. 125derivanti dalle sanzioni pecuniarie previste all'attuazione delle misure di controllo, nella misura di almeno il 50 per cento dell'importo complessivo.
  L'articolo 21 reca principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. La direttiva – entrata in vigore il 9 luglio 2018 e composta di 5 articoli – si pone come obiettivo generale quello di promuovere una maggiore diffusione dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici, al fine di ottenere riduzioni delle emissioni di gas serra e contribuire al tempo stesso ad aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico. Il termine di recepimento è il 10 marzo 2020. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234/2012, il Governo dovrà assicurare che le norme introdotte favoriscano, nel rispetto delle disposizioni europee, l'ottimizzazione del rapporto tra costi e benefici, al fine di minimizzare gli oneri a carico della collettività, anche mediante la sostituzione di sanzioni amministrative pecuniarie a quelle di ordine civilistico. I decreti delegati sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza Unificata, su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia, dell'economia e finanze e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Ritiene utile ricordare quale sia allo stato attuale la disciplina nazionale di recepimento della Direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e della Direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica. Modificate dalla direttiva oggetto di delega. In recepimento della direttiva 2010/31/UE, con l'articolo 6 del decreto-legge n. 63 del 2013, è stato introdotto l'attestato di prestazione energetica degli edifici (APE) che sostituisce il precedente attestato di certificazione energetica. Il nuovo attestato è in vigore a decorrere dal 1o ottobre 2015. Sempre in recepimento di quanto disposto dalla Direttiva 2010/31/UE, l'articolo 5 del decreto-legge n. 63 del 2013, ha introdotto nel decreto legislativo n. 192 del 2005 l'articolo 4-bis il quale prevede che a partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero e che dal 1o gennaio 2021 la disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova costruzione. La norma citata ha altresì introdotto la previsione della definizione del Piano d'azione destinato ad aumentare il numero di edifici a energia quasi zero da trasmettersi alla Commissione europea. Il Decreto interministeriale 19 giugno 2017 ha approvato il «Piano d'azione nazionale per incrementare gli edifici ad energia quasi zero».
  La Direttiva 2012/27/UE è stata recepita a livello nazionale con il decreto legislativo n. 102 del 2014, successivamente modificato e integrato dal decreto legislativo n. 141 del 2016. Il decreto legislativo contiene una serie di misure eterogenee per la promozione e il miglioramento dell'efficienza e molteplici adempimenti per realizzarle, in capo a più soggetti istituzionali. Il decreto legislativo n. 102 del 2014 prevede inoltre specifiche misure per la promozione dell'efficienza energetica negli edifici privati e pubblici e, in particolare, il programma per rendere più efficiente il patrimonio edilizio pubblico. È prevista l'istituzione di una cabina di regia per il coordinamento degli interventi per l'efficienza energetica, che ha, tra gli obiettivi principali, quello di coordinare l'attuazione del programma per la riqualificazione energetica degli edifici della pubblica amministrazione centrale. Il decreto ministeriale 9 gennaio 2015 ha disciplinato le «modalità di funzionamento della cabina di regia».
  L'articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 102 del 2014 ha demandato all'ENEA l'elaborazione di una proposta di interventi di medio-lungo termine per il Pag. 126miglioramento della prestazione energetica degli immobili, sia pubblici che privati, e la sottoposizione del documento all'approvazione del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con la Conferenza unificata. A novembre 2015 è stata quindi adottata dall'ENEA la Strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale.
  L'articolo 5 ha demandato al Ministero dello Sviluppo economico la predisposizione, ogni anno, a decorrere dal 2014, di un programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione.
  Il decreto ministeriale 16 settembre 2016, attuativo del citato articolo 5, comma 5, reca le « Modalità di attuazione del programma di interventi per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale». In attuazione dell'articolo 16, comma 3 di tale decreto sono state realizzate delle Linee Guida al «Programma per la Riqualificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC)». Il Decreto interministeriale 31 maggio 2018 ha approvato il programma di interventi 2017 per il miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione centrale (PREPAC 2017).
  Infine, ricorda che il potenziamento dell'efficienza energetica degli edifici è stato perseguito dal legislatore nazionale anche attraverso un apposito regime di detrazioni fiscali per tali interventi.
  L'articolo 22, al comma 1, delega il Governo ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge n. 234 del 2012, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2017, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. In particolare, la relazione illustrativa evidenzia che l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938 fa riferimento, in primo luogo, all'attuazione dei meccanismi di solidarietà ivi previsti, incluso l'affidamento di compiti determinati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati; in secondo luogo, all'individuazione di criteri direttivi in tema di compensazioni economiche tra Stati membri e soggetti interessati, per le attività connesse all'attuazione dei meccanismi stessi, anche in coordinamento con l'Autorità di regolazione per gli aspetti di competenza; in terzo luogo, alla competenza ad intervenire per garantire misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate.
  Ricorda che il regolamento (UE) 2017/1938 prevede misure di rafforzamento della sicurezza energetica dell'Unione europea, che rappresenta uno degli obiettivi della strategia dell'Unione dell'energia, indicati nella comunicazione della Commissione COM (2015) 80 final del 25 febbraio 2015. In particolare, il regolamento (che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010, rispetto al quale intende migliorare le azioni di prevenzione e di mitigazione) introduce misure volte a far fronte ad un'eventuale carenza di gas causata da interruzioni nelle forniture o da una domanda straordinariamente elevata, al fine di assicurare la continuità dell'approvvigionamento di gas nei Paesi dell'Unione. Il regolamento dispone misure atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione assicurando il corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas naturale, permettendo l'adozione di misure eccezionali da attuare qualora il mercato non sia più in grado di fornire i necessari approvvigionamenti di gas, comprese misure di solidarietà di ultima istanza, e prevedendo la chiara definizione e attribuzione delle responsabilità fra le imprese di gas naturale, gli Stati membri e l'Unione per quanto riguarda Pag. 127l'azione preventiva e la reazione a reali interruzioni dell'approvvigionamento di gas.
  Il comma 2 dell'articolo 22 del disegno di legge in esame chiarisce che i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze. Il comma 3 enumera i principi e i criteri direttivi specifici che il Governo è tenuto a seguire nell'esercizio della delega, oltre i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012. Il primo principio direttivo riguarda il riordino, coordinamento e aggiornamento delle disposizioni nazionali, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, per l'attuazione dei meccanismi di solidarietà previsti dallo stesso regolamento e per la definizione di misure in materia di sicurezza degli approvvigionamenti anche nelle zone emergenti e isolate. In particolare, si fa riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, nonché del decreto legislativo 1o giugno 2011, n. 93, recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE. Ricorda che il decreto legislativo n. 164 del 2000, come successivamente modificato dal decreto legislativo n. 93 del 2011, ha previsto che, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, fossero stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale; che il Ministero dello sviluppo economico provvedesse altresì alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas; che, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettività, dell'integrità delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il Ministero dello sviluppo economico potesse adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia. Il decreto legislativo n. 93 del 2011 ha poi previsto l'emanazione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di atti di indirizzo e l'adozione degli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica e la definizione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di un piano di azione preventivo e di un piano di emergenza e monitoraggio della sicurezza degli approvvigionamenti di gas naturale.
  Un altro principio direttivo è l'individuazione delle modalità tecniche e finanziarie per l'applicazione delle misure di solidarietà in caso di emergenza del sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche al fine di prevedere che determinati compiti, nell'espletamento del meccanismo di solidarietà, siano affidati ai gestori del sistema di trasporto e agli operatori del gas interessati. Il suddetto articolo 13 prevede, in caso di richiesta, da parte di uno Stato membro, di applicazione di una misura di solidarietà, che lo Stato membro direttamente connesso allo Stato membro richiedente o, se questo lo prevede, la sua autorità competente oppure il gestore di sistemi di trasporto o di distribuzione adotti, per quanto possibile senza creare situazioni pericolose, le misure necessarie per garantire che l'approvvigionamento di gas ai clienti diversi dai clienti protetti nel quadro della solidarietà nel suo territorio sia ridotta o interrotta nella misura necessaria e fintantoché non sia assicurato l'approvvigionamento di gas ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nello Stato membro richiedente. Lo Stato membro richiedente assicura che il volume di gas in questione sia effettivamente fornito ai clienti protetti nel quadro della solidarietà nel proprio territorio. Pag. 128
  Altro principio direttivo per l'emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 22 consiste nell'individuazione dei criteri per la determinazione delle compensazioni economiche per le attività connesse all'attuazione dell'articolo 13 del regolamento (UE) 2017/1938, anche sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) per gli aspetti di competenza. Ricorda, infatti, che, ai sensi del citato articolo 13 del Regolamento, la solidarietà è prestata sulla base della compensazione. Lo Stato membro richiedente solidarietà versa tempestivamente o assicura il tempestivo versamento di un'equa compensazione allo Stato membro che presta solidarietà. Tale equa compensazione copre almeno: il gas distribuito nel territorio dello Stato membro richiedente; tutti gli altri costi pertinenti e ragionevoli sostenuti nel prestare solidarietà, compresi, se del caso, i costi di tali misure eventualmente stabiliti in precedenza; il versamento di eventuali compensazioni derivanti da procedimenti giudiziari, procedimenti arbitrali o analoghi e conciliazioni, nonché delle relative spese giudiziali che interessano lo Stato membro che presta solidarietà nei confronti dei soggetti coinvolti in tale prestazione di solidarietà.
  Ultimo criterio direttivo è la previsione di sanzioni amministrative effettive, proporzionate e dissuasive applicabili in caso di mancato rispetto delle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1938, nei limiti di cui all'articolo 32 della legge n. 234 del 2012.
  Il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che dall'attuazione dell'articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Ricorda infine che rientrano proprio tra gli obiettivi al 2030 della nuova Strategia energetica nazionale 2017(SEN), in coerenza con il Regolamento (UE) 2017/1938: la diversificazione delle fonti di approvvigionamento, attraverso l'ottimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti e con lo sviluppo di nuove infrastrutture di importazione, realizzate da soggetti privati; il miglioramento della flessibilità del sistema nazionale rispetto alle fonti di approvvigionamento e del margine di sicurezza in caso di elevati picchi di domanda; il coordinamento dei piani di emergenza nazionali con quelli degli altri Paesi che sono collegati al medesimo corridoio di approvvigionamento fisico, come previsto dal nuovo regolamento europeo sulla sicurezza del sistema del gas, stabilendo anche possibili misure di solidarietà tra Stati membri. Il medesimo documento richiama il Regolamento (UE) 2017/1938 anche con riferimento alle misure relative alla solidarietà tra gli Stati membri in caso di gravi problemi di approvvigionamento. L'Italia ha l'opportunità – si evidenzia nel documento – di: differenziare la provenienza degli approvvigionamenti al sistema nazionale ai fini della propria sicurezza e di quella degli altri mercati europei, che potranno usufruire, non soltanto in caso di crisi, di altre fonti; ottenere benefici economici dalla possibilità che il gas possa transitare verso altri Paesi europei, siano essi dovuti alla crescente liquidità, alle tariffe di transito verso altri hub oppure agli accordi economici stipulati per fornire solidarietà ad altri Stati membri.
  Con riguardo alla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2017, il documento è articolato in quattro parti. La parte prima è dedicata agli sviluppi del processo di integrazione europea e al nuovo quadro istituzionale. Nella parte seconda, la più rilevante, la Relazione illustra l'azione svolta dal Governo nell'ambito delle principali politiche orizzontali e settoriali dell'Unione. La parte terza è rivolta al tema delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale. Infine, la parte quarta concerne il coordinamento nazionale delle politiche europee. La Relazione è accompagnata da cinque allegati, che presentano, oltre all'elenco degli acronimi, dettagliate informazioni riguardanti: i Consigli dell'Unione europea e i Consigli europei svolti Pag. 129nel corso del 2017; i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia nel 2017; le direttive recepite dall'Italia nel medesimo anno; i seguiti dati agli atti di indirizzo (o documenti conclusivi) approvati dalla Camera e dal Senato.
  Con riferimento alla seconda parte e alle materie di competenza della X Commissione, rilevano, tra gli atti richiamati nella relazione, le iniziative volte a creare nuove opportunità per i consumatori e per le imprese, nonché ad incoraggiare la modernizzazione e l'innovazione del Mercato Unico europeo.
  Con riguardo alla proprietà intellettuale, nell'ambito della partecipazione europea ai lavori dell'Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI), l'Italia ha operato per il mantenimento di una posizione di contrarietà dell'Unione europea a ogni modifica o revisione del sistema di protezione internazionale delle indicazioni geografiche. Il 17 ottobre 2017 è stata approvata la legge di delegazione europea 2016-2017, contenente la delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni concernenti l'istituzione della tutela brevettuale unitaria ed il TUB. Il nostro Paese nel settore della «Contraffazione di merci con impatto sulla salute e sicurezza pubblica» ha contribuito a numerose operazioni internazionali di valenza strategica.
  In relazione all’e-commerce, il 25 maggio 2016 la Commissione europea ha adottato un pacchetto, composto da tre proposte legislative, con l'obiettivo di promuovere il commercio elettronico in Europa. Il 2 maggio 2017 è stato adottato il piano d'azione sul rafforzamento della rete europea SOLVIT con l'obiettivo di garantire a cittadini e imprese una migliore applicazione delle norme europee. Il Piano ha posto particolare attenzione al numero limitato e decrescente di imprese che si sono finora rivolte al servizio; per questo motivo, la Commissione europea sostiene iniziative volte a intensificare la cooperazione con le reti d'informazione e assistenza alle imprese, in particolare con la rete europea Enterprise Europe Network che aiuta le PMI e le start up, e ha richiesto agli Stati membri di intraprendere analoghe misure a livello nazionale.
  Nell'ambito del pacchetto «Contratti digitali» nel 2015 la Commissione ha presentato due proposte legislative, entrambe basate sull'approccio della piena armonizzazione e intese ad eliminare gli ostacoli alla fornitura transfrontaliera di contenuto digitale (COM(2015) 634) e alla vendita online e ad altri tipi di vendita a distanza di beni (COM(2015) 635), con l'obiettivo di ridurre l'incertezza giuridica per le imprese e i consumatori e gli oneri per le imprese.
  Con riferimento alle politiche industriali, a seguito della presentazione del Piano Nazionale Industria 4.0 avvenuta a settembre 2016, e della prima attuazione con le norme approvate nella legge di bilancio 2017, nel corso del 2017 è stato dato seguito agli adempimenti normativi necessari alla costituzione di Centri di competenza ad alta specializzazione (Competence center), strutture che hanno lo scopo di supportare l'innovazione delle piccole, medie e grandi imprese italiane. Tali centri rappresentano la rete nazionale del Piano e si configurano in linea con il progetto I4MS (ICT Innovation for Manufacturing SMEs, innovazioni ICT per le PMI manufatturiere) della Commissione europea per la costituzione di una rete europea per la ricerca e il trasferimento tecnologico.
  In relazione alla ricerca scientifica e tecnologica, si ricorda che il Programma Nazionale della Ricerca (PNR) 2015-2020 costituisce la cornice all'interno della quale si realizzano tutti gli interventi di ricerca e ha iniziato ad essere pienamente attuato nell'annualità 2017.
  Per quanto riguarda il settore aerospaziale, la strategia nazionale è finalizzata a garantire un forte coordinamento nazionale. A tale scopo, è stata istituita la «Cabina di Regia Spazio», istituita presso la Presidenza del Consiglio. In tal senso, è stato definito il «Piano Strategico Space Economy».
  Con riferimento alle politiche energetiche, nel 2017 sul pacchetto legislativo «Energia pulita per tutti gli europei» Pag. 130presentato dalla Commissione europea a novembre 2016 è stato conseguito un orientamento generale da parte del Consiglio dell'Unione europea sulla maggior parte delle proposte. Il pacchetto comprende: una proposta di Regolamento sulla Governance dell'Unione dell'Energia; quattro proposte sul nuovo assetto del mercato elettrico; due Proposte di revisione di Direttive in materia di efficienza energetica; una proposta di revisione della Direttiva sulle fonti rinnovabili. Per quanto riguarda il settore gas, nel 2017 è stato portato a compimento l’iter legislativo del Regolamento sulla sicurezza degli approvvigionamenti gas e alla fine dell'anno la Commissione europea ha presentato una proposta di revisione della Direttiva sul mercato interno del gas. Infine, nel 2017 sono stati portati a compimento anche gli iter legislativi riguardanti la decisione che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e il regolamento sull'etichettatura energetica. Il Regolamento sul mercato interno dell'elettricità – COM(2016) 861 – stabilisce un quadro regolatorio per il mercato interno dell'energia elettrica in tutta l'UE, prevedendo varie disposizioni tecniche su temi quali ad esempio l'armonizzazione dei regimi tariffari e nuovi compiti per i gestori della rete di distribuzione. La Direttiva sulle norme comuni per un mercato interno dell'elettricità – COM(2016) 864 – mira a promuovere lo sviluppo di nuovi servizi e ad accrescere l'efficacia del mercato. L'orientamento generale raggiunto al Consiglio di dicembre 2017 non ha però approvato una delle novità più significative della proposta originaria della Commissione, la liberalizzazione dei prezzi al dettaglio. Gli Stati membri potranno, pertanto, continuare a regolamentare i prezzi temporaneamente per assistere e proteggere i consumatori civili vulnerabili o in condizioni di povertà energetica.
  Il Regolamento sulla preparazione ai rischi nel settore dell'elettricità – COM(2016) 862 – stabilisce un quadro comune di norme su come prevenire, preparare e gestire le situazioni di crisi nel settore dell'elettricità. Il Regolamento che istituisce l'Agenzia per la cooperazione dei regolatori nazionali dell'energia (ACER) – COM(2016) 863 – prevede il rafforzamento dei poteri dell'ACER sulle questioni transfrontaliere, che richiedono una decisione regionale coordinata, attraverso un processo decisionale rapido ed efficace. Nel corso del negoziato l'Italia, insieme ad altre delegazioni tra cui Francia, Germania e Spagna, ha spinto per far in modo che l'agenzia diventi più democratica, trasparente e indipendente a fronte di maggiori competenze ad essa assegnate. Si richiama su tali temi la risoluzione parlamentare adottata dalla X commissione della Camera dei deputati il 2 agosto 2017.
  La Commissione europea ha, inoltre, emanato a novembre 2017 una proposta di Direttiva sul mercato del gas naturale riguardante la modifica della direttiva 73/2009. La modifica è ritenuta necessaria dalla Commissione al fine di garantire che le tutele stabilite dalla Direttiva 2009 per il mercato interno all'Unione siano estese anche alle interconnessioni tra Stati membri dell'Unione e Paesi terzi. La Commissione è giunta alla conclusione che le norme applicabili ai gasdotti che collegano due o più Stati membri, non si applichino ai gasdotti che dai Paesi terzi entrano nell'Unione. Pertanto, la Commissione europea ha ritenuto necessario proporre una revisione della Direttiva gas che mira a definire e precisare in modo esplicito e coerente anche il quadro normativo applicabile a tutti i gasdotti da e verso i Paesi terzi. Il Regolamento sulla sicurezza degli approvvigionamenti gas è stato e pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ad ottobre 2017. La Decisione che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati Membri e Paesi terzi nel settore dell'energia, il cui scopo è assicurare la conformità al diritto dell'Unione degli accordi, ha concluso il suo iter legislativo ed è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ad aprile 2017. Nel pacchetto «Energia pulita per tutti gli europei», per quanto riguarda l'efficienza Pag. 131energetica, la Commissione ha proposto la revisione della Direttiva sull'Efficienza Energetica (EED) e della Direttiva sulla Prestazione energetica degli edifici (EPBD), mentre per quanto riguarda le energie rinnovabili ha proposto la revisione della Direttiva sulle fonti rinnovabili. Sempre in tema di efficienza energetica nel 2017 si è anche concluso l’iter legislativo del Regolamento sull'etichettatura energetica. Sulla proposta di revisione della Direttiva – COM(2016) 761 – sull'efficienza energetica l'orientamento generale ottenuto dal Consiglio energia a giugno 2017 prevede un livello del contributo nazionale pari all'1,5 per cento per il periodo 2020 – 2025 e dell'1 per cento per il periodo 2025-2030. Si richiamano sul tema le risoluzioni parlamentari adottate dalla X commissione permanente della Camera dei Deputati il 21 giugno 2017 e dal Senato del 17 maggio 2017.
  Per quanto riguarda il turismo, in accordo con le più recenti politiche del Parlamento europeo e della Commissione europea, è stato approvato in via definitiva il «Piano Strategico di Sviluppo del Turismo 2017-2022» (PST). In esso sono stati recepiti i princìpi ispiratori, e le indicazioni degli Organismi europei, in particolare la «Risoluzione del Consiglio del 21 maggio 2002 sul futuro del turismo europeo (2002/C 135/01)». Il PST, che è stato concepito in sinergia con il «Piano nazionale Industria 4.0», è diventato lo strumento previsionale degli obiettivi generali e specifici, dal quale discendono azioni per il settore, in accordo con quanto previsto dalla «Comunicazione Della Commissione Al Parlamento Europeo, Al Consiglio, Al Comitato Economico E Sociale Europeo Ed Al Comitato Delle Regioni» Com(2010) 352 del 30 giugno 2010, «L'Europa, prima destinazione turistica mondiale – un nuovo quadro politico per il turismo europeo». Il Piano è soggetto a revisioni biennali e si attuerà mediante piani annuali, di livello inferiore. Al Made in Italy è dedicata una linea d'intervento esclusiva, denominata «Promozione integrata del Made in Italy e delle sue linee di eccellenza».

  Gianluca BENAMATI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.