CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 ottobre 2018
74.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 78

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.25.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile.
C. 183-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, osserva che il provvedimento reca norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e di qualità.
  Segnala che il testo contiene, all'articolo 1, comma 3, nonché all'articolo 4, Pag. 79comma 1, due clausole di neutralità finanziaria, ciascuna delle quali riferita al relativo articolo, e che il testo medesimo non è corredato di relazione tecnica.
  In merito agli articoli da 1 a 7, che recano norme sulla promozione dei prodotti a chilometro zero e da filiera corta, riguardo ai profili di quantificazione rileva che la proposta in esame stabilisce che regioni ed enti locali possano adottare iniziative per la valorizzazione dei prodotti alimentari a chilometro zero o da filiera corta, nel quadro delle risorse disponibili: sul punto non formula osservazioni posto che, essendo le iniziative di carattere facoltativo, gli enti interessati potranno provvedervi ove sussistano disponibilità nell'ambito dei rispettivi vincoli di finanza pubblica, e ciò anche tenuto conto della clausola espressa di invarianza finanziaria.
  Inoltre, evidenzia che l'articolo 3 affida alle regioni e agli enti locali il compito di favorire, all'interno dei supermercati, la destinazione di aree ai prodotti tutelati dalla legge in esame: sul punto non formula osservazioni nel presupposto, sul quale ritiene opportuna una conferma, che gli enti territoriali possano provvedere a tale adempimento senza nuovi o maggiori oneri finanziari.
  Segnala che l'articolo 4 istituisce il logo «chilometro zero o utile» e il logo «filiera corta», prevedendo un'apposita clausola di invarianza, riferita al bilancio dello Stato: in merito ritiene opportuna una conferma che i loghi possano essere elaborati e registrati senza nuovi o maggiori oneri.
  Evidenzia che l'articolo 5 favorisce, nell'ambito dell'affidamento dei servizi di ristorazione, l'impiego dimostrato dei prodotti agricoli così tutelati: al riguardo non formula osservazioni, trattandosi di criteri di selezione del contraente privi di effetti onerosi diretti.
  Osserva, infine, che l'articolo 6 fissa una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni della normativa in esame: in proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo riguardo all'effettiva possibilità per le autorità competenti di adempiere a tali nuovi compiti di vigilanza ad invarianza di risorse umane, finanziarie e strumentali.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI ritiene necessario riformulare, all'articolo 1, recante le finalità del provvedimento, la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3, prevedendo che all'attuazione del medesimo articolo si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Ritiene, altresì, necessario precisare, all'articolo 4, che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, che definisce le condizioni e le modalità di attribuzione del logo di cui al medesimo articolo 4, sia adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze anche al fine di assicurare l'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'attuazione dell'intero articolo 4.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 183-A, recante Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    appare necessario riformulare, all'articolo 1, recante le finalità del provvedimento, la clausola di invarianza finanziaria di cui al comma 3, prevedendo che all'attuazione del medesimo articolo si provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
    all'articolo 4 appare necessario precisare che il decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari, forestali e Pag. 80del turismo, che definisce le condizioni e le modalità di attribuzione del logo di cui al medesimo articolo 4, sia adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze anche al fine di assicurare l'invarianza degli oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'attuazione dell'intero articolo 4;

  esprime sul testo del provvedimento in oggetto,

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
  All'articolo 1, sostituire il comma 3 con il seguente: 3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  All'articolo 4, comma 1, apportare le seguenti modificazioni:
   al primo periodo sostituire le parole: da emanare con le seguenti: da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
   al secondo periodo aggiungere, in fine, le seguenti parole:, anche al fine di assicurare il rispetto della clausola di invarianza finanziaria di cui al seguente periodo;
   al terzo periodo, sostituire la parola: comma con la seguente: articolo».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, comunica che l'Assemblea, in data 16 ottobre 2018, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala le seguenti proposte emendative:
   Fornaro 3.2, che esenta dalla tassa sullo smaltimento dei rifiuti i mercati contadini che azzerano la produzione dei rifiuti e prevede l'assegnazione a titolo gratuito di spazi pubblici per l'istituzione di mercati contadini periodici e di luoghi per i gruppi di acquisto solidale;
   Caretta 1.15, che è volta a rendere obbligatoria, anziché facoltativa, per le regioni e gli enti locali, l'adozione di iniziative per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari oggetto della proposta di legge, pregiudicando in tal modo la clausola di invarianza finanziaria di cui all'articolo 1, comma 3, del provvedimento;
   identici Caretta 6.6 e Nevi 6.9, che sono volti a disporre l'istituzione, nell'ambito del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, di un apposito nucleo che svolga funzioni di prevenzione e controllo dei prodotti disciplinati dalla proposta di legge. Inoltre si propone che regioni ed enti locali esercitino i controlli per l'accertamento delle infrazioni alle disposizioni della proposta di legge.

  Per quanto concerne, invece, le proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Gadda 1.102, che prevede l'istituzione del Fondo per la valorizzazione e promozione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta con una dotazione pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, provvedendo alla relativa copertura finanziaria mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in ordine alla congruità della copertura finanziaria recata dalla proposta emendativa in esame;Pag. 81
   Cenni 2.010, che prevede che lo Stato e le regioni incentivino, con canali e strumenti informativi e informatici, nonché attraverso i progetti integrati di filiera (PIF) dei propri Piani di sviluppo rurale, la costruzione di piattaforme per l'incontro diretto tra gli agricoltori produttori, di cui all'articolo 2, e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. Al riguardo, ritiene necessario un chiarimento del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa in esame;
   Squeri 4.02, che è volta a prevedere che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo definisca le modalità di verifica e attestazione della provenienza dall'ambito territoriale, gli adempimenti relativi alla tracciabilità e alle modalità con cui fornire una corretta informazione al consumatore dei prodotti «a chilometro zero o utile» e «provenienti da filiera corta». Al riguardo, reputa necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa.

  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario sugli emendamenti puntualmente richiamati dal relatore, ad eccezione dell'articolo aggiuntivo Squeri 4.02, su cui esprime nulla osta. Esprime altresì nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Luigi MARATTIN (PD) chiede alla sottosegretaria Castelli ulteriori chiarimenti in merito al parere contrario del Governo sulle proposte emendative Gadda 1.102 e Cenni 2.010. In particolare, in merito all'emendamento Gadda 1.102, prevedendosi una copertura degli oneri a partire dall'anno 2019 a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, chiede se il parere contrario del Governo derivi da una scelta politica piuttosto che finanziaria.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, nello specificare che il Fondo per interventi strutturali di politica economica non reca le occorrenti disponibilità, sottolinea che l'utilizzo del citato Fondo potrebbe pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse recate dal medesimo Fondo.

  Stefano FASSINA (LeU) chiede alla sottosegretaria Castelli ulteriori chiarimenti in merito al parere contrario del Governo sull'emendamento Fornaro 3.2, segnalando che esso prevede l'eliminazione della tariffa sullo smaltimento dei rifiuti per soggetti che non producono rifiuti.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI sottolinea che l'emendamento Fornaro 3.2 è privo di una adeguata copertura degli oneri recati dallo stesso emendamento, derivanti dall'eliminazione di una tariffa per alcuni soggetti che ai sensi della normativa vigente sono tenuti a corrispondere la tariffa medesima.

  Maria Elena BOSCHI (PD), anche al fine di una eventuale riformulazione dell'emendamento Fornaro 3.2 in Assemblea, chiede che la rappresentante del Governo chiarisca la differenza giuridica tra i concetti di tariffa, canone e tributo.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, pur concordando in linea di principio con l'emendamento Fornaro 3.2, ribadisce che esso, essendo privo di una idonea copertura, non può essere condiviso dal Governo.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.15, 1.102, 3.2, 6.6 e 6.9 e sull'articolo aggiuntivo 2.010, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, Pag. 82nonché di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.
C. 893-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, fa presente che il progetto di legge in esame, di iniziativa parlamentare, reca modifiche al codice penale in materia di delitti contro il patrimonio culturale e che il testo riproduce, con modificazioni, l'Atto Camera 4220 della XVII legislatura, approvato dalla Camera in prima lettura e trasmesso al Senato, che non ne ha concluso l'esame entro il termine della legislatura medesima. Fa presente, altresì, che il provvedimento non è corredato di relazione tecnica.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 6, in materia di delitti contro il patrimonio culturale, rileva che le norme in esame recano modifiche al codice penale in materia di delitti contro il patrimonio culturale e riportano all'articolo 6 una clausola di invarianza finanziaria. Non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, dato il carattere ordinamentale delle norme e anche alla luce delle considerazioni contenute nella relazione tecnica riferita all'Atto Senato 2864 della XVII legislatura su un testo in gran parte simile.
  Formula, pertanto, una proposta di parere favorevole sul testo in esame.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, comunica che l'Assemblea, in data 16 ottobre 2018, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti.
  Al riguardo, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea segnala l'articolo aggiuntivo Bordo 4.0202, che prevede che il Ministero per i beni e le attività culturali istituisca un inventario dei beni culturali di interesse nazionale.
  Per quanto concerne, invece, le proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti: Bartolozzi 1.224, Varchi 1.01 e identici Varchi 1.02 e Bartolozzi 1.0264, che prevedono che i proventi derivanti dalle sanzioni previste dal provvedimento in esame siano destinati a specifiche finalità. Al riguardo, osserva che le proposte emendative non appaiono presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, giacché prevedono la destinazione di sanzioni, peraltro di nuova istituzione, a specifiche finalità. Sul punto ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo.
  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti in altra seduta.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 109/2018: Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.
C. 1209 Governo.
(Parere alle Commissioni VIII e IX).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

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  Gabriele LORENZONI (M5S), relatore, osserva che il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, che reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze. Il provvedimento è composto da 46 articoli ed è corredato di relazione tecnica.
  In merito all'articolo 1, che prevede disposizioni sul Commissario straordinario per la ricostruzione, per quanto attiene ai commi da 1 a 4, evidenzia preliminarmente che le disposizioni prevedono la nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione con una struttura di supporto composta di 20 unità di personale dipendente provenienti da altre pubbliche amministrazioni (19 unità di personale non dirigente e un dirigente non generale). Si dispone che agli oneri relativi al funzionamento della struttura e al personale della medesima (trattamento economico fondamentale – rimborsato alle amministrazioni di provenienza – e accessorio), ai compensi del Commissario straordinario e dei sub commissari (comma 4) il Commissario provveda nel limite delle risorse disponibili nella contabilità speciale, di cui lo stesso è intestatario. Su tale contabilità confluiscono, ai sensi del comma 8, le risorse pubbliche all'uopo destinate nonché quelle messe a disposizione dal soggetto concessionario del tratto autostradale interessato dal crollo del 14 agosto 2018. Per le summenzionate finalità viene autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, e ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 45.
  Ritiene che andrebbe quindi chiarito se, anche in caso di ulteriori disponibilità a valere sulla predetta contabilità, l'importo di 1,5 milioni annuo per il triennio costituisca comunque il limite massimo per le spese di cui ai commi 2 e 4.
  Ove risulti confermata tale impostazione, ritiene opportuno acquisire gli elementi sottostanti l'indicazione del predetto importo annuo, al fine di verificarne la congruità in rapporto alle finalità di spesa previste, che assumono caratteri di spesa obbligatoria.
  Rileva altresì che l'alimentazione della struttura di supporto con personale in mobilità interna proveniente da altre amministrazioni (in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto) senza prevedere espressamente l'indisponibilità nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza di un numero di posti equivalente, potrebbe legittimare eventuali richieste assunzionali a fronte di vacanze organiche, con possibili effetti onerosi, non considerati dalla relazione tecnica. Sul punto considera opportuno un chiarimento del Governo.
  Ritiene che un chiarimento andrebbe, inoltre, fornito in merito agli eventuali profili di onerosità relativi alle attività di carattere tecnico-amministrativo per lo svolgimento delle quali il Commissario straordinario potrà avvalersi delle strutture e degli uffici di altri soggetti pubblici, di concessionari di servizi pubblici nonché di società a partecipazione pubblica o a controllo pubblico (comma 3). In particolare, andrebbe chiarito se tale avvalimento determini oneri per la struttura commissariale o i soggetti di cui quest'ultima potrà avvalersi, ove compresi nel perimetro della pubblica amministrazione.
  In merito al comma 5, che dà facoltà al Commissario di derogare a norme non di natura penale, considera opportuno chiarire se tale deroga, che riguarda potenzialmente anche norme corredate da sanzioni pecuniarie o alle quali potrebbero essere stati ascritti effetti positivi per la finanza pubblica, non comporti un impatto negativo sui saldi.
  Con riferimento ai commi 5 e 6, osserva che le disposizioni prevedono che il concessionario del tratto autostradale, entro trenta giorni dalla richiesta del Commissario straordinario, versi sulla contabilità speciale le somme necessarie al ripristino del sistema viario di collegamento ed alle altre attività indicate al comma 5, nell'importo provvisoriamente determinato dal Commissario medesimo, salvo conguagli.Pag. 84
  In proposito osserva che resta indeterminata, alla luce delle indicazioni fornite dal testo e dalla relazione tecnica, sia la spesa complessiva, connessa al ripristino del sistema viario di collegamento e alla realizzazione degli interventi di cui al comma 5, sia il corrispondente versamento a carico del concessionario, che il Commissario straordinario dovrà definire nel termine di 30 giorni, sia pur in via provvisoria. Stante l'assenza di tali indicazioni, non appaiono evidenti gli elementi sottostanti la definizione della spesa pluriennale (stabilita in 30 milioni annui per dodici anni, per un totale complessivo di 360 milioni di euro), autorizzata dal comma 6 a garanzia dell'immediata attivazione del meccanismo di anticipazione in caso di omesso versamento nei termini da parte del concessionario.
  Premessa la necessità di un chiarimento in proposito, al fine di verificare la congruità, anche in linea di massima, della spesa autorizzata, osserva che, a fronte di quest'ultima, gli importi scontati nel prospetto riepilogativo ai fini del fabbisogno e dell'indebitamento netto risultano limitati al triennio 2018-2020 e indicati, rispettivamente in 40, 180 e 80 milioni (per un totale complessivo di 300 milioni). Ciò presumibilmente in ragione dell'applicazione del meccanismo di attualizzazione della spesa pluriennale prevista sul saldo netto da finanziare. Considera peraltro opportuno esplicitare i criteri adottati per determinare gli effetti imputati alla norma sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
  In particolare, non appare contabilizzata nel prospetto riepilogativo la differenza, per 60 milioni, tra la spesa complessiva in termini di saldo netto da finanziare (360 milioni) e quella scontata sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto (300 milioni nel triennio), presumibilmente imputabile agli interessi. In proposito ritiene opportuno un chiarimento.
  Tenendo conto della predetta attualizzazione, la copertura a valere sul Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese è determinata considerando una dinamica per cassa, inerente il predetto Fondo, che non appare allineata con quella scontata in occasione della legge di bilancio 2018, istitutiva del Fondo medesimo. Ritiene quindi necessario che siano esplicitati i parametri utilizzati per stimare l'impatto della riduzione del Fondo in termini di indebitamento netto e di fabbisogno.
  In merito ai profili di copertura, rileva che l'articolo 1, comma 6, autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2029 al fine di assicurare il celere avvio delle attività del Commissario straordinario per la ricostruzione del ponte Morandi in caso di mancato o ritardato versamento da parte del concessionario. Ai relativi oneri – pari, come testé indicato, a 30 milioni di euro annui per il periodo 2018-2029 – si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, che reca il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016) destinato alla realizzazione di varie opere infrastrutturali. Il citato Fondo reca uno stanziamento di 800 milioni di euro per l'anno 2018, di 1.615 milioni di euro per l'anno 2019 e di 2.180 milioni di euro per l'anno 2020, nonché ulteriori stanziamenti per gli anni successivi. Inoltre, ai fini della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dalla citata disposizione si provvede:
   quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e a 120 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del predetto fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (cap. 7555 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze);
   quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, a 40 milioni di euro per l'anno 2019 e a 20 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008 (cap. 7593 Pag. 85dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).

  Si prevede, infine, che all'atto del versamento da parte del concessionario delle somme necessarie per la realizzazione dei predetti interventi il medesimo fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 sia corrispondentemente reintegrato anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte del Commissario.
  Ciò posto, il successivo articolo 45, comma 2, prevede che le maggiori risorse in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 50 milioni di euro annui dal 2021 al 2023 e a 30 milioni di euro per l'anno 2024, generate dalle disposizioni di cui al citato articolo 1, comma 6, siano destinate ad incrementare il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente di cui al richiamato articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008.
  Tutto ciò considerato, ritiene necessario preliminarmente che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse iscritte nei citati fondi non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente.
  Inoltre, in merito alla quantificazione degli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 6, nonché delle risorse in termini di fabbisogno e di indebitamento netto destinate dall'articolo 45, comma 2, per il periodo 2021-2024, al fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, considera necessario un chiarimento da parte del Governo riguardo al coincidente andamento temporale degli oneri in termini di indebitamento netto e di fabbisogno quale risultante dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica. Al riguardo rileva infatti che, mentre gli oneri in termini di indebitamento netto, considerati i presumibili tempi di realizzazione dell'opera, potrebbero effettivamente esaurirsi, come indicato nel citato prospetto, nell'arco di un triennio, non altrettanto sembra potersi affermare per gli effetti finanziari calcolati in termini di fabbisogno che sembrano invece legati ad un piano di restituzione di somme anticipate da soggetti terzi (eventualmente anche esterni alla Pubblica amministrazione) che si sviluppa su un arco temporale di 12 anni, come si evince dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 6.
  Riguardo all'articolo 2, che reca disposizioni concernenti il personale degli enti territoriali, per quanto concerne i profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare in merito ai commi 1 e 2, dal momento che le assunzioni avvengono nell'ambito di un limite di spesa predefinito ovvero utilizzando risorse proprie degli enti territoriali che dovranno provvedere nell'ambito del vincolo del pareggio di bilancio, che non viene espressamente derogato. Ritiene peraltro che andrebbe confermato che, per effetto delle assunzioni in questione, non possa comunque determinarsi un obbligo di stabilizzazione del personale interessato, con conseguenti oneri di carattere permanente, sulla base dei limiti temporali massimi previsti dalla vigente normativa.
  Per quanto concerne le risorse della contabilità speciale utilizzate – che finanziano anche ulteriori misure previste dal provvedimento in esame – ritiene opportuno fornire indicazioni riguardo alla complessiva congruità delle stesse a fronte dell'insieme degli interventi da finanziare, nonché indicazioni circa la compatibilità con il profilo di cassa scontato in relazione alle medesime risorse.
  In merito al comma 4, rileva che gli effetti dell'incremento della contabilità speciale con corrispondente utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali non trovano riscontro nel prospetto riepilogativo. In proposito ritiene utile acquisire indicazioni per verificare la compatibilità delle variazioni disposte per quanto attiene al profilo di cassa.
  In merito ai profili di copertura, rileva che l'articolo 2, comma 4, provvede agli oneri derivanti dall'incremento, nella misura di 9 milioni di euro per l'anno 2018 e di 11 milioni di euro per l'anno 2019, Pag. 86della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza determinatasi a seguito del crollo di un tratto del ponte Morandi di Genova, mediante utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della protezione civile. Detto Fondo risulta iscritto sul capitolo 979 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una dotazione di 240 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2018-2020.
  Ciò posto, considera necessario acquisire una conferma da parte del Governo che il Fondo per le emergenze nazionali rechi le necessarie disponibilità e che l'utilizzo disposto dalla norma in Commento non sia suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a valere sulle risorse del fondo medesimo.
  In merito all'articolo 3, recante misure in materia fiscale, evidenzia che la relazione tecnica, in relazione ai commi 1 e 5, fornisce il risultato della quantificazione effettuata sulla base di dati dell'Agenzia delle entrate senza, peraltro, esplicitare i dati e le ipotesi sottostanti la quantificazione, che risultano necessari per effettuare una verifica della stessa.
  In riferimento al comma 4 la relazione tecnica afferma che non risultano scontate in bilancio entrate relative ad imposte di successione, imposte e tasse ipotecarie e catastali, imposte di registro e di bollo in relazione agli immobili demoliti o divenuti inagibili per effetto dell'evento. Pertanto, la relazione tecnica ritiene che l'esenzione disposta «a far data dal 14 agosto 2018» rappresenti una rinuncia a maggior gettito. In proposito, osserva che non è previsto un termine finale del periodo di esenzione, né una condizione – connessa al venir meno della situazione di inagibilità – al verificarsi della quale l'immobile sarà nuovamente sottoposto a tassazione. Pur in considerazione dell'esiguità del gettito interessato all'esenzione, riguardo a tale possibile effetto, potenzialmente di carattere permanente, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Per quanto concerne il comma 5, osserva che la quota di minori entrate da ruoli relative a tributi non erariali – indicate dalla relazione tecnica in misura pari a 0,05 milioni nel 2018 e a 0,14 milioni nel 2019 e riferite anche a tributi non erariali – non risulta scontata nel prospetto riepilogativo. In proposito, ritiene che andrebbero forniti chiarimenti tenuto conto che gli enti creditori interessati potrebbero chiedere una compensazione delle minori entrate realizzate per effetto della disposizione in esame.
  Ritiene che andrebbero altresì evidenziate le ragioni della mancata iscrizione, nel prospetto riepilogativo, di riduzioni di gettito in termini di saldo netto da finanziare con riferimento al medesimo comma 5.
  Riguardo all'articolo 4, che prevede misure di sostegno a favore delle imprese danneggiate in conseguenza dell'evento, evidenzia che la disposizione riconosce un contributo alle imprese danneggiate nel limite massimo di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2018 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza. In proposito ritiene opportuno acquisire indicazioni in merito alla disponibilità di tali risorse tenendo conto del complesso degli interventi da finanziare, in base al provvedimento in esame, a valere sulle disponibilità della contabilità speciale.
  Per quanto riguarda l'articolo 5, recante disposizioni sul trasporto pubblico locale, l'autotrasporto e la viabilità rileva che le risorse (minori spese correnti) utilizzate per la copertura dell'onere recato dal comma 1 erano destinate alla copertura di oneri di personale in base alla previgente normativa, il cui prospetto riepilogativo scontava effetti permanenti di maggiore spesa per 190 milioni di euro sui tre saldi a decorrere dal 2007, a fronte di un onere di pari importo.
  Gli effetti previsti nel prospetto riepilogativo allegato alla norma in esame appaiono quindi coerenti con la precedente quantificazione. Non formula quindi osservazioni per tali profili.Pag. 87
  In merito ai profili di copertura, osserva che l'articolo 5, comma 1, stanzia risorse straordinarie, nella misura di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 23 milioni di euro per l'anno 2019, per il finanziamento di servizi di trasporto aggiuntivi nella regione Liguria.
  In particolare, alla copertura dell'onere di 0,5 milioni di euro per l'anno 2018 si provvede ai sensi dell'articolo 45, al quale rinvia, mentre la copertura dell'onere di 23 milioni di euro per l'anno 2019 è effettuata a valere sulle risorse da assegnare ai sensi dell'articolo 1, comma 1230, della legge n. 296 del 2006 per il cofinanziamento degli oneri per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale.
  Evidenzia che le citate risorse sono allocate sul capitolo 1314 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che reca, per l'anno 2019, uno stanziamento di 115,4 milioni di euro.
  Al riguardo ritiene opportuno che il Governo assicuri che la riduzione, nella misura di 23 milioni di euro, dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 1230, della legge n. 296 del 2006, relativo all'anno 2019, non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi di finanziamento del rinnovo contrattuale nel settore del trasporto pubblico locale ai quali le somme in commento sono destinate.
  Osserva che il comma 2 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attribuzione alla regione Liguria di 20 milioni di euro per l'anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017.
  Riguardo a tale modalità di copertura ritiene necessario preliminarmente che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente. Inoltre, ritiene necessario acquisire chiarimenti dal Governo in ordine alla copertura degli oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, posto che gli effetti della riduzione del Fondo per l'anno 2019 sui predetti saldi sembrerebbero inferiori rispetto ai 20 milioni di euro occorrenti per l'anno 2019. Infatti, come emerge in altri interventi contenuti nel provvedimento in esame (per esempio all'articolo 1, comma 6), la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 produce per l'anno 2019, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, un effetto corrispondente a circa il 93 per cento dell'ammontare della riduzione effettuata ai fini del saldo netto da finanziare.
  In merito all'articolo 6, recante disposizioni sull'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici nel porto di Genova, per quanto riguarda il comma 1, relativo alla progettazione e alla realizzazione, con carattere di urgenza, di infrastrutture ad alta automazione, di sistemi informatici e delle relative opere accessorie per l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, rileva che la norma prevede un'autorizzazione di spesa limitata allo stanziamento disposto. Ciò premesso, ritiene necessario acquisire dati ed elementi relativi all'ammontare dell'onere determinato dalla norma in relazione ai costi da sostenere per la realizzazione degli interventi specificamente previsti.
  Segnala che, in merito all'impatto stimato sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, il prospetto riepilogativo espone importi, per i tre anni, di ammontare equivalente a quello previsto in termini di saldo netto da finanziare. In proposito ritiene opportuno acquisire chiarimenti, tenuto conto che, trattandosi di spesa in conto capitale, l'impatto sui saldi di cassa, pur considerando il carattere di urgenza degli interventi, dovrebbe risultare più diluito nel tempo.
  Analogamente, in relazione alla copertura, rinvenuta a valere sul Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese, non considera evidenti le ragioni dell'imputazione di effetti di pari importo sui tre saldi: tale criterio non appare infatti coerente con quello utilizzato dalla legge di bilancio Pag. 882018, in sede di istituzione del predetto Fondo, e dall'articolo 1 del provvedimento in esame per la contabilizzazione degli effetti di riduzione del medesimo Fondo a copertura dei contributi pluriennali erogati ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 1.
  Infine, ritiene utile acquisire conferma che l'utilizzo, a fini di copertura, delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese non pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime disponibilità.
  Per quanto attiene al comma 2, che assegna alla Direzione marittima – Capitaneria di porto di Genova la somma di euro 375.000 per l'anno 2018 e euro 875.000 per l'anno 2019 per provvedere all'impiego del personale proveniente dagli altri comandi periferici, all'acquisto di mezzi per ottimizzare i flussi di traffico portuale e all'efficientamento delle strutture logistiche, prende atto di quanto specificato dalla relazione tecnica circa le varie componenti dei costi previsti, evidenziando che il predetto onere è posto a carico della contabilità speciale per l'emergenza. In proposito, ritiene opportuno acquisire conferma che le disponibilità della contabilità speciale risultino sufficienti alla luce del complesso degli interventi da realizzare a valere sulle stesse.
  In merito ai profili di copertura, rileva che l'articolo 6, comma 1, provvede alla copertura dell'onere, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2018, a 15 milioni di euro per l'anno 2019 e a 7 milioni di euro per l'anno 2020, connesso alla progettazione e alla realizzazione di sistemi per garantire l'ottimizzazione dei flussi veicolari logistici in ingresso e in uscita dal porto di Genova, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017.
  Riguardo a tale modalità di copertura ritiene necessario preliminarmente che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente. Inoltre, considera necessario acquisire chiarimenti dal Governo in ordine alla copertura degli oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, posto che gli effetti della riduzione del Fondo per gli anni dal 2018 al 2019 sui predetti saldi sembrerebbero inferiori rispetto a quelli occorrenti, pari a 8 milioni di euro per il 2018 e a 15 milioni di euro per il 2019. Infatti, come emerge in altri interventi contenuti nel provvedimento (ad esempio all'articolo 1, comma 6), la riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017, produce, per gli anni 2018 e 2019, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, un effetto corrispondente a circa il 28,5 per cento per il 2018 e il 93 per cento per il 2019 dell'ammontare della riduzione effettuata ai fini del saldo netto da finanziare.
  In merito all'articolo 7, che reca disposizioni sulla zona logistica semplificata – Porto e retroporto di Genova, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, alla luce di quanto specificato dalla relazione tecnica.
  Riguardo all'articolo 8, che prevede l'istituzione della zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dall'evento, evidenzia che la disposizione istituisce nel territorio della Città metropolitana di Genova una zona franca urbana, il cui ambito territoriale sarà definito con provvedimento del Commissario delegato di protezione civile. Le imprese ricadenti all'interno della zona franca possono beneficiare di alcune agevolazioni fiscali, quali l'esenzione dalle imposte sui redditi, dall'IRAP, dall'IMU e dai contributi previdenziali e assistenziali nel limite massimo di spesa di 20 milioni per l'anno 2018.
  La disposizione concede quindi una serie di benefici fiscali, come esenzioni dalle imposte sui redditi, IRAP, IMU e contributi, i cui effetti di minor gettito, in termini di cassa, dovrebbero riflettersi anche sull'annualità 2019, in virtù del meccanismo saldo-acconto. Peraltro il limite di spesa è previsto per il solo anno 2018, con identici effetti anche sui saldi di cassa. Sul punto ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo. Pag. 89
  Ritiene inoltre che andrebbero acquisiti elementi informativi in merito alle modalità attuative della disposizione al fine di verificare che le stesse siano in grado di assicurare il monitoraggio degli oneri e il rispetto del limite di spesa previsto. In proposito evidenzia che, nonostante l'onere sia ricondotto ad un limite di spesa, la relazione tecnica non esplicita gli elementi (platea, redditi medi, eccetera) sottostanti la determinazione di un onere per 20 milioni nel 2018.
  Riguardo all'articolo 9, che concerne il riparto IVA nei porti dell'Autorità del Mar Ligure occidentale, ritiene che andrebbe chiarito se la modifica dei criteri di ripartizione delle risorse assegnate al Fondo – diretta ad attribuire, per gli anni 2018 e 2019, una somma più consistente ai porti ricadenti nell'Autorità portuale ligure occidentale – sia sostenibile per i rimanenti porti ai quali verrebbe riconosciuta una quota di risorse inferiore a quella attesa. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo tenuto anche conto che alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (28 settembre 2018) gli altri porti potrebbero aver già utilizzato e/o impegnato le risorse attese sulla base ai criteri previgenti e sui quali ora si interviene.
  In merito all'articolo 12, rileva preliminarmente che la norma istituisce l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA) prevedendo, tra l'altro, l'assorbimento delle funzioni e delle risorse dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (ANSF). La dotazione organica complessiva del personale della nuova Agenzia viene fissata (comma 9, lettera b)) nel limite massimo di 434 unità (di cui 35 di livello dirigenziale non generale e 2 dirigenziali generali).
  Con riguardo all'assegnazione di 122 unità di personale, di cui al comma 12, osserva in primo luogo che né la norma né la relazione tecnica precisano in modo esaustivo le modalità e le procedure di tale assegnazione, posto che la disciplina dell'assegnazione in mobilità da altre amministrazioni, richiamata dal comma 14, trova testualmente applicazione soltanto per un numero di 61 unità.
  Tanto premesso, conteggiando l'intero contingente di 122 assegnazioni, l'organico di fatto dell'Agenzia (478 unità, con 46 posizioni dirigenziali) risulterebbe di consistenza eccedente la dotazione organica di diritto (434 unità, con 37 posizioni dirigenziali) individuata dal comma 9, lettera b): in merito alle ragioni di tale disallineamento ritiene pertanto che andrebbe acquisito un chiarimento.
  Ove, invece, le predette «assegnazioni» non dovessero risultare interamente computabili ai fini della dotazione organica (in quanto ad esempio, di carattere temporaneo), ritiene opportuno acquisire elementi informativi di maggior dettaglio in merito alla disciplina applicabile al personale così assegnato, indicando altresì il relativo trattamento economico.
  Infine, relativamente al complesso del personale dell'Agenzia, considera necessario, in osservanza di quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, un quadro analitico di proiezioni finanziarie, almeno decennali, riferite all'andamento delle variabili collegate ai soggetti beneficiari e al comparto di riferimento.
  Per quanto riguardo l'articolo 13, che reca disposizioni sull'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche, rileva che le norme si propongono di creare un fascicolo di opera riferito ad un numero molto consistente di manufatti e che in tale fascicolo devono convergere informazioni con caratteristiche non omogenee – testi a formato aperto quali l'analisi storica del contesto dell'opera, immagini quali le planimetrie, informazioni contabili – e a volte con elevato grado di dettaglio e di difficile ricostruzione, come i dati sui costi sostenuti per l'opera.
  A fronte di tale progetto è previsto uno stanziamento, definito come limite di spesa, senza specifiche indicazioni, ricavabili dal testo o dalla relazione tecnica, riguardo agli elementi sottostanti la quantificazione dello stesso.Pag. 90
  Considera pertanto necessario acquisire indicazioni sui dati e sulle ipotesi sottostanti la determinazione dell'autorizzazione di spesa prevista, anche con riguardo agli adeguamenti tecnici e alle risorse umane necessari. Ciò anche in considerazione del fatto che l'inserimento dei dati dovrà essere completato entro il 30 aprile 2019.
  Riguardo all'articolo 14, che reca disposizioni sul monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture e di beni immobili culturali, relativamente ai commi da 1 a 3, che prevedono la realizzazione di un sistema di monitoraggio dinamico della resilienza delle infrastrutture stradali e autostradali, pur rilevando che l'onere è ricondotto ad un limite massimo di spesa, attesa la finalità dello stanziamento – riferito ad interventi necessari per garantire la sicurezza delle infrastrutture – ritiene necessario che siano indicati gli elementi che concorrono a determinare il predetto onere al fine di verificarne la congruità rispetto agli interventi da finanziare. Inoltre, pur trattandosi di spesa in conto capitale, è previsto un identico impatto sui diversi saldi di finanza pubblica. Anche a tal proposito ritiene utile acquisire un chiarimento, anche in considerazione dell'incidenza differenziata sui diversi saldi di finanza pubblica imputata invece dalla legge istitutiva (legge di bilancio 2018) alle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale e industriale del Paese, utilizzate a copertura.
  Osserva ancora che la relazione tecnica prevede un ulteriore onere di 1 milione di euro a decorrere dal 2020, finalizzato all'evoluzione del sistema nel tempo, non previsto dal testo e dal prospetto riepilogativo. In proposito ritiene necessario un chiarimento.
  Con riferimento al comma 4, che prevede un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili, rileva che la disposizione si configura come un'autorizzazione di spesa, limitata agli stanziamenti di 10 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 previsti dalla norma. Il relativo impatto finanziario sui saldi di fabbisogno e indebitamento risulta suddiviso in 3 milioni per l'anno 2019, 5 milioni per il 2020 e 12 milioni per il 2021. Considera utile acquisire gli elementi alla base della modulazione temporale prevista.
  In merito ai profili di copertura, il comma 4 dell'articolo 14 provvede agli oneri – pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 – connessi all'adozione di un piano straordinario nazionale di monitoraggio e conservazione dei beni culturali immobili mediante corrispondente riduzione del Fondo per la tutela del patrimonio culturale (capitolo 8099 del Ministero per i beni e le attività culturali), istituito dall'articolo 1, comma 9, della legge n. 190 del 2014, il quale reca una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2020. Al riguardo, considera necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l'effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura nonché circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo in parola.
  Il comma 5 del medesimo articolo 14 provvede invece alla copertura degli oneri – pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro per l'anno 2019 – derivanti dalla realizzazione e gestione, in via sperimentale, di un sistema di monitoraggio dinamico per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge n. 205 del 2017 (capitolo 7555 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze).
  Riguardo a tale modalità di copertura, considera necessario preliminarmente che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse del Fondo in parola non pregiudichi la realizzazione di altri interventi già programmati a legislazione vigente. Inoltre, considera necessario acquisire chiarimenti dal Governo in ordine alla copertura degli oneri in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, posto che gli effetti Pag. 91della riduzione del predetto Fondo per gli anni dal 2018 al 2019 sui predetti saldi sembrerebbero inferiori rispetto a quelli occorrenti, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2018 e a 10 milioni di euro per l'anno 2019. Infatti, come emerge in altri interventi contenuti nel presente provvedimento (per esempio all'articolo 1, comma 6), la riduzione del Fondo in esame, per gli anni 2018 e 2019, produce, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, un effetto corrispondente rispettivamente a circa il 28,5 per cento per il 2018 e il 93 per cento per il 2019 dell'ammontare della riduzione effettuata ai fini del saldo netto da finanziare.
  Evidenzia peraltro che la copertura finanziaria di cui al comma 5 dell'articolo 14 del provvedimento in esame non appare coerente rispetto a quanto rappresentato nella relazione tecnica, dal momento che quest'ultima – con riferimento agli oneri derivanti dalle attività di cui ai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 14 – prevede altresì una voce di costo pari a un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2020 finalizzata «all'evoluzione del sistema nel tempo». In tale quadro, ritiene quindi necessario un'integrazione della copertura finanziaria, individuando a tal fine le risorse necessarie. Sul punto considera comunque opportuna una conferma da parte del Governo.
  Con riferimento all'articolo 15, che reca disposizioni sull'assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in merito ai profili di quantificazione degli oneri assunzionali, pari a euro 7.257.000 annui a decorrere dall'anno 2019, non ha osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
  In merito ai profili di copertura, fa presente che all'onere derivante dalle assunzioni di cui all'articolo 15, pari a 7,257 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede, ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 15, nei termini seguenti:
   quanto a 6,66 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo n. 2 del 2013, relative all'incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazioni, che restano definitivamente acquisite all'erario per detto importo;
   quanto a 0,597 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante corrispondente utilizzo di quota parte della contribuzione a carico degli utenti dei servizi, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 136 del 2003, forniti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in luogo del soppresso Registro italiano dighe (RID), che resta acquisita al bilancio dello Stato per detto importo.

  In proposito, segnala che le maggiori entrate utilizzate a copertura dalla disposizione in esame dovrebbero essere ricomprese tra quelle «storicizzate» ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 23 della legge n. 196 del 2009, introdotto dal decreto legislativo n. 90 del 2016 – ossia proventi destinati a particolari finalità ed iscritti negli stati di previsione dell'entrata e della spesa per il medesimo importo che si prevede di incassare – e in quanto tali non suscettibili di essere utilizzate a copertura di nuovi o maggiori oneri, salvo che non si disponga la corrispondente riduzione degli importi iscritti negli stati di previsioni della spesa. Sul punto ritiene pertanto necessario un chiarimento da parte del Governo.
  Con riferimento all'articolo 16, recante competenze dell'Autorità di regolazione del trasporti e disposizioni in materia di tariffe e di sicurezza autostradale evidenzia che il comma 2, come precisato dalla relazione tecnica, modifica l'articolo 1, comma 725, della legge n. 205 del 2017 e anticipa, rispettivamente, al 2018 e al 2019 la spesa di 50 milioni e 142 milioni di euro, provenienti da un'autorizzazione di spesa riferita, nell'assetto previgente, alle annualità dal 2022 al 2025 (più precisamente: 42 milioni di euro nel 2022 e 50 milioni annui per gli esercizi 2023-2025). Evidenzia quindi che, pur considerato che l'importo complessivo dell'autorizzazione Pag. 92di spesa in riferimento non viene modificato (192 milioni complessivi), gli effetti di spesa vengono ora anticipati e riferiti a 2 annualità (2018 e 2019) anziché alle 4 annualità originariamente previste (2022-2025).
  Relativamente ai profili finanziari, tenuto conto che l'intervento viene disposto compensando i relativi effetti mediante la rimodulazione delle dotazioni del Fondo sviluppo e coesione per le annualità 2021-2025, ritiene opportuno acquisire dal Governo una conferma che l'utilizzo delle risorse del Fondo per gli esercizi 2018 e 2019 non incida negativamente su interventi o programmi già previsti o finanziati a valere sulle medesime risorse.
  Non ha nulla da osservare con riguardo al comma 1, considerato il suo contenuto ordinamentale e quanto precisato dalla relazione tecnica, che riferisce che l'Autorità di regolazione dei trasporti (ART) farà fronte a quanto previsto dalla disposizione utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura, osserva che l'articolo 16, comma 2, intervenendo sull'articolo 1, comma 725, della legge n. 205 del 2017, modifica l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 91 del 2017, recante un contributo in favore della concessionaria Strada dei Parchi Spa per interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25, che viene incrementata di 50 milioni di euro per il 2018 e di 142 milioni di euro per il 2019. Contestualmente viene ulteriormente incrementata la riduzione già prevista a legislazione vigente a valere sulla medesima autorizzazione di spesa per un importo complessivamente pari a 192 milioni di euro, corrispondente al rifinanziamento disposto per il biennio 2018-2019 – distribuito negli anni dal 2021-2025. Quanto al comma 2 dell'articolo 16 del provvedimento in esame, esso stabilisce che alla copertura dei relativi oneri, come detto pari a 50 milioni di euro per il 2018 e a 142 milioni di euro per il 2019, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 (capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), che reca, nel biennio interessato, una dotazione di bilancio pari a circa 4,8 miliardi di euro per il 2018 e a 5,7 miliardi di euro per il 2019. In proposito, ritiene necessario che il Governo confermi che l'utilizzo del Fondo in parola, nei termini dianzi illustrati, non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  In merito all'articolo 17 relativo al commissario straordinario per i territori dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, tenuto conto che il Commissario straordinario dovrà operare nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, rinvia alle considerazioni riferite all'articolo 19.
  Relativamente all'articolo 18 recante disposizioni sulle funzioni del Commissario straordinario, prende atto della quantificazione dell'onere derivante dalla realizzazione degli studi di microzonazione.
  Riguardo alle restanti disposizioni, considerato che il Commissario straordinario dovrà operare nell'ambito delle risorse disponibili sulla contabilità speciale, rinvia alle considerazioni svolte con riguardo all'articolo 19. Per quanto attiene alla convenzione con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa, osserva che la norma pone i relativi oneri a carico della medesima contabilità speciale, senza peraltro indicarne l'ammontare o stabilire un limite massimo di spesa (a differenza di quanto previsto invece per gli interventi di microzonazione di cui al comma 1). In proposito ritiene utile acquisire indicazioni circa i prevedibili costi anche al fine di verificare la congruità delle risorse utilizzate in relazione al complesso degli interventi che sulle stesse gravano.
  Con riferimento all'articolo 19, recante contabilità speciale per gli eventi sismici dell'isola di Ischia, osserva che la norma istituisce una contabilità speciale per gli interventi nelle zone dell'Isola di Ischia Pag. 93colpite dal sisma del 21 agosto 2017, sulla quale confluiscono le risorse stanziate per i medesimi territori nonché un finanziamento aggiuntivo di 20 milioni annui nel triennio, osserva preliminarmente che la relazione tecnica non fornisce un quadro complessivo delle risorse che risulteranno disponibili sulla contabilità speciale.
  Osserva inoltre che le disposizioni di cui agli articoli da 17 a 36 pongono a carico di tale contabilità una serie di misure ed interventi: per alcuni di questi è espressamente indicato un limite massimo di spesa, mentre per altri, anche se configurati come di carattere obbligatorio, è previsto il mero rinvio al limite costituito dalle disponibilità esistenti sulla contabilità. Appare peraltro necessario che sia indicato un quadro complessivo degli impegni di spesa derivanti dal provvedimento in esame e un ordine di corrispondenza con le disponibilità presenti sulla contabilità o che si prevede possano affluirvi. Ciò al fine di verificare la congruità complessiva delle risorse a fronte degli interventi disposti, anche in ragione del prevedibile impatto annuale sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto. Tali elementi appaiono essenziali con particolare riferimento al finanziamento degli interventi non configurati espressamente come facoltativi o eventuali.
  Fa presente che, in merito ai profili di copertura, l'articolo 19 prevede che nella contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato e intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 17, comma 2, confluiscano le risorse previste per gli interventi di ricostruzione nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 dal comma 6-ter dell'articolo 2 del decreto-legge n. 148 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 172 del 2017, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2019 e a 10 milioni di euro per l'anno 2020; le risorse assegnate al Fondo per la ricostruzione dei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, e Lacco Ameno dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, istituito dal comma 765 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, pari a 9.690.000 euro per il 2018, 39.380.000 euro per il 2019 e 29.690.000 euro per il 2020 e le risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare all'assistenza alla popolazione e alla ricostruzione dei territori colpiti dal sisma del 21 agosto 2017. Inoltre, la contabilità speciale di cui all'articolo in esame è incrementata di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e ai relativi oneri si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria di cui all'articolo 45. In proposito, considerato che la maggior parte degli oneri derivanti dalle disposizioni del Capo III del presente provvedimento sono a carico della contabilità speciale di cui all'articolo in esame, ritiene opportuno che il Governo fornisca una rassicurazione circa il fatto che l'utilizzo delle risorse in essa confluite non sia comunque suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.
  In merito agli articoli da 20 a 24, riferiti ai contributi per la ricostruzione privata nei comuni di Ischia, rileva che le disposizioni in esame definiscono le modalità di erogazione dei contributi nell'ambito dei territori dei comuni interessati dagli eventi sismici dell'agosto 2017. I contributi, come espressamente previsto dall'articolo 20 e ribadito nella relazione tecnica, sono concessi nel limite delle risorse disponibili sulla contabilità speciale. In proposito, richiama le considerazioni già svolte con riferimento all'articolo 19 riguardo alla necessità di disporre di elementi volti a definire l'impegno di spesa connesso a ciascuna delle categorie di interventi da finanziare a valere sulla contabilità speciale istituita dal medesimo articolo 19. Ciò in considerazione della pluralità di misure che gravano sulle medesime risorse nonché della necessità di verificare la congruità delle stesse in relazione alle varie categorie di spesa previste e alla relativa tempistica di erogazione.
  Per quanto attiene all'esenzione da qualsiasi tributo o diritto della trascrizione nei registri immobiliari della concessione Pag. 94del contributo, di cui all'articolo 21, non ha osservazioni da formulare atteso che l'esenzione si configura come rinuncia a maggior gettito, come affermato dalla relazione tecnica.
  Infine, con riferimento agli adempimenti connessi alla procedura di concessione dei contributi, di cui all'articolo 24, la relazione tecnica afferma che gli stessi saranno svolti dalle amministrazioni interessate (comuni, struttura commissariale, Provveditorato alle opere pubbliche della Campania, Molise, Puglia e Basilicata) nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. In proposito, ritiene utile acquisire dati ed elementi volti a confermare l'effettiva possibilità per detti soggetti pubblici di fronteggiare gli adempimenti previsti nell'ambito delle risorse già esistenti.
  Relativamente all'articolo 25, recante procedure di condono, ritiene utile acquisire conferma che le amministrazioni interessate possano effettivamente definire, nei limiti temporali fissati dalla norma, le procedure di condono nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 26, relativo alla ricostruzione pubblica nelle aree colpite dal sisma del 21 agosto 2017, evidenzia che gli interventi in questione, che non sembrano assumere carattere facoltativo in quanto volti ad assicurare la funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture, sono finanziati attraverso la concessione di contributi per la realizzazione degli interventi medesimi, da erogare nei limiti delle risorse della contabilità speciale. Con particolare riferimento agli edifici pubblici, ritiene opportuno chiarire quali altre risorse siano utilizzate, in relazione alle diverse categorie di interventi indicate, atteso che la norma in esame prevede esclusivamente una contribuzione. Osserva inoltre che la norma non prevede espressamente un limite di importo per la predetta contribuzione, limitandosi ad indicare che la stessa sarà complessivamente erogata nel limite delle risorse esistenti sull'apposita contabilità speciale. Tenuto conto del complesso delle misure poste a carico della medesima contabilità, ritiene utile acquisire più puntuali indicazioni riguardo alla disponibilità delle risorse in questione in relazione all'insieme di interventi da finanziare a valere sulle medesime somme. In proposito rinvia alle considerazioni svolte con riguardo all'articolo 19.
  Per quanto attiene all'articolo 27, recante disposizioni relative ai soggetti attuatori degli interventi relativi ad opere pubbliche e ai beni culturali, non ha osservazioni da formulare considerata la natura ordinamentale delle disposizioni.
  In merito all'articolo 28, relativo ai contributi ai privati e alle attività produttive per i beni mobili danneggiati, rileva che le disposizioni in esame prevedono la facoltà di assegnare un contributo in caso di distruzione o danneggiamento grave di beni mobili presenti nelle unità immobiliari distrutte o danneggiate a causa degli eventi sismici. In proposito, trattandosi di erogazione facoltativa, da effettuare da parte del Commissario nell'ambito delle risorse disponibili nella contabilità speciale, come specificato nella relazione tecnica, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  Relativamente all'articolo 29, relativo a legalità e trasparenza, evidenzia che la norma prevede che il Commissario straordinario per la ricostruzione nei comuni dell'isola di Ischia colpiti dal sisma del 21 agosto 2017 si avvalga della Struttura di missione e dell'Anagrafe anticorruzione previste dall'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 (relativo alle attività di ricostruzione nei comuni delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016) (comma 1). In proposito, ricorda che l'articolo 30, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 189 del 2016 aveva stanziato 1 milione di euro, a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, al fine di garantire l'operatività dei summenzionati organismi (Struttura e Anagrafe) nell'ambito della previgente competenza territoriale (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria). Tenuto conto che, per effetto della norma in esame, la Struttura Pag. 95e l'Anagrafe vedono ampliare il proprio ambito territoriale operativo, appare opportuno che il Governo, al fine di suffragare la previsione di invarianza di cui al comma 2, confermi che le Amministrazioni interessate possano effettivamente provvedere alle indicate dalla norma in esame nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione previgente.
  Con riguardo all'articolo 30, recante Contributo per le attività tecniche per la ricostruzione privata, pur rilevando che gli oneri connessi agli interventi previsti dalla norma in esame (contributo per la ricostruzione e costi delle procedure di affidamento) sono espressamente indicati nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19 del provvedimento in oggetto, evidenzia la necessità di acquisire una stima, anche di massima, dell'ammontare di spesa previsto per gli interventi in esame. Ciò anche in considerazione del complesso delle spese che il provvedimento pone a carico della contabilità speciale di cui all'articolo 19 e della necessità di verificare la capienza di tali risorse rispetto al complesso degli interventi da finanziare.
  In merito all'articolo 31, relativo alla struttura del Commissario straordinario, pur considerato che, in base a quanto previsto dal comma 8, agli oneri recati dall'articolo si provvede entro i limiti massimi di spesa di euro 350.000 per il 2018 e di 1.400.000 annui per gli anni 2019 e 2020, a valere sulle risorse presenti sulla contabilità speciale di cui all'articolo 19, osserva che la relazione tecnica non esplicita gli elementi sottostanti la definizione dei predetti importi. In particolare, evidenzia che, a fronte di una spesa autorizzata di 350.000 euro per il 2018 e di 1,4 milioni di euro annui per il 2019 e per il 2020, la relazione tecnica quantifica spese con riferimento a euro 256.408 (159.000 per gli esperti, 85.077 euro per la remunerazione dello straordinario del personale pubblico e 12.331 per la maggiorazione del 20 per cento della retribuzione mensile di posizione). A tali oneri andrebbero sommati quelli, non espressamente quantificati, relativi alle spese per il personale pubblico (12 qualifiche funzionali e un dirigente non generale) in assegnazione temporanea presso la struttura commissariale (trattamento economico fondamentale, rimborsato alle amministrazioni di provenienza, e accessorio), nonché gli eventuali rimborsi delle spese di viaggio, vitto e alloggio, connesse agli spostamenti degli esperti tra le sedi di Roma e quelle operative di Napoli e dell'Isola di Ischia. Ritiene pertanto opportuno acquisire i predetti dati ed elementi informativi dal Governo.
  Inoltre, analogamente a quanto evidenziato con riguardo all'articolo 1, rileva che l'alimentazione della struttura di cui al comma 2 con personale di altre pubbliche amministrazioni in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto viene disposta senza prevedere espressamente l'indisponibilità nella dotazione organica delle amministrazioni di provenienza di un numero di posti equivalente. Ciò potrebbe peraltro legittimare eventuali richieste assunzionali a fronte di vacanze organiche, con conseguenti, possibili effetti onerosi, sia pure di carattere indiretto. Sul punto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  In ordine all'articolo 32, recante proroghe e sospensione di termini (sisma agosto 2017 nell'isola di Ischia), evidenzia che l'articolo reca disposizioni di carattere oneroso la cui copertura finanziaria è prevista a valere sulla contabilità speciale istituita dall'articolo 19 del provvedimento in esame. In proposito, tenuto conto che a valere sulla medesima contabilità trovano copertura altri interventi previsti dal provvedimento, rinvia alle considerazioni svolte con riguardo all'articolo 19 in merito alla necessità di disporre di un prospetto complessivo degli impegni finanziari a valere sulla contabilità e delle risorse disponibili per farvi fronte. In merito alla stima degli oneri indicati dalla relazione tecnica, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti circa gli importi indicati in relazione al comma 4, tenuto conto che gli stessi, riferiti al differimento delle rate in scadenza nel 2020, risultano ridotti rispetto a Pag. 96quelli indicati dalla legge di bilancio 2018, in relazione al differimento delle rate in scadenza nel biennio precedente. Per quanto concerne l'assenza di oneri attribuita alla proroga disposta dal comma 5, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, in linea con quanto indicato nella relazione tecnica riferita alla norma originaria contenuta nella legge di bilancio 2018. Per quanto attiene al comma 6, non considerato dalla relazione tecnica, pur tenendo conto della natura facoltativa delle assunzioni ivi previste e dei limiti di spesa indicati, reputa utile acquisire un chiarimento diretto ad escludere la possibilità che i contratti a tempo determinato possano, in virtù delle proroghe previste, determinare effetti di stabilizzazione del personale in questione.
  In merito all'articolo 33, concernente la sospensione del pagamento del canone RAI, rileva che la relazione tecnica riporta le stime fornite dall'Agenzia delle Entrate senza indicare gli elementi, relativi al numero delle utenze interessate, sottostanti la quantificazione operata. In assenza di tali elementi non risulta possibile procedere ad una verifica della stima riportata. Anche in ordine alla ripresa di gettito prevista per gli anni 2020 e 2021, ritiene che andrebbero acquisite informazioni di maggior dettaglio, tenuto conto che l'effetto sui due anni (pari a 2,7 milioni di euro), descritto nella relazione tecnica e, limitatamente all'anno 2021, riportato nel prospetto riepilogativo, eccede la perdita di gettito complessiva prevista per il periodo 2018-2020 (pari a 1,9 milioni di euro).
  Circa l'articolo 34, relativo alla sospensione contributi previdenziali e assistenziali e assicurazione obbligatoria, rileva che la quantificazione fornita in relazione al Comune di Lacco Ameno appare sostanzialmente corretta, sulla base delle ipotesi considerate nel procedimento di calcolo. Quanto all'estensione della medesima stima ai comuni di Casamicciola e Forio, in considerazione «della congruità territoriale e dei tratti similari di natura economica e demografica» evidenziati dalla relazione tecnica, giudica necessario acquisire più puntuali elementi di valutazione, con riguardo in particolare alle basi imponibili interessate, al fine di verificare la correttezza della procedura di stima seguita. Segnala infine che il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non evidenziano gli effetti di recupero del gettito contributivo per gli esercizi successivi alla scadenza del periodo di sospensione, da definire tener conto anche della possibilità di rateizzazione prevista. In proposito considera opportuno un chiarimento.
  In merito ai profili di copertura, osserva che l'articolo 34 prevede che agli oneri derivanti dalla sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, valutati in 6,5 milioni di euro per il 2018 e in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020, si provveda ai sensi dell'articolo 45 del provvedimento. Si prevede altresì che trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, concernenti la disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. A tal fine, in linea con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016 recante la riforma del bilancio dello Stato, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il quinto periodo del comma 1 dell'articolo in esame, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile in relazione agli oneri «valutati» anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.
  Con riguardo all'articolo 35, riguardante la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, evidenzia che in base alla relazione tecnica, lo slittamento dei termini previsti dalla norma comporta minori entrate su base annua pari a 2 milioni di euro. Prende atto di tale indicazione, pur rilevando che la relazione tecnica non esplicita gli elementi alla base di tale stima di minore entrata. In proposito ritiene utile acquisire i relativi elementi di valutazione, indicando, Pag. 97tra l'altro, a quali entrate si riferisca specificamente la perdita di gettito. Osserva infatti che la relazione tecnica fa riferimento ai soli tributi erariali, mentre la norma prevede la sospensione anche delle attività di riscossione relative agli enti locali: andrebbe quindi verificato che sia stata considerata anche la perdita di gettito relativa a tali imposte. Fa presente altresì che il prospetto riepilogativo non sconta riduzioni di gettito in termini di saldo netto da finanziare: in proposito giudica utile acquisire un chiarimento anche alla luce delle specifiche modalità di versamento delle entrate ai fini delle previsioni di bilancio. Ritiene che andrebbe altresì chiarito l'effetto relativo all'annualità 2018 considerando che sulla base del dato fornito (2 milioni di euro) lo slittamento di tre mesi (ottobre, novembre e dicembre) dovrebbe comportare una minore entrata pari a 0,5 milioni. Infine ritiene che andrebbe esplicitata la modulazione temporale degli effetti di maggior gettito ascrivibili al venir meno della sospensione, tenuto conto che l'effetto di maggiore entrata indicato dal prospetto riepilogativo riguarda soltanto un incremento di gettito per 2,6 milioni nel 2021 a fronte di mancati versamenti per 4,3 milioni nel periodo 2018-2020 – oggetto di sospensione.
  Con riferimento all'articolo 36, recante interventi volti alla ripresa economica, evidenzia che i contributi in questione sono concessi all'interno di un limite di spesa e nell'ambito della relativa contabilità speciale. Non formula pertanto osservazioni in merito ai profili di quantificazione. Richiama peraltro le osservazioni formulate con riguardo all'articolo 19 in merito all'opportunità di verificare l'impatto finanziario del complesso delle disposizioni finanziate a valere sulla predetta contabilità.
  Per quel che concerne l'articolo 37, concernente misure per l'accelerazione del processo di ricostruzione, tenuto conto che alle disposizioni oggetto della novella in esame non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non ha osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale reputa opportuna una conferma – che le attività del Commissario per le finalità di cui si tratta possano essere realizzate nel quadro delle risorse già previste in base alla legislazione previgente.
  In relazione all'articolo 38, concernente la rimodulazione delle funzioni commissariali, non ha osservazioni da formulare, considerato che il Commissario straordinario dovrà operare nell'ambito e nei limiti delle risorse disponibili sulla contabilità speciale allo stesso riferita.
  In merito ai profili di copertura, osserva che l'articolo 38 prevede che al compenso del Commissario straordinario che subentra nelle funzioni del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 si provvede con le risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229 del 2016. In proposito, considera necessario acquisire dal Governo un chiarimento in merito all'effettivo ammontare delle risorse allo stato disponibili sulla predetta contabilità speciale. Inoltre, ritiene opportuno che il Governo fornisca una rassicurazione circa il fatto che l'utilizzo delle risorse della predetta contabilità speciale non sia comunque suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.
  Circa l'articolo 39, relativo all'impignorabilità delle risorse assegnate per la ricostruzione in aree interessate da eventi sismici, considerata la natura essenzialmente procedimentale delle disposizioni, non formula osservazioni per i profili di quantificazione.
  Circa l'articolo 40, concernente la cabina di regia Strategia Italia, osserva che la relazione tecnica evidenzia che il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica può svolgere le attività di supporto alla Pag. 98Cabina di regia utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ritiene che andrebbe acquisita conferma dell'effettiva possibilità per il Dipartimento di svolgere le attività in questione nel quadro delle risorse già disponibili.
  In ordine all'articolo 41, recante disposizioni urgenti sulla gestione dei fanghi di depurazione, rileva che la norma, pur disponendo in via transitoria, sembra assumere portata generale. In relazione al contenuto della stessa, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto – sul quale considera opportuna una conferma – della conformità all'ordinamento europeo.
  In merito all'articolo 42, riguardante la progettazione degli interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, ritiene che andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa la neutralità per i profili di cassa della diversa destinazione delle risorse rivenienti dai Fondi sopra indicati. Ciò in considerazione degli effetti che risultano già scontati nelle previsioni tendenziali in relazione alle risorse che la norma destina al miglioramento e alla valorizzazione dell'istruzione scolastica.
  In ordine all'articolo 43, recante misure urgenti in favore dei soggetti beneficiari di mutui agevolati, rileva che la norma prevede, al comma 1, una sospensione dei pagamenti della quota capitale di taluni mutui agevolati (limitatamente alle rate dovute fino al 30 giugno 2018) con contestuale rimodulazione dei piani di ammortamento. Per una verifica del relativo onere (indicato in misura pari a 30 mln per il 2018 e 10 mln per il 2019 in termini di solo fabbisogno), ritiene che andrebbe esplicitato quali siano i dati e la procedura di calcolo utilizzati nella relazione tecnica, tenuto conto che quest'ultima non esplicita i predetti dati, ma si limita a fornire gli effetti stimati e l'ipotizzata ripartizione degli stessi fra i due esercizi finanziari interessati (2018 e 2019). In proposito reputa quindi necessario acquisire ulteriori elementi, anche con riferimento alla platea considerata ai fini della stima, tenuto conto la norma non subordina il riconoscimento del beneficio alla sussistenza di particolari requisiti o condizioni. Andrebbe inoltre chiarito se l'onere previsto costituisca – come sembrerebbe dedursi dal dettato normativo – un limite di spesa.
  Al fine di poter escludere effetti sul saldo netto da finanziare e sul saldo di indebitamento netto, ritiene che andrebbe altresì confermato che la rimodulazione del piano di ammortamento per effetto della sospensione delle quote capitali non incida su quote di interessi, ove dovute, in favore dello Stato o di altri soggetti pubblici. Ciò, in quanto la norma prevede espressamente un rimborso di capitale ed interessi in rate semestrali posticipate al tasso di interesse legale. Rileva altresì che il comma 2 prevede la possibilità, per Invitalia, di aderire a proposte transattive nell'ambito di specifiche procedure giudiziarie, previo avviso dell'Avvocatura dello Stato, e che la relazione tecnica asserisce che la disposizione non comporta effetti finanziari negativi in quanto si tratta di crediti la cui possibilità di recupero è limitata. Al fine di poter suffragare tale ipotesi di invarianza, ritiene che andrebbero acquisite informazioni in merito alla natura dei crediti in esame, ai soggetti creditori, nonché ai valori recupero tuttora attesi.
  In merito all'articolo 44, recante misure per il trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi, evidenzia che la norma prevede l'utilizzo di risorse per gli anni 2019 e 2020 nel limite delle risorse stanziate dall'articolo 21, comma 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015 e non utilizzato, «anche in via prospettica». La relazione tecnica fa presente che ciò corrisponde ad una disponibilità di 140 milioni. Osserva che non appaiono peraltro evidenti le ragioni per cui tali disponibilità, relative al triennio 2016-2018, possano essere utilizzate per interventi da effettuare nel 2019 e 2020 senza che si determinino effetti di cassa, che andrebbero quantificati al fine di compensare l'eventuale onere sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto. Analogamente ritiene che andrebbe precisato Pag. 99a quali disponibilità faccia specificamente riferimento la norma indicando risorse non utilizzate «anche in via prospettica».
  Con riguardo all'articolo 45, recante la norma di copertura, in merito ai profili di copertura, rileva che l'articolo 45 reca, al comma 1, la copertura degli oneri derivanti da una pluralità di disposizioni contenute nel provvedimento in esame e pari complessivamente a 49.205.000 euro per l'anno 2018, a 63.305.300 euro per l'anno 2019, a 70.610.000 euro per l'anno 2020, a 42.600.000 euro per l'anno 2021 e a 22.500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022, che aumentano a 79.605.000 euro per l'anno 2018 e a 69.804.217 euro per l'anno 2019, ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
  Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni:
   attribuzione di un compenso al Commissario straordinario per la ricostruzione e al personale della struttura di supporto, con oneri pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018-2020 (articolo 1, commi 2 e 4);
   misure fiscali relative agli immobili che a seguito del crollo hanno subito danni o sono stati oggetto di ordinanze di sgombero, con oneri pari ad euro 305.000 per il 2018, a euro 805.300 per il 2019, a euro 710.000 per il 2020 e a euro 100.000 per il 2021, in termini di saldo netto da finanziare (articolo 3);
   introduzione di norme di sostegno per il trasporto pubblico locale in Liguria e in favore dell'autotrasporto, con oneri pari a 20 milioni di euro per il 2018 (articolo 5, comma 3);
   istituzione di una zona franca nell'ambito del territorio della Città metropolitana di Genova, con oneri fino ad un massimo di 20 milioni di euro per il 2018 (articolo 8, commi 2 e 4);
   istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, con oneri pari a 14,1 milioni di euro per il 2019 e a 22,3 milioni di euro a decorrere dal 2020 (articolo 12);
   istituzione dell'archivio informatico nazionale delle opere pubbliche – AINOP, con oneri pari ad euro 300.000 per il 2018, a un milione di euro per il 2019 e ad euro 200.000 a decorrere dall'anno 2020 (articolo 13);
   incremento delle disponibilità della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, con oneri pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2021 (articolo 19, comma 3);
   sospensione del pagamento del canone RAI fino a gennaio 2021 per i territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell'isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici dell'agosto 2017, con oneri pari ad euro 100.000 per il 2018 e ad euro 900.000 per ciascuno degli anni 2019-2020 (articolo 33);
   sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza fino al 31 dicembre 2020, con oneri valutati in 6,5 milioni di euro per il 2018 e in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 (articolo 34);
   sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione di somme dovute a enti creditori nei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici dell'agosto 2017, con effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari ad euro 300.000 per il 2018 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019-2020 (articolo 35);
   sospensione per un periodo di 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate per i soggetti beneficiari dei mutui agevolati, con effetti in termini di fabbisogno pari a 30 milioni di euro per il 2018 e a 10 milioni di euro per il 2019 (articolo 43, comma 1).

Pag. 100

  Osserva che ai predetti oneri si provvede:
   quanto a 1.350.000 euro per l'anno 2021 e a 1.448.000 euro per l'anno 2022 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dagli articoli 3 e 33 del presente decreto. In particolare si tratta delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti, da un lato, dall'esenzione ai fini delle imposte dirette dei redditi dei fabbricati oggetto di ordinanze sindacali, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente provvedimento, che la relazione tecnica quantifica complessivamente in euro 95.300 per l'anno 2022 (valore quest'ultimo che viene tuttavia arrotondato, in un prospetto contenuto nella stessa relazione tecnica, in euro 100.000 per il medesimo anno), dall'altro, dalla sospensione del pagamento del canone RAI fino al 31 dicembre 2020 nei territori dei comuni colpiti dal sisma del 21 agosto 2017, di cui all'articolo 33, che la relazione tecnica stima in 1.350.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. In tale quadro, segnala che – per quanto attiene all'anno 2022 – stando ai dati puntualmente riportati nella relazione tecnica la somma delle maggiori entrate e delle minori spese di cui agli articoli 3 e 33 ammonterebbe a 1.445.300 euro, e quindi come tale leggermente inferiore rispetto all'importo della copertura fissato, dall'articolo 45, comma 1, lettera a), nella misura di 1.448.000 euro, salvo che non debba viceversa assumersi a riferimento il valore arrotondato delle suddette maggiori entrate e minori spese, come in precedenza detto riassuntivamente stimate in 100 mila euro per il medesimo anno 2022. Su tale punto, giudica pertanto necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo;
   quanto a 30.400.000 euro per l'anno 2018 e a 6.498.917 euro per l'anno 2019 mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154. A tale riguardo, rammenta che il Fondo in parola (capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze) presenta una dotazione di sola cassa e reca, alla luce della ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio 2018-2020, uno stanziamento pari a 285.263.207 euro per l'anno 2018 e a 204.255.000 euro per l'anno 2019. Tanto premesso, reputa necessario acquisire dal Governo una conferma in merito alla effettiva disponibilità delle risorse ivi previste a compensazione;
   quanto a 200.000 euro per l'anno 2018, a 20.800.000 euro per l'anno 2019 e a 20.000.000 euro annui per gli anni 2020 e 2021 mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze del fondo speciale di conto capitale relativo al bilancio triennale 2018-2020. A tale riguardo, non ha osservazioni da formulare giacché il citato accantonamento, sebbene privo di una apposita voce programmatica, reca le necessarie disponibilità;
   quanto a 32.505.300 euro per l'anno 2019 e a 800.000 euro dall'anno 2020 mediante corrispondente riduzione delle proiezioni del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2018-2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 32.505.300 euro per l'anno 2019 e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 800.000 euro dall'anno 2020. A tale riguardo, non ha osservazioni da formulare, giacché i citati accantonamenti, sebbene privi di una apposita voce programmatica, recano le necessarie disponibilità, ferma tuttavia restando l'opportunità di specificare il carattere annuo dell'importo di 800 mila euro previsto con finalità di copertura a decorrere dall'anno 2020;
   quanto a 49.005.000 euro per l'anno 2018 mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla Pag. 101data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono definitivamente acquisite, nel predetto limite di 49.005.000 euro, al bilancio dello Stato. Al riguardo, rammenta che le somme di cui al citato articolo 148, comma 1, concernono le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, ai sensi della medesima disposizione, sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori. In tale contesto, ritiene comunque necessario acquisire una conferma del Governo circa l'effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura nonché circa il fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime;
   quanto a 10.000.000 euro per l'anno 2019, a 49.810.000 euro l'anno 2020, a 20.450.000 euro l'anno 2021, a 20.252.000 euro l'anno 2022 e a 21.700.000 annui a decorrere dall'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). A tale riguardo, considera necessario acquisire dal Governo una conferma in merito alla effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura, nonché una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.

  Osserva, inoltre, che il comma 2 dell'articolo 45 prevede che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, sia incrementato di 50 milioni di euro annui dall'anno 2021 al 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024, in conseguenza degli effetti determinati dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 6, del presente decreto, al quale rinvia.
  Rileva che il comma 3 autorizza infine il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento, al fine di fornire gli elementi di chiarimento richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 14.55.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Atto n. 43.
(Rilievi alle Commissioni XI e XII).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriali in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 3 ottobre 2018.

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  Claudio BORGHI, presidente, avverte che non sono pervenuti da parte della Ragioneria generale dello Stato gli ulteriori chiarimenti richiesti nel corso della scorsa seduta. Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 ottobre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le politiche agricole alimentari e forestali e per il turismo Franco Manzato.

  La seduta comincia alle 20.10.

Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile.
C. 183-A.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame dell'articolo aggiuntivo 2.0400 della Commissione riferito al provvedimento in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, fa presente che l'Assemblea ha trasmesso l'articolo aggiuntivo 2.0400 della Commissione, volto a prevedere che lo Stato, le regioni e gli enti locali possano prevedere misure per favorire l'incontro diretto tra agricoltori produttori dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile e i soggetti gestori, pubblici e privati, della ristorazione collettiva. L'articolo aggiuntivo non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, osserva tuttavia che, in via cautelativa, si potrebbe inserire una clausola di neutralità finanziaria volta a prevedere che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Il sottosegretario Franco MANZATO concorda con quanto evidenziato dal relatore.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato l'articolo aggiuntivo 2.0400 della Commissione riferito al progetto di legge C. 183-A, recante Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta, a chilometro zero o utile;

  esprime,

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  all'articolo aggiuntivo 2.0400 aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni del presente articolo nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

  Il sottosegretario Franco MANZATO concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 20.15.