CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 ottobre 2018
67.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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AUTORIZZAZIONI AD ACTA

  Mercoledì 3 ottobre 2018. – Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

  La seduta comincia alle 9.10.

Domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate nei confronti di Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti (doc. IV, n. 1).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Giunta riprende l'esame della richiesta in titolo, rinviato da ultimo il 27 settembre 2018.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca il seguito dell'esame della domanda di autorizzazione all'utilizzazione dei verbali e delle registrazioni delle conversazioni o comunicazioni intercettate nei confronti di Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti, esame iniziato nella seduta del 27 settembre scorso.
  Al riguardo, comunica che è pervenuto dall'autorità giudiziaria il fascicolo integrale degli atti del procedimento.
  Ricorda che nella seduta odierna si procederà ad ascoltare l'ex deputato Lello Di Gioia ai sensi dell'articolo 18, primo comma, del Regolamento della Camera, il quale ha chiesto di intervenire personalmente.
(Viene introdotto Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti, è invitato ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera a fornire i chiarimenti che ritenga opportuni in relazione alla vicenda processuale oggetto della domanda di autorizzazione in titolo.

  Lello DI GIOIA introduce il proprio intervento preannunciando la richiesta ai membri della Giunta di concedere l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni che lo riguardano; deposita quindi agli atti una memoria scritta, che procede ad illustrare.
  La vicenda trae origine dal procedimento penale n. 8486/15 N.R., pendente presso il tribunale di Foggia. Nell'ambito delle indagini furono infatti sottoposte ad intercettazione numerose utenze telefoniche in quanto si ipotizzava che, all'interno dell'Università di Foggia, vi fosse un «mercato» Pag. 4di esami e tesi preconfezionati frutto di ipotizzati accordi criminosi tra gli studenti, alcuni professori dell'Università di Foggia e dei soggetti privati.
  Si sottoponevano, quindi, ad intercettazione telefonica le utenze di due delle persone coinvolte.
  Emergeva la figura del padre di una studentessa che risultava in contatto con il magistrato Michele Cristino, allora presidente del tribunale di Benevento.
  Dichiara, al riguardo, di avere una pregressa conoscenza con Michele Cristino, essendo stati, per un certo periodo di tempo, consuoceri.
  Tornando al procedimento, osserva che le utenze del dottor Cristino erano sottoposte ad intercettazione e, nell'ambito del RIT n. 296/16, venivano captate alcune conversazioni tra il magistrato e lui stesso; tra queste figurano le tredici intercettazioni per le quali è stata richiesta l'autorizzazione alla Camera.
  Dal procedimento principale n. 8486/15 N.R. il pubblico ministero operava due stralci, uno con provvedimento del 12 settembre 2016; l'altro – il n. 261/17 N.R. – con provvedimento del 12 gennaio 2017, riguardante la propria posizione e quella del dottor Cristino relativa all'ipotesi di reato di cui all'articolo 319-quater del codice penale. Ritiene importante sottolineare come nel procedimento stralciato il pubblico ministero abbia disposto l'inserimento delle intercettazioni disposte con il RIT 296/16, provenienti dal procedimento principale.
  Il procedimento n. 9667/16 N.R. a carico, tra gli altri, del dottor Michele Cristino giungeva nella fase dibattimentale innanzi al Tribunale di Foggia – I Sezione Penale per l'udienza del 18 gennaio 2018.
  All'udienza del 12 aprile 2018 la difesa degli imputati sollevava eccezione di inutilizzabilità di tutte le intercettazioni disposte nel procedimento principale n. 8486/15. Il tribunale di Foggia, con provvedimento del 15 maggio 2018 dichiarava l'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni disposte tra cui quelle relative al RIT di interesse in questa vicenda e recante il numero 296/16.
  Svolge ulteriori considerazioni per sollecitare una riflessione in merito alla vicenda in relazione alle funzioni attribuite alla Giunta per le autorizzazioni.
  Precisa, invece, che il pubblico ministero del tribunale di Foggia, prima di quella in titolo, aveva già avanzato una prima richiesta di autorizzazione da rivolgere alla Camera dei deputati al GIP del tribunale di Foggia, con atto del 18 gennaio 2017.
  Il giudice per le indagini preliminari allora era il dottor Marco Ferrucci; l'attuale richiesta è stata sottoscritta da un diverso giudice, il dottor Carlo Protano.
  Dopo alcuni rinvii dovuti a difetti di notifica l'udienza camerale si è svolta nell'ottobre 2017, grazie alla presenza del suo legale, pur in difetto della notifica a termini di legge.
  In quella sede il giudice per le indagini preliminari, dottor Ferrucci, accogliendo le eccezioni difensive, rigettava la richiesta di autorizzazione alla Camera dei deputati delle intercettazioni che lo riguardano, come risulta dal provvedimento del 31 ottobre 2017, che deposita agli atti.
  Il pubblico ministero reiterava la richiesta al GIP con atto del 20 gennaio 2018 (evidenzia che, per errore, nel provvedimento del giudice è indicata la data del 20 gennaio 2017), ma – come detto – sulla stessa si pronunciava un GIP diverso da quello precedente.
  Quest'ultimo non notificava l'avviso né a lui né al suo difensore, ritenendo che fosse di competenza del pubblico ministero.
  Il pubblico ministero non notificava, a sua volta, né a lui né al suo difensore l'avviso della richiesta di autorizzazione alla Camera dei deputati, ma solo un incongruo avviso di deposito delle intercettazioni.
  Il dottor Protano, a differenza del suo collega, non fissava l'udienza in camera di consiglio, limitandosi a un contraddittorio meramente cartolare. Sottolinea che non gli è mai pervenuto alcun avviso relativo all'invio della richiesta di autorizzazione Pag. 5all'utilizzo delle intercettazioni alla Camera dei deputati, di cui la difesa veniva a conoscenza solo in seguito.
  Con istanza del 16 marzo 2018, la difesa richiedeva al GIP la revoca del provvedimento del 26 febbraio 2018, che il GIP rigettava con la seguente motivazione: «Non luogo a provvedere essendosi già deciso al riguardo».
  Analoga violazione al principio del contraddittorio e del diritto di difesa, consistente nella mancata interlocuzione con lui e con la sua difesa tecnica, nel procedimento incidentale previsto dalla legge n. 140/2003 e dall'articolo 268 del codice di procedura penale, si è verificata per la terza richiesta del pubblico ministero rivolta al GIP, a seguito della restituzione degli atti da parte del Presidente della Camera del 22 marzo 2018, a causa della conclusione della XVII legislatura.
  Anche questa volta il pubblico ministero, nonostante un'espressa richiesta di essere avvisato in caso di ripresentazione al GIP della richiesta di utilizzazione delle intercettazioni alla Camera dei deputati, non gli notificava alcun avviso, mentre notificava al solo difensore un ulteriore incongruo avviso di deposito delle intercettazioni, e non già la richiesta da rivolgere alla Camera.
  Con riferimento al giudizio, rileva, dunque, la violazione del diritto del contraddittorio e del diritto di difesa.
  Sottolinea inoltre che, da quando gli atti sono stati restituiti al tribunale di Foggia dal Presidente della Camera a marzo 2018 fino alla reiterazione della richiesta, sono trascorsi sei mesi e che tale inerzia potrebbe costituire sintomo di fumus persecutionis nei suoi confronti, al pari della sproporzione tra la durata delle indagini e il limitato valore della causa tributaria oggetto dell'ipotesi di reato.
  Rileva inoltre che la richiesta del GIP alla Camera è priva di motivazione in ordine ai requisiti della «rilevanza» e «necessità» processuale delle intercettazioni in questione, pure richiesti espressamente dalla legge. Invero, secondo la pronuncia della Corte Costituzionale n. 74 del 23 aprile 2013, la Camera dei deputati deve verificare che le intercettazioni per cui vi è richiesta di utilizzazione siano «coerenti con l'impianto accusatorio e non siano, dunque, pretestuose», oltre che giustificate dal requisito della «necessità».
  Come ogni provvedimento giurisdizionale, il provvedimento di cui si discute deve essere motivato in modo specifico sui requisiti previsti dalla legge. La carenza di motivazione ne determina la nullità o l'inammissibilità.
  Afferma inoltre che il provvedimento del giudice non contiene alcuna motivazione riguardo «alla natura occasionale» delle intercettazioni in questione.
  In particolare, bisognava argomentare per quali motivi il Cristino non sia stato considerato (come doveva essere, visto che il loro rapporto è risalente nel tempo e in considerazione della stessa mole di conversazioni intercettate intercorse tra loro) «interlocutore abituale» di un parlamentare.
  Ha stabilito infatti la Corte di cassazione, con la sentenza n. 34233 del 9 settembre 2010, che «allorquando si tratti di intercettazioni prolungate nel tempo, si impone una verifica particolarmente stringente da parte dell'autorità giudiziaria, la quale dovrà attivarsi per ottenere l'autorizzazione allorquando, durante l'intercettazione di un'utenza, emergano rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare».
  Ribadisce che lui e il dottor Michele Cristino sono legati da un'amicizia trentennale e che erano soliti sentirsi almeno una volta alla settimana, per parlare di tutto. È quindi chiaro che lui non è stato intercettato semplicemente il 18 aprile e che, in base a quanto consta alla sua difesa, le conversazioni intercettate sono state molte di più.
  Ciò precisato, non può ignorarsi che le intercettazioni disposte nei confronti del coimputato Cristino (RIT 296/16), iniziate il 29 febbraio 2016, sono state prorogate per altre cinque volte.
  Legge quindi un documento della polizia tributaria di Bari alla procura della Repubblica presso il tribunale di Foggia del 26 maggio 2016, relativa al procedimento Pag. 6penale n. 8486/2016. Si tratta di un'annotazione di polizia giudiziaria relativa alla sesta richiesta di proroga delle operazioni di intercettazione telefonica di cui al RIT 296/16 in scadenza il 28 maggio 2016. La proroga di quindici giorni spostava quindi la scadenza dell'attività di captazione al 12 giugno 2016.
  A suo parere quindi si può comprendere che nell'arco di tempo in cui si sono svolte le intercettazioni ben si conosceva la sua utenza e che lui era intercettato regolarmente anche in precedenza e che, pertanto, doveva essere richiesta l'autorizzazione preventiva alla Camera d'appartenenza.
  Per quanto non illustrato direttamente, fa rinvio alla memoria depositata agli atti e ai relativi allegati.
  Gli preme però osservare che nel 2006 (XV legislatura) aveva presentato un'interrogazione parlamentare sull'operato dell'allora vicecomandante della Guardia di Finanza di Foggia, e che, anche in conseguenza di ciò, l'ufficiale sarebbe stato poi trasferito.
  In conclusione, nel ribadire la richiesta di concedere comunque l'autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni, invita tutti i componenti – ai fini delle valutazioni della Giunta – a considerare attentamente la circostanza che il tribunale di Foggia ha sancito l'inutilizzabilità delle intercettazioni, sebbene in altro processo, nei confronti del dottor Cristino, ma che fanno tuttavia parte anche del procedimento che lo riguarda.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, chiede se vi siano quesiti per l'audito.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), relatore, chiede se il provvedimento cui ha fatto riferimento circa l'inutilizzabilità delle intercettazioni nel procedimento principale è depositato agli atti e che data riporti. Domanda inoltre se il procedimento principale sia, nelle more, proseguito. Chiede, infine, con riferimento alla sesta proroga delle intercettazioni da lui richiamata, quale ufficiale di polizia giudiziaria abbia sottoscritto la richiesta.

  Lello DI GIOIA, rispondendo alle domande del relatore, precisa che l'inutilizzabilità delle intercettazioni nel diverso procedimento risulta da un verbale di udienza del 15 maggio 2018, allegato alla propria memoria scritta; che il procedimento principale è intanto proseguito, con prossima udienza fissata per il 24 ottobre 2018. Con riguardo all'ultimo quesito si riserva di far pervenire la risposta in seguito.

  Ivan SCALFAROTTO (PD) chiede chiarimenti in merito all'interrogazione presentata nella XV legislatura da Di Gioia, da questi ricordata, e se vi sia stata risposta.

  Lello DI GIOIA ricorda di aver presentato l'interrogazione perché la Guardia di Finanza aveva indagato su una vicenda riguardante il presidente del consiglio comunale di Foggia, uscito poi assolto. Dichiara, inoltre, che – a seguito dell'interrogazione – uno degli ufficiali della Guardia di Finanza che avevano indagato sarebbe stato poi trasferito ad altra sede.

  Gloria VIZZINI (M5S) chiede se vi sia stata risposta all'interrogazione.

  Lello DI GIOIA si riserva di fornire un riscontro al riguardo.

  Francesco Paolo SISTO (FI) chiede se, oltre alle intercettazioni oggetto di autorizzazione, gli risulti che vi siano state altre captazioni di sue conversazioni e, in caso affermativo, quante. Ritiene tali aspetti di particolare importanza per valutare il carattere casuale o meno delle intercettazioni.

  Lello DI GIOIA presume che le intercettazioni siano state in tutto circa trenta e che la prima sia del 23 marzo 2016 e non del 18 aprile 2016.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, rileva che la citata interrogazione Pag. 7della XV legislatura risulta ancora con iter in corso.

  Carlo SARRO (FI) chiede quale sia stato l'arco temporale delle intercettazioni.

  Lello DI GIOIA precisa che la prima intercettazione oggetto della richiesta è – come detto – del 18 aprile 2016 mentre l'ultima risale al 12 giugno 2016.
(Lello Di Gioia, deputato all'epoca dei fatti, si allontana dall'aula).

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, nel rilevare infine che nel fascicolo pervenuto non risultano inseriti le registrazioni e i tabulati di cui all'articolo 6, comma 6, della legge n. 140 del 2003, comunica che provvederà a ribadire la richiesta di trasmissione del contenuto integrale del fascicolo e a sollecitarne il tempestivo invio da parte del tribunale di Foggia.

  La Giunta concorda.

  La seduta termina alle 9.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.55 alle 10.05.