CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 2 ottobre 2018
66.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 39

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 2 ottobre 2018. — Presidenza del Vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 13.30.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016.
C. 1127 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Luca MIGLIORINO (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 1127, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale aggiuntivo con la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione e dell'Accordo bilaterale aggiuntivo con la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione.
  Segnala preliminarmente come le due intese siano finalizzate al rafforzamento della cooperazione tra Italia e Repubblica di Macedonia in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in ambito penale ed investano l'ambito di competenza della Commissione Finanze in quanto dettano misure specificatamente rivolte al contrasto Pag. 40alla corruzione e al riciclaggio di denaro, nonché in materia di accertamenti bancari e finanziari.
  Passando a illustrare il contenuto dell'Accordo bilaterale aggiuntivo con la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, evidenzia che l'articolo 1 dispone in materia di estradizione dei cittadini di uno degli Stati contraenti verso l'altro Stato, alle condizioni previste nell'articolo 2, e comunque per tutti i reati per cui l'estradizione è prevista dalla legislazione nazionale.
  Con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala che il comma 1 dell'articolo 2 disciplina l'ambito di applicazione dell'estradizione di tipo processuale, prevedendo che essa sarà ammessa per i reati di criminalità organizzata, corruzione o riciclaggio di denaro, che in base alle leggi di entrambe le Parti contraenti siano punibili con una pena detentiva o altra misura privativa della libertà personale non inferiore al minimo edittale di quattro anni.
  Il comma 2 prevede invece che l'estradizione di tipo esecutivo venga ammessa, per le medesime categorie di reati, nei casi in cui la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della libertà inflitte siano di almeno due anni.
  L'articolo 3 disciplina il transito dei soggetti da estradare sul territorio di una delle Parti contraenti, mentre l'articolo 4 detta le clausole finali, riguardanti l'entrata in vigore dell'Accordo, la durata, le modalità di recesso e l'ambito di applicazione.
  Passando a illustrare l'Accordo bilaterale tra Italia e Repubblica di Macedonia aggiuntivo alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, rammenta che esso rientra tra gli strumenti finalizzati all'intensificazione e alla regolamentazione dei rapporti di cooperazione posti in essere dall'Italia con l'obiettivo di migliorare la cooperazione giudiziaria internazionale e rendere più efficace, nel settore giudiziario penale, il contrasto al fenomeno della criminalità transnazionale, anche tenuto conto dell'intensificazione e dell'ampliamento dei rapporti bilaterali italo-macedoni nei settori economico, finanziario, commerciale e dei flussi migratori.
  Esso si compone di un breve preambolo e di sei articoli. L'articolo 1 prevede che le Parti si impegnino a prestarsi reciprocamente la più ampia assistenza giudiziaria in materia penale e ne indica gli ambiti.
  L'articolo 2 disciplina l'esecuzione delle richieste di assistenza e l'eventuale rinvio delle stesse. In tale ambito si prevede la possibilità che alla domanda di assistenza si dia riscontro solo subordinatamente a modalità particolari indicate dalla Parte richiesta, che può rinviare l'esecuzione di una domanda di assistenza giudiziaria qualora questa interferisca con un procedimento penale in corso nel proprio territorio.
  Con l'articolo 3 vengono disciplinate le modalità di trasmissione delle richieste di assistenza giudiziaria, mentre l'articolo 4 disciplina analiticamente il ricorso ai collegamenti in videoconferenza per l'assunzione di testimonianze, di dichiarazioni e per l'espletamento di interrogatori.
  Con riferimento ai profili di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 5, il quale interviene in materia di accertamenti bancari e finanziari prevedendo, al comma 1, che, su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto debba effettuare accertamenti sui rapporti bancari, finanziari e di conto corrente che una persona fisica o giuridica, sottoposta a procedimento penale dalle autorità giudiziarie dello Stato richiedente, intrattiene sul territorio dello Stato richiesto, fornendo le relative informazioni, comprese quelle relative all'identificazione dei soggetti abilitati a operare sui conti, alla localizzazione di questi ultimi e alle movimentazioni a essi riferibili.
  In tale contesto il comma 2 prevede che la Parte richiesta comunica tempestivamente alla Parte richiedente l'esito degli accertamenti effettuati, mentre il comma 3 stabilisce che l'assistenza non possa essere rifiutata per motivi di segreto bancario.
  L'articolo 6 contiene le clausole finali dell'Accordo. Come l'Accordo in materia di estradizione, anche l'Accordo in materia di assistenza giudiziaria si applica alle Pag. 41richieste presentate dopo la sua entrata in vigore, anche se riferite a reati commessi prima di tale data.
  Passando al contenuto del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica dei due Accordi italo-macedoni, di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale, evidenzia che esso si compone di quattro articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione degli Accordi. L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria degli oneri derivanti dagli Accordi e l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica per il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 2 ottobre 2018. — Presidenza del vicepresidente Alberto Luigi GUSMEROLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 13.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo.
Atto n. 41.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 19 settembre scorso.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, ricorda che sull'Atto è stato svolto un breve ciclo di audizioni informali, nel corso del quale sono stati formulati alcuni rilievi al testo del provvedimento.
  Invita quindi il rappresentante del Governo ad intervenire.

  Il Sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, essendo emersa la necessità di chiarire se il provvedimento in esame debba ritenersi applicabile anche ai buoni-pasto, informa che l'Agenzia delle entrate e il Dipartimento delle finanze hanno confermato come questi ultimi continuino ad essere assoggettati alla disciplina IVA prevista per le prestazioni di servizi sostitutivi di mense aziendali di cui all'articolo 75, commi 3 e 4, della legge n. 413 del 1991 e pertanto, per questa ragione, essi non vengono citati nel testo dello schema di decreto legislativo. Al fine di evitare dubbi interpretativi, il Governo ritiene pertanto opportuno espungere il riferimento alla disciplina speciale dei buoni-pasto dal preambolo dello schema di decreto legislativo in oggetto.
  Il Governo non ritiene invece di condividere le ulteriori richieste di modifica al testo emerse nel corso delle richiamate audizioni.

  Alberto Luigi GUSMEROLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta già prevista per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 13.45.