CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 settembre 2018
63.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (V e XIV)
COMUNICATO
Pag. 20

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 26 settembre 2018.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.15.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza del presidente della V Commissione Claudio BORGHI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 15.15.

Comunicazione recante il quadro finanziario pluriennale 2021-2027.
COM(2018)321.

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Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 2021-2027.
COM(2018)322.
Proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria.
COM(2018)323.
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri.
COM(2018)324.
Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.
COM(2018)325.
Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria.
COM(2018)326.
Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea.
COM(2018)327.
Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.
COM(2018)328.
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del Regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto.

  Matteo Luigi BIANCHI (Lega), relatore per la XIV Commissione, preliminarmente fa presente che gli atti in esame prevedono, tra l'altro, una nuova ripartizione delle risorse nell'ambito del bilancio dell'Unione europea, una serie di innovazioni al fine di accrescere la flessibilità del Quadro finanziario pluriennale (QFP) e prefigurano parziali modifiche per quanto concerne le fonti attraverso le quali viene alimentato il bilancio dell'Unione europea. Fa quindi presente che è fissata una revisione intermedia del QFP entro la fine del 2023, in analogia a quanto avvenuto nell'attuale ciclo di programmazione. Rappresenta che si tratta, in particolare, dei seguenti atti: comunicazione recante il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 COM(2018)321; proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 COM(2018)322; proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria COM(2018)323; proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri COM(2018)324; proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea COM (2018)325; proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria COM(2018)326; proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea COM(2018)327; proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto Pag. 22COM(2018)328. Precisa che relazione introduttiva, si soffermerà sulle questioni generali relative al nuovo quadro finanziario pluriennale, con particolare riferimento alla comunicazione recante il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2018)321), lasciando al collega della V Commissione la descrizione più dettagliata delle altre proposte. Fa presente che la Commissione europea ha presentato il bilancio 2021-2027 sia a prezzi costanti 2018, sia a prezzi correnti; questi ultimi tengono conto di un tasso di inflazione annuo del 2 per cento. Osserva che, per i sette anni di riferimento, la Commissione europea prevede complessivamente stanziamenti pari a 1.135 miliardi di euro a prezzi costanti in termini di impegni, pari a 1.279 miliardi di euro a prezzi correnti, corrispondenti all'1,11 per cento del Reddito nazionale lordo dell'UE-27 (RNL). Questo livello di impegni si traduce in 1.105 miliardi di euro, ovvero l'1,08 per cento del reddito nazionale lordo (RNL), a prezzi costanti in termini di pagamenti, pari a 1.246 miliardi a prezzi correnti. Evidenzia che la Commissione europea propone anche l'integrazione nel bilancio dell'Unione europea del Fondo europeo di sviluppo (FES), principale strumento con cui l'Unione europea finanzia la cooperazione allo sviluppo con i Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, che attualmente non rientra nel bilancio generale dell'Unione europea, ma è finanziato dagli Stati membri. Fa presente che, secondo le stime della Commissione europea, tendendo conto dell'inflazione e dell'integrazione nel bilancio dell'Unione del Fondo europeo di sviluppo, pari allo 0,03 per cento dell'RNL, l'ordine di grandezza, corrispondente all'1,11 per cento dell'RNL, sarebbe in linea con quello dell'attuale bilancio a lungo termine 2014-2020, pari all'1,13 per cento dell'RNL.
  Secondo la Commissione europea, la principale sfida per il futuro bilancio dell'Unione europea sarà assicurare un adeguato finanziamento sia per le cosiddette politiche tradizionali dell'Unione, cioè la politica di coesione e la politica agricola comune, che assorbono circa il 70 per cento dell'attuale QFP, che per una serie di nuove priorità, emerse negli ultimi anni che necessitano per il futuro di maggiori risorse, quali le sfide per la sicurezza interna ed esterna dell'Unione europea e il rafforzamento della cooperazione tra Stati membri in materia di difesa. Osserva che la sfida è complicata dal recesso dall'Unione europea del Regno Unito, che è tra i principali Paesi contributori del bilancio unionale e che, secondo le stime della Commissione europea, potrebbe produrre una riduzione nel bilancio annuale dell'Unione europea tra i 10 e i 12 miliardi di euro annui, corrispondente a circa il 10 per cento del bilancio annuale dell'Unione. A tal riguardo, infatti, segnala che il QFP 2021-2027 è stato predisposto per un'Unione europea a 27 Stati membri, in considerazione, appunto, del recesso del Regno Unito. Precisa che la Commissione europea intende rispondere a questa sfida in parte attraverso l'introduzione di nuove fonti di finanziamento per il bilancio dell'Unione e in parte mediante una modernizzazione della spesa, che tenga conto di una serie di principi, tra cui, valore aggiunto europeo: secondo la Commissione europea, le risorse dell'Unione si devono concentrare nei settori in cui questa può offrire un reale valore aggiunto europeo alla spesa pubblica nazionale al fine di ottenere risultati che gli Stati membri da soli non possono conseguire; trasparenza e semplificazione: la Commissione europea intende ridurre il numero di programmi finanziati di oltre un terzo (da 58 a 37); flessibilità: la Commissione europea propone di accrescere la flessibilità dei programmi al loro interno e tra di loro, rafforzare gli strumenti di gestione delle crisi e creare una nuova «riserva dell'Unione» per far fronte a eventi imprevisti e reagire alle emergenze in settori quali la sicurezza e la migrazione. Rappresenta che la Commissione europea propone, dunque, una riorganizzazione della struttura del QFP, con il passaggio da 5 a 7 rubriche Pag. 23principali di spesa. Evidenzia, in sintesi e con cifre in termini di impegni espresse a prezzi correnti, che la Rubrica I (Mercato unico, innovazione e agenda digitale) ha un ammontare complessivo di 187,4 miliardi di euro (14,6 per cento dell'intero QFP); la Rubrica II (Coesione e valori) con 442,4 miliardi di euro e il 34,6 per cento del totale è la più importante, in termini di volume, del nuovo QFP; la Rubrica III (Risorse naturali e ambiente) ha una dotazione complessiva di 378,9 miliardi di euro (29,6 per cento del totale); la Rubrica IV (Migrazione e gestione delle frontiere) ha un bilancio di 34,9 miliardi di euro (2,7 per cento del QFP) e costituisce una delle principali novità rispetto al precedente esercizio; la Rubrica V (Sicurezza e difesa) costituisce un'altra novità e ha un ammontare complessivo di risorse pari a 27,5 miliardi di euro (2,1 per cento del totale); la Rubrica VI (Vicinato e resto del mondo) ha una dotazione di risorse pari a 123 miliardi di euro (9,6 per cento dell'intero QFP); la Rubrica VII (Pubblica amministrazione europea) ha una dotazione di 85,3 miliardi di euro, il 6,6 per cento dell'intero QFP. Segnala che risultano poi previsti Strumenti speciali, quali il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, il Fondo di solidarietà dell'UE, la Riserva per gli aiuti di emergenza, lo Strumento di flessibilità, la Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti, per consentire all'Unione, in specifiche circostanze, di spendere risorse anche oltre i massimali stabiliti dal QFP. Osserva che le maggiori novità riguardano la diversa ripartizione degli stanziamenti tra le varie finalità. In particolare, evidenzia che la Commissione europea propone di innalzare gli attuali livelli di finanziamento in settori considerati prioritari e ad alto valore aggiunto europeo, quali: ricerca, innovazione e agenda digitale; giovani; migrazione e gestione delle frontiere: difesa e sicurezza interna; azione esterna; clima e ambiente. Parallelamente, si prefigurano, a titolo compensativo, alcuni risparmi, soprattutto per quanto riguarda i finanziamenti complessivi a favore della politica agricola comune (PAC) e della politica di coesione che subirebbero una riduzione. Ricorda, inoltre, che il Parlamento europeo si è occupato del nuovo QFP lo scorso 30 maggio, con un dibattito, svoltosi alla presenza di Consiglio e Commissione europea, che si è concluso con l'approvazione, a larga maggioranza – con 409 voti favorevoli, 213 contrari e 61 astensioni –, di una risoluzione, nella quale sono state espresse critiche per le riduzioni relative alla PAC e alla politica di coesione e si chiede di aumentare le risorse per la cultura e la ricerca e più in generale l'entità del bilancio, portandolo all'1,3 per cento del RNL degli Stati membri. In conclusione, evidenzia che, secondo la Commissione europea, ai negoziati sulle proposte per il nuovo QFP dovrebbe essere accordata la massima priorità e un accordo dovrebbe essere raggiunto prima delle elezioni del Parlamento europeo del maggio 2019. A tal proposito, tuttavia, segnala che, a giudizio del Governo, l'obiettivo della Commissione europea di approvare le proposte entro la scadenza del suo mandato appare ambizioso, rilevando che i precedenti negoziati hanno richiesto almeno due anni, e, se rispettato, coinvolgerebbe l'attuale Parlamento europeo e non il nuovo. Sottolinea quindi che, attualmente, si registra, una netta divisione fra gli Stati membri che insistono per un bilancio più ridotto, in particolare Austria, Danimarca, Paesi Bassi e Svezia, che non vada oltre l'1 per cento del reddito nazionale lordo dei 27 Stati membri e che finanzi le nuove priorità tramite maggiori tagli alle politiche tradizionali, e gli Stati membri, in particolare Estonia, Grecia, Italia, Lituania, Lettonia, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Ungheria, che, invece, ritengono insufficiente il livello generale di ambizione espresso dalla Commissione europea e chiedono risorse sufficienti per finanziare le nuove priorità senza tagliare le politiche tradizionali.

  Nunzio ANGIOLA (M5S), relatore per la V Commissione, avverte che si soffermerà Pag. 24sinteticamente sulle sette proposte legislative che compongono il pacchetto di misure relative al quadro finanziario pluriennale 2021-2027 proposto dalla Commissione europea.
  Innanzitutto evidenzia che la proposta di regolamento del Consiglio COM (2018)322 sul quadro finanziario pluriennale stabilisce l'ammontare complessivo di risorse che l'Unione europea può spendere per finanziare le proprie politiche negli anni 2021-2027 e, in termini sia di impegni che di pagamenti, i limiti di spesa annuali (cd. massimali) per ciascuno dei principali settori di intervento dell'Unione, raggruppati in apposite «Rubriche»; inoltre stabilisce i meccanismi di flessibilità, che consentono di spostare risorse da un anno all'altro o tra le diverse Rubriche o programmi. La disciplina puntuale sulle modalità con cui Stati membri, imprese e cittadini possono accedere ai Fondi è contenuta, invece, in appositi regolamenti settoriali, che sono stati presentati dalla Commissione europea tra il 29 maggio e il 12 giugno 2018 e che saranno negoziati contestualmente alle proposte relative al QFP, richiamati puntualmente nella documentazione predisposta dagli uffici.
  Ricorda che la proposta di regolamento sul Quadro finanziario pluriennale (QFP) segue una procedura legislativa speciale, stabilita dall'articolo 312 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE): il Consiglio delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo che, deliberando a maggioranza assoluta, può approvare o respingere la posizione del Consiglio, ma non può emendarla. Tuttavia, il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che consenta al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata.
  Evidenzia che la proposta consta di 7 Capi e 25 articoli. In sintesi, il Capo I (articoli 1-3) reca le disposizioni generali, stabilendo la durata del quadro finanziario pluriennale a sette anni e il rispetto dei massimali del QFP. Il Capo II (articoli 4-8) concerne gli adeguamenti del QFP, mentre il Capo III (articoli 9-14) gli Strumenti speciali, ossia il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (importo annuo massimo aumentato a 200 milioni di euro a prezzi 2018); il Fondo di solidarietà dell'UE (importo annuo massimo aumentato a 600 milioni di euro a prezzi 2018); la Riserva per aiuti d'urgenza (importo annuo massimo aumentato a 600 milioni di euro a prezzi 2018); il Margine globale per gli impegni (riserva dell'Unione, per la quale si propone un aumento dal 2023); lo Strumento di flessibilità (importo annuo massimo aumentato a 1 miliardo di euro a prezzi 2018); il Margine per imprevisti (come previsto attualmente può giungere fino allo 0,03 per cento del reddito nazionale lordo dell'Unione ed è costituito al di fuori dei massimali del QFP come strumento di ultima istanza per reagire a circostanze impreviste). Il Capo IV (articoli 15-20) concerne il riesame e la revisione del QFP (in particolare, si prevede un riesame intermedio del QFP anteriormente al 1o gennaio 2024), mentre il Capo V (articolo 21) riguarda il contributo al finanziamento di grandi progetti e il Capo VI (articoli 22 e 23) concerne la cooperazione interistituzionale nell'ambito della procedura di bilancio e l'unità del bilancio. Infine, il Capo VII (articoli 24 e 25) concerne la transizione verso il prossimo quadro finanziario pluriennale e l'entrata in vigore.
  Segnala poi che la proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (COM(2018)323) è complementare alla proposta di regolamento sul QFP.
  La parte introduttiva della proposta (punti 1-6) contiene il rinvio al trattato (articolo 295), presenta il carattere vincolante dell'accordo evidenziandone la coerenza con altri atti giuridici collegati al quadro finanziario pluriennale e alla procedura di bilancio, descrive l'articolazione dell'accordo e fissa la data della sua entrata in vigore (identica a quella del regolamento QFP). La Parte I (punti 7- 13) reca le disposizioni relative al quadro Pag. 25finanziario e agli strumenti speciali; la Parte II (punti 14-23) concerne il miglioramento della cooperazione interistituzionale in materia di bilancio; la Parte III (punti 24-27) riguarda la sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione.
  Sottolinea quindi come un'innovazione importante sia prevista dalla Commissione europea sul rafforzamento del legame tra i finanziamenti dell'Unione europea e lo Stato di diritto (proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri COM(2018)324).
  La proposta consta di 8 articoli. L'articolo 1 precisa l'oggetto della proposta: la necessità di tutelare il bilancio dell'Unione contro le carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto in uno Stato membro che compromettono o rischiano di compromettere la sana gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. L'articolo 2 contiene le definizioni. In particolare, per «Stato di diritto» si intende: il valore dell'Unione sancito all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, che comprende i principi di: legalità, secondo cui il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico; certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; tutela giurisdizionale effettiva da parte di giudici indipendenti, compreso dei diritti fondamentali; separazione dei poteri e uguaglianza davanti alla legge; per «carenza generalizzata riguardante lo Stato di diritto» si intende: prassi od omissione diffusa o ricorrente, oppure misura adottata dalle autorità pubbliche che compromette lo Stato di diritto.
  L'articolo 3 precisa che le suddette carenze si verificherebbero, in particolare, quando ad essere danneggiati siano il corretto funzionamento delle autorità nazionali che eseguono il bilancio dell'Unione, di quelle responsabili per le indagini e per l'azione penale di repressione delle frodi, delle corruzioni e di altre violazioni del diritto dell'Unione a danno del bilancio dell'Unione e degli organi giurisdizionali cui compete il controllo di queste attività. Una volta accertata l'esistenza di una delle suddette carenze, l'Unione può agire a tutela dei propri interessi adottando una serie di misure sanzionatorie (articolo 4) che devono essere proporzionate alla natura, alla gravità e alla portata della carenza e che comprendono, tra l'altro: la sospensione dei pagamenti e degli impegni a valere sul bilancio dell'Unione; il divieto di sottoscrivere nuovi impegni giuridici; la riduzione degli impegni, anche attraverso rettifiche finanziarie o storni verso altri programmi di spesa; la riduzione dei prefinanziamenti; l'interruzione dei termini di pagamento.
  Gli articoli 5 e 6 stabiliscono la procedura per l'individuazione di una carenza generalizzata o per proporre la revoca totale o parziale delle misure adottate. Infine, l'articolo 7 dispone che la Commissione europea deve informare immediatamente il Parlamento europeo delle misure proposte o adottate e l'articolo 8 contiene le disposizioni finali.
  Evidenzia che, secondo la Relazione ex articolo 6 della legge n. 234 del 2012, trasmessa dal Governo al Parlamento in data 29 maggio 2018, la proposta desta perplessità, tra l'altro, perché restringerebbe il campo d'azione alla sola tutela degli interessi finanziari dell'Unione, lasciando impregiudicata la possibilità di sanzionare eventuali gravi scostamenti dagli altri principi fondamentali di cui all'articolo 2 del TUE (rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze) e soprattutto dagli obblighi di leale collaborazione e solidarietà tra Stati membri (in particolare in tema di migrazione). Secondo la Relazione, il rischio è che siano presi in considerazione fattori che non segnalano scostamenti importanti dai principi dello Stato di diritto, ma inefficienze di ordine amministrativo-gestionale, rispetto alle quali la sanzione del congelamento dei finanziamenti europei potrebbe risultare sproporzionata.
  Rileva che la proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse Pag. 26proprie dell'Unione europea (COM (2018)325), la proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (COM(2018)326), la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2018)327) e la proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto COM(2018)328 costituiscono insieme il pacchetto legislativo sulle risorse proprie.
  Evidenzia che secondo la Commissione europea, le nuove priorità strategiche che hanno implicazioni per il bilancio e l'uscita del Regno Unito dall'Unione europea impongono di esaminare e rivedere l'architettura del sistema delle risorse proprie.
  Ricorda quindi che l'attuale sistema delle risorse proprie si fonda su tre principali categorie di entrate: le cosiddette risorse proprie tradizionali (soprattutto dazi doganali); la risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto; la risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo.
  Prosegue segnalando che la Commissione europea propone di confermare le citate tre risorse proprie esistenti, modificandole al fine di garantire un migliore adattamento alla situazione attuale. Si propone in particolare di: mantenere inalterati i dazi doganali come risorse proprie tradizionali per l'Unione europea, riducendo tuttavia del 10 per cento la percentuale che gli Stati membri trattengono come spese di riscossione; mantenere la risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo con la funzione di risorsa riequilibrante; semplificare la risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto.
  Inoltre, la Commissione europea propone di istituire tre nuove risorse proprie: il 20 per cento delle entrate provenienti dal sistema di scambio delle quote di emissioni (gli introiti medi annui stimati dalla Commissione europea potrebbero oscillare tra 1,2 e 3 miliardi di euro a seconda del prezzo di mercato per le quote del sistema di scambio delle emissioni dell'Unione europea); un'aliquota di prelievo del 3 per cento applicata alla nuova base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (che verrà introdotta gradualmente, una volta adottata la legislazione necessaria), che secondo le stime della Commissione europea potrebbe garantire un introito medio annuo di circa 12 miliardi di euro; un contributo nazionale calcolato in base alla quantità di rifiuti non riciclati di imballaggi in plastica di ciascuno Stato membro (0,80 euro al chilogrammo), per un importo stimato di circa 7 miliardi di euro l'anno.
  Secondo la Commissione europea, le nuove risorse proprie rappresenteranno il 12 per cento circa del bilancio totale dell'Unione europea e potrebbero apportare fino a 22 miliardi di euro l'anno per il finanziamento delle nuove priorità.
  Segnala inoltre che viene affermato il principio secondo cui il futuro gettito derivante direttamente dalle politiche dell'UE dovrebbe confluire nel bilancio dell'Unione e la Commissione europea propone di eliminare progressivamente, nell'arco di cinque anni, tutte le attuali correzioni relative alle aliquote ridotte di prelievo della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto e le riduzioni forfettarie dei contributi basati sul reddito nazionale lordo, di cui beneficiano alcuni Stati membri.
  Le modifiche introdotte, nelle intenzioni della Commissione europea, dovrebbero ridurre la quota della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo rispetto alle entrate totali. Nell'ambito del sistema attuale, essa copre dai due terzi ai tre quarti delle entrate totali; una volta attuati i cambiamenti proposti, dovrebbe coprire tra il 50 per cento e il 60 per cento.Pag. 27
  Osserva inoltre che la Commissione europea intende modificare il massimale delle risorse proprie. In particolare, si prevede che l'importo totale delle risorse proprie per gli stanziamenti annuali di pagamento non superi l'1,29 per cento (attualmente 1,23 per cento) della somma del reddito nazionale lordo di tutti gli Stati membri, mentre l'importo totale degli stanziamenti annuali di impegno non superi l'1,35 per cento (attualmente 1,29 per cento).
  Ricorda quindi che nella Relazione ex articolo 6 della legge n. 234 del 2012, trasmessa dal Governo al Parlamento il 5 giugno 2018 sul COM(2018)325, ma che riporta una valutazione complessiva delle proposte sulle risorse proprie, si fa presente che l'introduzione di nuove risorse proprie collegate alle politiche di spesa e in grado di ridurre il peso della risorsa RNL è in linea con quanto auspicato dall'Italia nei dibattiti degli ultimi anni.
  Secondo la Relazione, come prime possibili indicazioni negoziali, si potrebbe sostenere l'introduzione di nuove risorse proprie se: a) non dovessero determinarsi impatti negativi sul sistema produttivo nazionale; b) non si stimasse un aumento significativo della contribuzione dell'Italia dalla sostituzione di quote di entrate a titolo di risorsa RNL con dette nuove risorse; c) le nuove fonti di entrata fossero costruite in modo da garantire una base imponibile ampia, un gettito stabile nel tempo e una ripartizione equa della contribuzione tra Stati membri.
  A tale riguardo, secondo la Relazione, la nuova risorsa IVA e quella derivante dalla base imponibile comune delle società sembrerebbero essere maggiormente rispondenti ai citati criteri, mentre le opzioni sulla tassazione ambientale, in particolare quella basata sul sistema di scambio di quote di emissioni, potrebbero alterare la quota relativa di finanziamento del bilancio tra Stati membri in ragione di parametri diversi dalla «capacità contributiva», penalizzando quei Paesi con un sistema produttivo a maggiore vocazione industriale, oltre ad assicurare un gettito per l'erario comunitario relativamente modesto e variabile nel tempo.
  Invece, sul tema delle correzioni, sempre secondo la Relazione si dovrebbe continuare a sostenere la loro completa abolizione fin dal 2021 (e non progressiva come previsto dalla proposta), valutando nel corso del negoziato se accettarne un livello più basso alla luce della valutazione complessiva sia sul nuovo sistema di finanziamento del bilancio sia sull'accordo raggiunto in materia di spesa.
  Infine segnala che alcuni Stati membri, tra cui l'Italia, hanno chiesto ragione del mancato inserimento nella proposta di nuove risorse proprie, e in particolare della Web Tax.
  In estrema sintesi, osserva che la proposta di decisione del Consiglio COM(2018)325 fissa le norme relative all'attribuzione delle risorse proprie dell'Unione al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale dell'Unione, consta di 10 articoli e richiede una procedura legislativa speciale. Secondo l'articolo 311 del TFUE, infatti, il Consiglio delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo. Tale decisione entra in vigore solo previa approvazione degli Stati membri conformemente alle rispettive norme costituzionali.
  Invece, la proposta di regolamento del Consiglio COM(2018)326 consta di sei Capi e 18 articoli e stabilisce, conformemente all'articolo 322, paragrafo 2, del TFUE, le disposizioni necessarie per definire le modalità e la procedura con cui gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione europea le nuove risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE e sui rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria. La proposta, inoltre, integra il regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio, che continuerà ad applicarsi alle risorse proprie esistenti.
  Fa presente che la proposta di regolamento del Consiglio COM(2018)327 si Pag. 28compone di tre Capi e 11 articoli, è finalizzata a stabilire le misure di esecuzione di cui all'articolo 7 della proposta della Commissione europea di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2018)325) ai sensi dell'articolo 311, quarto comma, del TFUE ed è intesa ad abrogare e sostituire il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014.
  Infine ricorda che scopo della proposta di regolamento del Consiglio COM(2018)328, che si compone di due articoli, è semplificare notevolmente gli aspetti inerenti alle risorse proprie dell'imposta sul valore aggiunto modificando il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si riserva di intervenire in altra seduta.

  Claudio BORGHI, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia il seguito dell'esame congiunto ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.35.