CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 26 settembre 2018
63.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 117

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.
Atto n. 35.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 settembre 2018.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella seduta del 1o agosto 2018 il rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA chiarisce che, all'articolo 2, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, i parametri retributivi considerati nella relazione tecnica attengono alla qualifica di vicequestore classe 1, mentre per i dirigenti generali è stato preso a riferimento un costo relativo ai dirigenti generali con un'anzianità corrispondente a 5 classi. Poiché entrambe le quantificazioni di costo tengono conto dell'effetto del riordino attuato con il decreto legislativo n. 95 del 2017, i valori utilizzati corrispondono a quanto previsto a legislazione vigente in una prospettiva prudenziale di valutazione degli oneri medesimi. Quanto alle 83 unità risultanti in aumento nella dotazione organica degli agenti e degli assistenti, rileva che l'errore materiale nella trascrizione del numero complessivo delle suddette unità (50.353 invece di 50.270) non determina effetti sotto il profilo finanziario.
  Segnala poi che dall'articolo 6, comma 1, lettera v), che prevede l'ampliamento della commissione consultiva, già prevista ai fini dello scrutinio per la nomina a direttore generale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una commissione per la quale non è previsto, a normativa vigente, alcun tipo di compenso.
  Con riferimento all'articolo 7, comma 1, lettera i), che integra l'articolo 692 del Codice dell'ordinamento militare inerente all'alimentazione del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, introducendo una visita medica tesa ad escludere l'assenza di infermità invalidanti in atto per il personale che accede al concorso, segnala che le procedure concorsuali interne all'amministrazione vengono effettuate avvalendosi – per intero – delle proprie strutture di selezione e reclutamento. Pertanto l'introduzione di tale visita medica non comporterà il ricorso a risorse esterne, anche al fine di non ingenerare sperequazioni nei percorsi e nelle modalità di valutazione dei concorrenti.
  In relazione all'articolo 7, comma 1, lettera ee), numero 3), che introduce la possibilità, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli istituti di formazione dell'Arma dei carabinieri, di articolare i corsi di formazione in più cicli, rappresenta che l'eventuale articolazione in diversi cicli formativi del medesimo corso trova la sua ragion d'essere esclusivamente in esigenze di ordine logistico e organizzativo interno e non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica, né in termini di competenza né tantomeno di cassa, giacché gli effetti di cassa connessi con la corresponsione, per tutti i vincitori, del pertinente Pag. 118trattamento economico, sono pari a quelli che si sarebbero comunque verificati senza la norma in esame.
  Assicura quindi che dall'articolo 7, comma 1, lettera nn), che eleva l'anzianità di grado per gli ufficiali transitati nel ruolo dell'Arma dei Carabinieri dal ruolo ad esaurimento degli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia da 2 anni, un mese e 24 giorni a 2 anni e 5 mesi, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In merito all'articolo 7, comma 1, lettera oo), che determina il superamento del contingente massimo annuale di 160 unità da iscrivere fino al 2021 nel ruolo ufficiale ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri, entro il limite del contingente complessivo di 800 unità nel quinquennio, sostituendo il numero massimo annuale con un contingente stabilito con apposito decreto ministeriale, segnala che, al fine di verificare che il graduale assorbimento del personale suddetto non abbia effetti sui tendenziali annui già scontati, il decreto ministeriale di individuazione del numero massimo annuale del contingente da iscrivere nel ruolo ufficiale ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri è definito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
  A proposito dell'articolo 7, comma 1, lettera uu), n. 1) e 2), che, intervenendo sull'articolo 2252 del Codice dell'ordinamento militare, introduce modifiche al regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore e perito superiore scelto, fa presente che gli oneri dell'intervento sono stati quantificati sulla base del differenziale tra le posizioni stipendiali interessate dall'intervento; tale quantificazione è stata effettuata tenendo conto delle voci stipendiali incrementate a seguito dell'avanzamento nel grado del personale interessato, comprensive delle ritenute assistenziali e previdenziali, a carico sia del dipendente, sia dell'amministrazione; ne consegue che non ci sono ulteriori effetti finanziari dovuti a oneri indotti nel periodo di tempo considerato. Precisa inoltre che alle singole voci stipendiali considerate per il calcolo del differenziale tra posizioni economiche, sono state applicate tutte le aliquote contributive attualmente in vigore, a carico dello Stato e a carico del dipendente.
  In relazione all'articolo 7, comma 2, che inserisce una modifica al quadro I della tabella 4, allegata al Codice dell'ordinamento militare, prevedendo il collocamento del comandante generale dell'Arma dei carabinieri in posizione soprannumeraria rispetto agli organici, funzionale alla piena disponibilità delle dotazioni organiche, precisa che la quantificazione degli oneri per l'intervento è stata effettuata sulla base di tutti gli aspetti economici connessi alla retribuzione e conseguenti alla promozione a invarianza organica in argomento e che l'individuazione delle posizioni retributive tiene conto della retribuzione media annua e delle previste aliquote di contribuzione.
  Con riferimento all'articolo 8, comma 1, lettera u) – recante una norma speculare ad analoga disposizione introdotta per l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato – che attribuisce al Corpo della Guardia di finanza la mera facoltà (e non l'obbligo) di articolare i corsi di formazione in più cicli addestrativi, laddove esigenze organizzative e logistiche non consentano di ospitare contemporaneamente tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di istruzione, conferma la validità delle stesse considerazioni svolte per l'Arma dei Carabinieri in relazione all'articolo 7, comma 1, lettera ee), n. 3.
  Assicura inoltre che l'articolo 9, comma 1, lettera g), che esclude il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della Guardia di finanza dal calcolo delle eccedenze di cui al comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, non ha effetti sotto il profilo finanziario, in quanto la disposizione che sottrae la figura del maestro direttore della banda del Corpo dall'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri consente – laddove per effetto delle promozioni si verifichi una eccedenza di organico non altrimenti riassorbibile – l'applicazione dell'istituto in Pag. 119questione ad altro ufficiale. Osserva pertanto che l'intervento ha l'esclusiva finalità di sottrarre dall'eventuale applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri il maestro direttore della banda, tenuto conto della peculiarità formativa e professionale di tale figura.
  Conferma che l'articolo 9, comma 1, lettera h), che modifica la tabella n. 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, che riporta il ruolo normale della Guardia di finanza, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la disposizione non modifica il numero delle promozioni al grado di colonnello complessivamente attribuite ogni anno, che restano pari a 28 o 29 promozioni nel massimo, ma si limita a variare, per esigenze legate all'armonico sviluppo del ruolo, il numero delle promozioni previste per le prime due fasce; viene inoltre modificato il ciclo di promozioni in terza aliquota, circostanza che non comporta oneri a regime ma è anzi suscettibile di generare risparmi.
  In relazione all'articolo 14, comma 1, lettere a) e d), e all'articolo 17, comma 1, lettera a), che prevedono, con riferimento alla Polizia di Stato e al Corpo di polizia penitenziaria, la possibilità di abbreviare la durata dei corsi di formazione per i vincitori di concorsi interni rispetto a quella già prevista dalla legislazione vigente, evidenzia che la quantificazione degli oneri relativa a tali concorsi, in sede di redazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, è stata effettuata tenendo conto del fatto che la decorrenza giuridica della nomina dei vincitori è al 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verificano le vacanze in organico (vice sovrintendente) ed al 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui è prevista l'indizione del concorso (vice ispettore); per tale motivo la riduzione del corso di formazione non può produrre effetti di maggiori oneri derivanti dagli avanzamenti automatici di carriera rispetto a quelli già quantificati con il citato decreto legislativo n. 95 del 2017.
  Fa presente che all'articolo 17, recante modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo al Corpo di polizia penitenziaria, al comma 1, lettera a), numero 2), l'eventuale esercizio della facoltà di rimodulare la durata dei corsi di formazione per i concorsi interni, previsti nella fase transitoria fino al 2022, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente (non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese), attraverso modalità attuative rinviate ad un decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già contemplati a legislazione vigente, atteso che gli stessi sono già ricompresi in quelli quantificati per gli effetti conseguenti alla progressione in carriera nella tabella 1 – Oneri Forze di polizia allegata al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
  In ordine all'articolo 17, comma 1, lettera b), che dispone l'incremento dei posti, da 50 a 80, del concorso interno, per titoli, per l'accesso, per una sola volta, al ruolo direttivo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria istituito dal comma 14 dell'articolo 44, conferma le quantificazioni riportate in dettaglio nella relazione significando che tale limitato incremento non comporta oneri per l'anno 2019 e che il costo, comprensivo degli oneri a carico dello Stato, è pari ad euro 89.895,59 per il periodo 2020-2023 e ad euro 115.035,22 per il periodo 2024-2029; precisa altresì che le differenze retributive sono state calcolate tenendo conto dei costi del personale aggiornati al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39.
  Sottolinea quindi che l'articolo 17, comma 1, lettera d), che anticipa di 10 mesi per la polizia penitenziaria la decorrenza giuridica delle promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi nella fase transitoria, costituisce una norma sostanzialmente di natura interpretativa che non determina un'alterazione degli effetti di spesa, rispetto a quelli già contemplati dai tendenziali a legislazione vigente, atteso che quelli connessi alla corretta decorrenza delle predette promozioni al 1o gennaio 2017 sono già Pag. 120stati considerati nella relazione tecnica allegata al decreto legislativo n. 95 del 2017.
  A proposito dell'articolo 17, comma 1, lettera f), che, come già visto per le disposizioni di analogo tenore previste per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, contempla la possibilità, per la Polizia penitenziaria, qualora necessario, per oggettive esigenze organizzative e logistiche, di articolare ed organizzare i corsi di formazione del personale vincitore del medesimo concorso in più cicli didattici, con la previsione della decorrenza giuridica ed economica della nomina al termine del primo ciclo formativo per tutti i vincitori, osserva che valgono le stesse considerazioni svolte in precedenza per l'Arma dei carabinieri in relazione all'articolo 7, comma 1, lettera ee), numero 3).
  Sottolinea che l'articolo 18, comma 1, lettera c), che introduce il comma 4-bis all'articolo 45 del decreto legislativo n. 95 del 2017, costituisce una disposizione di salvaguardia per i tenenti colonnelli/vice questori delle Forze di polizia che, al 1o gennaio 2018, erano in possesso di un'anzianità di ruolo superiore a 13 anni e inferiore a 18 anni e che, in assenza di questo intervento, avrebbero subito uno «scavalcamento» nel trattamento economico da parte dei maggiori/vice questori aggiunti con pari anzianità di servizio promossi successivamente. Precisa inoltre che il fatto che le differenze retributive, cui la norma pone termine, fossero di ammontare molto diverso nell'Arma dei carabinieri e nella Guardia di finanza, dipende principalmente dalla diversa provenienza (corso o nomina diretta) e anzianità del personale considerato.
  Segnala quindi che l'articolo 18, comma 1, lettera f), allo scopo di salvaguardare l'armonico sviluppo del ruolo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ancora in fase di assestamento dopo il riordino, consente, solo per il 2019, di non computare nel novero delle promozioni annuali eventuali conferimenti conseguenti alla cessazione dei motivi della sospensione discrezionale di cui all'articolo 1089 del Codice. Precisa che la norma, destinata a salvaguardare l'ordinato sviluppo del ruolo nel primo anno di applicazione del riordino, prevede la non computabilità nelle promozioni 2019 di eventuali e non pianificabili conferimenti a seguito di cessazione dei motivi della sospensione discrezionale solo qualora la forza effettiva nel grado resti compresa nei volumi tabellari per i quali è già prevista la relativa copertura. Pertanto conferma che non vi sono ricadute finanziarie derivanti dalla mancanza di compensazione delle promozioni nell'anno successivo.
  Ritiene necessario evidenziare che l'articolo 19, il quale aggiunge il medesimo periodo ai commi 5 e 7 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, con la finalità di prevedere la disapplicazione, per il triennio 2018-2020, della disposizione relativa alla destinazione della rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente per il finanziamento del relativo contratto per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del meccanismo di raccordo per i dirigenti militari, presenta un errore materiale, giacché la modifica riguarda più correttamente il comma 5 e il comma 6 (non il comma 7) del citato articolo 46. Infatti la collocazione della frase «In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 giugno 2017, n. 205, per gli anni 2018, 2019 e 2020, non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo del presente comma» alla fine del comma 7 comporterebbe la disapplicazione per gli anni 2018-2020 della previsione diretta a garantire il mantenimento dell'attuale meccanismo di adeguamento automatico di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, nelle more dell'avvio della nuova procedura negoziale. Evidenzia peraltro che la relazione illustrativa e soprattutto la relazione tecnica precisano che l'integrazione all'articolo 46 comporta «la disapplicazione per il triennio 2018-2020 della disposizione relativa alla destinazione della rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente Pag. 121per il finanziamento del relativo contratto per i dirigenti delle forze di polizia ad ordinamento civile e del meccanismo di raccordo per i dirigenti militari», quest'ultimo previsto dal comma 6 dell'articolo 46.
  Chiarisce poi che il predetto articolo 19 non è suscettibile di determinare effetti finanziari, giacché l'area negoziale (limitata al solo trattamento accessorio) è, a legislazione vigente, finanziata ad invarianza di spesa dalla quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge n. 448 del 1998 e dell'articolo 1, comma 680, della legge n. 205 del 2017. Per tale motivo la disapplicazione del meccanismo suddetto non comporta effetti diversi sul trattamento accessorio né sulle risorse ad esso destinate.
  In relazione al comma 2 dell'articolo 22, che specifica l'ammontare degli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1 del medesimo articolo 22, derivanti dall'estensione alle Forze armate della speciale disciplina prevista per le Forze di polizia dal citato articolo 18, rileva, sul piano formale, che la disposizione che dovrebbe essere richiamata è quella di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), e non quella di cui all'articolo 19, che non reca una lettera c).
  Con riferimento alla quantificazione degli oneri indiretti sulle Forze armate – nel rappresentare che tale estensione consente di evitare uno «scavalcamento temporaneo» nel trattamento economico dei tenenti colonnello con un'anzianità di ruolo superiore ai 13 anni ed inferiore a 18 anni al 1o gennaio 2018 da parte dei maggiori con la stessa anzianità di servizio, per effetto del più favorevole indice di abbattimento applicato a questi ultimi con il decreto legislativo n. 95 del 2017 – conferma che la quantificazione degli oneri è coerente con la cadenza temporale della copertura finanziaria (2018-2021), in quanto i tenenti colonnello delle Forze armate interessati dalla norma maturano entro il 2021 il passaggio al livello retributivo superiore.
  Precisa infine che le risorse finanziarie di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono imputate al capitolo di spesa n. 3027 – piano gestionale 1 – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

  Vanessa CATTOI (Lega), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 35),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:
    all'articolo 2, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, i parametri retributivi considerati nella relazione tecnica attengono alla qualifica di vicequestore classe 1, mentre per i dirigenti generali è stato preso a riferimento un costo relativo ai dirigenti generali con un'anzianità corrispondente a 5 classi;
    poiché entrambe le quantificazioni di costo tengono conto dell'effetto del riordino attuato con il decreto legislativo n. 95 del 2017, i valori utilizzati corrispondono a quanto previsto a legislazione vigente in una prospettiva prudenziale di valutazione degli oneri medesimi;
    quanto alle 83 unità risultanti in aumento nella dotazione organica degli agenti e degli assistenti, si rileva che l'errore materiale nella trascrizione del numero complessivo delle suddette unità (50.353 invece di 50.270) non determina effetti sotto il profilo finanziario;
    dall'articolo 6, comma 1, lettera v), che prevede l'ampliamento della commissione Pag. 122consultiva, già prevista ai fini dello scrutinio per la nomina a direttore generale, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di una commissione per la quale non è previsto, a normativa vigente, alcun tipo di compenso;
    all'articolo 7, comma 1, lettera i), che integra l'articolo 692 del Codice dell'ordinamento militare inerente all'alimentazione del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei Carabinieri, introducendo una visita medica tesa ad escludere l'assenza di infermità invalidanti in atto per il personale che accede al concorso, si segnala che le procedure concorsuali interne all'amministrazione vengono effettuate avvalendosi – per intero – delle strutture di selezione e reclutamento dell'amministrazione medesima;
    l'introduzione di tale visita medica, pertanto, non comporterà il ricorso a risorse esterne, anche al fine di non ingenerare sperequazioni nei percorsi e nelle modalità di valutazione dei concorrenti;
    all'articolo 7, comma 1, lettera ee), n. 3), che introduce la possibilità, per esigenze organizzative e logistiche che non consentano di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli istituti di formazione dell'Arma dei carabinieri, di articolare i corsi di formazione in più cicli, si rappresenta che l'eventuale articolazione in diversi cicli formativi del medesimo corso trova la sua ragion d'essere esclusivamente in esigenze di ordine logistico e organizzativo interno e non comporta ulteriori oneri per la finanza pubblica, né in termini di competenza né tantomeno di cassa, giacché gli effetti di cassa connessi con la corresponsione, per tutti i vincitori, del pertinente trattamento economico sono pari a quelli che si sarebbero comunque verificati senza la norma in esame;
    dall'articolo 7, comma 1, lettera nn), che eleva l'anzianità di grado, per gli ufficiali transitati nel ruolo dell'Arma dei Carabinieri dal ruolo ad esaurimento degli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di custodia, da 2 anni, un mese e 24 giorni a 2 anni e 5 mesi, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    all'articolo 7, comma 1, lettera oo), che determina il superamento del contingente massimo annuale di 160 unità da iscrivere fino al 2021 nel ruolo ufficiale ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri, entro il limite del contingente complessivo di 800 unità nel quinquennio, sostituendo il numero massimo annuale con un contingente stabilito con apposito decreto ministeriale, si segnala che, al fine di verificare che il graduale assorbimento del personale suddetto non abbia effetti sui tendenziali annui già scontati, il decreto ministeriale di individuazione del numero massimo annuale del contingente da iscrivere nel ruolo ufficiale ad esaurimento dell'Arma dei Carabinieri è definito di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
    all'articolo 7, comma 1, lettera uu), nn. 1) e 2), che intervenendo sull'articolo 2252 del Codice dell'ordinamento militare introduce modifiche al regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore e perito superiore scelto, si fa presente che gli oneri dell'intervento sono stati quantificati sulla base del differenziale tra le posizioni stipendiali interessate dall'intervento;
    tale quantificazione è stata effettuata tenendo conto delle voci stipendiali incrementate a seguito dell'avanzamento nel grado del personale interessato, comprensive delle ritenute assistenziali e previdenziali, a carico sia del dipendente, sia dell'amministrazione; ne consegue che non ci sono ulteriori effetti finanziari dovuti a oneri indotti nel periodo di tempo considerato;
    si precisa inoltre che alle singole voci stipendiali considerate per il calcolo del differenziale tra posizioni economiche sono state applicate tutte le aliquote contributive attualmente in vigore, a carico dello Stato e a carico del dipendente;
    all'articolo 7, comma 2, che inserisce una modifica al quadro I della tabella Pag. 1234, allegata al Codice dell'ordinamento militare, prevedendo il collocamento del comandante generale dell'Arma dei carabinieri in posizione soprannumeraria rispetto agli organici, funzionale alla piena disponibilità delle dotazioni organiche, si precisa che la quantificazione degli oneri per l'intervento è stata effettuata sulla base di tutti gli aspetti economici connessi alla retribuzione e conseguenti alla promozione a invarianza organica in argomento e che l'individuazione delle posizioni retributive tiene conto della retribuzione media annua e delle previste aliquote di contribuzione;
    all'articolo 8, comma 1, lettera u) – recante una norma speculare ad analoga disposizione introdotta per l'Arma dei carabinieri e la Polizia di Stato – che attribuisce al Corpo della Guardia di finanza la mera facoltà (e non l'obbligo) di articolare i corsi di formazione in più cicli addestrativi, laddove esigenze organizzative e logistiche non consentano di ospitare contemporaneamente tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di istruzione, valgono le stesse considerazioni svolte per l'Arma dei Carabinieri in relazione all'articolo 7, comma 1, lettera ee), n. 3;
    l'articolo 9, comma 1, lettera g), che esclude il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della Guardia di finanza dal calcolo delle eccedenze di cui al comma 4 dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, non ha effetti sotto il profilo finanziario, in quanto la disposizione che sottrae la figura del maestro direttore della banda del Corpo dall'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri consente – laddove per effetto delle promozioni si verifichi una eccedenza di organico non altrimenti riassorbibile – l'applicazione dell'istituto in questione ad altro ufficiale;
    l'intervento, pertanto, ha l'esclusiva finalità di sottrarre dall'eventuale applicazione dell'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri il maestro direttore della banda, tenuto conto della peculiarità formativa e professionale di tale figura;
    l'articolo 9, comma 1, lettera h), che modifica la tabella n. l allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, che riporta il ruolo normale della Guardia di finanza, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la disposizione non modifica il numero delle promozioni al grado di colonnello complessivamente attribuite ogni anno, che restano pari a 28 o 29 promozioni nel massimo, ma si limita a variare, per esigenze legate all'armonico sviluppo del ruolo, il numero delle promozioni previste per le prime due fasce; viene inoltre modificato il ciclo di promozioni in terza aliquota, circostanza che non comporta oneri a regime ma è anzi suscettibile di generare risparmi;
    all'articolo 14, comma 1, lettere a) e d), e all'articolo 17, comma 1, lettera a), che prevedono, con riferimento alla Polizia di Stato e al Corpo di polizia penitenziaria, la possibilità di abbreviare la durata dei corsi di formazione per i vincitori di concorsi interni rispetto a quella già prevista dalla legislazione vigente, si evidenzia che la quantificazione degli oneri relativa a tali concorsi, in sede di redazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, è stata effettuata tenendo conto che la decorrenza giuridica della nomina dei vincitori è al 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verificano le vacanze in organico (vice sovrintendente) ed al 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui è prevista l'indizione del concorso (vice ispettore); per tale motivo la riduzione del corso di formazione non può produrre effetti di maggiori oneri derivanti dagli avanzamenti automatici di carriera rispetto a quelli già quantificati con il citato decreto legislativo n. 95 del 2017;
    all'articolo 17, recante modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, relativo al Corpo di polizia penitenziaria, al comma 1, lettera a), numero 2), l'eventuale esercizio della facoltà di rimodulare la durata dei corsi di formazione per i concorsi interni, previsti nella fase transitoria fino al 2022, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente Pag. 124(non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese), attraverso modalità attuative rinviate ad un decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, non determina nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già contemplati a legislazione vigente, atteso che gli stessi sono già ricompresi in quelli quantificati per gli effetti conseguenti alla progressione in carriera nella tabella 1 – Oneri Forze di polizia allegata al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;
    in ordine all'articolo 17, comma 1, lettera b), che dispone l'incremento dei posti, da 50 a 80, del concorso interno, per titoli, per l'accesso, per una sola volta, al ruolo direttivo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria istituito dal comma 14 dell'articolo 44, si confermano le quantificazioni riportate in dettaglio nella relazione, significando che tale limitato incremento non comporta oneri per l'anno 2019 e che il costo, comprensivo degli oneri a carico dello Stato, è pari ad euro 89.895,59 per il periodo 2020-2023 e ad euro 115.035,22 per il periodo 2024-2029; si precisa altresì che le differenze retributive sono state calcolate tenendo conto dei costi del personale aggiornati al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39;
    l'articolo 17, comma 1, lettera d), che anticipa di 10 mesi per la polizia penitenziaria la decorrenza giuridica delle promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi nella fase transitoria, costituisce una norma sostanzialmente di natura interpretativa che non determina un'alterazione degli effetti di spesa, rispetto a quelli già contemplati dai tendenziali a legislazione vigente, atteso che quelli connessi alla corretta decorrenza delle predette promozioni al 1o gennaio 2017 sono già stati considerati nella relazione tecnica allegata al decreto legislativo n. 95 del 2017;
    all'articolo 17, comma 1, lettera f), che, come già visto per le disposizioni di analogo tenore previste per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, contempla la possibilità, per la Polizia penitenziaria, qualora necessario, per oggettive esigenze organizzative e logistiche, di articolare ed organizzare i corsi di formazione del personale vincitore del medesimo concorso in più cicli didattici, con la previsione della decorrenza giuridica ed economica della nomina al termine del primo ciclo formativo per tutti i vincitori, valgono le stesse considerazioni svolte in precedenza per l'arma dei Carabinieri in relazione all'articolo 7, comma 1. lettera ee), n. 3);
    l'articolo 18, comma 1, lettera c), che introduce il comma 4-bis all'articolo 45 del decreto legislativo n. 95 del 2017, costituisce una disposizione di salvaguardia per i tenenti colonnelli/vice questori delle Forze di polizia che, al 1o gennaio 2018, erano in possesso di un'anzianità di ruolo superiore a 13 anni e inferiore a 18 anni e che, in assenza di questo intervento, avrebbero subito uno «scavalcamento» nel trattamento economico da parte dei maggiori/vice questori aggiunti con pari anzianità di servizio promossi successivamente;
    il fatto che le differenze retributive, cui la norma pone termine, fossero di ammontare molto diverso nell'Arma dei Carabinieri e nella Guardia di Finanza, dipende principalmente dalla diversa provenienza (corso o nomina diretta) e anzianità del personale considerato;
    l'articolo 18, comma 1, lettera f), allo scopo di salvaguardare l'armonico sviluppo del ruolo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri ancora in fase di assestamento dopo il riordino, consente, solo per il 2019, di non computare nel novero delle promozioni annuali eventuali conferimenti conseguenti alla cessazione dei motivi della sospensione discrezionale di cui all'articolo 1089 del Codice;
    la norma, destinata a salvaguardare l'ordinato sviluppo del ruolo nel primo anno di applicazione del riordino, prevede la non computabilità nelle promozioni 2019 di eventuali e non pianificabili conferimenti a seguito di cessazione dei motivi Pag. 125della sospensione discrezionale solo qualora la forza effettiva nel grado resti compresa nei volumi tabellari per i quali è già prevista la relativa copertura;
    pertanto, si conferma che non vi sono ricadute finanziarie derivanti dalla mancanza di compensazione delle promozioni nell'anno successivo;
    va evidenziato che l'articolo 19, che aggiunge il medesimo periodo ai commi 5 e 7 dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, con la finalità di prevedere la disapplicazione, per il triennio 2018-2020, della disposizione relativa alla destinazione della rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente per il finanziamento del relativo contratto per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del meccanismo di raccordo per i dirigenti militari, presenta un errore materiale, giacché la modifica riguarda più correttamente il comma 5 e il comma 6 (non il comma 7) del citato articolo 46;
    infatti la collocazione della frase «In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 giugno 2017, n. 205, per gli anni 2018, 2019 e 2020, non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo del presente comma» alla fine del comma 7 comporterebbe la disapplicazione per gli anni 2018-2020 della previsione diretta a garantire il mantenimento dell'attuale meccanismo di adeguamento automatico di cui all'articolo 24 della legge n. 448 del 1998, nelle more dell'avvio della nuova procedura negoziale;
    peraltro, la relazione illustrativa e soprattutto la relazione tecnica, precisano che l'integrazione all'articolo 46 comporta «la disapplicazione per il triennio 2018 -2020 della disposizione relativa alla destinazione della rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente per il finanziamento del relativo contratto per i dirigenti delle forze di polizia ad ordinamento civile e del meccanismo di raccordo per i dirigenti militari», quest'ultimo previsto dal comma 6 dell'articolo 46;
    il predetto articolo 19 non è suscettibile di determinare effetti finanziari, giacché l'area negoziale (limitata al solo trattamento accessorio) è, a legislazione vigente, finanziata ad invarianza di spesa dalla quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge n. 448 del 1998 e dell'articolo 1, comma 680, della legge n. 205 del 2017;
    per tale motivo la disapplicazione del meccanismo suddetto non comporta effetti diversi sul trattamento accessorio né sulle risorse ad esso destinate;
    al comma 2 dell'articolo 22, che specifica l'ammontare degli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1 del medesimo articolo 22, derivanti dall'estensione alle Forze armate della speciale disciplina prevista per le Forze di polizia dal citato articolo 18, si rileva sul piano formale che la disposizione che dovrebbe essere richiamata è quella di cui all'articolo 18, comma 1, lettera c), e non quella di cui all'articolo 19, che non reca una lettera c);
    con riferimento alla quantificazione degli oneri indiretti sulle Forze armate – nel rappresentare che tale estensione consente di evitare uno «scavalcamento temporaneo» nel trattamento economico dei tenenti colonnello con un'anzianità di ruolo superiore ai 13 anni ed inferiore a 18 anni al 1o gennaio 2018 da parte dei maggiori con la stessa anzianità di servizio, per effetto del più favorevole indice di abbattimento applicato a questi ultimi con il decreto legislativo n. 95 del 2017 – si conferma che la quantificazione degli oneri è coerente con la cadenza temporale della copertura finanziaria (2018-2021), in quanto i tenenti colonnello delle Forze armate interessati dalla norma maturano entro il 2021 il passaggio al livello retributivo superiore;
    infine, le risorse finanziarie di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, Pag. 126n. 350, sono imputate al capitolo di spesa n. 3027 – piano gestionale 1 – dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
   considerato che gli oneri oggetto di copertura sono strettamente connessi a quelli recati dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, i cui effetti finanziari, essendo relativi a spese di personale che incidono su più amministrazioni e su un'ampia platea di destinatari lungo un arco temporale esteso, sono stati considerati in quel provvedimento come previsioni di spesa e, in quanto tali, assoggettati ad una particolare procedura di monitoraggio e di compensazione finanziaria in caso di scostamento degli oneri rispetto alle previsioni medesime;
   ritenuto, pertanto, che gli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento debbano essere considerati come previsioni di spesa, alla stessa stregua di quelli recati dal predetto decreto legislativo n. 95 del 2017, e, in quanto tali, assoggettati alla medesima procedura di monitoraggio e di compensazione finanziaria,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   1) All'articolo 19, comma 1, sostituire le parole: commi 5 e 7 con le seguenti: commi 5 e 6;
   2) All'articolo 22, apportare le seguenti modificazioni:
    al comma 1, sostituire le parole: pari a 508.961 euro per l'anno 2018, a 1.005.629 euro per l'anno 2019, a 923.613 euro per l'anno 2020, a 1.032.429 euro per l'anno 2021, a 789.425 euro per l'anno 2022, a 702.360 euro per l'anno 2023, a 723.419 euro per l'anno 2024, a 1.015.370 euro per l'anno 2025, a 816.467 euro per l'anno 2026, a 1.100.429 euro per l'anno 2027 e in 730.884 euro a decorrere dall'anno 2028 con le seguenti: valutati in 508.961 euro per l'anno 2018, in 1.005.629 euro per l'anno 2019, in 923.613 euro per l'anno 2020, in 1.032.429 euro per l'anno 2021, in 789.425 euro per l'anno 2022, in 702.360 euro per l'anno 2023, in 723.419 euro per l'anno 2024, in 1.015.370 euro per l'anno 2025, in 816.467 euro per l'anno 2026, in 1.100.429 euro per l'anno 2027 e in 730.884 euro annui a decorrere dall'anno 2028;
    al comma 2, sostituire le parole: articolo 19 con le seguenti: articolo 18;
    dopo il comma 2, aggiungere il seguente: 2-bis. Alle previsioni di spesa di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95».

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Atto n. 36.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 19 settembre 2018.

  Claudio BORGHI, presidente, ricorda che nella seduta del 1o agosto 2018 il Pag. 127rappresentante del Governo si era riservato di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA precisa che le disposizioni relative alle procedure di riqualificazione del personale e alle accelerazioni dei percorsi di carriera, di cui agli articoli da 1 a 10 del provvedimento in oggetto, volte a valorizzare le professionalità degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono state adottate tenendo conto dei diversi e recenti incrementi che la dotazione organica del Corpo ha avuto nelle qualifiche operative di base (da ultimo con l'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di stabilità 2018), in un'ottica di miglioramento della funzionalità e dell'efficienza del dispositivo del soccorso pubblico.
  Per quanto attiene agli eventuali, futuri riflessi finanziari derivanti dalle modifiche ordinamentali dei percorsi di carriera, rileva che le proiezioni di spesa annuale, realizzate fino all'anno 2028, sono state costruite mediante la previsione dei percorsi di carriera individuali del personale in servizio, tenendo conto delle cessazioni per limiti di età e delle correlate assunzioni nonché dei passaggi tra ruoli diversi, laddove previsti dal quadro ordinamentale. In particolare segnala che l'onere annuale scaturente da tale esercizio è rappresentato dalla differenza tra la spesa derivante dall'applicazione delle disposizioni del vigente ordinamento e quella scaturente dalle modifiche ordinamentali. Pertanto assicura che l'onere finanziario derivante dai nuovi percorsi di carriera, previsto per un arco temporale superiore al decennio, è stato quantificato al miglior livello di dettaglio possibile.
  In merito alle future assunzioni fa presente che le stesse sono soggette alle disposizioni in materia di esercizio delle facoltà assunzionali da turn over, che prevedono un preciso percorso autorizzativo contraddistinto da limiti sia di natura capitaria che finanziaria, volto specificatamente a non alterare la spesa retributiva complessiva a seguito di assunzioni di personale con qualifiche e livelli retributivi elevati rispetto alle unità cessate.
  Con riferimento all'articolo 2, capoverso articoli 29-65, evidenzia che la rimodulazione delle dotazioni organiche nei ruoli operativi (personale con funzioni tecnico operative e personale delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori), non determina incrementi della dotazione organica complessiva, trattandosi di una rimodulazione interna all'attuale ruolo dei vigili del fuoco che rimane pari a complessive 20.366 unità. Precisa inoltre che la corrispondenza numerica è stata rispettata anche tra i ruoli con uguale livello retributivo, ferma restando la rimodulazione di 397 unità nei ruoli di vigile del fuoco e di capo squadra e capo reparto e la previsione del nuovo ruolo dei direttivi aggiunti, i cui oneri sono quantificati e finanziati. In particolare segnala che il rilevato saldo incrementale di 20 unità del ruolo del personale specialista (aeronaviganti, specialità nautiche e sommozzatori) va rivalutato alla luce, da un lato, dell'incremento di organico di 300 unità nel ruolo dei vigili del fuoco previsto dall'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, dall'altro, della dotazione organica del ruolo di nuova istituzione dei direttivi aggiunti, che ha una consistenza di 280 unità.
  Con riferimento ai ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative (articolo 3, comma 1, capoverso articoli 141-152) specifica che, a seguito dell'effettiva nomina delle unità di personale dirigenziale, sarà possibile provvedere alla variazione dei rispettivi fondi di incentivazione del personale dirigente (Fondo per la retribuzione di rischio, posizione e risultato) e dei personale direttivo (Fondo di produttività), in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio ovvero del disegno di legge di assestamento, nell'ambito delle procedure di quantificazione della dotazione annuale dei predetti fondi del personale, in relazione alle fonti di alimentazione previste dal quadro normativo vigente. Nel dettaglio segnala che si provvederà al reclutamento Pag. 128dei primi dirigenti di cui all'articolo 260, comma 1, lettera a), comunque non prima dell'anno 2019, coerentemente con il previsto vincolo finanziario e con i necessari tempi tecnici per l'espletamento della procedura concorsuale.
  Con riguardo all'istituzione del nuovo ruolo dei direttivi tecnico-scientifici (articolo 3, comma 1, capoverso articoli 171-177), rileva che, come specificato nella relazione tecnica, il provvedimento, non recando norme di primo inquadramento di personale in tale ruolo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che tali nuove professionalità verranno assunte mediante concorsi dall'esterno, nei limiti previsti dal quadro normativo che regola le facoltà assunzionali da turn over.
  Osserva pertanto che, non essendo prevista un'assunzione in soprannumero, sarà possibile procedere all'assunzione di nuovi dirigenti sanitari e ginnico-sportivi solamente quando ci sarà l'effettiva disponibilità dei posti nella dotazione organica, ad esito del collocamento a riposo degli attuali dirigenti inquadrati nel ruolo ad esaurimento, con garanzia, pertanto, della neutralità finanziaria delle disposizioni recanti tale disciplina (articolo 3, comma 1, capoverso articoli 178-197; articolo 8, comma 2, capoverso articoli 13-octies, 13-novies, 13-decies, 13-undecies).
  Conferma quindi la natura ricognitiva nonché la neutralità finanziaria dell'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 14-sexies, comma 1, poiché essa offre una salvaguardia retributiva e previdenziale alle unità di personale in servizio appartenenti al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla Banda musicale del Corpo nazionale. Detto personale, infatti, nel vigente ordinamento è ricompreso all'interno dei ruoli operativi, mentre, a seguito delle modifiche ordinamentali, tali professionalità saranno inquadrate nei nuovi ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente.
  Concorda sull'opportunità di indicare la clausola di copertura finanziaria come disposizione a sé stante e non come novella al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, giacché gli oneri oggetto di copertura non sembrano derivare esclusivamente dalle modifiche introdotte al predetto decreto.
  Osserva poi che, sebbene gli oneri derivanti dal provvedimento in argomento siano relativi a spese di personale, la copertura finanziaria indicata «pari ad euro 16.030.000» debba essere considerata come un tetto di spesa, trattandosi di oneri puntualmente quantificati e di ammontare contenuto.
  Sottolinea infine la necessità di precisare, nella clausola di copertura finanziaria, che gli oneri oggetto di copertura hanno carattere annuale.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 36),
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:
    le disposizioni relative alle procedure di riqualificazione del personale e alle accelerazioni dei percorsi di carriera, di cui agli articoli da 1 a 10 del provvedimento in oggetto, volte a valorizzare le professionalità degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono state adottate tenendo conto dei diversi e recenti incrementi che la dotazione organica del Corpo ha avuto nelle qualifiche operative di base (da ultimo con l'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, legge di stabilità 2018), in un'ottica di miglioramento della funzionalità e dell'efficienza del dispositivo del soccorso pubblico;Pag. 129
    per quanto attiene agli eventuali, futuri riflessi finanziari derivanti dalle modifiche ordinamentali dei percorsi di carriera, si rileva che le proiezioni di spesa annuale, realizzate fino all'anno 2028, sono state costruite mediante la previsione dei percorsi di carriera individuali del personale in servizio, tenendo conto delle cessazioni per limiti di età e delle correlate assunzioni nonché dei passaggi tra ruoli diversi, laddove previsti dal quadro ordinamentale;
    l'onere annuale scaturente da tale esercizio è rappresentato dalla differenza tra la spesa derivante dall'applicazione delle disposizioni del vigente ordinamento e quella scaturente dalle modifiche ordinamentali;
    pertanto, si assicura che l'onere finanziario derivante dai nuovi percorsi di carriera, previsto per un arco temporale superiore al decennio, è stato quantificato al miglior livello di dettaglio possibile;
    in merito alle future assunzioni si fa presente che le stesse sono soggette alle disposizioni in materia di esercizio delle facoltà assunzionali da turn over, che prevedono un preciso percorso autorizzativo contraddistinto da limiti sia di natura capitaria che finanziaria, volto specificatamente a non alterare la spesa retributiva complessiva a seguito di assunzioni di personale con qualifiche e livelli retributivi elevati rispetto alle unità cessate;
    all'articolo 2, capoverso articoli 29-65, la rimodulazione delle dotazioni organiche nei ruoli operativi (personale con funzioni tecnico operative e personale delle specialità aeronaviganti, nautiche e dei sommozzatori), non determina incrementi della dotazione organica complessiva, trattandosi di una rimodulazione interna all'attuale ruolo dei vigili del fuoco che rimane pari a complessive 20.366 unità;
    la corrispondenza numerica è stata rispettata anche tra i ruoli con uguale livello retributivo, ferma restando la rimodulazione di 397 unità nei ruoli di vigile del fuoco e di capo squadra e capo reparto e la previsione del nuovo ruolo dei direttivi aggiunti, i cui oneri sono quantificati e finanziati;
    in particolare, il rilevato saldo incrementale di 20 unità del ruolo del personale specialista (aeronaviganti, specialità nautiche e sommozzatori) va rivalutato alla luce, da un lato, dell'incremento di organico di 300 unità nel ruolo dei vigili del fuoco previsto dall'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e, dall'altro, della dotazione organica del ruolo di nuova istituzione dei direttivi aggiunti, che ha una consistenza di 280 unità;
    con riferimento ai ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative (articolo 3, comma 1, capoverso articoli 141-152) si specifica che, a seguito dell'effettiva nomina delle unità di personale dirigenziale, sarà possibile provvedere alla variazione dei rispettivi fondi di incentivazione del personale dirigente (Fondo per la retribuzione di rischio, posizione e risultato) e dei personale direttivo (Fondo di produttività), in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio ovvero del disegno di legge di assestamento, nell'ambito delle procedure di quantificazione della dotazione annuale dei predetti fondi del personale, in relazione alle fonti di alimentazione previste dal quadro normativo vigente;
    si provvederà al reclutamento dei primi dirigenti di cui all'articolo 260, comma 1, lettera a), comunque non prima dell'anno 2019, coerentemente con il previsto vincolo finanziario e con i necessari tempi tecnici per l'espletamento della procedura concorsuale;
    con riguardo all'istituzione del nuovo ruolo dei direttivi tecnico-scientifici (articolo 3, comma 1, capoverso articoli 171-177), si rileva che, come specificato nella relazione tecnica, il provvedimento, non recando norme di primo inquadramento di personale in tale ruolo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;Pag. 130
    tali nuove professionalità, pertanto, verranno assunte mediante concorsi dall'esterno, nei limiti previsti dal quadro normativo che regola le facoltà assunzionali da turn over;
    non essendo prevista un'assunzione in soprannumero, sarà possibile procedere all'assunzione di nuovi dirigenti sanitari e ginnico-sportivi solamente quando ci sarà l'effettiva disponibilità dei posti nella dotazione organica, ad esito del collocamento a riposo degli attuali dirigenti inquadrati nel ruolo ad esaurimento, con garanzia, pertanto, della neutralità finanziaria delle disposizioni recanti tale disciplina (articolo 3, comma 1, capoverso articoli 178-197; articolo 8, comma 2, capoverso articoli 13-octies, 13-novies, 13-decies, 13-undecies);
    si conferma la natura ricognitiva nonché la neutralità finanziaria dell'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 14-sexies, comma 1, poiché essa offre una salvaguardia retributiva e previdenziale alle unità di personale in servizio appartenenti al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla Banda musicale del Corpo nazionale;
    detto personale, infatti, nel vigente ordinamento è ricompreso all'interno dei ruoli operativi, mentre a seguito delle modifiche ordinamentali tali professionalità saranno inquadrate nei nuovi ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente;
    si concorda sull'opportunità di indicare la clausola di copertura finanziaria come disposizione a sé stante e non come novella al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, giacché gli oneri oggetto di copertura non sembrano derivare esclusivamente dalle modifiche introdotte al predetto decreto;
    sebbene gli oneri derivanti dal provvedimento in argomento siano relativi a spese di personale, la copertura finanziaria indicata «pari ad euro 16.030.000» deve essere considerata come un tetto di spesa, trattandosi di oneri puntualmente quantificati e di ammontare contenuto;
    appare necessario precisare, nella clausola di copertura finanziaria, che gli oneri oggetto di copertura hanno carattere annuale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 10, comma 2, sopprimere il capoverso articolo 17-ter.

  Conseguentemente dopo l'articolo 10 aggiungere in seguente: Articolo 11. – (Copertura finanziaria). – 1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, pari ad euro 16.030.000 annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante utilizzo del fondo di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97.
  2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.».

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.40.

DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.40.

Pag. 131

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria.
Atto n. 40.
(Rilievi alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 19 settembre 2018.

  Michele SODANO (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia e la governance dell'infrastruttura ferroviaria (Atto n. 40);
   ritenuto che, in considerazione del contenuto dell'articolo 19, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, appare necessario riformularne la rubrica, sostituendo le parole: «Disposizioni finanziarie» con le seguenti: «Clausola di invarianza finanziaria»,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

  All'articolo 9 sostituire la rubrica con la seguente: Clausola di invarianza finanziaria».

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo.
Atto n. 41.
(Rilievi alla VI Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole con rilievi).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Erik Umberto PRETTO (Lega), relatore, fa presente che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 163 del 2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017), reca attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 in materia di trattamento dei buoni-corrispettivo ed è corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, non formula osservazioni in merito ai profili di quantificazione, anche in considerazione di quanto precisato dalla relazione tecnica in ordine al vigente trattamento fiscale dei buoni-corrispettivo.
  In ordine ai profili di copertura finanziaria, segnala invece l'opportunità di riformulare Pag. 132più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria riferita al decreto in esame nel suo complesso, di cui all'articolo 3, sostituendo, al comma 1, primo periodo, le parole: «Le disposizioni del presente decreto non comportano» con le seguenti: «Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare».
  Formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione Bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato, per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei buoni-corrispettivo (Atto n. 41);
   ritenuta la necessità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria riferita al decreto in esame nel suo complesso, di cui all'articolo 3, sostituendo, al comma 1, primo periodo, le parole: «Le disposizioni del presente decreto non comportano» con le seguenti: «Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare»,

VALUTA FAVOREVOLMENTE

  lo schema di decreto legislativo e formula il seguente rilievo sulle sue conseguenze di carattere finanziario:

  All'articolo 3, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Le disposizioni del presente decreto non comportano con le seguenti: Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare».

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Schema di decreto ministeriale recante regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Atto n. 43.
(Rilievi alle Commissioni XI e XII).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

  Emanuele CESTARI (Lega), relatore, fa presente che il provvedimento – adottato in attuazione dell'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008 – reca un Regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
  In merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame è assistito all'articolo 21 da una clausola di neutralità finanziaria, è corredato di relazione tecnica, non verificata da parte della Ragioneria generale dello Stato, ed è finalizzato a dare specifica attuazione, con riferimento all'amministrazione dell'interno – Polizia di Stato, Corpo nazionale vigili del fuoco e Amministrazione della pubblica sicurezza – alle prescrizioni generali recate in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro dal decreto legislativo n. 81 del 2008 sostituendo e integrando, a tal fine, la disciplina vigente attualmente contenuta nel decreto interministeriale n. 450 del 1999. Pur prendendo atto di Pag. 133quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo cui il provvedimento non individua nuovi obblighi o competenze in capo ad organi o uffici del Ministero dell'interno rispetto a quelli previsti, in via generale, dal decreto legislativo n. 81 del 2008, evidenzia che la disciplina introdotta appare più dettagliata e presenta vari profili innovativi rispetto a quella contenuta nel summenzionato decreto interministeriale.
  Al fine di verificare la neutralità finanziaria del decreto, appare pertanto opportuno che il Governo confermi che la disciplina possa effettivamente essere applicata nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente, con particolare riguardo agli aspetti innovativi sopra evidenziati.
  Con riferimento all'istituzione delle commissioni mediche, prevista dall'articolo 7, comma 2, prende atto che la relazione tecnica stima che le stesse opereranno con risorse umane, strumentali e finanziarie quantitativamente equivalenti a quelle impiegate dagli uffici attualmente preposti ai medesimi compiti, anche in considerazione dell'esiguo numero di ricorsi. Tale prescrizione non emerge peraltro dal testo del provvedimento in esame. Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene che si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere la clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 21, riferita all'attuazione del presente decreto ministeriale, sia perché essa è già prevista dall'articolo 305 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, che, all'articolo 3, autorizza l'emanazione dello stesso decreto ministeriale, sia perché quest'ultimo, in quanto fonte di rango secondario, per sua natura non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Analoga valutazione dovrebbe essere effettuata per la clausola di invarianza finanziaria contenuta al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7 e riferita all'attività delle commissioni mediche di nuova istituzione.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 26 settembre 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010.
C. 1123 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, fa presente che il disegno di legge reca la ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di Nagoya – Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010, rilevando che, nella scorsa legislatura, un analogo disegno di legge (C. 3916) è stato approvato dalla Camera dei deputati ma che il Senato non ne ha tuttavia completato l'esame prima della conclusione della legislatura e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, rileva, in Pag. 134merito ai profili di quantificazione, che la relazione tecnica prevede oneri valutati in 30.520 euro annui dal 2018 (in rapporto alle spese di missione) e oneri autorizzati pari a 220.000 euro annui dal 2018 (in rapporto alle attività di prevenzione e ripristino del danno da movimenti transfrontalieri e ai contributi al Segretariato della Convenzione). In proposito, ritiene che andrebbero acquisite informazioni in merito alle stime indicate con riferimento all'articolo 5 (100.000 euro annui per le attività concernenti i danni) e all'articolo 12 (120.000 euro annui per il contributo al Segretariato), rispetto alle quali la relazione tecnica non fornisce gli elementi e i dati sottostanti l'onere previsto pur prendendo atto che – per il contributo – la relazione tecnica esplicita il metodo seguito. Reputa inoltre opportuno acquisire l'avviso del Governo circa la prudenzialità di configurare quale limite di spesa un onere obbligatorio ai sensi di un trattato internazionale e oggetto di stima in base alla relazione tecnica. Evidenzia infine l'opportunità di chiarire se possano configurarsi oneri in relazione alle ipotesi previste dagli articoli 6-7, di limitazione o esenzione per i costi dovuti dall'operatore in relazione al danno verificatosi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, evidenzia che l'articolo 3, comma 1, stabilisce che all'onere derivante dalle spese di missione di cui agli articoli 13 e 14 del protocollo in oggetto, valutati in 30.520 euro annui a decorrere dal 2018, e dalle rimanenti spese, pari a 220.000 euro annui a decorrere sempre dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al triennio 2018-2020, che reca le necessarie disponibilità.
  Osserva, infine, che il comma 2 dell'articolo 3 stabilisce che in relazione alle predette previsioni di spesa trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, concernenti la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. A tal fine, in linea del resto con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016 recante la riforma del bilancio dello Stato, si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile in relazione agli oneri «valutati» anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003.
C. 1125 Governo.