CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 10 settembre 2018
55.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 84

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 10 settembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 11.40.

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 1117 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e V).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Rosalba DE GIORGI (M5S), relatrice, ricorda che il decreto-legge oggetto di esame riguarda ambiti diversi che non hanno una spiccata attinenza con la materia di competenza della Commissione e che, per una più approfondita analisi del contenuto del provvedimento, ritiene comunque utile rinviare alla esauriente documentazione predisposta dagli Uffici. Illustrando sinteticamente le disposizioni che rappresentano il nucleo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante la proroga dei termini previsti da una serie di norme, già approvato, con modificazioni, dal Senato in data 6 agosto 2018, ricorda che il testo è composto da 24 articoli e riguarda materie che vanno dagli enti territoriali alle infrastrutture e trasporti, dall'istruzione e università alla salute, dalla giustizia alla finanza e impresa. Si tratta di disposizioni necessarie soprattutto per la continuità, l'efficienza e l'incisività dell'azione amministrativa. Per quanto riguarda l'articolo 1, recante disposizioni in materia di enti territoriali, rileva che il primo comma conferma per l'anno 2018 le modalità di riparto del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario. Evidenzia che nel bilancio di previsione per il 2018, il richiamato Fondo sperimentale presenta una dotazione pari a 106,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, a suo avviso, Pag. 85particolarmente esigua se si pensa che nel 2012 lo stesso poteva contare su un ammontare di risorse finanziarie lorde pari a 1.309,9 milioni di euro, una disponibilità che nel tempo è stata erosa a seguito delle manovre di finanza pubblica e da disposizioni normative. Osserva che lo stesso comma dell'articolo 1 conferma la determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province delle regioni Sicilia e Sardegna, mentre il secondo comma fissa per il 31 ottobre l'unica data per lo svolgimento delle elezioni provinciali, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare le procedure elettorali. A tal proposito, va precisato che se, nella medesima provincia, uno dei due organi, presidente o consiglio, è in scadenza entro il 31 ottobre 2018 e l'altro successivamente, purché entro il 31 dicembre, le elezioni per il rinnovo del secondo sono anticipate e avvengono contestualmente al primo. In tal caso, la conclusione del mandato del secondo organo verrebbe anticipata al 31 ottobre. Sempre l'articolo 1, nei successivi commi, reca la proroga in ordine all'irrilevanza ai fini della procedura di dissesto, per il 2018, del mancato rispetto degli obiettivi intermedi dei Piani di riequilibrio finanziari originari per gli enti locali che abbiano rimodulato o riformulato il piano di riequilibrio finanziario; la proroga alla disapplicazione delle sanzioni dell'Equilibrio di bilancio da parte di province e città metropolitane. Rileva che l'articolo 1-bis reca la proroga per la cessione di ulteriori Spazi finanziari da parte di regioni e province autonome per gli enti locali. Per quanto riguarda l'articolo 2, recante disposizioni in materia di giustizia, rileva che si prevede il posticipo al 1o aprile del 2019 dell'applicazione della nuova disciplina delle intercettazioni; la sospensione sino al 15 febbraio 2019 dell'efficacia delle regole che disciplinano la partecipazione a procedimenti penali tramite videoconferenza; la proroga al 31 dicembre del 2021 del temporaneo ripristino delle sezioni distaccate dei Tribunali di Ischia, Lipari e Portoferraio; l'anticipazione al 21 febbraio di ciascun anno del termine entro il quale deve essere riscosso il contributo assicurativo per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile; lo slittamento di due anni dell'entrata in vigore della nuova disciplina degli esami di abilitazione forense. Rileva che l'articolo 3, recante disposizioni in materia di ambiente e energia, prevede la proroga al 31 agosto del 2019 del termine per la denuncia del possesso di animali di compagnia appartenenti a specie esotiche invasive; della proroga al 1o luglio 2020 della cessazione del regime denominato «maggiore tutela» nei settori del gas naturale e dell'energia elettrica; infine, della proroga di 24 mesi del termine entro il quale impianti geotermoelettrici e solari termodinamici devono entrare in esercizio per ottenere gli incentivi previsti dal decreto interministeriale del 23 giugno 2016. Per quanto riguarda l'articolo 4, in materia di infrastrutture e comunicazioni, segnala che le proroghe contemplate dai commi che integrano questo articolo riguardano l'edilizia scolastica, prevedendo il differimento al 31 dicembre 2019 del termine per individuare le modalità di impiego delle risorse ad essa destinate; i programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, con il posticipo al 30 giugno del termine per la comunicazione al Ministero delle infrastrutture e trasporti dell'avvenuta realizzazione degli interventi; l'individuazione dei soggetti abilitati a tenere corsi di formazione per il salvamento acquatico, con una proroga al 31 ottobre 2019; l'obbligo della patente nautica per la guida di motori con cilindrata superiore ai 750 cc, con il differimento al 1o gennaio 2019; il termine entro cui pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea l'affidamento dei servizi di trasporto ferroviario regionale risulta differito al 2 dicembre 2018; la limitazione al solo anno 2017 dell'obbligo per le regioni, che così avranno condizioni meno stringenti, di certificare l'erogazione agli enti locali delle risorse per lo svolgimento delle funzioni ad esse conferite; la modifica delle scadenze previste dalla disciplina che attiene all'affidamento della concessione dell'autostrada A22 Brennero-Modena. L'articolo Pag. 864-bis, in materia di comunicazioni, dispone la proroga al 2019 del regime transitorio riguardante le modalità di attribuzione dei contributi a favore delle emittenti radiofoniche locali. Per quanto riguarda l'articolo 5, in materia di politiche sociali, segnala che la norma si occupa della modifica dei termini di decorrenza della disciplina sulla precompilazione, da parte dell'INPS, della dichiarazione sostitutiva unica (DSU) relativa all'ISEE. Il tutto allo scopo di consentire interventi tecnici volti a fornire ai cittadini una accessibilità più semplice e a soddisfare le esigenze legate alla tutela della riservatezza. Evidenzia che, con l'articolo 6, in materia di istruzione e università, caso vengono prorogati al 31 ottobre 2018 i termini dei lavori delle Commissioni nazionali per l'abilitazione scientifica nazionale (ASN); viene prorogata l'attribuzione degli incarichi di insegnamento nelle Istituzioni di Alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM); viene prorogata la graduatoria in vigore quest'anno per le assegnazioni temporanee di personale da destinare alle scuole italiane all'estero; viene prorogato l'inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento (GAE) dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione nel corso dell'anno 2017-2018; viene differito al 31 dicembre 2018 sia il termine per l'adeguamento degli edifici scolastici alle norme antincendio, sia il termine per la verifica della vulnerabilità sismica di ogni immobile adibito ad uso scolastico sito nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2; viene spostata all'anno scolastico 2019-2020 l'applicazione del divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia dei minori per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi di vaccinazione previsti dalla normativa vigente; viene prorogato al 31 dicembre 2018 il termine per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici. Rileva che l'articolo 7, in materia di cultura, prevede l'estensione ai soggetti che compiono 18 anni nel 2018 dell'assegnazione della cosiddetta «Card cultura» da utilizzare per l'ingresso, ad esempio, in musei, teatri, cinema, aree archeologiche ed anche per l'acquisto di libri. Segnala che la legge di bilancio 2018 ha rifinanziato l'iniziativa per il 2018 e per il 2019 con 290 milioni di euro annui. Osserva che l'articolo 8, in materia di salute, proroga al 1o dicembre 2018 la decorrenza dell'obbligo di ricetta elettronica per le prescrizioni dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati; dispone la proroga dei criteri di riparto tra le regioni della quota premiale nell'ambito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale; procede alla proroga di alcune deroghe transitorie per la regione Sardegna in materia di spesa sanitaria; procede alla sospensione fino al 18 dicembre 2018 dei termini per il pagamento delle imposte di consumo dovute su alcuni prodotti succedanei dei prodotti da fumo; dispone la posticipazione al 31 dicembre 2019 della scadenza della possibilità, per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 31 dicembre 1992, di essere mantenuti in commercio in base alla precedente autorizzazione, senza previo rinnovo della medesima. Rileva che l'articolo 8-bis dispone la riapertura – limitatamente ai produttori artigianali – del termine per la comunicazione, all'autorità sanitaria territorialmente competente, degli stabilimenti di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari. Fa presente che l'articolo 9, relativo a eventi sismici e rifugi alpini, segnatamente alle fattispecie previste dal comma 1 e 1-bis, delinea profili di competenza della Commissione in quanto si occupa della proroga e della estensione dei termini della procedura per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegittimi in relazione al terremoto che ha colpito l'Abruzzo nel 2009. Nello specifico, viene disposto che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici in oggetto e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati Pag. 87illegittimi, rispetto ai centottanta giorni previsti dall'articolo 1-septies del decreto-legge n. 55 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2018. Per quanto concerne il comma 1-bis, introdotto al Senato, rileva che esso estende il termine di trecento giorni anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente al giorno di entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2018 (26 luglio 2018). Per completezza d'informazione, ricorda che la Commissione europea, ritenendo gli aiuti in oggetto non destinati ad ovviare ai danni causati dalle calamità naturali denunciate perché hanno portato beneficio non soltanto a imprese effettivamente danneggiate, ma a tutte le imprese aventi sede legale o operativa nelle aree dichiarate «disastrate» dalle autorità italiane, indipendentemente dal fatto che abbiano effettivamente subito o meno danni in seguito alla rispettiva calamità, ha dichiarato illegittimi gli aiuti di Stato di cui si tratta con la decisione C(2015) 5549 del 14 agosto 2015 e che il Presidente del Consiglio dei Ministri con un suo decreto del 14 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 9 marzo 2018, ha disposto per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali la nomina di un commissario straordinario al quale è concesso, in base all'articolo 48 della legge n. 234 del 2012 sulla partecipazione dell'Italia alle politiche e all'attuazione della normativa dell'Unione europea, un termine di quarantacinque giorni per l'emanazione del provvedimento di recupero degli aiuti. Rileva che andrebbe preso in esame l'impatto di una ulteriore proroga del termine per le comunicazioni, da 180 a 300 giorni, sui tempi della procedura di recupero degli aiuti ad opera del commissario straordinario, soprattutto tenuto conto degli obblighi imposti agli Stati membri dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea in merito alla restituzione degli aiuti illegittimi e delle sanzioni a cui andrebbe incontro l'Italia nel caso di mancato o ritardato adempimento. Per quanto concerne le altre disposizioni dell'articolo 9, richiama la rimodulazione allo stesso livello del 2018 della percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale (FSC) nei confronti di alcuni comuni colpiti da eventi sismici che erano stati esentati dal taglio del Fondo negli anni 2015 e 2016; la proroga del termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per il percepimento dei contributi per i lavori eseguiti relativi agli interventi di immediata esecuzione; l'introduzione di disposizioni che mirano a consentire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2018/2019 nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici, tra cui la possibilità di derogare al numero minimo e massimo di alunni previsto per classe; la proroga al 1o gennaio 2020 dei termini di sospensione del pagamento delle fatture relative ai servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016; la modifica di alcuni aspetti della disciplina degli interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito dei terremoti che hanno colpito l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016. Infine, viene disposta la proroga al 31 dicembre 2019 del termine per la presentazione della documentazione antincendio nei rifugi alpini. Fa presente che l'articolo 10, in materia di sport, dispone la proroga al 31 maggio 2019 del termine per la consegna delle opere previste per la realizzazione dell'Universiade che si terrà a Napoli nel 2019 e l'individuazione nel «Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019» del Commissario straordinario per l'attuazione del piano degli interventi necessari allo svolgimento della manifestazione sportiva. Dopodiché, la norma procede alla modifica della composizione della cabina di coordinamento per l'attuazione del piano e all'adeguamento entro il 31 dicembre 2018 da parte dell'ACI-Automobile Club d'Italia ai principi generali in materia di società a partecipazione pubblica, anche in relazione all'organizzazione del Gran premio d'Italia di Formula 1 di Monza. Osserva che l'articolo 11, relativo al settore bancario, modifica alcuni termini Pag. 88relativi ai processi di riforma delle Banche popolari e delle Banche di credito cooperativo; si dispone la proroga delle misure che consentono di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le piccole e medie imprese; si dispone la riapertura dei termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della posizione dei soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio nel registro delle imprese e nel repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA); infine, si proroga per tutto il 2018 la partecipazione italiana all'aumento di capitale della Banca africana di sviluppo, allo scopo di definire il sesto aumento generale di capitale. Fa presente che l'articolo 12, relativo al Mediocredito, dispone il rifinanziamento del Fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la concessione di contributi al pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti e le aziende ammessi ad operare con lo stesso Mediocredito concedono per attività di sostegno all’export. Per quanto riguarda l'articolo 13, in materia di investimenti e agenda digitale, segnala che la disposizione interviene sulle modalità di utilizzo delle risorse del Fondo per il finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale del Paese prorogando al 31 ottobre 2018 il termine per l'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che attiene al riparto delle risorse in questione; inoltre, la stessa disposizione provvede, da un lato, a variare le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo differendo al 2020 l'efficacia delle convenzioni finalizzate alla riqualificazione urbana e alla sicurezza delle periferie e, dall'altro, a ripartire fra le regioni a Statuto ordinario gli spazi finanziari per il 2018 e per il 2019 nella misura di 500 milioni di euro annui. Rileva che l'articolo 13-bis interviene sulla disciplina transitoria relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante l'abrogazione della Direttiva 2009/40/CE. Evidenzia che l'articolo 13-ter abroga la norma secondo cui non è dovuto alcun compenso al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale, disponendo una copertura finanziaria pari a 60 mila euro per il 2018 e a 160 mila per il 2019.
  Concludendo la relazione, segnala alcune disposizioni che pur non investendo direttamente le materie di competenza della Commissione rivestono un rilievo di carattere europeo. In particolare, ricorda l'articolo 3, comma 1, sul possesso di animali appartenenti a specie esotiche invasive; l'articolo 3, comma 1-ter, che interviene sui meccanismi incentivanti alla produzione di elettricità da fonti rinnovabili; l'articolo 4, comma 3-bis, sul trasporto pubblico; l'articolo 4, comma 3-quater, sull'affidamento dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena; l'articolo 6, comma 3, sulla selezione del personale per scuole italiane all'estero; l'articolo 8, commi 1-2, che proroga la decorrenza dell'obbligo di ricetta elettronica per i medicinali veterinari e i mangimi medicati, come richiesto dalla direttiva 2001/82/CE; l'articolo 8, comma 4-ter, sui medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea presenti sul mercato italiano; l'articolo 13-bis sui controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi che differisce gli effetti del decreto ministeriale 19 maggio 2017 con cui è stata recepita nell'ordinamento italiano la direttiva 2014/45/UE.

  Piero DE LUCA (PD) esprime forti riserve su tre punti del testo all'esame che gli sembrano particolarmente critici: quanto recato dal decreto in materia di obblighi vaccinali, piano periferie e tematica degli aiuti di Stato per i danni rimborsati a causa di eventi sismici.
  Sul primo punto ricorda che la proroga degli obblighi vaccinali prevista nel decreto all'esame viola, a suo avviso, l'articolo 168 del Trattato di funzionamento dell'Unione europea che obbliga gli Stati membri a garantire un livello elevato di protezione della salute umana. Sottolinea, inoltre, che, oltre alla richiamata norma di rango primario, la disposizione in oggetto violerebbe, a suo avviso, anche una serie di ulteriori norme dell'ordinamento europeo. Pag. 89Richiama in proposito la decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 settembre 1998 che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità, il regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, le Conclusioni del Consiglio sull'educazione e la cura della prima infanzia: consentire a tutti i bambini di affacciarsi al mondo di domani nelle condizioni migliori (2011/C 175/03), le Conclusioni del Consiglio sulle vaccinazioni quale strumento efficace per la sanità pubblica (2014/C 438/04) e le Conclusioni del Consiglio sulla vaccinazione infantile: successi, sfide e prospettive della vaccinazione infantile in Europa (2011/C 202/02). Osserva come le citate disposizioni si porrebbero, inoltre, in contrasto con il Piano d'azione europeo per le vaccinazioni (European Vaccine Action Plan 2015-2020, EVAP), finalizzato a fornire agli Stati membri una guida per la realizzazione dell'obiettivo di una regione libera dalle malattie prevenibili da vaccinazione, nonché, contraddicendo, di fatto, quanto affermato dal Presidente della Commissione europea nel suo discorso sullo Stato dell'Unione 2017, che ha rilevato che non è possibile morire nel 2017 per malattie che dovevano essere state debellate, la proposta della Commissione europea di raccomandazione del Consiglio relativa al rafforzamento della cooperazione nella lotta contro le malattie prevenibili da vaccino, COM/2018/244 final, dell'aprile 2018. Sottolineando come il differimento delle disposizioni che condizionano l'ammissione ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia alla presentazione della documentazione attestante l'adempimento degli obblighi vaccinali, oltre che rappresentare un grave danno per le famiglie, vìoli significativamente la normativa europea, annuncia una posizione di forte contrarietà del suo gruppo rispetto alle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-octies.
  Con riferimento al cosiddetto «Piano periferie», ritiene che le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 01 e 02, siano fortemente lesive degli interessi dei cittadini, e specialmente di quelli dei comuni che partecipano al piano di distribuzione delle risorse approvato dai precedenti governi volto a riqualificare le periferie urbane e a rafforzare la loro sicurezza e quindi a far vivere meglio i loro abitanti. Ricorda infatti che il governo Gentiloni aveva messo a disposizione dei comuni 800 milioni per tale scopo e che nel frattempo ben 96 comuni italiani si sono attivati presentando progetti e piani esecutivi e che tra di loro molti hanno già pubblicato i bandi di gara. Lo slittamento dei fondi previsto nel provvedimento all'esame priva i predetti comuni dall'utilizzo delle risorse – peraltro beneficiando altri comuni – senza tenere conto che essi si trovano già di fronte a responsabilità per spese ormai esecutive, assunte non in base a loro autonome determinazioni, ma a seguito della stipula di formale convenzione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, registrata dalla Corte dei conti. Rileva come tutto ciò sia da considerarsi illegittimo, anche relativamente alla normativa europea, in quanto contrasta con i principi della certezza del diritto e della tutela del legittimo affidamento – per la cui nozione rinvia alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione dell'11 giugno 2015 C-98/14 – nonché i principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione affermati negli articoli 20 e 21 del Trattato di Nizza. Proprio in materia di legittimo affidamento, peraltro, rinvia al parere dell'Avvocatura dello Stato relativo alla procedura di gara relativo alla legittimità della procedura di gara per il trasferimento dei complessi industriali facenti capo a società del gruppo ILVA, recentemente reso pubblico. Sottolinea, infine, che risulterebbe, a suo avviso, violato altresì il principio di leale cooperazione e collaborazione istituzionale. Per i rimborsi non dovuti per i danni da eventi sismici, ritiene che sia necessario approfondire in Pag. 90riferimento alla normativa sugli aiuti di Stato de minimis che esclude i rimborsi di piccolo importo dalla procedura.

  Flavio DI MURO (Lega) sottolinea che il Senato della Repubblica, in agosto, ha approvato all'unanimità le disposizioni richiamate dal deputato De Luca in materia di piani periferie, e quindi anche con il voto del Gruppo del Partito democratico. Per questo motivo rileva che le dichiarazioni del collega De Luca siano in contrasto con quanto già approvato in Senato dal suo stesso Gruppo. Osserva che esse costituiscono quindi una nuova linea politica. Ritiene inoltre, per passare al contenuto, che non sia sufficiente, in questo caso, citare solo giurisprudenza europea. Infatti, ricorda che in materia si è espressa la Corte costituzionale che ha rilevato l'illegittimità costituzionale della normativa vigente derivante dal mancato coinvolgimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che inficia la concreta possibilità di utilizzo dei fondi in questione per i 96 comuni partecipanti al piano, con la necessità di intervenire con il decreto in oggetto, anche in funzione di una maggiore trasparenza a favore dei comuni partecipanti. Osserva, peraltro, che qualora ricorrano le condizioni si potrebbe, in futuro, anticipare al 2019 quello che si è rinviato al 2020.

  Sergio BATTELLI, presidente, invita i colleghi a limitarsi ad affrontare le materie, e loro singoli aspetti, che sono di competenza della Commissione.

  Piero DE LUCA (PD), intervenendo per una precisazione in relazione a quanto affermato dal deputato Di Muro, osserva che in realtà la sentenza della Corte costituzionale testé ricordata censura solo l'aspetto procedurale concernente la mancanza del parere preventivo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, aspetto che sarebbe stato facilmente sanabile. Rileva che le disposizioni recate dal provvedimento rappresentino invece una scelta di carattere politico di cui la maggioranza deve assumere la piena responsabilità. Segnala quindi che il Partito democratico a seguito dei necessari approfondimenti ha maturato il convincimento appena espresso. Per quanto riguarda il rispetto delle competenze della Commissione richiamando il suo precedente intervento, sottolinea di avere svolto appunto considerazioni relative a violazioni della normativa europea.

  Emanuela ROSSINI (Misto-Min.Ling.) richiama quanto detto in relazione al piano periferie dal deputato De Luca, ricordando che anche il suo comune ha già provveduto a bandire la gara di appalto, osservando quindi come quei comuni che siano stati così efficienti da presentare progetti, elaborare piani ed eseguirli celermente si trovino, di fatto, ad essere penalizzati. Per quanto riguarda gli obblighi vaccinali, riconoscendo che la ricerca italiana è all'avanguardia in materia immunologica, osserva però che non sembra esserlo altrettanto in materia di studio dell'immunologia naturale o comunque che le autorità competenti non sembrano molto interessate ad approfondire la tematica. Ritiene invece che sarebbe molto utile conoscere quali livelli di immunità naturale siano stati raggiunti nel tempo dalla popolazione italiana, non solo per affrontare più consapevolmente la questione, ma anche in relazione a possibili scelte di utilizzare vaccini monodose mirati solo sui soggetti che non siano già immuni naturali.

  Alessandro BATTILOCCHIO (FI) valuta positivamente la disposizione di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto in esame che proroga le graduatorie e interviene in materia di insegnanti all'estero. Ritiene che la Commissione, nelle more della preparazione della nuova legge di bilancio, potrà dare dei segnali sulla questione che siano in controtendenza con quanto previsto nelle recenti leggi di stabilità per il 2015 e 2016, che non sono state benevole verso le scuole italiane all'estero, e comunque Pag. 91avviarne la discussione. Osserva che la riduzione dei termini di permanenza all'estero prevista sia da valutare positivamente, sottolineando come ci si dovrebbe orientare a realizzare un numero maggiore di avvicendamenti degli insegnanti. Rileva infine come modalità e tempi di selezione andrebbero, a suo avviso, aggiornati.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro intendendo intervenire, rinvia il seguito del dibattito alla seduta pomeridiana.

  La seduta termina alle 12.30.

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 10 settembre 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 1117 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alle Commissioni I e V).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

  Rosalba DE GIORGI (M5S), relatrice, formula una proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato).

  Piero DE LUCA (PD), nel richiamare l'intervento svolto nella seduta antimeridiana, annuncia il voto contrario del suo gruppo in ragione della mancata richiesta di soppressione, nella proposta di parere formulata dalla relatrice, delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-octies, che differiscono all'anno scolastico 2019-2020 l'applicazione della norma che comporta il divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia (sia pubbliche e paritarie, sia private) dei minori per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi di vaccinazione, nonché delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 01-03, in materia di proroga per il riparto dei fondi previsti per il cosiddetto «Piano periferie». Tali norme per le ragioni richiamate nella seduta antimeridiana sono da considerare, a suo avviso, in contrasto con il diritto europeo. In particolare, rileva come le richiamate disposizioni dell'articolo 13 risultano in contrasto con principi fondamentali quali il legittimo affidamento, la certezza del diritto, la leale collaborazione tra le istituzioni. Richiama in proposito il parere dell'Avvocatura dello Stato relativo alla legittimità della procedura di gara per il trasferimento dei complessi industriali facenti capo a società del gruppo ILVA, recentemente reso pubblico. Osserva, in particolare, come nel parere si chiarisca come il principio del legittimo affidamento abbia trovato riconoscimento nella giurisprudenza che ha enucleato il principio nemo venire contra factum proprium, che determina la rilevanza del legittimo affidamento come espressione delle clausole generali di correttezza e buona fede (Cassazione n. 9924/2009). Inoltre, rileva come il medesimo parere evidenzi che, proprio alla luce dei principi della giurisprudenza europea, il legittimo affidamento è stato identificato come una situazione di vantaggio da uno specifico e concreto atto o comportamento dell'autorità amministrativa, che non può essere in seguito rimossa, salvo che sia strettamente necessario per la tutela dell'interesse pubblico (sentenza della Corte di giustizia del 3 maggio 1978, C-112/77 Topfer/Commissione). Rileva inoltre come per la giurisprudenza comunitaria il legittimo affidamento sussiste allorché l'individuo si trovi in una situazione dalla quale risulti che l'Amministrazione gli ha dato aspettative fondate che trova il suo fondamento nell'ambito dei principi di certezza del diritto e delle situazioni giuridiche soggettive (Corte di giustizia sentenze 19 maggio 1983, C 289/81; 19 settembre 2000, C-177/99, 181/99 e 18 gennaio 2001, Pag. 92C83-99). Chiede quindi che la maggioranza chiarisca quale sia l'interesse pubblico idoneo a giustificare sospensione dei fondi già previsti per l'anno in corso in favore di diversi comuni in difficoltà. Chiede quindi che siano chiarite le ragioni per le quali si avallano norme di diritto nazionale che, a suo avviso, risultano in palese contrasto con il diritto europeo e che potranno produrre procedure di infrazione e condanne a carico dell'Italia per le quali il suo gruppo non vuole essere considerato corresponsabile.

  Guido Germano PETTARIN (FI) richiama preliminarmente l'intervento svolto dal deputato Battilocchio nella seduta antimeridiana. Dichiara quindi di condividere le argomentazioni del deputato De Luca e sottolinea come occorra affrontare la questione del legittimo affidamento anche dalla prospettiva della eventuale responsabilità contabile per gli amministratori che hanno già avviato i progetti e stanziato fondi locali sulla base della previsione normativa in vigore. Annuncia quindi il voto di astensione del suo Gruppo.

  Emanuela ROSSINI (MISTO-MIN.LING.), richiamando l'intervento svolto dall'onorevole De Luca, annuncia il voto di astensione, in relazione alla mancata richiesta di soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 13 relative ai fondi del cosiddetto «Piano periferie».

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.20 alle 14.30.

Pag. 93