CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 settembre 2018
52.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Comitato per la legislazione
COMUNICATO
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ESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 96-BIS, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO

  Mercoledì 5 settembre 2018. — Presidenza del vicepresidente Paolo RUSSO. – Intervengono la relatrice per la I Commissione Vittoria Baldino e il relatore per la V Commissione Giuseppe Buompane.

  La seduta comincia alle 14.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 1117 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame e conclusione – Parere con condizioni, osservazioni e raccomandazione).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo RUSSO, presidente e relatore, dopo aver illustrato sinteticamente i contenuti del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «Il Comitato per la legislazione,

  esaminato il disegno di legge n. 1117 e rilevato che:
  sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:
   il provvedimento si compone di 24 articoli, di cui 10 inseriti nel corso dell'esame al Senato; esso reca prevalentemente disposizioni che intervengono, come fisiologicamente accade per i decreti-legge così detti “mille proroghe”, su numerosi ambiti materiali, ma che risultano legate tra loro dalla comune funzione di prorogare o differire termini previsti da disposizioni legislative vigenti ovvero di operare comunque interventi regolatori di natura temporale, in coerenza con la ratio unitaria di tali provvedimenti individuata dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 22 del 2012 e dalla Giunta per il Regolamento della Camera nella riunione del 13 marzo 2007; tra le disposizioni inserite nel corso dell’iter di conversione alcune appaiono però di contenuto sostanziale e non chiaramente riconducibile a disposizioni di proroga già presenti nel provvedimento: si tratta in particolare del comma 3-quinquies dell'articolo 6 in materia di inserimento nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento; dell'articolo 9-ter in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici; del comma 1-bis dell'articolo 10 recante disposizioni per l'ACI e gli automobile club federati; del Pag. 4comma 1-bis dell'articolo 13 in materia di spazi finanziari delle regioni;
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   il comma 2-bis dell'articolo 1 interviene sul mancato rispetto da parte degli enti locali degli obiettivi intermedi dei piani di riequilibrio finanziario; in particolare, si stabilisce che per l'anno 2018, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, gli enti locali abbiano rimodulato o riformulato il piano di riequilibrio finanziario, non rilevi il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario ai fini dell'accertamento (da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti) di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, cui consegue la procedura di dissesto; al riguardo andrebbe però indicata la disposizione che risulta così derogata, vale a dire l'articolo 1, comma 889, della legge di bilancio 2018 (L. n. 205/2017), in coerenza con quanto previsto dal paragrafo 2, lettera c), della circolare sulle regole e raccomandazioni per la formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive che le disposizioni derogatorie e quelle che disciplinano casi particolari richiamino la disposizione generale cui fanno eccezione; l'indicazione di tale disposizione renderebbe probabilmente ultronea la previsione del successivo comma 2-ter che stabilisce la non applicazione nel 2018 della “norme vigenti in contrasto con quanto previsto dal comma 2-bis”;
   all'articolo 4-bis non appare chiaro l'utilizzo, con riferimento al regolamento in materia di emittenti radiotelevisive locali di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, dell'espressione “da intendersi qui integralmente riportato”;
   per un errore materiale, il comma 01 dell'articolo 13, all'interno di una novella all'articolo 1, comma 140, della legge di bilancio per il 2017 (L. n. 232 del 2016), al fine di fare salvi, in relazione alle modalità di utilizzo del fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale, alcuni procedimenti di spesa in corso fa riferimento ai “procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” anziché, come corretto (trattandosi appunto di una novella), a quelli “in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente
   il comma 3-quinquies dell'articolo 6 prevede che i docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possano inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento (GAE); tale facoltà è consentita inoltre ai docenti in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002; al riguardo andrebbe chiarito il coordinamento con le disposizioni riferite a tale ultima tipologia di docenti presenti nell'articolo 4 del decreto-legge n. 87/2018 (cd. “decreto dignità”), come modificato nel corso della conversione; alla luce del combinato disposto delle due disposizioni non appare infatti chiaro se una stessa persona possa essere presente sia nelle graduatorie ad esaurimento cui il comma 3-quinquies fa riferimento sia nelle graduatorie della procedura concorsuale straordinaria prevista dall'articolo 4 del decreto-legge n. 87/2018;
   alcune disposizioni del provvedimento modificano termini stabiliti con fonti secondarie in contrasto con il paragrafo 3, lettera e), della già richiamata circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che prescrive di non ricorrere all'atto legislativo per apportare modifiche frammentarie ad atti non aventi forza di legge; si tratta in particolare del comma 1-ter dell'articolo 3, in materia di incentivi per gli impianti geotermoelettrici Pag. 5e solari elettrodinamici; dell'articolo 4-bis in materia di contributi alle emittenti radiofoniche locali; dell'articolo 11-ter, in materia di iscrizione e aggiornamento negli appositi registri degli agenti e rappresentanti di commercio e dell'articolo 13-bis in materia di controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; in tal senso le disposizioni potrebbero essere modificate nel senso di autorizzare il Ministro competente ad apportare le necessarie modifiche ai decreti ministeriali richiamati dalle disposizioni;
   altre disposizioni del provvedimento recano proroghe di temini già prorogati in precedenti provvedimenti legislativi ma in origine anch'essi stabiliti con fonte secondaria; si tratta in particolare del comma 2 dell'articolo 4 in materia di corsi di formazione al salvamento acquatico; del comma 1 dell'articolo 6 in materia di abilitazione scientifica nazionale; del comma 3-septies dell'articolo 6 in materia di adeguamento alla normativa antincendio degli asili-nido e del comma 1 dell'articolo 9 in materia di termini per la comunicazione da parte dei soggetti interessati di eventuali osservazioni sulla procedura di recupero di aiuti di Stato illegittimi nei territori colpiti dal sisma del 2009; al riguardo, il Comitato, pur non avendo nulla da rilevare sulle disposizioni del provvedimento in esame, invita ad una riflessione su questa modalità di intervento normativo che rende arduo definire, per i termini oggetto di proroga, quali siano di natura legislativa e quali di natura secondaria;
   i commi 1 e 2-quinquies dell'articolo 9 e l'articolo 9-ter modificano disposizioni di recentissima approvazione (si tratta, rispettivamente, dell'articolo 1-septies del decreto-legge n. 55 del 2018 in materia di recupero di aiuti di Stato illegittimi nei territori colpiti dal sisma del 2009, entrato in vigore il 25 luglio 2018 e modificato il giorno successivo dal provvedimento in esame, del comma 24 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, come da ultimo modificato dal comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 55 del 2018, in materia di sospensione dei pagamenti per i servizi energetici e idrici nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, entrato in vigore il 25 luglio 2018, e dell'articolo 8-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, come sostituito dall'articolo 07 del medesimo decreto-legge n. 55 del 2018, in materia di interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici, anch'esso entrato in vigore il 25 luglio 2018); tale circostanza, come rilevato dal Comitato già in altre occasioni analoghe, costituisce una modalità di produzione legislativa non pienamente conforme alle esigenze di stabilità, certezza e semplificazione della legislazione;
   il provvedimento, nel testo presentato al Senato, non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN) né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR), nemmeno nella forma semplificata consentita dall'articolo 10 del regolamento in materia di AIR di cui al DPCM n. 169 del 2017; la relazione illustrativa non dà conto della sussistenza delle ragioni giustificative dell'esenzione dall'AIR previste dall'articolo 7 del medesimo regolamento;

  ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni:
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   provvedano le Commissioni di merito a sostituire, al comma 01 dell'articolo 13, le parole: “procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto” con le seguenti: “procedimenti di spesa in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione”.
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   provvedano le Commissioni di merito al coordinamento tra le disposizioni del comma 3-quinquies dell'articolo 6 e quelle Pag. 6recate dall'articolo 4 del decreto-legge n. 87 del 2018 (cd. “decreto dignità”).

  Il Comitato osserva altresì quanto segue:
  sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:
   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di:
    modificare l'articolo 1, nel senso di premettere, al comma 2-bis, le parole: “In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 889, della legge 27 dicembre 2017, n. 205” e, conseguentemente, sopprimere il comma 2-ter;
    sopprimere all'articolo 4-bis, comma 1, le parole: “da intendersi qui integralmente riportato”;
  sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:
   valutino le Commissioni di merito l'opportunità di modificare il comma 1-ter dell'articolo 3 e gli articoli 4-bis, 11-ter e 13-bis nel senso di autorizzare i Ministri competenti alla modifica dei decreti ministeriali citati nelle disposizioni al fine di evitare l'intervento diretto su fonti secondarie con un atto di rango legislativo;

  Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
   abbia cura il Legislatore di chiarire, con riferimento ai termini che nel corso del tempo sono stati oggetto di proroga sia con fonti di rango legislativo sia con fonti secondarie, quali debbano intendersi di natura legislativa e quali di natura secondaria.».

  Giuseppe BUOMPANE, relatore per la V Commissione, assicura il Comitato che del contenuto del parere si terrà conto nel prosieguo dei lavori in sede referente, anche nell'ambito della valutazione delle proposte emendative presentate. Ritiene infatti che tutti i rilievi contenuti nella proposta siano meritevoli di accoglimento.

  Il Comitato approva la proposta di parere.

  La seduta termina alle 14.15.