CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 5 settembre 2018
52.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 167

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 5 settembre 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Garavaglia.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 1117 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni riunite I e V).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Carla RUOCCO, presidente, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta di martedì 11 settembre e che la Commissione Finanze è chiamata a concluderne l'esame, al più tardi, entro la seduta di domani.
  Invita quindi il relatore Maniero ad illustrare il provvedimento, ricordando che il testo della relazione è disponibile sull'applicazione GeoComm.

  Alvise MANIERO (M5S), relatore, ricorda che il provvedimento in esame – che la Commissione Finanze affronta ai fini del parere da rendere alle Commissioni riunite Affari costituzionali e Bilancio – reca numerose disposizioni di proroga ed è stato già approvato in prima lettura dal Senato nella seduta dello scorso 6 agosto.
  A seguito delle modifiche introdotte presso il Senato, il provvedimento, inizialmente composto da 13 articoli, è ora composto da 23 articoli.
  Le norme attualmente contenute nel provvedimento recano proroghe in materia di enti territoriali, di giustizia, di ambiente, di vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia, di infrastrutture, di politiche sociali, di istruzione e università, di cultura, di salute, di eventi sismici, di sport, di banche popolari e gruppi bancari cooperativi, nonché riguardanti il Fondo per la concessione di contributi agli interessi Pag. 168in operazioni di export-credit e il finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale del Paese.
  Rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici per una illustrazione dettagliata dei contenuti del decreto-legge, limitandosi a richiamare sinteticamente le disposizioni che investono le competenze della Commissione Finanze, ovvero le norme di cui all'articolo 8, comma 4-bis, all'articolo 9, commi 1, 1-bis, 2-quinquies e 2-sexies, nonché all'articolo 11, commi 1, 1-bis e 2 e all'articolo 11-bis.
  Si riferisce in primo luogo al comma 4-bis dell'articolo 8, introdotto al Senato, che sospende fino al 18 dicembre 2018 i termini per il pagamento delle imposte di consumo dovute su alcuni prodotti succedanei dei prodotti da fumo. In particolare, la sospensione concerne il pagamento delle imposte di consumo di cui all'articolo 62-quater, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, ovvero le imposte di consumo gravanti sui prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati.
  Ai sensi dell'articolo 1, comma 8 del decreto legislativo n. 188 del 2014 (che, in ottemperanza alla legge di delega fiscale n. 23 del 2014, ha riformato le accise sui tabacchi), i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che consentono il consumo di tali prodotti, si intendono sottratti all'imposizione.
  Il comma in esame sospende inoltre il pagamento delle imposte di consumo gravanti sui prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali.
  Di interesse per la Commissione Finanze sono quindi le disposizioni recate dall'articolo 9, di proroga di termini in materia di eventi sismici.
  In particolare, il comma 1, proroga i termini della procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, disponendo che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, rispetto ai centottanta giorni previsti dall'articolo 1-septies del decreto-legge n. 55 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2018 (Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016).
  Ricorda che sul citato decreto-legge n. 55 del 2018 – che all'articolo 1-septies ampliava da 120 a 180 giorni i termini in questione – la Commissione Finanze ha espresso parere favorevole lo scorso 12 luglio.
  Il comma 1-bis dell'articolo 9, introdotto al Senato, estende il predetto termine di trecento giorni anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente al giorno di entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2018 (26 luglio 2018).
  Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017 ha disposto la nomina del commissario straordinario per il recupero degli aiuti di Stato dichiarati illegali e la procedura per l'attuazione della decisione della Commissione europea C(2015)5549 del 14 agosto 2015.
  Nell'ambito di tale procedura, è previsto che il Commissario straordinario provveda a dare notizia ai beneficiari di agevolazioni fiscali, previdenziali ed assicurative, identificati sulla base delle informazioni fornite dalle amministrazioni o agli enti che le hanno concesse, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 241 del 1990, dell'avvio del procedimento di recupero.
  La comunicazione di avvio del procedimento indica quali sono, in linea generale ed esemplificativa, i costi ammissibili per i danni materiali ed economici provocati dalle calamità naturali, sulla base di quanto stabilito dalla normativa rilevante in materia; indica quali sono i mezzi di prova a disposizione dei beneficiari e invita Pag. 169a presentare, a pena di decadenza, entro centoventi giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto del sisma del 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite.
  La disposizione in esame, pertanto, amplia a trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento il termine per l'invio dei dati e delle osservazioni, già esteso da trenta a centoventi giorni per effetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2018 e, successivamente, a centottanta giorni dall'articolo 1-septies del decreto-legge n. 55 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 89 del 2018.
  Trascorso il termine, il Commissario straordinario quantifica, entro i successivi 25 giorni, l'importo degli aiuti da recuperare, determinato come differenza tra il totale delle agevolazioni complessivamente concesse e l'importo dei danni ammissibili subiti da ciascun beneficiario.
  Si ricorda che l'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) dichiara compatibili con il mercato interno «gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali». Nella valutazione dei regimi di aiuto di cui all'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, la Commissione europea è tenuta a verificare che le circostanze relative alle calamità naturali invocate per giustificare la concessione dell'aiuto e che le seguenti condizioni siano soddisfatte.
  In particolare, deve essere dimostrato che il danno per cui viene concessa la compensazione sia una conseguenza diretta della calamità naturale e che l'aiuto non deve comportare un trasferimento eccedente rispetto alla compensazione del danno ma solo ovviare al danno provocato dalla calamità naturale.
  Secondo il costante parere della Commissione europea, terremoti, alluvioni ed eruzioni vulcaniche costituiscono calamità naturali ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, e dunque le imprese danneggiate a seguito di tali eventi possono, in via di principio, qualificarsi come beneficiari di aiuto per l'importo del danno subito. La norma del Trattato trova una sua declinazione giuridica nell'articolo 50 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE. L'articolo 50 citato dispone che i regimi di aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati (tra gli altri) da terremoti sono compatibili con il mercato interno e sono esentati dall'obbligo di notifica purché soddisfino le seguenti condizioni: a) le autorità pubbliche competenti di uno Stato membro hanno riconosciuto formalmente il carattere di calamità dell'evento; b) esiste un nesso causale diretto tra i danni provocati dalla calamità naturale e il danno subito dall'impresa. I regimi di aiuti connessi a una determinata calamità sono adottati nei tre anni successivi alla data dell'evento. Gli aiuti sono concessi entro quattro anni dall'evento. I costi ammissibili sono i costi dei danni subiti come conseguenza diretta della calamità naturale, valutati da un esperto indipendente riconosciuto dall'autorità nazionale competente o da un'impresa di assicurazione. Tra i danni vi sono quelli materiali ad attivi (ad esempio immobili, attrezzature, macchinari, scorte) e la perdita di reddito dovuta alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo massimo di sei mesi dalla data in cui si è verificato l'evento. Il calcolo dei danni materiali è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi colpiti avevano prima della calamità. Il danno viene calcolato individualmente per ciascun beneficiario. L'aiuto e tutti gli altri pagamenti ricevuti a copertura dei danni, compresi i pagamenti nell'ambito di polizze assicurative, non superano il 100 per cento dei costi ammissibili.
  Il comma 2-quinquies dell'articolo 9, introdotto nel corso dell'esame al Senato, differisce di un anno – dal 1o gennaio 2019 al 1o gennaio 2020 – i termini di sospensione del pagamento delle fatture Pag. 170relative ai servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016.
  In particolare, il comma novella l'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge n. 148 del 2017, al fine di differire la sospensione dei termini di cui all'articolo 48, comma 2 del decreto-legge 189 del 2016, relativi al pagamento delle fatture emesse da società operanti nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, inclusi i gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti canalizzate, nonché per i settori delle assicurazioni e della telefonia, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, dell'abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.
  La sospensione di tali termini, inizialmente prevista dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, è stata più volte posticipata da provvedimenti precedenti a quello in esame, da ultimo il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 55 del 2018.
  Il comma 2 dell'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016 ha previsto la sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative alle utenze localizzate nei comuni colpiti dal sisma, come individuati nell'Allegato 1 del decreto-legge per un periodo massimo di 6 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 (dunque fissando la sospensione fino al 24 febbraio 2017), come individuati dall'Allegato 2 a decorrere dal 26 ottobre 2016 (dunque fissando la sospensione fino al 26 aprile 2017), come individuati dall'allegato 2-bis (introdotto dal decreto-legge n. 8 del 2017) a decorrere dal 18 gennaio 2017 (dunque fino al 18 luglio 2018).
  Successivamente è intervenuto il decreto-legge n. 244 del 2016, che, all'articolo 14, comma 2, ha prorogato di ulteriori 6 mesi i termini in questione (portandoli dunque, per i comuni di cui Allegato 1, al 24 agosto 2017, per quelli di cui all'Allegato 2, al 24 ottobre 2017, limitatamente ai soggetti danneggiati che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, disponendo che la proroga venisse concessa con le modalità di cui al citato articolo 48, comma 2).
  La sospensione dei termini di pagamento delle fatture relative ai servizi di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia, come prorogata, è stata poi differita al 31 maggio 2018 dall'articolo 2-bis, comma 24 del decreto-legge n. 148 del 2017, limitatamente ai soggetti di cui sopra. Tale norma ha disposto che non si faccia luogo al rimborso o alla restituzione delle somme già versate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 148 (6 dicembre 2017).
  In seguito, il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 55 del 2018 ha differito la sospensione dei termini di pagamento fino al 1o gennaio 2019.
  Il comma 2-sexies dell'articolo 9, anch'esso introdotto al Senato, estende anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia l'applicazione delle suddette proroghe relative alle fatture per servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia.
  Di particolare rilievo per la Commissione Finanze è poi l'articolo 11, modificato al Senato, che interviene su alcuni termini relativi ai processi di riforma delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo (BCC) avviati, rispettivamente con il decreto-legge n. 3 del 2015 e con il decreto-legge n. 18 del 2016.
  In primo luogo è stabilito il termine del 31 dicembre 2018 per adeguare l'attivo delle banche popolari alla soglia di 8 miliardi di euro o per deliberare la trasformazione in società per azioni, in sostituzione del termine di adeguamento precedentemente indicato (18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione emanate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 29 del TUB).
  La trasformazione in società per azioni delle banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi è stata attuata da otto delle dieci banche interessate dalla riforma del 2015. Per le due rimanenti (Banca Popolare di Sondrio e Banca Popolare di Bari) Pag. 171il termine per la trasformazione è stato sospeso, in attesa delle decisioni della Corte costituzionale in ordine a una questione sollevata dal Consiglio di Stato. In particolare, con ordinanza del 15 dicembre 2016, il Consiglio di Stato ha ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale relativa ad alcune prescrizioni della riforma delle banche popolari, tra cui la facoltà concessa alle banche, su autorizzazione della Banca d'Italia anche in deroga alle norme del codice civile, di limitare il rimborso degli strumenti di capitale al socio che ha esercitato il recesso, alle condizioni di legge. La questione è stata rimessa dunque alla Corte Costituzionale che con sentenza n. 99 del 21 marzo 2018 si è pronunciata sulle predette questioni di costituzionalità ritenendole infondate e confermando la sussistenza dei presupposti di necessità e urgenza per il decreto-legge. Inoltre, la Consulta ha affermato che la normativa impugnata la quale, in attuazione di quella europea sui requisiti prudenziali, prevede la possibilità per le banche di introdurre limitazioni al rimborso in caso di recesso del socio, non lede il diritto di proprietà. Ha affermato infine che, quanto ai poteri normativi affidati alla Banca d'Italia, essi rientrano nei limiti di quanto consentito dalla Costituzione.
  La riforma era stata già sottoposta all'attenzione della Corte Costituzionale che, con sentenza n. 287 del 2016, aveva dichiarato manifestamente inammissibili e non fondate alcune questioni di legittimità costituzionale riferite alla riforma delle banche popolari.
  In tale contesto, la proroga del termine fino al 31 dicembre 2018, disposta dalle norme in esame, intende assicurare la continuità dell'attività bancaria per i tempi tecnici occorrenti al completamento di quanto previsto dalla normativa vigente, nelle more della pronuncia del Consiglio di Stato.
  Con riguardo alle BCC sono invece aumentati da 90 a 180 i giorni per la stipula del contratto di coesione e per l'adesione al gruppo bancario cooperativo.
  Occorre ricordare in proposito che l'articolo 2 del decreto-legge n. 18 del 2016 ha previsto, in fase di prima applicazione, un termine di 18 mesi dall'entrata in vigore delle norme attuative del Ministro dell'economia delle Finanze (MEF) e della Banca d'Italia (di cui all'articolo 37-bis, commi 7 e 7-bis del TUB) per l'invio alla stessa Banca d'Italia, da parte della potenziale banca capogruppo, della documentazione di legge richiesta per costituire il gruppo bancario cooperativo.
  La Banca d'Italia ha provveduto ad emanare le disposizioni di attuazione della riforma con il 19o Aggiornamento, del 2 novembre 2016, alle Disposizioni di vigilanza (circolare n. 285 del 17 dicembre 2013). Come precisato dalla Banca d'Italia in apposita comunicazione, la presentazione alla Banca d'Italia delle istanze di costituzione dei nuovi gruppi bancari è stata possibile entro il termine massimo di 18 mesi dall'entrata in vigore delle disposizioni attuative, ovvero entro il 4 maggio 2018. Le disposizioni di attuazione della riforma regolano, tra l'altro, i requisiti organizzativi della capogruppo e la composizione del gruppo, con riferimento sia al gruppo bancario cooperativo sia al gruppo provinciale, nonché il contenuto minimo del contratto di coesione che disciplina la direzione e il coordinamento della capogruppo sul gruppo bancario cooperativo, al quale le singole BCC aderiscono per mezzo del citato contratto.
  La Banca d'Italia si pronuncia entro 120 giorni dalla presentazione dell'istanza di costituzione del gruppo, sentita la Banca centrale europea ove emerga che il costituendo gruppo bancario cooperativo sarebbe significativo ai fini del Meccanismo di Vigilanza Unico. L'articolo 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 18 del 2016 prevedono che il contratto di coesione sia stipulato entro 90 giorni dal rilascio del provvedimento di accertamento dei requisiti richiesti per l'autorizzazione. Il contratto stipulato è trasmesso alla Banca d'Italia, che provvede all'iscrizione del gruppo nell'albo dei gruppi. Successivamente si dà corso all'iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo Pag. 1722497-bis, secondo comma, del codice civile. Entro 90 giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, una banca di credito cooperativo può chiedere di aderire a un gruppo costituito ai sensi dell'articolo 37-bis alle medesime condizioni previste per gli aderenti originari. In tale quadro, l'articolo 11, comma 1 del decreto-legge in esame estende entrambi i termini, consentendo che la stipula del contratto di adesione avvenga entro 180 giorni dal rilascio del suddetto provvedimento e che una BCC possa richiedere di aderire a un gruppo entro 180 giorni dall'iscrizione del medesimo al registro delle imprese (in luogo dell'originario termine di 90 giorni previsto per entrambi gli adempimenti).
  Nel corso dell'esame al Senato è stato inoltre introdotto un nuovo comma 1-bis, che fissa al 31 ottobre del 2018 i termini per l'adozione delle norme attuative del Fondo per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori istituito dalla legge di bilancio 2018.
  Il nuovo comma incide sull'articolo 1, comma 1107, della legge n. 205 del 2017 (legge di bilancio 2018). Il comma appena citato stabiliva che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge di bilancio fosse adottato un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Mef, per stabilire requisiti, modalità e condizioni necessarie all'attuazione del Fondo di ristoro, istituito dal comma 1106 della medesima legge, per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori. In particolare, tali misure sono destinate ai risparmiatori che hanno subìto un danno ingiusto, riconosciuto con sentenza del giudice o con pronuncia degli arbitri presso la camera arbitrale per i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, in ragione della violazione degli obblighi di informazione, diligenza, correttezza e trasparenza previsti dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella prestazione dei servizi e delle attività di investimento relativi alla sottoscrizione e al collocamento di strumenti finanziari emessi da banche aventi sede legale in Italia sottoposte ad azione di risoluzione ai sensi del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, o comunque poste in liquidazione coatta amministrativa, dopo il 16 novembre 2015 e prima della data di entrata in vigore della legge di bilancio 2018. Il Fondo opera entro i limiti della dotazione finanziaria di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019, 2020 e 2021 e fino al suo esaurimento secondo il criterio cronologico della presentazione dell'istanza corredata di idonea documentazione. Alla luce del fatto che il decreto attuativo di tali disposizioni non risulta adottato pur essendo trascorsi i novanta giorni previsti a tale scopo, viene fissato un nuovo termine per la sua adozione che, sulla base delle modifiche proposte, dovrà avvenire entro il 31 ottobre 2018.
  L'articolo 11, comma 2, del decreto-legge in esame modifica inoltre la disciplina del gruppo bancario cooperativo contenuta nell'articolo 37-bis del TUB: la quota del capitale della capogruppo detenuta dalle BCC aderenti è fissata almeno al 60 per cento e i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo sono almeno la metà più due. È inoltre specificato il carattere localistico delle BCC tra i parametri da rispettare nel contratto di coesione, disciplinato il processo di consultazione sulle strategie del gruppo, nonché il grado di autonomia delle singole BCC in relazione alla relativa classe di rischio.
  Analizzando le norme più nel dettaglio, la lettera a) interviene sul comma 1 del citato articolo, ai sensi del quale il gruppo bancario cooperativo è composto in primo luogo da una società capogruppo, costituita in forma di società per azioni e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, fissando la quota di capitale detenuta dalle BCC appartenenti al gruppo in misura almeno pari al sessanta per cento. La disposizione in esame rafforza, dunque, quanto già previsto in via di principio, aumentando la quota minima di capitale della capogruppo detenuta dalle BCC aderenti dalla maggioranza semplice al sessanta per cento. Pag. 173
  La lettera b) del comma 2 inserisce un nuovo comma 2-bis nell'articolo 37-bis del TUB. Il comma 2 prevede che lo statuto della capogruppo indichi il numero massimo delle azioni con diritto di voto che possono essere detenute da ciascun socio, direttamente o indirettamente, ai sensi dell'articolo 22, comma 1 del TUB. Il comma 2-bis introduce un ulteriore vincolo legislativo alla redazione dello statuto della capogruppo prevedendo che lo stesso stabilisca che i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo siano pari alla metà più due del numero complessivo dei consiglieri di amministrazione.
  Le lettere c) e d) del comma 2 modificano il comma 3 dell'articolo 37-bis del TUB, contenente alcuni elementi che devono essere necessariamente indicati nel contratto di coesione. In particolare, esso deve indicare i poteri della capogruppo, da esercitare nel rispetto delle finalità mutualistiche e, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera c) del decreto in esame, anche del carattere localistico delle banche di credito cooperativo. Fra i poteri che il contratto deve necessariamente indicare con riferimento alla capogruppo vi sono l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici ed obiettivi operativi del gruppo, nonché gli altri poteri necessari per l'attività di direzione e coordinamento, proporzionati alla rischiosità delle banche aderenti, ivi compresi i controlli ed i poteri di influenza sulle banche aderenti volti ad assicurare il rispetto dei requisiti prudenziali e delle altre disposizioni in materia bancaria e finanziaria applicabili al gruppo e ai suoi componenti.
  L'articolo 11, comma 2, lettera d) del decreto in esame integra tale previsione specificando che l'individuazione e l'attuazione degli indirizzi strategici e degli obiettivi operativi del gruppo deve tenere conto di quanto previsto dal nuovo comma 3-bis dell'articolo 37-bis del TUB, introdotto dalla successiva lettera e). Tale disposizione prevede che, con atto della capogruppo venga disciplinato il processo di consultazione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo in materia di strategie, politiche commerciali, raccolta del risparmio ed erogazione del credito nonché riguardo al perseguimento delle finalità mutualistiche. Al fine di tener conto delle specificità delle aree interessate, la consultazione si prevede che sia organizzata mediante assemblee territoriali delle banche di credito cooperativo, i cui pareri non sono tuttavia vincolanti per la capogruppo. La medesima lettera e) prevede inoltre il nuovo comma 3-ter dell'articolo 37-bis del TUB, per effetto del quale, le banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori sono dotate di un maggior grado di autonomia.
  In particolare, le BCC meno rischiose:
   definiscono in autonomia i propri piani strategici e operativi, nel quadro degli indirizzi impartiti dalla capogruppo e sulla base delle metodologie da quest'ultima definite;
   comunicano tali piani alla capogruppo che ne verifica la coerenza con i citati indirizzi;
   nominano i componenti dei propri organi di amministrazione e controllo e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza, e gli ulteriori criteri di cui al decreto del MEF adottato ai sensi dell'articolo 26 del TUB.

  Le lettere f) e g) del comma 2, infine, modificano il comma 7 dell'articolo 37-bis del TUB, che contiene una serie di elementi sui quali il MEF, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può intervenire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia. Fra questi, era inclusa la possibilità di definire una diversa soglia di partecipazione delle BCC al Pag. 174capitale della società capogruppo rispetto a quella indicata al comma 1, lettera a).
  Il decreto in esame rafforza il procedimento necessario per modificare di tale soglia, prevedendo che l'adozione debba avvenire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del MEF, sentita la Banca d'Italia.
  Secondo quanto riferito nella Relazione Annuale della Banca d'Italia sul 2017 (29 maggio 2018) ICCREA, Cassa Centrale Banca e Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige hanno presentato istanza per divenire capogruppo di tre gruppi bancari cooperativi. Sulla base delle intenzioni finora manifestate, 144 BCC aderiranno al gruppo ICCREA, 95 a quello Cassa Centrale Banca e 39 al gruppo Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige.
  La Banca d'Italia sottolinea inoltre che, una volta completato il processo di costituzione, la struttura del sistema bancario italiano si modificherà in modo rilevante; questo sarà infatti composto da 52 gruppi (inclusi i tre cooperativi) e 67 banche non appartenenti a gruppi (a fronte di 60 gruppi e 347 banche operanti alla fine dello scorso anno).
  Il gruppo Cassa Centrale Banca avrà un attivo di bilancio consolidato superiore a 30 miliardi e sarà classificato, insieme al gruppo ICCREA che già supera questa soglia, tra quelli sottoposti alla vigilanza diretta della Banca centrale europea; il gruppo Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige sarà vigilato dalla Banca d'Italia.
  Considerando i dati di fine 2017, i gruppi ICCREA e Cassa Centrale Banca, che opereranno sull'intero territorio nazionale, diverranno nell'ordine il sesto e il decimo gruppo bancario italiano per quota di mercato dei prestiti (5,3 e 2,7 per cento rispettivamente). Il gruppo cooperativo provinciale Cassa Centrale Raiffeisen dell'Alto Adige, a fronte di una quota del mercato nazionale dei prestiti pari allo 0,6 per cento, risulterà tra i principali istituti di credito della regione Trentino-Alto Adige (22 per cento dei prestiti).
  Si segnala, infine, che la Banca d'Italia, all'esito di un processo di consultazione pubblica dei soggetti interessati, ha nuovamente aggiornato le disposizioni di vigilanza il 24 maggio 2018, disponendo alcune norme necessarie a qualificare le BCC come banche mutualistiche a carattere locale, tra cui: le categorie di soci e di azioni; la zona di competenza territoriale nella quale le BCC possono raccogliere soci e svolgere l'attività; l'obbligo di operare prevalentemente con i soci e i limiti all'operatività fuori della zona di competenza; le attività esercitabili e le partecipazioni detenibili.
  L'articolo 11-bis, introdotto al Senato, proroga il complesso di iniziative per consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le piccole e medie imprese, già previste dall'articolo 1, comma 246 della legge di stabilità 2015.
  A tal fine, il Mef e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni a decorrere dal 1o ottobre 2018, previo accordo con l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate per gli anni dal 2018 al 2020.
  Con riferimento alle misure di natura convenzionale già adottate in passato sulla base della formulazione originale del comma 246 della legge n. 190 del 2014, legge di stabilità 2015, relativa alla sospensione dei pagamenti per gli anni dal 2015 al 2017, si segnala l'Accordo per il credito stipulato nel 2015 tra l'Associazione bancaria italiana (Abi) e le associazioni d'impresa, volta a sostenere le piccole e medie imprese, poi prorogato al 31 luglio 2018.
  L'Accordo ha previsto tre iniziative:
   imprese in ripresa, che ha consentito alle piccole e medie imprese in bonis di sospendere la quota capitale delle rate di mutui e leasing e di allungare il piano di ammortamento dei mutui e le scadenze del credito a breve termine e del credito agrario;
   imprese in sviluppo, che ha consentito alle banche aderenti di costituire dei Pag. 175plafond individuali destinati al finanziamento dei progetti imprenditoriali delle piccole e medie imprese;
   imprese e pubbliche amministrazioni, volto ad accelerare i pagamenti di queste ultime nei confronti delle piccole e medie imprese. Nel marzo 2015 è stata inoltre avviata una moratoria a favore delle famiglie che ha interessato, fino ad ottobre 2017, 16.642 famiglie che hanno potuto sospendere rate per un controvalore complessivo di 475 milioni di euro (dati Abi). La maggior liquidità messa a disposizione nei 12 mesi di sospensione è stata pari a 118 milioni di euro. Anche in questo caso, l'Accordo fra Abi e le associazioni dei consumatori sulla «sospensione della quota capitale dei crediti alle famiglie» per il biennio 2015- 2017 era stato prorogato al 31 luglio 2018.

  Alberto Luigi GUSMEROLI (Lega) avanza la proposta, ove vi sia condivisione da parte dei colleghi della Commissione, di concludere l'esame del provvedimento già nella seduta odierna.

  Carla RUOCCO, presidente, invita i colleghi ad esprimersi sul punto, rammentando che, ove fosse condivisa la proposta dell'onorevole Gusmeroli, il question time previsto per la seduta domani verrebbe rinviato alla settimana prossima.

  Claudio MANCINI (PD) ritiene condivisibile la proposta del collega Gusmeroli; chiede tuttavia una breve sospensione della seduta al fine di poter approfondire i contenuti della relazione testé illustrata.

  Gian Mario FRAGOMELI (PD) si dichiara anch'egli favorevole alla proposta avanzata dall'onorevole Gusmeroli; ritiene tuttavia opportuno individuare le modalità per recuperare lo svolgimento degli atti di sindacato ispettivo, il cui esame era previsto per la seduta di domani e che non avrà luogo.

  Carla RUOCCO, presidente, si riserva di valutare la richiesta del deputato Fragomeli e sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.15, è ripresa alle 14.30.

  Alvise MANIERO (M5S), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Claudio MANCINI (PD) preannuncia l'astensione del Partito democratico sulla proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.
  Ricorda che sul provvedimento il suo gruppo ha già manifestato una netta contrarietà in sede di esame presso le Commissioni di merito, sia per la tempistica – non si comprende perché il decreto-legge venga presentato a settembre invece che a fine anno, come di consueto – sia perché contiene norme inaccettabili, quali quelle che sottraggono ai Comuni fondi destinati al recupero delle periferie nonché quelle che riguardano l'obbligo vaccinale. Su tali aspetti il gruppo del PD assumerà una posizione molto netta anche nel corso del successivo esame del provvedimento in Assemblea.
  Esprime invece un orientamento favorevole sulle disposizioni di competenza della Commissione Finanze, con particolare riferimento alle norme riguardanti la proroga di termini in materia di eventi sismici. Evidenzia inoltre come le norme relative alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo (BCC) introdotte dal Governo non stravolgano il processo di riforma avviato nella scorsa legislatura, rispetto al quale chiede al Governo di tenere aggiornata la Commissione.

  Marco OSNATO (FdI) dichiara che anche il gruppo di Fratelli d'Italia si asterrà dal voto, con analoghe motivazioni; esprime una valutazione critica del provvedimento nel suo complesso, sul quale il suo gruppo si riserva di presentare numerosi emendamenti sia nelle Commissioni di merito che in Aula.

  Luca PASTORINO (LeU) preannuncia a sua volta, con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, Pag. 176l'astensione del suo gruppo. Il provvedimento nel suo complesso suscita invece forti perplessità e sarà oggetto di una posizione nettamente contraria da parte del gruppo di LeU, sia presso le Commissioni I e V che in Assemblea.

  Alessandro CATTANEO (FI) dichiara l'astensione del gruppo di Forza Italia sulla proposta di parere formulata, sulla base delle medesime argomentazioni addotte dai colleghi che lo hanno preceduto.

  Giulio CENTEMERO (Lega) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere del relatore.

  Raffaele TRANO (M5S) dichiara a sua volta il voto favorevole del M5S sulla proposta di parere formulata.

  Alvise MANIERO (M5S), relatore, ringrazia i colleghi per la fattiva attenzione dedicata al provvedimento.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.45.