CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 4 settembre 2018
51.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e V)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 4 settembre 2018. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta, Guido Guidesi.

  La seduta comincia alle 9.40.

DL 91/2018: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.
C. 1117 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni riunite iniziano l'esame del provvedimento.

  Vittoria BALDINO (M5S), relatrice per la I Commissione, osserva, in via preliminare, che l'obiettivo del provvedimento è quello di garantire la continuità, l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa e l'operatività di fondi, anche a sostegno di investimenti, nonché per assicurare il completamento di operazioni di trasformazioni societarie e di trasformazione di accordi di gruppo previste dalla normativa in materia di banche popolari e di banche di credito cooperativo.
  Per quanto riguarda il contenuto del decreto-legge, che è stato modificato nel corso dell'esame al Senato e che risulta piuttosto articolato, rileva, anzitutto, come afferiscano principalmente agli ambiti di competenza della I Commissione il comma 2 dell'articolo 1 e gli articoli da 2 a 8-bis, mentre afferiscono principalmente agli ambiti di competenza della V Commissione, oltre agli articoli 1 e 1-bis, gli articoli da 9 a 13-ter.
  Si tratta di 24 articoli, di cui 10 sono stati inseriti nel corso dell'esame al Senato ad integrazione degli originari 14 articoli. Le proroghe ivi contenute sono suddivise per materie: articoli 1 e 1-bis (enti territoriali); articolo 2 (giustizia); articolo 3 (ambiente, energia e gas); articolo 4 (infrastrutture); articolo 4-bis (emittenti radiotelevisive locali); articolo 5 (politiche sociali); articolo 6 (istruzione e università); articolo 7 (cultura); articoli 8 e 8-bis (salute); articolo 9 (eventi sismici); articolo 9-bis (strutture turistico-ricettive); articolo 9-ter (interventi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito di eventi sismici); articolo 10 (sport – Universiade Napoli); articolo 11 (banche popolari e gruppi bancari cooperativi); articolo 11-bis (sospensione della quota capitale dei mutui e dei finanziamenti); articolo 11-ter (attività di agente e rappresentante di commercio); articolo 11-quater (partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali); articolo 12 (fondo di dotazione dell'Istituto centrale per il credito a medio termine – Mediocredito centrale); articolo 13 (finanziamento degli investimenti e di sviluppo infrastrutturale del Paese); articolo 13-bis; articolo 13-ter (compenso del commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale); l'articolo 14 dispone l'entrata in vigore del provvedimento.
  Passando alle singole disposizioni di competenza della I Commissione, l'articolo 1 reca disposizioni di proroga di termini in materia di enti territoriali.
  In particolare, il comma 2, modificato dal Senato, dispone che le elezioni dei presidenti di provincia e dei Consigli provinciali, il cui mandato sia in scadenza, si svolgano in una unica tornata il 31 ottobre 2018. Si prevede inoltre che, in tale quadro, abbiano luogo contestualmente le elezioni del rispettivo consiglio provinciale o presidente di provincia, qualora sia in scadenza per fine mandato entro il 31 dicembre 2018. Solo per tale tornata elettorale sono eleggibili alla carica di presidente della provincia i sindaci della provincia il cui mandato scada non prima di 12 mesi dalle elezioni (in luogo della disciplina ordinaria che richiede che il mandato da sindaco scada non prima di 18 mesi dalla data delle elezioni).
  L'articolo 2, che reca disposizioni di proroga di termini in materia di giustizia, al comma 1 proroga al 1o aprile 2019 l'efficacia della riforma della disciplina Pag. 5delle intercettazioni di comunicazioni e conversazioni introdotta dal decreto legislativo n. 216 del 2017.
  Il comma 2 sospende fino al 15 febbraio 2019 l'efficacia delle disposizioni della legge n. 103 del 2017 (cosiddetta «Legge Orlando») con la quale sono state apportate modifiche alla disciplina della partecipazione al procedimento penale mediante videoconferenza.
  Il comma 3, modificato nel corso dell'esame al Senato, proroga al 1o gennaio 2022 il termine per il temporaneo ripristino delle sezioni distaccate di tribunale operanti a Ischia, Lipari e Portoferraio.
  Il comma 3-bis, introdotto al Senato, contiene la clausola di invarianza finanziaria relativa alle proroghe recate dal comma 3.
  Il comma 3-ter, introdotto dal Senato, inserisce un ulteriore comma all'articolo 2 del decreto-legge che anticipa al 26 febbraio di ciascun anno il termine – attualmente fissato al 28 febbraio – entro il quale deve essere riscosso dal Consiglio nazionale del notariato il contributo relativo alle forme collettive di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile.
  Il comma 3-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, novellando l'articolo 49 della legge n. 247 del 2012, di riforma della professione forense, differisce di ulteriori due anni l'entrata in vigore della nuova disciplina dell'esame di Stato.
  Le nuove modalità di svolgimento delle prove entreranno, quindi, in vigore a partire dalla sessione d'esame 2020, anziché dalla sessione 2018.
  L'articolo 3 reca disposizioni di proroga di termini in materia di ambiente, di vendita di energia elettrica e gas naturale e di energia.
  In particolare, il comma 1 proroga al 31 agosto 2019 il termine per la denuncia del possesso di animali da compagnia tenuti a scopo non commerciale e appartenenti a specie esotiche invasive iscritte nell'apposito elenco.
  Il comma 1-bis – introdotto nel corso dell'esame al Senato – proroga dal 1o luglio 2019 al 1o luglio 2020: la cessazione del regime «di maggior tutela» nel settore del gas naturale; la cessazione del regime di «maggior tutela» nel settore dell'energia elettrica.
  Il comma 1-ter, introdotto al Senato, proroga di 24 mesi il termine entro il quale gli impianti – inseriti nelle graduatorie pubblicate dal GSE – devono entrare in esercizio ai fini dell'accesso degli incentivi previsti dal Decreto interministeriale 23 giugno 2016.
  L'articolo 4 reca disposizioni di proroga di termini in materia di infrastrutture.
  In particolare, il comma 1 proroga dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale il CIPE deve individuare le modalità di impiego delle risorse, già destinate all'edilizia scolastica, che si siano rese disponibili a seguito di definanziamenti, da destinare alle medesime finalità di edilizia scolastica.
  Il comma 1-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica il termine per la certificazione dell'avvenuta realizzazione degli interventi, relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di province e città metropolitane, fissandolo al 30 giugno (anziché al 31 marzo, come prevede attualmente il comma 1078 della legge di bilancio 2018) successivo all'anno di riferimento.
  Il comma 2 differisce al 31 ottobre 2019 l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, per l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, acque interne e piscine e al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante, prorogando contestualmente alla medesima data le autorizzazioni all'esercizio di attività di formazione e concessione per lo svolgimento delle attività di salvamento acquatico, rilasciate entro il 31 dicembre 2011.
  Il comma 3 differisce al 1o gennaio 2019 l'applicazione dell'obbligo di titolarità della patente nautica per la conduzione di unità aventi motore di cilindrata superiore a 750 cc a iniezione a due tempi. Pag. 6
  Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, proroga dal 30 settembre 2017 al 2 dicembre 2018 il termine entro il quale le regioni che intendono affidare i servizi di trasporto ferroviario regionale possono pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea l'avviso previsto dall'articolo 7, comma 2, del Regolamento n. 1370 del 2007 al fine di evitare la riduzione dei trasferimenti del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale prevista dall'articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017.
  Il comma 3-ter, introdotto al Senato, rende meno stringenti le condizioni, per il riconoscimento alle regioni della quota del 20 per cento del Fondo per il finanziamento del trasporto pubblico locale, limitando al solo anno 2017 (anziché, come previsto normativa vigente al quadriennio 2017-2020) l'obbligo di certificare l'avvenuta erogazione a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio delle risorse per l'esercizio delle funzioni ad esse conferite.
  Il comma 3-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, modifica le scadenze previste dalla disciplina (recata dall'articolo 13-bis del decreto-legge n. 148 del 2017) relativa all'affidamento della concessione autostradale concernente l'autostrada A22 Brennero-Modena.
  L'articolo 4-bis, introdotto al Senato, proroga fino al 2019 il regime transitorio riguardante le modalità di attribuzione dei contributi stanziati per le emittenti radiofoniche locali previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 146 del 2017, che ha dato attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 163, della legge n. 208 del 2015.
  L'articolo 5 modifica i termini temporali di decorrenza della disciplina sulla precompilazione, da parte dell'INPS, della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), relativa all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), e sopprime la previsione che la medesima modalità precompilata sia, a regime, l'unica possibile.
  L'articolo 6 reca disposizioni di proroga di termini in materia di istruzione e università.
  In particolare, il comma 1 – modificato nel corso dell'esame al Senato – proroga dal 6 agosto 2018 al 31 ottobre 2018 il termine entro il quale la commissione esaminatrice per il conferimento dell'abilitazione scientifica nazionale (ASN) deve concludere la valutazione delle domande relative alle procedure pendenti alla data di entrata in vigore del decreto.
  Si tratta delle domande relative alla V tornata della procedura di abilitazione scientifica nazionale avviata con Decreto direttoriale 29 luglio 2016, n. 1532.
  Il comma 2 estende all'anno accademico 2018-2019 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge n. 97 del 2004, per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento a tempo indeterminato e a tempo determinato nelle Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale (AFAM). A tal fine, si novella l'articolo 19, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2013.
  Il comma 3 consente, nelle more della piena applicazione delle procedure innovative introdotte dal decreto legislativo n. 64 del 2017, di utilizzare anche per il prossimo anno scolastico graduatorie in vigore nell'anno scolastico corrente, sia per ricoprire eventuali vuoti nel contingente del personale operante presso le scuole italiane all'estero, sia per far fronte a esigenze di servizio non programmate mediante assegnazione temporanea all'estero.
  I commi da 3-bis a 3-quater – introdotti nel corso dell'esame al Senato – recano alcune disposizioni di proroga del mandato del personale scolastico in servizio all'estero.
  Il comma 3-quinquies, inserito nel corso dell'esame al Senato, prevede che i docenti che hanno conseguito l'abilitazione entro l'anno accademico 2017/2018 possono inserirsi nella fascia aggiuntiva delle graduatorie ad esaurimento (GAE). Tale facoltà è consentita inoltre ai docenti in possesso di diploma magistrale o d'insegnamento tecnico-professionale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Pag. 7
  La norma demanda ad un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca l'individuazione dei termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'aggiornamento previsto nell'anno scolastico 2017/2018 per il successivo triennio.
  I commi 3-sexies e 3-septies – introdotti nel corso dell'esame al Senato – differiscono, rispettivamente, dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 il termine di adeguamento delle strutture adibite a servizi scolastici e ad asili nido alla normativa antincendio, nei casi in cui a ciò non si sia già proceduto. A tal fine, novellano, rispettivamente, i commi 2 e 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge n. 244 del 2016.
  Il comma 3-octies – introdotto nel corso dell'esame al Senato – differisce all'anno scolastico 2019-2020 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia 2019-2020 l'applicazione della norma che comporta il divieto di accesso ai servizi educativi per l'infanzia e alle scuole dell'infanzia (sia pubbliche e paritarie, sia private) dei minori per i quali non siano stati adempiuti gli obblighi di vaccinazione previsti dalla normativa vigente. L'adempimento relativo agli obblighi vaccinali, come ridefiniti dal decreto-legge n. 73 del 2017, è divenuto infatti un requisito per l'accesso ai servizi educativi e scuole per l'infanzia a partire già dall'anno scolastico 2017/2018 e al calendario dei servizi educativi per l'infanzia 2017/2018.
  Il comma 3-novies – introdotto nel corso dell'esame al Senato – proroga dal 31 agosto 2018 al 31 dicembre 2018 il termine entro il quale deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone a rischio sismico classificate 1 e 2, con priorità per quelli situati nei comuni compresi negli allegati del decreto-legge n. 189 del 2016, relativo alle regioni del centro Italia colpite dagli eventi sismici 2016 e 2017 (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria). A tal fine, si novella l'articolo 20-bis, comma 4, del decreto-legge n. 8 del 2017.
  L'articolo 7 reca disposizioni di proroga di termini in materia di cultura. In particolare, il comma 1, venendo incontro ai rilievi espressi dal Consiglio di Stato, estende anche ai soggetti che compiono diciotto anni nel 2018 l'assegnazione della Carta elettronica per i giovani – la cosiddetta Card cultura – introdotta dalla legge di stabilità 2016. A tal fine si interviene sul primo periodo del comma 626 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2017.
  L'articolo 8 reca disposizioni di proroga di termini in materia di salute.
  In particolare, i commi da 1 a 4 recano un complesso di proroghe e di modifiche di norme transitorie in materia di salute umana e di sanità veterinaria.
  I commi 1 e 2 concernono le ricette dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati, il cui obbligo di redazione in formato elettronico è posticipato dal 1o settembre 2018 al 1o gennaio 2019.
  Il comma 3 modifica la disciplina di una quota premiale nell’àmbito del finanziamento del Servizio sanitario nazionale.
  Il comma 4 riguarda alcune deroghe transitorie per la regione Sardegna in materia di spesa sanitaria.
  Il comma 4-bis, introdotto al Senato, sospende fino al 18 dicembre 2018 i termini per il pagamento delle imposte di consumo dovute su alcuni prodotti succedanei dei prodotti da fumo.
  Il comma 4-ter, introdotto al Senato, posticipa dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 la scadenza della possibilità, per i medicinali omeopatici prodotti in un Paese dell'Unione europea e presenti sul mercato italiano alla data del 31 dicembre 1992, di essere mantenuti in commercio in base alla precedente autorizzazione, senza previo rinnovo della medesima.
  L'articolo 8-bis, introdotto al Senato, riapre – limitatamente ai produttori artigianali – il termine per la comunicazione, all'autorità sanitaria territorialmente competente, degli stabilimenti che eseguono le attività di cui al regolamento n. 2023/2006/CE, che disciplina le buone pratiche di fabbricazione dei materiali e degli oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari.

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  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore per la V Commissione, come già preannunciato dalla relatrice per la I Commissione, Baldino, segnala che si soffermerà sulle parti del provvedimento prevalentemente di competenza della V Commissione, vale a dire l'articolo 1, ad esclusione del comma 2, l'articolo 1-bis e gli articoli da 9 a 13-ter.
  Passando alle singole disposizioni, rileva come l'articolo 1 rechi disposizioni di proroga di termini in materia di enti territoriali.
  In particolare, al comma 1 sono confermate, per l'anno 2018, alcune disposizioni di interesse per le province, concernenti le modalità di riparto del fondo sperimentale di riequilibrio delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, nonché la determinazione dei trasferimenti erariali non fiscalizzati da corrispondere alle province appartenenti alla regione Siciliana e alla regione Sardegna (non interessate dal Fondo sperimentale di riequilibrio).
  I commi 2-bis e 2-ter, introdotti durante l'esame al Senato, intervengono sul mancato rispetto degli obiettivi intermedi dei piani di riequilibrio finanziari originari.
  In dettaglio, si stabilisce che per l'anno 2018, nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, gli enti locali abbiano rimodulato o riformulato il piano di riequilibrio finanziario, non rilevi il mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati dal piano originario ai fini dell'accertamento (da parte della competente Sezione regionale della Corte dei conti) di grave e reiterato mancato rispetto degli obiettivi intermedi fissati dal piano, cui consegue la procedura di dissesto (comma 2-bis).
  Conseguentemente, al comma 2-ter si prevede che non trovino applicazione, nel (solo) 2018, le norme vigenti contrastanti con tale previsione normativa.
  Il comma 2-quater, introdotto durante l'esame al Senato, è volto a escludere l'applicazione delle sanzioni (previste dall'articolo 1, comma 475, della legge n. 232 del 2016) nei confronti delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna per il mancato rispetto, per l'anno 2017, del saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali.
  L'articolo 1-bis, introdotto durante l'esame al Senato, è volto a consentire alle regioni e alle province autonome, per l'anno 2018, di rendere disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio.
  L'articolo 9 reca disposizioni di proroga di termini in materia di eventi sismici.
  In particolare, il comma 1 proroga i termini della procedura per il recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, disponendo che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite debbano essere presentati, a pena di decadenza, entro trecento giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, rispetto ai centottanta giorni previsti dall'articolo 1-septies del decreto-legge n. 55 del 2018.
  Il comma 1-bis, introdotto al Senato, estende il predetto termine di trecento giorni anche ai contribuenti per i quali i termini di comunicazione dei dati siano scaduti precedentemente al giorno di entrata in vigore del decreto-legge n. 91 del 2018 (26 luglio 2018).
  Il comma 2, modificato durante l'esame al Senato, ridetermina la percentuale di partecipazione alla riduzione di risorse a titolo di Fondo di solidarietà comunale, introdotta per finalità di contenimento della spesa pubblica dalla legge di stabilità 2015, da applicare nel biennio 2019 e 2020 nei confronti di alcuni comuni colpiti da eventi sismici che erano stati esentati dal taglio del Fondo negli anni 2015 e 2016.
  Il comma 2-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, con una novella all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, provvede, in materia di interventi di immediata esecuzione, a prorogare Pag. 9al 30 giugno 2019 – ulteriormente prorogabile fino al 31 dicembre 2019, con ordinanza del Commissario – il termine ultimo per la presentazione della documentazione necessaria per l'ottenimento dei contributi per i lavori eseguiti.
  Il comma 2-ter, introdotto durante l'esame al Senato, reca disposizioni finalizzate a consentire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2018/2019 nelle regioni dell'Italia centrale colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017.
  A tale fine, viene modificato, anche nella rubrica, l'articolo 18-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, estendendo all'anno scolastico 2018/2019 le disposizioni già previste per gli anni scolastici 2016/2017 e 2017/2018.
  In particolare, si tratta della facoltà, per i dirigenti degli Uffici scolastici regionali delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio, Umbria, con riferimento alle istituzioni scolastiche ed educative i cui edifici, siti nelle aree di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, siano stati dichiarati parzialmente o totalmente inagibili a seguito di eventi sismici, alle istituzioni scolastiche ospitate in strutture temporanee di emergenza e a quelle che ospitano alunni sfollati, di derogare al numero minimo e massimo di alunni per classe; di istituire, previa verifica delle necessità aggiuntive, ulteriori posti di personale docente, nonché di personale ATA; di assegnare alle cattedre i docenti, il personale ATA e gli educatori o, per il personale in servizio presso edifici dichiarati parzialmente o totalmente inagibili nonché di modificare le assegnazioni effettuate, in deroga alle procedure e ai termini previsti dalla normativa vigente. A tali fini sono inoltre previsti stanziamenti a copertura dei conseguenti oneri finanziari.
  Il comma 2-quater – introdotto durante l'esame al Senato – prevede l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 18-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 – come modificato dai commi 2-bis e 2-ter dell'articolo 9 – anche ai comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno, nell'isola di Ischia, colpiti dal sisma del 21 agosto 2017.
  Il comma 2-quinquies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, differisce di un anno – dal 1o gennaio 2019 al 1o gennaio 2020 – i termini di sospensione del pagamento delle fatture relative ai servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dal sisma del 2016.
  Il comma 2-sexies, introdotto nel corso dell'esame al Senato, estende anche ai comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio di Ischia l'applicazione delle suddette proroghe relative alle fatture per servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia.
  L'articolo 9-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede, limitatamente ai rifugi alpini, la proroga al 31 dicembre 2019 del termine (previsto dall'articolo 38, comma 2, del decreto-legge n. 69 del 2013) per la presentazione, ai fini del rispetto della normativa antincendio:
   dell'istanza preliminare per l'esame dei progetti di nuovi impianti o costruzioni nonché dei progetti di modifiche da apportare a quelli esistenti, che comportino un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio (ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011);
   della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) sostitutiva dell'istanza per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi (ai sensi dell'articolo 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011).

  L'articolo 9-ter, inserito nel corso dell'esame al Senato, apporta una serie di modifiche alla disciplina (contenuta nell'articolo 8-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, come recentemente riscritto dall'articolo 07 del decreto-legge n. 55 del 2018) relativa agli interventi edilizi eseguiti per immediate esigenze abitative a seguito degli eventi sismici che hanno colpito l'Italia centrale a partire dal 24 agosto 2016, anche al fine di dare seguito ai rilievi segnalati nella lettera del Presidente della Pag. 10Repubblica del 25 luglio 2018, indirizzata al Presidente del Consiglio dei ministri, in seguito alla promulgazione della legge di conversione del predetto decreto-legge n. 55 del 2018. Secondo quanto segnalato nella lettera del Presidente della Repubblica l'inapplicabilità delle sanzioni penali di cui all'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato (stabilita dal comma 2 dell'articolo 07 del decreto-legge n. 55 del 2018), testualmente riferita solo alle sanzioni penali di cui all'articolo 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004, non prende in considerazione altre fattispecie di responsabilità penali (in materia di edilizia, urbanistica e tutela di aree protette) che sovente ricorrono nelle ipotesi di realizzazione di opere in assenza delle prescritte autorizzazioni in zone soggette a vincoli. Ritiene che la ratio dell'intervento, volta a consentire l'utilizzo temporaneo di tali manufatti, potrebbe dunque essere vanificata dalla possibile configurabilità di altre responsabilità penali non precluse da questa norma.
  Il numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 9-ter include, pertanto, nel novero delle sanzioni inapplicabili, anche le sanzioni di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, nonché le sanzioni previste per violazione di ogni altra disposizione in materia edilizia o paesaggistica.
  Sempre nella lettera del Presidente della Repubblica era stato segnalato che la limitazione temporale dell'inapplicabilità delle sanzioni, seppure opportuna, fissando quale termine finale il «novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato», non teneva in conto che tale evento potrebbe non verificarsi mai (ad esempio nel caso di assegnazione di una diversa soluzione abitativa rispetto a quella originaria) determinando, di fatto, la protrazione della inapplicabilità sine die e il conseguente utilizzo perpetuo dell'immobile «abusivo», che diverrebbe, in tal modo, una seconda abitazione.
  Con la lettera a) del comma 1 dell'articolo 9-ter è stata pertanto ribadita la temporaneità dell'installazione dettando una serie di condizioni per l'assoggettamento al regime di edilizia libera in modo da impedire l'utilizzo perpetuo di tali immobili.
  Altra segnalazione del Presidente della Repubblica era quella relativa all’«inefficacia» – oltre che dei provvedimenti amministrativi – anche del sequestro preventivo (prevista nel comma 3 dell'articolo 07 del decreto n. 55 del 2018). La disposizione risultava, secondo quanto segnalato dal Presidente della Repubblica, asistematica e lesiva della intangibilità ex lege dei provvedimenti giudiziari, sottraendo alla magistratura l'esclusiva competenza a valutare i presupposti per il permanere delle misure di sequestro (articoli 321 e 355 del codice di procedura penale). Peraltro, la norma contemplava il solo sequestro preventivo, non prendendo in considerazione quello «probatorio» (articolo 354 del codice di procedura penale), che ben può essere disposto in caso di attività edilizia svolta in assenza delle necessarie autorizzazioni. Con riferimento a tale rilievo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 9-ter interviene sul comma 3 dell'articolo 8-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, che stabilisce l'inefficacia delle ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e delle misure di sequestro preventivo emanate fino al 25 luglio 2018 (data di entrata in vigore della disposizione), per le installazioni conformi alla disciplina recata dal medesimo articolo. Una prima modifica (numero 1) della lettera c) prevede che la disposizione non faccia più riferimento alle misure di sequestro preventivo e una seconda modifica (numero 2) della lettera c) disciplina, per le installazioni conformi alla disciplina recata dall'articolo 8-bis, la revoca da parte dell'autorità giudiziaria, a norma delle pertinenti disposizioni del codice di procedura penale, dei provvedimenti di sequestro, probatorio o preventivo, Pag. 11adottati sino al 25 luglio 2018 (data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 55 del 2018 e, quindi, delle disposizioni del nuovo testo dell'articolo 8-bis del decreto-legge n. 189 del 2016) per violazione della disciplina edilizia o paesaggistica.
  L'articolo 10 reca disposizioni di proroga di termini in materia di sport.
  In particolare, il comma 1 proroga dal 30 aprile al 31 maggio 2019 il termine per la consegna delle opere previste nel piano degli interventi necessari al fine di assicurare la realizzazione dell'Universiade Napoli 2019.
  La norma individua, inoltre, nel Direttore dell'Agenzia regionale Universiade 2019 il Commissario straordinario per l'attuazione del piano degli interventi necessari allo svolgimento della manifestazione sportiva in oggetto. Dispone, infine, in ordine alla composizione della cabina di coordinamento per l'attuazione del piano.
  Il comma 1-bis prevede che ACI-Automobile Club d'Italia e gli Automobile Club ad esso federati si adeguino entro il 31 dicembre 2018, con propri regolamenti, ai princìpi generali desumibili dal decreto legislativo n. 175 del 2016 in materia di società a partecipazione pubblica, sulla base delle rispettive specificità e secondo criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica. Tale intervento è collegato all'organizzazione del Gran Premio d'Italia di Formula 1 che si svolge ogni anno presso l'autodromo di Monza.
  La deroga è disposta in considerazione del fatto che trattasi di enti pubblici a base associativa non gravanti sulla finanza pubblica (al pari di ordini e collegi professionali).
  L'articolo 11, modificato al Senato, interviene su alcuni termini relativi ai processi di riforma delle banche popolari e delle banche di credito cooperativo (BCC) avviati, rispettivamente, con il decreto-legge n. 3 del 2015 e con il decreto-legge n. 18 del 2016.
  In primo luogo, al comma 1, è stabilito il termine del 31 dicembre 2018 per adeguare l'attivo delle banche popolari alla soglia di 8 miliardi di euro o per deliberare la trasformazione in società per azioni.
  Con riguardo alle BCC sono invece aumentati da 90 a 180 i giorni per la stipula del contratto di coesione e per l'adesione al gruppo bancario cooperativo. La quota del capitale della capogruppo detenuta dalle BCC aderenti è fissata almeno al 60 per cento e i componenti dell'organo di amministrazione espressione delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo sono almeno la metà più due. È inoltre specificato il carattere localistico delle BCC tra i parametri da rispettare nel contratto di coesione, disciplinato il processo di consultazione sulle strategie del gruppo, nonché il grado di autonomia delle singole BCC in relazione alla relativa classe di rischio.
  Nel corso dell'esame al Senato è stato introdotto un nuovo comma 1-bis, che fissa al 31 ottobre del 2018 i termini per l'adozione delle norme attuative del Fondo per l'erogazione di misure di ristoro in favore di risparmiatori istituito dalla legge di bilancio 2018.
  L'articolo 11-bis, introdotto al Senato, proroga il complesso di iniziative per consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le piccole e medie imprese, già previste dall'articolo 1, comma 246 della legge di stabilità 2015.
  L'articolo 11-ter, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone la «riapertura» – a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame e sino al 31 dicembre 2018 – dei termini per l'iscrizione e l'aggiornamento della posizione dei soggetti che esercitano le attività di agente e rappresentante di commercio nel registro delle imprese e nel Repertorio delle notizie economiche ed amministrative (REA), di cui al decreto ministeriale 26 ottobre 2011.
  L'articolo 11-quater, introdotto nel corso dell'esame al Senato, prevede la proroga per tutto il 2018 della partecipazione italiana all'aumento di capitale della Pag. 12Banca africana di sviluppo, al fine di consentire la conclusione del sesto aumento generale di capitale.
  L'articolo 12 reca disposizioni di proroga di termini riguardanti il Fondo per la concessione di contributi agli interessi in operazioni di export-credit.
  In particolare si rifinanzia il Fondo – istituito presso il Mediocredito centrale – per la concessione di contributi al pagamento degli interessi sui finanziamenti che gli istituti ed aziende ammessi ad operare con il Mediocredito stesso concedono per attività di sostegno all’export. Il rifinanziamento opera nella misura di 160 milioni di euro per l'anno 2018, di 125 milioni di euro per l'anno 2019, e di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, ed è finalizzato a consentire la prosecuzione delle attività di sostegno alle esportazioni italiane già finanziate con le risorse derivanti dal riparto del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.
  L'articolo 13 reca disposizioni di proroga di termini in materia di finanziamento degli investimenti e dello sviluppo infrastrutturale del Paese.
  In particolare, i commi da 01 a 04, introdotti durante l'esame al Senato, modificano la disciplina sui criteri di utilizzo del Fondo per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese.
  Resta confermata la proroga di otto mesi, dal 1o marzo 2018 al 31 ottobre 2018, del termine per l'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo, prevista dal comma 1.
  I commi da 1-bis a 1-quater, introdotti durante l'esame al Senato, intervengono sulla disciplina sugli spazi finanziari attribuiti alle regioni, prevista dalla legge di bilancio per il 2017, disponendo la ripartizione tra le regioni a statuto ordinario degli spazi finanziari per il 2018 e il 2019 già previsti dalla normativa vigente (comma 495 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016) nel limite di 500 milioni di euro annui.
  L'articolo 13-bis, introdotto al Senato, interviene sulla disciplina transitoria dettata dall'articolo 16 del decreto ministeriale 19 maggio 2017, di recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 e relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE.
  L'articolo 13-ter, introdotto al Senato, abroga, al comma 1, la norma del decreto legislativo correttivo del Codice dell'amministrazione digitale la quale dispone che non sia dovuto alcun compenso al Commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale.
  Il comma 2 provvede alla copertura dei relativi oneri, valutati in 60.000 euro per l'anno 2018 e a 160.000 euro per l'anno 2019.
  Per quanto riguarda, infine, i profili di carattere finanziario del provvedimento rinvia, per elementi di maggior dettaglio, alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, ricorda che dopo la riunione congiunta degli uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni riunite, avranno luogo le audizioni informali previste sul provvedimento. Rammenta quindi che il termine per la presentazione degli emendamenti è stato fissato alle ore 9 di domani, mercoledì 5 settembre.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Gli uffici di presidenza si sono riuniti dalle 9.55 alle 10.05.

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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 4 settembre 2018.

Audizioni di rappresentanti dell'Istituto superiore di Sanità, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1117 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 91 del 2018, recante Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 10.35 alle 11.15.

Audizioni di rappresentanti della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1117 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 91 del 2018, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.15 alle 11.50.

Audizioni di rappresentanti della Società italiana di pediatria, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1117 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 91 del 2018, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 11.50 alle 12.35.

Audizioni di rappresentanti della Federazione italiana dei medici di medicina generale, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1117 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 91 del 2018, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 12.35 alle 13.20.

Audizioni di rappresentanti dell'Associazione nazionale dirigenti pubblici e alte professionalità della scuola, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1117 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 91 del 2018, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.20 alle 13.50.

Audizione del Professor Silvio Garattini, Presidente dell'Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1117 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 91 del 2018, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.50 alle 14.15.

Audizioni di rappresentanti dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI), nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1117 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 91 del 2018, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.15 alle 15.30 e dalle 16.35 alle 17.

Audizioni del Dottor Vittorio Demicheli, del Professor Tom Jefferson e del Dottor Eugenio Serravalle, nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 1117 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 91 del 2018, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 17 alle 18.30.