CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 6 agosto 2018
48.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Lunedì 6 agosto 2018. — Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 9.55.

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.
Emendamenti C. 1004 Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Gianluca VINCI (Lega), relatore, rileva come gli emendamenti, trasmessi dall'Assemblea, contenuti nel fascicolo n. 1 non presentino profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi nulla osta.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi.
C. 651 e abb. ed emendamenti approvati in linea di principio.
(Parere alla IX Commissione)
(Esame e conclusione – Pareri).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento e degli emendamenti.

  Alberto STEFANI, presidente, avverte che la Commissione è chiamata a esaminare, Pag. 9ai fini del parere alla IX Commissione Trasporti, il testo della proposta di legge C. 651 Meloni (cui sono abbinate le proposte di legge C. 646 Bergamini, C. 655 Foti, C. 656 De Lorenzis, C. 722 Murelli, C. 732 Gebhard e C. 997 Pizzetti), recante introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi acustici e luminosi per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi, adottata come testo base nel corso dell'esame in sede legislativa presso la IX Commissione, nonché gli emendamenti approvati in linea di principio dalla stessa IX Commissione durante l'esame in sede legislativa.

  Giovanni DONZELLI (FdI), relatore, rileva, per quanto riguarda il contenuto della proposta di legge C. 651, come la stessa si componga di un solo articolo.
  Il comma 1 prevede che, a partire dal 1o gennaio 2019, tutti i sistemi di ritenuta per bambini previsti dal comma 1 dell'articolo 172 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, devono essere dotati di un dispositivo acustico e luminoso atto a rilevare la presenza di un bambino nell'abitacolo.
  Il comma 2 demanda a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle caratteristiche tecniche del dispositivo di cui al comma 1.
  Per quanto concerne invece le proposte emendative approvate in linea di principio dalla IX Commissione nel corso dell'esame del provvedimento in sede legislativa, rileva come l'emendamento 1.1 dei relatori sostituisca integralmente l'articolo 1 della proposta di legge in esame, novellando, al comma 1, direttamente l'articolo 172 del codice della strada, recante la disciplina relativa all'uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta dei bambini.
  In tale ambito, in primo luogo, il capoverso comma 1 della proposta emendativa inserisce nel predetto articolo 172 un comma 1-bis, il quale prevede che il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all'estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore ai quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1 dell'articolo 172, ha l'obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l'abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Ricorda che le categorie dei veicoli a motore richiamate dalla disposizione sono: la categoria M1 (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente); la categoria N1 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t); la categoria N2 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 t); la categoria N3 (veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 12 t).
  Inoltre, oltre a talune limitate modifiche di carattere sostanzialmente formale, riguardanti anche la rubrica, viene modificato il comma 10 del predetto articolo 172, recante le sanzioni amministrative pecuniarie per il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di uso dei sistemi di ritenuta per i bambini, inserendo, tra le fattispecie sanzionate, anche l'ipotesi di utilizzo di un sistema di ritenuta privo del dispositivo di allarme sopra indicato.
  Il capoverso comma 2 dell'emendamento stabilisce un termine di sessanta giorni per l'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con cui saranno definite le specifiche tecnico-costruttive e funzionali del predetto dispositivo di allarme.
  La proposta emendativa, inoltre, al capoverso comma 3, disciplina il termine di decorrenza delle disposizioni di cui al comma 1, le quali si applicano decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 e comunque a decorrere dal 1o luglio 2019. Al riguardo segnala l'opportunità di chiarire espressamente, nell'emendamento 1.1, quali siano le concrete modalità di applicazione dell'obbligo introdotto dall'articolo 1 nel caso in cui, alla Pag. 10data del 1o luglio 2019, non sia stato adottato il decreto ministeriale di cui al medesimo articolo 1, comma 1, lettera b).
  L'articolo aggiuntivo 1.01 dei relatori, aggiungendo un articolo 1-bis al testo della proposta di legge, prevede campagne di informazione e di sensibilizzazione sulle corrette modalità di utilizzo dei dispositivi di allarme per prevenire l'abbandono di bambini, nonché sui rischi derivanti dall'amnesia dissociativa, nell'ambito degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  L'articolo aggiuntivo 1.02 dei relatori, aggiungendo un articolo 1-ter, prevede l'adozione di un decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di disciplinare le modalità con le quali i genitori, o comunque chi esercita la responsabilità genitoriale, dei bambini che frequentano asili nido o scuole dell'infanzia, siano tempestivamente informati dell'assenza degli stessi. Considerato che la materia su cui interviene l'articolo aggiuntivo 1.02 investe anche profili di competenza legislativa regionale in materia di istruzione, richiama l'esigenza di prevedere forme di coinvolgimento delle regioni nel procedimento di adozione del decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca ivi previsto.
  L'articolo aggiuntivo 1.03 dei relatori, aggiungendo l'articolo 1-quater, prevede che, con appositi provvedimenti normativi, possono essere previste agevolazioni fiscali, limitate nel tempo, per l'acquisto di dispositivi di allarme volti a prevenire l'abbandono dei bambini nei veicoli, di cui all'articolo 172, comma 1-bis, del codice della strada, introdotto dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento, come riformulato dall'emendamento 1.1 dei relatori. Al riguardo segnala come la disposizione abbia carattere programmatico, e non direttamente innovativo sulla disciplina tributaria. Prospetta quindi l'opportunità di specificare più puntualmente i contorni e la portata della previsione, nonché la tipologia di fonte normativa con la quale si prevede possano essere stabilite agevolazioni fiscali, anche alla luce di quanto prescritto dall'articolo 23 della Costituzione, il quale prevede che «nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge», e dell'articolo 81, terzo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che «ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri provvede ai mezzi per farvi fronte».
  L'articolo aggiuntivo 1.04 dei relatori, aggiungendo l'articolo 1-quinquies, reca una clausola d'invarianza finanziaria, mentre gli emendamenti Tit. 1 e Tit.2 sopprimono dal titolo della proposta di legge le parole «acustici e luminosi», al fine di renderlo omogeneo con la riformulazione del testo operata dall'emendamento 1.1 dei relatori.
  Formula quindi una proposta di parere, favorevole sul testo della proposta di legge C. 651, sulle proposte emendative dei relatori 1.01 e 1.04 e sulle identiche proposte emendative Tit. 1 dei relatori e Cantini Tit. 2 e favorevole con osservazioni sulle proposte emendative dei relatori 1.1, 1.02 e 1.03 (vedi allegato).

  Giuseppina OCCHIONERO (LeU) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 10.

COMITATO DEI NOVE

  Lunedì 6 agosto 2018.

DL 86/2018: Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.
Emendamenti C. 1041 Governo, approvato dal Senato.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 10 alle 10.05.

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