CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 agosto 2018
46.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 68

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 1o agosto 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.25.

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DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.
C. 1004 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 31 luglio 2018.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita la relazione tecnica predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009 (vedi allegato 1).

  Rebecca FRASSINI (Lega), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 1004 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge del decreto-legge n. 84 del 2018, recante Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici;
   preso atto dei contenuti della relazione tecnica di passaggio, predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, da cui si evince che all'attuazione dell'articolo 2-bis, introdotto dal Senato, in materia di utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto per il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, conformemente a quanto indicato nella clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2 del medesimo articolo 2-bis;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

  La seduta termina alle 14.30.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 1o agosto 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 14.30.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario.
Atto n. 16.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero della giustizia e una nota della Ragioneria generale dello Stato, contenenti elementi di risposta alle osservazioni formulate dalla relatrice nella seduta del 18 luglio 2018 (vedi allegato 2).

  Maura TOMASI (Lega), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro penitenziario (Atto n. 16), Pag. 70
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo da cui si evince che:
    in relazione all'articolo 1, in materia di trattamento penitenziario, la stima effettuata degli interventi di ristrutturazione degli edifici penitenziari è stata realizzata mediante acquisizione dei dati del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, che ha fornito il quadro generale sulla capienza regolamentare degli istituti penitenziari per regione di detenzione e presenza dei detenuti, compresi gli stranieri, al 31 dicembre 2017;
    sono stati previsti una serie di interventi da realizzare nell'arco di un biennio con una spesa complessiva stimata in circa 4 milioni di euro, spesa che potrà essere fronteggiata mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di interventi connessi alla riforma del processo penale e dell'ordinamento penitenziario, di cui all'articolo 1, comma 475, della legge n. 205 del 2017;
    in merito all'articolo 2, comma 1, lettera a), nella parte che introduce i commi 9 e 10 dell'articolo 20 della legge n. 354 del 1975 relativi alla vendita dei prodotti delle lavorazioni penitenziarie o dei servizi delle prestazioni dei detenuti, si fa presente che per garantire maggiori risorse da destinare sia al lavoro sia alla formazione dei detenuti e degli internati, si prevede di acquisire, attraverso il meccanismo della riassegnazione dall'entrata del bilancio dello Stato, l'assegnazione integrale all'amministrazione penitenziaria dei proventi delle manifatture, delle lavorazioni e dei servizi in ambito carcerario;
    ai maggiori oneri per il bilancio dello Stato, in termini di minor gettito che rimane acquisito all'entrata, quantificati prudenzialmente in 500 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si potrà provvedere mediante riduzione del Fondo previsto dall'articolo 1, comma 475, della legge n. 205 del 2017;
    pertanto si assicura di poter dare attuazione alla disposizione in esame, precisando altresì che la mancata destinazione di risorse alla cassa delle ammende, per effetto della soppressione delle disposizioni di assegnazione, non compromette il funzionamento della cassa stessa, atteso che tutte le attività, anche quelle attualmente finanziate con l'assegnazione dei suindicati stanziamenti, potranno essere svolte con le risorse complessivamente disponibili;
    anche l'articolo 2, comma 1, lettera h), non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le convenzioni che l'amministrazione penitenziaria stipula con vari soggetti, quali caf, patronati e agenzie di servizi, per l'espletamento di pratiche per il conseguimento di prestazioni di tipo previdenziale o assistenziale, sono stipulate su richiesta del detenuto a esclusivo titolo gratuito, in quanto tali enti sono sovvenzionati direttamente dall'INPS;
    pertanto l'assistenza prestata dall'amministrazione penitenziaria, che interviene solo quale semplice intermediario verso i predetti enti, potrà essere svolta con le dotazioni strumentali già in possesso della medesima amministrazione nonché con personale già preposto a tali servizi;
    l'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), non è una prestazione tale da configurarsi come diritto soggettivo, ma è da classificarsi come uno strumento gestito dall'ANPAL direttamente o indirettamente tramite propri canali con gestione di tutte le procedure amministrativo-contabili ed il conseguente pagamento degli importi solo successivamente al conseguimento del risultato occupazionale prospettato;
    pertanto dalla predetta disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, giacché l'attività svolta dall'amministrazione penitenziaria è meramente interlocutoria, poiché volta a facilitare la scelta dell'operatore cui i detenuti possono rivolgersi per la gestione della procedura per la richiesta degli assegni di ricollocazione;Pag. 71
    in merito all'articolo 2, comma 2, si fa presente che l'integrazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 312, della legge n. 208 del 2015, istituito in via sperimentale per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019, al fine di garantire la copertura degli oneri relativi all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, è destinata a decorrere dall'anno 2020 alla copertura degli obblighi assicurativi contro gli infortuni e le malattie professionali anche dei detenuti ed internati impegnati in lavori di pubblica utilità e in attività volontarie e gratuite;
    si conferma altresì che tale integrazione appare sufficiente a coprire l'intera platea dei destinatari come sopra descritti;
    all'articolo 5 appare necessario, dal punto di vista formale, specificare che l'onere di 3.530.000 euro a decorrere dal 2021 ha carattere annuale;
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

  All'articolo 5, comma 1, dopo le parole: a 3.530.000 euro aggiungere la seguente: annui».

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.
Atto n. 20.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero della giustizia contenente elementi di risposta alle osservazioni formulate dalla relatrice nella seduta del 18 luglio 2018 (vedi allegato 3).

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che sul provvedimento deve ancora essere acquisito il parere della Conferenza unificata.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima.
Atto n. 29.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che sul provvedimento deve ancora essere acquisito il parere della Conferenza unificata.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore.
Atto n. 33.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2018.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero dell'economia Pag. 72e delle finanze, una nota predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato e una nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali contenenti elementi di risposta alle osservazioni formulate dalla relatrice nella seduta del 18 luglio 2018 (vedi allegato 4).

  Silvana Andreina COMAROLI (Lega), relatrice, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante codice del Terzo settore (Atto n. 33),
   preso atto dei chiarimenti del Governo da cui si evince che:
    la disposizione di cui all'articolo 20, che estende anche alle organizzazioni di volontariato la possibilità di fruire del contributo statale in caso di donazione alle strutture sanitarie pubbliche di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali, risulta finanziariamente neutra, in quanto l'erogazione dei contributi trova un limite indefettibile nelle risorse annualmente disponibili, come definite dalla legge di bilancio;
    la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 21, che modifica la disciplina in materia di emissione di titoli di solidarietà finalizzati a sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore, è stata effettuata considerando una platea di potenziali beneficiari costituita da 17.122 enti (il 5 per cento degli enti non profit), di cui 16.125 costituiti da cooperative sociali e 997 da imprese sociali diverse da cooperative (quali risultanti dalla Banca dati Aida – Bureau Van DjiK), e moltiplicando per quattro la platea medesima a fini prudenziali;
    la stima degli effetti finanziari derivanti dall'articolo 23, che reca modifiche in materia di imposte sui redditi e di definizione dei parametri di commerciabilità riferibili agli enti del terzo settore, è stata effettuata quantificando una perdita aggiuntiva del 5 per cento rispetto alla relazione tecnica originaria riferita al decreto legislativo oggetto di modifiche e integrazioni da parte del presente schema di decreto, che già considerava un effetto di spiazzamento dovuto all'introduzione della nuova disciplina,
    la disposizione introdotta dal medesimo articolo 23 al comma 5-bis dell'articolo 79 del Codice del terzo settore, secondo cui i proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente non concorrono alla formazione del reddito imponibile dell'ente, rappresenta una mera disposizione di coordinamento rispetto a quanto già previsto dall'articolo 79, comma 5, del Codice del terzo settore;
    la disposizione di cui all'articolo 24, che inserisce le attività di raccolta fondi di cui all'articolo 7 del Codice del terzo settore tra quelle che generano ricavi su cui applicare i coefficienti di redditività, rappresenta una disposizione di coordinamento finalizzata ad esplicitare che le attività di raccolta fondi diverse da quelle «occasionali», di cui all'articolo 79, comma 4, lettera a), del Codice del terzo settore, costituiscono attività commerciali cui si applica il regime opzionale di natura forfetaria;
    l'articolo 26, che reca modifiche al regime delle detrazioni e deduzioni delle erogazioni liberali in favore degli enti del terzo settore di cui all'articolo 83 del Codice del terzo settore, non opera un ampliamento della platea dei beneficiari del citato regime, giacché la previsione precedentemente contenuta nel comma 6 del predetto articolo 83, viene ora trasposta nel comma 1;
    l'articolo 27, che interviene sul regime fiscale delle organizzazioni di volontariato, è volto a esplicitare che tra le attività che non si considerano commerciali rientrano anche quelle di cui al comma 4 dell'articolo 79 del codice del Pag. 73terzo settore, la cui non commercialità è prevista per tutti gli enti del Terzo Settore diversi dalle imprese sociali;
    inoltre, il medesimo articolo 27, laddove prevede un regime di esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato, si limita a riproporre un'identica previsione già contenuta a legislazione vigente nell'articolo 8 della legge n. 266 del 1991, recante legge quadro sul volontariato;
    la disposizione contenuta all'articolo 29, che riconosce agli enti che realizzano proventi non superiori all'importo di 220 mila euro annui la facoltà di non tenere scritture contabili e di redigere un rendiconto finanziario per cassa, non compromette o limita l'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, giacché tale semplificazione lascia invariato l'obbligo di tenuta e conservazione della documentazione comprovante le operazioni svolte;
    peraltro la disposizione opera un coordinamento con le norme di carattere generale previste dall'articolo 13 del Codice del terzo settore, con particolare riguardo agli adempimenti richiesti agli enti del Terzo settore di minori dimensioni;
    l'applicazione del regime di esenzione IVA, come modificato dall'articolo 30, comma 3, lettere a) e b), del presente schema di decreto, anche alle prestazioni rese dai soggetti del terzo settore di natura commerciale – escluse le cooperative sociali, le cui prestazioni sono già assoggettate ad aliquota del 5 per cento, e le imprese sociali costituite in forma societaria – dovrebbe essere valutata sotto il profilo della conformità alla direttiva 2006/112/CE (concernente il sistema comune dell'imposta sul valore aggiunto), giacché la richiamata disciplina, prevedendo per le medesime operazioni svolte in modalità commerciale un regime impositivo differenziato tra soggetti del terzo settore e soggetti di altri settori, potrebbe non essere in linea con il principio di neutralità dell'imposta;
    inoltre, la modifica al n. 19 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 1972, introdotta dal predetto articolo 30, comma 3, laddove prevede che l'applicazione del regime di esenzione IVA anche alle prestazioni rese dai soggetti del terzo settore di natura commerciale – escluse le cooperative sociali e le imprese sociali costituite in forma societaria – potrebbe non essere conforme all'articolo 132, comma 1, lettera b), della predetta direttiva il quale, per le citate prestazioni rese da enti di diritto privato, subordina l'applicazione del regime di esenzione IVA alla circostanza che le operazioni siano rese alle medesime condizioni vigenti per gli enti di diritto pubblico;
   rilevato che:
    la disciplina fiscale degli enti del Terzo settore introdotta dal decreto legislativo n. 117 del 2017, come integrato dallo schema in esame, potrebbe determinare un aumento del prelievo fiscale a carico degli utili provenienti dalle attività commerciali, riducendo in tal modo le risorse da destinare alle attività non commerciali;
    al fine di escludere la predetta riduzione di risorse, si dovrebbe valutare la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della disciplina europea, che le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), e c) del Codice del Terzo settore siano considerate non commerciali se svolte da fondazioni ex Ipab, qualora gli utili che ne derivano siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e non siano previsti compensi a favore dei relativi organi amministrativi;
    dovrebbe essere valutata, alla luce della direttiva 2006/112/CE, l'opportunità di sopprimere l'articolo 30, comma 3, dello schema di decreto in oggetto;Pag. 74
   rilevata infine la necessità di apportare modificazioni di carattere formale alle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 33,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

  All'articolo 33, comma 1, sostituire le parole: «All'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 23, valutati in» con le seguenti: «Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 23, valutati in».

  Conseguentemente, al medesimo articolo 33 sostituire il comma 2 con il seguente: «2. Dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 21 e 23, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

  e con le seguenti osservazioni:
   a) si valuti la possibilità, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica e della disciplina europea, di considerare non commerciali le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b), e c) del Codice del terzo settore svolte da fondazioni ex Ipab, qualora gli utili che ne derivano siano interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria e non siano previsti compensi a favore dei relativi organi amministrativi;
   b) si valuti l'opportunità di sopprimere l'articolo 30, comma 3, del presente schema di decreto».

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere della relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.
Atto n. 35.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Vanessa CATTOI (Lega), relatrice, nell'illustrare lo schema di decreto in esame, rileva quanto segue.
  Lo schema di decreto reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, emanato nell'ambito della attuazione della delega volta alla riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, per quanto concerne l'ordinamento del personale delle Forze di polizia. Atteso che a legislazione vigente non è prevista analoga facoltà per il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, il provvedimento contiene disposizioni nel rispetto del principio di equiordinazione degli ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di polizia. Nel rispetto del predetto principio, vengono, pertanto, apportate correzioni e integrazioni di carattere formale, nonché quelle idonee ad intervenire parzialmente sulle criticità applicative emerse nella fase di prima attuazione del complesso intervento normativo di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.
  Segnala che nell'esposizione considererà le sole norme ritenute meritevoli di interesse per i profili finanziari.
  L'articolo, 2, comma 1, modifica innanzitutto i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinali necessari per la nomina ad agente di polizia, aggiungendovi Pag. 75quello dell'efficienza fisica. Si prevede inoltre la possibilità di adottare ulteriori procedure di svolgimento del concorso per vice sovrintendente tecnico, anche attraverso modalità «telematiche», relativamente all'aliquota del trenta per cento che è ordinariamente destinata al reclutamento mediante concorso interno per titoli ed esami. Al riguardo, andrebbe confermato che l'aggiunta del requisito della efficienza fisica dei candidati possa comunque avvenire utilizzando le risorse umane e strumentali già previste dalla legislazione vigente in relazione agli accertamenti concorsuali. Parimenti, con riferimento alla previsione di modalità telematiche per lo svolgimento del concorso di vice sovrintendente della Polizia di Stato riservato al personale interno, andrebbe acquisita conferma che la disposizione possa trovare attuazione a valere degli stanziamenti già previsti dalla legislazione vigente.
  L'articolo 2, comma 2, sostituisce la Tabella A allegata al medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, con la tabella 1 allegata allo schema, relativamente alle dotazioni organiche dei diversi ruoli ed alle funzioni degli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato. La relazione tecnica evidenzia che le modifiche alla dotazione organica riguardano, tra l'altro, in primo luogo, l'incremento di cinque posti di dirigente generale di P.S. (da 27 a 32), conseguente al recupero di altrettanti posti di dirigente generale già previsti in posizione di fuori ruolo presso il SISDE. Al riguardo, in linea di massima, considerando la dettagliata rappresentazione dei maggiori oneri fornita dalla relazione tecnica relativamente alle variazioni intervenute per il profilo professionale di dirigente generale e vice questore del nuovo organico, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, per i profili di stretta quantificazione, relativamente al computo del maggiore onere in ragione annua previsto per la previsione in organi delle n. 5 posizioni dirigenziali generali di P.S. previste nel nuovo organico, ritiene che andrebbe confermato che i parametri considerati dalla relazione tecnica corrispondono a quelli previsti dalla normativa vigente. Inoltre, come peraltro previsto dalla Circolare n. 32/2010 della Ragioneria generale dello Stato, i dati riportati nel calcolo delle differenze retributive, andrebbero integrati con il computo degli effetti indotti e l'indicazione delle aliquote contributive applicate. È da segnalare comunque che la Tabella 1 sostitutiva della già citata Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, prevede anche un aumento di 83 unità all'interno del ruolo degli agenti e degli assistenti, che però non è evidenziato dalla relazione tecnica. Sul punto ritiene necessario chiedere un chiarimento al Governo.
  L'articolo 3 reca una serie di modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337 (Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica), stabilendo, tra l'altro, che le «Tabelle A e B» allegate al citato decreto sono sostituite, rispettivamente, dalla «Tabella 2 e dalla Tabella 3», allegate allo schema di decreto in esame. Al riguardo, in considerazione degli elementi forniti dalla relazione tecnica in merito alla piena compensazione e alla neutralità delle variazioni contenute nella tabella 2 associata alla norma in esame, con quelle disposte all'articolo 2, comma 2, per la dotazione del personale appartenente ai ruoli «operativi», di cui si è detto in precedenza, non formula osservazioni.
  L'articolo 4 prevede modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato), prevedendo, tra l'altro, che la «Tabella A» e la «Tabella B», allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, siano sostituite, rispettivamente, dalla «Tabella 4» e dalla «Tabella 5», allegate al presente schema di decreto. Al riguardo, non formula osservazioni.
  L'articolo 6, comma 1, lettera e), stabilisce che il corso di formazione per commissario possa essere ripetuto una Pag. 76sola volta nei casi di mancato ottenimento del giudizio di idoneità e del mancato superamento delle prove previste per il primo e secondo ciclo del corso. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi che l'ammissione d'ufficio al primo corso successivo per coloro che non abbiano superato il corso per la nomina a commissario della polizia di Stato operi comunque nei limiti del computo dei fabbisogni annuali di reclutamento e delle disponibilità organiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.
  L'articolo 6, comma 1, lettera g), prevede la modifica della composizione della Commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza, a dirigente generale tecnico e a dirigente generale medico, attraverso l'integrazione dei prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con i prefetti e i dirigenti generali di pubblica sicurezza, direttori di uffici e direzioni centrali. Inoltre, la successiva lettera v) prevede l'integrazione della composizione della Commissione per la progressione in carriera dei funzionari con la partecipazione di tutti i prefetti e dirigenti generali direttori degli Uffici e Direzioni Centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza. Al riguardo, posto che la norma provvede a definire un ampliamento della composizione della commissione consultiva già prevista ai fini dello scrutinio per la nomina a dirigente generale della pubblica sicurezza, richiede elementi di delucidazione in merito ai compensi previsti dalla legislazione vigente per i componenti di tale organismo, con rassicurazioni in merito alla sostenibilità dei relativi oneri aggiuntivi di spesa, a valere sulle sole risorse finanziarie che sono già previste ai sensi della legislazione vigente nella titolarità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. In tal senso, ritiene che andrebbe altresì confermato che anche per il suo funzionamento e per le attività istruttorie, detta commissione, ampliata per effetto della norma in esame, potrà avvalersi delle sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente.
  L'articolo 6, lettere s) e t), prevede la riduzione da un anno a sei mesi della durata del corso di formazione iniziale per l'immissione alle carriere dei medici e dei medici veterinari con corrispondente aumento del periodo di effettivo servizio per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alle qualifiche di medico capo e di medico capo veterinario. La norma prevede inoltre una durata non superiore a tre mesi del corso di formazione dirigenziale per i medici capo e i medici capo veterinari. Al riguardo, premesso che la riduzione della durata del corso per l'accesso al ruolo direttivo sanitario della Polizia di Stato (da 1 anno a 6 mesi) determina una corrispondente «velocizzazione» dell'anzianità da maturarsi ai fini dell'avanzamento dei funzionari medici della Polizia di Stato a medico principale e quindi a medico capo, la relazione tecnica provvede alla puntuale definizione dei maggiori oneri annui, per il decennio 2018/2028, rispetto a quelli già contemplati dai tendenziali di spesa redatti secondo il criterio della legislazione vigente. Al riguardo osserva che andrebbe confermata la congruità dei parametri retributivi considerati, a partire dalla platea considerata (n. 234) e dalle mensilità considerate per ciascun anno. In ordine ai profili di computo materiale dell'onere unitario lordo, come previsto dalla Circolare n. 32/2010 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, andrebbero altresì richiesti i prospetti di calcolo degli oneri contributivi posti a carico dell'Amministrazione per ciascuno dei profili retributivi considerati, con l'indicazione delle aliquote applicate.
  L'articolo 6, comma 1, lettera u), dispone che l'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato, a normativa vigente rimesso, in via esclusiva, all'Amministrazione della pubblica sicurezza, possa essere effettuato anche da altri soggetti, non specificati. Al riguardo, per i profili di quantificazione, la relazione tecnica certifica che non vi saranno oneri nemmeno a carico degli enti del Servizio Sanitario in relazione ai corsi in questione. Ritiene comunque opportuno Pag. 77che il Governo fornisca ulteriori elementi di chiarificazione in merito alla concreta possibilità che siano chiamate comunque anche Amministrazioni pubbliche all'aggiornamento professionale dei medici e veterinari della Polizia di Stato e che maggiori oneri debbano quindi sostenersi a carico dell'Amministrazione della pubblica sicurezza per tali attività formative. Sul punto, sottolinea che la stessa norma, relativamente ai corsi e percorsi di aggiornamento che siano organizzati dalla medesima Amministrazione della pubblica sicurezza, certifica che gli stessi rivestono carattere di obbligatorietà per i direttivi appartenenti al ruolo sanitario.
  L'articolo 7, alle lettere a)zz), reca le modifiche ed integrazioni al codice dell'ordinamento militare per le esigenze di adeguamento della normativa vigente prevista per il personale dell'Arma dei Carabinieri, prevedendo, tra l'altro, l'introduzione di una visita medica, tesa a escludere l'assenza di infermità invalidanti in atto, nonché un accertamento attitudinale per il personale che partecipa ai concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti. Al riguardo, osserva che andrebbe confermato che l'introduzione della visita medica potrà aver luogo a valere delle sole risorse umane e strumentali già previste a legislazione vigente per l'Arma dei carabinieri.
  L'articolo 7, comma 1, lettera ee), prevede che l'Arma dei carabinieri, per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i propri istituti di istruzione, può articolare i corsi di formazione in più cicli, riconoscendo la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, ferma restando la diversa anzianità di iscrizione nel ruolo corrispondente al ciclo frequentato. Al riguardo, rispetto alla possibilità che l'iscrizione in ruolo possa essere posticipata a causa dell'articolazione dei corsi di formazione in più cicli, seppure la relazione tecnica chiarisce che a tutti i vincitori viene riconosciuta la medesima decorrenza economica, evidenzia che andrebbe confermato che alcun tipo di effetto finanziario aggiuntivo, nemmeno di cassa, risulti associabile alla differente materiale tempistica di iscrizione in ruolo per i carabinieri sovrintendenti che siano stati dichiarati vincitori del medesimo concorso.
  All'articolo 7, comma 1, lettera nn), si eleva l'aumento di anzianità di grado per gli ufficiali già transitati nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri dal ruolo esaurimento degli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, che passa da un aumento di due anni, un mese e ventiquattro giorni, a un aumento di due anni e cinque mesi. La relazione tecnica certifica che l'intervento non comporta oneri, trattandosi di mera rideterminazione di anzianità ai fini giuridici. Al riguardo, posto che il riconoscimento dell'anzianità maturata aumenta da 2 anni, 1 mese e 24 giorni, a 2 anni e 5 mesi, ritiene che andrebbe comunque valutato l'impatto finanziario della disposizione, ai fini della maturazione dell'anzianità utile per gli avanzamenti nella carriera ufficiali a ruolo «aperto» del ruolo speciale a esaurimento, e le conseguenti modifiche rispetto agli effetti tendenziali da ritenersi già scontati a legislazione vigente.
  All'articolo 7, comma 1, lettera oo), laddove oggi è previsto a legislazione vigente che fino all'anno 2021 è autorizzata l'immissione nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di massimo 800 unità complessive suddivise in misura non superiore a 160 unità annue, si stabilisce invece che tali unità debbano essere distribuite «equamente per ogni annualità». Al riguardo, sostiene che il Governo dovrebbe fornire un chiarimento in merito alla compatibilità dell'eventuale superamento del precedente limite annuale con gli effetti da considerarsi già scontati nei tendenziali annui a legislazione vigente.
  L'articolo 7, comma 1, lettera uu), reca modifiche al regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo maggiore e perito superiore scelto, prevedendo, tra l'altro, un limitato incremento del numero delle promozioni al grado di luogotenente per l'anno 2021. Al riguardo, prende atto della quantificazione dell'onere per l'incremento Pag. 78delle promozioni al grado di luogotenente, ricordando che ai sensi della Circolare n. 32/2010 della Ragioneria generale dello Stato, i dati riportati nel calcolo delle differenze retributive andrebbero integrati con il computo degli effetti indotti e l'indicazione delle aliquote contributive applicate. Sulle altre modifiche, posto che gli avanzamenti nel periodo transitorio operano comunque nel limite delle vacanze che si determinano annualmente, e che non modificano in alcun modo la decorrenza amministrativa e giuridica dell'avanzamento al grado, non formula osservazioni.
  L'articolo 7, comma 2, prevede il collocamento del comandante generale dell'Arma dei carabinieri in sovrannumero agli organici, funzionale alla piena disponibilità delle dotazioni organiche. La relazione tecnica precisa che l'onere ha natura eventuale (in quanto si verifica esclusivamente nell'ipotesi in cui il comandante generale sia nominato tra gli ufficiali generali dell'Arma dei carabinieri) e deriva dalla possibilità di promuovere, ad invarianza di organico, un generale di divisione al grado di generale di corpo d'armata. Al riguardo, alla luce dei dettagliati elementi forniti dalla relazione tecnica per la definizione dell'onere annuo a partire dal 2018, e per il decennio 2018-2028, del collocamento in sovrannumero del posto di comandante generale, non formula osservazioni. Ad ogni modo, per i profili di quantificazione, ritiene che andrebbe confermata la congruità della retribuzione media annua individuata nei gradi di generale di divisione e generale di corpo d'armata dell'Arma dei carabinieri, nonché dei parametri per l'individuazione dei maggiori oneri corrispondenti alle posizioni retributive lorde di nuovo inquadramento.
  L'articolo 7, comma 3, prevede la computabilità del periodo di comando o di attribuzioni specifiche per la promozione al grado di colonnello del ruolo forestale anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di maggiore o capitano. Al riguardo, non formula osservazioni nel presupposto che il computo dei periodi di comando anche nel grado di maggiore o capitano, ai fini dell'avanzamento al grado dirigenziale, non influisca sul contingente delle nomine annue che rimane ancorato al numero dei posti vacanti in organico così come risulta determinato al 1o gennaio di ciascun anno.
  L'articolo 8, comma 1, lettera r), modifica il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Disposizioni in materia di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), specificando tra l'altro che il personale con anzianità lo gennaio è inserito nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente. Al riguardo, non formula osservazioni nel presupposto che la modifica in esame produca i propri effetti sull'inserimento quadri annuali di avanzamento al 31 dicembre dell'anno precedente, e che questi operino comunque, annualmente, nei limiti delle vacanze organiche accertate al 1 gennaio di ogni anno.
  L'articolo 8, comma 1, lettera u), stabilisce che il Corpo della guardia di finanza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di istruzione del Corpo, può articolare i corsi di formazione in più cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo. Al riguardo, come già rilevato alla lettera ee) del comma 1 dell'articolo 7 in relazione ad una analoga disposizione prevista per l'Arma dei Carabinieri, osserva che andrebbe confermato che alcun tipo di effetto finanziario aggiuntivo, nemmeno di cassa, risulti associabile alla differente materiale tempistica di iscrizione in ruolo per i carabinieri sovrintendenti che siano stati dichiarati vincitori del medesimo concorso.Pag. 79
  L'articolo 9, alle lettere a)l), modifica il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78).
  L'articolo 9, comma 1, lettera g), esclude il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza dal calcolo delle eccedenze rispetto agli organici di legge che si determinano per effetto del conferimento delle promozioni annuali e che comporta il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, dell'ufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, dell'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, dell'ufficiale che, tra quelli con la maggiore anzianità di grado riferita all'anno solare di promozione, sia anagraficamente il più anziano. Al riguardo, per i profili di quantificazione, posto che la norma esclude espressamente la posizione dirigenziale del maestro della banda dalla attuazione del dispositivo sulle eccedenze, osserva che andrebbero chiariti gli effetti finanziari che appaiono onerosi. Ciò detto, atteso che la norma interviene ponendo una espressa deroga-esclusione al numero di ufficiali per cui è prevista l'attivazione di un istituto previsto dalla legislazione vigente in connessione proprio alla salvaguardia della coerenza degli organici dirigenziali, entro i limiti quantitativi individuati dall'ordinamento.
  L'articolo 9, comma 1, lettera h), modifica la tabella n. 1 allegata al citato decreto legislativo, che riporta il ruolo normale della Guardia di finanza, prevedendovi, tra l'altro, la riduzione da quattro a due anni del ciclo di promozioni definito dalla tabella con riferimento alla categoria del tenente colonnello, che in precedenza riguardava il periodo 2017-2023, mentre ai sensi del decreto in esame viene riferito al periodo 2017-2019. La relazione tecnica afferma che la norma modifica la tabella n.1 in relazione ai requisiti di comando, all'ordine delle promozioni tra comparti e fasce di valutazione, senza modificare il numero delle promozioni complessive, pertanto l'intervento non determina nuovi o maggiori oneri. Al riguardo, ritiene che andrebbe compiutamente dimostrata l'invarianza complessiva degli effetti determinati dalle norme in esame che da un lato modificano i requisiti di anzianità per il passaggio da una aliquota di valutazione all'altra dei tenenti colonnelli e dall'altro rimodulano i contingenti di promozioni. Segnala inoltre che, con riferimento alla modifica da quattro a due anni del ciclo di promozioni definito con riferimento ai tenenti colonnello, andrebbero chiariti gli effetti finanziari che ne conseguono.
  L'articolo 10, comma 1, alla lettera a), integra le disposizioni relative alla nomina e alle attribuzioni del Comandante generale della Guardia di finanza al fine di prevedere il collocamento in soprannumero agli organici del Comandante generale scelto tra i generali di corpo d'armata della Guardia di finanza. Al riguardo, in considerazione della dettagliata esposizione dei profili di computo del maggior onere connesso alla esclusione dal quadro organico dirigenziale della posizione di Comandante generale della guardia di finanza dalla relazione tecnica rappresentata in un orizzonte decennale (2018/2028) come stabilito dall'articolo 17, comma 7 della legge di contabilità, non formula osservazioni. Ad ogni modo, in relazione ai parametri retributivi considerati dalla relazione tecnica, al lordo della componente contributiva posta a carico dell'Amministrazione, sostiene che andrebbero richiesti i prospetti di computo degli effetti indotti, con la indicazione delle percentuali applicate.
  L'articolo 10, comma 2, prevede l'esclusione dal provvedimento di collocamento in aspettativa anche del colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo della guardia di finanza. Al riguardo, rinvia alle riflessioni formulate in relazione alla modifica di cui alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 9.
  L'articolo 12, comma 1, alle lettere a) – n), apporta modifiche e integrazioni al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante norme in materia di Istituzione Pag. 80dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria e ivi apportando modifiche formali necessarie per adeguare il testo normativo al cambiamento della denominazione di alcune qualifiche del ruolo dei direttori tecnici, ora ruolo dei funzionari tecnici. In particolare, il successivo comma 2 sostituisce le Tabelle A e B allegate al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, concernenti, rispettivamente, le dotazioni organiche dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria Banca Dati DNA e l'equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle dei citati ruoli tecnici, con le Tabelle n. 17 e n. 18, allegate al provvedimento in esame. Al riguardo non ha nulla da osservare, in considerazione della circostanza che le due tabelle sono conformi ai contingenti organici che sono già previsti nelle tabelle che vengono sostituite e ad oggi allegate al decreto legislativo 162/2010.
  L'articolo 14, comma 1, alle lettere a)aa), apporta modifiche alle norme di riordino dei ruoli del personale appartenente alla Polizia di Stato, prevedendo la rimodulazione della disciplina dei corsi di aggiornamento e di formazione per i vincitori dei concorsi per vice sovrintendente e per vice ispettore indetti nella fase transitoria (dal 2017 al 2023), nonché la durata minima dei medesimi corsi (non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese per quello per vice sovrintendente e non superiore a sei mesi e non inferiore per quello per vice ispettore). La relazione tecnica certifica poi che gli interventi non comportano oneri aggiuntivi anche nell'eventuale ipotesi di riduzione della durata del corso di formazione, atteso che, con la relazione tecnica di cui al decreto legislativo n. 95 del 2017, è stato fatto riferimento, come copertura finanziaria, ad una decorrenza giuridica ed economica anteriore a quella a quella in cui si concluderanno i rispettivi corsi di formazione. Al riguardo, osserva che andrebbe meglio esplicitata la ragione per cui la rinnovata disciplina non sarebbe suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri, in quanto si sarebbe fatto riferimento, come copertura finanziaria «ad una decorrenza giuridica ed economica anteriore a quella a quella in cui si concluderanno i rispettivi corsi di formazione», dal momento che la riduzione della durata nei corsi produce giocoforza l'anticipazione della nomina in ruolo e la «velocizzazione» dell'anzianità di servizio utile agli avanzamenti ai gradi successivi cd. a ruolo «aperto».
  L'articolo 14, comma 1, lettere b) e c), introduce l'espressa indicazione della medesima decorrenza giuridica ed economica al giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, per la nomina a vice ispettore dei vincitori del primo concorso interno già bandito e del concorso a 1.000 posti – i cui posti possono essere eventualmente incrementati di 500 unità attraverso la contestuale riduzione dei posti per il secondo concorso per vice ispettori – riservati ai soli sovrintendenti capo più anziani, con la previsione della precedenza dell'iscrizione in ruolo dei vincitori dei medesimi concorsi, con almeno due anni di anzianità nella qualifica di sovrintendente capo al 1o gennaio 2017, già destinatari della specifica riserva di posti a salvaguardia della maggiore anzianità effettiva nel ruolo. La relazione tecnica precisa che tali interventi hanno una funzione parzialmente «deflattiva» del contenzioso in atto: infatti, l'incertezza interpretativa connessa alla mancata espressa indicazione, nel provvedimento di riordino, di una decorrenza certa della nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori, ha determinato un significativo ricorso al giudice amministrativo. L'intervento, limitatamente all'eventuale incremento di n. 500 posti di vice ispettore per il richiamato concorso per 1.000 posti di vice ispettore comporta un maggior onere. Al riguardo, per i profili di stretta quantificazione, relativamente all'anticipazione della decorrenza del grado di sovraintendente coordinatore e successivi dal 2018, considerando l'analitica rappresentazione esposta in relazione tecnica del maggior onere atteso nell'arco del decennio 2017/2028 a ragione dei 500 previsti posti nei concorsi ad ispettore, richiede conferme anche in merito alla Pag. 81congruità degli elementi singolarmente considerati nel calcolo; delle differenze retributive, in ogni grado di anzianità (assegno ad personam, vice ispettore + 17 e +27 anni di servizio) tra sovrintendente capo (dei vari livelli di anzianità) e ispettore (dei vari livelli di anzianità) (Tabella 2), al lordo degli oneri contributivi a carico dell'amministrazione, ivi fornendosi anche i prospetti di computo degli oneri e l'indicazione delle aliquote applicate.
  L'articolo 14, comma 1, lettera e) e lettera q), precisa la decorrenza giuridica al 1o gennaio 2017 e non già al 1o ottobre 2017 delle promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi nella fase transitoria, per effetto della riduzione delle permanenze. La relazione tecnica certifica che l'intervento non comporta comunque nuovi o maggiori oneri, atteso che quelli connessi alla corretta decorrenza delle predette promozioni al 1o gennaio 2017 sono già stati considerati nella relazione tecnica allegata al decreto legislativo n. 95 del 2017. Al riguardo, non formula osservazioni, nel presupposto che l'anticipazione degli effetti degli avanzamenti al 1o gennaio 2017, anziché al 1o ottobre 2017, risulti esser stata già scontata nei calcoli riportati dalla relazione tecnica annessa al decreto legislativo n. 95 del 2017, circostanza che andrebbe comunque confermata.
  L'articolo 14, comma 1, la lettera f), dispone «il recupero» per il prossimo concorso per 300 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento dei posti non coperti (136 unità) nel precedente concorso per 1.500 vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, nonché la possibilità di rimodulare la durata del relativo corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, fissandolo in un arco temporale non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, in sostituzione dell'originario periodo di sei mesi. La relazione tecnica precisa che l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri atteso che i 136 posti che potranno aggiungersi ai 300 risultano già coperti finanziariamente, con decorrenza giuridica ed economica precedente a quella che avranno i vincitori del concorso a 300 posti. Al riguardo, in considerazione del fatto che gli effetti riconducibili alla norma risultano comunque già scontati nell'ambito dei tendenziali a legislazione vigente, non formula osservazioni.
  L'articolo 14, comma 1, lettera o), integra la disciplina del concorso interno per vice ispettore tecnico, prevedendo l'utilizzo anche dei posti disponibili nella dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici al 31 dicembre 2018. La relazione tecnica certifica che l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che all'incremento dei posti per l'accesso al ruolo degli ispettori tecnici attraverso concorso interno corrisponderà una contestuale corrispondente riduzione dei posti per i concorsi interni per vice ispettore, i cui oneri sono già stati considerati nella relazione tecnica allegata al medesimo decreto legislativo. Al riguardo, ivi trattandosi di integrazione che lascia inalterati gli effetti già contemplati dai tendenziali a legislazione vigente, non formula osservazioni.
  L'articolo 14, comma 1, la lettera z), reca l'indicazione della decorrenza del 1o gennaio 2017 per la promozione alla qualifica di orchestrale di primo livello, degli orchestrali ispettori superiori tecnici, in analogia a quanto previsto anche per le corrispondenti qualifiche della Polizia di Stato e delle altre Forze di polizia con la finalità di superare incertezze emerse in sede applicativa. Secondo la relazione tecnica l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che il relativo onere è stato già considerato dalla relazione tecnica allegata al decreto legislativo. Al riguardo, non formula osservazioni, nel presupposto che gli effetti della norma in esame risultino già scontati nei tendenziali di spesa in quanto contemplati nella quantificazione degli oneri connessi al riordino di cui alla relazione tecnica annessa al decreto legislativo n. 95 del 2017, circostanza che però andrebbe opportunamente confermata.
  L'articolo 14, comma 1, la lettera aa), prevede concorsi straordinari interni per Pag. 82titoli relativi al transito nei ruoli tecnici del personale del ruolo ordinario con un'età non inferiore a 50 anni – in posizione di soprannumero e con la contestuale indisponibilità di posti nel ruolo di origine – per lo svolgimento di compiti per i settori di «supporto logistico e supporto logistico-amministrativo», nonché all'accesso al settore logistico e al settore logistico-amministrativo dei ruoli tecnici del personale dei ruoli ordinari che svolge da almeno cinque anni funzioni del settore sanitario, anche se privo dello specifico titolo abilitativo, nonché alla qualifica di vice ispettore tecnico del personale del ruolo dei sovrintendenti e dei sovrintendenti tecnici per l'impiego nel settore di supporto logistico amministrativo. La relazione tecnica certifica che l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che al predetto eventuale transito e accesso nella qualifica di vice ispettore tecnico, in posizione soprannumeraria, corrisponde l'indisponibilità di posti nella qualifica di provenienza, nonché nei concorsi interni nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori, attraverso la prevista indisponibilità dei posti nel ruolo degli ispettori. Al riguardo, non formula osservazioni, posto che al fine di assicurare la neutralità delle disposizioni in esame, a fronte della creazione di posizioni soprannumerarie nel ruolo tecnico si prevede l'indisponibilità di un numero di posti, equivalenti sotto il profilo finanziario, nei livelli iniziali della carriera, sia per il reclutamento esterno che per i concorsi interni nel ruolo degli ispettori.
  L'articolo 15, comma 1, lettera a), dispone «il recupero» di 5 posti da dirigente generale già previsti come posizione di fuori ruolo presso il SISDE dalla legge istitutiva della DIA, con il contestuale incremento della dotazione organica dei dirigenti generali (da 27 a 32). Al riguardo, rinvia all'articolo 2, comma 2, e alle osservazioni in merito formulate.
  L'articolo 15, comma 1, la lettera b), prevede che l'Amministrazione della pubblica sicurezza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso interno presso gli Istituti di Istruzione, Centri o Scuole della Polizia di Stato, possa articolare i corsi di formazione in più cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, fermo restando la diversa anzianità di iscrizione nel ruolo corrispondente al ciclo frequentato. Al riguardo, ritiene che andrebbe chiarito se la previsione di più percorsi formativi attraverso la predisposizione di più cicli didattici, possa ritenersi esperibile potendo avvalersi a tal fine l'Amministrazione della pubblica sicurezza delle sole risorse che sono per essa già previste ai sensi dalla legislazione vigente.
  L'articolo 16 modifica in più parti l'articolo 36 che reca disposizioni transitorie sul riordino dei ruoli del personale delle forze di Polizia. In particolare, il comma 1, lettera e), modifica la disciplina in tema di inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di generale di brigata degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale. Si prevede la possibilità di conferire nel 2019 una promozione ulteriore al grado di generale di brigata rispetto a quanto già previsto dalla tabella n. 1 allegata al decreto legislativo sul riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Al riguardo, per i profili di quantificazione, alla luce dei dati riportati nella tabella B1 della relazione tecnica, non formula osservazioni.
  L'articolo 17, comma 1, lettere a)g), reca la modifica parziale di alcune disposizioni transitorie relativamente all'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, prevedendosi tra l'altro che, per il periodo transitorio e dunque fino al 2022, la durata dei corsi di formazione per i vincitori dei concorsi interni per vice sovrintendente è fissata in un periodo non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e la determinazione delle modalità attuative dei corsi stessi è rinviata ad un decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. La relazione tecnica Pag. 83assicura infine che gli interventi non determinano nuovi o maggiori oneri. Al riguardo, premesso che tra l'altro il dispositivo provvede a stabilire una durata dei corsi inferiore, per gli avanzamenti interni a vice sovrintendente, rispetto a quella già prevista dalla legislazione vigente, ritiene che andrebbero considerati gli effetti in termini di maggiori oneri rispetto a quelli contemplati nei tendenziali di spesa a legislazione vigente connessi agli avanzamenti automatici per anzianità ai gradi successivi della carriera sottufficiali del Corpo della Polizia penitenziaria.
  L'articolo 17, comma 1, lettera b), dispone l'incremento dei posti, da 50 ad 80, del concorso interno per titoli, per l'accesso, per una sola volta, al ruolo direttivo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria. La ridefinizione della disciplina del corso, con riferimento alle modalità e alla durata del corso di formazione, compresa tra un massimo di sei mesi ed un minimo di tre mesi, è rinviata ad un decreto del Capo del Dipartimento. Al riguardo, con riferimento agli oneri quantificati dalla relazione tecnica, premesso che l'attivazione di un ruolo direttivo ad esaurimento nell'ambito della dotazione organica dei funzionari dell'amministrazione penitenziaria per n. 30 posti è accompagnata da una relazione tecnica che reca l'esposizione delle retribuzioni annue e del differenziale tra gli importi spettanti alla qualifica di ispettore capo e ispettore superiore della polizia penitenziaria e commissari del ruolo direttivo della medesima per il periodo 2020-2028, osserva che andrebbero richiesti i prospetti di computo dei singoli emolumenti compresi valori retributivi annui, analogamente a quanto riportato dalla relazione tecnica per gli inquadramenti nel ruolo ad esaurimento del personale non direttivo e non dirigente della Polizia di Stato.
  L'articolo 17, comma 1, la lettera d), fissa la decorrenza giuridica al 1o gennaio 2017 e non più al 1o ottobre 2017 delle promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi nella fase transitoria, per effetto della riduzione delle permanenze. Al riguardo, ritiene che andrebbe confermato che la validità della norma di riduzione del periodo di anzianità, ai fini dell'avanzamento prevista dagli articoli del decreto legislativo n. 443 del 1992, con decorrenza non anteriore al 1o gennaio 2017, anziché con decorrenza non anteriore al 1o ottobre 2017 come previsto dalla norma vigente, non determini un'alterazione degli effetti di spesa, rispetto a quelli già contemplati dai tendenziali a legislazione vigente per il medesimo anno.
  L'articolo 17, comma 1, la lettera f), prevede la possibilità di articolare ed organizzare i corsi di formazione del personale del Corpo della Polizia penitenziaria vincitore del medesimo concorso in più cicli didattici, con la previsione della decorrenza giuridica ed economica della nomina al termine del primo ciclo formativo per tutti i vincitori del medesimo concorso. Al riguardo, come già visto per le disposizioni di analogo tenore previste per la Polizia di Stato, l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, osserva che andrebbe chiarito se la previsione di più percorsi formativi attraverso la predisposizione di più cicli didattici possa ritenersi esperibile, potendo avvalersi a tal fine l'Amministrazione della pubblica sicurezza delle sole risorse che sono per essa già previste ai sensi dalla legislazione vigente.
  L'articolo 18, comma 1, alle lettere a)g), reca modifiche ed integrazioni all'articolo 45 recante Disposizioni finali e finanziarie del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni finali e finanziarie per le Forze di polizia. In particolare, il comma 1, lettera c), introduce una norma di salvaguardia per i vice questori e qualifiche e gradi corrispondenti che al 1o gennaio 2018 risultavano essere in possesso di un'anzianità di ruolo superiore a 13 anni e inferiore a 18 anni. La relazione certifica che con la disposizione in esame si elimina uno «scavalcamento temporaneo» nel trattamento economico di funzionari e ufficiali promossi alla qualifica di vice questore o al grado di tenente colonnello prima del 1o gennaio 2018, da parte dei vice questori aggiunti/maggiori con pari anzianità di servizio promossi successivamente. Al riguardo, osserva Pag. 84che andrebbe chiarita la ragione per cui le differenze retributive cui la norma pone termine fossero di ammontare molto diverso nell'Arma dei Carabinieri e nella Guardia di Finanza. Infatti, pur avendo gli stessi trattamenti economici di partenza (39.865 euro), in virtù della norma gli interessati appartenenti ai Carabinieri avranno un nuovo trattamento di 42.280 euro mentre gli interessati appartenenti alla Guardia di Finanza avranno un nuovo trattamento di 40.130 euro, essendo le differenze retributive rispettivamente di 2.414 euro e 264 euro. Andrebbero pertanto fornite maggiori informazioni sui parametri che determinano tale differenza di trattamento economico.
  L'articolo 18, comma 1, lettera f), prevede che per il 2019 non sono computate nel numero delle promozioni annuali da effettuare nell'Arma dei Carabinieri conferimenti conseguenti alla cessazione dei motivi della sospensione discrezionale di cui all'articolo 1089 del Codice dell'ordinamento militare. Secondo la relazione tecnica l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, poiché non prevede variazioni della dotazione organica. Al riguardo, evidenzia che la norma, consentendo di non computare tra le promozioni per il 2019 quelle avvenute a seguito di cessazione dei motivi della sospensione discrezionale di cui all'articolo 1089 del Codice dell'ordinamento militare, neutralizza l'efficacia della disposizione contenuta nel medesimo articolo 1089 che prevede di computare la promozione in quelle da effettuare l'anno successivo nel caso in sia stato raggiunto il limite massimo di promozioni stabilite per l'anno. Ritiene quindi opportuno un chiarimento sulle ricadute finanziare di questa possibile mancanza di compensazione delle promozioni nell'anno successivo.
  L'articolo 18, comma 1, lettera g), inserisce tra le norme «contrattuali» estese al personale dirigente delle Forze di polizia dal decreto legislativo n. 95 del 2017 il richiamo all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 51 del 2009, relativo all'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. Secondo la relazione tecnica l'intervento non comporta nuovi o maggiori oneri, atteso che erano già stati considerati gli effetti finanziari del richiamo anche al predetto articolo 11. Al riguardo, non formula osservazioni, nel presupposto che l'indennità in parola risulta esser stata già considerata nella determinazione degli oneri conseguenti al riordino delle carriere dalla relazione tecnica annessa al decreto legislativo n. 95 del 2017, circostanza per cui richiede una conferma.
  L'articolo 19 reca la modifica dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, che ha introdotto una nuova disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, con la contestuale istituzione di un'area di negoziazione dirigenziale. In particolare si prevede la disapplicazione, per il triennio 2018-2020, della disposizione relativa alla destinazione della rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente per il finanziamento del relativo «contratto» per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del meccanismo di raccordo per i dirigenti militari, atteso che, per il suddetto triennio, è già prevista una adeguata copertura finanziaria. Al riguardo, non formula osservazioni, trattandosi di risorse comunque destinate al trattamento accessorio. Ad ogni modo, pur trattandosi di effetti che sono comunque già contemplati dai tendenziali di spesa a legislazione vigente, evidenzia che la disapplicazione della clausola prevista dalla norma vigente per le annualità del triennio 2018-2020, determina, giocoforza, l'ampliamento della quota delle risorse già disponibili, per lo stesso triennio 2018-2020, ai fini dell'adeguamento del trattamento accessorio. Circostanza, quest'ultima, su cui richiede un chiarimento.
  L'articolo 22 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento nell'ambito della quota di risorse ancora disponibili per la revisione Pag. 85dei ruoli delle Forze di polizia. Al riguardo, osserva che andrebbe confermata l'esistenza delle citate disponibilità nel bilancio in gestione alla prevista data di emanazione dello schema di decreto legislativo in esame, fornendosi l'indicazione del capitolo di bilancio interessato. Inoltre, in merito allo scrutinio degli effetti finanziari che scaturiscono dal provvedimento, pur considerando che trattasi di norme tutte comportanti maggiori spese di natura economica corrente (personale) e che al solito tali spese sono contraddistinte da una certa «simmetria» nella contabilizzazione degli effetti d'impatto sui singoli saldi di finanza pubblica, evidenzia che la tabella di sintesi AA allegata alla relazione tecnica espone invece la gamma degli oneri in termini assai più «sintetici»: in tal senso, ritiene che il Governo dovrebbe esplicitare l'impatto, per ciascuna annualità, delle singole norme sui tre saldi di finanza pubblica e dei relativi effetti indotti. In merito poi al comma 2 del medesimo articolo 22, che dà conto degli effetti indotti inclusi negli oneri oggetto di copertura, rileva sul piano formale che il riferimento dovrebbe essere all'articolo 18, comma 1, lettera c), e non all'articolo 19 che non reca una lettera c) ed è norma priva di oneri secondo la relazione tecnica. Si dovrebbe quindi trattare dell'estensione alle forze armate della speciale disciplina prevista per le Forze di Polizia dal citato articolo 18. Su tali aspetti ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Claudio BORGHI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Atto n. 36.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, nell'illustrare lo schema di decreto in esame, rileva quanto segue.
  Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 97 del 2017 e al decreto legislativo n. 139 del 2006, concernenti le funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo n. 217 del 2005, concernente l'ordinamento del personale del medesimo Corpo.
  Il provvedimento è adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 8, commi 1, lettera a), 5 e 6 della legge n. 124 del 2015 ed è corredato di relazione tecnica.
  Segnala che nell'esposizione considererà le sole norme ritenute meritevoli di interesse per i profili finanziari.
  Con riferimento agli articoli da 1 a 10, recanti Revisione dell'Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in merito ai profili di quantificazione, evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame è adottato, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015, con finalità integrative e correttive del decreto legislativo n. 97 del 2017 – relativo all'ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – adottato, a sua volta, in attuazione della delega legislativa prevista dal medesimo articolo 8 della legge n. 124 del 2018. A tal fine lo schema di decreto legislativo in esame interviene con modificazioni che riguardano il decreto legislativo n. 97 (articoli 8, 9 e 10 del decreto in esame) operando altresì una complessiva riformulazione del decreto legislativo n. 217 del 2005 (articoli da 2 e 7 Pag. 86del decreto in esame) che disciplina l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Gli articoli 2 e 3, in particolare, prevedono un complesso e articolato quadro di interventi, tra i quali quelli finanziariamente più qualificanti appaiono i seguenti:
   la complessiva rimodulazione del percorso di carriera di ciascuno dei tre ruoli del personale non direttivo e non dirigente che esercita funzioni operative prevedendo la soppressione per ciascun ruolo di una qualifica (o due, nel caso del ruolo degli ispettori), l'attribuzione di scatti convenzionali (o la diversa determinazione del periodo di effettivo servizio nella qualifica, utile ai fini del suo conseguimento), la rideterminazione della durata di servizio effettivo richiesto per accedere alle qualifiche superiori con la previsione del meccanismo di accesso a «ruolo aperto»;
   l'istituzione di nuovi ruoli del personale non direttivo e non dirigente espletante funzioni specialistiche (specialità aeronaviganti, nautiche, dei sommozzatori), con un percorso di carriera analogo a quello previsto per il personale con funzioni operative;
   l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente esercitante funzioni tecnico-professionali (operatori ed assistenti; ispettori logistico-gestionali; ispettori informatici; ispettori tecnico-scientifici; ispettori sanitari);
   l'istituzione di appositi ruoli del personale non dirigente e non direttivo che espleta funzioni di rappresentanza (banda musicale ed atleti);
   l'istituzione, per il personale con funzioni tecnico-professionali e per gli atleti, di un ruolo dei direttivi (articolato in tre qualifiche) e di un ruolo dei dirigenti (costituito di una qualifica; due qualifiche per i ginnico-sportivi);
   la rimodulazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative con la ridefinizione dei percorsi di carriera;
   l'istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti, per il personale con funzioni operative;
   l'istituzione di ulteriori ruoli ad esaurimento, ad integrazione di quelli già previsti nel settore antincendio dal decreto legislativo n. 97 del 2017.

  Al complesso delle citate misure, e alle altre misure disciplinate dal provvedimento in esame sono associati (articolo 10, comma 2, capoverso articolo 17-ter) oneri pari a euro 16.030.000 corrispondenti a quelli complessivamente quantificati dalla relazione tecnica e riportati sinteticamente nelle Tabelle da 1 a 12, contenute nella stessa relazione tecnica. In proposito evidenzia che, in base ai dati e agli elementi forniti dalla relazione tecnica e dagli allegati dalla stessa richiamati, l'entità degli oneri è stata determinata sulla base delle innovazioni prodotte dai summenzionati interventi applicando alle dotazioni organiche effettive delle singole qualifiche i nuovi parametri stipendiali e i criteri di avanzamento e promozione «a ruolo aperto» alla qualifica superiore. La relazione tecnica indica in modo analitico i dati risultanti dai procedimenti di stima e le sottostanti informazioni, di tipo statistico-amministrativo, nonché l’iter logico seguito ai fini della quantificazione. Premesso, pertanto, che le quantificazioni appaiono corrette sulla base dei dati esposti e delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica, evidenzia i seguenti aspetti, sui quali andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione.
  Con riferimento, in generale, alle procedure di riqualificazione del personale e alle accelerazioni dei percorsi di carriera previsti dal provvedimento, osserva che le stesse appaiono suscettibili di determinare un conseguente potenziamento delle dotazioni organiche delle qualifiche più elevate con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche di quelle inferiori. Ritiene che andrebbe chiarito se tale configurazione risulti coerente con le esigenze operative del Corpo al fine di escludere che, per effetto delle stesse, possano porsi le premesse di futuri oneri, cui far fronte Pag. 87mediante una ridefinizione delle dotazioni per le qualifiche di base, con conseguenti assunzioni ovvero mediante il ricorso a personale esterno di supporto.
  Con riferimento alla rideterminazione in aumento del ruolo del personale specialista – aeronaviganti, specialità nautiche e sommozzatori (articolo 2, capoverso articoli da 29 a 65), la relazione tecnica asserisce che la stessa è disposta con parallela riduzione dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative. Tuttavia gli effetti netti delle modifiche apportate determinano un incremento di 20 unità nel predetto ruolo specialista. Osserva che andrebbero forniti elementi volti a dimostrare la complessiva compensatività, sul piano finanziario, delle variazioni introdotte al fine di escludere maggiori oneri. Con riferimento ai ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative (articolo 3, comma 1, capoverso, articoli da 141 a 152), ritiene opportuno che sia chiarito attraverso quali meccanismi contabili le somme del Fondo di produttività spettanti ai Direttori vicedirigenti a titolo di produttività e straordinari, possano essere invece destinate alla remunerazione dei dirigenti. In merito al concorso straordinario per il reclutamento dei dirigenti previsto dall'articolo 260, comma 1, lettera a), evidenzia che la quantificazione proposta presuppone che il concorso si svolga nel 2019 laddove la norma in questione non dispone espressamente questo vincolo. Evidenzia, pertanto, che andrebbe esclusa un'eventuale anticipazione al 2018 al fine di evitare oneri aggiuntivi.
  Con riguardo all'istituzione del nuovo ruolo dei direttivi tecnico-scientifici (articolo 3, comma 1, capoverso, articoli da 171 a 177), osserva che non è prevista l'assegnazione di unità di personale alle funzioni espressamente previste con riguardo al predetto ruolo. L'istituzione del ruolo sembra quindi costituire la premessa per l'emanazione di futuri provvedimenti volti ad assegnare personale al ruolo medesimo, per i quali non è individuato uno specifico finanziamento. Ritiene, pertanto, necessario che siano valutati i possibili oneri consequenziali alla scelta di natura organizzativa effettuata con l'emanazione delle norme in oggetto ovvero siano indicati i ruoli per i quali si assume che la dotazione organica di fatto possa essere ridotta per l'alimentazione del ruolo in oggetto.
  In merito ai ruoli dei direttivi e dirigenti sanitari e ginnici sportivi (articolo 3, comma 1, capoverso articoli da 178 a 197; articolo 8, comma 2, capoverso articoli 13-octies, 13-novies, 13-decies, 13-undecies), osserva che né dalla norma né dalla relazione tecnica si evince un espresso divieto di procedere alla nomina di dirigenti fintanto che risultino ancora in servizio quelli assegnati ai corrispondenti ruoli ad esaurimento dei dirigenti in questione. In proposito evidenzia che, ove non risultasse rispettato tale divieto, la dotazione organica dei predetti dirigenti risulterebbe raddoppiata, con conseguente insorgenza di oneri. In proposito ritiene quindi necessario acquisire un chiarimento dal Governo.
  Con riferimento all'articolo 5, comma 1, capoverso articoli da 245 a 259, osserva che tali disposizioni recano la disciplina dell'inquadramento del personale del Corpo nazionale e appaiono strumentali alla ridefinizione dei ruoli e delle qualifiche, nonché all'istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, disposte dagli articoli 2 e 3 del provvedimento in esame. Come evidenziato dalla relazione tecnica i maggiori oneri derivati da tali previsioni sono ricompresi nelle stime complessive di spesa derivanti dall'istituzione dei nuovi ruoli dei direttivi logistico-gestionali e informatici di cui all'articolo 3, comma 1, capoverso articoli da 173 a 177 del provvedimento in esame e sono riferiti alla differenza retributiva esistente tra la retribuzione stipendiale dirigenziale e quella percepita dal personale direttivo, nel cui ruolo la dotazione organica viene diminuita in numero corrispondente. Non formula peraltro osservazioni in proposito sulla base di tale presupposto.
  Non ha nulla da osservare, altresì, con riguardo alle norme introdotte dall'articolo 9, comma 1 e comma 2, capoverso articoli da 14-bis a 14-septies, alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Pag. 88
  Con specifico riferimento all'articolo 9, comma 2, capoverso articolo 14-sexies, comma 1, che garantisce al personale appartenente al gruppo sportivo Vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale l'applicazione delle disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali previsti per il personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, nonché gli incrementi retributivi previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo n. 97 del 2017, pur considerato quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione, osserva che ne andrebbe, comunque, confermata la natura ricognitiva di quanto già previsto a normativa vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che al comma 2, capoverso 17-ter, la disposizione in esame prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal decreto legislativo n. 97 del 2017, recante le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come modificato dal presente provvedimento, si provveda mediante utilizzo del «fondo per l'operatività del soccorso pubblico», istituito dall'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 97.
  A questo riguardo ricorda che, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 15, il «fondo per l'operatività del soccorso pubblico» poteva essere destinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, all'erogazione di specifiche misure nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, facendo comunque salva l'eventuale quota da destinare al rifinanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nel ricordare che il predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è stato adottato in data 14 febbraio 2018, evidenzia che le risorse stanziate nel predetto fondo, pari a 103.030.000 euro annui, al netto di quelle utilizzate dal richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, pari a 87 milioni di euro annui, risultano corrispondenti a quelle necessarie alla copertura degli oneri indicati dalla disposizione in esame, pari, come detto, a 16.030.000 euro annui.
  Tutto ciò considerato, pur rilevando che il fondo utilizzato reca le occorrenti disponibilità, ritiene comunque necessario acquisire chiarimenti del Governo in merito ai seguenti aspetti:
   all'opportunità di indicare la clausola di copertura finanziaria come disposizione a sé stante e non come novella al decreto legislativo n. 97, del 2017, giacché gli oneri oggetto di copertura non sembrano derivare esclusivamente dalle modifiche introdotte al predetto decreto;
   all'opportunità di riformulare l'autorizzazione di spesa come mera previsione e non come limite massimo di spesa, giacché essa si riferisce ad oneri attinenti al trattamento economico del personale che, in quanto tali, risultano incomprimibili nell'ambito di un tetto di spesa, intendendosi con ciò automaticamente applicabile, così come accade per ogni previsione di spesa, la clausola di salvaguardia finanziaria di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009;
   all'opportunità di precisare, nella clausola di copertura finanziaria, che gli oneri oggetto di copertura hanno carattere annuale.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.45 alle 14.50.

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