CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 agosto 2018
46.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 22

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 1o agosto 2018. – Presidenza del presidente Alberto STEFANI.

  La seduta comincia alle 14.

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.
C. 1004 Governo, approvata dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 31 luglio.

  Alberto STEFANI, presidente, ricorda che il relatore, Vinci, nella precedente seduta di esame del provvedimento ha formulato una proposta di parere favorevole con alcune premesse (vedi allegato 1).

  Gennaro MIGLIORE (PD) evidenzia come nella proposta di parere formulata dal relatore non vi sia alcun riferimento al tema del rispetto dei diritti umani in Libia, che a suo avviso dovrebbe invece suscitare preoccupazione.
  In particolare, ritiene che la collaborazione con la Libia, di per sé condivisibile, debba essere condizionata all'accettazione, da parte delle autorità libiche, di un monitoraggio svolto da organismi internazionali indipendenti, in quanto la tutela e il rafforzamento dei diritti umani debbono Pag. 23costituire il presupposto di tale collaborazione. Poiché tali aspetti non sono menzionati nella proposta di parere, dichiara, il voto di astensione del suo gruppo su di essa, e preannuncia la presentazione al riguardo di proposte emendative e ordini del giorno nel corso dell'esame in Assemblea.

  Giovanni DONZELLI (FdI), nel far notare come il suo gruppo abbia presentato alcune proposte emendative volte a modificare il provvedimento, evidenzia la necessità che gli oneri finanziari connessi alla cessione delle unità navali in oggetto siano sostenuti dall'Unione europea e non ricadano esclusivamente sull'Italia.
  Auspica, inoltre, che tali unità navali siano utilizzate per realizzare un blocco navale e non per svolgere altre operazioni di pattugliamento.

  Barbara POLLASTRINI (PD) sottolinea come la presenza di adeguate garanzie rispetto alla delicatissima questione del rispetto dei diritti umani costituisca una condizione necessaria alla cessione di unità navali italiane, che ritiene debbano essere finalizzate esclusivamente ad attività di supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.
  Dopo aver messo in evidenza l'instabilità politica della Libia, ricordando che le autorità libiche hanno dichiarato pubblicamente di non poter garantire i salvataggi in mare, fa notare come il tema della tutela dei diritti umani in ambito internazionale si ponga con urgenza in questo contesto e come l'Italia non possa ignorare tale questione.
  Evidenzia quindi come i valori costituzionali del rispetto della vita e della dignità umana siano messi in discussione in quelle zone, laddove si registrano condizioni di vita drammatiche, ripetute violenze perpetrate nei confronti di donne e bambini, nonché il diffondersi di traffici illeciti. Ritiene pertanto opportuno favorire il coinvolgimento delle organizzazioni internazionali nel quadro complessivo della collaborazione con le autorità libiche, garantendo la presenza sulle motovedette di osservatori internazionali, affinché sia assicurato il rispetto dei diritti fondamentali, così come richiesto all'Italia e all'Unione europea dagli stessi organismi internazionali.
  Dichiara quindi il suo voto di astensione sulla proposta di parere formulata dal relatore.

  Roberto SPERANZA (LeU), nel rilevare come il provvedimento non fornisca adeguate garanzie circa il rispetto dei diritti umani in Libia, dichiara, a nome del suo gruppo, il voto contrario su di esso e sulla proposta di parere, la quale non segnala tale fondamentale questione.
  Pur convenendo sull'importanza della collaborazione con la Libia, stigmatizza quindi il fatto che l'attenzione per la tutela dei diritti umani sia subordinata all'esigenza di intrattenere relazioni con tale Paese.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.10.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 1o agosto 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Stefano Candiani.

  La seduta comincia alle 15.05.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.
Atto n. 23.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, Pag. 24rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che il relatore ha riformulato la sua proposta di parere sullo schema di decreto legislativo (vedi allegato 2), e che la nuova versione della proposta di parere è stata già trasmessa informalmente via e-mail a tutti i componenti della Commissione nella mattinata odierna.
  Ricorda inoltre che il gruppo FI ha presentato, nella precedente seduta di esame del provvedimento, una proposta alternativa di parere sullo schema di decreto legislativo, a prima firma del deputato Sisto, la quale sarà posta in votazione solo qualora fosse respinta la proposta di parere del relatore.

  Gianluca VINCI (Lega), relatore, fa presente che la nuova versione della sua proposta di parere è volta a recepire taluni spunti emersi nel dibattito svolto nella seduta di ieri, al fine di garantire una maggiore efficacia del provvedimento.

  Andrea GIORGIS (PD), nel giudicare ragionevole la nuova osservazione recata dalla lettera g) della proposta di parere, laddove si invita il Governo ad una maggiore attenzione alla verifica ciclica della permanenza delle condizioni psichiche del detentore di armi, non comprende per quale motivo il relatore non abbia avvertito l'esigenza di modificare anche altre parti della sua proposta di parere, rispetto alle quali sussisterebbero medesime preoccupazioni connesse alla sicurezza, particolarmente sentite nell'attuale momento storico. Fa riferimento, ad esempio, all'osservazione recata alla lettera a), con la quale il relatore invita il Governo a mettere in discussione il divieto di vendita armi comuni da sparo per corrispondenza e per contratto a distanza previsto all'articolo 5, lettera e), dello schema di decreto legislativo, osservazione rispetto alla quale avrebbe auspicato un ripensamento del relatore, al fine di procedere lungo una direzione opposta ad una liberalizzazione di tale settore.
  Dichiara inoltre che si sarebbe aspettato anche una riformulazione dell'osservazione recata alla lettera c), con la quale il relatore chiede al Governo di modificare la previsione di cui all'articolo 7 dello schema di decreto legislativo, il quale attribuisce all'Autorità di pubblica sicurezza a livello provinciale la facoltà di determinare il numero massimo di munizioni acquistabili nel periodo di validità della licenza di porto d'armi. Fa notare, infatti, che in tale delicato ambito appare opportuno non privare le richiamate autorità di pubblica sicurezza di adeguati strumenti di controllo, consentendo loro di valutare le condizioni specifiche in cui si trovano coloro che richiedono il rilascio del porto d'armi. Esprime altresì perplessità sull'osservazione recata dalla lettera m) della proposta di parere, atteso che il relatore, sulla base di presunte esigenze di uniformità della normativa sul territorio nazionale, propone modifiche del provvedimento che potrebbero incidere negativamente sulla funzione di controllo sulla detenzione delle armi. Al riguardo non comprende se il relatore abbia ritenuto di formulare tali osservazioni per una sorta di diffidenza nei confronti delle autorità di pubblica sicurezza, temendo che tali autorità abusino dei loro strumenti di controllo oppure li esercitino con poca convinzione.

  Emanuele PRISCO (FdI) osserva come la nuova versione della proposta di parere tenga conto delle considerazioni emerse nel corso della discussione. Rileva, tuttavia, come anche la riformulazione della proposta di parere rechi esclusivamente osservazioni, che hanno, a suo avviso, portata meno cogente rispetto alle condizioni. Prende atto dell'intenzione, manifestata dal rappresentante del Governo, di limitarsi al puntuale recepimento della direttiva, ma rileva nel contempo come la Commissione, qualora non esprimesse nel parere condizioni, abdicherebbe sostanzialmente al proprio ruolo, lasciando al Governo un ampio margine di discrezionalità nell'esercizio della delega. In particolare, ritiene opportuno che le osservazioni Pag. 25contenute nei punti a), b) e c) della proposta di parere siano trasformate in condizioni.
  Ricorda quindi come, nel corso delle audizioni e della discussione svoltasi nella Commissione, sia emerso con chiarezza l'orientamento di non incrementare i livelli di regolazione rispetto a quanto previsto dalla direttiva, anche in considerazione del fatto che la disciplina in materia vigente in Italia è già sufficientemente rigorosa, e ritiene opportuno raccomandare al Governo di tenere conto, nella predisposizione del testo definitivo del decreto legislativo, del contributo delle associazioni di categoria, in particolare di quelle dei produttori e degli utilizzatori.
  Richiama conclusivamente l'attenzione sull'opportunità di rimuovere restrizioni eccessive, come quella a carico dei condannati che hanno successivamente ottenuto la riabilitazione, che peraltro penalizzano in modo ingiustificato chi pratica l'attività sportiva o venatoria.

  Giuseppe BRESCIA (M5S), presidente, ricorda che il parere reso dalla Commissione, indipendentemente dal fatto che rechi osservazioni o condizioni, non è vincolante per il Governo.

  Gianluca VINCI (Lega), relatore, ricorda anch'egli la natura non vincolante del parere, rilevando nel contempo come il Governo si sia comunque impegnato a tenere conto delle osservazioni formulate. Alla luce di tali considerazioni, fa presente come le osservazioni e le condizioni abbiano sostanzialmente la stessa efficacia.
  Replicando quindi alle considerazioni del deputato Giorgis, rileva come non si prospetti nella proposta di parere alcuna attenuazione delle garanzie e dei controlli per quanto concerne l'acquisto e la detenzione delle armi. In particolare, osserva come l'opportunità di mantenere in capo al Ministero dell'Interno la facoltà di determinare il numero massimo di munizioni acquistabili, ravvisata nell'osservazione di cui al punto c), risponda esclusivamente a esigenze di uniformità ed omogeneità e testimoni piena fiducia nell'autorità di pubblica sicurezza, introducendo un livello minimo di garanzia per tutto il territorio nazionale che non è previsto nello schema di decreto legislativo in esame. Ritiene, dunque, del tutto infondata la critica secondo la quale la proposta di parere andrebbe nella direzione di un'attenuazione dei controlli e delle limitazioni in materia di acquisto e detenzione di armi.

  Il Sottosegretario Stefano CANDIANI ribadisce la disponibilità del Governo a tenere nel debito conto i pareri delle Commissioni parlamentari, a prescindere dal fatto che i rilievi in esso contenuti siano formulati sotto forma di osservazioni o condizioni.
  Fa notare, inoltre, che il Governo è chiamato a dare attuazione a una direttiva europea relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi, tema che non sembra coinvolgere direttamente e necessariamente questioni connesse al contrasto del terrorismo o della criminalità. Si tratta, piuttosto, di intervenire sulla disciplina di attività legittime, che non dovrebbero avere nulla che vedere con il contrasto a tali fenomeni.

  Gennaro MIGLIORE (PD), facendo riferimento alle considerazioni svolte dal rappresentante del Governo, sottolinea come sul tema della sicurezza e delle attività di contrasto al terrorismo occorra avere massima cautela. Ricorda infatti che gli eventi di terrorismo più drammatici della storia sono stati spesso preceduti dallo svolgimento da parte dei terroristi di attività – come quelle dei corsi di volo – di per sé pienamente legittime. Ritiene pertanto che la legittimità dell'attività posta in essere non debba far abbassare l'attenzione rispetto ad un suo eventuale esercizio distorto da parte di male intenzionati, tenuto conto, peraltro, che gli atti di terrorismo e di criminalità vedono spesso coinvolti soggetti che non forniscono in anticipo segnali sulla loro propensione a commettere atti criminali.
  Si chiede, quindi, perché il relatore, nella sua proposta di parere, con l'osservazione Pag. 26recata alla lettera a), auspichi una modifica del provvedimento in ordine al divieto di vendita armi comuni da sparo per corrispondenza e per contratto a distanza, rilevando come si tratti di un tema molto delicato, che solleva rilevanti questioni di sicurezza e che lo schema di decreto, a suo avviso, affronta adeguatamente. Non comprende infatti quali siano le ragioni che spingano ad acquistare le armi con tali modalità, rilevando come perfino negli Stati Uniti, Paese nel quale vi è maggiore libertà nella circolazione di armi, è stato di recente introdotto il divieto di commerciare armi on line.
  Ribadisce inoltre le sue perplessità sull'osservazione recata dalla lettera c), facendo notare come con essa si proponga un approccio di liberalizzazione rispetto alla vendita di munizioni nell'ambito dei poligoni privati, con il rischio di diminuire il grado di sicurezza in un settore delicato. Al riguardo preannuncia che sul tema dei poligoni privati il suo gruppo chiede di svolgere un adeguato approfondimento, attraverso specifiche audizioni nonché mediante l'assunzione di specifiche iniziative parlamentari volte a stimolare la discussione sul tema, onde mettere in evidenza la necessità di un'adeguata regolamentazione in tali contesti, nell'ottica di una maggiore sicurezza per i cittadini.

  Gianluca VINCI (Lega), relatore, per quanto concerne i rilievi emersi nel corso del dibattito circa la vendita di armi per corrispondenza o per contratto a distanza, rileva come tale modalità di acquisto possa essere motivata da esigenze di collezionismo, al fine ad esempio di acquistare un'arma di valore e di difficile reperibilità, sottolineando peraltro come la nuova versione della proposta di parere raccomandi, nell'osservazione di cui alla lettera a), di prevedere che gli acquisti effettuati in tal modo avvengano sotto il controllo dell'Autorità di pubblica sicurezza.

  Giuseppina OCCHIONERO (LeU) ritiene opportuno, anche in considerazione di recenti episodi di cronaca, introdurre una disciplina maggiormente restrittiva, rispetto a quella vigente, in materia di acquisto e detenzione di armi. Si dichiara quindi contraria all'eliminazione del divieto di vendita di armi per corrispondenza e per contratto a distanza.
  Esprime altresì la sua contrarietà, anche in un'ottica di prevenzione di episodi di violenza familiare, alla soppressione dell'obbligo a carico del detentore di informare i conviventi.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere del relatore, avvertendo che, se questa risulterà approvata, sarà preclusa la proposta alternativa di parere presentata dal gruppo di Forza Italia.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 15.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 1o agosto 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e per la democrazia diretta Simone Valente.

  La seduta comincia alle 15.35.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.
C. 1041 (approvato dal Senato).

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pag. 27

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la Commissione è chiamata a esaminare, in sede referente, il disegno di legge C. 1041, approvato dal Senato, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità.
  Ricorda che il provvedimento, trasmesso questa mattina dal Senato, è stato inserito dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire dalla seduta di venerdì 3 agosto, con votazioni a partire dalla seduta di lunedì 6 agosto.
  Fa presente che, nel quadro dei tempi, oggettivamente molto ristretti, a disposizione della Commissione per lo svolgimento dell'esame in sede referente, la Presidenza della Commissione è tenuta a assicurare il rispetto del calendario definito in modo unanime dalla Conferenza dei presidenti di Gruppo.
  Ricorda che in tale contesto l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, nella riunione di ieri sera ha definito, tenendo conto anche delle esigenze rappresentate dai gruppi di opposizione, l'organizzazione dei lavori in sede referente prevedendo per la seduta di oggi, mercoledì 1o agosto, l'illustrazione del provvedimento da parte della relatrice e gli eventuali interventi nell'ambito dell'esame preliminare, stabilendo il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 9 di domani, giovedì 2 agosto, prevedendo per la giornata di domani, giovedì 2 agosto, l'esame degli emendamenti presentati e fissando la votazione del mandato alla relatrice entro le ore 16 di domani.

  Federica DIENI (M5S), relatrice, illustrando il contenuto del provvedimento in esame, rileva come in primo luogo la premessa normativa del decreto-legge risieda nell'articolo 95, terzo comma, della Costituzione, il quale riserva alla legge l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e la determinazione del numero, delle attribuzioni e dell'organizzazione dei ministeri.
  La riserva di legge per l'ordinamento della Presidenza del Consiglio è stata attuata con la legge n. 400 del 1988, ampiamente modificata per questo aspetto dal decreto legislativo n. 303 del 1999. La riserva di legge in tema di ministeri è stata attuata dal citato decreto legislativo n. 303 del 1999 (ordinamento della Presidenza del Consiglio), e dal decreto legislativo n. 300 del 1999 (di riforma dell'organizzazione del Governo). Attualmente, il numero dei ministeri è pari a tredici (come stabilito dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 300 del 1999). Inoltre l'articolo 1, comma 376, della legge n. 244 del 2007 (legge finanziaria 2008) ha fissato il numero massimo complessivo dei membri del Governo a qualunque titolo, compresi i ministri, i ministri senza portafoglio, i vice ministri e i sottosegretari, in sessantacinque e stabilisce che la composizione del Governo deve essere coerente con il principio di pari opportunità di genere sancito dall'articolo 51 della Costituzione.
  Passando a sintetizzare il contenuto del decreto-legge, rileva che l'articolo 1 prevede il trasferimento al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle funzioni esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo in materia di turismo. In particolare, il comma 1 trasferisce al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (che assume, ai sensi comma 4, la nuova denominazione di Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo – MIPAAFT) le funzioni in materia di turismo in precedenza esercitate dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), il quale, secondo il comma 5, torna ad assumere la denominazione di Ministero per i beni e le attività culturali (MIBAC). Con decorrenza dal 1o gennaio 2019, al MIPAAFT sono altresì trasferite le risorse umane, strumentali e finanziarie, compresa la gestione dei residui, della Direzione generale turismo del Pag. 28MIBACT, nonché quelle comunque destinate all'esercizio delle funzioni oggetto del trasferimento.
  In merito ricorda che la predetta Direzione generale del turismo, in base all'articolo 19 del decreto del Presidente del consiglio dei Ministri n. 71 del 2014 (Regolamento di organizzazione del MIBACT), svolge funzioni e compiti in materia di turismo, e a tale fine cura la programmazione, il coordinamento e la promozione delle politiche turistiche nazionali, i rapporti con le regioni e i progetti di sviluppo del settore turistico, le relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo e i rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.
  Il comma 2, modificato dal Senato, dispone la soppressione della Direzione generale del turismo del MIBACT e la contestuale istituzione, presso il MIPAAFT, del Dipartimento del turismo, al quale sono trasferiti i relativi posti funzione di un dirigente di livello generale e di due dirigenti di livello non generale. La soppressione della Direzione generale del turismo opera a decorrere dal 1o gennaio 2019, come stabilito nel corso dell'esame al Senato. Al contempo si prevede che i maggiori oneri derivanti per il posto funzione di Capo del Dipartimento del turismo siano compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale del MIPAAFT è rideterminata nel numero massimo di 13 posizioni di livello generale e di 61 posizioni di livello non generale senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Il comma 3 modifica alcune disposizioni del decreto legislativo n. 300 del 1999 incompatibili con la disciplina recata dal decreto-legge, al fine di adeguarle al nuovo assetto delle competenze in materia di turismo e alla nuova denominazione dei Ministeri interessati dal trasferimento. A tale ultimo fine, viene novellato l'articolo 2, comma 1 del decreto legislativo n. 300 del 1999 che reca la denominazione di tutti i Ministeri. Lo stesso comma 3 espunge taluni riferimenti alle competenze in materia di turismo originariamente posti in capo al Ministero delle attività produttive (ora MISE), mediante le modificazioni soppressive agli articoli 27, comma 3, e 28, comma 1, lettera a).
  Contestualmente, il medesimo comma 3, introduce una nuova lettera b-bis) nell'articolo 33 del decreto legislativo n. 300 del 1999, la quale individua le nuove competenze del MIPAAFT, al fine di includervi lo svolgimento di funzioni e compiti in materia di turismo, cura della programmazione, del coordinamento e della promozione delle politiche turistiche nazionali, dei rapporti con le Regioni e dei progetti di sviluppo del settore turistico, delle relazioni con l'Unione europea e internazionali in materia di turismo, fatte salve le competenze del MAECI, e dei rapporti con le associazioni di categoria e le imprese turistiche.
  Con una modifica all'articolo 34 del decreto legislativo n. 300 del 1999, viene elevato da 2 a 4 il numero massimo dei Dipartimenti istituiti presso il MIPAAFT.
  I commi 4 e 5 dispongono, rispettivamente, che la denominazione «Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo» sostituisce ad ogni effetto e, ovunque presente, la precedente denominazione del «Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali» e che, la denominazione «Ministero per i beni e le attività culturali» sostituisce ad ogni effetto e, ovunque presente, la precedente denominazione del «Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo».
  Ai sensi del comma 6, restano attribuite al MIBAC le competenze, già previste a legislazione vigente, relative alla Scuola dei beni e delle attività culturali e del turismo – che viene ridenominata «Scuola dei beni e delle attività culturali» – nonché le risorse necessarie al suo funzionamento. Le attività della Scuola sono riferite ai settori di competenza del MIBAC e il suo statuto dovrà essere adeguato alle disposizioni di cui all'articolo in esame entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge. L'individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie e la definizione della Pag. 29disciplina per il loro trasferimento al MIPAAFT sono demandate dal comma 7 a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro per i beni e le attività culturali. Le risorse umane includono il personale di ruolo, nonché il personale a tempo determinato con incarico dirigenziale che, al 1o giugno 2018, risulti assegnato alla Direzione generale turismo. Dalla data di entrata in vigore del predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri cessano gli effetti dei progetti in corso e delle convenzioni stipulate o rinnovate dalla Direzione generale turismo con la società in house ALES Spa. Viene inoltre previsto che al personale non dirigenziale trasferito si applichi il trattamento economico, compreso quello accessorio, previsto nell'amministrazione di destinazione e che continui ad essere corrisposto, ove riconosciuto, l'assegno ad personam riassorbibile secondo i criteri e le modalità già previsti dalla normativa vigente. La revoca dell'assegnazione temporanea presso altre amministrazioni del personale trasferito, già in posizione di comando, rientra nella competenza del MIPAAFT.
  La norma riconosce altresì il diritto di opzione del personale di ruolo a tempo indeterminato, da esercitare entro 15 giorni dall'adozione del Decreto del Presidente del Consiglio. Le facoltà assunzionali del MIBAC sono ridotte per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato. Al contempo – secondo quanto stabilito nel corso dell'esame al Senato – le facoltà assunzionali del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e del turismo sono incrementate per un importo corrispondente all'onere per le retribuzioni complessive del personale non transitato.
  All'esito del trasferimento del personale interessato, il MIPAAFT provvede all'esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
  In base al comma 8, con la finalità, evidenziata nel testo, di «mantenere inalterato il numero massimo di 25 uffici dirigenziali di livello generale» del MIBAC, previsto dal comma 1 dell'articolo 54, del decreto legislativo n. 300 del 1999, la dotazione organica di tale Ministero, ridotta per effetto del trasferimento della DG turismo, è incrementata di 1 posto di funzione dirigenziale di livello generale, i maggiori oneri del quale, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Le dotazioni organiche e le strutture organizzative del MIBAC sono adeguate con successivo regolamento di organizzazione (per la cui emanazione non è previsto un termine), adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri secondo le modifiche introdotte nel corso dell'esame al Senato.
  Analogamente, in base al comma 9, anche l'adeguamento delle dotazioni organiche e delle strutture organizzative del MIPAAFT è demandato a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (per la cui emanazione non è previsto un termine). Fino al 31 dicembre 2018 il MIPAAFT si avvale delle competenti strutture e dotazioni organiche del MIBAC. In tale contesto il comma 10 prevede che con la legge di bilancio 2019 le risorse finanziarie da trasferire saranno assegnate ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del MIPAAFT.
  Il comma 11, modificando l'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2014 devolve, rispettivamente, al Ministro e al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo le competenze relative all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo e alla società Promuovi Italia S.p.A., in liquidazione.
  In base al comma 14, modificato al Senato, entro 60 giorni dalla data di Pag. 30entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, lo statuto dell'ENIT – Agenzia Nazionale del Turismo è modificato, al fine di prevedere la vigilanza da parte del MIPAAFT.
  Rileva che nel corso dell'esame al Senato è stata inoltre soppressa la previsione – contenuta nel testo originario del comma 14 – per cui entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, anche lo statuto del CAI – Club Alpino Italiano doveva essere modificato, al fine di prevedervi la vigilanza da parte del MIPAAFT. Lo statuto del CAI, nella sua formulazione letterale, fa infatti rinvio al «ministero vigilante».
  Contestualmente, il comma 13 modifica la legge n. 91 del 1963 – sul riordino del CAI – e la legge n. 6 del 1989 – che riguarda l'ordinamento delle guide alpine – al fine di trasferire, rispettivamente, al Ministro e al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo le competenze e le funzioni di vigilanza sul CAI e sul Collegio nazionale delle guide alpine in esse previste e già spettanti al Ministro e Ministero per i beni, le attività culturali e turismo (ancor prima già spettanti al Ministro e Ministero per il turismo).
  Sempre nel corso dell'esame al Senato, è stato modificato il comma 12, il quale interveniva sulla composizione del Consiglio centrale del CAI, modificando l'articolo 4, comma 1, della legge n. 91 del 1963. La nuova formulazione del comma 12, come modificata nel corso dell'esame al Senato, dispone ora l'abrogazione dell'intero articolo 4 della legge n. 91 del 1963, recante la disciplina del citato Consiglio centrale del CAI, anche alla luce del nuovo assetto statutario definito ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 419 del 1999.
  Il comma 15 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Passando all'esame dell'articolo 2 ricorda che tale articolo reca il riordino delle competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  In particolare il comma 1 attribuisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le funzioni, attualmente esercitate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, in materia di coordinamento e monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale di cui agli articoli 1 e 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, concernenti, rispettivamente, la sicurezza agroalimentare in Campania e azioni e interventi di monitoraggio, anche di tipo sanitario, nei territori della regione Campania e nei comuni di Taranto e Statte. Ai fini di tale trasferimento di funzioni il comma 2 apporta una serie di modifiche all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 136 del 2013.
  In particolare con una modifica al comma 1 dell'articolo 2 viene stabilito che il Comitato interministeriale per l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di prevenzione del danno ambientale nella regione Campania di cui al comma 1 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 136, sia istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e non più presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; che esso sia presieduto dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (in luogo del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato, come era nel testo previgente) e che lo stesso Comitato sia composto dal Ministro delegato per il Sud, dal Ministro dell'interno, dal Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro della salute, dal Ministro per i beni e le attività culturali e dal Ministro della difesa. In sostanza, rispetto alla precedente composizione, al Ministro per la coesione territoriale corrisponde il «Ministro per il Sud» e viene integrata la dicitura relativa al ministro competente per le politiche agricole (ora, in seguito alle disposizioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge, «Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo»).
  Ricorda che con una modifica al comma 2 del medesimo articolo 2 del Pag. 31decreto-legge n. 136 del 2013, viene modificata la composizione della Commissione per la determinazione degli indirizzi, l'individuazione o il potenziamento di azioni e interventi di prevenzione del danno ambientale e dell'illecito ambientale della regione Campania, prevedendo che: la Commissione sia presieduta dal rappresentante del Ministero dell'ambiente e delle tutela del territorio e del mare e che di tale Commissione non faccia più parte il rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, oltre ad adeguare il testo, analogamente a quanto già previsto dal comma 1 per il Comitato, con le nuove denominazioni. Dunque, oltre al rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (che, come detto, la presiede), fanno parte della Commissione un rappresentante del Ministro per il Sud, del Ministero dell'interno, del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero della salute, del Ministero per i beni e le attività culturali e della regione Campania. Infine, con un'ulteriore modifica al comma 3 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 136 del 2013, si affidano i compiti di segreteria del Comitato e il supporto tecnico per la Commissione alle strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – in luogo dei «Dipartimenti di cui si avvale il Ministro per la coesione territoriale» nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri per la finanza pubblica.
  Il comma 3, modificato nel corso dell'esame al Senato, attribuisce poi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'esercizio delle funzioni – già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei ministri – in materia di contrasto al dissesto idrogeologico e di difesa e messa in sicurezza del suolo; restano ferme le funzioni di coordinamento interministeriale proprie della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Rileva che, a tale fine sono apportate alcune modifiche alla disciplina vigente in materia al fine di: sopprimere la previsione – di cui al comma 9, dell'articolo 7 del decreto-legge n. 133 del 2014 – che regola le competenze della struttura di missione contro il dissesto idrogeologico, istituita presso la Presidenza del Consiglio; eliminare il concerto con la struttura di missione contro il dissesto idrogeologico (con una modifica al comma 8 dell'articolo 7 del medesimo decreto-legge n. 133 del 2014); stabilire che gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico nelle regioni del centro-nord, siano individuati nell'ambito di un programma nazionale approvato dal Comitato interministeriale per la programmazione economica su proposta del Ministero dell'ambiente, e non più su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri-Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche (con una modifica al comma 1074 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 – legge di bilancio 2018).
  Ricorda che sono anche modificati i soggetti chiamati a sottoscrivere l'apposito accordo di programma, che si prevede venga sottoscritto non più dal Presidente del Consiglio dei ministri, bensì dal Ministro dell'ambiente e dal presidente della regione o della provincia autonoma interessata al programma nazionale di investimento. Analogamente viene modificato il novero dei soggetti chiamati ad esprimersi nell'ambito del processo autorizzatorio finalizzato alla stipula di mutui a favore dei presidenti delle regioni o delle province autonome interessate. Questi, infatti, possono essere autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze – d'intesa con il Ministero dell'ambiente (e non più con la Presidenza del Consiglio dei ministri) – a stipulare appositi mutui.
  Il comma 4 reca una serie di modifiche al decreto legislativo n. 300 del 1999, in materia di riforma dell'organizzazione del Governo.
  In particolare, con la lettera a) del comma 4 viene modificato il comma 2 dell'articolo 35, del citato decreto legislativo, aggiungendo alle materie di competenza del Ministero dell'ambiente le politiche Pag. 32di promozione per l'economia circolare e l'uso efficiente delle risorse, fatte salve le competenze del Ministero dello sviluppo economico nonché il coordinamento delle misure di contrasto e contenimento del danno ambientale e di ripristino in sicurezza dei siti inquinati.
  Con la lettera b) del comma 4 viene modificato l'articolo 37 del decreto legislativo n. 300 del 1999, relativo al conferimento dell'incarico di Segretario generale del Ministero dell'ambiente, prevedendo che tale incarico sia conferito ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 del 2001. In tale modo non si fa più riferimento al solo comma 5-bis dell'articolo 19 (che prevede, in materia di conferimento di incarichi di funzione dirigenziale, il conferimento anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli dei dirigenti di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, purché dipendenti delle amministrazioni dello Stato ovvero di organi costituzionali, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti), ma alla disciplina generale recata dall'articolo 19 nel suo complesso.
  Al riguardo ricorda che il comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 165 dispone, in particolare, che gli incarichi di Segretario generale di ministeri, di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali e nelle percentuali previste dal comma 6, in materia di conferimento di incarichi ad esterni.
  Il comma 5 prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro dell'ambiente, si provveda alla quantificazione puntuale delle risorse finanziarie allocate e da allocare presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per lo svolgimento delle funzioni trasferite con l'articolo 2. La modifica apportata in corso di esame al Senato stabilisce in novanta giorni, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, il termine per l'adozione di tale decreto, specificando che le risorse in questione sono successivamente riassegnate ai sensi del comma 6.
  Il comma 6, modificato dal Senato, prevede che le risorse di cui al comma 5, già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e disponibili, siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai pertinenti capitoli di spesa dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Con la legge di bilancio per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, le predette risorse finanziarie (di cui al comma 5) sono trasferite ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  Il comma 7 demanda a un regolamento di organizzazione, da emanare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo le modifiche apportate nel corso dell'esame al Senato, l'adeguamento delle strutture organizzative del Ministero dell'ambiente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  Il comma 8 reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che all'attuazione della norma il Ministero dell'ambiente provveda con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 3 provvede al riordino delle funzioni di indirizzo e coordinamento del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, adozioni, infanzia e adolescenza, disabilità.
  In particolare, il comma 1 individua un complesso di funzioni spettanti – in parte in base alle norme già vigenti in parte in base a trasferimenti di competenza disposti dal medesimo comma – al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità. Pag. 33
  In dettaglio, la lettera a) del comma 1 conferisce al Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità alcune funzioni in materia di politiche per la famiglia in precedenza spettanti ad altre Amministrazioni. Si tratta, in particolare delle funzioni statali finora di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di coordinamento delle politiche intese alla tutela dei diritti e alla promozione del benessere della famiglia, di interventi per il sostegno della maternità e della paternità, di conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia, di misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità, anche al fine del contrasto della crisi demografica, le funzioni di espressione del concerti in sede di esercizio delle funzioni già attribuite al ministero del lavoro in materia di fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari (di cui al decreto legislativo n. 565 del 1996), nonché le funzioni statali finora di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali concernenti la carta della famiglia, di cui all'articolo 1, comma 391, della legge n. 208 del 2015, n. 208. A quest'ultimo riguardo, il comma 2 dell'articolo 3 prevede che i decreti di attuazione dell'istituto siano emanati dal Presidente del Consiglio ovvero dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dello sviluppo economico, mentre la formulazione fino ad ora vigente prevede un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (di concerto con gli ultimi due Ministri menzionati).
  Le lettere b) e c) del comma 1 confermano le funzioni della Presidenza del Consiglio, ovvero, del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità in materia, rispettivamente, di adozione di minori e di politiche per l'infanzia e l'adolescenza.
  Riguardo alla seconda materia, inoltre, la lettera c) prevede che le relative funzioni di indirizzo e coordinamento (da parte dei suddetti soggetti) riguardino anche lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, fatte salve le competenze del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca; attribuisce in via esclusiva al Presidenza del Consiglio (o al suddetto Ministro delegato) le funzioni del Governo inerenti all'Osservatorio nazionale per l'infanzia e l'adolescenza e al Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia e l'adolescenza. Nella disciplina finora vigente (abrogata dal comma 6) tali funzioni erano esercitate unitamente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
  Sono altresì trasferite le funzioni inerenti all'Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia minorile, nell’àmbito della Presidenza del Consiglio, dal Dipartimento per le pari opportunità al Dipartimento per le politiche della famiglia; viene introdotta la previsione che la Presidenza del Consiglio dei ministri – ovvero il suddetto Ministro delegato – esprima il concerto sui decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di riparto del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza.
  Sempre con riferimento alle politiche per l'infanzia e l'adolescenza, la lettera a) del comma 3 attribuisce al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, il compito – spettante, nella disciplina finora vigente, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali – di convocare periodicamente (e in ogni caso almeno ogni tre anni) la Conferenza nazionale sull'infanzia e sull'adolescenza e trasferisce dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali al Dipartimento per le politiche della famiglia la funzione di organizzazione della medesima Conferenza (secondo le procedure e le modalità già stabilite dalla normativa, la quale contempla, tra l'altro, il parere delle Commissioni parlamentari competenti).
  La lettera d) del comma 1 prevede che il Presidente del Consiglio – ovvero il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità – eserciti le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità, anche Pag. 34con riferimento a quelle per l'inclusione scolastica, l'accessibilità e la mobilità, fatte salve le competenze dei dicasteri menzionati.
  La medesima lettera d) del comma 1 prevede inoltre che la Presidenza del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità si avvalgano dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; tale organismo – incardinato, nella normativa finora vigente, presso il dicastero del lavoro e delle politiche sociali – viene trasferito, in base a quanto previsto dalla lettera c) del successivo comma 4, presso la Presidenza del Consiglio. Restano fermi i criteri generali sulla composizione dell'organo e le norme sulla durata e il possibile rinnovo. A quest'ultimo riguardo, le modifiche apportate dal numero 4) della lettera c) del comma 4 sopprimono la fase procedurale della relazione da parte dell'organismo sull'attività svolta (ai fini della valutazione della perdurante utilità del medesimo).
  La Presidenza del Consiglio dei ministri o il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità esprimono il concerto nell'adozione degli atti di competenza del Ministero della salute relativi alla promozione dei servizi e delle prestazioni resi dal Servizio sanitario nazionale in favore delle persone con disabilità. Al riguardo, le modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato, fanno riferimento ai soli atti normativi e introducono un richiamo alla salvezza della disciplina vigente in materia di definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza; esprimano il concerto nell'adozione degli atti di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativi al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili (di cui all'articolo 13 della legge n. 68 del 1999). Alla Presidenza del Consiglio dei ministri o al Ministro delegato per la famiglia e le disabilità compete inoltre la gestione del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, la cui dotazione viene trasferita dallo stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Riguardo a quest'ultimo Fondo, la lettera f) del comma 4, modificata nel corso dell'esame al Senato, opera una modifica sostanziale della relativa disciplina. Nella normativa finora vigente, il Fondo è destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi intesi al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare. La modifica recata dalla lettera f) prevede invece che la dotazione del Fondo (confermata in 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2018-2020) sia destinata a interventi in materia adottati secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita la Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città e autonomie locali; si rileva che la procedura di emanazione del decreto non contempla il concerto del Ministro dell'economia e delle finanze. Resta ferma la nozione di caregiver familiare posta dall'articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017.
  Il numero 1) della lettera a) del comma 4 trasferisce dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali al Presidente del Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, il coordinamento dell'attività delle amministrazioni dello Stato competenti a conseguire gli obiettivi della legge n. 104 del 1992 (legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e i compiti di promozione di politiche di sostegno per le persone handicappate e di verifica dell'attuazione della legislazione vigente in materia.
  Sempre con riferimento alle politiche in favore delle persone con disabilità, in base alla modifica apportata dalla lettera a) del comma 4, il concerto sui disegni di legge del Governo contenenti disposizioni concernenti la condizione delle persone con handicap, nonché il concerto (obbligatorio) per i regolamenti e per gli atti di carattere generale adottati in materia è Pag. 35espresso dal Ministro delegato per la famiglia e le disabilità, anziché dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e si trasferiscono da quest'ultimo al Presidente del Consiglio, ovvero al Ministro delegato suddetto, i compiti (da esercitare secondo la procedura e le modalità stabilite dalla disciplina già vigente) di presentare una relazione biennale al Parlamento sui dati relativi allo stato di attuazione delle politiche per l’handicap in Italia e agli indirizzi che saranno seguiti, di promuovere indagini statistiche e conoscitive sull'handicap e di convocare ogni tre anni una conferenza nazionale sulle politiche dell'handicap.
  La modifica apportata dalla lettera b) del medesimo comma 4 modifica la procedura per l'adozione degli atti e dei provvedimenti concernenti l'impiego del Fondo per le non autosufficienze, dettata dall'articolo 1, comma 1265, della legge n. 296 del 2006, prevedendo che i decreti siano emanati dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delegato e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (al quale, nella normativa finora vigente, compete in via principale l'emanazione di tali decreti). Restano fermi il concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché l'intesa preventiva in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali.
  Il comma 4-bis, inserito nel corso dell'esame al Senato, specifica che la suddetta procedura di riparto è svolta nel 2018, nelle more dell'adozione del Piano triennale per la non autosufficienza (previsto «quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze» dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017).
  Le modifiche apportate dalla lettera d) del comma 4 riguardano la legge n. 112 del 2016, relativa all'assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (meglio nota come «legge dopo di noi»). Per i relativi decreti di attuazione e per gli atti di riparto delle risorse, nonché per la relazione alle Camere (sull'attuazione della disciplina), le modifiche prevedono la duplice titolarità del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (a cui fa riferimento la formulazione finora vigente) e del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità.
  Le modifiche recate dalla lettera e) del comma 4 intervengono sulla composizione della Rete della protezione e dell'inclusione sociale (organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo n. 147 del 2017), prevedendo la presenza di due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno del Dipartimento per le politiche della famiglia (la formulazione finora vigente faceva riferimento a un solo rappresentante per la Presidenza del Consiglio), e prevede che il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità partecipi, come soggetto invitato in via permanente, alle riunioni della Rete.
  Ricorda poi le modifiche recate dalle lettere g), h) ed i) del comma 4 in materia di inclusione scolastica dei soggetti con disabilità. In base a tali modifiche: viene inserito il Ministro delegato per la famiglia e le disabilità tra i Ministri competenti ad esprimere il concerto ai fini della definizione delle linee guida sui criteri, i contenuti e le modalità di redazione della certificazione di disabilità in età evolutiva (secondo la Classificazione Statistica Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati – ICD – dell'OMS) e sui criteri, i contenuti e le modalità di redazione del relativo «profilo di funzionamento» (secondo la classificazione ICF dell'OMS); viene prevista l'espressione del parere del medesimo Ministro delegato nella procedura di emanazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativo alla definizione dei piani di studio e delle modalità attuative ed organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché dei crediti formativi necessari per l'accesso al medesimo corso; viene inserito un rappresentante del Pag. 36Ministro delegato in seno all'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica.
  La modifica recata dalla lettera l) del comma 4 prevede il concerto del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità per la procedura di emanazione dei decreti di riparto delle risorse statali, in favore degli enti territoriali, per l'esercizio delle funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità fisiche o sensoriali.
  La modifica recata dalla lettera l-bis) (introdotta nel corso dell'esame al Senato) inserisce nella composizione della Consulta nazionale per l'integrazione in ambiente di lavoro delle persone con disabilità (istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica) un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per la famiglia e le disabilità.
  Con ulteriori modifiche approvate nel corso dell'esame al Senato sono state inoltre apportate alcune correzioni formali al comma 4, e sono stati inseriti il già illustrato comma 4-bis e il nuovo comma 4-ter. Quest'ultimo demanda a un protocollo d'intesa tra il Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero della salute la definizione di misure sanitarie volte a contrastare il diffondersi dell'uso di sostanze stupefacenti, delle tossicodipendenze e delle alcoldipendenze correlate, con riferimento: al potenziamento delle attività di prevenzione sanitaria; alla partecipazione al sistema di allerta precoce; alla sorveglianza – nell’àmbito del Piano d'azione antidroga – dell'andamento concernente l'applicazione delle medesime misure sanitarie adottate a fini di prevenzione e trattamento. Restano ferme le attribuzioni della Presidenza del Consiglio previste dal testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990).
  Il comma 5 specifica che per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 3 le competenti amministrazioni centrali cooperano e si raccordano con la Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Il comma 6 dispone l'abrogazione di alcune norme, in quanto assorbite o incompatibili con i commi precedenti.
  Il comma 7 reca uno stanziamento per il funzionamento del citato Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, pari a 250.000 euro per il 2018 e a 500.000 euro annui a decorrere dal 2019. Alla copertura finanziaria si fa fronte con corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  Il comma 8 reca la clausola di invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
  L'articolo 4, al comma 1, sopprime la previsione legislativa che ha disposto l'istituzione di un Dipartimento operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 18-bis del decreto-legge n. 8 del 2017, al fine di svolgere le funzioni di indirizzo e coordinamento dell'azione strategica del Governo connesse al progetto «Casa Italia». Le relative funzioni rimangono affidate alla Presidenza del Consiglio.
  Il comma 2 – che stabiliva che la parte di risorse del Fondo da ripartire per accelerare le attività di ricostruzione a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 (di cui all'articolo 41 del decreto-legge n. 50 del 2017) specificatamente destinata al finanziamento delle verifiche di vulnerabilità degli edifici scolastici, doveva confluire nel Fondo unico per l'edilizia scolastica e poteva essere utilizzata (esclusivamente) per le verifiche di vulnerabilità degli edifici ricadenti nella zona sismica 1 – è stato soppresso nel corso dell'esame al Senato.
  I commi da 3 a 3-quinquies dell'articolo 4 intervengono in materia di edilizia scolastica.
  In particolare, il comma 3 attribuisce al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la competenza sulle procedure per l'assegnazione agli enti locali degli spazi finanziari per interventi di edilizia scolastica negli anni 2018 e 2019, Pag. 37nell'ambito della disciplina dei cosiddetti patti di solidarietà nazionale, posto che la specifica Struttura di missione presso la Presidenza del Consiglio, che ai sensi della legge n. 232 del 2016 aveva gestito la procedura, non è stata confermata dal Governo in carica.
  I commi 3-bis e 3-ter sopprimono, nell'ambito della procedura per l'individuazione degli interventi da finanziare, rispettivamente, per la costruzione di Poli per l'infanzia innovativi e di scuole innovative nelle aree interne del Paese, gli specifici concorsi che dovevano essere indetti dal MIUR, aventi ad oggetto le proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle regioni.
  Il comma 3-quater dispone che, dal 2018, le risorse del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio destinate a interventi di adeguamento strutturale ed antisismico delle scuole siano ripartite secondo i criteri della programmazione triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica (e, ovviamente, nel relativo ambito).
  Il comma 3-quinquies estende la possibilità di stipulare i cosiddetti «mutui BEI» per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale universitaria (di cui all'articolo 10 del decreto-legge n. 104 del 2013) anche agli interventi inclusi nelle programmazioni triennali successive a quella del triennio 2013-2015, ed elimina il coinvolgimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella procedura di autorizzazione alle regioni alla medesima stipula e di definizione della disciplina attuativa.
  Ricorda poi come nel corso dell'esame al Senato siano stati introdotti tre articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4. L'articolo 4-bis, recante procedure per il riordino dell'organizzazione dei Ministeri, prevede la possibilità – fino al 30 giugno 2019 – di adottare i regolamenti di organizzazione dei Ministeri, inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga al procedimento ordinario stabilito dall'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988 (nonché dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 300 del 1999) che prevede regolamenti governativi di delegificazione, adottati con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia.
  La deroga in favore dell'utilizzo del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, secondo quanto espressamente indicato dalla disposizione, è funzionale a semplificare ed accelerare il riordino organizzativo dei ministeri, a partire dalle misure di riorganizzazione previste nel decreto-legge agli articoli 1 e 2.
  Per quanto concerne il procedimento di adozione dei decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la disposizione richiede sulla proposta del Ministro competente il concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché la delibera da parte del Consiglio dei ministri.
  Sui predetti decreti è previsto il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.
  A differenza dei regolamenti adottati con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge n. 400 del 1988, non è prevista l'obbligatorietà del parere da parte del Consiglio di Stato, ma solo la facoltà al Presidente del Consiglio di richiederlo, né è previsto il parere delle Commissioni parlamentari. A decorrere dalla data di efficacia di ciascuno dei predetti decreti cessa di avere vigore, per il Ministero interessato, il regolamento di organizzazione vigente.
  L'autorizzazione a riorganizzare i Ministeri con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ha carattere temporaneo. Secondo la lettera della disposizione, tale facoltà è infatti ammessa in un arco temporale che va dalla data di conversione del decreto-legge e fino al 30 giugno 2019.
  Ricorda in merito che negli ultimi anni il legislatore ha già fatto ricorso a procedure di semplificazione e accelerazione dei processi di riorganizzazione ministeriale mediante l'adozione di un decreto del Pag. 38Presidente del Consiglio dei ministri, in deroga alle procedure ordinarie ed in ogni caso in via transitoria.
  In relazione alla possibilità introdotta dal comma 1 sono conseguentemente modificate le disposizioni del decreto di cui all'articolo 1, commi 8 (riordino strutture organizzative del MIBAC) e 9 (riordino strutture organizzative del MIPAAFT), nonché all'articolo 2, comma 7 (riordino strutture organizzative del Ministero dell'ambiente), sostituendo il riferimento al regolamento di organizzazione di cui all'articolo 4-bis della legge n. 400 del 1988 con quello al DPCM previsto dalla disposizione in esame.
  L'articolo 4-ter, recante il riordino delle competenze dell'Agenzia per la coesione territoriale, introdotto nel corso dell'esame al Senato, interviene sulla ripartizione delle funzioni relative alla politica di coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia per la coesione territoriale (disciplinata dai commi 2 e 3 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 101 del 2013), al fine di consolidare le attribuzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri.
  In base alla nuova disposizione, per quanto riguarda le funzioni spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sottolinea che, tra l'altro, è stato spunto il riferimento al raccordo con le amministrazioni statali e regionali competenti nell'ambito dell'attività istruttoria; è stata introdotta la funzione di promozione di politiche e interventi per assicurare l'addizionalità, rispetto agli stanziamenti ordinari del bilancio dello Stato, delle risorse provenienti dai fondi a finalità strutturale dell'Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione, nonché dei relativi programmi di investimento; è stato previsto che la Presidenza del Consiglio promuova l'attuazione e il monitoraggio dell'articolo 7-bis del decreto-legge n. 243 del 2016, disposizione che persegue la finalità di favorire il riequilibrio territoriale tra le diverse zone del Paese, prevedendo che le risorse aggiuntive per la politica di coesione – quelle cioè finalizzate a promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale e a rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese – siano assegnate secondo le differenzialità presenti nei territori del Mezzogiorno; è stato inoltre previsto che, quando il Governo, in caso di inerzia o inadempimento delle amministrazioni pubbliche, esercita il potere sostitutivo per evitare il disimpegno dei fondi europei, la Presidenza «si avvale» dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa (Invitalia Spa) per dare esecuzione alle determinazioni assunte nell'ambito del potere sostitutivo, mentre nel testo vigente si tratta di una facoltà («può avvalersi»).
  Per quanto riguarda le funzioni spettanti all'Agenzia per la coesione territoriale ricorda che è stato previsto che l'Agenzia assicuri il supporto alle attività della Presidenza del Consiglio dei ministri; che, ferma restando la possibilità per l'Agenzia per la coesione di assumere, in ogni caso (e non solo, quindi, per progetti sperimentali) le funzioni dirette di autorità di gestione di programmi finanziati con le risorse della politica di coesione e per la conduzione di specifici progetti, si prevede che, nelle ipotesi di cui alla lettera e), l'Agenzia per la coesione si avvale dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa (Invitalia Spa) e che l'Agenzia sostenga la realizzazione dei programmi con azioni di accompagnamento alle amministrazioni titolari, promuovendo il ricorso ai Contratti Istituzionali di Sviluppo e l'attivazione dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa – Invitalia Spa in qualità di centrale di committenza. Spetta, inoltre, all'Agenzia la proposta ai fini dell'adozione, da parte della Presidenza del Consiglio, delle necessarie misure di accelerazione degli interventi ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 88 del 2011.
  Il comma 2 dell'articolo 4-bis reca la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione dell'articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.Pag. 39
  L'articolo 4-quater, modifica la composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, adeguando le denominazioni dei Ministeri a seguito delle modifiche apportate dal decreto-legge in esame e stabilendo che il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) non ne sia più componente di diritto e possa essere invitato a partecipare alle sue riunioni, senza diritto di voto, con funzione esclusivamente di alta consulenza tecnico-scientifica.
  Con la modifica all'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo n. 128 del 2003 – relativo alla composizione del Comitato interministeriale per le politiche relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale, del quale fanno parte anche il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, si adegua la denominazione dei Ministri in questione a quella che essi assumono in virtù dell'articolo in esame e si prevede che del Comitato facciano anche parte i Ministri per il Sud e per gli affari europei, ove nominati.
  L'articolo 5, infine, regola l'entrata in vigore del decreto-legge.

  Gennaro MIGLIORE (PD) preannuncia che il suo gruppo presenterà alcuni emendamenti e sottolinea che il tempo per l'esame in sede referente – essendo stato assegnato il provvedimento solo nella giornata odierna – risulta estremamente ridotto; tuttavia, in nome di uno spirito collaborativo, essendo prossima la sospensione dei lavori parlamentari per la pausa estiva, dichiara che non intende sollevare obiezioni circa il termine fissato per la presentazione degli emendamenti. Segnala, in ogni caso, che saranno avanzate alcune puntuali proposte di modifica del testo nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, pur riconoscendo la ristrettezza dei tempi a disposizione della Commissione per lo svolgimento dell'esame in sede referente, ricorda che la calendarizzazione in Assemblea del provvedimento è stata decisa all'unanimità dalla Conferenza dei Presidenti di gruppo.
  Dichiara quindi concluso l'esame preliminare del provvedimento e rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani, nel corso della quale saranno esaminate le proposte emendative che saranno presentate e si concluderà l'esame in sede referente.

  La seduta termina alle 15.45.

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