CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 31 luglio 2018
45.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 31 luglio 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene la sottosegretaria di Stato per l'economia e le finanze Laura Castelli.

  La seduta comincia alle 10.45.

DL 87/2018: Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.
C. 924-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, osserva che il disegno di legge dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 87 del 12 luglio 2018, recante disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese.
  Il testo originario del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole con condizione nella seduta del 25 luglio 2018.
  Precisa che le Commissioni riunite VI (Finanze) e XI (Lavoro) hanno apportato modifiche al provvedimento nel corso dell'esame in sede referente.
  In merito all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione, recante abrogazione del decreto-legge 28 giugno 2018, n. 79, rinvia all'illustrazione dell'articolo 11-bis del provvedimento in esame, che riproduce le disposizioni contenute nel decreto-legge n. 79 del 2018, abrogato dalla norma in esame.
  Relativamente all'articolo 1, comma 1, lettera 0a), lettera a), numero 1-bis), e lettera b), relativo alle modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato, rileva che le norme novellano il Pag. 51decreto legislativo n. 81 del 2015, intervenendo su una disciplina di carattere ordinamentale alla quale non sono stati espressamente attribuiti effetti finanziari dalle norme originarie. In considerazione peraltro degli effetti attribuiti dalla relazione tecnica agli interventi sulla predetta disciplina contenuti nel provvedimento in esame, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine all'eventuale incidenza rispetto ai predetti effetti – scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica – delle modifiche intervenute presso le Commissioni di merito.
  Per ciò che attiene l'articolo 1, comma 2, recante applicabilità del comma 1 alle proroghe e ai rinnovi dei contratti in corso, rileva che la norma esclude l'applicazione delle modifiche apportate dal provvedimento in esame alle proroghe e ai rinnovi contrattuali intervenuti fino al 31 ottobre 2018. In proposito, tenuto conto che dalle disposizioni in esame sono attesi, in base alla relazione tecnica allegata al testo originario, effetti finanziari scontati ai fini dei saldi, ritiene che andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione dal Governo volti a chiarire se e in quale misura la modifica in esame sia suscettibile di incidere sui predetti effetti.
  In merito all'articolo 1-bis, recante esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile, osserva che le disposizioni in esame sono volte a concedere sgravi contributivi, fino a un massimo di 3.000 euro annui per ogni lavoratore, per 36 mesi, ai datori che negli esercizi 2019 e 2020 assumano soggetti di età inferiore ai 35 anni. Essendo già in vigore l'articolo 1, commi 100 e 101, della legge n. 205 del 2017, che prevede sgravi contributivi permanenti per i giovani che non abbiano compiuto il trentesimo anno di età (anch'essi per la durata di trentasei mesi e con un tetto massimo annuo di 3.000 euro), la disposizione è sostanzialmente volta a estendere l'agevolazione alle assunzioni di soggetti che abbiano compiuto 30 anni ma siano di età inferiore ai 35 anni, che dal 2019 non rientrerebbero nel beneficio. Ciò premesso, ritiene che andrebbero acquisiti i parametri utilizzati per la stima degli effetti finanziari indicati dal testo. Osserva che la mera applicazione dei parametri desumibili dalla relazione tecnica allegata alla legge di bilancio 2018 non consente infatti di verificare appieno gli oneri lordi, riferiti alle minori entrate contributive, nonché gli effetti di maggiore gettito fiscale, indicati dalla norma in esame.
  Per quanto riguarda la copertura degli oneri di cui al comma 4, lettera b), a valere sulle maggiori entrate derivanti da un ulteriore incremento del PREU, di cui al successivo articolo 9, comma 6, del provvedimento in esame, rinvia all'illustrazione relativa a tale articolo.
  Riguardo infine al rifinanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica – previsto dal comma 5 in misura pari alla differenza tra le minori entrate contributive, al netto degli effetti fiscali, dovute alle misure di sgravio e l'incremento di gettito ascritto all'aumento del PREU di cui all'articolo 9, comma 6 – non formula osservazioni per i profili di quantificazione, essendo l'onere limitato allo stanziamento disposto dalla norma.
  Relativamente all'articolo 2, relativo alle modifiche alla disciplina della somministrazione di lavoro, osserva, con riferimento a quanto disposto dal comma 01, dal comma 1 e dal comma 1-ter, che le novelle in esame modificano le modalità di applicazione del lavoro di somministrazione, disciplina alla quale non sono stati espressamente attribuiti effetti finanziari dalle norme originarie. Analogamente a quanto già rilevato con riferimento alle modifiche all'articolo 1, ritiene peraltro necessario, anche in relazione agli effetti ascritti dalla relazione tecnica alle disposizioni relative ai contratti a tempo determinato contenute nel provvedimento in esame, acquisire l'avviso del Governo riguardo al verificarsi o meno di effetti finanziari in conseguenza delle disposizioni in esame.
  Per quanto riguarda l'introduzione della fattispecie relativa alla somministrazione fraudolenta, di cui al comma 1-bis, non ha osservazioni da formulare in Pag. 52quanto le sanzioni ivi previste sono aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 2-bis, relativo alle disposizioni per favorire il lavoratore nell'ambito delle prestazioni occasionali, rileva che le disposizioni in esame sono volte, tra l'altro, ad ampliare l'ambito applicativo della vigente disciplina di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, in materia di prestazioni occasionali. In proposito, non ha osservazioni da formulare atteso che alla predetta disposizione non sono stati ascritti effetti per la finanza pubblica.
  Con riferimento alla possibilità che il pagamento da parte del prestatore possa essere effettuato anche per il tramite di sportello postale, di cui alla lettera f), non ha osservazioni da formulare dal momento che la novella specifica che gli oneri riferiti a tale modalità di pagamento sono a carico del prestatore. Andrebbe comunque esclusa la possibilità di oneri per soggetti pubblici connessi ad adeguamenti di carattere organizzativo ed operativo.
  Infine, con riferimento alla lettera g), ritiene utile che il Governo chiarisca se la modifica sia suscettibile di determinare minor gettito da sanzioni, eventualmente già scontato ai fini dei tendenziali.
  In merito all'articolo 3, comma 1-bis, recante offerta di conciliazione, non ha osservazioni da formulare atteso che le modifiche riguardano trasferimenti tra privati, senza quindi effetti sui saldi di finanza pubblica. Chiede al riguardo, comunque, una conferma da parte del Governo.
  Per quanto riguarda l'articolo 3, comma 2, relativo all'incremento della contribuzione relativa al contratto a tempo determinato per contratti di lavoro domestico, ritiene necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo al fine di verificare l'incidenza delle disposizioni in esame rispetto all'aumento di gettito contributivo ascritto all'incremento di 0,5 punti percentuali applicato al contributo addizionale di cui all'articolo 2, comma 28, della legge n. 92 del 2012.
  Quanto all'articolo 3-bis, recante destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle regioni all'operatività dei centri per l'impiego non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, in quanto la norma non deroga al vincolo del pareggio di bilancio previsto per le regioni: l'impiego di quote delle facoltà assunzionali per il rafforzamento degli organici dei centri per l'impiego non appare quindi suscettibile di incidere sui saldi di finanza pubblica.
  In merito all'articolo 3-ter, in materia di relazione alle Camere, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  Per quanto riguarda l'articolo 4, che prevede il differimento dei termini di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali in tema di diplomati magistrali, in merito alle modifiche introdotte rileva preliminarmente che le variazioni apportate al comma 1 sono volte ad estenderne l'ambito applicativo, mentre i successivi commi introdotti disciplinano assunzioni con riferimento al complesso dei soggetti interessati dalle decisioni giurisdizionali di cui al medesimo comma 1. Sono inoltre previste procedure concorsuali di carattere generale nei limiti dei posti vacanti e disponibili. Precisa che si dispone altresì che le procedure concorsuali bandite per la copertura di tali posti prevedano diritti di segreteria finalizzati alla copertura delle spese derivanti dal loro espletamento. Le disposizioni non sembrano quindi suscettibili di determinare effetti finanziari diretti. Rileva, tuttavia, l'opportunità di acquisire la valutazione del Governo in merito ad eventuali effetti, sia pur di carattere indiretto, connessi a problemi organizzativi delle strutture scolastiche interessate ovvero ad eventuali esiti di contenzioso.
  Relativamente all'articolo 4-bis, in materia di contratti a termine nel settore dell'insegnamento scolastico, osserva che la disposizione di cui al comma 131 della legge n. 107 del 2015 è volta ad evitare oneri derivanti dalla violazione della norma, di derivazione europea, che impone un obbligo di stabilizzazione in caso Pag. 53di superamento della predetta durata complessiva di 36 mesi. Il venir meno del citato comma 131 potrebbe quindi determinare effetti onerosi connessi ad eventuali obblighi di stabilizzazione del personale interessato. In ordine a tali effetti ritiene utile acquisire l'avviso del Governo.
  In merito all'articolo 5, comma 5-bis, relativo alla destinazione del gettito di sanzioni, pur evidenziando che la norma dispone in merito alla destinazione di somme derivanti da sanzioni di nuova istituzione, rileva che non è previsto il rinvio a provvedimenti attuativi ai fini della individuazione delle specifiche modalità di utilizzo delle risorse in questione. Non formula pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che le modalità di utilizzo delle somme disponibili siano idonee ad escludere effetti negativi sui saldi anche sul piano dell'allineamento temporale tra l'acquisizione e l'utilizzo delle stesse.
  Con riferimento all'articolo 6, relativo alle imprese beneficiarie di aiuti, non si ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che le modifiche intervengono su disposizioni alle quali non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  In merito all'articolo 7, in materia di recupero del beneficio dell'iper-ammortamento, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che la modifica introdotta interviene su disposizioni cui non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  Per ciò che attiene l'articolo 9, recante interventi sui giochi e PREU, con riferimento alle modificazioni di cui al comma 1, tenuto conto che l'espressione «gioco d'azzardo» potrebbe, almeno in parte, ritenersi già inclusa in quella, prevista dal testo originario del provvedimento, di «giochi e scommesse con vincite in denaro», ritiene che andrebbe acquisita conferma dal Governo che la predetta modifica non determini variazioni rispetto alla riduzione di gettito già scontata dalla relazione tecnica con riguardo al medesimo comma 1. Analoga conferma appare utile con riferimento al comma 1-ter, che interviene sulle informazioni pubblicitarie obbligatorie per le lotterie istantanee dal 1o gennaio 2019.
  Con riferimento alle modifiche apportate dalle Commissioni di merito al comma 6 (che incrementano l'aumento del PREU già previsto dal testo originario del comma) fa presente che le stesse sono state introdotte per far fronte agli effetti netti derivanti dai commi 1 e 2, in materia di esonero contributivo per l'occupazione giovanile, e dal comma 5 (incremento del Fondo FISPE) dell'articolo 1-bis, come si evince dalla lettera b) del comma 4 del medesimo articolo. Secondo tale ultima disposizione, infatti, quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 6 concorre a coprire gli oneri derivanti dalla decontribuzione, nella misura di: 38,8 milioni di euro per il 2019, 84,2 milioni di euro per il 2020, 117 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 46,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2023. La stima di questi ultimi effetti, imputabili agli ulteriori incrementi del PREU previsti dalle modifiche introdotte in sede referente, appaiono in linea con i parametri e il procedimento di calcolo definito dalla relazione tecnica con riguardo alle norme del testo originario. In proposito appare comunque necessario acquisire elementi di conferma dal Governo.
  Ritiene che andrebbe altresì acquisita la valutazione del Governo in merito ad eventuali effetti di riduzione della base imponibile – derivanti da modificazioni del payout (percentuale di vincite sul giocato riconosciuta ai giocatori) – che potrebbero impattare sulle maggiori entrate erariali attese dall'incremento dell'aliquota impositiva: simili effetti sono stati infatti prefigurati sia dalla relazione tecnica riferita al testo originario dell'articolo 9 sia da quella riferita all'ultimo incremento del PREU medesimo, introdotto dal decreto-legge n. 50 del 2017.
  In merito all'articolo 9-bis, in materia di monitoraggio dell'offerta di gioco, rileva che la norma prevede, a carico del Governo, un obbligo informativo nei confronti del Parlamento, per il cui adempimento si presuppone l'utilizzo «anche» di Pag. 54una banca dati sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio. Andrebbero peraltro acquisiti elementi di valutazione dal Governo volti ad escludere oneri aggiuntivi per le strutture competenti derivanti dal monitoraggio previsto dalla norma in esame e dal riferimento ad un'apposita banca dati.
  Riguardo all'articolo 9-ter, che prevede misure a tutela dei minori, rileva che la norma prescrive l'accesso agli apparecchi da intrattenimento di tipo AWP e VLT mediante tessera sanitaria, al fine di impedire il gioco ai minori. Considerato che – per i minori – il divieto di gioco con vincita in denaro è già previsto, a legislazione vigente, dall'articolo 24, comma 20, del decreto-legge n. 98 del 2011, la norma non appare volta ad introdurre una nuova limitazione di accesso ai giochi, con possibile riduzione della base imponibile, bensì a dare attuazione ad una prescrizione già prevista. In tal senso, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Ritiene peraltro utile acquisire l'avviso del Governo in merito all'eventualità che l'accesso agli apparecchi tramite tessera sanitaria possa comportare – anche per il pubblico per il quale non vige il divieto – effetti disincentivanti con eventuali riflessi sui volumi di gioco.
  Per quanto riguarda l'articolo 9-quater, concernente il logo No Slot e le campagne di sensibilizzazione, rileva che la norma istituisce un logo «no slot», che potrà essere utilizzato dagli esercizi privi di apparecchi da gioco AWP (o new slot) e VLT e prevede un'apposita clausola di invarianza. Non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, considerato che la norma non appare suscettibile di incidere in via diretta sulle entrate erariali da gioco.
  Per quanto attiene alla clausola di invarianza riportata nell'articolo in esame, probabilmente riferita ad adempimenti di carattere amministrativo, ritiene utile chiarire a quali attività la stessa faccia specificamente riferimento, atteso che tale clausola non è consentita per le spese di carattere obbligatorio.
  In merito all'articolo 11, commi da 2-bis a 2-quinquies, recanti disposizioni in materia di invio dei dati delle fatture emesse e ricevute, in merito ai profili di quantificazione, segnala quanto segue.
  Il comma 2-bis prevede un esonero da adempimenti di natura contabile, relativi alla tenuta dei registri obbligatori IVA. Ritiene pertanto opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo volti a verificare se il venir meno di tali procedure possa riflettersi negativamente sull'efficacia dell'attività di contrasto all'evasione fiscale, con conseguenti effetti di minor gettito.
  Il comma 2-ter prevede l'abrogazione di una norma relativa alla comunicazione IVA per i prodotti agricoli (comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge n. 179 del 2012) alla quale non sono stati ascritti originariamente effetti finanziari. Ritiene peraltro che andrebbe verificata l'effettiva neutralità di tale intervento anche alla luce degli effetti realmente prodotti dalla norma, in vigore dal 2012, che si intende abrogare.
  I commi 2-quater e 2-quinquies estendono, a decorrere dal 2018, l'esonero dagli obblighi di comunicazione IVA per tutti i produttori agricoli, includendo quindi anche coloro che non sono situati in zone montane. Segnala che la disposizione comporta, pertanto, oneri annui a regime mentre la copertura finanziaria è prevista per il solo anno 2018.
  Non sono inoltre evidenti gli elementi utilizzati ai fini della stima in 3,5 milioni di euro degli oneri in questione. Evidenzia pertanto la necessità di acquisire i dati necessari ai fini della verifica della quantificazione degli effetti finanziari della disposizione e del loro sviluppo temporale.
  Riguardo all'articolo 11-bis, che dispone la proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, prende atto di quanto indicato sia dalla relazione tecnica sia dai chiarimenti forniti al Senato nel corso dell'esame del decreto-legge n. 79 del 2018 riguardo ai parametri utilizzati per la stima della perdita di gettito e alle ipotesi sottostanti Pag. 55la valutazione dei predetti parametri. Peraltro, tenuto conto che le entrate in questione sono riferite ad attività di contrasto all'evasione fiscale e presentano, pertanto, una elevata aleatorietà, considera opportuno, per ragioni di prudenzialità, acquisire elementi di maggiore dettaglio in ordine ad alcune ipotesi sui quali le risposte formulate nel corso dell'esame al Senato non sembrano esplicitare tutti gli elementi di riferimento. In particolare, riguardo alla percentuale del 33 per cento utilizzata quale quota di riduzione del gettito già ascritta alla norma dalla legge di bilancio 2018 con riguardo al settore IVA frodi-carburanti, la nota presentata al Senato si limita ad affermare la prudenzialità del parametro sulla base di informazioni acquisite presso associazioni di categoria. Sul punto ritiene opportuno acquisire elementi di maggiore dettaglio a supporto della percentuale individuata.
  Ritiene altresì necessario chiarire se sia configurabile un maggior utilizzo, rispetto al passato, degli impianti considerati dalla norma in esame ai fini del rifornimento di carburante e se tale ipotesi possa essere rilevante ai fini della stima degli effetti finanziari.
  Dal punto di vista della formulazione della norma, fa presente che le disposizioni in esame novellano, tra l'altro, il comma 917 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2018, il quale si applica anche ai consumi delle famiglie. Pur considerando che dal carattere sistematico delle disposizioni in esame e dagli allegati tecnici le modifiche appaiono riferibili ai soli soggetti IVA, ritiene opportuna una espressa conferma in tal senso al fine di evitare dubbi interpretativi.
  Per quanto riguarda l'articolo 12-bis, concernente la compensazione delle somme iscritte a ruolo, fa presente che alle disposizioni che hanno previsto originariamente (articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013) la facoltà di compensazione in esame limitatamente al 2014 e alle successive proroghe già intervenute non sono stati ascritti effetti finanziari. Rispetto a tali precedenti disposizioni, che si limitavano a rinviare all'adozione di un decreto che individuasse modalità di attuazione tali da assicurare gli equilibri di finanza pubblica, la norma in esame prevede in via diretta l'applicazione del decreto ministeriale 24 settembre 2014, emanato in attuazione del citato decreto-legge n. 145 del 2013.
  Ritiene preliminarmente che andrebbe chiarito se il rinvio alla normativa del 2014 possa ritenersi tuttora idoneo al fine di garantire l'assenza di effetti negativi per la finanza pubblica.
  Più in generale, osserva che, per effetto delle proroghe annuali via via intervenute, le disposizioni in esame, già considerate come di carattere temporaneo, hanno assunto un'applicazione di fatto continuativa negli ultimi quattro esercizi.
  Anche alla luce di tale esperienza applicativa, ritiene quindi opportuno chiarire se il meccanismo di compensazione previsto sia effettivamente idoneo ad escludere effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, dovuti a flussi di cassa non coincidenti, per importi e tempi di definizione, con quelli già inclusi nelle previsioni tendenziali.
  Per quanto concerne i profili di copertura finanziaria, in relazione all'articolo 1-bis, commi 4, 5 e 6 e all'articolo 9, comma 6, segnala che la disposizione provvede alla copertura dei seguenti oneri: oneri derivanti dal riconoscimento di un esonero contributivo – in misura pari al 50 per cento e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua – ai datori di lavoro privato che assumono negli anni 2019-2020 lavoratori di età inferiore ai 35 anni con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato a tutele crescenti; oneri derivanti dall'incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  In particolare, ai predetti oneri si provvede mediante le maggiori entrate derivanti: dagli introiti fiscali connessi al citato esonero contributivo; dall'ulteriore aumento del prelievo unico erariale (PREU), rispetto a quello previsto dal testo originario del decreto-legge (articolo 9, comma 6).Pag. 56
  Infine, la disposizione prevede che, allo scopo di assicurare la neutralità sui saldi di finanza pubblica, l'Istituto nazionale di previdenza sociale provvede al monitoraggio trimestrale degli oneri di cui ai commi 1 e 2 e comunica le relative risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo al trimestre di riferimento, anche ai fini dell'adozione delle eventuali iniziative da intraprendere ai sensi dell'articolo 17 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
  Al riguardo, in primo luogo, rileva la necessità che il Governo confermi la correttezza delle risorse finanziarie utilizzate a copertura, posto che l'emendamento che ha introdotto l'articolo in esame (1.011 Nuova formulazione), non era corredato di relazione tecnica. In secondo luogo, ritiene che andrebbe valutata l'opportunità di precisare se la clausola di salvaguardia, di cui al comma 6, si riferisca esclusivamente alle iniziative legislative di cui all'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009, ovvero anche alla procedura di carattere amministrativo attivabile in corso d'esercizio ai sensi del comma 12-bis del medesimo articolo 17, fermo restando che in mancanza di una precisazione testuale al riguardo dovrebbero intendersi integralmente applicabili entrambe le procedure.
  In merito ai profili di copertura finanziaria relativi all'articolo 11, comma 2-quinquies, fa presente che la disposizione in commento provvede alla copertura dell'onere derivante dal comma 2-quater del medesimo articolo 11, valutato in 3,5 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze). Al riguardo non ha osservazioni da formulare, atteso che il predetto Fondo in parola reca, per l'anno 2018, le necessarie disponibilità.
  In merito ai profili di copertura finanziaria relativi agli articoli 11-bis, 3 e 4, fa presente che l'articolo in commento reca – al comma 3, lettere da a) ad e) – la copertura dei seguenti oneri: incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica, in misura pari a 12,6 milioni di euro per il 2020, disposto ai sensi del comma 2 dell'articolo in esame; minori entrate tributarie, valutate in 56,9 milioni di euro per il 2018 e in 29 milioni di euro per il 2019, derivanti dal rinvio dal 1o luglio 2018 al 1o gennaio 2019 dell'obbligo della fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante effettuati presso impianti di distribuzione da parte di soggetti passivi IVA, disposto dal comma 1.
  In particolare, ai predetti oneri si provvede: quanto a 3 milioni di euro per il 2018, mediante utilizzo del Fondo di parte corrente istituito, in esito al riaccertamento straordinario dei residui passivi, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto-legge n. 66 del 2014; quanto a 3 milioni di euro per il 2018, mediante utilizzo del Fondo di parte corrente, alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009; quanto a 30,9 milioni di euro per il 2018 e a 29 milioni di euro per il 2019, mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2018-2020, utilizzando l'accantonamento di competenza del Ministero dello sviluppo economico per un milione di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019 e l'accantonamento di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze per 29,9 milioni di euro per l'anno 2018 e 27 milioni di euro per l'anno 2019; quanto a 20 milioni di euro per il 2018, mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all'articolo 1, comma 199, della legge n. 190 del 2014; quanto a 12,6 milioni di euro per il 2020, mediante le maggiori entrate derivanti dallo slittamento dell'obbligo di fatturazione elettronica disposto dal comma 1.Pag. 57
  In relazione all'utilizzo dei predetti Fondi non ha osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che gli stessi recano le occorrenti disponibilità, ad esclusione del Fondo derivante dal riaccertamento dei residui passivi perenti, a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie. In particolare, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti, da un lato, in merito all'idoneità della copertura disposta, dall'altro, in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'utilizzo del Fondo, posto che quest'ultimo dovrebbe essere preordinato al pagamento di partite debitorie ancora sussistenti.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI deposita la relazione tecnica concernente le modifiche introdotte nel corso dell'esame del provvedimento nelle Commissioni di merito (vedi allegato).

  Claudio BORGHI, presidente, propone di sospendere la seduta fino alle 11.30, per dare tempo ai gruppi di prendere visione della relazione tecnica depositata dalla sottosegretaria Castelli e al relatore di formulare la proposta di parere sul provvedimento sulla base degli elementi contenuti nella medesima relazione tecnica.

  Luigi MARATTIN (PD), data la complessità della relazione tecnica, chiede che sia concessa almeno un'ora per esaminarla.

  Claudio BORGHI, presidente, dati i tempi di esame del provvedimento in Assemblea e vista la richiesta del deputato Marattin, propone di riprendere i lavori della Commissione non più tardi delle 11.40.

  Luigi MARATTIN (PD) rinnova la propria richiesta, osservando che occorre consentire alla Commissione di esaminare il provvedimento in modo adeguato, data la complessità del documento depositato dal Governo.

  Roberto OCCHIUTO (FI), seppur concordando con il deputato Marattin circa la necessità di avere più tempo per esaminare la relazione tecnica depositata dal Governo, si dichiara d'accordo con la proposta formulata dal presidente al fine di svolgere una discussione serena del provvedimento in Aula ed evitare l'apposizione della questione di fiducia da parte del Governo.

  La seduta, sospesa alle 11.05, è ripresa alle 11.45.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 924-A Governo di conversione in legge del decreto-legge n. 87 del 2018, recante Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   premesso che:
    la Commissione bilancio ha esaminato, in sede consultiva, il testo originario del decreto-legge, esprimendo su di esso parere favorevole con una condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione;
    le Commissioni VI (Finanze) e XI (Lavoro pubblico e privato) nel corso dell'esame, in sede referente, hanno introdotto modifiche e integrazioni al testo del predetto decreto-legge, recependo puntualmente, tra l'altro, la citata condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione;
    in merito alle predette modifiche e integrazioni, è stata elaborata una relazione tecnica verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato, a condizione che, a fronte delle minori entrate derivanti dal comma 1-bis dell'articolo 3, valutate dalla medesima relazione tecnica in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere Pag. 58dall'anno 2021, sia introdotta un'apposita clausola di copertura finanziaria a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
  esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:

  All'articolo 3, comma 1-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Alle minori entrate derivanti dal presente comma, valutate in 0,27 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,11 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,16 milioni di euro per l'anno 2020 e in 1,15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

  Conseguentemente, all'articolo 14, apportare le seguenti modificazioni:
   al comma 2, alinea, dopo le parole: dagli articoli 1 e 3, aggiungere le seguenti: comma 2,;
   al comma 2, lettera d), dopo le parole: di cui agli articoli 1 e 3 aggiungere le seguenti:, comma 2;
   al comma 3, sostituire le parole: di cui agli articoli 1 e 2 e 3 con le seguenti: di cui agli articoli 1, 2 e 3, comma 2,».

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Luigi MARATTIN (PD), ricordando che la relazione tecnica sul provvedimento è stata consegnata meno di un'ora prima, sottopone all'attenzione del relatore e del Governo due questioni. La prima riguarda l'articolo 4-bis, recante modifica in materia di contratti a termine nel settore dell'insegnamento. Al riguardo, la relazione tecnica depositata dal Governo presuppone l'insussistenza delle ragioni di richiesta di risarcimento da parte degli insegnanti non assunti e, di conseguenza, prevede che dalla disposizione non derivino oneri per la finanza pubblica. In proposito, ritiene che le motivazioni del Governo siano piuttosto deboli e considera, invece, probabile che per gli insegnanti non stabilizzati vi siano i presupposti per proporre ricorso.
  In secondo luogo, solleva dubbi in merito alla copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1-bis, recante esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile. Segnala, infatti, che al relativo onere si provvede, in parte, mediante autocopertura, prevedendo un aumento di gettito derivante dall'incremento dell'occupazione, e, in parte, mediante l'aumento del PREU. Ritiene, tuttavia, che non sia lungimirante affidare la copertura degli oneri derivanti dall'articolo 1-bis all'aumento della tassazione in un settore, quello dei giochi, che il Governo intende affossare, dato che allo stesso tempo se ne vieta la pubblicità.

  Claudio BORGHI, presidente, non concorda con il deputato Marattin sull'intento distruttivo del settore del gioco da parte del Governo. A tale proposito porta l'esempio del disincentivo alla pubblicità delle sigarette, che non ha certo distrutto il settore.

  Beatrice LORENZIN (Misto-CP-A-PS-A), replicando all'intervento del presidente, sottolinea che in realtà il divieto di pubblicità delle sigarette ne ha abbassato notevolmente il consumo. Tuttavia, ricorda che tale divieto, a differenza di quanto avviene oggi con il gioco, è stato accompagnato da numerose campagne di sensibilizzazione Pag. 59e di informazioni riguardanti i gravi danni che il fumo provoca alla salute e dal divieto di fumo nei luoghi aperti al pubblico. Pertanto, ritiene inutile intervenire solo sulla pubblicità del gioco, senza prevedere ulteriori iniziative. Sottolinea, infatti, come vi sia una contraddizione nell'azione del Governo, che, da una parte, vieta la pubblicità del gioco e, dall'altra, punta sulle risorse da esso prodotte per coprire oneri derivanti da altre iniziative.
  Concludendo, sottolinea che tutte le dipendenze, tra cui fumo, gioco e alcool, hanno un altissimo costo per la finanza pubblica e che questo è un tema parallelo a quello etico.

  Roberto OCCHIUTO (FI) chiede al Governo un approfondimento sull'articolo aggiuntivo Gelmini 1-bis.013 presentato dal suo gruppo in merito al bonus per le assunzioni e ritenuto privo di adeguata copertura.

  Claudio BORGHI, presidente, avverte che l'esame degli emendamenti presentati in Assemblea si svolgerà subito dopo la votazione della proposta di parere del relatore sul testo del provvedimento all'esame dell'Assemblea.

  Pietro NAVARRA (PD) chiede una conferma circa il fatto che l'esonero contributivo per favorire l'occupazione giovanile, di cui all'articolo 1-bis introdotto nel corso dell'esame in sede referente, è suscettibile di determinare nuove assunzioni per gli anni 2019 e 2020 in relazione agli operai agricoli quantificate nell'ordine di sole 230 unità, come peraltro indicato nella relazione tecnica depositata nella seduta odierna dalla rappresentante del Governo.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI conferma la validità dei dati testé menzionati dall'onorevole Navarra.

  Fabio MELILLI (PD) auspica che nel prosieguo della legislatura le valutazioni di ordine finanziario contenute nelle relazioni tecniche predisposte dal Governo e verificate dalla Ragioneria generale dello Stato possano essere ispirate ad un criterio di maggiore coerenza ed omogeneità. A tale proposito, osserva infatti che – rispetto alla stima di 230 nuove assunzioni nel settore degli operai agricoli richiamata dal deputato Navarra – nella relazione tecnica sul provvedimento in esame viene asserito che la mancata applicazione ai contratti di lavoro domestico dell'aumento del contributo addizionale per i contratti a tempo determinato, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 3, non determina effetti onerosi a carico della finanza pubblica, anche in considerazione della scarsa numerosità – pari a circa 1.700 unità – dei soggetti interessati dalla citata disposizione.

  Luigi MARATTIN (PD) ricorda che non ha ancora ricevuto un riscontro da parte della rappresentante del Governo alle sue richieste di chiarimento in precedenza formulate.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, nel ribadire la bontà dei dati contenuti nella relazione tecnica, conferma che le disposizioni di cui all'articolo 4-bis, in materia di contratti a termine nel settore dell'insegnamento scolastico, non sono comunque suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche in relazione alla eventuale presentazione di ricorsi da parte dei soggetti interessati.

  Maria Anna MADIA (PD), pur prendendo atto degli assunti di base contenuti nella relazione tecnica, secondo cui dall'attuazione del citato articolo 4-bis non deriverebbero nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ritiene tuttavia che così operando il Governo si assume la non lieve responsabilità politica di ritenere non fondati eventuali ricorsi presentati dagli insegnanti interessati dalla norma, qualora contrattualizzati oltre i 36 mesi. Osserva come tale discutibile decisione, prima ancora che per le sue implicazioni di ordine finanziario, riveste un carattere sostanzialmente politico, del Pag. 60quale il Governo dovrà pertanto rendere conto.

  Claudio BORGHI, presidente, si limita ad osservare che la Ragioneria generale dello Stato, nel verificare positivamente la relazione tecnica depositata nella seduta odierna, ha evidentemente ritenuto le disposizioni di cui all'articolo 4-bis improduttive di effetti finanziari negativi rispetto al quadro a legislazione vigente.

  Luigi MARATTIN (PD), pur esprimendo rispetto per il lavoro svolto dalla Ragioneria generale dello Stato, ribadisce i rilievi critici in precedenza formulati sull'articolo 4-bis, con particolare riferimento al rapporto intercorrente tra la direttiva 1999/70/CE e la sentenza della Corte costituzionale n. 187 del 2016 nonché alla sussistenza di ragioni obiettive per la giustificazione del rinnovo dei contratti o rapporti di lavoro a tempo determinato, di cui alla clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla predetta direttiva.

  Claudio BORGHI, presidente, chiede al relatore, onorevole Buompane, se alla luce del dibattito in corso ritenga di modificare o integrare la proposta di parere dianzi presentata.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, conferma la proposta di parere in precedenza formulata, osservando che, da un lato, non si può comunque prescindere dal rispetto dell'ordinamento europeo, dall'altro, che la sussistenza delle cosiddette «ragioni obiettive» richiamata dal deputato Marattin appare un dato verificabile, caso per caso, solo alla luce delle concrete circostanze. Per quanto attiene invece ai profili di carattere finanziario, ritiene di prendere atto di quanto asserito nella relazione tecnica in merito alla assenza di effetti onerosi a carico della finanza pubblica derivanti dall'attuazione dell'articolo 4-bis.

  Luigi MARATTIN (PD) ritiene che le affermazioni testé svolte dal relatore confermano di fatto la necessità di corredare le disposizioni di cui all'articolo 4-bis di una specifica clausola di copertura finanziaria.

  Maria Anna MADIA (PD) ritiene che il relatore abbia implicitamente confermato le perplessità manifestate dal Partito Democratico circa gli esiti di eventuali ricorsi presentati dagli insegnanti interessati nelle competenti sedi giurisdizionali.

  Maria Elena BOSCHI (PD), alla luce della discussione odierna, reputa opportuno acquisire ulteriori chiarimenti da parte della rappresentante del Governo e del relatore, anche al fine di modificare la norma in esame, posto che l'eventualità di contenziosi in relazione all'attuazione dell'articolo 4-bis appare assai probabile e, come tale, suscettibile di produrre effetti onerosi privi di copertura finanziaria.

  Claudio BORGHI, presidente, nel richiamare sul punto le specificazioni contenute nella relazione tecnica, fa presente che per le esigenze risarcitorie relative al personale docente e a quello ATA risultano stanziate per ciascuno degli anni 2017-2019 2 milioni di euro sul Fondo di cui all'articolo 1, comma 132, della legge n. 107 del 2015, a fronte peraltro di risarcimenti liquidati che dovrebbero attestarsi, sempre in base ai dati riportati nella relazione tecnica, in circa 1,63 milioni di euro annui.

  Pietro Carlo PADOAN (PD), ricollegandosi alle osservazioni in tal senso già svolte nella precedente seduta, desidera richiamare l'attenzione sull'impatto, in termini di potenziale incremento del già rilevante ammontare dell'evasione fiscale derivante dalla proroga al 1o gennaio 2019 del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante, essendo questa una scelta politica che si pone in contrasto rispetto agli obiettivi di lotta all'evasione fiscale tenacemente perseguiti dai Governi della passata legislatura.

Pag. 61

  Luigi MARATTIN (PD), con riferimento all'intervento da ultimo svolto dal presidente Borghi, osserva tuttavia come la dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 132, della legge n. 107 del 2015, risulta limitata al solo triennio 2017-2019, laddove il pericolo di una mancata copertura finanziaria si porrebbe proprio in relazione all'anno 2020, in conseguenza della presentazione di ricorsi da parte dei soggetti interessati.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore sul testo del provvedimento in esame.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, avverte che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. A tale proposito, con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione e/o copertura appare carente e/o inidonea, segnala le seguenti: Zangrillo 1.5 e Epifani 1.113, Germanà 1.196, Serracchiani 1.207 e 1.206, Gribaudo 1.208 e 1.210, Gelmini 1-bis.300, Gribaudo 1-bis.301, Carfagna 1-bis.8, Occhiuto 1-bis.16, Gelmini 1-bis.15, 1-bis.302, 1-bis.017, 1-bis.0302 e 1-bis.013, Polverini 1-bis.020 e 1-bis.07, Giacomoni 1-bis.021, Rizzetto 1-bis.012, Giacometto 1-bis.0303, Boldrini 1-bis.0300, 1-bis.0301 e 2-bis.0301, gli identici Rizzetto 3.2 e Zangrillo 3.16, gli identici Zangrillo 3.36, Lucaselli 3.37 e Gribaudo 3.38, Zan 3.45, gli identici Polverini 3.65 e Lucaselli 3.70, Lucaselli 3.69, Murelli 3.302, Gelmini 3.59, Osnato 3.72, Rizzetto 3.0301, Serracchiani 3.014, Germanà 3-ter.0300, Rizzetto 4.013, Ciaburro 4-bis.0300, Rizzetto 4.011, 4.06 e 4.09, Epifani 5.49, Fidanza 5.01 e 5.02, gli identici Paolo Russo 8.09, Ferro 8.012 e Gadda 8.06, Crosetto 9.2, Rostan 9.31, Fregolent 9.113, 9.116 e 9.110, Bellucci 9.02, Delmastro Delle Vedove 10.03, Bignami 11-bis.255 e 11-bis.250, Giacomoni 11-bis.252 e 12.6, Osnato 12.11, Carfagna 12.01, Osnato 12.7, Marin 13.16 e 13.15.
  Con riferimento, invece, alle proposte emendative per le quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Pastorino 1.102 e Fornaro 1.83, che sono volte a estendere l'ambito dei contratti di collaborazione ai quali si applica la disciplina del rapporto di lavoro subordinato. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari, anche indiretti, delle proposte emendative;
   Zangrillo 1.21, che è volta ad eliminare una delle causali che consentono il rinnovo fino a ventiquattro mesi del contratto di lavoro a tempo indeterminato. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Schullian 1.190, che appare diretta a estendere alla pubblica amministrazione la disciplina in materia di rapporto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, con la previsione di indennità in favore dei lavoratori licenziati. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Mollicone 1.192, che è volta a prevedere che le pubbliche amministrazioni indicano procedure concorsuali riservate ai dipendenti in servizio con contratti a tempo determinato. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Viscomi 1.211, che è volta ad aumentare fino a 5.000 euro la misura massima della riduzione dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro che assume con contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato soggetti aventi meno di 35 anni di età, provvedendo alla copertura del relativo onere, pari a 85 milioni di euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e all'idoneità della relativa copertura finanziaria;Pag. 62
   Germanà 1.216, che è volta a consentire alle pubbliche amministrazioni il conferimento di incarichi dirigenziali o direttivi a lavoratori in quiescenza, che rinuncino al trattamento pensionistico durante lo svolgimento dell'incarico, prevedendo un limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 e provvedendo alla copertura del relativo onere mediante riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e della relativa copertura finanziaria;
   Epifani 2.39, che è volta a estendere anche al contratto di somministrazione l'obbligo di inserimento delle causali previste all'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1). Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Schullian 2-bis.7, che è volta ad introdurre disposizioni in materia di lavoro accessorio, prevedendo tra l'altro che l'INPS e l'INAIL stipulino apposita convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di verificare, mediante apposita banca dati, l'andamento delle prestazioni di carattere previdenziale e delle relative entrate contributive conseguenti allo sviluppo delle attività di lavoro accessorio. Al riguardo, appare opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Boldrini 2-bis.0300, che è volta a introdurre misure per favorire l'occupazione femminile e contrastare lo squilibrio di genere, comprensive anche di esoneri e sgravi contributivi, provvedendo ai relativi oneri, quantificati in 205 milioni di euro per l'anno 2019, in 361,2 milioni di euro per l'anno 2020, in 318 milioni di euro per l'anno 2021 e in 352 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante rideterminazione della misura del payout applicato all'ammontare delle vincite degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico n. 773 del 1931. Al riguardo, appare opportuno acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura previsti dalla proposta emendativa in esame;
   Boldrini 2-bis.0302, che è volta a introdurre misure di sostegno alla conciliazione tra vita professionale e vita privata dei lavoratori, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 35 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante rideterminazione della misura del payout applicato all'ammontare delle vincite degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico n. 773 del 1931. Al riguardo, considera opportuno acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri e della relativa copertura previsti dalla proposta emendativa in esame;
   Lepri 3.64, gli identici Zangrillo 3.56, Soverini 3.74 e Tabacci 3.79, che prevedono che l'incremento del contributo addizionale di cui all'articolo 3, comma 2, del presente provvedimento non si applichi con riferimento alle ipotesi individuate nei contratti collettivi, provvedendo alla copertura del relativo onere, quantificato in 3 milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014. Al riguardo, reputa opportuno acquisire dal Governo un chiarimento in merito alla congruità della quantificazione degli oneri recati dalla proposta emendativa in esame;
   Silvestroni 3.71, che prevede che l'incremento del contributo addizionale di cui all'articolo 3, comma 2, del presente provvedimento non si applichi con riferimento alle ipotesi individuate nei contratti collettivi. Al riguardo, reputa opportuno acquisire dal Governo un chiarimento in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Carla Cantone 3.60, che, intervenendo sull'articolo 24-bis, del decreto legislativo Pag. 63n. 148 del 2015, prevede che i lavoratori rientranti negli ambiti aziendali e nei profili professionali a rischio di esubero possono richiedere all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL), entro sessanta giorni – anziché entro trenta giorni, come previsto dal testo vigente – dalla data di sottoscrizione dell'accordo di ricollocazione, l'attribuzione anticipata dell'assegno di ricollocazione, di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Lupi 3.01, che è volta ad introdurre la fattispecie del contratto di lavoro a orario ridotto, prevedendo tra l'altro che il compenso per la prestazione di lavoro sia esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e che il lavoratore abbia comunque diritto alle garanzie sociali in caso di malattia e infortunio. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa;
   Epifani 4.1, che è volta a introdurre un piano pluriennale di assunzioni nel comparto scolastico, provvedendo al relativo onere, valutato in 960 milioni di euro per il 2018 e in 2.880 milioni di euro annui a decorrere dal 2019, mediante un aumento fino al 28 per cento per il 2018 e fino al 32 per cento a decorrere dal 2019 delle ritenute sui redditi da capitale e sulle plusvalenze derivanti dalla vendita di azioni. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità della quantificazione dell'onere e della relativa copertura finanziaria;
   Aprea 4.23, che è volta a prevedere, tra l'altro, che i concorsi per il reclutamento nella scuola dell'infanzia e primaria abbiano cadenza biennale anziché triennale e che i soggetti immessi in ruolo con riserva frequentino un corso di aggiornamento professionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   gli identici Paolo Russo 4.22 e Fassina 4.300 e D'Attis 4.18, che sono volte, tra l'altro, a prevedere lo svolgimento di un corso intensivo di formazione volto all'immissione in ruolo dei soggetti per i quali, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, non sia stato ancora definito il contenzioso riferito ai concorsi per dirigente scolastico, provvedendo alle attività di formazione e alle immissioni in ruolo e i limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente;
   Ciaburro 4.302, 4.307, 4.308, 4.311, 4.313 e Fassina 4.251, che stabiliscono, tra l'altro, che sono confermati nei ruoli tutti i docenti assunti che hanno superato l'anno di prova di cui all'articolo 1, commi 116 e seguenti, della legge 13 luglio 2015, n. 107. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari delle proposte emendative;
   Mollicone 4.310, che prevede che i docenti devono essere mantenuti in servizio fino all'assunzione in ruolo sullo stesso posto e che l'anno di prova superato è considerato valido ai fini dell'immissione in ruolo. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Ascani 4.301, che prevede, tra l'altro, disposizioni volte alla stabilizzazione di personale, all'incremento dell'organico dell'autonomia, nonché a mantenere in servizio fino all'assunzione in ruolo il personale inserito con riserva nelle graduatorie a esaurimento. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Ascani 4.3, che prevede, tra l'altro, disposizioni volte alla stabilizzazione di Pag. 64personale e a mantenere in servizio fino all'assunzione in ruolo il personale inserito con riserva nelle graduatorie a esaurimento. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Ascani 4.252, che è volta, tra l'altro, ad incrementare l'organico dell'autonomia. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Rizzetto 4.08, che è volta a prevedere l'applicazione della più favorevole disciplina pensionistica prevista prima della «riforma Fornero» per alcuni lavoratori esodati, prevedendo che al relativo onere, quantificato in 329 milioni di euro per il 2019, si provvede mediante la previsione di una generale revisione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale per il medesimo anno. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e della relativa copertura finanziaria;
   Montaruli 4.03, che è volta ad estendere i benefici attribuiti alle imprese operanti nelle zone franche urbane. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa:
   Rizzetto 4.07, che è volta a delegare il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni per l'istituzione di un salario minimo orario applicabile a tutte le categorie di lavoratori. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Fatuzzo 4.024, che è volta a introdurre l'obbligo per gli enti gestori di assicurazioni obbligatorie previdenziali di comunicare, entro trenta giorni dalla domanda presentata dal lavoratore, l'importo della pensione maturata al giorno della richiesta. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Fidanza 4.02, che è volta ad estendere la durata della concessione di beni demaniali marittimi con finalità turistico-ricreative per settantacinque anni. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Delmastro Delle Vedove 4.01, che è volta a prevedere la permanenza nelle rispettive funzioni fino all'età pensionabile per i magistrati onorari in servizio come giudici onorari di tribunale, vice procuratori onorari o giudici di pace. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Meloni 4.04, che è volta ad escludere il commercio sulle aree pubbliche dagli ambiti di applicazione del decreto legislativo n. 59 del 2010, che dà attuazione alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Paolo Russo 4.035, che prevede l'avvio di nuove procedure concorsuali da parte delle amministrazioni dello Stato. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Fregolent 5.03, che prevede l'adozione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, di un Piano per l'attrazione di nuovi investimenti esteri in Italia nonché l'istituzione, presso il medesimo Ministero, di un apposito Comitato, stabilendo altresì che all'attuazione delle disposizioni in esame si provveda mediante una quota pari al 10 per cento del Fondo da assegnare all'Agenzia per la promozione Pag. 65all'estero, l'internazionalizzazione delle imprese italiane e l'attrazione degli investimenti esteri. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla congruità e idoneità della copertura finanziaria;
   Osnato 9.5, che modifica a vario titolo l'ambito di individuazione delle tipologie di giochi soggetti a divieto di pubblicità, ferme restando la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria previste dal testo originario del decreto-legge. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla perdurante congruità della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria di cui alla proposta emendativa in esame;
   Bellucci 9.28, che è volta, tra l'altro, ad includere nel divieto di pubblicità le lotterie nazionali a estrazione differita, senza tuttavia modificare la quantificazione degli oneri e la relativa copertura finanziaria. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Tabacci 9.127, che sopprime l'aumento del PREU sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, contestualmente prevedendo da un lato l'aumento delle entrate erariali sui giochi numerici e sulle lotterie nazionali in misura pari all'1,5 per cento della raccolta, dall'altro l'applicazione di un canone di concessione per tutte le concessioni di gioco in essere commisurato allo 0,35 per cento della raccolta di gioco, fatta eccezione per quella riferita alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Fregolent 9.128, che eleva ulteriormente le percentuali di incremento del PREU sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza previste dall'articolo 9, comma 6, del decreto-legge in esame, contestualmente prevedendo un processo di riduzione proporzionale dei nulla osta di esercizio relativi agli apparecchi di cui al predetto articolo 110, comma 6, lettera a). Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Martino 9.133, che è volta a ridurre il payout sugli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a). Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Fregolent 9.142, che, nel modificare l'articolo 1, comma 943, della legge n. 208 del 2015, anticipa dal 31 dicembre al 31 marzo 2019 la dismissione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettera a), del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Carnevali 9.06, che prevede che il Servizio sanitario nazionale, attraverso i servizi per le dipendenze patologiche istituiti dalle regioni, garantisca alle persone affette da gioco d'azzardo patologico interventi di presa in carico, di cura e di riabilitazione ambulatoriale e residenziale, stabilendo altresì che la certificazione della diagnosi di gioco d'azzardo patologico rilasciata dai predetti servizi dia diritto all'esenzione dalla partecipazione al costo della spesa sanitaria. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Bellucci 9.04, che vieta la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico Pag. 66esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito ai potenziali effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Carnevali 9.07, che prevede, tra l'altro, che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca programmi, presso gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, attività formative finalizzate ad educare i giovani a un approccio consapevole e responsabile ai giochi con vincite in denaro. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Carnevali 9.0302, 9.0300 e 9.0301, che sono volte ad autorizzare il Ministro dell'interno ad emanare, previo parere della Conferenza unificata, un decreto finalizzato, rispettivamente, ad innalzare il livello dei controlli, a prevenire e contrastare il gioco d'azzardo patologico e a modernizzare il settore dei giochi, prevedendo una serie di attività senza tuttavia fornire indicazione del reperimento delle eventuali risorse finanziarie occorrenti. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di dare attuazione alle proposte emendative in commento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Carnevali 9.018, che fissa nella quota di 55 mila il numero massimo dei punti gioco autorizzati sul territorio nazionale. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione della proposta emendativa in esame;
   Carnevali 9.010, che prevede, tra l'altro, che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, in collaborazione con il Ministero della salute, organizzi, con cadenza biennale e su base regionale, corsi di formazione obbligatori, riservati agli esercenti abilitati all'offerta pubblica di giochi con vincite in denaro, sul tema del gioco a rischio, problematico o patologico e sulla prevenzione del gioco d'azzardo patologico. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla effettiva possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa in commento nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   Ungaro 9.039, che è volta ad estendere al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico l'accesso al Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Delmastro Delle Vedove 10.5, che è volta ad abrogare l'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in materia di rettifica delle dichiarazioni delle persone fisiche, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 16 settembre 2015. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   gli identici Mandelli 10.9 e Rizzetto 10.12, che sono volte a sopprimere il quinto comma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, in base al quale la determinazione sintetica può essere fondata sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità Pag. 67contributiva individuato mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti differenziati, anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'ISTAT e le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Germanà 10.13, che è volta a prevedere la riforma dei codici ATECO, che consenta una classificazione delle attività economiche suddivisa per macro aree produttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
   Silvestroni 10.01, che è volta, tra l'altro, a prevedere la riforma dei codici ATECO, che consenta una classificazione delle attività economiche suddivisa per macro aree produttive. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla possibilità di dare attuazione alla proposta emendativa nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio;
   Bucalo 10.02, che è volta, tra l'altro, ad estendere anche agli importi superiori a 2.000 euro annui l'effettuazione della compensazione del credito annuale o relativo a periodi inferiori all'anno dell'imposta sul valore aggiunto. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   gli identici Cenni 11.3, Paolo Russo 11.5 e Ferro 11.6, che sono volte a introdurre la facoltà per i contribuenti di trasmettere le comunicazioni IVA con cadenza annuale. Al riguardo, reputa opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine all'assenza di eventuali effetti finanziari delle proposte emendative;
   Mandelli 11.8, che è volta a differire l'applicazione di determinate sanzioni al 1o gennaio 2019, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, valutati in 193 milioni di euro nell'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità della quantificazione dell'onere e della relativa copertura finanziaria;
   Rizzetto 12.10, che è diretta a far salva la possibilità per i cedenti o prestatori di optare per l'applicazione dello split payment anche nei casi di cui all'articolo 12. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa;
   Osnato 12.011, che è finalizzata a demandare a non meglio precisate norme fiscali l'individuazione dei casi nei quali al contribuente spetta un risarcimento, nella misura del trenta per cento della somma richiesta, a fronte di documenti fiscali palesemente infondati. Al riguardo, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari della proposta emendativa.
   Baldelli 12-bis.302, 12-bis.301 e 12-bis.300, che estendono la compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione anche ai periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2017. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito agli effetti finanziari derivanti dall'attuazione delle proposte emendative.
  Segnala, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative puntualmente richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, mentre Pag. 68esprime nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.
  Per quanto attiene, in particolare, all'articolo aggiuntivo Gelmini 1-bis.013, sul quale è in precedenza intervenuto il deputato Occhiuto per una richiesta di approfondimento, fa presente che la citata proposta emendativa, per quanto non assentibile nella sua attuale formulazione, potrà comunque formare oggetto di una nuova valutazione da parte del Governo in merito ai profili di ordine finanziario qualora la stessa venisse riformulata, anche attraverso la presentazione di un apposito subemendamento da parte delle Commissioni di merito, in modo tale da fornire espressa indicazione circa la quantificazione degli oneri derivanti dalla sua attuazione.

  Roberto OCCHIUTO (FI), premettendo di essere contrario nel merito e che la proposta è stata presentata a titolo chiaramente provocatorio, chiede quale parere sia stato proposto dal relatore e dalla rappresentante del Governo sull'articolo aggiuntivo Germanà 3-ter.0300, diretto ad introdurre il reddito di cittadinanza.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI evidenzia come, in mancanza di una relazione tecnica positivamente verificata, sull'articolo aggiuntivo Germanà 3-ter.0300 sia stato espresso un parere contrario.

  Luigi MARATTIN (PD) non concorda con quanto affermato dalla rappresentante del Governo sull'impossibilità di esprimere un parere favorevole in assenza di relazione tecnica, la cui predisposizione invece dovrebbe essere ampiamente nelle possibilità del Governo.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, confermando quanto precedentemente affermato, rileva come la Commissione possa comunque esprimere un parere difforme da quello proposto dal relatore e dal Governo.

  Silvana Andreina COMAROLI (Lega) osserva che il Governo è il soggetto competente a redigere le relazioni tecniche, ma che, non essendo possibile predisporre una relazione tecnica nel breve tempo a disposizione della Commissione per l'espressione del parere e non potendosi escludere con sicurezza che la proposta emendativa Germanà 3-ter.0300 sia priva di effetti finanziari pregiudizievoli, sia opportuno che la Commissione bilancio esprima parere contrario sulla menzionata proposta emendativa.

  Claudio BORGHI, presidente, segnala che la proposta emendativa Germanà 3-ter.0300 è evidentemente carente di copertura con riferimento alla riduzione, nella misura di 360 milioni di euro per il 2018, del Fondo per interventi strutturali di politica economica, che non presenta, allo stato, le occorrenti disponibilità.

  Maria Elena BOSCHI (PD) evidenzia che quando il Governo ritiene le proposte emendative meritevoli di considerazione può provvedere a reperire le risorse necessarie per la loro copertura. Invita pertanto i colleghi e la rappresentante del Governo ad esaminare la questione con la dovuta attenzione.

  Claudio BORGHI, presidente, ritiene che la questione possa essere affrontata nel corso dell'esame del provvedimento in Assemblea.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI) osserva che le coperture previste dall'articolo aggiuntivo Germanà 3-ter.0300 sono le stesse che erano previste da proposte emendative presentate dal MoVimento 5 Stelle nella corsa legislatura, da ultimo dall'emendamento Pesco 25.1 presentato al disegno di legge di bilancio per il 2018.

  Claudio BORGHI, presidente, ribadisce che ad oggi la copertura prevista a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica non presenta le occorrenti disponibilità.

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  Stefania PRESTIGIACOMO (FI) chiede di approfondire la questione, valutando in particolare una possibile riformulazione della proposta emendativa, al fine di superare le problematiche relative alla sua copertura.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI, ricordando come il MoVimento 5 Stelle abbia sempre aggiornato le modalità di copertura delle proposte emendative, presentate nella scorsa legislatura, volte ad introdurre il reddito di cittadinanza, sottolinea come le riformulazioni degli emendamenti siano di competenza del Comitato dei nove. Ribadisce infine il parere contrario espresso sull'articolo aggiuntivo Germanà 3-ter.0300 per carenza di copertura.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.5, 1.21, 1.83, 1.102, 1.113, 1.190, 1.192, 1.196, 1.206, 1.207, 1.208, 1.210, 1.211, 1.216, 1-bis.8, 1-bis.15, 1-bis.16, 1-bis.300, 1-bis.301, 1-bis.302, 2.39, 2-bis.7, 3.2, 3.16, 3.36, 3.37, 3.38, 3.45, 3.56, 3.59, 3.60, 3.64, 3.65, 3.69, 3.70, 3.71, 3.72, 3.74, 3.79, 3.302, 4.1, 4.3, 4.18, 4.22, 4.23, 4.251, 4.252, 4.300, 4.301, 4.302, 4.307, 4.308, 4.310, 4.311, 4.313, 5.49, 9.2, 9.5, 9.28, 9.31, 9.110, 9.113, 9.116, 9.127, 9.128, 9.133, 9.142, 10.5, 10.9, 10.12, 10.13, 11.3, 11.5, 11.6, 11.8, 11-bis.250, 11-bis.252, 11-bis.255, 12.6, 12.7, 12.10, 12.11, 12-bis.300, 12-bis.301, 12-bis.302, 13.15, 13.16, e sugli articoli aggiuntivi 1-bis.07, 1-bis.012, 1-bis.013, 1-bis.017, 1-bis.020, 1-bis.021, 1-bis.0300, 1-bis.0301, 1-bis.0302, 1-bis.0303, 2-bis.0300, 2-bis.0301, 2-bis.0302, 3.01, 3.014, 3.0301, 3-ter.0300, 4.01, 4.02, 4.03, 4.04, 4.06, 4.07, 4.08, 4.09, 4.011, 4.013, 4.024, 4.035, 4-bis-0300, 5.01, 5.02, 5.03, 8.06, 8.09, 8.012, 9.02, 9.04, 9.06, 9.07, 9.010, 9.018, 9.039, 9.0300, 9.0301, 9.0302, 10.01, 10.02, 10.03, 12.01, 12.011 in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, altresì, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 degli emendamenti.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 84/2018: Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.
C. 1004 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Rebecca FRASSINI (Lega), relatrice, fa presente che il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge n. 84 del 10 luglio 2018, recante misure urgenti per la cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia costiera, del Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici.
  Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, riferita al testo originario, la quale è corredata di due allegati, recanti prospetti riepilogativi degli oneri da sostenere per la cessione delle unità navali, rispettivamente, della Guardia costiera e della Guardia di finanza.
  Relativamente agli articoli 1, 2 e 3, aventi ad oggetto la Cessione di unità navali alla Libia, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dalla documentazione fornita dal Governo nel corso dell'esame presso il Senato e considerato altresì che il maggior onere recato dal provvedimento è limitato all'entità della disposta autorizzazione di spesa.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, fa presente che l'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dagli articoli 1 e 2 del provvedimento – complessivamente pari a 2,52 milioni di euro Pag. 70per il 2018 e conseguenti al ripristino in efficienza e al trasferimento delle unità navali cedute alla Libia (articolo 1) nonché alla manutenzione delle predette unità navali e alla formazione di personale libico specializzato (articolo 2) – mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio 2018-2020, allo scopo utilizzando quota parte degli accantonamenti di competenza dei Ministeri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti e degli affari esteri e della cooperazione internazionale. In proposito non ha osservazioni da formulare, posto che i menzionati accantonamenti recano le occorrenti disponibilità. Fa infine presente che il comma 2 dell'articolo 3 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Per ciò che attiene l'articolo 2-bis, recante Utilizzo degli aeromobili a pilotaggio remoto per il Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia costiera, in merito ai profili di quantificazione prende atto dei chiarimenti del Governo riguardo alla neutralità finanziaria della disposizione. Considerato peraltro che la stessa reca anche una clausola di neutralità finanziaria, ritiene che andrebbe acquisita conferma che le attività prefigurate possano essere effettivamente svolte con le risorse già esistenti e disponibili a legislazione vigente, come indicato dalla stessa clausola.

  La sottosegretaria Laura CASTELLI si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dalla relatrice.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.45.

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