CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 26 luglio 2018
43.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giunta per le autorizzazioni
COMUNICATO
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  Giovedì 26 luglio 2018. — Presidenza del presidente Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE.

  La seduta comincia alle 11.10.

Comunicazioni del presidente.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, comunica che, in base a quanto convenuto nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, la seduta odierna della Giunta è dedicata a una panoramica introduttiva delle sue funzioni.
  Il quadro normativo di riferimento in materia d'immunità parlamentare è delineato dall'articolo 68 della Costituzione, modificato con riforma costituzionale nel 1993 (legge costituzionale 29 ottobre 1993, n. 3 – articolo 1).
  Ricorda, innanzitutto, che la Giunta non ha un proprio Regolamento interno. Premesso che la sua eventuale adozione potrebbe essere un importante impegno in questa legislatura, l'attività della Giunta è allo stato disciplinata dalle norme specifiche previste dall'articolo 18 e seguenti del Regolamento della Camera dei deputati e, in via generale, dalle disposizioni dettate dal medesimo Regolamento per le Commissioni permanenti.
  L'articolo 18 – che originariamente disciplinava l'attività della Giunta con specifico riferimento all'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio (vecchia formulazione dell'articolo 68) – si applica ora per via analogica anche all'esame delle richieste di deliberazione in materia d'insindacabilità.

Le deliberazioni in materia d'insindacabilità.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, prosegue ricordando che tra le principali competenze della Giunta vi è quella concernente l'esame delle domande di deliberazione in materia d'insindacabilità.
  Il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione stabilisce che i membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni. Alla Giunta sono quindi assegnate le domande di deliberazione in materia d'insindacabilità; la Giunta le esamina al fine di stabilire se i fatti oggetto di accertamento in sede giudiziaria siano riconducibili o meno a opinioni espresse o voti dati nell'esercizio delle funzioni parlamentari ai sensi della citata norma costituzionale.
  Una deliberazione d'insindacabilità può essere richiesta dal magistrato procedente innanzi al quale l'interessato eccepisca l'articolo 68, primo comma, della Costituzione; può essere altresì richiesta dal deputato interessato al Presidente della Camera.Pag. 4
  La questione viene assegnata alla Giunta, con contestuale annunzio all'Assemblea e – per il caso di trasmissione da parte del giudice – pubblicazione di uno stampato (doc. IV-ter).
  Presso la Giunta il Presidente nomina un relatore che riferisce avanzando una proposta. La Giunta – previa audizione dell'interessato, che ha facoltà di intervenire ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera – delibera con la presenza minima di un quarto dei componenti (corrispondente a sei deputati) e il relatore prepara un documento per l'Assemblea.
  I documenti d'insindacabilità vengono posti all'ordine del giorno dell'Assemblea secondo le decisioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo.

I conflitti d'attribuzione tra poteri dello Stato.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che un ambito di attribuzioni strettamente connesso con le deliberazioni d'insindacabilità concerne l'eventuale seguito della deliberazione dell'Assemblea. Infatti, il Presidente della Camera comunica al giudice procedente l'esito della deliberazione.
  Qualora la decisione sia d'insindacabilità, il giudice può ritenere menomata la sfera di attribuzioni dell'ordine giudiziario e dunque elevare conflitto tra poteri innanzi alla Corte costituzionale. In tal caso propone un ricorso alla Corte stessa, la quale generalmente dichiara preliminarmente ammissibile il conflitto, salva ogni decisione nel merito.
  Il ricorso e l'ordinanza di ammissibilità vengono quindi notificati alla Camera. Il Presidente della Camera chiede un orientamento alla Giunta per le autorizzazioni, che viene comunicato all'Ufficio di Presidenza. Quest'ultimo delibera quindi di avanzare una proposta all'Assemblea sull'eventuale costituzione in giudizio o meno della Camera. L'orientamento prevalente nella scorsa legislatura è stato quello di confermare le decisioni precedentemente assunte, promuovendo la costituzione in giudizio della Camera.

Le autorizzazioni ad acta.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, prosegue ricordando che la Giunta è poi competente sulle richieste di autorizzazione ad acta.
  Al riguardo, rappresenta che l'originaria formulazione dell'articolo 68 della Costituzione attribuiva alle Camere il potere di autorizzare e, quindi, di impedire lo svolgimento di un procedimento giudiziario nei confronti di un suo membro.
  Nell'attuale formulazione, invece, l'articolo 68, secondo e terzo comma, della Costituzione, prevede che occorra la previa autorizzazione della Camera d'appartenenza esclusivamente per taluni specifici atti del procedimento penale nei confronti di parlamentari. Si riferisce, in particolare, alle richieste da parte della magistratura di autorizzazione ad eseguire provvedimenti quali l'arresto cautelare, le perquisizioni, le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni ovvero il sequestro di corrispondenza. La disciplina attuativa è contenuta nella legge n. 140 del 2003 (cd. legge Boato, recante «Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 68 della Costituzione nonché in materia di processi penali nei confronti delle alte cariche dello Stato»).
  Di considerevole importanza è la modifica intervenuta nel panorama delle competenze della Giunta e della Camera per effetto della sentenza n. 390 del 2007. Tale pronuncia ha dichiarato illegittima la disposizione della citata legge Boato nella parte in cui richiedeva l'autorizzazione parlamentare anche per l'utilizzo probatorio delle intercettazioni indirette di conversazioni di deputati o senatori contro il terzo interlocutore.
  La conseguenza pratica della sentenza è quindi quella di far sì che la Giunta e la Camera siano competenti per tale tipo di atto investigativo solo se il destinatario diretto di esso è un deputato, vuoi per un'intercettazione da eseguirsi direttamente Pag. 5nei confronti del parlamentare, vuoi per utilizzare come prova contro di lui un'intercettazione già svolta nei confronti di terzi. La prassi parlamentare e la giurisprudenza costituzionale fissano nel momento della conversazione il tempo in cui rileva la qualità di parlamentare.
  L'articolo 6 della citata legge n. 140 del 2003 non si applica invece a conversazioni svolte quando il mandato parlamentare non è ancora iniziato o quando è ormai cessato.
  Segnala, poi, che in materia di intercettazioni indirette, con particolare riferimento ai limiti del sindacato che può operare la Camera dei deputati, è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 74 del 2013.
  L'articolo 18 del Regolamento della Camera prevede che la Giunta riferisca all'Assemblea entro trenta giorni, salvo proroga, sulle richieste di provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Le relazioni sulle richieste di autorizzazione ad acta vengono poste all'ordine del giorno dell'Assemblea secondo le decisioni della Conferenza dei Presidenti di Gruppo.
  Segnala peraltro che la legge n. 140 del 2003, articolo 4, comma 4, stabilisce che «In caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta di autorizzazione perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera competente all'inizio della legislatura stessa», prevedendo quindi – in sostanza – la restituzione all'autorità giudiziaria per le richieste non esaminate per scioglimento.
  Il Presidente della Camera, infine, comunica al giudice procedente l'esito della deliberazione.

I reati ministeriali; il reato di vilipendio delle Assemblee legislative.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda che la Giunta è competente a riferire all'Assemblea in ordine ai reati ministeriali (articolo 96 della Costituzione, legge costituzionale n. 1 del 1989) nonché in relazione al reato di vilipendio delle Assemblee legislative, ai sensi dell'articolo 313 del codice penale, che richiede l'autorizzazione a procedere dell'Assemblea. Anche in tale ambito la Giunta ha dunque il compito di riferire all'Assemblea per le conseguenti deliberazioni.

Il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, ricorda inoltre che i membri della Giunta per le autorizzazioni della Camera e della Giunta delle elezioni e delle immunità del Senato costituiscono il Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa, organo bicamerale competente per i reati previsti dall'articolo 90 della Costituzione (messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica) presieduto a legislature alterne dal Presidente della Giunta del Senato e della Camera. Per la XVIII legislatura la presidenza spetta al Senato.
  Il Comitato ha un proprio Regolamento interno.
  Al proposito, invita – come già fatto nella riunione di ieri dell'Ufficio di presidenza – i Gruppi che non hanno ancora provveduto ad inviare la designazione dei supplenti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del Regolamento del Comitato.
  Ricorda, infine, che è disponibile materiale di documentazione, predisposto dagli uffici, che raccoglie le norme di maggior interesse e le principali pronunce giurisprudenziali.
  Avverte che è altresì disponibile un elenco delle richieste di deliberazione in materia di insindacabilità avanzate dal giudice procedente e di quelle avanzate da parlamentari. Attualmente sono pendenti tredici richieste avanzate dal giudice (una delle quali pervenuta nella attuale legislatura e dodici mantenute all'ordine del giorno da quella precedente), mentre sono pendenti tre richieste avanzate dagli interessati (tutte mantenute all'ordine del giorno dalla precedente legislatura). Pag. 6
  In sede di programmazione dei lavori segnala pertanto che, se non vi sono obiezioni, potrebbe essere opportuno definire in via preliminare i criteri di trattazione di tali richieste. In base a quanto prospettato in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi riunitosi ieri, si potrebbe integrare il criterio cronologico con quello della priorità per le richieste originate da procedimenti di natura penale.
  In ogni caso, prima di avviare la trattazione delle singole questioni, si effettuerà una ricognizione generale dei fascicoli dando altresì mandato agli uffici affinché provvedano ad un ulteriore aggiornamento dell'elenco dei casi all'ordine del giorno della Giunta mediante una interlocuzione informale con gli uffici giudiziari interessati.
  In tema di organizzazione dei lavori, si riserva di formulare all'ufficio di presidenza una proposta per individuare il giorno in cui convocare di norma la Giunta in ipotesi il mercoledì alle 14 circa.

  Eugenio SAITTA (M5S) rappresenta la necessità di prendere gli opportuni accordi con la Presidenza della Commissione Giustizia, alla quale appartengono numerosi componenti della Giunta.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE) concorda con il collega che lo ha preceduto.

  Andrea DELMASTRO DELLE VEDOVE, presidente, si riserva di convocare la prossima seduta della Giunta plenaria, se non vi sono obiezioni, alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.
  (Così rimane stabilito).

  La seduta termina alle 11.40.