CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 luglio 2018
41.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 24 luglio 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 16.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Atto n. 36.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che la Commissione è chiamata a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 36). Segnala quindi come sullo schema di decreto non siano ancora pervenuti i prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, e come pertanto la Commissione non potrà concluderne l'esame prima che siano giunti tali pareri.

  Maurizio CATTOI (M5S), relatore, illustra lo schema di decreto legislativo in esame, evidenziando in primo luogo come esso sia stato adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 8, commi 1, lettera a), 5 e 6, della legge n. 124 del 2015 (legge di delega per la riorganizzazione della pubblica amministrazione), che ha delegato il Governo ad adottare più decreti legislativi in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato.
  Le finalità indicate dalla predetta normativa di delega sono: rendere più efficienti le funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, Pag. 11in relazione alle funzioni e ai compiti del personale permanente e volontario del medesimo Corpo; operare una revisione del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche; rideterminare le relative dotazioni organiche; utilizzare (previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze) una quota parte – non superiore al 50 per cento – dei risparmi di spesa di natura permanente, derivanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco dall'attuazione della delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della medesima legge n. 124 recante la clausola di invarianza finanziaria.
  La predetta delega è stata esercitata con il decreto legislativo n. 97 del 2017 (mentre con il decreto legislativo n. 177 del 2016, è stato dato seguito all'attribuzione al Corpo nazionale dei vigili del fuoco di competenze, funzioni e mezzi del soppresso Corpo forestale dello Stato, in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di loro spegnimento), il quale ha operato dunque una revisione e un riassetto della normativa che disciplina le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in materia di soccorso pubblico, prevenzione incendi, protezione civile, difesa civile, incendi boschivi, formazione, nonché l'ordinamento del personale (per gli aspetti non demandati alla contrattazione collettiva nazionale).
  Con il citato decreto legislativo n. 97 sono stati modificati in misura significativa i due atti primari su cui si impernia la disciplina vigente in materia: il decreto legislativo n. 139 del 2006 (per le funzioni e i compiti del Corpo nazionale, irradiantisi nella prevenzione incendi e nel servizio di soccorso pubblico, oltre ad alcune competenze di difesa civile) e il decreto legislativo n. 217 del 2005 (per l'ordinamento del suo personale, a seguito della rilevante innovazione allora costituita dal passaggio del rapporto di impiego dal regime privatistico a quello di diritto pubblico).
  La delega esercitata con il decreto legislativo n. 97 del 2017 scontava tuttavia una clausola finanziaria stringente contenuta nella legge n. 124 del 2005. Solo successivamente – con la legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), articolo 1, comma 365, lettera c) – è stato disposto un incremento di risorse, resesi disponibili al termine di una progressione di provvedimenti attuativi.
  In tale contesto segnala che il termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto è fissato al 4 settembre 2018, mentre il termine finale per l'esercizio della delega legislativa è fissato al 6 ottobre 2018.
  Passando quindi a sintetizzare il contenuto del provvedimento, esso consta di 11 articoli, suddivisi in sei Capi: il Capo I (composto dell'articolo 1) reca modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, in materia di riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; il Capo II (composto degli articoli da 2 a 7) sostituisce integralmente il testo del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; i Capi III (composto dell'articolo 8), IV (composto dell'articolo 9) e V (composto dell'articolo 10) modificano, rispettivamente, i Capi III, IV e V del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, concernenti l'inquadramento dei ruoli speciali antincendio boschivo a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; norme transitorie in materia di personale di ruolo e volontario e disposizioni economico-finanziarie; il Capo VI (composto dell'articolo 11) reca le disposizioni finali.
  In linea generale rileva come lo schema di decreto n. 36 si ponga in rapporto, più che di mera integrazione e correzione del decreto legislativo n. 97, di vera e propria riscrittura delle disposizioni avendo un ambito più esteso. Ciò vale, in particolare con riferimento al decreto legislativo n. 217 del 2005 (oggetto del Capo II dello schema di decreto, articoli da 2 a 7).
  In sintesi, lo schema dispone in materia di: funzioni del Capo del Corpo nazionale Pag. 12dei vigili del fuoco; convenzioni e permuta di materiali o prestazioni del Corpo; rimodulazione del percorso di carriera di ciascuno dei tre ruoli del personale non direttivo e non dirigente con funzioni operative; in merito sono disposte: la soppressione per ciascun ruolo di una qualifica (o due, nel caso del ruolo degli ispettori); l'attribuzione di scatti convenzionali (o la diversa determinazione del lasso temporale di servizio nella qualifica, necessario per conseguirli); talora la rideterminazione della durata di servizio effettivo richiesto per accedere alla promozione (e talora l'accesso ad una qualifica superiore è mutata in a ruolo aperto); per l'accesso al ruolo di vigile del fuoco, il titolo di studio richiesto diviene il diploma secondario di secondo grado; l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non con funzioni specialistiche (specialità aeronaviganti, nautiche, dei sommozzatori), con un percorso di carriera modulato sulla falsariga di quanto previsto per il personale con funzioni operative; l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente con funzioni tecnico-professionali (operatori ed assistenti; ispettori logistico-gestionali; ispettori informatici; ispettori tecnico-scientifici; ispettori sanitari); l'istituzione di appositi ruoli del personale non dirigente e non direttivo con – funzioni di rappresentanza (banda musicale ed atleti); l'incremento al 25 per cento (dal 20 per cento) della riserva di posti per il personale del Corpo con i dovuti requisiti, nell'accesso al ruolo dei ruoli direttivi; l'istituzione, per il personale con funzioni tecnico-professionali e per gli atleti, di un ruolo dei direttivi (articolato in tre qualifiche) e di un ruolo dei dirigenti (costituito di una qualifica; due qualifiche per i ginnico-sportivi); l'istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti, per il personale con funzioni operative; la valutazione del personale di alcuni ruoli.
  In dettaglio, l'articolo 1 dello schema di decreto legislativo reca modifiche agli articoli 3, 13, 14, 19, 29 e 35 del decreto legislativo n. 139 del 2006, di riassetto delle disposizioni relative alle funzioni e ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  Gli articoli da 2 a 7 dello schema di decreto legislativo sostituiscono integralmente il testo del decreto legislativo n. 217 del 2005 in materia di ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
  L'articolo 2 dello schema, sostituisce integralmente il Titolo I del citato decreto legislativo n. 217, concernente l'ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ampliandolo da 38 a 140 articoli.
  Tale ampliamento è dovuto in notevole misura alla specifica e puntuale disciplina delle diverse funzioni specialistiche introdotta nel corpo del decreto legislativo n. 217.
  Il Titolo I è suddiviso a sua volta in 6 Capi.
  Il Capo I (composto degli articoli a 1 a 28) riguarda i ruoli del personale non direttivo e non dirigente che svolge funzioni operative.
  La Sezione I (composta degli articoli 1 e 2) concerne l'insieme dei ruoli di tale personale.
  La Sezione II (composta degli articoli da 3 a 9) concerne il ruolo dei vigili del fuoco.
  La Sezione III (composta degli articoli da 10 a 16) concerne il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto. La sua intelaiatura ricalca quella della Sezione precedente.
  La Sezione IV (composta degli articoli da 17 a 28) concerne il ruolo degli ispettori antincendi.
  Il Capo II (composto degli articoli da 29 a 65), a sua volta suddiviso in quattro Sezioni, riguarda il personale non direttivo e non dirigente che svolga funzioni specialistiche.
  La Sezione I, composta dal solo articolo 29, concerne l'insieme dei ruoli di tale personale.
  La Sezione II (composta degli articoli da 30 a 46) concerne i ruoli delle specialità aeronaviganti.Pag. 13
  La Sezione III (composta dagli articoli da 47 a 63) concerne i ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori.
  La Sezione IV (composta degli articoli 64 e 65) reca disposizioni comuni per i ruoli del personale specialista.
  Il Capo III (composto degli articoli 66 e 67) conclude il novero di disposizioni relative al personale non direttivo e non dirigente con funzioni operative o specialistiche.
  Il Capo IV (composto degli articoli da 68 a 123) ha per oggetto i ruoli tecnico-professionali del personale non direttivo e non dirigente. Tali ruoli sono articolati in cinque ruoli (a ciascuno dei quali è dedicati una successiva Sezione): operatori ed assistenti (1.714 unità); ispettori logistico-gestionali (1.316 unità); ispettori informatici (482 unità); ispettori tecnico-scientifici (15 unità); ispettori sanitari (10 unità).
  La dotazione organica è determinata dalla tabella A allegata allo schema.
  Il Capo V (composto degli articoli da 124 a 133) concerne i ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente.
  Si tratta dei ruoli della banda musicale (Sezione I, composta degli articoli da 124 a 128) e degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse (Sezione II, composta degli articoli da 129 a 133).
  Il Capo VI si compone dell'unico articolo 134, che ha per oggetto la valutazione annuale del personale non dirigente e non direttivo appartenente ai ruoli degli ispettori, siano essi del ruolo che svolge funzioni operative (ispettori antincendi) o dei ruoli tecnico-professionali (ispettori logico-gestionali; ispettori informatici; ispettori tecnico-scientifici; ispettori sanitari).
  Il Capo VII (composto degli articoli da 135 a 140) disciplina il procedimento negoziale del personale non direttivo e non dirigente e corrisponde al Capo VI del Titolo I del vigente decreto legislativo n. 217 del 2005.
  L'articolo 3 dello schema di decreto sostituisce il Titolo II del decreto legislativo n. 217 del 2005, concernente l'ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo.
  Il nuovo Titolo II è suddiviso in cinque Capi.
  Il Capo I (composto degli articoli da 141 a 152) ha per oggetto i ruoli dei direttivi e dei dirigenti che svolgono funzioni operative.
  Il Capo II, articolato in cinque Sezioni, istituisce nuovi ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente e ridisciplina i ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti già esistenti.
  Sono di nuova istituzione: i ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali; i ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici; il ruolo dei direttivi tecnico-scientifici.
  Sono già previsti (dal decreto legislativo n. 217): i ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici; i ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi.
  La Sezione I (composta degli articoli da 153 a 161) introduce i ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali.
  Il nuovo ruolo dei direttivi logistico-gestionali si articola nelle tre qualifiche: vice direttore logistico-gestionale; direttore logistico-gestionale; direttore vicedirigente logistico-gestionale.
  Il ruolo dei dirigenti logistico-gestionali è costituito dall'unica qualifica di primo dirigente logistico-gestionale.
  Le relative dotazioni organiche sono indicate nella tabella A allegata allo schema di decreto (233 direttivi e 8 dirigenti).
  La Sezione II (composta degli articoli da 162 a 170) introduce i ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici.
  Il nuovo ruolo dei direttivi informatici si articola in tre qualifiche: vice direttore informatico; direttore informatico; direttore vicedirigente informatico.
  Il ruolo dei dirigenti informatici è costituito dall'unica qualifica di primo dirigente informatico.
  La Sezione III (composta degli articoli da 171 a 177) introduce il ruolo dei direttivi tecnico-scientifici.
  Il nuovo ruolo dei direttivi tecnico-scientifici si articola in tre qualifiche: vice Pag. 14direttore tecnico-scientifico; direttore tecnico-scientifico; direttore vicedirigente tecnico-scientifico.
  Le relative dotazioni organiche, indicate nella tabella A allegata allo schema di decreto, sono stabilite in 12 unità direttive.
  La Sezione IV (composta degli articoli da 178 a 187) ha per oggetto i ruoli dei direttivi e dei dirigenti «sanitari» (anziché «medici», come è previsto nella vigente disciplina).
  La Sezione V (composta degli articoli da 188 a 197) ha ad oggetto i ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi.
  Il Capo IV (composto degli articoli da 198 a 212) ripropone, con alcune novità, le disposizioni comuni al personale direttivo e dirigente contenute nel vigente Capo IV del Titolo II.
  Il Capo V (articoli da 213 a 224, raggruppati in un'unica Sezione) istituisce il ruolo dei direttivi aggiunti che svolgono funzioni operative.
  Il Capo VI (articoli da 225 a 230) ripropone, con qualche novità, le disposizioni relative al procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente contenute nel vigente Capo V del Titolo II del decreto legislativo n. 217.
  L'articolo 4 dello schema di decreto sostituisce il Titolo III del decreto legislativo n. 217 del 2005, che detta disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale.
  Il nuovo Titolo III, suddiviso in due Capi, ridisciplina i contenuti delle vigenti «Disposizioni comuni al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco» recate dal Titolo IV del decreto legislativo n. 217.
  Il Capo I (articoli da 231 a 236) ripresenta, con alcune novità, le disposizioni riguardanti la costituzione, la modificazione e l'estinzione del rapporto di impiego contenute nel vigente Capo I del Titolo IV.
  Il Capo II (articoli da 237 a 244) ripresenta, con alcune novità, le ulteriori disposizioni comuni contenute nel vigente Capo II del Titolo IV.
  L'articolo 5 dello schema di decreto reca il nuovo Titolo IV del decreto legislativo n. 217, contenente norme di inquadramento, disposizioni relative a concorsi straordinari e disposizioni economico-finanziarie.
  Il nuovo Titolo IV, suddiviso in tre Capi, rivede il contenuto delle vigenti «Norme di inquadramento, transitorie economico-finanziarie e finali» recate dal Titolo VI del decreto legislativo n. 217, che costituisce oggetto di abrogazione da parte dell'articolo 7 dello schema di decreto in esame.
  Il Capo I (articoli da 245 a 259) ridisciplina l'inquadramento – le cui norme sono contenute nei vigenti Capi da I a IV del Titolo VI del decreto legislativo n. 217 – al fine di coordinarlo con i ruoli e le qualifiche come ridefiniti ovvero istituiti dalle nuove disposizioni.
  Il Capo II, costituito dal solo articolo 260, prevede il bando di alcuni concorsi straordinari, intesi ad assicurare l'immediata disponibilità di primi dirigenti dei neo-istituiti ruoli tecnico-professionali: concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale; concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico; concorso per l'accesso alla qualifica di primo dirigente con l'incarico della comunicazione in emergenza.
  Il Capo III, costituito dagli articoli 261 e 262, reca disposizioni economico-finanziarie introducendo una clausola di salvaguardia retributiva, consistente nell'attribuzione di un assegno ad personam al personale che, a seguito dell'inquadramento o delle promozioni alle qualifiche superiori, consegua un trattamento economico inferiore a quello in godimento.
  L'articolo 6 dello schema di decreto dispone la sostituzione delle tabelle A, B e C del decreto legislativo n. 217, rispettivamente con le tabelle A, B e C allegate allo schema di decreto legislativo.
  Per quanto riguarda i contenuti delle tabelle: la tabella A reca la dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale (nella relazione illustrativa si precisa che «in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 289, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per l'anno 2018), la dotazione organica del Pag. 15personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco è stata incrementata di 300 unità»; la tabella B definisce le qualifiche dei dirigenti del Corpo e gli incarichi di funzione ad essi conferibili; la tabella C reca le misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell'assegno di specificità del personale del Corpo.
  L'articolo 7 dello schema di decreto abroga i Titoli V («Reclutamento e sopravvenuta inidoneità del personale dei gruppi sportivi e della banda musicale del corpo nazionale dei vigili del fuoco») e VI («Norme di inquadramento, transitorie economico-finanziarie e finali») del decreto legislativo n. 217. L'articolo 8 dello schema di decreto apporta modifiche al Capo III del decreto legislativo n. 97 del 2017, sostituendolo al fine di introdurvi ulteriori ruoli ad esaurimento, ad integrazione dei ruoli speciali antincendio boschivo già previsti dal vigente articolo 13 del decreto legislativo n. 97 (a sua volta oggetto di modificazione da parte dello schema di decreto).
  Il nuovo Capo III, rubricato «Ruoli ad esaurimento», modifica il vigente articolo 13 del decreto legislativo n. 97 e vi inserisce gli articoli da 13-bis a 13-undecies.
  Per quanto concerne le singole disposizioni: l'articolo 13, come modificato, aggiunge, ai ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) ad esaurimento del Corpo, il «ruolo dei direttivi aggiunti antincendi AIB ad esaurimento».
  Il nuovo articolo 13-bis introduce ulteriori ruoli ad esaurimento: del personale specialista (disciplinati dai successivi articoli da 13-ter a 13-sexies); del personale tecnico-professionale che svolge funzioni logistico-gestionali e informatiche (articolo 13-septies); dei direttivi e dei dirigenti medici (articoli 13-octies e 13-novies); dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi (articoli 13-decies e 13-undecies).
  Analogamente i nuovi articoli da 13-ter a 13-undecies, istituiscono nuovi ruoli ad esaurimento di personale specialista aeronavigante, elisoccorritore nautico, sommozzatore, nonché del personale tecnico-professionale con funzioni logistico-gestionali e informatiche, dei direttivi e dirigenti medici e dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi.
  L'articolo 9 dello schema di decreto integra il Capo IV del decreto legislativo n. 97 del 2017, al fine di introdurvi disposizioni transitorie al fine di operare un coordinamento di forma con il decreto legislativo n. 217 del 2005, come modificato dallo schema di decreto in esame.
  L'articolo 10 dello schema di decreto modifica il Capo V del decreto legislativo n. 97 e ne integra il contenuto con disposizioni in materia economico-finanziaria.
  L'articolo 11 dello schema di decreto dispone in ordine all'entrata in vigore del provvedimento (il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale).
  Svolgendo in conclusione talune considerazioni sul provvedimento, rileva come esso miri a promuovere la centralità del Corpo nell'ambito del sistema della Protezione civile, riconoscendogli altresì una posizione di autonomia attraverso l'attribuzione di nuove funzioni nel campo degli incendi boschivi.
  Soffermandosi poi sulle norme riguardanti l'inquadramento dei ruoli speciali antincendio boschivo a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel ricordare che il provvedimento giunge all'esito del percorso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, auspica che le competenze professionali specifiche di tale Corpo forestale non vengano disperse e siano adeguatamente valorizzate sotto il profilo di un inquadramento più stabile. Si augura, dunque, una seria riflessione su tale aspetto, anche al fine di utilizzare al massimo la conoscenza del territorio maturata da tale personale, garantendo un approccio olistico e non puramente tecnico, che consideri il bosco quale organismo vivente.

  Emanuele PRISCO (FdI), dopo aver condiviso l'esigenza, segnalata dal relatore, di non disperdere la competenza specifica del personale del Corpo forestale dello Stato, il cui smembramento tra l'Arma dei carabinieri e il Corpo dei vigili del fuoco Pag. 16suscita perplessità, riconosce alcuni aspetti positivi del provvedimento, laddove attribuisce centralità al Corpo dei vigili del fuoco nell'ambito della Protezione civile e agevola i percorsi di carriera del relativo personale, pur in un quadro di risorse che potrebbe, a suo avviso, essere incrementato.
  Esprime comunque soddisfazione per la decisione del Governo di procedere all'adozione dello schema di decreto, destinando le risorse al momento a disposizione per le finalità che esso persegue.
  Riguardo alla parte del provvedimento concernente la prevenzione antincendio, si sarebbe aspettato una maggiore attenzione verso le imprese, in relazione alle quali ritiene sia opportuno favorire un alleggerimento degli oneri burocratici, piuttosto che adottare un atteggiamento pregiudizialmente ostile. Dopo aver rilevato, infine, che avrebbe auspicato una risposta più organica in tema di incendi boschivi, riconosce che si tratta di un provvedimento la cui responsabilità non è interamente riconducibile al Governo attuale.
  Chiede quindi chiarimenti rispetto al successivo esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, con riferimento alla questione da ultima posta dal deputato Prisco, ritiene che le modalità di svolgimento dell'esame del provvedimento, potranno essere definite nell'ambito della riunione di domani dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.15.