CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 23 luglio 2018
40.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Lunedì 23 luglio 2018. — Presidenza della presidente Carla RUOCCO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Massimo Garavaglia.

  La seduta comincia alle 15.

DL 79/2018: Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante.
C. 953 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Giovanni CURRÒ (M5S), relatore, ricorda che il provvedimento in esame, approvato al Senato senza modifiche, rinvia al 1o gennaio 2019 la decorrenza dell'obbligo della fatturazione elettronica per la vendita di carburante a soggetti IVA presso gli impianti stradali di distribuzione, in modo da uniformarlo a quanto previsto dalla normativa generale sulla fatturazione elettronica tra privati, a tal fine modificando le norme della legge di bilancio 2018 (commi 917, 927 e 928 della legge n. 205 del 2017), che hanno introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica nelle operazioni tra privati.
  Rammenta al riguardo che la legge di bilancio 2018 ha disposto, a decorrere dal 1o gennaio 2019, l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria (e-fattura) nelle operazioni tra privati (con modifiche alla disciplina contenuta nel D.Lgs. n. 127 del 2015), contestualmente eliminando le comunicazioni dei dati delle fatture (c.d. spesometro). Si prevedono alcuni esoneri (ad esempio per coloro che rientrano nel regime forfetario agevolato) e sono dettate le specifiche conseguenze della violazione dell'obbligo di e-fattura (la fattura si considera non emessa e sono previste sanzioni pecuniarie). Si prevede, inoltre, la trasmissione telematica all'Agenzia delle entrate dei dati relativi alle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti in Italia, salvo quelle per le quali è stata emessa una bolletta doganale ovvero siano state emesse o ricevute fatture elettroniche. La legge di bilancio ha anche introdotto misure premiali per incentivare la tracciabilità dei pagamenti (riduzione dei termini di decadenza per gli accertamenti).
  In tale quadro, la legge di bilancio ha anticipato l'obbligo della fatturazione elettronica (comma 917) al 1o luglio 2018 per alcune operazioni: cessioni di benzina o di Pag. 246gasolio utilizzati come carburanti per motori; prestazioni dei subappaltatori nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A.
  Più in generale, ai sensi del comma 920 – con una modifica all'articolo 22, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, cd. decreto IVA – è stato introdotto l'obbligo della fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA. La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/E del 30 aprile 2018 ha individuato le prime linee guida per l'entrata in vigore dell'obbligo di e-fattura.
  Segnala che è all'esame della Camera il decreto-legge n. 87 del 2018 (cd. decreto «dignità», A.C. n. 924), il cui articolo 11 posticipa i termini per la trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute (c.d. spesometro) da parte dei soggetti passivi IVA riferiti al 2018.
  Rinvia alla documentazione predisposta dagli Uffici per una illustrazione dettagliata dei contenuti dell'Atto, limitandosi a richiamarli sinteticamente.
  L'articolo 1 alla lettera a) del comma 1 – che a sua volta modifica la lettera a) del comma 917 della legge di bilancio 2018 – posticipa al 1o gennaio 2019 l'introduzione della fatturazione elettronica obbligatoria per le cessioni di carburante per autotrazione effettuate presso gli impianti stradali di distribuzione a soggetti IVA.
  Resta ferma, alla luce delle norme in esame, la decorrenza dell'obbligo di fattura elettronica dal 1o luglio 2018 per le prestazioni dei subappaltatori nei confronti dell'appaltatore principale nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con una P.A. (lettera b)) del comma 917).
  Per quanto riguarda le cessioni di carburanti diverse da quelle effettuate a soggetti IVA (cessioni ai privati consumatori), esse dal 1o luglio 2018 non devono essere certificate con scontrino o ricevuta fiscale, ma a partire dalla stessa data l'esercente dell'impianto è obbligato alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli: il comma 909, lettera b) della legge di bilancio 2018 ha introdotto, a decorrere dal 1o luglio 2018, tale obbligo per le cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburante per motori.
  La lettera b) del comma 1 dell'articolo 1 modifica la decorrenza di alcune norme della legge di bilancio 2018, prevista dal comma 927.
  In particolare, si applicano dal 1o luglio 2018 le norme che:
   consentono di dedurre dalle imposte sui redditi e di detrarre dall'IVA le sole spese per carburante effettuate con pagamenti tracciabili (nuovi commi 922 e 923);
   attribuiscono agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante un credito d'imposta, pari al 50 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, utilizzabile in compensazione e nei limiti della normativa UE in tema di aiuti cd. de minimis (commi 924 e 925).

  Si applicano invece dal 1o gennaio 2019 le norme che:
   rendono obbligatoria la fatturazione elettronica per gli acquisti di carburante per autotrazione effettuati presso gli impianti stradali di distribuzione da parte di soggetti IVA (comma 920, già commentato alla lettera a));
   escludono dall'obbligo di certificazione fiscale con scontrino o ricevuta (con modalità diverse dalla fattura), previsto dalla legge per le cessioni di carburanti e lubrificanti per autotrazione, solo gli acquisti effettuati al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione (comma 921), dunque ai privati consumatori;
   abrogano le disposizioni vigenti in tema di documentazione, da parte delle imprese, degli acquisti di carburanti per autotrazione (cd. scheda carburante) elencate al comma 926. Tali modalità di documentazione, Pag. 247nonostante il posticipo della e-fattura, continuano a trovare applicazione fino al 31 dicembre 2018. Le imprese tuttavia, come visto sopra, devono utilizzare strumenti di pagamento tracciabili per godere delle agevolazioni fiscali connesse all'acquisto dei carburanti (deduzione ai fini delle imposte sui redditi e detrazione IVA).

  L'articolo 2 al comma 1 incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (Fispe) di 12,6 milioni di euro per l'anno 2020.
  Il Fondo è stato istituito dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Il Fondo viene utilizzato in modo flessibile ai fini del reperimento delle risorse occorrenti a copertura di interventi legislativi recanti oneri finanziari.
  Il comma 2 contiene la quantificazione e la copertura degli oneri finanziari recati dal decreto-legge in esame – derivanti dal rinvio al 1o gennaio 2019 dell'obbligo della fatturazione elettronica, di cui all'articolo 1, e dal rifinanziamento del Fispe per l'anno 2020, di cui al precedente comma 1.
  Tale oneri sono quantificati complessivamente in 56,9 milioni di euro per l'anno 2018, in 29 milioni per l'anno 2019 e in 12,6 milioni per l'anno 2020.
  Le relative coperture finanziarie vengono individuate come segue.
  Quanto ai 56,6 milioni per l'anno 2018, le coperture sono reperite:
   per 3 milioni a valere sul fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico (MiSE) in corrispondenza dei residui passivi eliminati per effetto del programma di riaccertamento straordinario dei residui disposto dal decreto-legge n. 66 del 2014;
   per 3 milioni a valere sul fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del MiSE in corrispondenza dei residui passivi riaccertati annualmente ai sensi della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009);
   per 30,9 milioni mediante la riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per l'anno 2018, allo scopo utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al MiSE, per 1 milione di euro, e quello relativo al MEF, per 29,9 milioni;
   per 20 milioni mediante riduzione del Fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili, istituito dall'articolo 1, comma 199, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190 del 2014).

  Quanto ai 29 milioni per l'anno 2019, la copertura è posta interamente sul fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF per l'anno 2018, allo scopo utilizzando per 2 milioni di euro l'accantonamento relativo al MiSE e per 27 milioni quello relativo al MEF.
  Quanto ai 12,6 milioni per l'anno 2020, la copertura è posta a valere sulle maggiori entrate derivanti dal medesimo articolo 1 del decreto-legge in esame. Le maggiori entrate si riferiscono alle maggiori imposte dirette che si prevede saranno versate per effetto della attesa emersione di base imponibile.
  Ricorda infine che il decreto-legge in esame è entrato in vigore il 29 giugno 2018, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (articolo 3).

  Carla RUOCCO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.