CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 19 luglio 2018
39.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e IV)
COMUNICATO
Pag. 8

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 19 luglio 2018. — Presidenza del presidente della I Commissione Giuseppe BRESCIA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni e il sottosegretario di Stato per la difesa Raffaele Volpi.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.
Atto n. 35.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che le Commissioni riunite sono chiamate a esaminare, ai fini del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 95 del 2017, concernente disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia (Atto n. 35).
  Segnala quindi come sullo schema di decreto non siano ancora pervenuti i prescritti pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato, e che pertanto le Commissioni non potranno concluderne l'esame prima che siano giunti tali pareri.

  Gianni TONELLI (Lega), relatore per la I Commissione, in linea generale rileva come lo schema di decreto legislativo consti di 22 articoli, suddivisi in cinque Capi, i quali riproducono in gran parte l'articolazione del decreto legislativo n. 95 del 2017, apportando modifiche alla revisione dei ruoli del personale secondo la seguente articolazione: il Capo I (che si compone degli articoli da 2 a 6) riguarda il personale della Polizia di Stato; il Capo II (che si compone dell'articolo 7) riguarda il personale dell'Arma dei carabinieri; il Capo III (che si compone degli articoli da 8 a 10) riguarda il personale della Guardia di finanza; il Capo IV (che si compone degli articoli da 11 a 13) riguarda il personale del Corpo di polizia penitenziaria.Pag. 9
  Il Capo V (che si compone degli articoli da 14 a 22) apporta modifiche al decreto legislativo n. 95 del 2017, con particolare riferimento alle disposizioni transitorie, finanziarie e finali.
  Rileva quindi come il provvedimento sia funzionale all'esigenza di introdurre «le necessarie integrazioni e correzioni al decreto legislativo, originate, in particolare, dalle incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative, nonché da numerosi ricorsi pendenti presso molti Tribunali amministrativi regionali, alcuni dei quali hanno già sollevato questioni di legittimità costituzionale alla Corte Costituzionale, con specifico riferimento alle disposizioni applicate nella fase transitoria». Lo schema di decreto contiene altresì, in linea con il principio di equiordinazione degli ordinamenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, correzioni e integrazioni di carattere formale e sistematico dei ruoli delle Forze di polizia, nonché disposizioni idonee a intervenire parzialmente sulle criticità applicative emerse nella fase di prima attuazione del complesso intervento di revisione normativa, rinviando a una fase successiva altri necessari interventi, che potranno essere coperti finanziariamente anche con parte delle risorse disponibili per la revisione dei ruoli delle Forze di polizia. Ricorda infatti che il provvedimento di riordino dei ruoli delle Forze di polizia (decreto legislativo n. 95 del 2017) è stato adottato in correlazione con il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate attuato con il decreto legislativo n. 94 del 2017, ai sensi della legge n. 244 del 2012. Per quest'ultima delega non era però prevista la facoltà di adottare decreti correttivi o integrativi.
  Per quanto riguarda la disposizione di delega in base alla quale lo schema di decreto legislativo è stato adottato, essa è contenuta nell'articolo 8, commi 1, lettera a), 5 e 6, della citata legge n. 124 del 2015 (legge di delega per la riorganizzazione della pubblica amministrazione).
  In particolare, ai sensi del citato articolo 8 della legge n. 124 del 2015, il Governo, nell'ambito degli interventi di riorganizzazione dell'amministrazione pubblica, è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per la razionalizzazione e il potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, anche in funzione di una migliore cooperazione sul territorio, al fine di evitare sovrapposizioni di competenze e di favorire la gestione associata dei servizi strumentali. La previsione di delega stabilisce, inoltre, che i decreti legislativi provvedono altresì alle conseguenti modifiche degli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della guardia di finanza, Polizia penitenziaria) in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo anche attraverso: la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell'ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche; è comunque prevista la necessità di assicurare il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all'articolo 19 della legge n. 183 del 2010 (che ha riconosciuto la specificità dei diversi corpi delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei vigili del fuoco in dipendenza delle diverse specificità dei compiti svolti), tenendo altresì conto dei criteri di delega della legge n. 124 del 2015, in quanto compatibili; la rideterminazione delle dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva al 28 agosto 2015 (data di entrata in vigore della legge), ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data; l'utilizzo, previa verifica da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle Pag. 10finanze, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti alle Forze di polizia, tenuto anche conto di quanto previsto in relazione al finanziamento dei provvedimenti di riallineamento delle carriere del personale militare della difesa con quello delle Forze di polizia (ai sensi dell'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003). La predetta delega riguarda anche il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in attuazione di essa è stato emanato il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97; in merito è stato recentemente trasmesso alle Camere uno schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al predetto decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, nonché al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Atto n. 36), il quale schema sarà prossimamente esaminato dalla Commissione Affari costituzionali, ai fini del parere al Governo.
  In forza della delega appena illustrata è stato adottato il decreto legislativo n. 95 del 2017, che ha disposto la revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia (Polizia di Stato; Arma dei carabinieri; Corpo della Guardia di finanza; Corpo di polizia penitenziaria), su cui interviene lo schema di decreto legislativo in esame con disposizioni integrative e correttive. Complessivamente, la riforma disposta con il richiamato decreto legislativo n. 95 del 2017 ha perseguito le seguenti finalità: adeguamento delle dotazioni organiche di ciascun corpo, rendendole più vicine alla consistenza effettiva del personale in servizio e rimodulandole nell'ambito dei diversi ruoli; semplificazione dell'ordinamento, anche attraverso la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo e la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure di selezione, anche attraverso l'utilizzo dei mezzi informatici; ampliamento delle opportunità di progressione in carriera attraverso la valorizzazione del merito e della professionalità, nonché dell'anzianità di servizio; elevazione del titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli di base, nonché al possesso di titoli di studio universitari per la partecipazione al concorso ovvero per l'immissione in servizio, dopo il corso di formazione iniziale, nelle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali; l'ampliamento delle funzioni, in particolare, per il personale con qualifica e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il conseguente intervento sui trattamenti economici connessi alle nuove funzioni e responsabilità l'adeguamento, in particolare, delle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali, attraverso la loro qualificazione professionale, rispettivamente, direttiva e dirigenziale, conseguente al potenziamento delle funzioni; adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti economici, con il superamento di alcuni istituti risalenti nel tempo.
  In tale quadro normativo la già citata legge n. 124 ha inoltre previsto, all'articolo 8, comma 6, per tutte le disposizioni di delega, la possibilità di emanare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore decreti legislativi attuativi, decreti legislativi integrativi e correttivi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di delega precedentemente illustrati. Dato che il predetto decreto legislativo n. 95 del 2017 è entrato in vigore il 7 luglio 2017 il termine per l'esercizio della delega «correttiva» era fissato al 7 luglio 2018. Il Consiglio dei Ministri ha adottato lo schema di decreto correttivo il 6 luglio 2018. Considerato che l'articolo 8 comma 5 della legge n. 124 del 2015 prevede che qualora il termine previsto per il parere parlamentare cade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine di delega o successivamente, la scadenza della delega medesima è prorogata di 90 giorni. Pertanto il termine finale per l'esercizio della delega legislativa è ora fissato al 5 ottobre 2018. Con riferimento alle modalità di esame parlamentare dello schema di decreto ricorda che ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 8 della Pag. 11legge n. 124 del 2015, lo schema di decreto legislativo è trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione, che si pronunciano nel termine di 60 giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti per materia possono esprimersi sulle osservazioni del Governo entro il termine di 10 giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati.
  Passando a sintetizzare il contenuto dello schema di decreto legislativo segnala, anzitutto, che attengono agli ambiti di competenza della I Commissione (Affari costituzionali) i capi I e IV, nonché, nell'ambito del Capo V, gli articoli 14 e 15 e da 17 a 22.
  Le restanti parti del provvedimento (capi II e III, nonché l'articolo 16) attengono invece alla competenza della IV Commissione (Difesa), in quanto intervengono sulla disciplina di personale militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di finanza). L'articolo 1 individua l'oggetto dello schema, che reca modifiche e integrazioni alle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia. L'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto è articolato in numerose lettere. La lettera a) modifica l'articolo 6, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 aggiungendo ai requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinali necessari per la nomina ad agente di polizia quello dell'efficienza fisica. La lettera b) modifica l'articolo 6-bis, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982 (che rinvia a un decreto del Capo della Polizia la disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi di formazione per allievi agenti), includendovi anche la definizione delle altre modalità attuative del corso. La lettera c), modificando l'articolo 6-ter, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 335, estende agli agenti in prova le disposizioni in materia di dimissioni dai corsi già previste per gli allievi. La lettera d) modifica l'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 335, prevedendo che il concorso per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato possa essere svolto anche attraverso modalità non telematiche. La lettera e) modifica l'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 335, aggiungendo ai requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinali necessari per la nomina a vice ispettore di polizia quello dell'efficienza fisica. Le lettere f) e g) apportano modifiche agli articoli 62 e 64 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335, mutando la qualifica del personale in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza per il quale è prevista la redazione di rapporti informativi (passando da personale con qualifica inferiore a personale con qualifica inferiore a vice questore aggiunto e qualifiche equiparate), nonché l'organo competente all'attribuzione del giudizio complessivo individuato, in luogo del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza, nel direttore della Direzione o Ufficio centrale presso il quale il personale suddetto presta servizio. Le lettere h) e i) modificano gli articoli 65 e 66 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335, secondo i medesimi criteri utilizzati nelle lettere f) e g), con riferimento al rapporto informativo per il personale in servizio presso le questure e gli uffici dipendenti. La lettera l) modifica l'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica n. 335, stabilendo che le funzioni di segretario delle Commissioni per il personale non direttivo della Polizia di Stato siano svolte da funzionari con la qualifica fino a quella di vice questore.
  Il comma 2 dell'articolo 2 sostituisce la Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 335, modificando Pag. 12le dotazioni organiche dei diversi ruoli e funzioni degli appartenenti alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato. In particolare viene stabilito l'incremento di cinque posti di dirigente generale di pubblica sicurezza (da 27 e 32), conseguente al recupero di altrettanti posti di dirigente generale già previsti in posizione di fuori ruolo presso il SISDE, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge n. 345 del 1991. Viene pertanto diminuita di cinque unità la dotazione organica dei vice questori. I maggiori oneri dovuti all'aumento di 5 posti da dirigenti e alla contestuale riduzione di 5 posti da vice questore sono quantificati, su base decennale, in 456.698 euro l'anno a decorrere dal 2019. Vi è inoltre la riduzione di 400 unità complessive della dotazione organica del ruolo degli ispettori (da 24.201 a 23.801 nell'immediato e da 24.911 a 24.511 a decorrere dal 1o gennaio 2027), conseguente al corrispondente incremento della dotazione del ruolo degli ispettori tecnici. Tale misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica data la natura compensativa della disposizione, essa. Al riguardo rileva come la Tabella 1, sostitutiva della già citata Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, preveda un aumento di 83 unità del ruolo degli agenti e degli assistenti, ma come tale incremento non sia però evidenziato né nella relazione tecnica, né nella relazione illustrativa.
  L'articolo 3 dello schema di decreto legislativo modifica il decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica». In particolare, il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 337, stabilendo che l'individuazione delle funzioni e delle mansioni del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica, sia effettuata con un decreto del Ministro dell'interno. La lettera b) modifica l'articolo 20-quater del decreto del Presidente della Repubblica n. 337, estendendo, in analogia a quanto previsto per l'omologo personale del ruolo ordinario, la possibilità a tutti gli assistenti capo tecnici di partecipare allo scrutinio per merito comparativo per la nomina a vice sovrintendente tecnico, eliminando pertanto il requisito dell'aver prestato servizio per almeno quattro anni. Attraverso tale metodo di selezione avviene l'individuazione di sovraintendenti tecnici nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno e prevedendo che il concorso per vice sovrintendente tecnico possa essere svolto anche attraverso modalità non telematiche. Le lettere c), d) e f) prevedono il mutamento della denominazione di «sostituto direttore tecnico» in «sostituto commissario tecnico», per allinearla alla corrispondente qualifica del personale del ruolo che espleta funzioni di polizia. La lettera e) armonizza la disciplina delle dimissioni dal corso di formazione per vice ispettore tecnico con quella prevista per l'omologo personale del ruolo ordinario; Nello specifico lo schema di decreto legislativo modifica l'articolo 25-quater, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica n. 337, prevedendo che i frequentatori provenienti dal ruolo della Polizia di Stato del corso necessario alla nomina a Vice ispettore che non riescano a superarlo siano ammessi a ripeterlo, d'ufficio (e non più a domanda come previsto dalla normativa attuale) una sola volta. La lettera g), al numero 1), uniforma le denominazioni delle Commissioni per il personale dei ruoli tecnici alle nuove denominazioni dei medesimi ruoli introdotte dal riordino delle carriere, mentre il numero 2) opera l'adeguamento alle nuove qualifiche introdotte dal riordino delle carriere del personale che svolge le funzioni di segretario delle Commissioni per il personale dei ruoli tecnici. Il comma 2 dell'articolo 3 sostituisce le tabelle A e B, allegate al decreto del Presidente della Repubblica n. 337 relative, rispettivamente, alle dotazioni organiche del personale che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica e all'equiparazione delle qualifiche dei ruoli tecnici con quelle dei ruoli ordinari (in relazione alla modifica di Pag. 13denominazioni di direttore tecnico e di direttore tecnico principale, rispettivamente in commissario tecnico e in commissario capo tecnico). La tabella A reca l'aumento della dotazione di 400 unità del ruolo degli ispettori tecnici e contestualmente riduce della dotazione degli ispettori. Tali disposizioni sono non onerose in quanto compensative.
  L'articolo 4 dello schema di decreto reca modifiche al decreto del Presidente della Repubblica n. 338 del 1982, recante «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato.» In particolare il comma 1, alla lettera a), numero 1), modificando l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 338, prevede la rimodulazione degli organi competenti alla redazione del rapporto informativo per il medico principale e per il medico veterinario principale in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Nello specifico il soggetto competente alla redazione del rapporto informativo per il medico principale e per il medico veterinario principale è il direttore della divisione (o ufficio equiparato) presso cui il medico presta servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore centrale di sanità. Viene inoltre prevista l'abrogazione della disposizione relativa agli organi competenti alla redazione del rapporto informativo per il medico e per il medico veterinario. La lettera b), che modifica l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica n. 338, prevede la rimodulazione degli organi competenti alla redazione del rapporto informativo per il medico principale e per il medico veterinario principale in servizio presso gli Uffici sanitari periferici. Inoltre, analogamente a quanto previsto dalla lettera a) si prevede l'abrogazione delle disposizioni relative agli organi competenti alla redazione del rapporto informativo per il medico e per il medico veterinario. Il comma 2 dell'articolo 4 sostituisce le tabelle A e B, allegate al decreto del Presidente della Repubblica relative, rispettivamente, ai posti di funzione per il personale delle carriere dei medici e dei medici veterinari ed all'equiparazione delle qualifiche delle medesime carriere con quelle dei ruoli ordinari. Con la nuova tabella A sono adeguati alcuni posti di funzioni previsti per i dirigenti, tra cui la soppressione del riferimento a quelli di componenti delle Commissioni mediche o mediche legali che diventano attribuzioni per il medesimo personale; (articolo 6, comma 1, lettera a) dello schema di decreto).
  La nuova tabella B equipara la figura del medico superiore a quella del vice questore.
  L'articolo 5, composto di un solo comma, introduce modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica n. 240 del 1987, recante «Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato.» In particolare, le lettere a) e c) adeguano la denominazione della qualifica del maestro vice direttore e di sostituto direttore tecnico a quella nuova di commissario capo tecnico e di sostituto commissario tecnico, conseguente alle nuove denominazioni di commissario tecnico e di commissario capo tecnico della carriera dei funzionari tecnici di Polizia. La lettera b) reca una modifica di carattere formale all'articolo 28, commi 3 e 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 240, prevedendo che il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi di istituto transiti, in sovrannumero, nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico-amministrativo (e non più «logistico» come previsto in precedenza). La lettera d) introduce nella Tabella F allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 240, modifiche di carattere meramente formale riferite alle denominazioni di alcuni orchestrali ispettori tecnici.
  L'articolo 6, che si compone di un solo comma, apporta modifiche al decreto legislativo n. 334 del 2000, recante «Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78». La lettera a) modifica l'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 334, specificando che i commissari capo, qualora sostituiscano il dirigente di Pag. 14un Commissariato distaccato di pubblica sicurezza, esercitano anche le attribuzioni di Autorità locale di pubblica sicurezza. La lettera b) modifica l'articolo 2-bis del decreto legislativo n. 334 del 2000, prevedendo che i concorsi interni per titoli ed esami non siano più riservati al personale del ruolo degli ispettori. La lettera c) modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 334 del 2000, al fine di definire ulteriori classi di laurea magistrali o specialistiche con ambiti disciplinari a contenuto giuridico ai fini della partecipazione al concorso per commissario della Polizia di Stato, nonché le ulteriori classi di appartenenza dei corsi di laurea triennale con ambiti disciplinari a contenuto giuridico ai fini della partecipazione al concorso per vice commissario della Polizia di Stato e allo scrutinio per ispettore superiore. Inoltre, viene prevista la revisione della disciplina dei requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di Polizia rimettendola a un regolamento del Ministro dell'interno in luogo di un decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza. Le modalità di svolgimento dei concorsi rimangono invece disciplinate da un decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. La lettera e), la quale modifica l'articolo 3 del decreto legislativo n. 334 del 2000, stabilisce che il corso di formazione per commissario può essere ripetuto una sola volta nei casi di mancato ottenimento del giudizio di idoneità e del mancato superamento delle prove previste per il primo e secondo ciclo del corso. La lettera f), la quale modifica l'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 334, stabilisce che si possa accedere ai concorsi interni per vice commissario anche con la laurea magistrale o specialistica (in precedenza l'accesso era consentito solo con la laurea triennale). Inoltre si prevede che, in luogo della disciplina vigente, l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno sia riservata per il 20 per cento al personale dei ruoli degli agenti e dei sovrintendenti con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e con un'età non superiore a trentacinque anni. Il restante 80 per cento dei posti è riservato al personale del ruolo degli ispettori di cui il 20 per cento (16 per cento dei posti totali) è ulteriormente riservato ai sostituti commissari con un'età non superiore a cinquantacinque anni. La lettera g), che modifica l'articolo 11 del decreto legislativo n. 334 del 2000, modifica la composizione della Commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza, a dirigente generale tecnico e a dirigente generale medico, attraverso l'integrazione dei prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza con i prefetti e i dirigenti generali di pubblica sicurezza, direttori di uffici e direzioni centrali, analogamente a quanto previsto per la composizione della Commissione per la progressione in carriera, di cui all'articolo 59 del decreto legislativo n. 334. La lettera i), che modifica l'articolo 29 del decreto legislativo n. 334, stabilisce la revisione delle denominazioni di «direttore tecnico principale» in «commissario tecnico» e di «direttore tecnico principale» in «commissario capo tecnico» per allinearle alle prime due qualifiche della carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia. La lettera m), che modifica l'articolo 31 del decreto legislativo n. 334, stabilisce l'eliminazione delle prove di efficienza fisica per l'accesso alla carriera dei funzionari tecnici, nonché la revisione della disciplina dei requisiti psicofisici ed attitudinali per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia rimettendola ad un regolamento del Ministro dell'interno, in luogo di un decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza. Le modalità di svolgimento dei concorsi rimangono disciplinate da un decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza. La lettera q), che modifica l'articolo 45 del decreto legislativo n. 334, integra le attribuzioni dei medici di Polizia principali, disponendo che gli stessi possano essere anche componenti delle Commissioni medico-legali previste dal regolamento di cui al Pag. 15decreto del Presidente della Repubblica n. 461 del 2001 (concernente i procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge n. 45 del 2005 (il quale reca disposizioni per la funzionalità dell'amministrazione della pubblica sicurezza delle Forze di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, in particolare si tratta di commissioni mediche incaricate dell'espletamento, nei confronti del personale, dei compiti di accertamento dei requisiti psicofisici nei casi in cui è prevista la collegialità del giudizio nonché di accertamenti sanitari specifici previsti da regolamenti). La lettera r), modificando l'articolo 46 del decreto legislativo n. 334 del 2000, affida a un regolamento del Ministro dell'interno, in luogo di un decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza, la disciplina dei requisiti psico-fisici e attitudinali per l'accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia. Le modalità di svolgimento dei concorsi rimangono disciplinate da un decreto del Capo della Polizia-Direttore Generale della pubblica sicurezza; viene inoltre prevista l'introduzione, nel concorso pubblico per l'accesso alla qualifiche di medico e di medico veterinario, di una riserva del venti per cento dei posti disponibili, per la metà dei posti disponibili al personale del ruolo degli ispettori tecnici – settore sanitario e per l'altra metà al restante personale con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni in possesso del prescritto titolo di studio. Le lettere s) e t), che modificano rispettivamente gli articoli 47 e 48 del decreto legislativo n. 334 del 2000, prevedono la riduzione da un anno a sei mesi, della durata del corso di formazione iniziale per l'immissione alle carriere dei medici e dei medici veterinari, con corrispondente aumento del periodo di effettivo servizio per l'ammissione allo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alle qualifiche di medico capo e di medico capo veterinario (rispettivamente da tre anni a tre anni e sei mesi e da sette anni a sette anni e sei). Si prevede inoltre una durata non superiore a tre mesi del corso di formazione dirigenziale per i medici capo e i medici capo veterinari (armonizzando la formulazione a quella speculare già prevista agli articoli 6, comma 1, e 33, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000). La lettera u), la quale modifica l'articolo 48 del decreto legislativo n. 334, dispone che l'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato, a normativa vigente sia rimesso, in via esclusiva, all'Amministrazione della pubblica sicurezza, possa essere effettuato anche da altri soggetti, non specificati. La lettera v), che modifica l'articolo 59 del decreto legislativo n. 334, integra la composizione della Commissione per la progressione in carriera dei funzionari con la partecipazione di tutti i prefetti e dirigenti generali direttori degli Uffici e Direzioni Centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza. La lettera z), che modifica l'articolo 63 del decreto legislativo n. 334, al numero 1), prevede l'estensione delle disposizioni relative alla promozione per merito straordinario alle qualifiche dirigenziali alle nuove qualifiche dirigenziali di vice questore aggiunto e vice questore. Il numero 2) introduce invece una causa di esclusione dalla promozione per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche equiparate per i funzionari che abbiano riportato un punteggio inferiore al sessanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei criteri di massima vigenti. Le lettere d), h), l), n), o) e p) apportano alcune correzioni di forma al decreto legislativo n. 334.
  L'articolo 11, che si compone di un solo comma, incide, con modifiche in larga parte formali, sul decreto legislativo n. 443 del 1992, recante «Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395». In particolare, la lettera a) modifica l'articolo Pag. 164, comma 4, del decreto legislativo n. 443, relativamente alle funzioni degli assistenti capo con particolare riguardo ai compiti di verifica del corretto svolgimento delle attività del personale di pari qualifica o subordinato; al riguardo si sostituisce il riferimento al rispetto delle tabelle di consegna, con quello alle «disposizioni di servizio». Le lettere b) e c) integrano rispettivamente l'articolo 25 del decreto legislativo n. 443, concernente i corsi per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria e l'articolo 28, concernente la nomina a vice ispettore. Le modifiche incidono sulla normativa vigente prevedendo una disciplina specifica sulle modalità di formazione delle graduatorie di fine corso dei vincitori dei concorsi (sia esterno ed interno) per la nomina a vice ispettore. In particolare specifica che la graduatoria finale deve essere formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante e che tale punteggio si calcola in base alla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso. In merito segnala che l'articolo 17, comma 2, dello schema di decreto contiene, al riguardo, una norma transitoria con la quale si prevede l'applicabilità della disciplina relativa alla formazione della graduatoria del corso di formazione rivolto ai vincitori del concorso interno, anche al corso in atto alla data di entrata in vigore dello schema di decreto legislativo in esame. Le lettere d), e) e f) adeguano la disciplina della redazione del rapporto informativo (si tratta di una valutazione annuale di professionalità prevista dall'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo n. 443 del 1992) dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria al nuovo assetto normativo ed organizzativo del Corpo stesso. Tali modifiche hanno natura formale, essendo volte essenzialmente alla ridenominazione delle qualifiche degli organi competenti alla compilazione del rapporto. L'articolo 12 incide sul decreto legislativo n. 162 del 2010, recante «Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85», apportando modifiche formali necessarie per adeguare il testo normativo al cambiamento della denominazione di alcune qualifiche del ruolo dei direttori tecnici, ora denominato ruolo dei funzionari tecnici. Le lettere a), b), c) e d) del comma 1 provvedono alla sostituzione della denominazione di alcune qualifiche del personale tecnico. Le lettere e) e f) modificano, rispettivamente, l'articolo 25, concernente le funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttori tecnici, e l'articolo 26 del decreto legislativo n. 162, concernente l'accesso ai ruoli dei direttori tecnici, limitandosi a sostituire le relative denominazioni con quelle di funzionari tecnici. Le lettere g) e h) modificano, rispettivamente, l'articolo 27, che disciplina il corso di formazione iniziale per l'immissione nei ruoli dei direttori tecnici, e l'articolo 30 decreto legislativo n. 162, concernente i requisiti per la promozione a direttore tecnico coordinatore, modificando le relative denominazioni di direttore tecnico e di direttore tecnico capo con quelle di funzionario tecnico e commissario tecnico capo. La lettera i) interviene sull'articolo 30-bis del decreto legislativo n. 162, concernente i requisiti per la promozione a direttore tecnico coordinatore superiore, modificando tale denominazione in quella di direttore tecnico superiore. Le lettere l) e m) modificano rispettivamente gli articoli 32 e 34, concernenti la qualifica di ufficiale e agente di pubblica sicurezza e di ufficiale e agente di polizia giudiziaria attribuite ai ruoli tecnici e le commissioni per il personale appartenente ai ruoli tecnici; le modifiche si limitano a sostituire la denominazione direttori tecnici con quella di funzionari tecnici. La lettera n) incide sull'articolo 34, comma 5, modificando il riferimento ai revisori tecnici, il cui ruolo è stato sostituito dai sovrintendenti tecnici. Il comma 2 dell'articolo 12 sostituisce le Tabelle A e B allegate al decreto legislativo n. 162, concernenti, rispettivamente, le dotazioni organiche dei ruoli tecnici del «Corpo di polizia penitenziaria Banca Dati DNA» e l'equiparazione tra le qualifiche del personale che espleta funzioni di polizia e quelle dei citati ruoli tecnici, con le Tabelle Pag. 17n. 17 e n. 18, allegate allo schema di decreto. Anche queste modifiche hanno carattere formale, attenendo esclusivamente all'aggiornamento delle denominazioni contenute nelle citate tabelle.
  L'articolo 13, il quale si compone di un solo comma, introduce modifiche alle disposizioni del decreto legislativo n. 146 del 2000, che disciplina il ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria. In particolare, la lettera a) incide sulla disciplina, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo n. 146, circa l'accesso alla carriera dei funzionari, estendendo la possibilità di partecipare al concorso interno per vice commissario, attualmente riservata ai soli ispettori, anche – nel limite del venti per cento dei posti – al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti ed al ruolo dei sovrintendenti del Corpo, in possesso dei requisiti culturali stabiliti; la lettera b) integra l'articolo 10 del decreto legislativo n. 146, che disciplina le ipotesi di dimissioni dal corso di formazione per commissario. In particolare, con la previsione di un comma aggiuntivo, si specifica che, nelle ipotesi di mancato ottenimento del giudizio di idoneità e del mancato superamento delle prove previste per il primo e secondo ciclo del corso, il medesimo corso può essere ripetuto una sola volta.
  Il Capo V, il quale si compone degli articoli da 14 a 22, reca una serie di modifiche alle disposizioni transitorie, finanziarie e finali del decreto legislativo n. 95 del 2017. Ricorda che la relazione tecnica allo schema di decreto evidenzia che una delle ragioni alla base dell'intervento correttivo risiede nelle «incertezze e difficoltà interpretative derivanti anche da lacune normative, nonché da numerosi ricorsi pendenti presso molti Tribunali amministrativi regionali, alcuni dei quali hanno già sollevato questioni di legittimità alla Corte Costituzionale, con specifico riferimento alle disposizioni applicate nella fase transitoria».
  Le modifiche apportate dall'articolo 14 (composto da un solo comma) introducono – novellando l'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017 – disposizioni transitorie per la Polizia di Stato. La lettera a) dispone che per i vincitori dei concorsi interni per titoli per vice sovrintendente il corso di formazione professionale ha la durata non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese. Le relative modalità attuative sono definite con decreto del Capo della polizia – Direttore generale della pubblica sicurezza. Con lo stesso decreto del Capo della Polizia sono altresì stabilite – per i concorsi interni per vice sovrintendente – le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse (in deroga al decreto del Ministro dell'interno, cui l'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 95 del 2017 ha affidato la definizione delle modalità, procedure e criteri di assegnazione per i concorsi). Le lettere b) e c) prevedono che, fermo restando quanto già previsto dalla lettera d) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017 relativamente al concorso pubblico per l'accesso alla qualifica di vice ispettore della Polizia (il quale dispone la copertura di 1.000 posti di quelli disponibili in tale qualifica al 31 dicembre 2016, mediante concorso riservato ai sovrintendenti capo con una certa anzianità), sono aggiunti altri 500 posti disponibili alla data del 31 dicembre 2017 per il secondo concorso interno per vice ispettore. La lettera d) dispone che i vincitori dei concorsi previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 95 del 2017 nella fase transitoria sono nominati vice ispettori con la medesima decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione, svolto anche con modalità telematiche, della durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, durante il quale i frequentatori sono posti in aspettativa. Ferme restando le rispettive graduatorie finali, viene specificato l'ordine con cui i vincitori dei predetti concorsi accedono al ruolo (numeri da 1 a 4). Come riferito dalla relazione illustrativa, tali interventi, relativi a disposizioni già oggetto di contenzioso, sono volte a superare l'incertezza interpretativa connessa alla mancata espressa indicazione, nel provvedimento Pag. 18di riordino, di una decorrenza certa della nomina alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori, che ha determinato un significativo ricorso al giudice amministrativo. La lettera e) specifica che le riduzioni dell'anzianità della rispettiva qualifica, previse dall'articolo 2, comma 1, lettera n), del decreto legislativo n. 95 del 2017, sono disposte non prima del 1o gennaio 2017 come decorrenza. Anche in tal caso, la finalità evidenziata nella relazione illustrativa è quella di superare una incertezza interpretativa. La lettera f) dispone, secondo quanto evidenziato nella relazione illustrativa, il «recupero» per il prossimo concorso per 300 posti per vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento dei posti non coperti (136 unità) nel precedente concorso per 1.500 vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, nonché la possibilità di rimodulare la durata del relativo corso di formazione presso la Scuola Superiore di Polizia, fissandolo in un arco temporale non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi, in sostituzione dell'originario periodo di sei mesi. La lettera g) introduce, nei concorsi per vice commissario da bandire entro il 2026, una riserva del 10 per cento dei posti in favore del personale in possesso della laurea triennale o magistrale, frequentatore di alcuni corsi per vice ispettore specificamente individuati e già destinatario di una specifica previsione all'articolo 2, comma 1, lettera r), del decreto legislativo n. 95 del 2017. Le lettere h), r) e t) integrano la previsione di un corso di aggiornamento dirigenziale per i vice questori aggiunti e qualifiche corrispondenti già in servizio, con un corso di aggiornamento professionale, escludendo coloro che lo abbiano già frequentato. La lettera i) dispone che il 107o corso per commissario conclude il ciclo formativo entro il 29 marzo 2019 e che i commissari che abbiano superato l'esame finale e siano stati dichiarati idonei svolgano un periodo di tirocinio operativo (da concludersi entro il 7 settembre 2019) presso l'Ufficio o Reparto di assegnazione, mediante la rimodulazione del corso biennale, prima della prevista nomina a commissario capo. La lettera l) integra la disciplina sull'applicazione del coefficiente d'anzianità per le promozioni a primo dirigente e a dirigente superiore, sia per la fase transitoria sia per quella a regime. La relazione illustrativa specifica al riguardo che si tratta di correzioni di carattere meramente tecnico correlate alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore e alla conseguente disciplina per la fase transitoria, necessarie per provvedere alle procedure previste per gli scrutini. La lettera m) reca una modifica di carattere formale, mentre la lettera n) individua espressamente la decorrenza giuridica ed economica, per i vincitori dei tre concorsi annuali per vice sovrintendente tecnico, al giorno successivo alla data di conclusione del rispettivo corso di formazione tecnico professionale. La lettera o) inserisce nel decreto legislativo n. 95 del 2017 disposizioni volte a integrare la disciplina del concorso interno per vice ispettore tecnico, prevedendo l'utilizzo anche dei posti disponibili nella dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici al 31 dicembre 2018, conseguente all'aumento di 400 unità (attraverso la modifica della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 337 del 1982, di cui all'articolo 3, comma 2, dello schema di decreto). È prevista la possibilità di rimodulare la durata dei corsi di formazione nella fase transitoria, analogamente al richiamato concorso per vice ispettore nella fase transitoria (durata non superiore a sei mesi e non inferiore a tre mesi). Per le modalità attuative si fa rinvio ad un decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza. La lettera p) e s) operano la sostituzione delle denominazioni relative ad alcune qualifiche del personale del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento. La lettera q) prevede che, nella fase transitoria, le promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi, per effetto della riduzione delle permanenze, hanno decorrenza giuridica 1o gennaio 2017 e non 1o ottobre 2017. La lettera v) dispone l'esclusione del limite di età per il personale interno che partecipa al primo concorso Pag. 19per medico veterinario, nonché una riserva di due posti in favore del personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto titolo di studio, con esperienza nel settore non inferiore a dieci anni. La lettera z) stabilisce la decorrenza al 1o gennaio 2017 della promozione, alla qualifica di orchestrale di primo livello, degli orchestrali ispettori superiori tecnici, con la finalità di superare incertezze emerse in sede applicativa. La lettera aa) prevede nuovi concorsi interni per titoli da bandire secondo le scadenze ivi previste. Per le modalità attuative si rinvia ad un decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della pubblica sicurezza con il quale saranno individuati i contingenti annuali, comunque in misura non superiore al dieci per cento delle dotazioni organiche complessive dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori tecnici.
  L'articolo 15, composto da un solo comma, apporta alcune modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 95 del 2017, recante disposizioni comuni per la Polizia di Stato, e sostituendo altresì le tabelle relative alle dotazioni organiche delle carriere. Riguardo alle modifiche apportate dallo schema di decreto legislativo in esame, in primo luogo la lettera a) dispone «il recupero» di 5 posti da dirigente generale già previsti come posizione di fuori ruolo presso il SISDE dalla legge istitutiva della DIA, con il contestuale incremento della dotazione organica dei dirigenti generali (da 27 a 32) e conseguente modifica della Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982, di cui all'articolo 2, comma 2, dello schema di decreto, con la conseguente copertura del relativo onere. La lettera b) aggiunge nuove disposizioni relative all'articolazione dei cicli di formazione. Nel dettaglio, si prevede che l'Amministrazione della pubblica sicurezza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso interno presso gli Istituti di istruzione, centri o scuole della Polizia di Stato, possa articolare i corsi di formazione in più cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo, fermo restando la diversa anzianità di iscrizione nel ruolo corrispondente al ciclo frequentato. La lettera c) prevede che ogni riferimento, contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 (7 luglio 2017), alla qualifica di vice questore aggiunto, direttore tecnico capo e medico capo si intende, inoltre, inerente anche alla qualifica, rispettivamente, di vice questore, di direttore tecnico superiore e di medico superiore e ogni riferimento alle qualifiche di vice direttore tecnico, direttore tecnico e direttore tecnico principale della Polizia di Stato si intende riferito, rispettivamente, alle qualifiche di vice commissario tecnico, di commissario tecnico e di commissario capo tecnico.
  L'articolo 17 introduce modifiche al già più volte citato decreto legislativo n. 95 del 2017, nello specifico all'articolo 44, che contiene diverse norme transitorie collegate alla revisione dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria effettuata con il medesimo decreto legislativo n. 95. In particolare, al comma 1, la lettera a) modifica alcune disposizioni transitorie introdotte dall'articolo 44, comma 8, con riferimento all'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria. Più nello specifico, il numero 1) della lettera a) pospone dal 30 giugno 2018 al 30 ottobre 2019 il termine ultimo per l'attivazione del concorso straordinario per titoli previsto per la copertura degli 800 posti di vice sovrintendente collegata all'incremento della dotazione organica del medesimo ruolo prevista dal comma 1 del medesimo articolo 44. Al numero 2) si prevede una disciplina transitoria fino al 2022, in deroga a quella ordinaria prevista dall'articolo 16 del decreto legislativo n. 443 del 1992, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del Corpo di polizia penitenziaria, analoga a quella già prevista per l'omologo personale della Polizia di Stato. È fatto salvo il rispetto delle aliquote Pag. 20delle riserve di posti stabiliti nella disciplina vigente. Al riguardo, per il periodo transitorio e dunque fino al 2022, la durata dei corsi di formazione per i vincitori dei concorsi interni per vice sovrintendente è fissata in un periodo non superiore a tre mesi e non inferiore a un mese, e la determinazione delle modalità attuative dei corsi stessi sono rinviate ad un decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. La lettera b) prevede l'incremento dei posti, da 50 ad 80, del concorso interno per titoli, per l'accesso, per una sola volta, al ruolo direttivo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria istituito dal comma 14 dell'articolo 44. La ridefinizione della disciplina del corso, con riferimento alle modalità e alla durata del corso di formazione, compresa tra un massimo di sei mesi ed un minimo di tre mesi, è rinviata ad un decreto del Capo del Dipartimento. La lettera c) prevede, fino all'anno 2026, una riserva, nel limite dell'aliquota del venti per cento, per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, in favore di parte del personale del ruolo degli ispettori, in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente (articolo 7, comma 7, del decreto legislativo n. 146 del 2000), vincitore di due specifici concorsi (indetti rispettivamente nel 2003 e nel 2008). La lettera d) modifica l'articolo 44, comma 25, fissando la decorrenza giuridica al 1o gennaio 2017 e non più al 1o ottobre 2017 delle promozioni anticipate alle qualifiche e gradi dei ruoli non direttivi nella fase transitoria, per effetto della riduzione delle permanenze. La lettera e) contiene una specificazione di quanto previsto dal comma 28 dell'articolo 44, che attualmente si limita a prevedere, a decorrere dal 1o gennaio 2023, l'abrogazione della disposizione (comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443) concernente la nomina ad allievo agente di polizia e relativa alla valutazione del servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma della forza armata di provenienza ai fini dell'avanzamento nel Corpo di polizia penitenziaria. In merito la lettera e) precisa che l'abrogazione della suddetta norma è da considerare in riferimento al personale assunto nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti a decorrere dal 1o gennaio 2023. La lettera f) inserisce nell'articolo 44 un nuovo comma 32-bis, il quale prevede la possibilità di articolare ed organizzare i corsi di formazione del personale vincitore del medesimo concorso in più cicli didattici, con la previsione della decorrenza giuridica ed economica della nomina al termine del primo ciclo formativo per tutti i vincitori del medesimo concorso. Secondo la Relazione illustrativa tale previsione si renderebbe necessaria al fine di risolvere le criticità logistiche delle Scuole di formazione a fronte della necessità di avviare alla frequenza dei prescritti corsi formativi una platea di interessati superiore alle capacità ricettive degli istituti di istruzione. La lettera g) l'introduce nell'articolo 44 un nuovo comma 34-bis, con il quale si specifica che i direttori tecnici ed i direttori tecnici capo assumono la qualifica rispettivamente di commissario tecnico e commissario tecnico capo dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 95 del 2017 (cioè a partire dal 7 luglio 2017). Si tratta di una specificazione collegata alla novella recata dall'articolo 12, comma 1, lettera d), dello schema di decreto, che sostituisce le denominazioni dei ruoli dei direttori tecnici. Tale ultima disposizione ha infatti modificato, tra le altre, le denominazioni delle qualifiche di direttore tecnico e direttore tecnico capo rispettivamente in quelle di commissario tecnico e commissario tecnico capo. Al riguardo rileva l'opportunità di chiarire le motivazioni della disposizione in oggetto, la quale sposta retroattivamente l'efficacia solo di alcune delle disposizioni relative alla ridenominazione delle qualifiche. Il comma 2 dell'articolo 17 prevede l'applicabilità della disciplina relativa alla formazione della graduatoria del corso di formazione rivolto ai vincitori del concorso interno per vice ispettore, introdotta dall'articolo 11, comma 1, lettera c), dello schema di Pag. 21decreto, anche al corso in atto alla data di entrata in vigore del medesimo schema di decreto legislativo.
  L'articolo 18, che si compone di un solo comma, modifica l'articolo 45 del decreto legislativo n. 95 del 2017, concernente disposizioni finali e finanziarie per le Forze di polizia. La lettera a) introduce una precisazione al comma 1, secondo paragrafo, dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 95 del 2017, al fine di individuare il corretto riferimento al vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti con più di ventitré anni di anzianità e non diciotto, secondo quanto evidenziato dalla relazione tecnica. L'intervento normativo non comporta oneri finanziari. La lettera b) sopprime, al comma 4 del medesimo articolo 45, il riferimento all'articolo 1820-bis del Codice dell'Ordinamento Militare, in quanto non esistente. La lettera c), inserendo un nuovo comma 4-bis nell'articolo 45 del decreto legislativo n. 95, introduce una norma di salvaguardia per i vice questori e qualifiche e gradi corrispondenti che al 1o gennaio 2018 risultavano essere in possesso di un'anzianità di ruolo superiore a 13 anni e inferiore a 18 anni. Nella relazione tecnica si evidenzia che «in tale modo si elimina uno “scavalcamento temporaneo” nel trattamento economico di funzionari e ufficiali promossi alla qualifica di vice questore o al grado di tenente colonnello prima del 1o gennaio 2018, da parte dei vice questori aggiunti/maggiori con pari anzianità di servizio promossi successivamente. A tale scopo, fermo restando l'inquadramento al 1o gennaio 2018 nel livello retributivo di “tenente colonnello con tredici anni di servizio al conseguimento della nomina a ufficiale”, detto personale continua nella progressione economica determinata ai sensi dell'articolo 1811, comma 1, lettera a), numero 9), del decreto legislativo n. 66 del 2010, corrispondente alla posizione del “maggiore e gradi corrispondenti con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale”, fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e gradi corrispondente con più di diciotto anni di servizio dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale». La lettera d) interviene sul comma 21 dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 95, specificando maggiormente – per evitare incertezze applicative secondo quanto rappresentato nella relazione illustrativa – i casi di esclusione della promozione alla qualifica ovvero al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla cessazione dal servizio per il personale previsto dalla citata disposizione del decreto legislativo n. 95 del 2017. In tale ambito viene specificato che la promozione è esclusa per il personale che riveste il grado di generale di Corpo d'Armata e gradi corrispondenti e per gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e qualifiche e gradi corrispondenti che rivestono il grado o la qualifica apicale del ruolo di appartenenza. La lettera e) dispone l'applicazione dell'articolo 920 del decreto legislativo n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare) al personale della Polizia di Stato e al Corpo di polizia penitenziaria. Nella relazione illustrativa si evidenzia che l'intervento è volto a estendere espressamente anche al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile la stessa disciplina sulla corresponsione dell'assegno alimentare al personale sospeso dalle funzioni, già applicata al personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare delle Forze armate. Ciò al fine di superare alcune incertezze applicative derivanti dall'attuale richiamo alle corrispondenti norme contenute negli articoli 82 e 98 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 1957, già applicate al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile con le stesse modalità previste per il personale militare. Viene richiamata, in proposito, anche la disciplina sugli effetti dei nuovi stipendi, comprendente anche il predetto assegno alimentare, contenuti nel recente rinnovo contrattuale per il triennio 2016-2018 per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (articoli 3, comma 1, e 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 39 del Pag. 222018. La lettera f) introduce un nuovo comma 27-bis nell'articolo 45 del decreto legislativo n. 95 , il quale prevede che, per salvaguardare i livelli di funzionalità dell'Arma dei carabinieri, per il 2019, non sono computate nel numero delle promozioni annuali da effettuare eventuali conferimenti per effetto dell'articolo 1089, comma 3, del Codice dell'ordinamento militare (conseguenti alla cessazione dei motivi della sospensione discrezionale di cui all'articolo 1089). La lettera g) (erroneamente riportata nel testo come lettera a) inserisce il richiamo all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 51 del 2009, relativo all'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennità per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, che – secondo quanto evidenziato nella relazione tecnica che evidenzia che erano già stati considerati gli effetti finanziari del richiamo anche al predetto articolo 11 – era «saltato» tra le norme «contrattuali» estese al personale dirigente delle Forze di polizia dal decreto legislativo n. 95 del 2017.
  L'articolo 19 modifica l'articolo 46 del decreto legislativo n. 95 del 2017, che ha introdotto una nuova disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, con la contestuale istituzione di un'area di negoziazione dirigenziale. In particolare la modifica ha la finalità, evidenziata nella relazione tecnica, di «prevedere la disapplicazione per il triennio 2018/2020 della disposizione relativa alla destinazione della rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente per il finanziamento del relativo «contratto» per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del meccanismo di raccordo per i dirigenti militari, atteso che per il suddetto triennio è già prevista una adeguata copertura finanziaria, assicurata dalle risorse destinate all'attuazione del predetto articolo 46, dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge n. 205 del 2017. A tal fine l'articolo 19 aggiunge il medesimo periodo sia al comma 5 sia al comma 7 del citato articolo 46 volto a specificare che in relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge n. 205 del 2017, per il triennio 2018-2020 non si applicano le disposizioni del precedente periodo, rispettivamente, dei commi 5 e 7. I periodi richiamati dalle novelle recate dall'articolo 19 prevedono, rispettivamente: al comma 5, che all'attuazione del comma 3 (accordo sindacale) si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448; al comma 7 che, fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali (di cui al comma 1 dell'articolo 46) e del decreto volto ad assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile (di cui al comma 6), al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.
  L'articolo 20 abroga, a decorrere dal 1o gennaio 2019, l'ultimo comma dell'articolo 60 della legge n. 121 del 1981, il quale, in riferimento agli istituti di istruzione, scuole o centri della Polizia di Stato, prevede che le materie d'insegnamento, i piani di studio, lo svolgimento dei corsi, le modalità degli esami, il collegio dei docenti e gli appositi organismi di collaborazione tra docenti e allievi sono previsti dai regolamenti degli istituti o scuole o centri da emanare con decreto del Ministro dell'interno. La finalità è quella di affidare, anziché ad un decreto ministeriale – analogamente ad altre disposizioni di semplificazione contenute nel decreto legislativo – alla competenza del Capo della Polizia-Pag. 23Direttore Generale della pubblica sicurezza la regolamentazione dei predetti istituti di istruzione, scuole o centri della Polizia di Stato.
  L'articolo 21 introduce una correzione formale alle tabelle allegate al decreto legislativo, prevedendo, la sostituzione, alla TABELLA G, delle parole: «Articolo 46» con quelle di «Articolo 45».
  L'articolo 22 al comma 1 reca la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dello schema di decreto legislativo, i quali sono pari a: 508.961 euro per l'anno 2018; 1.005.629 euro per l'anno 2019; 923.613 euro per l'anno 2020; 1.032.429 euro per l'anno 2021; 789.425 euro per l'anno 2022; 702.360 euro per l'anno 2023; 723.419 euro per l'anno 2024; 1.015.370 euro per l'anno 2025; 816.467 euro per l'anno 2026; 1.100.429 euro per l'anno 2027; 730.884 euro a decorrere dall'anno 2028. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, il quale ha autorizzato la spesa di 73 milioni di euro per l'anno 2004, 118 milioni di euro per l'anno 2005 e 122 milioni di euro a decorrere dall'anno 2006 da destinare a provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia. Nella relazione tecnica si ricorda che in tale ambito sono disponibili 30.120.313 euro per l'anno 2017, 15.089.182 euro per l'anno 2018 e 15.004.387 a decorrere dall'anno 2019, di cui all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 148 del 2017, derivanti dalle risorse finanziarie destinate alla revisione dei ruoli delle Forze di polizia, relative agli ulteriori risparmi di spesa conseguenti all'attuazione del decreto legislativo n. 177 del 2016. Il comma 2 dell'articolo 22 riguarda gli oneri indiretti, come determinati in allegato alla relazione tecnica.
  Evidenzia, in conclusione, come la materia in esame risulti complessa e caratterizzata da un elevato tasso di tecnicismo, essendo il risultato di un lungo ed articolato processo di riforme che si sono succedute nel tempo e che hanno portato ad inevitabili difficoltà interpretative ed applicative.
  Ciò ha spesso contributo a creare contenzioso in materia, ostacolando un corretto processo di riordino del ruoli e delle carriere del personale in questione. Fa inoltre notare come l'elevato numero di correzioni e integrazioni recate dal provvedimento in esame, pur a distanza di poco tempo dall'ultimo intervento legislativo adottato in materia nella passata legislatura, testimoni le difficoltà incontrate a seguire un percorso coerente. Ritiene dunque necessario dare conclusione a tale processo, al fine di assicurare la massima funzionalità delle forze dell'ordine e di valorizzare realmente le elevate professionalità presenti in tali comparti, obiettivo da perseguire, a suo avviso, anche attraverso la previsione di adeguati percorsi interni di carriera, basati su criteri meritocratici e sull'esistenza di titoli idonei.
  Ritiene infine opportuno svolgere un ciclo di audizioni con gli organismi di rappresentanza del personale militare e civile, nonché con gli altri i soggetti interessati, trattandosi di un provvedimento importante che riguarda un elevato numero di personale, per le cui sorti professionali serve un reale approfondimento delle tematiche coinvolte.

  Luca FRUSONE (M5S), relatore per la IV Commissione, illustra le misure correttive che lo schema di decreto legislativo in esame apporta al decreto legislativo n. 95 del 2017, relativamente al personale dell'Arma dei carabinieri e al personale della Guardia di finanza, osservando che queste sono numerose e tutte riconducibili all'esigenza di eliminare dubbi e difficoltà interpretative emerse in sede di prima applicazione del citato decreto legislativo.
  Ricorda, preliminarmente, che il provvedimento di riordino dei ruoli delle Forze di polizia (decreto legislativo n. 95 del 2017) è stato adottato in correlazione con l'analogo provvedimento concernente il riordino dei ruoli e delle carriere del personale Pag. 24delle Forze armate (decreto legislativo n. 94 del 2017) in relazione al quale però non è stata prevista la facoltà di adottare decreti correttivi.
  Al riguardo evidenzia come nella passata legislatura il Movimento 5 Stelle abbia più volto sottolineato la necessità, anche attraverso la presentazione di apposite proposte emendative, di procedere all'integrazione della delega ai fini dell'emanazione di disposizioni integrative e correttive del decreto di riordino delle Forze armate. Analoga richiesta era stata avanzata anche dal Partito democratico.
  Ribadisce, quindi, l'auspicio che il Governo adotti quanto prima le necessarie misure correttive al decreto di riordino delle Forze armate, sia al fine di evitare disallineamenti tra i due provvedimenti normativi, sia al fine di ottemperare ad alcune giuste considerazioni emerse già nel corso dell'esame parlamentare dello schema di decreto di riordino delle Forze armate ed il cui approfondimento era stato rinviato ai successivi decreti correttivi.
  Condivide inoltre la richiesta del relatore della Commissione Affari costituzionali, Tonelli, di svolgere un ciclo di audizioni che consenta di acquisire ogni elemento utile all'espressione del parere parlamentare su un provvedimento normativo così importante per il comparto difesa e sicurezza.
  Passando quindi a illustrare le previsioni del provvedimento attinenti agli ambiti di competenza della IV Commissione, rileva come le disposizioni riguardanti le Forze di polizia a ordinamento militare siano contenute nel Capo II (articolo 7), nel Capo III (articoli 8, 9 e 10) e, nell'ambito del Capo V, all'articolo 16.
  In particolare, l'articolo 7 reca modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri, incidendo su numerose disposizioni del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n.66, mentre le modifiche alla revisione dei ruoli del Corpo della Guardia di finanza sono contenute nell'articolo 8, che prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nell'articolo 9, che reca modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, nell'articolo 10, che apporta alcune modifiche sia alla legge 23 aprile 1959, n. 189, sia al Codice dell'ordinamento militare e nell'articolo 16 che introduce modificazioni all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo n. 95 del 2017 in tema di disposizioni transitorie per la Guardia di finanza.
  Rileva, poi, che per quanto riguarda l'Arma dei carabinieri, l'articolo 7, al comma 1, lettera a), modifica l'articolo 629 del codice, con lo scopo adeguare la denominazione del grado di «maresciallo aiutante» con la nuova corrispondente denominazione di «maresciallo maggiore» introdotta dal decreto legislativo che ha operato la revisione dei ruoli.
  La lettera b) modifica il comma 1 dell'articolo 651-bis, in materia di alimentazione del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, individuando la platea del personale al quale sono riservate le procedure concorsuali e specificando i ruoli di appartenenza in luogo della previgente locuzione «non direttivi e non dirigenti». Inoltre, viene riformulato anche il comma 3 del medesimo articolo, al fine di meglio circoscrivere la portata della facoltà di devoluzione dei posti eventualmente rimasti scoperti nelle procedure concorsuali interne previste dal citato comma 1, escludendo senza equivoci tale possibilità per il concorso riservato a coloro che hanno frequentato l'accademia militare e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento.
  Le lettere c) e d) modificano gli articoli 664 e 664-bis inerenti all'alimentazione dei ruoli tecnico e forestale, individuando la platea del personale al quale sono riservate le procedure concorsuali ed elevando da 40 a 45 anni il requisito anagrafico per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo tecnico.
  Le lettere e), q) e r) modificano, rispettivamente, gli articoli 674, 847 e 1040, adeguando la denominazione del ruolo tecnico, già ruolo tecnico-logistico.
  La lettera f) interviene sull'articolo 684, eliminando la parola «preferenziali» con Pag. 25riferimento ai titoli valutati nell'ambito della procedura concorsuale per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e carabinieri.
  La lettera g) modifica l'articolo 685, inerente all'ammissione al corso superiore di qualificazione per l'accesso al ruolo ispettori, tramite concorso interno, eliminando la parola «preferenziali» con riferimento ai titoli valutati nell'ambito della relativa procedura concorsuale, ed introducendo la previsione di attribuire una particolare rilevanza tra i titoli di merito al fatto di aver retto il comando stazione territoriale in sede vacante.
  La lettera h) modifica l'articolo 687 per consentire, qualora il numero dei partecipanti alle diverse procedure concorsuali per l'alimentazione del ruolo ispettori sia rilevante, l'eventuale attivazione della sottocommissione esaminatrice, mediante integrazione della commissione con ulteriori membri. Tale possibilità, già prevista per il solo concorso pubblico, viene così estesa anche alle procedure interne, garantendo l'efficacia e l'economicità dell'azione amministrativa, grazie alla riduzione dei tempi di selezione del personale.
  La lettera i) modifica l'articolo 692, in tema di alimentazione del ruolo dei sovrintendenti, introducendo la previsione di attribuire una particolare rilevanza tra i titoli di merito al fatto di aver prestato servizio presso il comando stazione territoriale. Viene, inoltre, prevista una visita medica, tesa a escludere l'assenza di infermità invalidanti in atto, nonché un accertamento attitudinale per il personale che partecipa ai concorsi per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti. Infine, viene consentito agli appuntati scelti di partecipare al concorso per titoli ed esami per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti, attualmente riservato agli altri gradi del ruolo di base, qualora nello stesso anno solare sia loro preclusa la possibilità di concorrere, avendo conseguito il grado successivamente all'emanazione del bando di concorso per soli titoli a loro riservato.
  La lettera l) modifica l'articolo 707, correggendo la denominazione del titolo di studio richiamato.
  La lettera m) modifica l'articolo 723, sopprimendo la disposizione che prevedeva il corso applicativo per gli ufficiali del ruolo speciale, già posto a esaurimento in sede di revisione dei ruoli.
  Le lettere n) e o) modificano gli articoli 775 e 778 adeguando la denominazione del corso per l'accesso al ruolo sovrintendenti riservato agli appuntati scelti, in linea con la nomenclatura introdotta dal decreto legislativo che ha operato la revisione dei ruoli.
  La lettera p) reca una modifica all'articolo 783 volta a correggere la denominazione del grado di «carabiniere» in luogo di «carabiniere allievo».
  La lettera s) modifica l'articolo 1051, inserendo una previsione puramente strumentale tesa a precisare una fase procedurale nell'avanzamento del ruolo appuntati e carabinieri, per i quali la formazione del quadro di avanzamento non è prevista, ma è sostituita dalla formalizzazione del termine dei lavori della commissione di avanzamento.
  Le lettere t) e u) modificano gli articoli 1056 e 1059, rendendo esplicita la procedura da attuare nell'avanzamento del personale in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria, nei confronti del quale la competente autorità giudiziaria abbia espresso parere contrario alla promozione, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
  La lettera v) corregge l'articolo 1062, al fine di rendere coerente all'assetto attuale dei gradi del ruolo ispettori, la norma che ha trasformato in grado la qualifica di luogotenente ed individuando correttamente il ruolo di destinazione dei luogotenenti promossi per meriti eccezionali nel grado di sottotenente.
  La lettera z) modifica l'articolo 1231, relativo alle conseguenze sullo stato giuridico degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri in caso di mancato conseguimento del diploma di laurea, escludendo i luogotenenti di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera b), per i quali il possesso della laurea magistrale costituisce requisito per l'accesso al relativo concorso.Pag. 26
  La lettera aa) modifica l'articolo 1294, inerente alle condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli capo dell'Arma dei carabinieri, precisando il riferimento al richiesto periodo di comando stazione, da ricondurre soltanto all'ambito dell'organizzazione territoriale e non anche a quella forestale, di recente transitata nell'Arma con il decreto legislativo n. 177 del 2016.
  La lettera bb) modifica l'articolo 1508, inerente il reclutamento nella banda musicale dell'Arma dei carabinieri, introducendo un titolo di merito preferenziale per il personale che riveste la specializzazione di musicante.
  Le lettere cc) e dd) apportano una correzione formale agli articoli 2196-ter e 2196-quater volta a eliminare la dizione «non direttivi e non dirigenti».
  La lettera ee) modifica l'articolo 2196-quinquies prevedendo, fino al 2021, la possibilità per gli appuntati scelti di optare per la partecipazione a uno dei due concorsi per l'accesso ai ruoli sovrintendenti; attribuendo un titolo di merito preferenziale per coloro che sono risultati idonei, ma non vincitori in un precedente analogo concorso; introducendo, infine, la possibilità – per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli istituti di formazione dell'Arma dei carabinieri – di articolare i corsi di formazione in più cicli. In particolare, viene stabilito che a tutti i vincitori venga riconosciuta la medesima decorrenza economica e giuridica di attribuzione del nuovo grado, relativa al primo ciclo di formazione, mantenendo l'ordine di iscrizione in ruolo corrispondente ai successivi cicli d'istruzione.
  La lettera ff) modifica l'articolo 2206-ter, consentendo ai sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri in servizio al 31 dicembre 2017, in luogo del 1o gennaio 2017, di poter partecipare al concorso per l'accesso al ruolo ispettori prima di aver compiuto quattro anni nel ruolo.
  La lettera gg) apporta una mera correzione formale all'articolo 2212-ter.
  Le lettere da hh) a mm) introducono mere correzioni formali per adeguare il codice dell'ordinamento militare alla previsione del decreto legislativo n. 228 del 2017 che ha ridenominato i gradi dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei periti, revisori, operatori e collaboratori, uniformandoli ai ruoli ordinari.
  La lettera nn) modifica l'articolo 2212-duodecies, consentendo di riallineare la rideterminazione dell'anzianità di grado degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento provenienti dal disciolto Corpo degli agenti di custodia a quella dei pari aliquota.
  La lettera oo) modifica l'articolo 2212-terdecies, in materia di istituzione del ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, introducendo una formula più elastica che consente, nel limite massimo delle 800 unità nel quinquennio, di assorbire eventuali squilibri nell'arruolamento conseguenti a contenzioso amministrativo ed inserendo il concerto del Ministero dell'economia e delle finanze nel decreto che fissa le unità annue da immettere nel citato ruolo; al contempo viene previsto che la somma delle consistenze effettive nel ruolo degli ispettori e nel ruolo straordinario a esaurimento non possa superare il limite organico fissato dall'articolo 800.
  La lettera pp) modifica l'articolo 2212-quaterdecies, inerente le modalità di immissione nel ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, fissando un'età massima pari a 59 anni per la partecipazione al relativo concorso, nell'ottica di garantire agli ufficiali neo promossi almeno un anno di utile impiego; viene, inoltre introdotta una riserva di posti per i luogotenenti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri e prevede accertamenti volti a verificare il possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale per l'accesso al ruolo straordinario a esaurimento. Da ultimo, viene soppressa la previsione della rideterminazione dell'anzianità relativa tra i frequentatori del corso informativo in base alla graduatoria finale, in considerazione della mera formalità informativa del corso.Pag. 27
  La lettera qq) modifica l'articolo 2214-quater, apportando una correzione formale, a seguito dell'eliminazione della dizione «non direttivi e non dirigenti», e introducendo la possibilità, per gli appartenenti ai ruoli cosiddetti «ex tecnici» del disciolto Corpo forestale dello Stato – ora confluiti nei ruoli forestali dei periti, revisori, operatori e collaboratori – di transitare nei corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri.
  Le lettere da rr) a tt) introducono mere correzioni formali per adeguare il Codice alla previsione del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, che ha ridenominato i gradi dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei periti, revisori, operatori e collaboratori, uniformandoli ai ruoli ordinari.
  La lettera uu) modifica l'articolo 2252, prevedendo un limitato incremento del numero delle promozioni al grado di luogotenente per l'anno 2021, al fine di garantire un armonico sviluppo del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri ed introducendo un transitorio nel quale il periodo di comando previsto per la promozione al grado di maresciallo maggiore è considerato compiuto per i marescialli capo con decorrenza nel grado fino al 2016. Inoltre, vengono esclusi dal compimento del citato periodo di comando i marescialli del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, in ragione dei differenti compiti connessi con la diversa organizzazione del comparto di specialità. È inoltre previsto che i marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza in servizio al 31 dicembre 2016 ed il corrispondente personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri con anzianità di grado al lo gennaio siano inseriti nell'aliquota al 31 dicembre precedente, in quanto in tale data ha compiuto il periodo minimo di permanenza prevista per il grado rivestito. L'intervento, che non comporta oneri, mira a prevenire il contenzioso che potrebbe derivare dal notevole intervallo di tempo, prossimo ai due anni, intercorrente tra la decorrenza giuridica e amministrativa del grado e il materiale conferimento dello stesso. La medesima previsione è introdotta anche per il personale della Guardia di finanza, esplicitando la procedura, invero già adottata nella prassi, di includere nell'aliquota del 31 dicembre antecedente il personale con anzianità 1o gennaio (articolo 8, comma 1, lettera r).
  Le lettere da vv) ad aaa) introducono mere correzioni formali per adeguare il Codice alla previsione del decreto legislativo 12 dicembre 2017, n. 228, che ha ridenominato i gradi dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei periti, revisori, operatori e collaboratori, uniformandoli ai ruoli ordinari.
  Il comma 2, analogamente a quanto previsto dall'articolo 10, comma 1, lettera a) per il Comandante generale della Guardia di finanza, prevede il collocamento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri in sovrannumero agli organici, funzionale alla piena disponibilità delle dotazioni organiche.
  Il comma 3 prevede, invece, la computabilità del periodo di comando o di attribuzioni specifiche per la promozione al grado di colonnello del ruolo forestale anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di maggiore o capitano.
  I commi 4 e 5 prevedono, rispettivamente, la possibilità, dal 2019 – entro le dotazioni da tenente a tenente colonnello già definite – di ripartire i volumi organici tra i diversi gradi e tra le diverse specialità del ruolo tecnico e computabilità del periodo di attribuzioni specifiche per la promozione al grado di colonnello del ruolo tecnico anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di maggiore o capitano.
  Infine, i commi da 6 a 8 sostituiscono le tabelle relative alla progressione in carriera dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei periti, revisori, operatori e collaboratori (tabelle 4 – Quadro I – specchio a, b e c del Codice dell'ordinamento militare) per adeguare il Codice alla previsione del decreto legislativo n. 228 del 2017, che ha ridenominato i gradi dei citati ruoli, uniformandoli a quelli dei ruoli ordinari.Pag. 28
  Passando al Corpo della Guardia di finanza, osserva che l'articolo 8 prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante norme di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente della citata Forza di polizia ad ordinamento militare.
  In particolare, il comma 1, alla lettera a), modifica l'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, relativamente alle disposizioni in materia di funzioni del personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri. Più specificatamente, viene modificato il comma 2-bis dell'articolo 4, precisando che ai fini dell'attribuzione della qualifica di «qualifica speciale» agli appuntati scelti si applicano le norme che disciplinano i procedimenti ordinari di avanzamento contenute nei successivi articoli 10, 11, 12 e 13, nonché l'articolo 15 delle «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale», approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, che prevede, riguardo all'avanzamento del personale addetto alle sezioni di Polizia giudiziaria, il preventivo parere dell'Autorità giudiziaria. Viene, poi, modificato il comma 2-ter, specificando che le sanzioni che ostano all'attribuzione della qualifica di «qualifica speciale» sono quelle penali per delitto non colposo ed abrogata la lettera c) in tema di requisiti per l'attribuzione della qualifica di «qualifica speciale» agli appuntanti scelti con otto anni di anzianità nel grado. Infine, viene aggiunto un nuovo comma 2-ter.1, al fine di prevedere che al personale non in possesso dei requisiti di cui al comma 2-ter la qualifica sia attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione di detti requisiti, ferme restando le condizioni per l'iscrizione a ruolo e il possesso dell'anzianità di cui al comma 2-bis.
  La lettera b) opera un intervento di mero coordinamento formale all'articolo 6, comma 1, lettera f), in materia di requisiti per la partecipazione al concorso per allievo finanziere.
  La lettera c) prevede una modifica di carattere formale all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), che disciplina la posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente, mentre la lettera d) reca un intervento di carattere formale all'articolo 11, comma 1, lettera a), in tema di esclusione dalla valutazione.
  La lettera e) modifica l'articolo 18 con riferimento alle funzioni del personale appartenente al ruolo sovrintendenti. In particolare, viene modificato il comma 3-bis, precisando che ai fini dell'attribuzione della qualifica di «qualifica speciale» ai sovrintendenti capo si applicano le norme che disciplinano i procedimenti ordinari di avanzamento contenute negli articoli 55, 56 e 59 dello stesso decreto legislativo n. 199 del 1995, nonché l'articolo 15 delle «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del Codice di procedura penale»; viene, inoltre modificato il comma 3-ter nella parte in cui prevede, tra i requisiti per l'attribuzione ai sovrintendenti capo della qualifica di «qualifica speciale», l'assenza di sanzioni penali per delitto non colposo, abrogata la lettera c) in tema di attribuzione della qualifica di «qualifica speciale» e inserito il comma 3-ter.1, in tema di attribuzione della qualifica di «qualifica speciale».
  La lettera f) modifica l'articolo 20, che reca disposizioni in materia di requisiti di partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo «sovrintendenti», mentre la lettera g) modifica l'articolo 21 che contempla disposizioni in tema di modalità di svolgimento dei concorsi. In particolare, viene modificato il limite entro cui possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie per ricoprire i posti resisi comunque disponibili e viene aggiunto il comma 2-bis al fine di prevedere la revoca della nomina a vincitore di concorso per coloro che effettuano, a domanda, il transito di contingente nel periodo successivo all'approvazione della graduatoria e prima dell'inizio del corso di formazione.
  La lettera h) modifica l'articolo 27, comma 1, al fine di precisare che i vincitori dei concorsi di cui all'articolo 19, Pag. 29comma 1, lettera a), sono avviati alla frequenza del corso di formazione professionale se in servizio permanente.
  La lettera i) modifica invece l'articolo 28, che reca disposizioni in materia di esclusione e rinvio dai corsi per l'accesso al ruolo sovrintendenti. La modifica apportata al comma 2 ridetermina il limite di assenze ammesso per i frequentatori dei corsi oltre il quale è previsto il rinvio dal corso, stabilendo che esso sia pari a un quinto della durata del corso. Viene, poi, aggiunta la lettera c-bis) che prevede, tra le cause di rinvio d'autorità dei frequentatori dei corsi, l'assenza per qualsiasi motivo alle sessioni d'esame e viene modificato il comma 3, stabilendo che i frequentatori rinviati per assenze dovute a infermità o altre cause indipendenti dalla loro volontà, alla cessazione della causa impeditiva, siano ammessi per un massimo di due volte a frequentare il corso successivo senza essere considerati ripetenti.
  La lettera l) modifica l'articolo 34, recante disposizioni in tema di funzioni del personale appartenente al ruolo ispettori. In particolare, viene precisato, al comma 5, che ai fini dell'attribuzione della qualifica di «cariche speciali» ai luogotenenti si applicano le norme che disciplinano i procedimenti ordinari di avanzamento contenute negli articoli 55, 56 e 59 del decreto legislativo n. 199 del 1995, nonché l'articolo 15 delle «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale». Viene, inoltre, modificato il comma 5-bis, abrogandone la lettera c) e prevedendo tra i requisiti per l'attribuzione ai luogotenenti della qualifica di «cariche speciali» l'assenza di sanzioni penali per delitto non colposo. Infine, viene introdotto il comma 5-bis.1 in tema di requisiti per l'attribuzione della qualifica di «cariche speciali».
  La lettera m) modifica l'articolo 35, comma 1, lettera b), specificando che il personale del Corpo che partecipa al concorso interno per l'accesso al ruolo ispettori deve essere in servizio permanente.
  La lettera n) modifica l'articolo 36, che detta disposizioni in tema di requisiti per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo ispettori. In particolare, viene tra l'altro effettuato un intervento di allineamento dei requisiti richiesti al personale dei ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri per la partecipazione al concorso pubblico per il reclutamento di allievi marescialli a quelli già previsti per il conseguimento della nomina a ufficiale e viene introdotto, anche per i candidati appartenenti alla Guardia di finanza, il requisito dell'idoneità attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo del medesimo Corpo, già previsto per i candidati provenienti dai civili, escludendo tuttavia l'accertamento dell'idoneità psico-fisica dal momento che la stessa è necessaria per essere in servizio attivo. Inoltre, viene modificato il comma 5, lettera a), al fine di tenere conto della diminuzione da sette a cinque degli anni di servizio necessari agli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri per prendere parte al concorso interno per allievo maresciallo e, di conseguenza, ridotto il periodo minimo richiesto per il possesso della qualifica di «superiore alla media». Un'ulteriore modifica prevede l'idoneità attitudinale al servizio incondizionato tra i requisiti di partecipazione ai concorsi per l'accesso al ruolo ispettori. Infine, vengono inseriti i commi 5-bis e 5-ter al fine di allineare le disposizioni relative alle due tipologie di concorso interno per allievi marescialli a quelle già previste per l'accesso al ruolo sovrintendenti dall'articolo 20, commi 2 e 3.
  La lettera o) interviene all'articolo 44, che reca disposizioni in tema di modalità di svolgimento del corso per l'accesso al ruolo ispettori, introducendo il comma 3-bis al fine di prevedere che le graduatorie del biennio del contingente ordinario e del contingente di mare siano determinate dalla media aritmetica dei punti complessivi di classifica assegnati al termine del primo e del secondo anno di corso; viene inoltre introdotto il comma 3-ter al fine di prevedere, al termine del ciclo formativo, l'iscrizione in ruolo dei marescialli secondo l'ordine determinato dalle graduatorie finali. Vengono poi introdotti i commi 4-bis, in tema di iscrizione in ruolo Pag. 30del frequentatore ammesso a recuperare un anno di corso eccedente il biennio, e 4-ter al fine di prevedere che il maresciallo esonerato dalla frequenza di un anno di corso eccedente il biennio sia nuovamente iscritto in ruolo dopo l'ultimo dei colleghi del medesimo corso.
  La lettera p) modifica l'articolo 45, che detta disposizioni in tema di cause di rinvio dal corso degli allievi marescialli specificando che il rinvio dal corso si ha per assenze, per singolo anno di corso, per più di novanta giorni, anche se non continuativi e precisando che è causa di rinvio dal corso l'assenza alle sessioni di esame.
  La lettera q) modifica l'articolo 48, comma 1, operando un coordinamento sistematico con i precedenti interventi.
  La lettera r) inserisce un comma 1-bis nell'articolo 54, al fine di prevedere che gli ispettori e i sovrintendenti da valutare per l'avanzamento con anzianità lo gennaio siano inseriti nell'aliquota formata al 31 dicembre antecedente.
  La lettera s) modifica l'articolo 55, comma 4, in materia di inclusione ed esclusione delle aliquote di valutazione degli ispettori e sovrintendenti, mentre la lettera t) modifica l'articolo 68, comma 1, innalzando il limite di età per la riammissione in servizio del personale appartenente al ruolo ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri posto in congedo a domanda.
  Da ultimo, la lettera u) stabilisce la possibilità di organizzare – in caso di oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori del medesimo concorso interno presso gli istituti di istruzione – i corsi di formazione in più cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori, ove non sia diversamente disposto, è riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. A conclusione dell'ultimo ciclo, l'anzianità relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sarà rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti al termine di ciascun ciclo.
  L'articolo 9 prevede disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza».
  In particolare, il comma 1, lettera a), reca modifiche di carattere formale ai commi l e 2 dell'articolo 5; la lettera b) contempla modifiche di carattere formale all'articolo 6 e la lettera c) modifica l'articolo 6-ter, che reca la disciplina per l'accesso al ruolo normale «comparto speciale» e «aeronavale» degli ufficiali mediante concorso interno.
  La lettera d) modifica l'articolo 9, che reca disposizioni in materia di ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. In particolare, viene sostituito il comma 1 al fine di specificare i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso per l'accesso al ruolo tecnico-logistico-amministrativo e viene modificato il comma 2 al fine di precisare la decorrenza degli effetti economici della nomina a tenente del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
  La lettera e) modifica l'articolo 11, recante disposizioni in tema di obblighi di servizio degli ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale. In particolare, si prevedono interventi di carattere formale volti a specificare la qualifica rivestita dai frequentatori dei corsi per l'accesso al ruolo ufficiali all'atto della contrazione della ferma e la data effettiva da cui decorrono gli obblighi di servizio (ferma) in caso di allievi ufficiali/ufficiali allievi ammessi al corso di formazione successivamente alla data di formale inizio dello stesso corso.
  La lettera f) modifica l'articolo 28, comma 1, al fine di limitare la formazione delle aliquote di avanzamento dei colonnelli del comparto aeronavale nei soli anni in cui sussiste la concreta possibilità di conferire una promozione (una ogni due anni).
  La lettera g) modifica l'articolo 30, introducendovi un nuovo comma 4-bis, al fine di evitare che l'unità di colonnello del «ruolo Maestro Direttore della Banda Musicale», escluso dall'applicazione dell'istituto Pag. 31dell'aspettativa per riduzione quadri in caso di eccedenze organiche, in conseguenza delle modifiche all'articolo 2145 del Codice dell'ordinamento militare, sia computata ai fini del calcolo di dette eccedenze.
  La lettera h) modifica la tabella n. 1 del decreto legislativo n. 69 del 2001, intervenendo alla colonna 4, denominata «Anni di anzianità minima di grado richiesti per inserimento aliquota valutazione a scelta», al fine rimodulare le permanenze minime nel grado di tenente colonnello per essere inseriti nella prima fascia di valutazione al grado superiore (ora da 4 a 6 anni anziché da 4 a 5 anni) e nella seconda fascia (ora da 7 a 8 anni anziché da 6 a 8 anni); interviene, altresì, alla colonna 6 della medesima tabella 1, recando modifiche di carattere formale e alla colonna 7 al fine di modificare le modalità di formazione delle aliquote di avanzamento al grado di colonnello, per meglio calibrare il numero annuale delle promozioni con le future dinamiche degli effettivi nei gradi di tenente colonnello e colonnello.
  La lettera i) modifica la tabella n. 4 del decreto legislativo n. 60 del 2001 al fine di specificare che l'organico degli ufficiali da tenente a tenente colonnello può essere ripartito tra i gradi delle varie specialità con provvedimento del Comandante Generale.
  Da ultimo, la lettera l) sopprime il numero 60 alla colonna 3 (ruolo tecnico-logistico-amministrativo) della tabella 5, relativa ai limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali della Guardia di finanza.
  L'articolo 10, al comma 1, prevede modifiche alla legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza».
  In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 4 della citata legge, al fine di prevedere il collocamento in soprannumero agli organici del Comandante Generale scelto tra i generali di corpo d'armata della Guardia di finanza. Al riguardo, ricorda che l'articolo 1 della legge n. 189 del 1959, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 79 del 2010, prevede che il Comandante Generale della Guardia di finanza sia scelto tra i generali di corpo d'armata in servizio permanente effettivo del medesimo Corpo o dell'Esercito. Nel caso in cui l'autorità di vertice provenga dall'Esercito, l'ufficiale è collocato in soprannumero agli organici del relativo grado della Forza armata di appartenenza, mentre analoga disposizione non è prevista nel caso in cui il Comandante Generale sia tratto dalle fila del Corpo. Poiché il modello organizzativo della Guardia di finanza prevede dieci posizioni organicamente rette da generale di corpo d'armata, a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 79 del 2010 e la conseguente possibilità di scelta del Comandante Generale tra i generali di corpo d'armata provenienti dal Corpo, la Guardia di finanza ha dovuto impiegare una delle dieci unità di grado apicale per ricoprire l'incarico di vertice e non ha, pertanto, potuto assegnare un generale di corpo d'armata ad uno degli incarichi previsti per tale grado, con l'ulteriore effetto di dover attribuire un «doppio comando» a uno dei generali di corpo d'armata. Al termine del mandato del Comandante Generale, è disposto il collocamento in congedo, da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2229, comma 3, del codice dell'ordinamento militare per effetto di una modifica di coordinamento formale operata dallo schema di decreto in esame.
  La lettera b), invece, abroga l'articolo 12, in tema di avanzamento al grado di maresciallo capo e di brigadiere, disciplina ora contenuta nel decreto legislativo n. 199 del 1995.
  Il comma 2 reca disposizioni integrative e correttive Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
  In particolare, la lettera a) modifica l'articolo 2136, in tema di disposizioni applicabili al personale della Guardia di finanza, al fine di chiarire l'espressa applicazione al Corpo delle disposizioni dettate dagli articoli da 861 a 867, in materia Pag. 32di «perdita del grado» del personale, dall'articolo 893, in tema di rapporto d'impiego, dagli articoli 923 e 931, recanti norme in materia di cessazione dal servizio permanente e dall'articolo 946, in tema di cause di cessazione dalla ferma per i sottufficiali. Dette disposizioni, che hanno operato il riassetto nel Codice dell'ordinamento militare di precedenti norme già estese al Corpo, sono considerate applicabili al personale della Guardia di finanza in virtù della «clausola di corrispondenza» di cui all'articolo 2115 dello stesso Codice.
  Inoltre, si prevede l'estensione delle disposizioni contenute negli articoli 957 e 960, in tema di proscioglimento dalla ferma o dalla rafferma e proscioglimento per scarso rendimento.
  La lettera b) modifica l'articolo 2140, prevedendo che gli ufficiali in ferma prefissata che abbiano completato diciotto mesi di servizio nel Corpo della guardia di finanza possano partecipare, esclusivamente in relazione ai posti loro riservati ai sensi dell'articolo 2143-bis, al concorso per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sempreché gli ufficiali interessati non abbiano superato il trentasettesimo anno di età, elevando di tre anni il precedente limite.
  Infine, la lettera c), modifica l'articolo 2145, comma 2, al fine di escludere dal provvedimento di collocamento in aspettativa per riduzione quadri il colonnello del ruolo del maestro direttore della banda musicale del Corpo.
  Il Capo V apporta correzioni al decreto legislativo n. 95 del 2017 che ha operato la revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare.
  Segnala, in particolare, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della IV Commissione, l'articolo 16, che introduce modificazioni all'articolo 36, comma 1, in tema di disposizioni transitorie per la Guardia di finanza.
  Nello specifico la lettera a) reca una modifica di carattere formale alla rubrica.
  La lettera b) modifica il comma 23, al fine di individuare i concorsi da cui sono tratti gli allievi marescialli nel periodo 1o gennaio 2018-31 dicembre 2022, in deroga a quanto previsto dall'articolo 35 e 37, comma 6.
  La lettera c) reca una modifica di coordinamento formale volta a correggere la numerazione del comma 24.
  La lettera d) specifica al comma 30 che i vincitori del concorso straordinario per sottotenenti del ruolo normale di cui al comma 29 sono avviati al frequenza di un corso di formazione, se in servizio permanente.
  La lettera e) modifica il comma 47, in tema di inserimento in aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di generale di brigata degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale.
  La lettera f) introduce i commi 60-bis, 60-ter e 60-quater, al fine, rispettivamente, di disciplinare per il Corpo della Guardia di finanza le ipotesi di incompatibilità anche per gli appartenenti che risultano eletti ovvero nominati a una carica politica o amministrativa per tutta la durata del loro mandato, di prevedere un concorso straordinario per il ruolo esecutori della banda del Corpo e di assicurare il mantenimento di adeguati livelli di funzionalità della Guardia di finanza e, in particolare, dei Comandi retti da ufficiali generali a livello di generale di divisione.

  Il sottosegretario Raffaele VOLPI considera importante prendere atto e sostenere le considerazioni svolte dal relatore per la Commissione Difesa, Frusone, riguardo alla necessità di apportare correttivi anche al provvedimento che ha affrontato la questione della revisione dei ruoli del personale delle Forze armate (decreto legislativo n. 94 del 2017).
  Evidenzia, quindi, come il suo Dicastero, al momento, si sia fatto parte attiva di questa esigenza nello schema di decreto in esame con riguardo all'Arma dei carabinieri, segnalando – in particolare – due filoni di interventi, il primo in materia di avanzamento ai gradi superiori, e il secondo volto a mantenere nel numero di Pag. 33dieci le posizioni organicamente rette da generale di corpo d'armata, attraverso il collocamento in sovrannumero agli organici del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, rileva come le Commissioni riunite avranno certamente modo di approfondire le problematiche sottese all'intervento legislativo, anche attraverso lo svolgimento di un ciclo di audizioni la cui definizione sarà valutata nell'ambito degli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni stesse.

  Il sottosegretario Nicola MOLTENI, dopo aver rilevato come il provvedimento in esame rechi correzioni, di carattere prevalentemente tecnico e formale, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, richiama l'attenzione sul fatto che occorrerà procedere all'adozione di successivi provvedimenti legislativi al fine di pervenire al riallineamento delle disposizioni relative al personale delle Forze di polizia alle disposizioni concernenti il personale delle Forze armate. Ricorda, infatti, che, allo stato, la facoltà per il Governo di adottare decreti correttivi e integrativi è prevista esclusivamente in relazione alle personale delle Forze di polizia e non a quello delle Forze armate.
  Fa quindi notare come lo schema di decreto rappresenti solo la prima parte di un percorso più ampio volto al riordino dei ruoli del personale dei comparti sicurezza e difesa.

  Gennaro MIGLIORE (PD), nel far notare che alcune delle novità più sostanziali apportate dal provvedimento in esame riguardano il Corpo di polizia penitenziaria, ritiene opportuno ascoltare, nel ciclo di audizioni che sarà definito, il Direttore del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria da cui dipende tale Corpo, nonché i rappresentanti del Ministero della giustizia.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.10.