CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 12 luglio 2018
35.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 107

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 12 luglio 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Simone Valente.

  La seduta comincia alle 8.30.

DL 55/2018 Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
C. 804 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2018.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che nel corso della seduta ieri la relatrice, deputata Daniela Torto, ha illustrato i contenuti del provvedimento e si è svolto il relativo dibattito.

  Daniela TORTO (M5S), relatrice, richiamando il dibattito svoltosi in Commissione, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato).

  Il sottosegretario Simone VALENTE esprime una valutazione favorevole sulla proposta di parere della relatrice sottolineando Pag. 108come, pur nella ristrettezza dei tempi dovuta anche al fatto che il decreto-legge sia stato emanato dal precedente Governo, si è cercato di accogliere i suggerimenti del Parlamento che risultano coerenti con l'assetto del provvedimento e compatibili con i tempi relativi alla conversione in legge. Fa presente che il Governo è in attesa della decisione della Commissione europea sulla problematica degli aiuti di Stato, prevista per il prossimo 27 luglio, al cui esito il Governo intende far seguire interventi volti a dare ossigeno alle imprese del territorio per un rapido consolidamento dell'economia che siano possibili e non costituiscano illegittimi aiuti di Stato. Assicura che tali provvedimenti terranno in considerazione anche quanto emerso dal dibattito parlamentare.

  Piero DE LUCA (PD) accoglie l'auspicio del rappresentante del Governo affinché possano essere messi in campo provvedimenti che aiutino le imprese dei territori colpiti dagli eventi sismici a riavviare e consolidare le loro attività economiche invitando al contempo l'Esecutivo a vigilare che non vi siano distorsioni nella distribuzione degli aiuti.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, pone in votazione la proposta di parere presentata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice (vedi allegato).

  La seduta termina alle 8.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 12 luglio 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta, Simone Valente.

  La seduta comincia alle 8.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.
Atto n. 24.
(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, iniziato nella seduta dell'11 luglio 2018.

  Sergio BATTELLI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 31 luglio. Ricorda, altresì, che nel corso della seduta di ieri la relatrice, deputata Angela Ianaro, ha illustrato i contenuti del provvedimento e che è iniziato il dibattito.

  Angela IANARO (M5S), relatrice, si riserva di formulare una proposta di parere in una prossima seduta.

  Sergio BATTELLI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE.
Atto n. 25.
(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello Schema di decreto all'ordine del giorno.

  Sergio BATTELLI, presidente, avverte che la Commissione avvia l'esame dello schema di decreto legislativo e ricorda che il termine per l'espressione del parere scade il prossimo 31 luglio.

  Alex BAZZARO (Lega), relatore, ricorda che la Commissione inizia l'esame del Pag. 109provvedimento dello schema di decreto legislativo volto ad adeguare l'ordinamento interno alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato (Market Abuse Regulation – MAR). Con riguardo alla normativa europea sugli abusi di mercato, ricorda che il regolamento (UE) n. 596/2014 – entrato in vigore il 3 luglio 2016 – ha sostituito le disposizioni contenute nella direttiva 2003/6/UE (Market Abuse Directive – «MAD I») ed ha istituito un quadro comune di regolamentazione in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazioni illecite di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato. Oltre al regolamento, la disciplina è contenuta nella direttiva 2014/57/UE, («MAD II»), relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato che richiede a tutti i paesi dell'Unione europea di armonizzare le proprie leggi sui reati penali per gli abusi di mercato. Considerato che il regolamento europeo è una fonte normativa di diretta ed immediata applicazione negli ordinamenti nazionali, sottolinea che la disciplina recata dall'atto in esame riguarda esclusivamente gli aspetti che rientrano nella sfera di determinazione di ciascuno Stato membro; in particolare, si tratta della disciplina relativa alla designazione dell'autorità competente per la corretta applicazione del regolamento (articolo 22 del regolamento), alle modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a tale autorità (articolo 23), alle sanzioni amministrative e alle altre misure applicabili ai casi di violazione delle disposizioni regolamentari (articolo 30), alle modalità di esercizio del potere sanzionatorio (articolo 31, paragrafo 1), alle modalità di pubblicazione delle decisioni assunte dall'autorità competente (articolo 34) e, infine, alla creazione di dispositivi efficaci per consentire la segnalazione all'autorità competente di violazioni effettive o potenziali del regolamento (articolo 32). Rileva che lo schema in esame, pertanto, non riproduce il contenuto del regolamento nel decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria – TUF), ma si limita ad adottare le misure per cui è espressamente richiesto l'intervento degli Stati membri. Esso reca le conseguenti disposizioni di modifica del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, suddivise in quattro articoli relativi, rispettivamente, alle disposizioni comuni (parte I del Testo unico), alla disciplina dei mercati (parte III del Testo unico), alla disciplina degli emittenti (parte IV del Testo unico) e alle sanzioni (parte V del Testo unico). Lo schema contiene, infine, la clausola d'invarianza finanziaria. Con riferimento al contenuto del provvedimento, ricorda preliminarmente che l'intervento normativo si fonda sulla delega concessa con la legge di delegazione europea 2016-2017, secondo i principi e i criteri direttivi contenuti nell'articolo 8, comma 3, lettere da a) a l), che reca specifici principi e criteri per l'esercizio della delega, aggiuntivi rispetto a quelli previsti in via generale dalla legge n. 234 del 2012. Precisa che l'articolo 1 individua in Banca d'Italia e Consob le Autorità responsabili della ricezione e trattazione delle segnalazioni di violazione delle norme del TUF e degli atti dell'Unione europea che disciplinano le medesime materie. Vengono inoltre estese le procedure relative al whistleblowing alle segnalazioni effettuate direttamente alla Consob per denunciare un abuso di mercato, in conformità con la direttiva (UE) n. 2015/2392. Rileva che l'articolo 2, in materia di comunicazioni al pubblico, prevede che il comunicato con cui società italiane con azioni ammesse alla negoziazione con il proprio consenso nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione europei danno notizia dell'avvenuta presentazione dell'istanza di identificazione degli azionisti sia pubblicato «tempestivamente, secondo le modalità stabilite dalla Consob con regolamento». L'articolo 3 reca modifiche alla disciplina degli emittenti. Nei commi 1 e 2 si prevede che sia la comunicazione al pubblico dell'approvazione di specifiche deroghe statutarie (articolo 104 del Testo unico) che l'autorizzazione da parte dell'assemblea a realizzare misure idonee a contrastare il Pag. 110conseguimento degli obiettivi dell'offerta di acquisto, nel caso di offerta pubblica promossa da chi non sia soggetto ai medesimi obblighi (articolo 104-ter del Testo unico), avvengano «tempestivamente, secondo le modalità previste dalla Consob con regolamento». In conformità con la direttiva n. 2013/50/UE e con il Capo 3 del regolamento europeo in esame, viene altresì modificata la disciplina delle informazioni regolamentate, inserendovi anche le comunicazioni al pubblico di informazioni privilegiate, gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, le informazioni relative a operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, le raccomandazioni di investimento e statistiche e la comunicazione o diffusione di informazioni ai media. Richiama quindi l'attenzione, in particolare, sul comma 6 riguardante la disciplina delle comunicazioni al pubblico (articolo 114 del Testo unico), che riconduce la nozione di informazione privilegiata alle disposizioni dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 596/2014, nonché elimina la delega alla Consob avente ad oggetto le modalità e i termini di comunicazione delle citate informazioni. Tali modalità, infatti, sono ora dettate dalle norme tecniche di regolamentazione dell'ESMA del 28 settembre 2015, adottate dalla Commissione europea. L'eventuale previsione di modalità ulteriori rispetto a quanto previsto dalle richiamate disposizioni europee potrebbe risultare in contrasto con il regolamento (UE) n. 596/2014, la cui funzione è quella di armonizzare nel massimo la disciplina in esame. Ciononostante, lo schema di decreto in esame non ha modificato la previsione dell'articolo 114 per cui restano fermi gli obblighi di pubblicità previsti da specifiche disposizioni di legge, né l'articolo 113-ter, comma 3, del Testo unico, che nel demandare alla Consob la determinazione delle modalità e termini di diffusione al pubblico delle informazioni regolamentate, incluse quindi quelle di cui al Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014, dispone che resti ferma la necessità di pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali, tenuto conto della natura di tali informazioni, al fine di assicurarne un accesso rapido, non discriminatorio e ragionevolmente idoneo a garantirne l'effettiva diffusione in tutta la Comunità europea. Come già rilevato dal Governo nella sua Relazione, osserva peraltro che la pubblicazione di un avviso stampa contestualmente alla pubblicazione dell'informazione privilegiata, oltre a non essere in alcun modo prevista dalla citata normativa europea di massima armonizzazione, sembrerebbe non rispondere alla esigenza di garantire un accesso rapido e non discriminatorio, dal momento che tale pubblicazione deve avvenire «senza indugio» o «al più presto possibile». Pertanto, rileva che andrebbe valutata l'opportunità di modificare gli articoli 114 e 113-ter del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, escludendo le informazioni disciplinate dal Capo 3 del regolamento (UE) n. 596/2014 da quelle per cui il Testo unico dispone la pubblicazione tramite mezzi di informazione su giornali quotidiani nazionali. L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo reca modifiche alla disciplina delle sanzioni. In particolare, richiama l'attenzione sul comma 17 dell'articolo 4 che dà attuazione al criterio di delega di cui all'articolo 8, comma 3, lettera f), legge n. 163 del 2017, che prescrive di rivedere l'articolo 187-terdecies del Testo unico, prevedendo che l'autorità giudiziaria o la Consob tengano conto, al momento dell'irrogazione delle sanzioni di propria competenza, delle misure punitive già irrogate, nonché disponendo che l'esecuzione delle sanzioni, penali o amministrative, aventi la medesima natura, sia limitata alla parte eccedente a quella già eseguita o scontata. Segnala che il Governo nella sua relazione dà atto che, dopo l'entrata in vigore della legge delega, sono intervenute le sentenze della Corte di giustizia europea del 20 marzo 2018, in relazione al doppio binario sanzionatorio e al principio del ne bis in idem nell'ambito della disciplina sugli abusi di mercato. In particolare, secondo la Corte di giustizia europea, il cumulo di sanzioni penali Pag. 111e amministrative può essere previsto se strettamente necessario per il conseguimento dell'obiettivo consistente nel proteggere l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione e la fiducia del pubblico negli strumenti finanziari. Rappresenta che, secondo il Governo, in attesa di ulteriori approfondimenti sulla corretta applicazione dei principi contenuti nelle sentenze della Corte, l'intervento modificativo che si propone nel Testo unico è quello «minimale» che prevede l'adeguamento della norma vigente a quanto espressamente richiesto dalla legge delega. Sempre secondo il Governo, qualora, ad esito dei procedimenti in corso, risulti necessario apportare ulteriori modifiche non solo all'articolo 187-terdecies ma anche ad altri articoli contenuti nel Capo V del TUF, che disciplina i rapporti tra procedimenti (articoli dal 187-decies a 187-terdecies del TUF), occorrerà valutare se il criterio di delega di cui sopra è sufficiente oppure è necessaria una nuova delega legislativa. L'articolo 5 contiene la clausola di invarianza finanziaria, che stabilisce che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'articolo 6 reca le disposizioni finali ed una norma transitoria che consente – fra l'entrata in vigore delle novellate disposizioni del Testo unico e l'adozione da parte della Consob delle disposizioni regolamentari previste dall'articolo 116, comma 1-bis – di continuare ad applicare quanto attualmente indicato nel regolamento emittenti con riguardo a modalità e tempistiche di diffusione delle informazioni dovute da parte degli emittenti strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante.

  Cristina ROSSELLO (FI) ritiene che vi sia necessità di affrontare l'armonizzazione della disciplina in oggetto con molta attenzione soprattutto perché la compresenza di molteplici Autorità di regolazione e vigilanza e controllo potrebbe essere fonte di confusione ed incertezze: ricorda, in tal senso, le tensioni che il settore ha dovuto subire in occasione della recente vicenda relativa alle trasformazioni bancarie connesse all'incerto confine delle competenze tra Consob, Banca d'Italia e Banca centrale europea. Segnala, peraltro, che anche il sistema sanzionatorio evidenzia notevoli criticità. Sottolinea che la scarsa chiarezza relativa all'assetto delle Autorità di regolazione spinge molti investitori ad evitare di investire presso i nostri emittenti. Evidenzia quindi l'opportunità di svolgere approfondimenti istruttori, anche attraverso un'apposita attività conoscitiva.

  Sergio BATTELLI, presidente, nel prendere atto della richiesta della deputata Rossello, comunica che, al termine della seduta, sarà convocata una riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, per affrontare la questione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 8.55.

ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Giovedì 12 luglio 2018. — Presidenza del presidente Sergio BATTELLI.

  La seduta comincia alle 8.55.

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il Fondo europeo per la difesa.
COM(2018)476 final.
(Esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Riccardo OLGIATI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione europea ha presentato il 13 giugno 2018 la proposta di regolamento che istituisce il Fondo europeo per la difesa, nell'ambito del prossimo quadro finanziario pluriennale 2021- 2027, di cui la Commissione avvia oggi l'esame al fine di esprimere il parere alle Pag. 112Commissioni IV e X. La proposta si inquadra nelle recenti iniziative promosse a livello europeo per rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri dell'Unione europea nel settore della difesa, rafforzando l'autonomia strategica dell'Unione europea, in un contesto geopolitico in grande e veloce trasformazione rispetto agli assetti recenti. Ricorda che nella Dichiarazione di Roma, adottata dai Capi di Stato e di governo il 25 marzo 2017, in occasione del 60o anniversario dei Trattati, si afferma l'impegno dell'Unione europea ad assumersi maggiori responsabilità e a contribuire alla creazione di un'industria della difesa più competitiva e integrata, rafforzando la sicurezza e difesa comuni, anche in cooperazione e complementarità con l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico. Il Presidente della Commissione europea Juncker, nel discorso sullo stato dell'Unione 2017, pronunciato al Parlamento europeo lo scorso settembre ha poi indicato la prospettiva di pervenire ad un'autentica Unione europea della difesa entro il 2025. Ricorda infine che, lo scorso dicembre, il Consiglio ha istituito – sulla base di una proposta italo-franco-tedesca, alla quale si è poi aggiunta la Spagna – una cooperazione strutturata permanente in materia di difesa, alla quale partecipano tutti gli Stati membri dell'Unione europea, tranne Gran Bretagna, Danimarca e Malta. Osserva che, nella cornice di tali iniziative politiche, il Fondo europeo per la difesa ha l'obiettivo di migliorare la competitività dell'industria della difesa dell'Unione, mediante il sostegno alla cooperazione transfrontaliera tra gli Stati membri e tra imprese, centri di ricerca, amministrazioni nazionali, organizzazioni internazionali e università nella fase di ricerca sui prodotti e sulle tecnologie della difesa, nonché in quella del loro sviluppo. In tema di rafforzamento della base industriale e della ricerca europea in materia di difesa, la Commissione europea ha già avviato, nell'attuale quadro finanziario pluriennale, in scadenza nel 2020, una fase sperimentale delle stesse iniziative che il Fondo europeo per la difesa intende riproporre, sviluppandole nel prossimo quadro finanziario pluriennale. È stato, infatti, approvato il regolamento che istituisce per il periodo 2019-2020 il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa con un bilancio di 500 milioni di euro, in corso di pubblicazione. Contestualmente, a partire dal 2017, la Commissione europea ha già avviato una azione preparatoria materia sulla ricerca in materia di difesa per il periodo con uno stanziamento di 90 milioni di euro per il periodo 2017-2019. La proposta di regolamento di cui oggi si avvia l'esame integra, dunque, in un unico strumento di gestione e finanziario, il Fondo europeo per la difesa, le iniziative appena richiamato, volte allo sviluppo industriale ed a promuovere la ricerca nel settore della difesa, ma con un ben altro ordine di grandezze finanziarie. La Commissione europea propone, infatti, una dotazione di bilancio per il Fondo di 13 miliardi di euro per il periodo 2021-2027, di cui 8,9 miliardi di euro per le azioni di sviluppo e 4,1 miliardi di euro per le azioni di ricerca. Osserva che il Fondo ha l'obiettivo, per quanto concerne la ricerca, di sostenere i progetti di ricerca collaborativa, al fine di massimizzare l'innovazione e introdurre nuovi prodotti e tecnologie della difesa e per la finestra delle azioni di sviluppo, di sostenere progetti collaborativi di prodotti e tecnologie della difesa, che aumentino l'efficienza della spesa nel settore della difesa all'interno dell'Unione europea, conseguendo maggiori economie di scala, riducano il rischio di duplicazioni e la frammentazione dei prodotti e delle tecnologie della difesa e promuovano una maggiore interoperabilità tra le capacità degli Stati membri. Il Fondo finanzierà, inoltre, progetti collaborativi a livello europeo, sia di ricerca sia di sviluppo, che coinvolgano almeno 3 imprese in almeno tre diversi paesi membri e/o associati. Tale disposizione, riprende quella convenuta per il programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa per il 2019-2020, in corso di approvazione, e sottolinea che su questo punto sono state sostanzialmente accolte le osservazioni contenute nel documento finale approvato nella scorsa legislatura Pag. 113dalla Commissione difesa e dalla Commissione attività produttive della Camera, in merito alla proposta relativa al programma europeo di sviluppo del settore industriale della difesa, nel quale si era chiesto che le azioni ammissibili al finanziamento dovessero essere promosse da imprese stabilite in almeno tre diversi Stati membri, e non due, come previsto inizialmente dalla proposta della Commissione europea e ciò al fine di perseguire l'obiettivo del più ampio carattere transnazionale ed evitare il formarsi di consorzi europei di soli due paesi. Fa presente che il Fondo europeo per la difesa sarà aperto anche alla partecipazione dei membri dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che sono membri dello Spazio economico europeo (SEE), ossia Islanda, Liechtenstein e Norvegia (non dunque la Svizzera che è parte dell'EFTA, ma non del SEE). Le azioni svolte nel quadro del Fondo dovranno rispettare i principi etici e la pertinente normativa nazionale, dell'Unione europea e internazionale. Le azioni che non sono accettabili dal punto di vista etico potranno essere respinte o interrotte in qualsiasi momento e la Commissione europea è incaricata di effettuare una valutazione etica effettuata, con il sostegno di esperti in materia di etica della difesa. Per essere idonei al finanziamento i richiedenti e i loro subappaltatori dovranno: essere stabiliti nell'Unione europea o in un paese associato; essere dotati di strutture di gestione esecutiva nell'Unione europea o in un paese associato; non essere controllati da un paese terzo non associato o da un soggetto di un paese terzo non associato. Rileva che, in tema di controllo da parte di un paese terzo, è però prevista una deroga, qualora ciò sia necessario per conseguire gli obiettivi dell'azione e non metta a rischio gli interessi di sicurezza dell'Unione e dei suoi Stati membri. Per quanto riguarda le azioni ammissibili, sottolinea che esse possono riguardare uno o più dei seguenti elementi: attività intese a migliorare conoscenze e tecnologie nel settore della difesa che possono esercitare effetti significativi nel settore della difesa; attività intese a migliorare l'interoperabilità e la resilienza, a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento; studi di fattibilità; la progettazione, lo sviluppo, il collaudo, la qualificazione o certificazione di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa; lo sviluppo di tecnologie o beni che aumentano l'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie della difesa; attività di divulgazione, eventi di rete e attività di sensibilizzazione. Osserva che il Fondo può finanziare fino al 100 per cento dei costi ammissibili di un'azione, fatto salvo il principio di cofinanziamento. In deroga a tale disposizione l'assistenza finanziaria del Fondo non può superare: il 20 per cento dei costi ammissibili dell'azione per le azioni di sviluppo di un prototipo di sistema; l'80 per cento dei costi ammissibili dell'azione per le azioni di collaudo, qualificazione o certificazione. Il tasso di finanziamento europeo potrà essere aumentato nei casi in cui un progetto rientra in un'azione prevista nel quadro della cooperazione strutturata permanente e nei casi di particolare coinvolgimento di piccole e medie imprese. Tra gli ulteriori criteri di ammissibilità per le azioni relative allo sviluppo merita segnalare che, per quanto riguarda le azioni di sviluppo, collaudo, qualificazione o certificazione di un prodotto – ossia le fasi finale del ciclo industriale di sviluppo di un prodotto – occorre dimostrare, che: almeno due Stati membri e/o paesi associati intendano acquistare il prodotto finale o utilizzare la tecnologia in maniera coordinata, anche tramite appalti congiunti; l'azione si basi su specifiche tecniche comuni stabilite di comune accordo dagli Stati membri e/o dai paesi associati che cofinanziano l'azione. Il Fondo sarà attuato mediante programmi di lavoro annuali o pluriennali adottati dalla Commissione europea, sulla base del parere di un comitato di rappresentanti degli Stati membri e inviti annuali a presentare proposte. Conclude ricordando le motivazioni che la Commissione europea ha posto a fondamento della proposta. Fa presente che il Fondo europeo per la difesa dovrebbe: contribuire a Pag. 114sfruttare maggiormente gli effetti di scala, riducendo le duplicazioni ed ovviando alle carenze di capacità nel settore della difesa, ovviando ad una situazione attuale caratterizzata da un basso livello di investimenti e da una frammentazione lungo i confini nazionali; promuovere la cooperazione transfrontaliera nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo tecnologico nel settore della difesa, che attualmente sono condotte quasi esclusivamente a livello nazionale e in un contesto di ristrettezza di bilancio che finisce per penalizzarle in quanto più rischiose e non immediatamente legate ad una redditività prevedibile; rafforzare il coordinamento nello sviluppo di politiche industriali nel settore della difesa tra gli Stati membri, che possa da un lato, costituire un'importante fonte di razionalizzazione dei costi per i bilanci nazionali e dall'altro, sostenere la competitività dell'industria europea della difesa, fornendo in ultima analisi gli strumenti e le basi per lo sviluppo della politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione europea.

  Guido Germano PETTARIN (FI) ritiene che il tema in oggetto sia molto importante e che il coordinamento nel settore della difesa sia estremamente rilevante. Osserva che, mentre nel testo sono previsti obblighi informativi nei confronti della Istituzioni europee relativamente al trasferimento di tecnologie a Paesi terzi non associati, non sembrano invece previsti adeguati poteri interdittivi a tutela degli interessi dell'Unione. Sul punto ritiene quindi opportuni ulteriori approfondimenti.

  Riccardo OLGIATI (M5S), relatore, annuncia che sulla questione appena sollevata svolgerà i necessari approfondimenti e riferirà alla Commissione quanto prima.

  Cristina ROSSELLO (FI) ritiene che siano necessari approfondimenti di carattere politico sui meccanismi di alleanze tra Stati e, soprattutto, che sia valutato l'aspetto politico connesso al quadrante del Mediterraneo e ai cosiddetti Paesi del Gruppo di Visegrad.

  Sergio BATTELLI, presidente, concorda sull'opportunità di svolgere adeguati approfondimenti.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla prossima seduta.

  La seduta termina alle 9.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.20 e dalle 15.30 alle 15.45.

Pag. 115