CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 11 luglio 2018
34.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Nicola Molteni.

  La seduta comincia alle 10.35.

Sui lavori della Commissione.

  Giovanni DONZELLI (FdI), intervenendo sui lavori della Commissione, intende richiamare l'attenzione della Commissione sull'esigenza di istituire una Commissione d'inchiesta che faccia luce sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto». Rileva che si tratta di fatti gravi – che si sono verificati in Toscana acquisendo poi rilevanza nazionale – in relazione ai quali sono emerse vicende di maltrattamenti e violenze su minori. Fa notare che tale esigenza di approfondimento è avvertita in senso trasversale da tutti i gruppi, che hanno presentato al riguardo specifiche proposte di legge, che, tuttavia, non sono state ancora poste all'attenzione della Conferenza dei presidenti di gruppo nell'ambito della programmazione dell'Assemblea. Chiede, dunque, alla presidenza, di farsi carico di una iniziativa che porti a farsi carico della calendarizzazione di tali proposte, al fine di costituire quanto prima tale Commissione d'inchiesta.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, con riferimento alle considerazioni svolte dal deputato Donzelli, nel condividere l'importanza della questione, fa notare che essa potrà essere affrontata nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Segnala inoltre che occorre prima di tutto verificare se le predette proposte di legge rientrino negli ambiti di competenza della I Commissione.

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Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere.
Testo unificato C. 336 Anzaldi, C. 513 Nesci, C. 664 Verini, C. 805 Santelli e C. 807 Palazzotto.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato, da ultimo, nella seduta del 10 luglio 2018.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, avverte che è pervenuto il parere della Commissione Giustizia, la quale ha espresso parere favorevole con una condizione.
  Come già anticipato ieri, la Commissione Bilancio ha invece fatto sapere per le vie brevi che intende esprimere il proprio parere direttamente all'Assemblea: dunque, non essendovi obiezioni, non sarà necessario attendere tale parere per concludere l'esame in sede referente.
  Pertanto nella seduta odierna si procederà al conferimento del mandato alla relatrice a riferire all'Assemblea sul provvedimento, in vista dell'avvio della discussione in Assemblea, fissato per il pomeriggio di oggi.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice, illustra il suo emendamento 1.24 (vedi allegato), volto a recepire la condizione recata dal parere della II Commissione. In particolare la proposta emendativa è volta a sopprimere, all'articolo 1, comma 1, lettera e), del testo unificato le parole «per avvenuta esecuzione della pena». Fa notare come tale modifica accolga anche talune delle osservazioni svolte nel corso del dibattito della seduta di ieri.

  Il Sottosegretario Nicola MOLTENI esprime una valutazione positiva sull'emendamento 1.24 della relatrice.

  Emanuele PRISCO (FdI) chiede alla relatrice delucidazioni sul suo emendamento 1.24, non comprendendone appieno la portata. Si chiede, ad esempio, se una sua eventuale approvazione possa comportare effetti generalizzati che incidano sull'attività della Commissione in oggetto, in luogo di una più chiara delimitazione dell'inchiesta su tale versante. Si interroga, ad esempio, se l'attività di verifica previsto dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 1 avrà ad oggetto solo l'adeguatezza delle strutture penitenziarie o potrà essere esteso all'applicazione delle misure alternative nei confronti dei soggetti coinvolti.

  Dalila NESCI (M5S), relatrice, ribadisce che il suo emendamento 1.24 mira a recepire la condizione posta dalla II Commissione, nonché taluni suggerimenti proposti nell'ambito della seduta di ieri in sede referente. La proposta di modifica mira infatti ad ampliare l'ambito della verifica, da parte della Commissione d'inchiesta, circa l'attuazione della legge n. 279 del 2002, relativamente all'applicazione del regime carcerario di cui agli articoli 4-bis e 41-bis della legge n. 354 del 1975 alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso, prevedendo che tale attività di verifica si applichi a tutti i casi di scarcerazione e non solo a quelli per avvenuta esecuzione della pena.

  Gennaro MIGLIORE (PD) condivide la finalità dell'emendamento 1.24 della relatrice, il quale, a suo avviso, modificando il testo unificato nel senso di non limitare l'attività di verifica da parte della Commissione d'inchiesta solo alle ipotesi di scarcerazione per avvenuta esecuzione della pena, consente una verifica ad ampio spettro da parte della Commissione stessa relativamente all'applicazione del regime carcerario previsto dagli articolo 4-bis e 41-bis, della legge n. 354 del 1975, alle persone imputate o condannate per delitti di tipo mafioso.
  Si dichiara peraltro sorpreso che per giungere a una tale modifica si sia dovuto attendere il parere della II Commissione, nonostante nella seduta di ieri la questione fosse già stata posta dal suo gruppo nel corso del dibattito in sede referente. Auspica quindi che la relatrice e il Governo valutino anche l'esigenza di reintrodurre quelle parti del testo corrispondenti ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 1 del testo Pag. 19unificato originario, soppressi nella seduta di ieri con l'emendamento 1.23 della relatrice. Si tratta, a suo avviso, di una modifica necessaria, sulla quale il suo gruppo sollecita una riflessione approfondita, al fine di garantire che l'attività della Commissione d'inchiesta possa svolgersi senza alcun vincolo politico.

  Jole SANTELLI (FI), associandosi alle considerazioni svolte dal deputato Migliore, si chiede per quale ragione la relatrice recepisca tale proposta di modifica del testo solamente oggi, su indicazione della II Commissione, dal momento che la questione era già emersa nel corso del dibattito della giornata di ieri nell'ambito dell'esame in sede referente. Auspica che la relatrice e il Governo traggano spunto da tale episodio per valutare con maggiore attenzione tutte le proposte emendative presentate dei gruppi, senza pregiudizi di sorta, al fine di perseguire l'obiettivo di migliorare il provvedimento in esame.

  La Commissione approva l'emendamento 1.24 della relatrice (vedi allegato).

  La Commissione delibera quindi di conferire il mandato alla relatrice, Nesci, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 10.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 11 luglio 2018. — Presidenza del presidente Giuseppe BRESCIA.

  La seduta comincia alle 14.35.

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
C. 804 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Martina PARISSE (M5S), relatrice, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare in sede consultiva, ai fini del parere alla VIII Commissione Ambiente, il disegno di legge C. 804, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge 29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
  In primo luogo segnala come il decreto-legge, che inizialmente si componeva di 2 articoli, abbia subìto un notevole accrescimento nel corso dell'esame al Senato: sono stati infatti premessi 15 articoli (articoli da 01 a 015) e aggiunti ulteriori 6 (da 1-bis a 1-septies) per un totale complessivo risultante di 23 articoli. Si tratta principalmente di novelle al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189.
  Passando a illustrare in dettaglio il contenuto del decreto-legge, l'articolo 01, modificando l'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016, proroga fino al 31 dicembre 2018, lo stato di emergenza nelle aree terremotate – già prorogato con altri provvedimenti e da ultimo con la delibera del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo 2018, n. 52 – e individua nuove risorse, nel limite complessivo di 300 milioni di euro, facendo ricorso alle risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, intestata al Commissario straordinario.
  Viene inoltre autorizzata una deroga espressa alle previsioni del nuovo codice Pag. 20della protezione civile (di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018), stabilendo che lo stato di emergenza possa essere in futuro ulteriormente prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri per un periodo complessivo di ulteriori dodici mesi.
  A tale ultimo riguardo ricorda che l'articolo 24, comma 3, del nuovo codice della protezione civile stabilisce un limite temporale per la durata dello stato di emergenza di rilievo nazionale, che non può superare i 12 mesi, ed è prorogabile per non più di ulteriori 12 mesi.
  L'articolo 02 inserisce un nuovo articolo 4-ter nel decreto-legge n. 189 del 2016, stabilendo che possano essere messe a disposizione, a cura delle regioni interessate, su richiesta dei singoli comuni, aree attrezzate per finalità turistiche per il collocamento di roulotte, camper o altre unità abitative immediatamente amovibili da parte dei proprietari di seconde case danneggiate dagli eventi sismici in questione. La norma ha un ambito temporale di applicazione limitato, in quanto opera nelle more del completamento degli interventi di ricostruzione sugli immobili originari.
  Le aree attrezzate in questione sono inserite nel piano comunale di emergenza e individuate quali aree di emergenza, ai sensi dell'articolo 12 del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, il quale dispone che lo svolgimento, in ambito comunale, delle attività di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi con riferimento alle strutture di appartenenza, è funzione fondamentale dei comuni.
  A tal fine la norma fissa un tetto di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018: tali risorse sono individuate nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per la ricostruzione delle aree terremotate (ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016). Viene inoltre demandata a un'apposita ordinanza del Commissario straordinario la determinazione dei criteri per la ripartizione delle risorse, nonché le modalità e le procedure per l'individuazione e la fruizione delle aree.
  L'articolo 03 prevede che i contributi per gli interventi di ricostruzione o di recupero degli immobili privati distrutti o gravemente danneggiati siano concessi anche per le finalità di adeguamento antincendio e di eliminazione delle barriere architettoniche.
  In particolare, con riguardo alla concessione dei contributi per gli immobili distrutti, la lettera a) prevede che le superfici preesistenti di tali immobili siano aumentabili anche ai fini dell'adeguamento antincendio e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.
  In merito la norma vigente prevede la concessione di un contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, degli elementi architettonici esterni, comprese le finiture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio per la ricostruzione da realizzare nell'ambito dello stesso insediamento, nel rispetto delle vigenti norme tecniche che prevedono l'adeguamento sismico e nel limite delle superfici preesistenti, aumentabili esclusivamente ai fini dell'adeguamento igienico-sanitario ed energetico. La lettera b) prevede che il contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture per gli immobili gravemente danneggiati, con livelli di danneggiamento e vulnerabilità superiori alla soglia appositamente stabilita, sia concesso anche per l'eliminazione delle barriere architettoniche e l'adeguamento energetico e antincendio.
  La norma vigente prevede la concessione di un contributo pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, con miglioramento sismico, compreso l'adeguamento igienico-sanitario, e per il ripristino degli elementi architettonici esterni comprese le rifiniture interne ed esterne, e delle parti comuni dell'intero edificio.
  L'articolo 04 modifica l'articolo 6 del decreto-legge n. 189 del 2016, che stabilisce i criteri e le modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata.
  Il comma 8 del richiamato articolo 6 chiarisce che rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento quelle relative Pag. 21alle prestazioni tecniche e amministrative; in tale contesto, con le modifiche recate dalla disposizione viene introdotto nel predetto articolo 6 del decreto-legge n. 189 un comma 8-bis, ai sensi del quale sono inserite nel quadro economico relativo alla richiesta di contributo anche le spese sostenute per tributi o canoni di qualsiasi tipo, dovuti per l'occupazione di suolo pubblico determinata dagli interventi di ricostruzione.
  L'articolo 05, comma 1, modifica l'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, integrando la disciplina vigente che consente interventi di immediato ripristino dell'agibilità degli edifici lievemente danneggiati.
  In particolare si stabilisce che i progetti di immediato ripristino possano riguardare singole unità immobiliari e che il professionista incaricato della progettazione possa asseverare la rispondenza dell'intervento all'obiettivo di cui al comma 1 del novellato articolo 8 (cioè la finalità di favorire il rientro nelle unità immobiliari e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro nei comuni interessati dagli eventi sismici).
  Sono inoltre prorogati i termini entro il quale gli interessati devono presentare agli Uffici speciali per la ricostruzione la documentazione richiesta, secondo le modalità stabilite negli appositi provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi per la ricostruzione e viene eliminato il vincolo che impediva ulteriori differimenti.
  Viene altresì inserita una nuova previsione per gli edifici siti nelle aree perimetrate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto-legge n. 189 del 2016, secondo la quale la documentazione richiesta va depositata nel termine di 150 giorni qualora l'intervento non sia immediatamente autorizzabile.
  Il comma 2 proroga poi il termine per la compilazione e la presentazione da parte del tecnico incaricato della scheda AeDES (cioè della scheda di 1o livello per il rilevamento del danno, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica), attualmente fissato al 30 giugno 2018, fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, prevedendo inoltre che non si applichi, fino a tale data, la sanzione dell'inammissibilità della domanda per mancato rispetto del termine.
  L'articolo 06 aumenta da 150.000 euro a 258.000 euro l'importo dei lavori superato il quale è obbligatoria l'attestazione del possesso dei requisiti di qualificazione, da parte delle società organismi di attestazione (SOA), per le imprese affidatarie degli interventi di immediata riparazione degli edifici con danni lievi.
  La norma, che modifica il comma 5 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, deroga alla disciplina sui contratti pubblici, che prevede in via generale che l'attestazione venga rilasciata per lavori di importo superiore a 150.000 euro.
  L'articolo 07 sostituisce l'articolo 8-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, riscrivendo integralmente la disciplina in materia di interventi eseguiti senza titolo abilitativo per immediate esigenze abitative, al fine precipuo di garantire la temporaneità delle nuove opere e – tramite la previsione della prestazione di apposite garanzie, sotto forma di cauzioni o fideiussioni – la loro demolizione una volta completata la ricostruzione degli immobili danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016.
  Ai sensi del nuovo comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, rientrano nell'attività edilizia libera (per la quale quindi non è necessario nessuno dei titoli abilitativi previsti dal testo unico dell'edilizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) le opere o i manufatti o le strutture (in seguito indicati con il termine generico «installazioni») realizzati o acquistati autonomamente dai proprietari (o loro parenti entro il terzo grado), usufruttuari o titolari di diritti reali di godimento su immobili distrutti o gravemente danneggiati dagli eventi sismici e dichiarati inagibili.
  Le nuove installazioni devono essere utilizzate in luogo delle soluzioni abitative di emergenza consegnate dalla protezione Pag. 22civile e sono fatte salve le norme di settore in materia antisismica e di tutela dal rischio idrogeologico.
  Viene inoltre ampliato il periodo temporale a cui la norma fa riferimento: mentre la disposizione vigente riguarda le installazioni realizzate o acquistate dal 24 agosto 2016 fino al 24 agosto 2017, il nuovo testo prolunga il periodo in questione fino all'entrata in vigore della disposizione.
  Sono poi stabilite, con riferimento alle nuove installazioni, una serie di condizioni aggiuntive per l'assoggettamento (disposto dal periodo precedente) al regime di edilizia libera. La norma richiede infatti che le predette opere o manufatti o strutture consistano nell'installazione, in area di proprietà privata, di opere, di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, camper, case mobili, che siano utilizzati come abitazioni, che siano amovibili e diretti a soddisfare esigenze contingenti e meramente temporanee e che siano realizzate in sostituzione, temporanea o parziale, di un immobile di proprietà o in usufrutto o in possesso a titolo di altro diritto reale o di godimento, destinato ad abitazione principale e dichiarato inagibile.
  Non è più necessario che il richiedente sia proprietario o parente del proprietario entro il terzo grado, usufruttuario o titolare di diritto reale di godimento sull'area su cui è stata realizzata la nuova installazione e che l'area su cui è stata realizzata l'installazione ricada in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione e risulti edificabile secondo le previsioni dello strumento urbanistico comunale, del piano paesaggistico e del piano di assetto del parco vigenti alla data dell'evento sismico.
  Risultano altresì soppresse le condizioni che imponevano limiti alla volumetria della nuova installazione (che non può superare quella dell'immobile dichiarato inagibile) e l'obbligo di presentare domanda di accesso al contributo pubblico previsto dal decreto-legge n. 189 del 2016 per la ricostruzione dell'immobile dichiarato inagibile.
  Un'ulteriore novità è che la comunicazione di avvio lavori (prevista dalla lettera e-bis) del comma 1 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) non è più necessaria.
  La nuova disciplina non riproduce inoltre la disposizione che prevedeva la presentazione della comunicazione previa acquisizione del parere di compatibilità paesaggistica e del nulla osta dell'Ente parco.
  In tale ambito il terzo periodo del comma 1 del nuovo articolo 8-bis prevede che, entro 90 giorni dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'immobile distrutto o danneggiato, i soggetti che hanno realizzato o acquistato le installazioni temporanee di cui al primo periodo devono provvedere alla demolizione o rimozione delle installazioni e al ripristino dello stato dei luoghi. Tale disposizione conferma quanto già previsto dal testo vigente, secondo cui gli interessati sono obbligati a rimuovere le opere realizzate all'esito della concessione del contributo e una volta ultimati i lavori di ricostruzione dell'edificio distrutto o danneggiato dal sisma, ovvero, se antecedente, dell'assegnazione di una Soluzione abitativa in emergenza (SAE).
  In caso di inadempimento ai citati obblighi di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi, il comma 4 del nuovo articolo 8-bis dispone che provvede il comune nel cui territorio è stato realizzato l'intervento, a spese del responsabile dell'installazione.
  Il terzo periodo del comma 1 del nuovo articolo 8-bis consente altresì di mantenere in essere le installazioni qualora – in base ad accertamenti eseguiti dagli uffici comunali – siano state rispettate le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti alla data dell'entrata in vigore della disposizione in esame e le disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
  La norma dispone inoltre che, qualora si opti per il mantenimento delle installazioni, sono fatti salvi il rispetto della cubatura massima edificabile nell'area di proprietà privata, come stabilita dagli Pag. 23strumenti urbanistici vigenti, anche attraverso la successiva demolizione parziale o totale dell'edificio esistente dichiarato inagibile e la corresponsione del contributo per il rilascio del permesso di costruire (disciplinato dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001).
  Il comma 2 del nuovo articolo 8-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 precisa che – limitatamente al periodo di emergenza e comunque fino al novantesimo giorno dall'emanazione dell'ordinanza di agibilità dell'edificio distrutto o danneggiato – non si applicano le sanzioni previste dall'articolo 181 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004, il quale dispone che chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici è punito con l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 30.986 a 103.290.
  Resta fermo l'obbligo di demolizione o rimozione delle strutture e il ripristino dello stato dei luoghi disposto dal comma 1.
  Il comma 3 del nuovo articolo 8-bis stabilisce l'inefficacia delle ordinanze di demolizione e restituzione in pristino e delle misure di sequestro preventivo emanate fino alla data di entrata in vigore della disposizione, per i lavori e le opere che rispettino le condizioni indicate dal comma 1.
  Al fine di garantire l'attuazione degli obblighi di demolizione, il comma 5 del nuovo articolo 8-bis stabilisce che la domanda di contributo sia corredata, a pena di inammissibilità, da apposita garanzia (sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa ovvero di fideiussione rilasciata da imprese bancarie o assicurative).
  I soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, abbiano già presentato la domanda di contributo, devono provvedere alla necessaria integrazione documentale entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso.
  Il comma 6 del nuovo articolo 8-bis disciplina l'importo della garanzia, stabilendo che deve essere pari al costo della demolizione dei lavori e opere e del ripristino dei luoghi, preventivato dal professionista incaricato del progetto di ricostruzione o riparazione dell'immobile danneggiato ed indicato in apposita perizia asseverata, rilasciata in favore del Comune nel cui territorio l'intervento è stato eseguito.
  Viene altresì prevista, sempre ai sensi del comma 6, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile (limitazione della responsabilità del fideiussore allo stesso termine della obbligazione principale), nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del comune.
  Dal combinato disposto delle norme dettate dai commi 5 e 6 del nuovo articolo 8-bis si ricava che il soggetto responsabile delle installazioni in questione – qualora abbia già presentato domanda di contributo- è tenuto, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, a presentare al comune apposita perizia asseverata da cui risulti l'importo della futura demolizione e del ripristino dello stato dei luoghi e a integrare la domanda di contributo con la prestazione di una garanzia di importo corrispondente a quello indicato nella citata perizia.
  L'articolo 08 interviene sulla disciplina che regola l'inammissibilità ai contributi per la ricostruzione dei ruderi e degli edifici collabenti.
  In particolare, la lettera a) modifica il comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevedeva che non potessero accedere al contributo gli edifici costituiti da unità immobiliari destinate ad abitazioni o ad attività produttive che, alla data del 24 agosto 2016 nei Comuni di cui all'allegato 1, alla data del 26 ottobre 2016 nei Comuni di cui all'allegato 2, ovvero alla data del 18 gennaio 2017 con riferimento ai Comuni di cui Pag. 24all'allegato 2-bis, non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi, in quanto collabenti, fatiscenti ovvero inagibili, a seguito di certificazione o accertamento comunale, per motivi statici o igienico-sanitari, o in quanto privi di impianti e non allacciati alle reti di pubblici servizi.
  La norma sopprime il riferimento alla mancanza di un allacciamento alle reti di pubblici servizi. La soppressione sembrerebbe motivata dall'esigenza di non considerare tale requisito ai fini dell'attestazione dell'utilizzabilità di taluni edifici destinati ad attività produttiva (ad esempio nel caso di talune tipologie di fabbricati rurali destinati ad attività agricola).
  La lettera b), inserendo un nuovo comma 3-bis nell'articolo 10 del decreto-legge n. 189 del 2016, stabilisce che le disposizioni riguardanti i ruderi e collabenti non si applichino agli immobili formalmente dichiarati di interesse culturale ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42 del 2004.
  L'articolo 09 prevede l'esclusione dalla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e dalla verifica di assoggettabilità alla VAS (cosiddetto screening di VAS) per gli strumenti urbanistici attuativi di interventi di ricostruzione o ripristino, alle condizioni fissate dalla norma.
  La norma fa riferimento agli strumenti urbanistici contemplati dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016.
  Al riguardo ricorda che l'articolo 5, comma 1, lettera e), del medesimo decreto-legge n. 189, affida al Commissario straordinario il compito di definire i criteri in base ai quali le regioni, su proposta dei comuni, perimetrano (entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali) i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi.
  Per tali «centri e nuclei di particolare interesse», il comma 1 dell'articolo 11 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 stabilisce che la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione sia curata dai comuni (anche con il supporto degli Uffici speciali per la ricostruzione e assicurando un ampio coinvolgimento delle popolazioni interessate), predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari, al fine di programmare in maniera integrata gli interventi di ricostruzione o ripristino degli edifici pubblici o privati, nonché il ripristino e la realizzazione delle connesse opere di urbanizzazione primaria.
  In tale contesto normativo l'esclusione dalla VAS prevista dall'articolo 09 non opera automaticamente, ma solo al verificarsi di alcune condizioni. La norma prevede infatti che tale esclusione valga solo per gli strumenti attuativi che non prevedano contemporaneamente:
   l'aumento della popolazione insediabile (in proposito la norma fissa, come criterio di calcolo, l'attribuzione a ogni abitante da insediare di centoventi metri cubi di volume edificabile) rispetto a quella residente al censimento della popolazione effettuato dall'ISTAT nel 2011;
   l'aumento delle aree urbanizzate esistenti nel periodo antecedente agli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016;
   opere o interventi soggetti a procedure di VIA (valutazione di impatto ambientale) o VINCA (valutazione d'incidenza).

  L'effetto principale della disposizione è quello di velocizzare l’iter di approvazione dei piani attuativi in questione.
  L'articolo 010 stabilisce che l'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi sia svolta dal comune che rilascia tali titoli anziché dall'ufficio speciale per la ricostruzione. A tal fine la norma modifica l'articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede il rilascio del titolo edilizio da parte del comune all'esito dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti a norma della vigente legislazione, sopprimendo Pag. 25il riferimento all'ufficio speciale per la ricostruzione. Con la modifica recata dall'articolo 010 la disciplina risulta conforme a quanto già previsto dall'articolo 3, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 e dalle ordinanze commissariali.
  L'articolo 011 modifica la disciplina dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016 riguardante i soggetti attuatori per gli interventi riguardanti gli immobili di proprietà degli enti ecclesiastici.
  In particolare la lettera a), modificando il comma 1 del predetto articolo 15, include i comuni quali soggetti attuatori, per i lavori di importo superiore alla soglia di rilevanza europea o per quelli per i quali non si siano proposte le Diocesi.
  Ulteriori disposizioni consentono alle diocesi di seguire le procedure previste per la ricostruzione privata, per la selezione dell'impresa esecutrice e per la realizzazione delle opere di importo non superiore a 500.000 euro per singolo intervento.
  Con la lettera b) si introduce un nuovo comma 1-bis nell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevedendo che per lo svolgimento degli interventi in questione i Comuni possano avvalersi in qualità di responsabile unico del procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189.
  La lettera c) modifica il comma 3 dell'articolo 15, il quale attribuisce la funzione di soggetto attuatore al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per gli interventi sui beni ecclesiastici, ove di importo superiore alla soglia di rilevanza europea: in tale contesto la disposizione aggiunge – in alternativa – la fattispecie dei beni ecclesiastici per i quali non si siano proposte le Diocesi. Si estende, quindi, la fattispecie di tale diverso soggetto attuatore anche alle opere per le quali le Diocesi non si siano proposte; al tempo stesso, si prevede che – oltre al MiBact – nella fattispecie in questione (di opera soprasoglia o per la quale alcuna Diocesi si sia proposta) possano essere soggetti attuatori in tal caso anche gli altri soggetti di cui al comma 2, lettere a), c) e d) del medesimo articolo 15, ossia le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, anche attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; l'Agenzia del demanio.
  Con la lettera d) viene introdotto un nuovo comma 3-bis nell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016, che stabilisce che gli interventi di competenza delle diocesi, di importo non superiore a 500.000 euro per singolo intervento, ai fini della selezione dell'impresa esecutrice, seguono le procedure previste per la ricostruzione privata di cui al comma 13 dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016. Fermo restando il protocollo d'intesa, firmato il 21 dicembre 2016, tra il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e il presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI), che definisce le modalità attraverso cui rendere stabile e continuativa la consultazione e la collaborazione tra i soggetti contraenti al fine di affrontare e risolvere concordemente i problemi in fase di ricostruzione viene prevista l'emanazione di un'ordinanza commissariale, sentito il Presidente della Conferenza episcopale italiana (CEI) e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al fine di stabilire le modalità di attuazione di tale disposizione al fine di assicurare il controllo, l'economicità e la trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, nonché le priorità di intervento e il metodo di calcolo del costo del progetto. Infine, si prevede che, entro sessanta giorni dalla data dell'entrata in vigore della disposizione, venga istituito un tavolo tecnico presso la struttura commissariale, al fine di definire le procedure adeguate alla natura giuridica delle Diocesi per la realizzazione delle opere (di cui al comma 1, lettera e), dell'articolo 15 del decreto-legge n. 189 del 2016) di importo superiore a 500.000 euro e inferiore alla soglia di rilevanza europea.
  L'articolo 012 modifica la composizione della Conferenza permanente di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 (si tratta di un organo a Pag. 26competenza intersettoriale, istituito al fine di potenziare e accelerare la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici che opera come una vera e propria conferenza di servizi decisoria),la quale è presieduta dal Commissario straordinario o da un suo delegato ed è composta da un rappresentante, rispettivamente, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Regione, della Provincia, dell'Ente parco e del Comune territorialmente competenti.
  In tale contesto la novella stabilisce che, in assenza dell'Ente parco partecipi alla Conferenza il rappresentante di altra area naturale protetta.
  L'articolo 013 interviene sulla disciplina in materia di centrali di committenza (di cui all'articolo 18 del decreto-legge n. 189 del 2016), allo scopo di ampliare il novero dei soggetti di cui possono avvalersi i soggetti attuatori per la realizzazione degli interventi pubblici relativi alle opere pubbliche ed ai beni culturali di propria competenza.
  In particolare, la lettera a) modifica il comma 1 del citato articolo 18, allo scopo di consentire ai soggetti attuatori «anche» il ricorso alla centrale unica di committenza laddove la norma vigente prevede l'obbligo per i soggetti attuatori di avvalersi di tale centrale.
  La lettera b) modifica il comma 2 del medesimo articolo 18 consentendo ai soggetti attuatori costituiti dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria di avvalersi anche delle stazioni uniche appaltanti e centrali di committenza locali costituite ai sensi della normativa vigente.
  La lettera c), aggiungendo un nuovo comma 5-bis nel citato articolo 18, attribuisce ai Presidenti di Regione – Vicecommissari le funzioni di coordinamento delle attività dei soggetti attuatori, dei soggetti aggregatori, delle stazioni uniche appaltanti e delle centrali di committenza locali.
  L'articolo 014 modifica l'articolo 28, comma 13-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016, in materia di deroghe alla disciplina relativa alla gestione delle terre e rocce da scavo, estendendo da 18 a 30 mesi l'arco temporale il periodo massimo consentito per il trasporto e il deposito di materiali di scavo in siti di deposito intermedio, preliminarmente individuati, che garantiscano in ogni caso un livello di sicurezza ambientale. In tal caso i materiali assumono fin dall'origine la qualifica di sottoprodotto.
  L'articolo 015, comma 1, lettera a), interviene sulla disciplina dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa ai comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 (nonché alle province in cui questi ricadono), trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze.
  In particolare, si prevede che il pagamento delle rate in scadenza negli esercizi 2018 e 2019 sia differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, rispettivamente al primo e al secondo anno immediatamente successivi alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi.
  La lettera b) del comma 1 estende di un anno (quindi fino all'11 aprile 2020) la facoltà, conferita al sindaco e agli assessori dei comuni – aventi una popolazione inferiore a 5.000 abitanti e colpiti dagli eventi sismici e in cui sia stata individuata, con ordinanza sindacale, una «zona rossa» – di riconoscere l'indennità di funzione stabilita per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti (in luogo dell'indennità prevista per la classe demografica di appartenenza), con oneri a carico del bilancio comunale.
  I comuni interessati dalla disposizione sono quelli colpiti dagli eventi sismici: del 24 agosto 2016, elencati nell'Allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016; del 26 e del 30 ottobre 2016, elencati nell'Allegato 2 del decreto-legge n. 189 del 2016; del 18 gennaio 2017, elencati nell'Allegato 2-bis del decreto-legge n. 189 del 2016.
  Ricorda che l'articolo 44, comma 2-bis, del decreto-legge n. 189 del 2016, modificato Pag. 27dalla lettera b), dava la possibilità di aumentare le indennità di funzione di sindaci e assessori per un anno; successivamente, tale termine è stato portato a due anni dall'articolo 2-bis, comma 29, del decreto-legge n. 148 del 2017, che, al contempo, ha inciso anche sul monte orario dei permessi e licenze degli amministratori locali.
  In tale contesto normativo la disposizione della lettera b) proroga di un ulteriore anno la deroga al regime delle indennità, disciplinate dal Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (TUEL).
  Rammenta inoltre, in proposito, che il trattamento economico degli amministratori locali è costituito dall'indennità di funzione e dai gettoni di presenza (articolo 82 del TUEL). L'indennità di funzione è corrisposta per le cariche di sindaco, presidente del consiglio comunale e assessori. I gettoni di presenza sono corrisposti ai consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute. La loro corresponsione è comunque subordinata all'effettiva partecipazione del consigliere a consigli e commissioni. L'articolo 82 del TUEL introduce alcuni parametri relativi al trattamento economico degli amministratori locali, demandando ad un decreto del Ministero dell'interno la determinazione monetaria del trattamento.
  L'ammontare base delle indennità dei sindaci e dei gettoni di presenza dei consiglieri comunali è indicato nella Tabella A del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 119, mentre l'ammontare dell'indennità degli assessori è proporzionale a quella dei sindaci. La proporzione varia a seconda della classe demografica dell'ente locale.
  Il decreto-legge n. 78 del 2010, oltre a sopprimere la parametrazione dell'indennità dei sindaci al trattamento economico fondamentale del segretario generale, ha ridotto l'indennità di funzione di sindaci, assessori ed altri amministratori locali, per un periodo non inferiore a tre anni, di una percentuale pari a: 3 per cento per i comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti; 7 per cento per i comuni con popolazione tra 15.001 e 250.000 abitanti; 10 per cento per i restanti comuni. Nell'operare la riduzione dell'indennità, il decreto-legge n. 78 del 2010 ha rinviato a un nuovo decreto ministeriale che non risulta ancora approvato, dovendosi pertanto ritenere ancora vigente il precedente meccanismo di determinazione dei compensi. Per gli importi dell'indennità è dunque necessario fare riferimento a quelli indicati dal decreto ministeriale del 2000, diminuiti del 10 per cento ad opera della legge 23 dicembre 2005 n. 266.
  Successivamente, l'articolo 1, commi 135 e 136, della legge n. 56 del 2014 (cosiddetta «legge Delrio») ha previsto un aumento del numero massimo di consiglieri e degli assessori nei comuni fino a 10.000 abitanti con invarianza della spesa.
  La disposizione della lettera b), dunque, deroga alle citate disposizioni (articolo 82 del TUEL e articolo 1, comma 136, legge n. 56 del 2014); fa, in ogni caso, espressamente salva la riduzione del 30 per cento delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza (rispetto all'ammontare risultante al 30 giugno 2008) che si applica a decorrere dal 1o gennaio 2009 per i comuni che nell'anno precedente non hanno rispettato il patto di stabilità (articolo 61, comma 10, decreto-legge n. 112 del 2008).
  Il comma 2 dell'articolo 015 provvede alla copertura finanziaria degli oneri, quantificati in 3,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, recati dalle disposizioni introdotte con il comma 1, lettera a), ai quali si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale aperta presso la tesoreria statale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, in cui confluiscono: le risorse provenienti dal Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate, istituito dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto-legge, destinate al finanziamento degli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, realizzazione di strutture temporanee nonché alle spese di funzionamento e alle spese per l'assistenza alla popolazione; le risorse derivanti dalle erogazioni Pag. 28liberali ai fini della realizzazione di interventi per la ricostruzione e ripresa dei territori colpiti dagli eventi sismici; le eventuali risorse finanziarie a qualsiasi titolo destinate o da destinare alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, incluse quelle rivenienti dal Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, ad esclusione di quelle finalizzate al rimborso delle spese sostenute nella fase di prima emergenza.
  Tali risorse sono versate a tal fine dal Commissario straordinario, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni 2019 e 2020, all'entrata del bilancio dello Stato.
  L'articolo 1, al comma 1 proroga il termine per la ripresa della riscossione dei tributi per i soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole, al 16 gennaio 2019, aumentando, altresì, il numero delle rate mensili (sessanta) per l'eventuale rateizzazione. Sono disciplinate le conseguenze dell'insufficiente, tardivo o omesso pagamento di una o più rate, contemplando anche l'utilizzo dell'istituto del ravvedimento.
  È inoltre prorogato al 31 gennaio 2019 il termine per gli adempimenti e pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, prevedendo la rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili, a decorrere dal mese di gennaio 2019. Su richiesta del dipendente, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d'imposta. Sono poi posticipati al 31 dicembre 2018 i termini per l'adozione delle ordinanze di sgombero e per la dichiarazione di distruzione o inagibilità del fabbricato.
  Il comma 2 proroga al 1o gennaio 2019 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme accertate e a qualunque titolo dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori.
  I commi da 3 a 5 prevedono, per i territori (Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria) colpiti dagli eventi sismici verificatisi a decorrere dal 24 agosto 2016, la sospensione del pagamento del canone di abbonamento alle radioaudizioni dal 1o gennaio 2018 fino al 31 dicembre 2020 e il recupero delle somme oggetto di sospensione – senza applicazione di sanzioni e interessi – dal 1o gennaio 2021.
  Si prevede, inoltre, il rimborso degli importi già versati fra il 1o gennaio 2018 e la data di entrata in vigore del decreto-legge.
  Il comma 6 modifica l'articolo 2-bis, comma 24, del decreto-legge n. 148 del 2017, al fine di differire i termini di sospensione del pagamento delle fatture relative ai servizi energetici ed idrici, assicurazioni e telefonia di cui all'articolo 48, comma 2 del decreto-legge «sisma» n. 189 del 2016.
  Il comma 6-bis affida alle Autorità di regolazione competenti in materia di energia elettrica, acqua e gas, assicurazioni e telefonia il compito di introdurre, con propri provvedimenti, specifiche esenzioni fino alla data del 31 dicembre 2020 a favore delle utenze localizzate in una «zona rossa», istituita mediante apposita ordinanza sindacale nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e la data di entrata in vigore del comma in esame.
  Quanto alle modalità di copertura delle esenzioni, la norma dispone che le Autorità procedano attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo. A tal fine, il comma 6-bis integra l'articolo 2-bis, comma 25, del decreto-legge n. 148 del 2017, il quale già demanda a provvedimenti delle predette Autorità di regolazione la disciplina delle modalità di rateizzazione dei pagamenti tariffari sospesi e l'introduzione di agevolazioni, anche di natura tariffaria,  a favore delle utenze situate nei Comuni colpiti dagli eventi sismici tra agosto 2016 e gennaio 2017.
  Il comma 6-ter prevede, per i comuni del cratere sismico, la possibilità di deroga al sistema di vincoli alla raccolta differenziata Pag. 29dei rifiuti urbani, deroga che decorre a partire dal 24 agosto 2016, fino ai dodici mesi successivi alla cessazione dello stato di emergenza. A tal fine si prevede la possibilità per i Comuni di stipulare un accordo di programma con il Ministro dell'ambiente e la Regione interessata.
  La normativa di cui si prevede la deroga (comma 1 dell'articolo 205 del Codice dell'ambiente) stabilisce che in ogni ambito territoriale ottimale, se costituito, ovvero in ogni comune deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti percentuali minime di rifiuti prodotti: a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006; b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008; c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
  Il comma 6-quater prevede, in via transitoria, con riferimento a determinate aree ed imprese, la possibilità di una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale. Il comma 8-bis reca la copertura dei maggiori oneri derivanti dal comma 6-quater, ove si prevede, in via transitoria, con riferimento a determinate aree ed imprese, la possibilità di una deroga ai limiti massimi di durata del trattamento straordinario di integrazione salariale.
  Il comma 7 incrementa la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di 3,9 milioni di euro per l'anno 2020, 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2012 e 2022 e 47,3 milioni per il 2023.
  Il comma 8 reca innanzitutto la quantificazione degli oneri finanziari del decreto-legge, pari a 91,02 milioni di euro per l'anno 2018, 78,1 milioni per il 2019, 12,08 milioni per il 2020, 58,1 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e 47,3 milioni per il 2023.53.
  L'articolo 1-bis modifica le norme relative alla sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti.
  In particolare, nei comuni colpiti dal sisma, il termine di sospensione dei pagamenti viene prorogato al 31 dicembre 2020, mentre per le strutture localizzate in una zona rossa la proroga è estesa al 31 dicembre 2021.
  L'articolo 1-ter prevede l'estensione dal 2017 al 2018 della possibilità di impiego delle risorse già destinate alla concessione, in favore di alcuni lavoratori interessati da eventi sismici, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, nonché della relativa contribuzione figurativa.
  L'articolo 1-quater consente la demolizione e la ricostruzione di immobili danneggiati o distrutti dagli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, anche all'interno della fascia di rispetto stradale, in deroga alle norme concernenti le distanze dal confine stradale fuori dai centri abitati.
  Al riguardo si prevede che la deroga sia rilasciata dall'ente proprietario della strada, in sede di Conferenza dei servizi, a condizione che l'intervento di ricostruzione, non crei pregiudizio alla sicurezza stradale e che sia rispettata la distanza minima dalla strada non inferiore a quella esistente.
  L'articolo 1-quinquies dispone che il Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione dei territori interessati dagli eventi sismici predisponga e pubblichi sul proprio sito internet istituzionale Linee Guida contenenti indicazioni per la corretta ed omogenea attuazione delle procedure e degli adempimenti connessi agli interventi di ricostruzione.
  La norma indica la finalità di assicurare la corretta e omogenea attuazione della normativa relativa agli eventi sismici, con particolare riferimento alla decretazione d'urgenza e alle ordinanze del Commissario straordinario e del Capo del Dipartimento della protezione civile, nonché di fornire indicazioni utili per l'interpretazione e il coordinamento della medesima normativa.
  Al Commissario Straordinario è assegnato un termine per provvedere a tale adozione, di quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione Pag. 30del decreto-legge, sentiti il Capo del Dipartimento della Protezione Civile e i soggetti attuatori degli interventi.
  Si prevede inoltre un aggiornamento periodico delle Linee guida, con frequenza almeno trimestrale, in considerazione dei provvedimenti adottati.
  L'articolo 1-sexies introduce, ai commi da 1 a 5, una disciplina finalizzata alla sanatoria degli interventi edilizi di manutenzione straordinaria riguardanti le parti strutturali dell'edificio e realizzati, prima degli eventi sismici del 24 agosto 2016, in assenza di segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) o in difformità da essa, sugli edifici privati collocati nei comuni colpiti dagli eventi sismici in questione e danneggiati dagli eventi stessi.
  Sono inoltre semplificate ai commi da 6 a 8, le modalità per la certificazione di idoneità sismica necessaria per la chiusura delle pratiche di condono edilizio ancora in corso, al fine di accelerare l’iter per la realizzazione degli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici.
  In dettaglio, il comma 1 consente al proprietario dell'immobile, pur se diverso dal responsabile dell'abuso, di presentare, contestualmente alla domanda di contributo, la SCIA in sanatoria. La norma prevede inoltre che la SCIA in sanatoria sia presentata: in deroga alle previsioni di cui all'articolo 37, comma 4, nonché all'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001; avendo riguardo a quanto rappresentato nel progetto di riparazione/ricostruzione dell'immobile danneggiato e alla disciplina vigente al momento della presentazione del progetto; previa acquisizione dell'autorizzazione sismica rilasciata dal competente ufficio tecnico della Regione.
  Il secondo periodo del comma 1 prevede il pagamento di una sanzione di importo compreso tra 516 e 5.164 euro, in misura determinata dal responsabile del procedimento comunale in relazione all'aumento di valore dell'immobile. La norma disciplina altresì i criteri per calcolare l'aumento di valore dell'immobile, prevedendo che sia valutato per differenza tra il valore dello stato realizzato e quello precedente l'abuso, calcolato in base alla procedura di cui al decreto ministeriale 19 aprile 1994, n. 701 (recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari). Si tratta di un criterio che differisce rispetto a quello contemplato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001: l'articolo 37, comma 4, prevede infatti che l'aumento di valore dell'immobile sia valutato dall'Agenzia del territorio.
  Il comma 2 disciplina la soglia entro la quale le violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta – rispetto a quanto previsto nel titolo abilitativo – non vengono considerate rilevanti ai fini della valutazione di conformità dell'intervento rispetto al titolo abilitativo.
  In particolare, la norma tollera violazioni non eccedenti, per singola unità immobiliare, il 5 per cento delle misure progettuali, laddove il comma 2-ter dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 prevede invece, relativamente al permesso di costruire, una soglia del 2 per cento entro la quale non si ha parziale difformità dal titolo abilitativo.
  Il comma 3 prevede che il tecnico incaricato provveda alla redazione della valutazione della sicurezza ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni, nell'ambito del progetto strutturale relativo alla domanda di contributo.
  Il secondo periodo del comma 3 fa salvo il rilascio dell'autorizzazione sismica prevista dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, che costituisce provvedimento conclusivo al fine della risoluzione della difformità strutturale. Al riguardo ricorda che il comma 1 dell'articolo 1-sexies prevede che l'autorizzazione sismica deve essere acquisita prima della presentazione della SCIA in sanatoria.
  La disposizione del comma 3 individua inoltre nel rilascio dell'autorizzazione, unitamente alla SCIA in sanatoria, una causa estintiva «del reato oggetto di contestazione». Si tratta evidentemente di un Pag. 31reato edilizio, riconducibile alle fattispecie di natura contravvenzionale previste dall'articolo 44 del TU edilizia.
  Il comma 4 consente di richiedere l'autorizzazione paesaggistica, per gli interventi edilizi sanabili ai sensi del comma 1, nei seguenti casi:
   a) per le opere realizzate su immobili che al momento dell'esecuzione delle opere medesime non erano sottoposti a vincolo paesaggistico;
   b) per le opere realizzate in data antecedente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 157 del 2006, anche se eseguite su immobili già sottoposti a vincolo paesaggistico.

  Il comma 4 dispone altresì che resta ferma, in ogni caso, la verifica di compatibilità dell'intervento con le norme di settore in materia di tutela dal rischio idrogeologico.
  In base al comma 5, non sono considerati difformità che necessitino di sanatoria paesaggistica gli incrementi di volume derivanti da minimi scostamenti dimensionali, nella misura massima del 2 per cento per ogni dimensione rispetto al progetto originario, riconducibili a carenza di rappresentazione dei medesimi progetti ordinari, alle tecnologie di costruzione dell'epoca dei manufatti e alle tolleranze delle misure, purché tali interventi eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo – tipologiche, dei materiali e finiture esistenti.
  Il comma 6 intende accelerare l'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati danneggiati dagli eventi sismici, per i quali:
   sia stata presentata in passato domanda di sanatoria edilizia, entro i termini e con le modalità previsti dai condoni edilizi disposti negli anni 1985, 1994 e 2003;
   la domanda di sanatoria non sia stata ancora definita alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.

  In particolare il comma 6 prevede che la certificazione di idoneità sismica, ove richiesta per l'adozione del provvedimento di concessione o di autorizzazione in sanatoria e dell'agibilità, sia sostituita da perizia del tecnico incaricato del progetto di adeguamento e miglioramento sismico, che redige un certificato di idoneità statica ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1985, effettuando le verifiche in esso previste, con particolare riferimento a quelle opportune relative ai materiali.
  Lo stesso comma 6 dispone inoltre che il certificato di idoneità statica redatto attesta il rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 15 maggio 1985. Nel caso in cui non risulti possibile la redazione del certificato di idoneità statica ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1985, il comma in esame prevede che il tecnico incaricato indica gli interventi necessari che avrebbero consentito la redazione del certificato di idoneità statica valutandone i costi. In tal caso, l'autorizzazione statica o sismica è rilasciata dalla Conferenza regionale di cui al comma 4 dell'articolo 16 del decreto-legge n. 189 del 2016.
  Il comma 7 disciplina il rilascio dell'autorizzazione prevista dal comma 6, nel caso in cui il progetto di riparazione o ricostruzione dell'edificio danneggiato conduca ad un risultato architettonico e strutturale diverso da quello oggetto della domanda di sanatoria. In tal caso il progetto deve essere corredato da una relazione, asseverata del professionista incaricato, attestante che le caratteristiche costruttive degli interventi relativi agli abusi sanati non siano state causa esclusiva del danno.
  Il comma 8 precisa che l'ambito di applicazione delle semplificazioni di cui ai commi 6 e 7 è limitato ai soli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili distrutti o danneggiati dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.
  Con riferimento ai profili di costituzionalità dell'articolo 1-sexies, il quale, come richiamato in precedenza, disciplina una sanatoria per interventi edilizi realizzati in difformità nelle zone colpite dal sisma, Pag. 32assumono rilievo, alla luce della giurisprudenza della Corte costituzionale su analoghi interventi di sanatoria (sentenze n. 196 del 2004, n. 70 del 2005 e n. 49 del 2006), le materie governo del territorio, di competenza legislativa concorrente tra Stato e regioni, e ordinamento penale, di esclusiva competenza statale.
  In particolare, la sentenza n. 196 del 2004 ha affermato che «alcuni limitati contenuti di principio di questa legislazione possono ritenersi sottratti alla disponibilità dei legislatori regionali [...] certamente la previsione del titolo abilitativo edilizio in sanatoria [...] il limite temporale massimo delle opere condonabili, la determinazione delle volumetrie massime condonabili [...] Per tutti i restanti profili è invece necessario riconoscere al legislatore regionale un ruolo rilevante [...] di articolazione e specificazione delle disposizioni dettate dal legislatore statale».
  Al riguardo, rileva come si potrebbe approfondire se le modalità di coinvolgimento delle regioni previste dalla norma – necessità del rilascio di un'autorizzazione sismica da parte del competente ufficio tecnico regionale (prevista comma 1); rilascio, in determinati casi, dell'autorizzazione statica da parte della Conferenza regionale prevista dall'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 – risultino adeguate alla luce della giurisprudenza costituzionale richiamata.
  L'articolo 1-septies dispone che i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento di recupero degli aiuti dichiarati illegittimi, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2017.
  Informa che è in corso presso la Commissione Ambiente l'esame degli emendamenti presentati al provvedimento e si riserva quindi formulare una proposta di parere all'esito di tale esame.

  Giuseppe BRESCIA, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata alle ore 9 di domani mattina, nella quale la Commissione dovrà esprimere il parere sul provvedimento, atteso che la Commissione Ambiente concluderà l'esame in sede referente sul provvedimento domani, in quanto la discussione in Assemblea su di esso inizierà nella giornata di lunedì 16 luglio prossimo.

  La seduta termina alle 14.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

  L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

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