CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 10 luglio 2018
33.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 55

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 10 luglio 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 12.25.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.
C. 85 e abb.-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mauro D'ATTIS (FI), relatore, ricorda che l'Assemblea ha trasmesso il testo del provvedimento elaborato dalla Commissione ambiente concernente l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.
  Segnala che il testo, composto da sei articoli, prevede, in particolare, che la Commissione – istituita per la durata della XVIII legislatura e composta da quindici senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente dal Presidente del Senato e dal Presidente della Camera – riferisca al Parlamento al termine dei suoi lavori, nonché ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente.
  Sottolinea che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6, la Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria, nonché di magistrati collocati Pag. 56fuori ruolo, e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Evidenzia che la disposizione prevede altresì che con regolamento interno approvato dalla Commissione è stabilito il numero massimo delle suddette collaborazioni.
  Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che l'articolo 6, comma 6, prevede che le spese per il funzionamento della Commissione siano stabilite nel limite massimo di 100.000 euro per l'anno 2018 e di 200.000 euro per ciascuno degli anni successivi e sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.
  Poiché il provvedimento in esame non appare presentare profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso parere favorevole.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA dichiara di non avere nulla da osservare in quanto il provvedimento in esame non reca oneri a carico del bilancio dello Stato.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Mauro D'ATTIS (FI), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo. Poiché si tratta di tre emendamenti di carattere ordinamentale che, come tali, non presentano profili problematici dal punto di vista finanziario, propone di esprimere nulla osta sugli emendamenti stessi.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si associa alla proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 73/2018: Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.
C. 764 Governo.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, osserva che il disegno di legge in esame, corredato di relazione tecnica, dispone la conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, che reca misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.
  In merito agli articoli 1 e 2, che recano norme sulla sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale ed alla Procura di Bari, rileva preliminarmente che nel preambolo al decreto-legge in esame si richiamano le circostanze straordinarie che costituiscono i presupposti dell'adozione del provvedimento, precisando, tra l'altro, che prima del 30 settembre 2018, non è oggettivamente possibile individuare un immobile da adibire a sede del Tribunale e della Procura di Bari e che il comune di Bari ha revocato l'agibilità dell'immobile utilizzato come sede degli uffici giudiziari fino al 31 maggio 2018.
  Sulla base di tale situazione di fatto, il provvedimento interviene, all'articolo 1, a disciplinare la sospensione di termini processuali, precisando, al successivo articolo 2, che dall'attuazione delle disposizioni non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, pertanto, le amministrazioni interessate dovranno provvedere agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Pag. 57
  Tale clausola – peraltro applicabile, ai sensi dell'articolo 17, comma 6-bis, della legge n. 196 del 2009, soltanto alle spese di carattere non obbligatorio – comporta, come desumibile anche dalla stessa formulazione della norma, che alle esigenze finanziarie connesse ai predetti adempimenti si dovrà far fronte con gli esistenti stanziamenti di bilancio e con le risorse umane e strumentali già disponibili.
  Pur prendendo atto di quanto indicato dalla relazione illustrativa, secondo la quale la prevista sospensione dei processi penali pendenti e dei termini processuali è destinata a incidere su un numero limitato di procedimenti, al fine di verificare l'effettività della predetta clausola di neutralità, ritiene opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione idonei a verificare l'effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte alle previste attività nell'ambito delle risorse già esistenti e disponibili per le medesime finalità.
  Analogamente, per quanto attiene alle spese di carattere obbligatorio (quali spese per atti di notificazione, eventuali spese per compensi o retribuzioni, eccetera), non ricomprese nella predetta clausola, ritiene opportuno acquisire elementi volti a confermare la possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte alle stesse con gli ordinari stanziamenti di bilancio, al fine di escludere ogni eventuale profilo di onerosità.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, nel depositare agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e due note del Ministero della giustizia (vedi allegato 1), precisa che agli adempimenti di natura organizzativa connessi alle procedure di sospensione dei termini processuali, di cui all'articolo 1, si provvederà mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 1550 (»Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari») dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento pari ad euro 259.783.509 per l'anno 2018, ad euro 275.581.728 per l'anno 2019 e ad euro 276.191.728 per l'anno 2020 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Infine, aggiunge che, per quanto riguarda, ad esempio, l'esecuzione delle notifiche tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza nonché il luogo di svolgimento della stessa sia alle parti costituite che ai loro difensori, poiché esse vengono effettuate per la maggior parte (circa il 90 per cento) con le nuove modalità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari, e solo in via residuale con mezzi diversi (quali posta ordinaria o «a mani» tramite ufficiale giudiziario), i relativi adempimenti potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, acquisiti gli elementi forniti dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 764 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2018, recante Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    agli adempimenti di natura organizzativa connessi alle procedure di sospensione dei termini processuali, di cui all'articolo 1, si provvederà mediante utilizzo delle risorse iscritte a legislazione vigente sul capitolo 1550 («Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari») dello stato di previsione del Ministero della giustizia, che reca uno stanziamento pari ad euro 259.783.509 per l'anno 2018, Pag. 58ad euro 275.581.728 per l'anno 2019 e ad euro 276.191.728 per l'anno 2020 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    per quanto riguarda, ad esempio, l'esecuzione delle notifiche tese a comunicare in maniera ufficiale la fissazione della nuova data di udienza nonché il luogo di svolgimento della stessa sia alle parti costituite che ai loro difensori, poiché esse vengono effettuate per la maggior parte (circa il 90 per cento) con le nuove modalità telematiche da parte delle cancellerie degli uffici giudiziari, e solo in via residuale con mezzi diversi (quali posta ordinaria o «a mani» tramite ufficiale giudiziario), i relativi adempimenti potranno essere fronteggiati con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), nel sottolineare che, oltre alle notifiche che possono essere effettuate per via telematica, occorre considerare anche quelle da effettuarsi necessariamente con modalità tradizionali (posta ordinaria o «a mani» tramite ufficiale giudiziario), per esempio nel caso delle misure cautelari reali, solleva dubbi sulla non onerosità del provvedimento in esame.

  Claudio BORGHI, presidente, segnala che in base alla documentazione depositata dal sottosegretario Villarosa le risorse disponibili risultano congrue a coprire anche le spese relative alle notifiche che non possono essere effettuate per via telematica.

  Stefania PRESTIGIACOMO (FI), nel sottolineare che nel corso dell'esame in sede referente presso la Commissione giustizia dalle audizioni svolte è emerso che il lavoro straordinario richiesto al personale del Tribunale di Bari comporterà spese aggiuntive, ritiene opportuno stanziare adeguate risorse per neutralizzare l'aggravio di spesa che si verrà a determinare, stante il fatto che saranno tra 50.000 e 60.000 le notifiche che non potranno essere effettuate per via telematica.

  Francesco BOCCIA (PD), osservando che la nota della Ragioneria generale dello Stato non riscontra oneri aggiuntivi esclusivamente rispetto al differimento delle attività processuali e rinvia al Ministero della giustizia la valutazione rispetto all'adeguatezza delle risorse stanziate, ritiene opportuno inserire nel parere un'osservazione volta a garantire che gli oneri impliciti derivanti dal provvedimento non siano scaricati sul personale del tribunale di Bari, che, di fatto, risulta già essere sottodimensionato.

  Roberto OCCHIUTO (FI) ritiene opportuno sospendere l'esame del provvedimento per una ulteriore riflessione, sollevando dubbi rispetto all'eventualità che le risorse previste in bilancio a legislazione vigente sul capitolo indicato dal sottosegretario siano sufficienti a coprire i costi derivanti dall'effettuazione delle notifiche «a mano».

  Ylenja LUCASELLI (FdI) segnala che, essendo necessario effettuare una doppia notifica, sia per la sospensione dei procedimenti sia per la fissazione delle nuove udienze, le notifiche che non potranno essere effettuate in via telematica non saranno 60.000 bensì 120.000. Inoltre, ricordando che proprio nella giornata di ieri il Ministro della giustizia ha comunicato che è stato individuato, all'esito dell'apposita procedura pubblica, l'immobile destinato ad ospitare gli uffici giudiziari penali del Tribunale di Bari, ritiene che non sia più necessario procedere al differimento delle attività dello stesso Tribunale.

  Claudio BORGHI, presidente, sottolinea che dai documenti depositati dal sottosegretario Villarosa e dalla relazione illustrativa del provvedimento emerge che il provvedimento stesso interviene esclusivamente in materia di differimento di attività Pag. 59ordinariamente espletate, non determinando, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

  Luigi MARATTIN (PD) rileva che le osservazioni svolte dal presidente spetterebbero al relatore o al rappresentante del Governo.

  Claudio BORGHI, presidente, replicando al deputato Marattin, fa presente di essersi limitato a riportare quanto indicato nella relazione illustrativa del provvedimento e nella documentazione depositata dal rappresentante del Governo.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, nel confermare quanto già detto dal presidente Borghi, osserva che si tratta di somme di esigua entità, che possono essere ricomprese nell'ambito delle risorse stanziate sul capitolo 1550 «Spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari». Ricorda, infatti, che, nelle ipotesi indicate in una delle due note elaborate dal Ministero della giustizia, il 90 per cento delle notifiche sarà effettuato in via telematica e che le risorse stanziate risultano sufficienti a consentire l'effettuazione delle restanti notifiche.

  Giorgio LOVECCHIO (M5S), relatore, ritiene non accoglibile la proposta di osservazione formulata dal deputato Boccia e insiste perché la Commissione esprima sul testo del provvedimento il parere favorevole dianzi presentato.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), in quanto componente della Commissione giustizia, segnala che durante l'attività conoscitiva svolta in quella sede è emerso che la sospensione prevista dal provvedimento in oggetto determinerà effetti sulla giustizia penale barese per dieci anni ed è stato stimato che le notifiche che dovranno essere effettuate «a mano» saranno 25.000 in soli tre mesi, determinando un consistente aggravio di spesa.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

DL 55/2018: Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
C. 804 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Antonio ZENNARO (M5S), relatore, osserva che il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 55 del 29 maggio 2018, recante ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
  Ricorda che il provvedimento, già approvato con modificazioni dal Senato, è corredato di una relazione tecnica riferita al testo iniziale e di una relazione tecnica «di passaggio», aggiornata e riferita al testo approvato dal Senato e trasmesso alla Camera. Ad entrambe le relazioni è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari delle norme.
  In merito all'articolo 01, recante proroga dello stato di emergenza, osserva che andrebbero indicate specificamente le esigenze finanziarie direttamente connesse alla proroga dello stato di emergenza, al fine di verificare la congruità della somma indicata dalla norma (300 milioni di euro).
  Pur considerando che la relazione tecnica afferma che nella contabilità speciale sono disponibili le risorse indicate dalla norma (300 milioni di euro), ritiene opportuno acquisire informazioni in merito all'ammontare di tali risorse ed alla loro effettiva disponibilità in considerazione delle esigenze connesse al complesso degli impegni già assunti e delle attività già avviate o programmate a valere sulle medesime risorse. Osserva che la disponibilità delle somme in questione va altresì verificata alla luce degli utilizzi previsti da altre disposizioni del testo in esame (articoli 02 e 015).
  In merito alla facoltà, concessa dalla norma in deroga al comma 3 dell'articolo Pag. 6024 del decreto legislativo n. 1 del 2018 (c.d. «Codice della protezione civile»), di prorogare lo stato di emergenza con deliberazione del Consiglio dei ministri, fa presente che la relazione tecnica precisa che tale facoltà sarà esercitata nel limite delle risorse disponibili; tale limitazione non si evince peraltro dal testo della norma.
  Per quanto attiene ai profili di copertura finanziaria, fa presente che agli oneri derivanti dalla ulteriore proroga dal 30 agosto 2018 fino al successivo 31 dicembre dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli eventi sismici del 2016/2017 si provvede – nel limite complessivo di 300 milioni di euro per il medesimo anno 2018 – mediante utilizzo delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, intestata al Commissario straordinario. In proposito, ritiene preliminarmente necessario acquisire dal Governo una informazione in merito all'effettivo ammontare delle risorse allo stato disponibili sulla predetta contabilità speciale, anche in considerazione dell'analogo ricorso all'utilizzo delle predette risorse, per la medesima annualità 2018, operato dal successivo articolo premissivo 02. Ciò posto, ritiene inoltre necessario che il Governo fornisca una rassicurazione circa il fatto che l'utilizzo delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.
  In merito all'articolo 02, recante norme sulla creazione di aree attrezzate per i proprietari di seconde case, rileva che la norma in esame fissa, per la creazione di aree attrezzate, un limite di spesa di 10 milioni per l'anno 2018 (a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario). La relazione tecnica a sua volta specifica che il Commissario procederà all'utilizzo delle risorse tenendo conto del quadro complessivo degli interventi da porre in essere nell'ambito della programmazione, anche tenuto conto delle risorse provenienti da varie fonti di finanziamento. Ciò posto, andrebbe acquisita conferma che nella contabilità speciale siano disponibili, relativamente al 2018, le risorse da utilizzare per le finalità di cui alla norma in esame senza incidere su interventi e spese già programmati. La disponibilità delle predette risorse va altresì verificata alla luce del complesso degli utilizzi previsti dal provvedimento in esame, con particolare riguardo ai 300 milioni, a valere sulla contabilità speciale del Commissario straordinario, che l'articolo 01 destina alla proroga dello stato di emergenza. In merito ai profili di copertura finanziaria (comma 3), fa presente che agli oneri derivanti dalla possibilità di impiegare le aree attrezzate per finalità turistiche dei comuni per il collocamento di unità abitative immediatamente amovibili dei proprietari di seconde case colpite dal sisma si provvede – nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2018 – a valere sulle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, intestata al Commissario straordinario. In proposito non ha osservazioni da formulare, in considerazione del fatto che si tratta di un limite massimo di spesa e che, come precisato dalla relazione tecnica aggiornata all'atto del passaggio del provvedimento tra i due rami del Parlamento, all'attuazione della disposizione si procederà «tenendo conto del quadro complessivo degli interventi da porre in essere nell'ambito della programmazione utilizzando le risorse – finalizzate al Commissario – nell'ambito di diverse fonti di finanziamento già prevista a legislazione vigente».
  Con riguardo all'articolo 03, relativo alla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione nel presupposto che, come specificato dalla relazione tecnica, le disposizioni, che modificano i criteri per la concessione dei finanziamenti agevolati, operino comunque nel quadro delle risorse stanziate per la ricostruzione privata.
  Relativamente all'articolo 04, recante «Indennità di occupazione di suolo pubblico», Pag. 61prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica in merito alla non onerosità delle disposizioni. In considerazione dell'impegno, indicato dalla stessa relazione tecnica, di concedere il contributo del 100 per cento per la ricostruzione, ritiene che andrebbero forniti dati volti a confermare che gli esistenti stanziamenti di bilancio – individuati ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge n. 189 del 2016 – risultino congrui rispetto al predetto impegno, includendo altresì le spese considerate dalla norma in esame.
  In merito all'articolo 05, comma 1, lettera a), recante «Disposizioni in materia di interventi di immediata esecuzione», non ha osservazioni da formulare dal momento che il testo vigente dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 specifica che agli oneri derivanti da tutti gli interventi di immediata esecuzione provvede il Commissario straordinario, con proprio provvedimento, nel limite delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge, ossia con i fondi destinati alle attività di ricostruzione dei privati.
  Con riferimento all'articolo 05, comma 1, lettera b) e comma 2, recante «Differimento termini per gli interventi di immediata esecuzione», non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.
  Per quanto concerne l'articolo 06, recante «Revisione della soglia di obbligatorietà SOA», non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  In merito all'articolo 07, recante «Interventi eseguiti per immediate esigenze abitative», non ritiene di formulare osservazioni tenuto conto che la nuova formulazione dell'articolo 8-bis del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che, a fronte delle eventuali attività di demolizione (poste in capo al comune per le strutture temporanee, prefabbricate o amovibili in caso di inadempimento da parte del soggetto obbligato), sia prestata in via preventiva, da parte del medesimo soggetto, un'apposita garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero di fideiussione bancaria o assicurativa, commisurata all'onere per il ripristino dei luoghi ed escutibile senza opponibilità di eccezioni da parte del garante.
  Con riferimento all'articolo 08, relativo a ruderi e collabenti, rileva che, in merito ai profili di quantificazione, la norma amplia il novero potenziale degli edifici ammissibili a contributo ai sensi del decreto-legge n. 189 del 2016, intervenendo sull'articolo 10 del decreto stesso. Al riguardo, non ha osservazioni da formulare dal momento che il citato articolo 10 prevede comunque che i contributi in esame siano concessi nei limiti delle risorse disponibili.
  In merito all'articolo 09, recante «Semplificazioni in materia di strumenti urbanistici attuativi», non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione attesa la natura ordinamentale della disposizione in esame.
  Relativamente all'articolo 010, recante «Semplificazioni amministrative», ritiene utile acquisire chiarimenti circa le amministrazioni alle quali spetterà lo svolgimento dell'istruttoria sulla compatibilità urbanistica degli interventi richiesti. Osserva che andrebbe altresì indicato a valere su quali risorse tali compiti potranno essere espletati, al fine di verificare la neutralità finanziaria delle disposizioni.
  In merito all'articolo 011, relativo ai soggetti attuatori, ritiene opportuno acquisire una conferma che agli oneri per il funzionamento del tavolo tecnico presso la struttura commissariale si potrà far fronte nell'ambito della contabilità speciale del commissario straordinario. Inoltre, con riguardo alla possibilità per i comuni di avvalersi dei dipendenti assunti ai sensi dell'articolo 50-bis del decreto-legge n. 189 del 2016, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti in merito al limite temporale di tale utilizzo, tenuto conto che i contratti in questione ed i relativi finanziamenti sono stati disposti dallo stesso articolo 50-bis fino al 2018.
  Relativamente all'articolo 013, recante «Centrali uniche di committenza», non Pag. 62ritiene di formulare osservazioni tenuto conto che alla normativa relativa alle centrali uniche di committenza non erano stati espressamente ascritti effetti di risparmio ai fini dei saldi di finanza pubblica. Fa presente che sarebbe utile una valutazione del Governo volta ad escludere che la nuova disciplina dettata possa determinare un incremento dei costi di realizzazione degli interventi rispetto a quelli attualmente sostenuti.
  Per quanto attiene all'attribuzione ai presidenti delle regioni interessate, in qualità di vicecommissari, delle funzioni di coordinamento delle attività dei soggetti attuatori, non ritiene di formulare osservazioni nel presupposto – sul quale appare comunque utile acquisire una conferma – che ai relativi oneri si possa far fronte nell'ambito delle risorse ad essi trasferite dal commissario straordinario (ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016) per l'attuazione degli interventi agli stessi delegati o comunque nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
  In merito all'articolo 014, relativo ai materiali da scavo, non formula osservazioni stante il carattere ordinamentale della norma.
  Con riferimento all'articolo 015, recante «Proroga mutui dei Comuni e proroga indennità a favore dei sindaci», rammenta che il differimento del pagamento delle rate dei mutui che scadevano nel 2018 è stato disposto dall'articolo 1, comma 735, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio per il 2018). Ricorda che la relazione tecnica riferita a tale norma quantificava un onere di 4,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, di cui 3,2 milioni di euro relativi alla quota capitale e 1,1 milioni di euro di quota interessi, mentre la relazione tecnica riferita al testo in esame quantifica un onere di 3,9 milioni per l'anno 2019. Ritiene dunque necessario acquisire elementi conoscitivi in merito alla revisione della precedente stima. Fa presente inoltre che andrebbe verificata la disponibilità delle risorse utilizzate a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016 alla luce degli impegni di spesa assunti e delle attività già avviate o programmate e tenendo conto altresì del complesso degli utilizzi previsti dal provvedimento in esame (articoli 01 e 02).
  Fa presente che agli oneri derivanti dal differimento del pagamento delle rate dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti spa ai comuni colpiti dal sisma del 2016 in scadenza nell'anno 2019 – pari a 3,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020 – si provvede a valere sulle risorse della contabilità speciale di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016, intestata al Commissario straordinario. In proposito, appare necessario che il Governo confermi l'effettiva disponibilità delle risorse, fornendo altresì una rassicurazione circa il fatto che l'utilizzo delle suddette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.
  In merito all'articolo 1, comma 1, lettera a), che reca disposizioni sulla riscossione dei tributi sospesi, evidenzia che la relazione tecnica, ai fini della quantificazione, utilizza un dato relativo al totale dei versamenti interessati dalle modifiche, indicato in 118 milioni di euro, che risulta in linea con le precedenti stime.
  Fa presente peraltro che la stima della relazione tecnica in esame non sembra considerare maggiori oneri connessi all'estensione del periodo di rateizzazione, a fronte della quale non è prevista la corresponsione di interessi da parte dei contribuenti. Sul punto considera opportuno acquisire un chiarimento.
  Infine, segnala che lo slittamento dei termini per il versamento di tributi locali potrebbe determinare, per gli enti creditori, esigenze in termini di liquidità. In ordine a tale aspetto ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Rispetto alla parte dei tributi locali osserva altresì che, nelle stime della relazione tecnica essi costituiscono circa il 10 per cento delle somme complessive da versare, mentre la relazione tecnica riferita alla legge di bilancio 2018 ne determinava Pag. 63l'incidenza nella misura di circa il 14 per cento. Anche a tal riguardo considera opportuno un chiarimento da parte del Governo.
  Riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera a-bis), e commi da 3 a 5, che recano disposizioni sulla sospensione del pagamento del canone RAI, con riferimento ai profili di quantificazione osserva che la sospensione del pagamento del canone riguarda non soltanto quello pagato nella bolletta dell'utenza elettrica (canone ad uso privato), ma anche le altre ipotesi in cui il canone è dovuto (c.d. canone speciale), vista la generale formulazione della disposizione di cui al comma 3, che richiama il regio decreto-legge n. 246 del 1938 senza ulteriori specificazioni.
  Pertanto, posto che la relazione tecnica stima gli oneri moltiplicando il numero degli abbonati, indicato in 80.000, per la quota di 90 euro dovuta per il canone ad uso privato, la stima riportata dalla stessa relazione tecnica non sembra includere coloro che devono il cosiddetto canone speciale, il cui importo annuo supera quello previsto per uso privato. In proposito ritiene necessario acquisire un chiarimento.
  Per quanto riguarda l'articolo 1, comma 1, lettera b), che reca norme sulla riscossione e la rateizzazione dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi, rileva che le disposizioni in esame differiscono ulteriormente gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi a causa degli eventi sismici verificatisi a partire dall'agosto 2016. Dalla proroga discendono effetti negativi per l'annualità 2018, dovuti al mancato recupero dei premi sospesi rispetto a quanto previsto a legislazione previgente, e l'annualità 2019, dovuti alla minore entità della rata prevista a causa dell'allungamento del periodo di restituzione da 24 a 60 rate mensili; corrispondentemente, l'allungamento del periodo di rateizzazione comporta effetti finanziari positivi nelle annualità dal 2020 al 2023. Ciò premesso, rispetto al dato dei contributi sospesi riportato nella relazione tecnica, pari a 118,283 milioni di euro, segnala che la quantificazione risulta coerente.
  Peraltro, tale dato diverge in modo significativo dal complesso degli oneri di cui all'articolo 48, comma 13, del decreto-legge n. 189 del 2016, che venivano indicati – sommando le annualità 2016 e 2017 – in circa 442 milioni di euro, comprensivi della quota interessi. Ritiene pertanto utile acquisire chiarimenti in merito a tale differenza, precisando altresì se siano state computate anche le quote per interessi, considerate espressamente dalla norma originaria.
  Per quanto riguarda la possibilità che, su richiesta del dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta sulla quota di contributi a suo carico possa essere operata anche dal sostituto d'imposta, non ha osservazioni da formulare, atteso che tale previsione non interviene sulla tempistica della restituzione né sulla rateizzazione dei contributi sospesi.
  Riguardo all'articolo 1, comma 1, lettera b-bis), che reca disposizioni sulle ordinanze sindacali di sgombero e sulle agevolazioni relative a imposte dirette, IMU e TASI, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, evidenzia che le disposizioni in esame appaiono suscettibili di estendere l'ambito applicativo dei benefici fiscali previsti dall'articolo 48 del decreto-legge n. 189 del 2016, con conseguente incremento dei relativi oneri, tenuto conto che la stima iniziale era stata effettuata considerando le ordinanze da adottare entro il 30 giugno 2017. Ciò appare in grado di determinare minori entrate per il periodo che residua di applicazione delle agevolazioni ed anche per i periodi pregressi sotto forma di mancati recuperi di imposta non versata e per eventuali rimborsi – non esclusi espressamente dalla norma – che potrebbero essere richiesti dai contribuenti che hanno invece provveduto ai versamenti in questione.
  Ritiene quindi necessario acquisire una quantificazione riferita a ciascuna delle predette forme di oneri, tenendo conto del Pag. 64potenziale incremento della platea dei contribuenti interessati per effetto delle disposizioni in esame.
  Riguardo all'affermazione della relazione tecnica secondo la quale la stima della perdita di gettito originaria per gli immobili inagibili può tuttora considerarsi sufficientemente congrua all'esito del monitoraggio del minor gettito 2016 e 2017, considera opportuno acquisire ulteriori elementi alla luce di alcuni dati emersi dalle audizioni svolte presso la Commissione speciale su atti urgenti del Governo del Senato, che indicano un incremento delle persone che non hanno potuto far rientro nella propria abitazione da più di 30.000 persone assistite nella prima settimana di novembre a 50.157 al 5 giugno 2018.
  Con riferimento all'articolo 1, comma 2, concernente le attività di riscossione nei comuni colpiti dagli eventi sismici dal 24 agosto 2016, in merito ai profili di quantificazione evidenzia che la relazione tecnica non indica i parametri ed i dati in base ai quali l'importo complessivo delle entrate oggetto della sospensione viene stimato in 10 milioni di euro. Considera opportuno quindi acquisire gli elementi alla base di tale stima per verificare la congruità delle minori entrate ascritte alla norma per il 2018, con recupero del medesimo gettito nel 2019.
  Riguardo all'articolo 1, commi 6 e 6-bis, relativo alla proroga del termine di sospensione del pagamento delle utenze, segnala che la norma stabilisce che le minori entrate determinate dalla sospensione del pagamento delle utenze in favore dei soggetti danneggiati dal sisma debbano trovare compensazione nell'ambito del sistema tariffario gestito da ciascuna autorità di regolazione dei servizi interessati. In proposito, considera opportuno confermare che detto meccanismo sia idoneo a determinare effetti compensativi anche con riguardo al gettito atteso in termini di IVA e accise.
  In merito all'articolo 1, comma 6-ter, riguardante la raccolta differenziata dei rifiuti, per quanto riguarda i profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, nel presupposto – sul quale considera opportuna una conferma – che le disposizioni non comportino inadempimenti di obblighi connessi all'applicazione di normative europee.
  Per quanto concerne l'articolo 1, comma 6-quater, rileva che la disposizione prevede la concessione di un intervento straordinario di integrazione salariale, nel limite di spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019, a vantaggio di imprese con organico superiore a 400 unità lavorative, ubicate nei comuni colpiti dalle scosse sismiche verificatesi nell'agosto 2016 e contestualmente situate in un'area di crisi industriale complessa.
  Per quanto attiene alla quantificazione degli oneri, non formula osservazioni, posto che la misura viene erogata entro un tetto prefissato di spesa e sono previsti meccanismi idonei al contenimento dell'onere entro tale limite.
  Peraltro, ai fini della valutazione della congruità dello stanziamento proposto, evidenzia che la relazione tecnica menziona un unico stabilimento, con circa 517 unità potenzialmente interessate. Poiché la norma in esame risulta applicabile nei comuni che facciano parte dell'Allegato 1 del decreto-legge n. 189 del 2016 e che siano contestualmente in un'area di crisi industriale complessa e poiché, oltre a Comunanza, anche altri comuni presentano entrambe queste caratteristiche, ritiene utile acquisire la conferma che non sussistano ulteriori insediamenti produttivi cui potrebbero applicarsi, al sussistere dei relativi presupposti, i trattamenti fissati dalla norma in esame.
  Riguardo all'articolo 1, comma 7, relativo al fondo per interventi strutturali di politica economica, non ha osservazioni da formulare, essendo l'onere limitato all'entità dello stanziamento previsto.
  In merito all'articolo 1, commi 8 e 8-bis, osserva che le norme (comma 8) sono volte ad apprestare la copertura finanziaria degli oneri – complessivamente pari a 91,02 milioni di euro per il 2018, a 78,1 milioni di euro per il 2019, a 12,08 milioni di euro per il 2020, a 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e Pag. 652022 e a 47,3 milioni di euro per l'anno 2023 – derivanti dalle seguenti disposizioni:
   proroga della sospensione e rateizzazione in 60 rate dei tributi sospesi nei territori colpiti dal sisma da parte dei soggetti diversi dai titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo, nonché dagli esercenti attività agricole (articolo 1, comma 1, lettera a));
   proroga della sospensione e rateizzazione in 60 rate del pagamento dei contributi e dei premi non versati nei territori colpiti dal sisma del 2016 (articolo 1, comma 1, lettera b));
   proroga al 1o gennaio 2019 della ripresa della riscossione coattiva per i soggetti colpiti dagli eventi calamitosi degli anni 2016-2017 (articolo 1, comma 2);
   sospensione fino al 31 dicembre 2020 del pagamento del canone di abbonamento radiotelevisivo nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016 (articolo 1, commi da 3 a 5);
   incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica (articolo 1, comma 7).

  In particolare, sottolinea che ai suddetti oneri si provvede attraverso le seguenti modalità:
   quanto a 40 milioni di euro per l'anno 2018 e a 43,1 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 8, lettera a));
   quanto a 24 milioni di euro per l'anno 2018 e a 15 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione (comma 8, lettera b));
   quanto a 27,02 milioni di euro per anno 2018, a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 8,18 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando, per la quota parte ivi indicata, gli accantonamenti relativi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico, al Ministero dell'interno, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 8, lettera c));
   quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, a 3,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 58,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a 47,3 milioni di euro per l'anno 2023, mediante le maggiori entrate e le minori spese di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), e commi 2, 3, 4, 5 del presente provvedimento (comma 8, lettera d)).

  Per quanto attiene al Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), fa presente che lo stesso reca uno stanziamento nel bilancio triennale 2018-2020 pari circa a 277 milioni di euro per il 2018, a 364 milioni di euro per il 2019 e a 336 milioni di euro per il 2020 e che lo stesso viene incrementato, in misura pari a 3,9 milioni di euro per l'anno 2020, dall'articolo 1, comma 7, del provvedimento in esame.
  Per quanto attiene invece al Fondo per esigenze indifferibili (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), fa presente che lo stesso reca uno stanziamento nel bilancio triennale 2018-2020 pari circa a 370 milioni di euro per il 2018, a 18 milioni di euro per il 2019 e a 32 milioni di euro per il 2020.
  Ciò posto, in relazione ai due Fondi dianzi citati, entrambi oggetto di riduzione con finalità di copertura, considera necessario acquisire dal Governo una conferma Pag. 66in ordine al fatto che l'utilizzo dei Fondi medesimi non sia suscettibile di pregiudicare gli interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse sugli stessi allocate.
  Per quanto concerne invece l'utilizzo degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza dei diversi Ministeri richiamati dalla disposizione, fa presente che gli stessi recano le necessarie disponibilità. Non ha pertanto osservazioni da formulare, ferma restando la necessità di acquisire un chiarimento del Governo in merito all'idoneità del ricorso all'accantonamento di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, posto che quest'ultimo risulta generalmente preordinato alla copertura degli oneri connessi all'assolvimento di obblighi internazionali.
  Per quanto riguarda, infine, la copertura operata mediante le maggiori entrate e le minori spese derivanti dall'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), e commi 2, 3, 4, 5 del provvedimento in esame, prende atto che gli importi richiamati all'articolo 1, comma 8, lettera d), corrispondono alla somma delle maggiori entrate e minori spese ascrivibili, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2023, alle singole disposizioni sopra menzionate, secondo quanto puntualmente riportato nella relazione tecnica.
  Riguardo al comma 8-bis, fa presente che la disposizione in commento pone a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008 la copertura degli oneri – pari a 10 milioni di euro per il 2019 – derivanti dalla concessione, in deroga alla normativa vigente, di un trattamento di integrazione salariale straordinaria in favore delle imprese con organico superiore a 400 unità ubicate in aree di crisi industriale complessa ricadenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, introdotto dall'articolo 1, comma 6-quater, del provvedimento in esame.
  In proposito, considera necessario acquisire una rassicurazione del Governo in merito al fatto che l'utilizzo del Fondo nei termini dianzi illustrati non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
  Riguardo all'articolo 1-bis, che proroga la sospensione dei mutui, prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, tenuto conto altresì che né alle disposizioni originarie in materia di sospensione delle rate dei mutui né alla successiva proroga sono stati ascritti effetti finanziari.
  Considera peraltro opportuno escludere effetti apprezzabili sul gettito tributario, tenuto conto che alla proroga della sospensione delle rate dei mutui corrisponde altresì lo slittamento dell'imposizione sugli interessi percepiti dai soggetti finanziatori, ai sensi del richiamato articolo 48, comma 1, lettera g), del decreto-legge n. 189 del 2016.
  In merito all'articolo 1-ter, che prevede la prosecuzione delle misure di sostegno al reddito, prende atto che la proroga in esame estende l'operatività della Convenzione in oggetto, limitatamente alle risorse già disponibili e considerate quali limite massimo di spesa. Trattandosi peraltro di somme stanziate nel 2016, premessa l'opportunità di un chiarimento riguardo all'entità delle risorse tuttora disponibili, ritiene opportuno precisare se l'utilizzo delle stesse per l'anno 2018 risulti già scontato nelle previsioni tendenziali, come sembrerebbe dedursi dall'affermazione della relazione tecnica, secondo la quale le disposizioni in esame non alterano quanto già programmato nell'ambito dei saldi di finanza pubblica.
  Riguardo all'articolo 1-quater, che prevede deroghe al Codice della strada, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, attesa la natura ordinamentale della disposizione in esame.
  In merito all'articolo 1-quinquies, che reca le linee guida per gli adempimenti connessi alla ricostruzione, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
  Riguardo all'articolo 1-sexies, commi da 1 a 5, che reca disposizioni sulla disciplina Pag. 67relativa alle lievi difformità edilizie ai fini dell'accelerazione dell'attività di ricostruzione o di riparazione degli edifici privati, prende atto di quanto chiarito dalla relazione tecnica, secondo la quale gli immobili potenzialmente interessati sono in ogni caso già stati considerati nella programmazione della ricostruzione del patrimonio abitativo privato e il comma 1 tiene fermo l'obbligo del pagamento della sanzione amministrativa di cui all'articolo 37, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (testo unico dell'edilizia).
  Poiché tuttavia gli interventi in assenza di SCIA o in difformità da essa sono potenzialmente oggetto anche di ulteriori sanzioni, amministrative e penali, di carattere pecuniario, ritiene opportuno acquisire conferma della mancanza di effetti finanziari connessi al venir meno di entrate da sanzioni eventualmente scontate in bilancio.
  Riguardo all'articolo 1-sexies, commi da 6 a 8, che reca norme sulla disciplina relativa agli abusi edilizi finalizzata all'accelerazione dell'attività di ricostruzione, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.
  Infine, riguardo all'articolo 1-septies, che prevede disposizioni in materia di recupero di aiuti dichiarati illegittimi, con riferimento ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA deposita agli atti della Commissione la relazione tecnica aggiornata sul testo approvato dal Senato, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, verificata positivamente dalla Ragioneria generale dello Stato (vedi allegato 2) e si riserva di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.

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