CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 5 luglio 2018
32.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 12

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 5 luglio 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 11.40.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati.
C. 85 Vignaroli, C. 103 Braga e C. 414 Muroni.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione avvia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giulia SARTI, presidente, avverte che, secondo quanto convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi e in assenza di obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Ne dispone, pertanto, l'attivazione.
  Ricorda che, come concordato nella riunione dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi svoltasi nella giornata di ieri, nella seduta odierna sarà avviato l'esame del provvedimento in titolo, esprimendo anche il prescritto parere per consentire alla VIII Commissione di conferire il mandato al relatore nella giornata di oggi, considerato Pag. 13che il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea a partire da lunedì 9 luglio prossimo.

  Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), relatore, rammenta che la Commissione è oggi chiamata ad esaminare, ai fini dell'espressione del prescritto parere, il nuovo testo della proposta di legge C. 85 Vignaroli ed abbinate, come risultante al termine dell'esame degli emendamenti in sede referente da parte della Commissione Ambiente. La proposta reca l'istituzione, per la durata della XVIII legislatura, di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su altri illeciti ambientali ad esse correlati. Come i colleghi sanno, l'istituzione della Commissione d'inchiesta rappresenta una ricostituzione – per la nuova legislatura – di una commissione bicamerale operante già dalla XIII legislatura.
  Preliminarmente sottolinea l'importanza che il nuovo Parlamento approvi tra i primi suoi atti e comunque prima della pausa estiva il provvedimento istitutivo della Commissione d'inchiesta in esame. A tutti è noto infatti come la gestione dei rifiuti rappresenti una delle prime attività di lucro delle organizzazioni criminali di stampo mafioso.
  Nel rinviare alla documentazione predisposta dagli Uffici per una descrizione dettagliata del contenuto della proposta, ricorda che il testo ricalca, per quanto riguarda i compiti assegnati alla Commissione, il contenuto della legge 7 gennaio 2014, n. 1, che ha istituito la precedente Commissione di inchiesta, con alcune innovazioni e specificazioni derivanti anche dall'esperienza maturata nella scorsa legislatura.
  Evidenzia che compito della Commissione è in primo luogo quello di svolgere indagini atte a fare luce sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni in esse coinvolte o ad esse comunque collegate, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale. Inoltre, deve individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti e altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti all'interno dei territori comunali e provinciali tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni. Di notevole rilevanza è il compito di individuare le specifiche attività illecite connesse al traffico transfrontaliero dei rifiuti, con particolare riferimento alle indagini tese all'individuazioni dei rifiuti, anche pericolosi, in partenza dai nostri porti marittimi con destinazioni estere e, contestualmente, svolgere indagini in collaborazione con le autorità di inchiesta dei Paesi destinatari dei rifiuti, per individuare attività volte ad immettere nel mercato nazionale beni e i prodotti, realizzati a valle di processi di riciclo di materie prime secondarie ottenute dai rifiuti, che non rispondono alle caratteristiche merceologiche e sanitarie previste dalla normativa nazionale. La Commissione dovrà anche verificare l'eventuale sussistenza di comportamenti illeciti da parte della pubblica amministrazione centrale e periferica e dei soggetti pubblici o privati operanti nella gestione del ciclo dei rifiuti, anche in riferimento alle modalità di gestione dei servizi di smaltimento da parte degli enti locali e ai relativi sistemi di affidamento. Oltre a verificare l'eventuale sussistenza di attività illecite relative ai siti inquinati nel territorio nazionale e alle attività di bonifica, nonché alla gestione dei rifiuti radioattivi – verificando altresì lo stato di attuazione delle operazioni di bonifica dei medesimi siti –, la Commissione dovrà verificare la sussistenza di attività illecite nella gestione del servizio idrico integrato, per quel che attiene alla gestione degli impianti di depurazione delle acque nonché alla gestione dello smaltimento dei fanghi e dei reflui.
  Rammenta che, forti dell'esperienza pregressa, sono stati ampliati i compiti della Commissione di inchiesta. A differenza della legge approvata nella scorsa legislatura si prevede infatti che la Commissione indaghi sulle attività illecite legate al fenomeno degli incendi e altri fenomeni illeciti riguardanti gli impianti di deposito, trattamento e smaltimento dei Pag. 14rifiuti ovvero i siti abusivi di discarica ed eserciti i suoi poteri di inchiesta anche sull'attuazione della normativa vigente in materia ambientale, relativamente agli ambiti di indagine alla stessa attribuiti dalla legge nonché in materia di delitti contro l'ambiente. È attribuito inoltre alla Commissione il compito di compiere visite e sopralluoghi negli impianti che, al fine di prevenire gli illeciti ambientali, adottino tecnologie e procedimenti sperimentali che presentano interessanti prospettive di sviluppo e applicazione in attuazione dei principi dell'economia circolare. La Commissione ha inoltre il compito di accertare la sussistenza di attività illecite relative all'emergenza connessa alla gestione e allo smaltimento di materiali contenenti amianto e di verificare le inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati e la coerenza con la normativa vigente.
  Segnala che il testo all'esame della Commissione riproduce in modo sostanzialmente identico la legge del 2014 circa la composizione della Commissione di inchiesta (quindici senatori e quindici deputati) e l'elezione del suo Ufficio di presidenza nonché circa gli obblighi di riferire al Parlamento. Si richiede inoltre che i componenti della Commissione dichiarino alla Presidenza della Camera di appartenenza se nei loro confronti sussista una delle condizioni indicate nel cosiddetto «codice di autoregolamentazione» predisposto dalla Commissione «Antimafia» nella scorsa legislatura (articolo 2).
  Per quanto attiene alle competenze della Commissione Giustizia, segnala che la Commissione d'inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Come previsto per altre Commissioni d'inchiesta, ricorda che la Commissione sul ciclo dei rifiuti non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.
  Per quanto attiene alle testimonianze rese innanzi alla Commissione, si prevede che, ferme le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.
  In merito all'acquisizione di atti e documenti, evidenzia che la Commissione può ottenere copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. Come in altri casi, si prevede che l'autorità giudiziaria provveda tempestivamente e possa ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede tempestivamente a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che procede, sono coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.
  Ricorda inoltre che i componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti che non devono essere divulgati. Salvo che Pag. 15il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale. Si applicano altresì le pene di cui all'articolo 326, primo comma, del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione.
  In relazione alla composizione interna, ricorda che la Commissione si avvale dell'opera di agenti e di ufficiali di polizia giudiziaria e può avvalersi di tutte le collaborazioni, che ritenga necessarie, di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a ciò deputati e dai Ministeri competenti. Con il regolamento interno è stabilito il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione. Segnala in particolare che il testo in esame, a differenza della legge del 2014, precisa che la Commissione può avvalersi anche di magistrati collocati fuori ruolo.
  Quanto alle spese per il funzionamento della Commissione, evidenzia che le stesse sono stabilite nel limite massimo di 100 mila euro per il 2018 e di 200 mila euro per ciascuno degli anni successivi, poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico di quello della Camera.
  Ciò premesso, valutati gli aspetti di competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere sul provvedimento in titolo parere favorevole.

  Giulia SARTI, presidente, chiede ai colleghi se intendano intervenire per dichiarazione di voto.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), con riguardo alla possibilità che la Commissione di inchiesta si avvalga anche della collaborazione di magistrati collocati fuori ruolo, considerata la perdurante insufficienza dell'organico dei magistrati, riterrebbe opportuno che il testo di legge indicasse espressamente il numero massimo di unità da destinare a tale incarico, onde evitare di gravare ulteriormente su una situazione già difficile.

  Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), relatore, nel ritenere che non sia opportuno stabilire un limite esplicito per il ricorso alla collaborazione dei magistrati fuori ruolo, esprime la convinzione che sarà la stessa Commissione di inchiesta a tenere in considerazione il presente suggerimento.

  Francesco Paolo SISTO (FI), nel condividere le considerazioni del collega Zanettin, chiede che nella proposta di parere sia inserita una chiara indicazione a ridurre il numero dei magistrati fuori ruolo al livello minimo indispensabile a garantire il pieno svolgimento dei compiti attribuiti alla Commissione di inchiesta.

  Giulia SARTI, presidente, ricorda ai colleghi che sull'argomento si è ampiamente pronunciato il Consiglio superiore della magistratura.

  Pierantonio ZANETTIN (FI), nel precisare che l'intervento del Consiglio superiore della magistratura è improntato al principio di una leale collaborazione tra organi dello Stato, considera opportuno che sia lo stesso Parlamento ad autolimitarsi nelle sue richieste.

  Enrico COSTA (FI) chiede chiarimenti alla presidente in merito alla fase procedurale in corso, ritenendo che occorra comunque garantire la discussione generale sul provvedimento in titolo.

  Giulia SARTI, presidente, segnala al collega Costa che il relatore ha avanzato, a conclusione della relazione, una proposta di parere favorevole senza condizioni e senza osservazioni. Ricorda altresì che, come già evidenziato in apertura di seduta, nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi svoltasi nella giornata di ieri, si era convenuto di procedere nella medesima seduta ad avviare l'esame del provvedimento e ad esprimere il prescritto Pag. 16parere, a seguito di esigenze legate alla calendarizzazione in Assemblea.

  Enrico COSTA (FI), nel sottolineare che in tal modo si è sostanzialmente realizzata una impropria unificazione delle fasi dell'esame, ritiene che per il futuro sia preferibile attenersi alle norme regolamentari, procedendo prima alla esposizione della relazione, successivamente alla discussione generale sulla stessa e, soltanto dopo la conclusione di tale, alla formulazione di una proposta di parere.

  Francesco Paolo SISTO (FI), con riguardo alle questioni procedurali poste dal collega Zanettin, pur riconoscendo che si possa concordare in casi particolari su un'accelerazione dei tempi di esame da parte della Commissione, ritiene invece inammissibile un'alterazione nella scansione delle diverse fasi previste dal regolamento.

  Franco VAZIO (PD) interviene per precisare che nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è convenuto di concludere rapidamente l'esame del provvedimento in oggetto, procedendo nella medesima seduta anche all'espressione del prescritto parere, ma non di alterarne le fasi di esame. Ritiene pertanto opportuno che, terminata la discussione generale sulla relazione illustrata dal collega Paolini, lo stesso formuli una proposta di parere da sottoporre alla valutazione dei componenti la Commissione.

  Walter VERINI (PD), nel ricordare che la compressione dei tempi di esame del provvedimento è stata determinata dalla sua calendarizzazione in Assemblea per la prossima settimana, nel merito preannuncia l'orientamento favorevole dei componenti del Partito democratico, evitando di illustrarne le motivazioni, già ampiamente esposte dai colleghi nella Commissione competente. In relazione alla questione sollevata dai colleghi, nel ricordare che nel corso della XVII legislatura la precedente Commissione di inchiesta dovette attendere sei mesi per ottenere la collaborazione di un magistrato, propone al relatore di accogliere la richiesta avanzatagli, in modo da consentire l'approvazione del parere all'unanimità, ritenendolo un segnale importante.

  Marzia FERRAIOLI (FI) esprime la convinzione che il relatore, esprimendosi in senso favorevole sul provvedimento, non abbia formulato una proposta di parere, essendosi limitato a fare un'affermazione, senza portare alcuna motivazione a sostegno.

  Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), relatore, a seguito delle considerazioni avanzate dai colleghi manifesta la propria disponibilità ad accogliere la proposta avanzata dal collega Zanettin, chiedendo alla Presidente di sospendere brevemente la seduta per consentire l'integrazione della proposta di parere.

  Giulia SARTI, presidente, accogliendo la richiesta avanzata dal relatore, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 12, riprende alle 12.05.

  Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), relatore, presenta una proposta di parere favorevole con osservazione, che tiene conto dei rilievi emersi nel corso del dibattito (vedi allegato 1).

  Cosimo FERRI (PD), ritornando sulla questione di metodo posta dai colleghi, per il futuro sottolinea l'opportunità di tenere distinta la fase dell'illustrazione della relazione da quella della formulazione di una proposta di parere, da sottoporre alla valutazione dei componenti la Commissione.
  Con riguardo alla collaborazione dei magistrati fuori ruolo, ritiene corretta la formulazione dell'articolo 6, comma 4, del provvedimento, considerato che la Commissione di inchiesta detiene i medesimi poteri dell'autorità giudiziaria. Nel segnalare che non è esclusa la collaborazione di Pag. 17magistrati anche a tempo parziale e che il Consiglio superiore della magistratura ha comunque facoltà di non accogliere la richiesta, esprime la convinzione che tali collaborazioni consentano di elevare la professionalità e l'efficacia delle azioni della Commissione di inchiesta.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione, come da ultimo presentata dal relatore.

  La seduta termina alle 12.15.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 5 luglio 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 12.15.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario.
Atto n. 17.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 4 luglio 2018.

  Giulia SARTI, presidente, chiede al collega Ferri se confermi la richiesta di intervento avanzata nel corso della seduta di ieri.

  Cosimo FERRI (PD), nel ricordare che nel corso della discussione di ieri erano già stati evidenziati gli interventi operati in materia di ordinamento penitenziario dal precedente Governo, segnala, tra i maggiori risultati ottenuti, la chiusura della procedura di infrazione avviata contro l'Italia per il sovraffollamento carcerario. Ritiene infatti che ciò rappresenti un importante risultato sia dal punto di vista giuridico sia dal punto di vista politico. Esprime la convinzione che la riforma dell'ordinamento penitenziario operata dal precedente Governo sia riuscita a realizzare il difficile equilibrio tra la certezza della pena e gli obblighi costituzionali di riabilitazione dei detenuti, recependo inoltre le molte pronunce giurisprudenziali sull'eccessivo vincolo cui soggiace il magistrato di sorveglianza. Evidenzia inoltre che il lavoro penitenziario, oltre che essenziale per recuperare il detenuto, garantendo quindi maggiore sicurezza per i cittadini e riduzione delle recidive, è anche utile all'amministrazione, considerato che il detenuto in questione è in grado di pagare da sé le spese di custodia. Con riferimento al tema della certezza della pena, ricorda inoltre che il precedente Governo si è assunto la responsabilità di non rinnovare la liberazione anticipata speciale introdotta dall'allora Ministro Severino, e di incrementare le pene previste per furti e rapine. Ritiene che in ogni caso vi siano ambiti di riflessione e di miglioramento per quanto riguarda la tutela dei diritti degli offesi e degli autori dei reati, l'umanità della pena e la risocializzazione dei detenuti, nonché in tema di giustizia per riparativa. Nel dichiarare di aver apprezzato l'intenzione manifestata dal collega Potenti di non cancellare la riforma dell'ordinamento penitenziario operata dal precedente Governo, invita i colleghi a non rendere vani gli sforzi e l'impegno che tale riforma ha consentito.

  Francesco Paolo SISTO (FI), nell'esprimere la convinzione che sia assolutamente necessario evitare di intervenire sul provvedimento con operazioni chirurgiche di smembramento dei testi, ricorda in particolare che non è possibile in alcun modo ignorare la recente sentenza della Corte costituzionale – rispetto alla quale i tribunali di sorveglianza si stanno già organizzando – che ha indicato in quattro anni il termine per la sospensione dell'esecuzione della pena detentiva. Ribadisce l'appello ad intervenire con moderazione nella modifica del testo.

  Il Sottosegretario Vittorio FERRARESI, rispondendo alle sollecitazioni dei colleghi, Pag. 18precisa che la responsabilità di un'eventuale non adozione del decreto in questione e dei provvedimenti correlati, la quale vanificherebbe l'immenso lavoro svolto sia in Commissione che in Assemblea nonché da parte degli stati generali, ricadrebbe inevitabilmente sul Governo precedente, che ha presentato gli atti in questione sostanzialmente a Camere già sciolte. Esprime la convinzione che, se l'allora Governo avesse davvero avuto a cuore tale riforma, sarebbe stato più solerte nella sua azione. Precisa che, se l'attuale maggioranza, che ha sempre espresso con grande chiarezza in qualità di opposizione i suoi orientamenti in tema di giustizia, avesse voluto calpestare le prerogative del Parlamento, non avrebbe consentito allo stesso di esprimere il parere parlamentare oltre il termine prescritto, e comunque entro il 15 luglio prossimo. Pur ritenendo che la posizione del Governo sia chiara sulla materia, conferma la disponibilità ad attendere le valutazioni delle competenti Commissioni di Camera e Senato. Con riferimento alla sentenza citata dal deputato Sisto, ben nota al Governo, segnala che è stato il provvedimento adottato dall'allora Ministro della giustizia Orlando a non uniformarsi al citato termine dei quattro anni. Nel confermare la propria posizione favorevole rispetto al recupero del detenuto e all'adozione delle misure alternative, rileva tuttavia l'importanza della qualità di tali interventi, soprattutto in considerazione delle condizioni reali delle nostre carceri, per evitare di prendere in giro i detenuti scrivendo disposizioni in loro favore che non possono essere realizzate. Da ultimo manifesta la disponibilità a valutare i profili applicabili in favore dei detenuti eventualmente presenti nei pareri che saranno adottati dal Parlamento, con l'obiettivo di accoglierli.

  Alessia MORANI (PD) dichiara di sentirsi confusa dopo l'intervento del sottosegretario Ferraresi, che nella scorsa legislatura aveva definito «criminale» la riforma dell'ordinamento penitenziario. Evidenzia infatti che il sottosegretario ha di fatto espresso una posizione critica rispetto all'azione del precedente Governo, senza delineare una diversa strategia per affrontare il problema delle carceri. Pur non discutendo i comportamenti di partiti e movimenti anche quando provino ad essere contemporaneamente di lotta e di Governo, esprime preoccupazione per la mancata definizione di chiari orientamenti da parte dell'attuale maggioranza.

  Giulia SARTI, presidente, ricorda ai colleghi che l'audizione del Ministro Bonafede, fissata per mercoledì 11 luglio, potrà rappresentare la sede più idonea per conoscere le linee programmatiche del Governo in tema di giustizia.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni.
Atto n. 20.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giulia SARTI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sul provvedimento in oggetto scade il 5 agosto prossimo. Rileva tuttavia che la Commissione non potrà concludere l'esame del provvedimento se non dopo aver acquisito il prescritto parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 1997, che non è ancora stato trasmesso.

  Devis DORI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto legislativo recante «Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni» (A.G. 20), che attua la delega recata dall'articolo 1, commi 82 e seguenti, della legge 23 giugno 2017, Pag. 19n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario).
  Segnala che l'articolo unico di tale legge ha, infatti, delegato il Governo (comma 82) ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per la riforma dell'ordinamento penitenziario.
  Con riferimento allo schema di decreto legislativo in titolo, ricorda che la lettera p) del comma 85 dell'articolo unico della citata legge n. 103 del 2017, prevede, tra i criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario, l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze educative dei detenuti minori di età.
  Nel segnalare che il provvedimento è stato assegnato alle Commissioni giustizia di Camera e Senato il 21 giugno 2018 e che il termine per l'espressione dei pareri è fissato per il 5 agosto 2018, ricorda che il termine per l'espressione del parere parlamentare viene quindi a scadere successivamente alla scadenza del termine di delega (3 agosto 2018), e dunque, secondo quanto previsto dal comma 83 dell'articolo unico della legge n. 103 del 2017, lo stesso termine di delega è prorogato di sessanta giorni. Aggiunge che il provvedimento non è corredato del parere del prescritto parere della Conferenza Unificata. Pertanto la Commissione non potrà concludere l'esame del provvedimento fino a quando non sarà stata trasmessa la pronuncia della Conferenza Unificata.
  Ciò premesso, rammenta che l'esecuzione penale nei confronti dei condannati minorenni è attualmente regolamentata in generale dalla legge sull'ordinamento penitenziario (legge n. 354 del 1975). L'articolo 79, primo comma, dell'ordinamento penitenziario prevede, infatti, che «Le norme della presente legge si applicano anche nei confronti dei minori degli anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge». All'interno della stessa legge sull'ordinamento penitenziario sono poi rinvenibili specifiche previsioni relative ai soli detenuti minorenni. In proposito segnala, a titolo esemplificativo, l'articolo 30-ter dell'ordinamento penitenziario, il quale, al comma 2, consente ai minorenni di fruire di permessi premio per un periodo di tempo superiore a quello riservato ai condannati di maggiore età e l'articolo 47-ter del medesimo ordinamento, il quale estende la detenzione domiciliare anche alla persona minore degli anni 21 per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. Ulteriori disposizioni in materia sono contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, sul processo penale a carico di minorenni nonché nel regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000. In fine una serie di questioni relative al trattamento dei detenuti minorenni è disciplinata nella Circolare del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria n. 5391 del 2006 («Organizzazione e gestione tecnica degli istituti per i minorenni»).
  Lo schema in esame, quindi, colmando di fatto un vuoto legislativo quarantennale, si propone di introdurre una normativa speciale per l'esecuzione della pena nei confronti dei condannati minorenni e dei giovani al di sotto dei venticinque anni (cd. giovani adulti) al fine di adattare la disciplina dell'ordinamento penitenziario alle specifiche esigenze di tali soggetti, con particolare riguardo al peculiare percorso educativo e di reinserimento sociale di cui gli stessi necessitano in ragione della giovane età.
  In proposito ricorda che il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, nell'ultima Relazione (2018) presentata al Parlamento, ha evidenziato che «la mancanza di una disciplina dell'esecuzione penale specifica per i condannati minorenni costituisce un indubbio elemento di distonia nel sistema della giustizia minorile».
  L'intervento legislativo si pone – come precisa la relazione illustrativa – nel solco delle statuizioni del giudice delle leggi e Pag. 20intende conferire la necessaria autonomia, specificità e coerenza al sistema esecutivo minorile.
  Il provvedimento inoltre mira ad adeguare il sistema vigente agli input derivanti dagli impegni assunti dall'Italia con la sottoscrizione di svariati atti internazionali ed europei (le Regole di Pechino, la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori...). In particolare nel contesto europeo uno spazio importante è occupato dalle Regole europee per i minorenni autori di reato, allegate alla Raccomandazione (2008) 11 e adottate dal Consiglio d'Europa il 5 novembre 2008. Tali Regole impongono agli Stati membri di assicurare che l'applicazione e l'esecuzione di sanzioni e misure penali tengano in prioritaria considerazione il superiore interesse del minorenne, con riguardo all'età, alla salute psichica e mentale, alla maturità e alla situazione personale. Inoltre esse stabiliscono che il ricorso alla detenzione debba essere sempre residuale e della più breve durata possibile.
  Nella medesima direzione si pone la Direttiva UE 2016/800 sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali, che riafferma la preferenza da riservarsi alle misure alternative alla detenzione e alle modalità esecutive delle forme di privazione della libertà nel rispetto della particolare vulnerabilità dei minorenni.
  Sempre nello stesso solco si inseriscono (anche se non espressamente ricordate nella relazione illustrativa) le Linee guida sulla giustizia minorile amichevole, approvate dal Consiglio d'Europa il 17 novembre 2010, nelle quali sono ribaditi importanti principi in ordine alle garanzie dei diritti dei minori privati della libertà personale.
  Ricorda infine che il Documento del Commissario per i diritti umani del 2009 «Minori e giustizia minorile: proposte di miglioramento» riassume i princìpi ai quali dovrebbe ispirarsi l'ordinamento penitenziario minorile, fra i quali si riconosce assoluta priorità alle misure non detentive e basate sulla comunità.
  Nel passare ad esaminare il contenuto dello schema di decreto legislativo in esame, segnala che lo stesso si compone di 26 articoli suddivisi in 4 Capi.
  In particolare, il Capo I, costituito dal solo articolo 1, in attuazione dei criteri di delega di cui ai numeri 2) e 7) della lettera p) del comma 85 della citata legge n. 103 del 2017, individua i princìpi fondamentali dell'esecuzione penale nei confronti dei minori di età e di coloro che non hanno ancora compiuto i venticinque anni (i c.d. giovani adulti).
  Più nel dettaglio, l'articolo, al comma 1, stabilisce che con riguardo ai procedimenti per l'esecuzione delle pene detentive e per l'applicazione delle misure penali di comunità a carico di minorenni trovano applicazione le disposizioni dello schema di decreto in esame. Per quanto non previsto da tale disciplina trovano applicazione le disposizioni del codice di procedura penale; della legge n. 354 del 1975, recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà; del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988 recante norme sul processo penale a carico di imputati minorenni; nonché del decreto legislativo n. 272 del 1989, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.
  Il comma 2 dell'articolo 1 dello schema di decreto legislativo prevede poi, che, in fase esecutiva, sono, per quanto possibile, favoriti percorsi di giustizia riparativa e di mediazione con le vittime di reato e che l'esecuzione deve favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minore, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e tendere a prevenire la commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, formazione professionale, educazione alla cittadinanza attiva e responsabile e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero.
  Il Capo II (articoli da 2 a 8) introduce e disciplina le misure penali di comunità, Pag. 21quali misure alternative alla detenzione qualificate dall'essere destinate ai condannati minorenni e giovani adulti.
  L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo, nel prevederne una disciplina generale comune, individua le seguenti misure penali di comunità: l'affidamento in prova al servizio sociale; l'affidamento in prova con detenzione domiciliare; la detenzione domiciliare; la semilibertà; l'affidamento in prova terapeutico (comma 1).
  Proprio in ossequio a tale finalità la disposizione prevede che le misure in esame possano essere disposte quando risultano idonee a favorire l'evoluzione positiva della personalità, un proficuo percorso educativo e di recupero, sempre che non vi sia il pericolo che il condannato si sottragga all'esecuzione o commetta nuovi reati. Al fine di favorire un proficuo percorso di recupero tutte le misure devono prevedere un programma di intervento educativo (comma 2).
  Ai fini della concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio e per l'assegnazione al lavoro esterno trova applicazione l'articolo 4-bis, commi 1 e 1-bis dell'ordinamento penitenziario che fissa le condizioni per l'accesso ai benefìci penitenziari per talune tipologie criminali dalla spiccata pericolosità.
  Presupposti comuni per l'ammissibilità delle misure – la cui durata è corrispondente a quella della pena da eseguire (comma 6) – sono l'osservazione e la valutazione della personalità del minorenne; delle condizioni di salute psico-fisica; dell'età e del grado di maturità; del contesto di vita; di ogni altro elemento utile, tenuto conto della proposta di programma di intervento educativo redatta dall'ufficio di servizio sociale e dei percorsi formativi in atto (comma 4).
  L'osservazione è svolta dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni che acquisisce i dati giudiziari e penitenziari, sanitari, psicologici e sociali, coordinandosi con i servizi socio-sanitari territoriali di residenza del minorenne e, per i detenuti, anche con il gruppo di osservazione e trattamento dell'istituto di appartenenza. Il tribunale di sorveglianza può disporre approfondimenti sanitari anche avvalendosi dei servizi specialistici territoriali (comma 9).
  La scelta della misura di comunità più idonea deve essere effettuata tenendo conto dell'esigenza di garantire un rapido inserimento sociale e il minor sacrificio della libertà personale (comma 5).
  L'esecuzione penale di comunità deve rispondere anche al principio di territorialità: all'uopo si prevede infatti che essa avvenga principalmente nel contesto di vita del minorenne e nel rispetto delle positive relazioni socio familiari, salvo che non si ravvisino elementi tali da far ritenere sussistenti collegamenti con la criminalità organizzata (comma 7).
  Con l'applicazione delle misure può essere disposto il collocamento del minorenne in comunità pubbliche o del privato sociale. Per favorire il percorso educativo del condannato, le comunità possono essere organizzate, in deroga a quanto previsto dall'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272, anche in modo da ospitare solamente minorenni sottoposti a procedimento penale ovvero in esecuzione di pena (comma 8).
  Il tribunale di sorveglianza acquisisce informazioni sul contesto di vita familiare e ambientale, sui precedenti delle persone con cui il minorenne convive e sull'idoneità del domicilio indicato per l'esecuzione della misura (comma 10).
  Ai fini della individuazione di un domicilio o di altra situazione abitativa, tale da consentire l'applicazione di una misura penale di comunità compete all'ufficio di servizio sociale per i minorenni la predisposizione degli interventi necessari (comma 11).
  La disposizione, infine, prevede, per quanto compatibili l'applicazione delle disposizioni sull'affidamento in prova al servizio sociale, sulla detenzione domiciliare e sulla semilibertà alle corrispondenti misure di comunità di cui al presente decreto (comma 12).
  L'articolo 3 definisce l'ambito di applicazione delle misure di comunità, stabilendone i contenuti e le modalità di esecuzione. Pag. 22Competente all'applicazione delle misure suddette è il tribunale dei minorenni, in funzione di tribunale di sorveglianza. Il suddetto organo, nel disporre una misura penale di comunità, prescrive lo svolgimento di attività di utilità sociale, anche a titolo gratuito, o di volontariato (comma 1). Tali attività sono svolte compatibilmente con i percorsi di istruzione, formulazione professionale, istruzione e formazione professionale, le esigenze di studio, di lavoro, di famiglia e di salute del minorenne e non devono mai compromettere i percorsi educativi in atto (comma 2).
  Nel provvedimento che applica la misura devono essere indicate altresì le modalità di coinvolgimento del nucleo familiare del minorenne nel progetto di intervento educativo, nonché gli eventuali provvedimenti cautelari che l'autorità giudiziaria ritenga di dover adottare in ambito civile.
  L'articolo 4, riprendendo quanto previsto dall'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario, disciplina l'affidamento in prova al servizio sociale. La misura in questione consiste nell'affidamento del condannato all'ufficio di servizio sociale per i minorenni per lo svolgimento del programma di intervento educativo. La soglia di pena prevista per l'accesso all'affidamento in prova dei minorenni è fissata in 6 anni (comma 1).
  Il programma, che deve essere predisposto in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, deve contenere gli impegni in ordine: alle attività di istruzione, di formazione, di lavoro o comunque utili dal punto di vista educativo e per l'inserimento sociale; alle prescrizioni riguardanti la dimora, la libertà di movimento e divieti di frequentare determinati luoghi; alle prescrizioni dirette ad impedire lo svolgimento di attività non consentite o relazioni personali che potrebbero portare alla commissione di ulteriori reati (comma 2).
  L'ordinanza che applica la misura deve fissare, in maniera puntuale, le modalità di coinvolgimento di quanti intervengono nell'esecuzione del programma associato all'affidamento in prova, e le modalità di svolgimento delle attività di utilità sociale, così che il condannato possa determinarsi in merito alle prescrizioni da osservare e dalle quali dipende la prosecuzione, la modifica ed eventualmente la revoca di questo regime esecutivo di favore (comma 4).
  Al fine di favorire il più ampio ricorso all'istituto, la disposizione (comma 3) consente al tribunale di sorveglianza di disporre anche il collocamento in comunità, quando risulti opportuno, come nei casi in cui il condannato non abbia un domicilio idoneo dove poter svolgere la misura.
  Un ruolo centrale è assegnato agli uffici di servizio sociale per i minorenni, i quali, in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, hanno il compito di prendere in carico l'affidato, predisponendo il progetto di intervento e curandone l'esecuzione. Essi possono anche proporne la modifica al magistrato di sorveglianza, ove non appaia più adeguato a soddisfare le sue esigenze educative o l'affidato non sia in grado di sostenerlo. I servizi affiancano il condannato per tutta la durata della misura e lo aiutano a gestire e superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, ponendosi come punti di riferimento per lo stesso minorenne, per la famiglia e il suo ambiente di vita (commi 5 e 6).
  L'articolo 5, in ossequio al criterio di delega di cui all'articolo 1, comma 85, lettera p), n. 4, della legge n. 103 del 2017, introduce e disciplina la misura penale di comunità costituita dall'affidamento in prova con detenzione domiciliare.
  La disposizione in commento prevede, più nel dettaglio, che il tribunale di sorveglianza possa disporre la detenzione domiciliare dell'affidato in prova al servizio sociale in determinati giorni della settimana, presso la propria abitazione, altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza o presso comunità (comma 1). Per quanto concerne la disciplina della detenzione domiciliare la disposizione rinvia al successivo articolo 6 (comma 2).
  L'articolo 6 disciplina la misura della detenzione domiciliare, riprendendo quanto già previsto dall'articolo 47-ter dell'ordinamento Pag. 23penitenziario, ma adattandolo alle peculiari esigenze dei condannati minorenni. La misura alternativa della detenzione domiciliare consiste nella possibilità per il minorenne di scontare la pena detentiva da eseguire in misura non superiore a quattro anni, nella propria abitazione o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza e presso comunità. Tale misura può essere applicata solo quando non vi siano le condizioni per l'affidamento in prova al servizio sociale e per l'affidamento in prova al servizio sociale con detenzione domiciliare. Continuano ad essere applicabili le attuali forme speciali di detenzione domiciliare contemplate dagli articoli 47-ter, comma 1 (detenzione domiciliare concessa ove ricorrano particolari condizioni personali, quali lo stato di gravidanza o la presenza di figli minori) 47-quater (misure alternative alla detenzione nei confronti dei soggetti affetti da HIV conclamata o da grave deficienza immunitaria) e 47-quinquies (detenzione domiciliare speciale) dell'ordinamento penitenziario (comma 1).
  Nel disporre la detenzione domiciliare, il tribunale di sorveglianza deve fissarne le modalità tenendo conto del programma di intervento educativo predisposto dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni (comma 2). Le prescrizioni cui deve attenersi il detenuto devono favorire lo svolgimento di attività esterne, in particolare di istruzione, di formazionale professionale, ovvero di lavoro, o culturali o sportive, comunque utili dal punto di vista pedagogico e funzionali al suo inserimento sociale (comma 3). Il soggetto sottoposto alla detenzione domiciliare non può allontanarsi dal luogo di esecuzione della misura senza l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza. Nel caso di violazione di tale obbligo si configura il delitto di evasione di cui all'articolo 385 del codice penale (comma 4).
  L'articolo 7, recependo il criterio di cui all'articolo 1, comma 85, lettera p), n. 5 della legge n. 103 del 2017, disciplina la semilibertà. Tale regime, disciplinato con riguardo ai detenuti maggiorenni dagli articoli 48 e ss. dell'O.P., rappresenta più che una vera e propria alternativa alla detenzione, una speciale modalità di esecuzione di essa. A ben vedere infatti lo stato detentivo permane, anche se quotidianamente risulta intervallato da contatti con l'ambiente esterno.
  Tale misura consiste nella concessione, da parte del tribunale di sorveglianza, al condannato di trascorrere parte del giorno fuori dall'istituto per partecipare ad attività di istruzione, di formazione professionale, di lavoro, di utilità sociale o comunque funzionali all'inclusione sociale.
  Le condizioni di accesso risultano in generale più favorevoli di quelle previste con riguardo ai detenuti maggiorenni. Sono, infatti, ammessi al regime della semilibertà: i condannati che hanno espiato almeno un terzo della pena; i condannati per uno dei delitti indicati nel primo comma dell'articolo 4-bis dell'Ordinamento penitenziario, allorché abbiano espiato almeno la metà della pena (comma 1).
  I soggetti ammessi alla semilibertà sono assegnati preferibilmente in appositi istituti o in apposite sezioni e possono essere trasferiti in altri istituti che agevolino l'organizzazione e lo svolgimento delle attività esterne, nonché il consolidamento delle relazioni socio-familiari funzionali al loro inserimento sociale (comma 3).
  Nei confronti del semilibero è formulato un particolare programma di intervento educativo nel quale sono dettate le prescrizioni che il condannato deve osservare durante il tempo da trascorrere fuori dell'istituto con riferimento ai rapporti con la famiglia e con l'ufficio di servizio sociale per i minorenni, nonché quelle relative all'orario di uscita e di rientro (comma 2).
  La disposizione (comma 4) prevede un differente regime sanzionatorio nel caso in cui il condannato semilibero non rientri in istituto o rimanga assente, senza giustificato motivo, a seconda della durata dell'assenza: nel caso in cui l'assenza si protragga per più di dodici ore il condannato è punibile ex articolo 385 del codice penale e può essere proposto per la revoca; Pag. 24nel caso in cui l'assenza sia inferiore alle tre ore il condannato è punito solo in via disciplinare.
  L'articolo 8 reca infine disposizioni volte a razionalizzare e uniformare le procedure comuni a tutte le misure alternative alla detenzione, in considerazione del fatto che la attuale disciplina risulta affrontata in modo disorganico, essendo contenuta in parte nella legge sull'ordinamento penitenziario e in parte nel regolamento di esecuzione della stessa (decreto del Presidente della Repubblica. n. 230 del 2000).
  L'ammissione alla misura di comunità, nonché la revoca, sono di competenza del tribunale di sorveglianza per i minorenni, mentre l'applicazione in via provvisoria è demandata al magistrato di sorveglianza, secondo la disciplina prevista dall'articolo 47, comma 4, dell'O.P. per l'affidamento in prova al servizio sociale (comma 2).
  Quanto alla concessione la disposizione prevede che il provvedimento possa essere adottato su richiesta dell'interessato, del difensore e dell'esercente la potestà genitoriale se il condannato è minorenne o su proposta del PM o dell'ufficio di servizio sociale per i minorenni (comma 1).
  L'articolo disciplina poi, in via generale ed unitaria la materia della sostituzione e della revoca di tutte le misure penali di comunità, le quali sono disposte nei casi espressamente previsti e qualora il comportamento del condannato risulti incompatibile con la prosecuzione delle stesse (comma 3). Elemento qualificante dell'intervento, da un punto di vista procedurale, è rappresentato dalla eliminazione di ogni automatismo che comporti modifiche nel regime esecutivo della pena sottratte alla valutazione discrezionale dell'organo giurisdizionale. Proprio a tale logica risponde la previsione per la quale in caso di revoca il tribunale di sorveglianza può decidere anche per la sostituzione della misura in atto con altra, che appaia maggiormente adeguata a soddisfare le esigenze del caso concreto e a garantire l'attuazione degli obiettivi perseguiti. Il potere di sostituzione e revoca è attribuito in via provvisoria anche al magistrato di sorveglianza, il quale deve trasmettere gli atti immediatamente al tribunale di sorveglianza per le decisioni di competenza. La decisione definitiva del tribunale deve intervenire entro 30 giorni dalla ricezione degli atti (comma 4).
  L'articolo infine, colmando alcune lacune normative della disciplina dell'ordinamento penitenziario, interviene sul computo del periodo trascorso in misura penale di comunità nel momento in cui viene revocata.
  Il Capo III (articoli da 9 a 13) reca la disciplina dell'esecuzione delle pene detentive e delle misure penali di comunità, nonché delle misure alternative alla detenzione.
  In particolare, l'articolo 9 modifica, in primo luogo, l'articolo 24 del decreto legislativo n. 272 del 1989, in materia di esecuzione dei provvedimenti limitativi della libertà personale nei confronti di minorenni e giovani adulti, inserendo anche le misure penali di comunità tra gli istituti in ordine ai quali trova applicazione la disciplina in esso contenuta, in modo da aggiornare tale norma di carattere generale alle novità introdotte dal provvedimento in esame.
  L'articolo 10 delinea l'ambito applicativo della speciale disciplina in materia di esecuzione penale minorile, in particolare nell'ipotesi in cui siano in esecuzione pene concorrenti per fatti commessi da minorenne e da adulto.
  Più nel dettaglio, la disposizione prevede che quando nel corso dell'esecuzione di una condanna per reati commessi da minorenne sopravviene un titolo di esecuzione di altra pena detentiva per reati commessi da maggiorenne, il PM emette l'ordine di esecuzione, lo sospende secondo quanto previsto dall'articolo 656 c.p.p. e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza per i minorenni. La disposizione lascia quindi la possibilità al magistrato di sorveglianza di far proseguire l'esecuzione secondo le modalità previste per i minorenni. A tal fine l'autorità giudiziaria dovrà tener conto della gravità dei fatti oggetto di cumulo e del percorso in atto e, se il condannato ha compiuto Pag. 25ventuno anni, anche delle ragioni di sicurezza di cui all'articolo 24 del decreto legislativo n. 272 del 1989 (comma 1).
  Sotto l'aspetto procedurale l'articolo prevede che la decisione del magistrato di sorveglianza è reclamabile ai sensi dell'articolo 69-bis dell'ordinamento penitenziario. È inoltre richiamata la disciplina, in quanto compatibile, prevista dall'articolo 98 – in tema di prosecuzione o cessazione, revoca e annullamento dell'affidamento in prova al servizio sociale – del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 (Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà), che a sua volta richiama l'articolo 51-bis dell'Ordinamento penitenziario in materia di sopravvenienza di titoli esecutivi nel corso della misura di affidamento in prova già concessa (comma 2). La possibilità di estendere l'ambito applicativo delle modalità esecutive destinate ai minori è, però, preclusa se il condannato si trovi in custodia cautelare per reati commessi da maggiorenne (comma 3). Si stabilisce, poi, che l'esecuzione della pena nei confronti di chi ha commesso il fatto da minorenne è affidata al personale dei servizi minorili dell'amministrazione della giustizia (comma 4).
  Da ultimo la disposizione precisa che quando l'ordine di esecuzione per il reato commesso da maggiorenne non può essere sospeso, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al P.M. che ha emesso l'ordine per l'ulteriore corso dell'esecuzione secondo le norme e con le modalità previste per i maggiorenni (comma 5).
  L'articolo 11 si occupa dell'esecuzione delle pene detentive per reati commessi da minorenne nei confronti di persona che non ha compiuto venticinque anni.
  Più nel dettaglio si prevede che quando deve essere eseguita nei confronti di un infra venticinquenne una condanna a pena detentiva per reati commessi da minorenne, sia seguita la seguente procedura: il PM emette l'ordine di esecuzione e contestualmente ne dispone la sospensione, salvo che il condannato si trovi per il fatto oggetto della condanna in stato di custodia cautelare ovvero sia detenuto in carcere o in istituto penitenziario minorile per altro titolo definitivo (comma 1); l'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato, al difensore e, in caso di persona minore degli anni diciotto, agli esercenti la responsabilità genitoriale, con l'avviso che nel termine di trenta giorni può essere presentata richiesta, corredata di dichiarazione o elezione di domicilio, al tribunale di sorveglianza per l'applicazione di una misura di comunità, mediante deposito presso l'ufficio del pubblico ministero (comma 2); se, invece, non sono presentate richieste nel termine il PM revoca la sospensione dell'ordine di esecuzione (comma 4); il tribunale di sorveglianza, ricevuta istanza, entro quarantacinque giorni fissa udienza a norma dell'articolo 666, comma 3, del codice di procedura penale e ne fa dare avviso al condannato, agli esercenti la responsabilità genitoriale, al PM, al difensore e ai servizi sociali minorili dell'amministrazione della giustizia (comma 5); con l'avviso suddetto le parti sono altresì invitate a depositare, almeno cinque giorni prima della data fissata per l'udienza, memorie e documenti utili per l'applicazione della misura, mentre i servizi sociali minorili dell'amministrazione della giustizia presentano, anche in udienza, la relazione personologica e sociale svolta sul minorenne, nonché il progetto di intervento redatto sulla base delle specifiche esigenze del condannato, salva la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5, del codice di procedura penale (comma 6).
  L'articolo 12 fissa le regole generali per l'esecuzione delle misure penali di comunità. Tali disposizioni, se da un lato, riprendono quanto già previsto dalle norme dell'ordinamento penitenziario, dall'altro, introducono particolari previsioni che tengono conto delle speciali esigenze dei condannati minorenni e giovani adulti durante e al termine dell'esecuzione della pena. L'articolo affida al magistrato Pag. 26di sorveglianza del luogo dove la misura deve essere eseguita l'esecuzione delle misure penali di comunità (comma 1) e all'ufficio di servizio sociale per i minorenni, in collaborazione con i servizi socio-sanitari territoriali, l'attività di controllo, assistenza e sostegno (comma 3). Quest'ultimo qualora ne ravvisi l'opportunità per elementi sopravvenuti, provvede alla modifica delle prescrizioni con decreto motivato, dandone notizia all'ufficio di servizio sociale per i minorenni (comma 2). La disposizione introduce poi una particolare disciplina relativa alla fase successiva allo scadere della misura di comunità e al compimento del venticinquesimo anno di età.
  Con riguardo al primo aspetto si garantisce ai condannati che hanno terminato l'esecuzione della misura la prosecuzione di un intervento di sostegno e accompagnamento da parte dei servizi socio-sanitari territoriali, volto ad agevolare un pieno inserimento sociale, attraverso la cura, ove necessario anche dei contatti con i familiari e con le altre figure familiari di riferimento (comma 4).
  In relazione al secondo aspetto si prevede che al compimento dei venticinque anni, se ancora è in corso l'esecuzione della misura, il magistrato di sorveglianza per i minorenni trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza ordinario per la prosecuzione della misura, possibilmente con le modalità previste dalla legge n. 354 del 1975 (comma 5).
  Infine, l'articolo 13 disciplina i casi in cui, durante l'esecuzione di una misura penale di comunità, sopravvenga un nuovo titolo esecutivo di altra pena detentiva, prevedendosi che il PM sospende l'ordine di esecuzione e trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza, il quale, se ritiene che permangono le condizioni per la prosecuzione della misura, la dispone con ordinanza; in caso contrario, dispone la cessazione dell'esecuzione della stessa, sempre con ordinanza (comma 1). Avverso tale ordinanza è comunque possibile proporre reclamo ai sensi dell'articolo 69-bis O.P. (comma 2).
  Il Capo IV (articoli da 14 a 26) reca la disciplina in materia di intervento educativo e di organizzazione degli istituti penitenziari per i minorenni.
  Nel dettaglio, l'articolo 14 indica le forme e le modalità di predisposizione del progetto di intervento educativo. All'uopo si prevede che all'ingresso nell'istituto penitenziario sia predisposto un programma di intervento rieducativo del minore da realizzarsi entro tre mesi dall'inizio dell'esecuzione della pena.
  Tale programma deve essere elaborato – previo ascolto del condannato – secondo i princìpi della personalizzazione delle prescrizioni e la flessibilità esecutiva e deve tenere conto delle attitudini e delle caratteristiche della sua personalità. Esso deve contenere indicazioni: sulle modalità con cui coltivare le relazioni con il mondo esterno e attuare la vita di gruppo e la cittadinanza responsabile, anche nel rispetto della diversità di genere; sulla personalizzazione delle attività di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, nonché sulle attività di lavoro, di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero utili al recupero sociale e alla prevenzione del rischio di commissione di ulteriori reati (comma 1).
  La disposizione assicura una progressione e un costante aggiornamento del programma – il quale peraltro deve essere illustrato al condannato con linguaggio comprensibile – tale da consentire una progressiva uscita dal circuito detentivo con una graduale conquista di spazi di libertà (commi 3 e 4).
  Al minore che fa ingresso in istituto è altresì garantito un supporto psicologico da parte di personale specializzato. Tale misura, oltre ad essere utile per la predisposizione del progetto educativo, costituisce uno strumento per prevenire il rischio di atti di autolesionismo e di suicidio (comma 2).
  L'articolo 15, riprendendo quanto già stabilito nell'ordinamento penitenziario, detta i criteri di assegnazione dei detenuti.
  Si prevede, in particolare, che sia assicurata la separazione: dei minorenni dai Pag. 27giovani adulti; degli imputati dai condannati; degli uomini dalle donne, le quali devono essere ospitate in istituti o in sezioni apposite.
  L'articolo 16, con riferimento alle camere di pernottamento, specifica che debbono essere adattate alle esigenze di vita individuale dei detenuti e devono ospitare di regola due persone, al massimo quattro (comma 1). Per tali finalità è autorizzata la spesa di 80.000 euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019 (comma 2).
  L'articolo 17 garantisce la permanenza all'aperto almeno per quattro ore al giorno, senza alcune possibilità di riduzione (comma 1). La permanenza all'aperto in spazi attrezzati per lo svolgimento di attività fisica e ricreativa deve avvenire in modo organizzato e con la presenza di operatori penitenziari e di volontari (comma 2). A tal fine la disposizione stanzia 100.000 euro per l'anno 2018 (comma 3).
  L'articolo 18 detta norme in materia di formazione professionale riconoscendo un ruolo primario a tale attività ai fini del reinserimento nella società dei minori sottoposti a misura restrittiva in istituto, reinserimento che deve essere agevolato dalla valorizzazione delle potenzialità individuali e dall'acquisizione di nuove e sempre più specializzate competenze, che verranno anche certificate. In tal senso, si prevede che i detenuti siano ammessi a frequentare i corsi di istruzione, formazione professionale, previa intesa con istituzioni, imprese, cooperative o associazioni così da consentire ai minori di perfezionare all'esterno le loro capacità per ricevere un'adeguata preparazione per l'accesso al mondo lavorativo (comma 1).
  Per quanto riguarda la disciplina specifica trova applicazione l'articolo 21 dell'ordinamento penitenziario in materia di lavoro all'esterno (comma 2).
  L'articolo 19 incentiva la tutela dell'affettività dei minori reclusi. In particolare, si prevede che il detenuto ha diritto a otto colloqui mensili con congiunti e con coloro con cui sussiste un significativo legame affettivo e che ogni colloquio ha una durata non inferiore a sessanta minuti. Le visite prolungate sono favorite per i detenuti che non usufruiscono di permessi premio (comma 6). La norma interviene anche sulle regole che governano i colloqui telefonici, stabilendo che la durata massima della conversazione è di venti minuti e può avvenire anche mediante dispositivi mobili in dotazione dell'istituto (comma 1). Sono favoriti i colloqui con volontari autorizzati ad operare negli istituti penali per minorenni ed è assicurato un costante supporto psicologico per i detenuti privi di riferimenti socio-familiari (comma 2) e, al fine di favorire le relazioni affettive, sono contemplate visite prolungate, della durata non inferiore a quattro ore, con una o più delle persone tra quelle sopra indicate (comma 3), favorite per i detenuti che non usufruiscono di permessi premio.
  Compete al direttore verificare la sussistenza: di eventuali divieti dell'autorità giudiziaria che impediscono i contatti con le persone indicate ai commi precedenti; del legame affettivo, acquisendo le informazioni necessarie tramite l'ufficio del servizio sociale per i minorenni, acquisendo le informazioni necessarie tramite l'ufficio del servizio sociale per i minorenni e dei servizi socio-sanitari territoriali (comma 4).
  L'articolo 20 detta la disciplina in tema di regole di comportamento all'interno degli istituti penitenziari minorili. La norma prevede la necessità di un coinvolgimento del detenuto nella vita dell'istituto. Presupposto di tale partecipazione è che il regolamento che disciplina la vita nell'istituto sia portato a conoscenza dei detenuti fin dal loro ingresso attraverso l'utilizzo di un linguaggio comprensibile (comma 1).
  Affinché vi sia una piena adesione ai programmi di intervento educativo, con conseguente progressione e concessione di benefici, è valutato anche il rispetto delle seguenti regole di comportamento all'interno dell'istituto: osservanza degli orari, cura dell'igiene personale, pulizia e ordine della camera di pernottamento; partecipazione alle attività di istruzione, formazione professionale, istruzione e formazione professionale, lavoro, culturali e sportive; Pag. 28la permanenza nelle camere di pernottamento nel corso dello svolgimento di tali attività è consentita soltanto in casi eccezionali, o per motivi di salute accertati dall'area sanitaria; consumazione dei pasti nelle aree specificamente dedicate e non all'interno delle camere di pernottamento, salvo specifica indicazione in tal senso da parte dell'area sanitaria; relazioni con gli operatori e con gli altri detenuti improntate al reciproco rispetto.
  L'articolo 21 introduce e disciplina la c.d. vigilanza dinamica e forme di custodia attenuata. La vigilanza dinamica costituisce un modello di detenzione, richiamato peraltro nella normativa europea, che presuppone una modulazione e differenziazione del controllo da parte della polizia penitenziaria, da esercitare in base alle diverse situazioni concrete. Più nel dettaglio la disposizione prevede che le camere di pernottamento, al di fuori delle ore dedicate al riposo sia pomeridiano che notturno, debbano restare aperte. Compete alla polizia giudiziaria svolgere attività di controllo e prevenzione e partecipare in modo attivo all'osservazione del comportamento dei detenuti (comma 1).
  Si prevede inoltre la possibilità di organizzare sezioni a custodia attenuata per ospitare detenuti che non presentano rilevanti profili di pericolosità o che sono prossimi alle dimissioni e ammessi allo svolgimento di attività all'esterno. L'organizzazione di tali strutture deve prevedere spazi di autonomia nella gestione della vita personale e comunitaria (comma 2).
   L'articolo 22 esclude espressamente l'applicazione del regime della sorveglianza particolare di cui all'articolo 14-bis dell'ordinamento penitenziario, per i detenuti minorenni (comma 1). Con riguardo ai giovani adulti tale provvedimento di rigore può trovare applicazione solo laddove ricorrano casi di eccezionale gravità e comunque per un periodo non superiore a tre mesi, prorogabile una sola volta. In relazione alle restrizioni connesse al suddetto regime la disposizione esclude che esse possano riguardare il diritto alla socialità. Si prevede inoltre che l'adozione del provvedimento con il quale si applica la sorveglianza particolare sia accompagnata dalla previsione di una costante opera di sostegno degli operatori volta al ripristino del regime ordinario (comma 2).
  L'articolo 23 sancisce il principio, già presente nell'ordinamento penitenziario, della territorialità dell'esecuzione penale. La disposizione prevede infatti che a meno che non ricorrano ragioni ostative, anche dovute a collegamenti con ambienti criminali, la pena deve essere eseguita in istituti prossimi alla residenza o alla abituale dimora del detenuto e delle famiglie, in modo da mantenere le relazioni personali e socio-familiari educativamente e socialmente significative (comma 1). L'assegnazione a un istituto penale per minorenni è comunicata all'autorità giudiziaria procedente. L'assegnazione a un istituto diverso da quello più vicino al luogo di residenza o di abituale dimora è disposta con provvedimento motivato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria (comma 2). Il principio di territorialità deve trovare applicazione anche con riguardo ai trasferimenti si applicano i criteri di cui al comma 1 e sono disposti con provvedimento motivato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Nei casi di urgenza sono eseguiti dalla competente amministrazione per la giustizia minorile e comunicati senza ritardo all'autorità giudiziaria (comma 3).
  L'articolo 24 ridisegna le sanzioni disciplinari da comminare ai minori, le quali consistono: nel rimprovero verbale e scritto del direttore dell'istituto; in attività dirette a rimediare al danno cagionato; nell'esclusione dalle attività ricreative per non più di dieci giorni; nell'esclusione dalle attività in comune per non più di dieci giorni.
  Per quanto concerne le condotte sanzionabili la disposizione fa rinvio a quanto previsto dall'articolo 77 del Regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000).
  Il direttore dell'istituto è competente ad impartire le sanzioni del rimprovero verbale e scritto. Per le altre sanzioni è competente invece il consiglio di disciplina. Pag. 29
  Tale organo è composto: dal direttore dell'istituto o in caso di legittimo impedimento dall'impiegato più alto in grado con funzioni di presidente, da uno dei magistrati onorari in servizio presso il tribunale per i minorenni, designato dal presidente e da un educatore.
  L'articolo 25 disciplina la fase di dimissione del detenuto minorenne, prevedendo che nei sei mesi precedenti l'ufficio di servizio sociale per i minorenni, in collaborazione con l'area trattamentale, prepari e curi la dimissione: elaborando, per i condannati cui non siano state applicate misure penali di comunità, programmi educativi, di formazione professionale, di lavoro e di sostegno all'esterno; curando i contatti con i familiari di riferimento e con i servizi socio-sanitari territoriali; rafforzando, in assenza di riferimenti familiari, i rapporti con i servizi socio-sanitari territoriali e con le organizzazioni di volontariato per la presa in carico del soggetto; attivando sul territorio le risorse educative, di formazione, di lavoro e di sostegno, in particolare per i condannati privi di legami familiari .sul territorio nazionale, ovvero la cui famiglia sia irreperibile o inadeguata, e individuando le figure educative o la comunità di riferimento proposte dai servizi sociali per i minorenni o dai servizi sodo-sanitari territoriali.
  L'articolo 26, infine, contempla le opportune disposizioni finanziarie.

  Giulia SARTI, presidente, ricordando che l'ulteriore esame del provvedimento proseguirà nel corso della prossima settimana, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima.
Atto n. 29.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giulia SARTI, presidente, ricorda che il termine per l'espressione del parere da parte della Commissione scade il 5 agosto prossimo. Rileva tuttavia che la Commissione non potrà concludere l'esame del provvedimento se non dopo aver acquisito il prescritto parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo n. 28 del 1997, che non è stato ancora trasmesso.

  Mario PERANTONI (M5S), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare, nella seduta odierna, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di giustizia riparativa e mediazione reo-vittima (A.G. 29) che attua la delega recata dall'articolo 1, commi 82 e seguenti, della legge 23 giugno 2017, n. 103 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario).
  L'articolo unico di tale legge ha, infatti, delegato il Governo (comma 82) ad adottare decreti legislativi per la riforma della disciplina in materia di intercettazione di conversazioni o comunicazioni e di giudizi di impugnazione nel processo penale nonché per la riforma dell'ordinamento penitenziario.
  Con riferimento allo schema di decreto legislativo in titolo, precisa che la lettera f) del comma 85 dell'articolo unico della citata legge n. 103 del 2017, prevede, tra i criteri direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario, l'attività di giustizia riparativa e le relative procedure «quali momenti qualificanti del percorso di recupero sociale sia in ambito intramurario sia nell'esecuzione delle misure alternative».
  In particolare, lo schema in esame fornisce la nozione di giustizia riparativa, da attuare su base volontaria e consensuale; individua le garanzie per i partecipanti ai relativi programmi e le principali tipologie di mediazione; disciplina le linee fondamentali del procedimento, l'oggetto e i possibili esiti dei programmi riparativi; stabilisce specifici requisiti dei mediatori e i loro obblighi formativi.Pag. 30
  Allo schema di decreto legislativo, trasmesso alle Camere il 21 maggio 2018, sono allegate, oltre alla relazione illustrativa, la relazione tecnica, l'ATN e l'AIR. Sul provvedimento ha espresso parere, il 20 novembre 2017, il Garante nazionale dei diritti delle persone detenute e private della libertà personale.
  Lo schema di decreto legislativo è stato assegnato alle Commissioni giustizia di Camera e Senato in data 21 giugno 2018. Tali Commissioni dovranno esprimere il parere sull'atto entro il 5 agosto 2018.
  Il termine per l'espressione del parere parlamentare viene quindi a scadere successivamente alla scadenza del termine di delega (3 agosto 2018), e dunque, secondo quanto previsto dal comma 83 dell'articolo unico della legge n. 103 del 2017, lo stesso termine di delega è prorogato di sessanta giorni.
  Aggiunge che il provvedimento non è corredato del parere del prescritto parere della Conferenza Unificata. Pertanto la Commissione non potrà concludere l'esame del provvedimento fino a quando non sarà stata trasmessa la pronuncia della Conferenza Unificata.
  Nel passare ad esaminare il contenuto del provvedimento in discussione, rileva che lo stesso si compone di 9 articoli suddivisi in 3 Capi.
   Più nel dettaglio, segnala che il Capo I (articoli 1-3), reca le disposizioni generali, il Capo II (articoli 4 e 5) concerne le modalità di accesso ai programmi di giustizia riparativa ed il Capo III (articoli 6- 9) descrive i procedimenti di giustizia riparativa.
  Con riferimento al Capo I (Disposizioni generali), rammento che l'articolo 1 fornisce, anzitutto, la nozione di «giustizia riparativa» quale procedimento cui partecipano la vittima, l'autore del reato e, ove possibile, la comunità che – con l'apporto di un mediatore penale professionista – mira a comporre il conflitto generato dal reato e a ripararne le conseguenze.
  La disposizione non fornisce la nozione di «vittima», dovendosi quindi riferire alla sola persona offesa dal reato.
  Il consenso dei soggetti coinvolti (i cui requisiti sono stabiliti dall'articolo 2) costituisce elemento fondamentale per l'avvio dei programmi di giustizia riparativa, che non possono, in ogni caso, essere previsti come sanzione o condizione per accedere a benefici. Tale ultima previsione costituisce accoglimento delle osservazioni formulate in tal senso dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute.
  Il comma 2 sancisce la possibilità della vittima di chiedere accesso ai programmi di giustizia riparativa. Analoga possibilità è riconosciuta all'autore del reato dal successivo articolo 4.
  Nonostante la disciplina del decreto riguardi i programmi di giustizia riparativa espletabili durante l'esecuzione della pena e quindi a condanna avvenuta, il comma 3 dell'articolo 1, estende la stessa disciplina, ove compatibile, ai programmi previsti dalla legge prima della fase esecutiva, quindi a procedimento penale in corso.
  Il comma 3 dell'articolo 1, infine, specifica che tutti i programmi di giustizia riparativa, compresa la mediazione penale, devono essere svolti con l'apporto di un mediatore penale professionista.
  L'articolo 2 individua le garanzie dei programmi di giustizia riparativa che debbono essere assicurate ai soggetti che accedono alla procedura.
  In particolare, si prevedono il diritto ad una dettagliata informazione sui programmi (significato, svolgimento, possibile esito) nonché gli specifici requisiti del consenso (della vittima e dell'autore del reato) acquisito dai mediatori (formulato per iscritto, libero, informato e revocabile in ogni momento).
  Viene inoltre precisata sia l'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalle parti durante la mediazione in relazione al fatto-reato per cui si procede (o per il quale vi è stata condanna), sia il divieto di testimonianza dei mediatori nel processo su quanto appreso nel corso del procedimento di mediazione.Pag. 31
  L'articolo 3 disciplina l'organizzazione dei servizi di giustizia riparativa sul territorio, nonché la formazione dei mediatori penali.
  In relazione all'organizzazione, si prevede l'istituzione di servizi di giustizia riparativa nel territorio di ogni distretto di corte d'appello, promossi mediante convenzioni del Ministero della giustizia con le regioni e gli enti locali, su cui ricadono i relativi oneri finanziari; lo stesso Ministero esercita il coordinamento e il monitoraggio delle azioni avviate per garantire un uniforme sviluppo dei servizi sul territorio.
  In raccordo con i servizi di giustizia riparativa, si prevede, inoltre, che gli enti territoriali favoriscano l'istituzione di centri di ascolto delle vittime di reato, con funzione anche di supporto e assistenza terapeutica, con particolare riferimento alle vittime di reati violenti.
  Sono, poi, demandati ad un decreto del Ministro della giustizia (di concerto con i Ministri del lavoro e dell'istruzione) i requisiti per l'esercizio dell'attività professionale di mediatore penale nonché le modalità di accesso a percorsi di formazione e aggiornamento.
  In ordine ai requisiti, è comunque lo stesso articolo 3, comma 4, a stabilire che, in ogni caso, il mediatore debba congiuntamente essere in possesso di laurea almeno triennale (in materie giuridiche, pedagogiche, psicologiche o socio-umanistiche) o essere iscritto ad un albo professionale e aver maturato esperienza e competenze nelle citate materie.
  È, infine, precisato che l'attività di mediazione debba essere svolta personalmente, con imparzialità e terzietà rispetto agli interessi delle persone coinvolte nella procedura.
  Per quanto concerne il Capo II (Modalità di accesso ai programmi di giustizia riparativa), evidenzio che l'articolo 4 sancisce un obbligo di informazione del condannato sul possibile accesso ai programmi di giustizia riparativa (per i minorenni, l'informativa va data all'esercente la potestà genitoriale).
  In relazione alla tempistica della mediazione, è stabilito che l'informazione vada fornita all'inizio dell'esecuzione o delle misure alternative alla detenzione in una lingua comprensibile al condannato e, ove necessario, con l'intervento di un mediatore linguistico culturale.
  L'articolo 5, altresì, prevede le modalità di avvio del programma di giustizia riparativa. Ricevuta la relativa richiesta, il servizio di giustizia riparativa chiede al magistrato di sorveglianza le informazioni sulle parti necessarie all'elaborazione del programma, che può proseguire – con il consenso dell'interessato – anche a pena espiata o oltre il termine delle misure alternative.
  Il Capo III disciplina i procedimenti di giustizia riparativa. In particolare, l'articolo 6 elenca i principali programmi di giustizia riparativa, descritti nelle linee essenziali. Si tratta, tuttavia, di un elenco aperto, essendo possibile ai servizi strutturare diversamente i programmi, aprendo per quanto possibile il procedimento alla comunità esterna.
  I primi due programmi riguardano la mediazione penale tra vittima e autore del reato, che la disposizione distingue in relazione all'effettività dell'incontro tra reo e vittima.
  La mediazione reo-vittima prevede, appunto, l'incontro tra la quest'ultima e l'autore del reato, incontro che può essere diretto o, se del caso, filtrato dall'intervento del mediatore.
  La mediazione aspecifica consiste, invece, nell'incontro del reo con una vittima di un altro reato lesivo dello stesso bene giuridico.
  La disposizione in esame prevede un ulteriore tipologia di programma di giustizia riparativa che consiste nell'incontro – guidato dal mediatore – tra gruppi di autori e vittime aspecifiche dello stesso tipo di reato.
  Stante la frequente situazione di tensione e conflittualità negli istituti penitenziari (in particolare tra reclusi e personale di custodia), viene prevista la possibilità di Pag. 32attivare servizi di giustizia riparativa anche per la gestione dei conflitti all'interno di tali istituti.
  L'articolo 7 sancisce un obbligo di riservatezza dei mediatori e del personale dei servizi di giustizia riparativa sugli atti e su quanto appreso nel corso del programma di giustizia riparativa.
  L'articolo 8 disciplina lo svolgimento dei programmi di giustizia riparativa, da attuare, comunque, nel rispetto dei diritti della persona e delle garanzie indicate all'articolo 2. In sintesi, le fasi procedimentali appaiono le seguenti:
   colloqui preliminari del mediatore con l'autore del reato e con la vittima; la finalità è sia adempiere ai citati obblighi di informazione sia acquisire il consenso ad un comune percorso di riflessione sul reato commesso e le sue conseguenze;
   in caso di consenso degli interessati, avvio al programma, finalizzato alla responsabilizzazione del reo e alla riparazione dell'offesa; se avviati a processo penale in corso, i programmi devono prevedere la partecipazione della vittima evitando il rischio di vittimizzazione secondaria;
   eventuale conclusione del programma con un accordo di riparazione di contenuto anche solo simbolico (il ristoro materiale non è, infatti, scopo del procedimento); l'accordo può comprendere le scuse formali da parte del reo o lo svolgimento di attività socialmente utili (in tale ultima evenienza si avrebbe una commistione tra attività riparativa verso la vittima e attività riparativa nei confronti della collettività); l'attuazione dell'accordo va verificata dal mediatore, anche al fine di evitare ulteriore vittimizzazione secondaria;
   informazione del magistrato di sorveglianza da parte del mediatore con una relazione scritta, dell'esito del programma che, anche se negativo (in coerenza con le previsioni dell'articolo 1, comma 2), non pregiudica l'accesso a misure alternative o ad altri benefìci carcerari.

  L'articolo 8 prevede, infine, che i risultati dell'accordo di riparazione raggiunto e le sue modalità esecutive siano oggetto di valutazione della magistratura di sorveglianza sul percorso di reinserimento sociale del condannato.
  L'articolo 9 reca, in fine, la clausola di invarianza finanziaria.

  Giulia SARTI, presidente, ricordando che l'ulteriore esame del provvedimento proseguirà nel corso della prossima settimana, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.40.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 5 luglio 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia, Jacopo Morrone.

  La seduta comincia alle 12.40.

DL 73/2018: Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale.
C. 764 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 4 luglio 2018.

  Giulia SARTI, presidente, avverte che sono state presentate 21 proposte emendative (vedi allegato 2) al provvedimento in titolo.
  Comunica che la Presidenza ne ha effettuato il vaglio di ammissibilità, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 7, del Regolamento – che esclude l'ammissibilità di emendamenti che non siano «strettamente attinenti alla materia del decreto-Pag. 33legge» – e del punto 5.3 della circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 – il quale precisa che la materia «deve essere valutata con riferimento ai singoli oggetti ed alla specifica problematica affrontata dall'intervento legislativo». A tal proposito, ricorda che il decreto-legge n. 73 del 2018 reca «misure urgenti e indifferibili per rassicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale». Più in particolare, nel preambolo si fa riferimento «alla straordinaria necessità ed urgenza di garantire il regolare svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso gli uffici giudiziari del tribunale di Bari e della Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, a seguito della dichiarata inagibilità dell'immobile che li ospita». A tal fine è disposta la sospensione fino al 30 settembre 2018 di taluni termini nei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, nonché dei processi penali pendenti in qualunque fase e grado, dinanzi al tribunale di Bari, salvo le eccezioni previste al comma 2.
  Ciò premesso in ordine al contenuto del decreto, comunica che la Presidenza ritiene inammissibili gli analoghi articoli aggiuntivi Ermini 1.04 e Sisto 1.05, in quanto recanti misure fiscali in favore, rispettivamente, degli iscritti all'ordine degli avvocati di Bari e di tutti gli iscritti all'ordine degli avvocati, ossia problematica non affrontata dal provvedimento.
  Avverte che eventuali richieste di riesame avverso i giudizi di inammissibilità testé pronunciati dovranno pervenire alla Presidenza entro le ore 13.15 della giornata odierna.
  Informa che, considerato che gli articoli dichiarati inammissibili sono articoli aggiuntivi, la Commissione può quindi iniziare l'esame delle restanti proposte emendative, che non hanno alcuna connessione con essi.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, ritenendo che l'intero impianto del decreto-legge in esame sia corretto e coerente con la volontà di superare la fase emergenziale che si è venuta a creare nel territorio di Bari, garantendo il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel medesimo territorio e consentendo il decoroso esercizio dell'autorità giudiziaria, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative presentate.

  Il sottosegretario Jacopo MORRONE esprime parere conforme a quello della relatrice.

  Francesco Paolo SISTO (FI) intervenendo sull'emendamento a sua prima firma 1.1, volto a sopprimere l'intero testo del decreto-legge, stigmatizza, preliminarmente, l'immotivato atteggiamento di chiusura della relatrice e del rappresentante del Governo nei confronti delle proposte emendative presentate, rammentando come nella passata legislatura proprio il Movimento Cinque Stelle avesse sempre respinto duramente tale tipo di condotta.
  Evidenzia che l'Unione delle Camere Penali italiane ha definito il decreto in esame un «insieme di assurdità interventista e di incauto interventismo». Nel sottolineare come il provvedimento determinerà la rinotificazione di oltre 60 mila avvisi, ritiene che il Parlamento si trovi di fronte ad una «follia giuridica». Osserva che la clausola di invarianza finanziaria contenuta nel decreto-legge costituisca un «falso ideologico» e che l'intero provvedimento equivalga ad uno schiaffo alla città di Bari.
  Evidenziando come il diritto alla giustizia sia un diritto fondamentale al pari di quello della salute, ritiene che l'Esecutivo sia partito, con l'emanazione di questo decreto-legge, con il piede sbagliato, congelando un problema e non individuando la corretta soluzione allo stesso ed, anzi, ponendo in essere una situazione che determinerà un'esasperazione del problema stesso.
  Ritiene che non sussistano i requisiti di necessità e urgenza richiesti dall'articolo Pag. 3477 della Costituzione per il ricorso alla decretazione d'urgenza, essendo la problematica relativa all'immobile oggetto del provvedimento già nota da oltre 17 anni, come da ultimo dimostrato anche dai significativi interventi di manutenzione strutturali che nel 2012 erano stati posti in essere per assicurare stabilità ad un'ala dell'immobile che già versava in condizioni fatiscenti.
  Nel ritenere che il ricorso alla decretazione d'urgenza per risolvere tale problematica, che non ha alcun carattere di imprevedibilità, costituisca una scelta «sciagurata» da parte dell'Esecutivo, esprime la convinzione che tale scelta indichi chiaramente quale sia l'intendimento del Governo nei confronti della giustizia e preannuncia, quindi, da parte del suo gruppo una «battaglia durissima» verso tale tipo di politica.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, nel replicare al collega Sisto quanto ai requisiti di necessità e urgenza richiesti dall'articolo 77 della Costituzione, sottolinea come l'emergenza sia stata manifestata solamente al momento delle perizie svolte sull'immobile nel maggio 2018 che hanno determinato la revoca dell'agibilità dell'immobile. Rammenta, inoltre, in riferimento al diritto alla salute, che nelle tensostrutture montate nel cortile del Palazzo di giustizia di Bari venivano celebrate udienze, peraltro di mero rinvio, in situazioni sanitarie precarie.

  Cosimo Maria FERRI (PD) esprime perplessità in ordine al fatto che i pareri testé espressi dalla relatrice e dal rappresentante del Governo non tengano in alcun conto i rilievi emersi nel corso delle audizioni informali svolte dalla Commissione e si dichiara quindi amareggiato per il tipo di impostazione assunta dalla maggioranza. Rammenta in particolare che nel corso delle audizioni l'Associazione Nazionale Magistrati ha evidenziato come la sospensione adottata dal decreto-legge potesse essere considerata una soluzione accettabile solo qualora accompagnata da un intervento volto all'individuazione di un immobile adatto ad accogliere la nuova sede del tribunale di Bari. Aggiunge che il presidente del tribunale di Bari, dottor De Facendis, ha sottolineato come la sospensione prevista dal decreto produca ricadute sulla giustizia barese per dieci anni. Nel ritenere necessario che il Ministro della giustizia assuma i necessari poteri straordinari per individuare celermente un immobile idoneo, lo invita ad assumere le responsabilità che i cittadini, con la fiducia accordatagli, gli richiedono. Nel rammentare che nella passata legislatura spesso i colleghi del Movimento Cinque Stelle e della Lega avevano lamentato la mancanza di apertura da parte dell'Esecutivo del quale egli faceva parte, ritiene, con un atto di autocritica, che un atteggiamento di chiusura sia sbagliato ed invita i colleghi della maggioranza a non commettere tale grave errore, anche a costo di prendere le distanze dalla decisione assunta dal Ministro della giustizia.
  Ribadisce, inoltre, la sua forte contrarietà al «doppio trasferimento» paventato dai soggetti auditi.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, ribadisce che il decreto-legge in esame prevede la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, e quindi anche in grado di appello dei procedimenti definiti innanzi al giudice di pace in primo grado, nonché la sospensione del corso della prescrizione per un termine limitato necessario a consentire all'amministrazione della giustizia di individuare un immobile idoneo. Precisa, inoltre, che la soppressione dal comma 1 dell'articolo 1 dell'inciso «ferma restando l'applicazione dell'articolo 159 del codice penale», prevista in diversi emendamenti, non escluderebbe comunque l'applicazione del primo comma del citato articolo 159.

  Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), nel replicare al collega Ferri, osserva che il decreto-legge in esame è stato reso necessario al fine di porre rimedio ad una grave situazione determinata dal Governo precedente. Rammenta che i pilastri dell'immobile Pag. 35adibito a Palazzo di giustizia di Bari sono minati dall'ettringite, un bacillo del cemento che provoca gravi danni allo stesso, e che nelle tubature dello stabile è stato rilevato il batterio della salmonella. Nel replicare al collega Sisto, fa presente che le 60 mila notifiche determinate dalla sospensione prevista dal decreto potranno essere effettuate mediante posta elettronica certificata, ad un costo quindi inesistente.

  Carmelo MICELI (PD) non comprende per quale motivo la Commissione abbia svolto una lunga seduta di quasi sei ore di audizioni informali, distogliendo dai propri compiti importanti magistrati e operatori del diritto, senza poi tenere in debito conto i contribuiti forniti dagli stessi. Ritiene che la chiusura dimostrata dalla maggioranza del Governo nei confronti di tali proposte sia mortificante e che prima di tutto sia mortificata la giustizia barese. Avverte che, se la maggioranza e l'Esecutivo ritengono di amministrare la giustizia in questa maniera, il suo gruppo parlamentare si adeguerà a tale atteggiamento contrastando duramente tale politica. Ritiene che il requisito della decretazione di urgenza non possa essere ravvisato per il presente decreto anche in considerazione del fatto che è stato già annunciato dal rappresentante del Governo l'imminente individuazione di un immobile adeguato. Ritiene che, qualora il Ministro si fosse avocato poteri straordinari da svolgere nel periodo di ferie degli avvocati, forse si sarebbe potuto evitare il ricorso a questo decreto.
  Intervenendo infine sull'ordine dei lavori, lamenta inoltre di aver ricevuto tramite messaggio elettronico la comunicazione da parte della segreteria della Commissione giustizia del rinvio dell'esame del provvedimento istitutivo di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle mafie, a seguito dello slittamento dei tempi di esame da parte della I Commissione. Al riguardo fa notare come, secondo quanto a lui riferito da alcuni colleghi della I Commissione, tale rinvio sia stato determinato dalla necessità di effettuare un supplemento istruttorio da parte del Governo. Stigmatizza tale tipo di organizzazione dei lavori.

  Francesco Paolo SISTO (FI) chiede se sia stata disposta l'attivazione della web tv per assicurare la pubblicità dei lavori della seduta odierna.

  Giulia SARTI, presidente, nel replicare al collega Sisto, rammenta che tale tipo di pubblicità dei lavori non è prevista per le sedute in sede referente.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE) esprime la propria difficoltà rispetto alla scelta adottata da una maggioranza che ha ricevuto anche il voto di fiducia da parte della sua componente politica. Fa presente che l'atteggiamento di chiusura da parte del Governo e della relatrice con l'espressione del parere contrario su tutte le proposte emendative, gli impone di votare a favore dell'emendamento Sisto 1.1. In particolare, evidenzia che l'urgenza non può essere determinata dalla condotta umana e che nel corso delle audizioni è emerso chiaramente il grido di aiuto da parte della cittadinanza barese per il tramite di illustri magistrati ed avvocati, al quale bisogna necessariamente dare ascolto anche attraverso l'attribuzione di poteri straordinari al Ministro della giustizia. Rammenta ancora che, avverso l'ordinanza di inagibilità dell'immobile adibito a Palazzo di giustizia di Bari, è stata avanzata una richiesta di sospensiva da parte dell'INAIL presso il Tribunale amministrativo regionale, che non si è ancora espresso. Ritiene che sarebbe stato preferibile che l'Esecutivo avesse manifestato la volontà di risolvere diversamente la delicata situazione di Bari anziché procedere all'emanazione del decreto-legge, che a suo avviso non può fare altro che aggravare la situazione medesima.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel manifestare contrarietà nei confronti dell'atteggiamento della relatrice e del Governo, rammenta che il presidente del Tribunale di Bari, dottor De Facendis, nel corso delle Pag. 36audizioni informali svoltesi presso la Commissione giustizia, ha sottolineato che la sospensione prevista dal decreto determinerà effetti sulla giustizia barese per dieci anni: Rammenta poi che il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati, dottor Minisci, ha evidenziato come saranno necessari anni prima che la giustizia nel territorio di Bari torni ad una situazione di normalità. Ritiene che per questa condizione tutto il territorio nazionale pagherà un prezzo altissimo.

  Pierantonio ZANETTIN (FI) evidenzia come sul presente decreto-legge, che è il primo provvedimento all'esame della Commissione giustizia, tutte le forze politiche dell'opposizione abbiano dimostrato un grande spirito costruttivo non adottando atteggiamenti ostruzionistici, in quanto da tutti è auspicata una rapida soluzione della questione. Ritiene pertanto che il Movimento 5 Stelle, che si è sempre dichiarato critico nei confronti del Governo precedente quando non ascoltava le istanze come quelle risultanti da eventuali attività conoscitiva, dovrebbe trovarsi in una situazione di particolare imbarazzo.

  Gianluca CANTALAMESSA (Lega), nel replicare al collega Miceli, evidenzia che la mancata condivisione di alcuna proposta emendativa non significa che la maggioranza intenda assumere tale atteggiamento nel corso della legislatura. Nell'assicurare che questo non sarà il modus operandi del suo partito e dell'Esecutivo, evidenzia come la maggioranza sarà sempre disponibile a recepire le osservazioni dell'opposizione, pur comunque assumendosi, come in questo caso, la responsabilità di non accoglierle, qualora non dovesse condividerle.

  Maria Carolina VARCHI (FdI) manifesta stupore per la pervicacia con la quale la maggioranza si ostina a non ascoltare le istanze emerse nel corso della audizioni degli operatori del diritto. Si sorprende che di fronte a richieste unanimi ci sia una cieca ostinazione a non voler recepire alcuno degli emendamenti ad un decreto – legge, del quale finiranno per beneficiare, a suo avviso, soltanto coloro che sono colpevoli di un reato nel territorio di Bari, non certo i magistrati che in quel territorio lavorano né tantomeno le persone offese o sottoposte ad indagini. Osserva che il Ministro Bonafede non ha alcuna responsabilità per la situazione che ha trovato, ma ritiene che lo stesso sia responsabile delle soluzioni che il Governo adotterà per risolverle. Nel preannunciare il voto favorevole sull'emendamento Sisto 1.1, auspica che per i prossimi provvedimenti all'esame della Commissione la maggioranza si accinga ad ascoltare, non tanto le forze dell'opposizione, quanto gli operatori del settore che di volta in volta verranno convocati per formulare le loro osservazioni.

  Alessia MORANI (PD), nell'evidenziare come gli emendamenti presentati non avessero alcun intento ostruzionistico, bensì fossero migliorativi del testo in esame, accogliendo i rilievi emersi nel corso delle audizioni informali, osserva che, se solo la maggioranza avesse valutato con attenzione tali proposte, ella non avrebbe avuto difficoltà a votare favorevolmente sul provvedimento in esame che invece ritiene fonte di denegata giustizia nella stesura originaria. Nel chiedere che la relatrice e il rappresentante del Governo rivalutino i pareri espressi sugli emendamenti presentanti, ritiene che, qualora il provvedimento fosse approvato senza i necessari interventi migliorativi, il Governo dovrà assumersi la responsabilità degli effetti infausti che lo stesso determinerà sulla giustizia barese.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, ribadisce il parere contrario sull'emendamento Sisto 1.1.

  Il sottosegretario Jacopo MORRONE ribadisce il parere contrario sull'emendamento Sisto 1.1.

  La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.1.

Pag. 37

  Francesco Paolo SISTO (FI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 1.2, volto a sostituire integralmente l'articolo 1 del decreto-legge, prevedendo che, al fine di assicurare il regolare svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso il tribunale di Bari e della Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale, sono attribuiti al Ministro della giustizia, o al prefetto territorialmente competente da lui delegato, poteri straordinari volti a consentire interventi urgenti di edilizia giudiziaria, prevedendo anche la possibilità di requisizione di immobili. Non comprende le ragioni per cui la maggioranza non sia disposta ad accogliere una simile proposta emendativa che attribuisce in capo ad un Ministro, esponente della stessa maggioranza, poteri straordinari. Ritiene che quella assunta dall'Esecutivo sia una posizione irragionevole che tende a paralizzare la giustizia. Chiede quindi che l'emendamento a sua prima firma 1.2 possa essere accantonato al fine di consentire alla maggioranza ed al Governo di effettuare un'ulteriore valutazione, in quanto l'approvazione dello stesso determinerebbe una positiva modificazione del decreto.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, ribadisce il parere contrario sull'emendamento Sisto 1.2.

  Cosimo Maria FERRI (PD) si associa alla richiesta del collega Sisto di accantonare l'emendamento Sisto 1.2, sul quale preannuncia il suo voto favorevole, di contenuto analogo all'articolo aggiuntivo Ermini 1.0.2. Nel replicare poi al collega Paolini, osserva che lo stesso non può contemporaneamente denunciare la mancanza di interventismo da parte del precedente Governo e invocare il requisito di necessità e di urgenza per l'emanazione del decreto-legge. Rammenta che, come è emerso ampiamente nel corso delle audizioni informali, soltanto nel maggio del 2018 è apparsa evidente la situazione di grave instabilità dell'immobile e ritiene che la soluzione a questa grave situazione potrebbe essere facilmente raggiunta se il Ministro si attribuisse i necessari poteri straordinari. Nell'evidenziare come sia compito dell'Esecutivo trovare soluzioni alle situazioni emergenziali, ribadisce la sua netta contrarietà al doppio trasferimento. Invita altresì i colleghi della maggioranza a valutare attentamente il decreto all'esame della Commissione, ritenendo che, qualora lo stesso venisse definitivamente convertito in legge, ciò equivarrebbe a introdurre nel territorio di Bari un'amnistia.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), intervenendo sull'ordine dei lavori, chiede che a tutti i componenti della Commissione possa essere garantito il tempo necessario a poter svolgere i propri interventi, anche al fine di consentire ai parlamentari dell'opposizione di poter meglio chiarire le ragioni della loro contrarietà al decreto-legge.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), nel preannunciare di voler intervenire su ciascuna delle proposte emendative presentate, dichiara che, qualora l'emendamento Sisto 1.2 avesse ricevuto parere favorevole da parte della relatrice e del Governo, avrebbe potuto soprassedere al voto favorevole sull'emendamento precedente. Dichiara altresì che le ragioni che lo inducono a votare per l'approvazione dell'emendamento Sisto 1.2 derivano dal fatto che con la previsione dell'attribuzione al Ministro della giustizia di poteri straordinari si garantirebbe il carattere di urgenza del decreto stesso.

  Ciro MASCHIO (FdI) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento Sisto 1.2.

  Carmelo MICELI (PD) non comprende le ragioni per le quali la maggioranza ed il Governo non siano disponibili a prevedere l'attribuzione di poteri straordinari al Ministro della giustizia per risolvere la situazione nella quale versa il territorio barese, evidenziando che in tale scelta sarebbero sostenuti da tutta l'opposizione. Ritiene che dietro la mancata volontà di Pag. 38gestire poteri straordinari si celi la paura di non essere in grado di farlo. Invita, pertanto, la maggioranza a non avere dubbi sulla propria azione e ad agire in tal senso, al fine di restituire la giustizia al territorio barese.

  Il sottosegretario Jacopo MORRONE rassicura che il Governo indicherà la corretta soluzione al fine di consentire che entro il 30 settembre termini l'emergenza. Avverte che il Governo nei prossimi giorni renderà pubblica la soluzione alla questione dell'immobile per il Tribunale di Bari, che attualmente non è possibile comunicare in quanto per le procedure di aggiudicazione le offerte pervenute, che comunque sono idonee, risultano segretate.
  Marzia FERRAIOLI (FI) osserva che spetta al Governo in carica, e in particolare al Ministero della giustizia, risolvere il problema in questione, a prescindere dall'individuazione delle responsabilità dell'attuale situazione. Segnalando peraltro come non appaia sensato confermare l'incarico a coloro che, per inerzia e noncuranza, non sono riusciti, negli ultimi quindici anni, a trovare una soluzione idonea, ritiene opportuno, a suo parere, che lo stesso Ministro si rechi a Bari e si adoperi per superare gli attuali ostacoli al funzionamento dell'attività giudiziaria nel capoluogo pugliese.
  Afferma quindi di condividere quanto evidenziato dai colleghi del gruppo del Partito Democratico, secondo i quali l'efficiente amministrazione della giustizia è interesse di tutti i cittadini italiani, indipendentemente dalle opinioni politiche professate.

  Il sottosegretario Jacopo MORRONE invita l'onorevole Ferraioli a fare i nomi dei responsabili della grave situazione del Tribunale di Bari, qualora li conosca.

  Marzia FERRAIOLI (FI) chiarisce di non aver affermato di conoscere l'identità dei responsabili di tale situazione.

  Il sottosegretario Jacopo MORRONE evidenzia che il Governo ha dovuto prendere atto della revoca dell'agibilità dell'immobile in cui ha sede il Tribunale di Bari e si è adoperato immediatamente per far fronte a questa situazione. Assicura poi che in un momento successivo verranno accertati gli eventuali responsabili dello stato di inadeguatezza strutturale dello stabile.

  Marzia FERRAIOLI (FI) ribadisce di non aver detto di conoscere i responsabili dello stato di inadeguatezza dell'immobile, anche se ritiene che sicuramente dei responsabili esistano.

  Carmelo MICELI (PD) interviene per confermare come l'onorevole Ferraioli non abbia affermato di conoscere i colpevoli. Invita comunque i presenti a circoscrivere la discussione in corso alla ricerca delle soluzioni, anziché dei colpevoli.

  Francesco Paolo SISTO (FI) invita il rappresentante del Governo a valutare con attenzione quanto emerso dal dibattito svolto, ovvero che, in luogo della sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti, si potrebbe adottare una diversa soluzione, consistente nell'individuazione di una sede alternativa per il Tribunale di Bari.
  Chiede pertanto che l'emendamento a sua prima firma 1.2 venga accantonato.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, esprime parere contrario alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Sisto 1.2, evidenziando come il conferimento di poteri straordinari al Ministro della giustizia non sia necessario e che le procedure ordinarie potranno essere concluse entro i termini fissati dal decreto-legge.

  Il sottosegretario Jacopo MORRONE esprime parere contrario alla richiesta di accantonamento dell'emendamento Sisto 1.2.

  La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.2.

Pag. 39

  Francesco Paolo SISTO (FI) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.3, volto a recepire un'osservazione contenuta nel dossier del Servizio studi della Camera, relativa all'opportunità di indicare a quale data debbano risultare pendenti i processi e i procedimenti penali da sospendere, al fine di specificare nel testo l'effettivo ambito applicativo della sospensione.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), concordando con quanto segnalato dall'onorevole Sisto, preannunzia il proprio voto favorevole sull'emendamento Sisto 1.3.

  Cosimo Maria FERRI (PD) ritiene ragionevole la proposta emendativa Sisto 1.3 e invita la relatrice e il rappresentante del Governo a riconsiderare il parere contrario espresso sulla stessa. Evidenzia che l'emendamento in discussione si fonda su un'osservazione di carattere tecnico formulata dagli uffici, secondo i quali l'intento del Governo, pur se desumibile dalla relazione illustrativa, potrebbe essere più opportunamente esplicitato nel testo del provvedimento.
  Invita infine le forze di maggioranza a non chiudersi a suggerimenti privi di carattere politico, ma volti esclusivamente a migliorare il testo e a evitare che contrasti interpretativi possano in futuro costituire causa di nullità dei procedimenti.

  Carmelo MICELI (PD) chiede alla relatrice e al rappresentante del Governo il motivo per il quale non aderiscano alla richiesta di riconsiderare il parere contrario espresso sull'emendamento Sisto 1.3.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, sottolinea come il testo del provvedimento e la relazione illustrativa siano chiari e non necessitino di ulteriori specificazioni.

  Francesco Paolo SISTO (FI) non concorda con quanto sostenuto dalla relatrice, evidenziando in particolare come la relazione illustrativa non abbia rilevanza ai fini interpretativi. Osserva quindi che potrebbero sorgere dubbi sull'applicabilità della sospensione ai procedimenti sopravvenuti all'entrata in vigore del decreto-legge.

  La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.3.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE) illustra l'emendamento a sua prima firma 1.4, osservando come detta proposta, che prevede di escludere la sospensione per i procedimenti pendenti davanti alla Corte di Assise di Bari, sia volta a recepire esigenze emerse nel corso delle audizioni svolte dalla Commissione. Al riguardo, pur riconoscendo che la Corte d'Assise sia un organo diverso dal Tribunale, osserva che l'utilizzo dell'espressione «procedimenti» potrebbe indurre a ritenere che vi siano compresi anche quelli pendenti davanti alla Corte d'Assise.

  Cosimo Maria FERRI (PD) concorda con quanto previsto dall'emendamento Vitiello 1.4 e segnala di avere l'intenzione di presentare in merito un ordine del giorno in Assemblea. Ricordando come nel corso delle audizioni sia emerso che i procedimenti della Corte d'Assise si svolgano in un edificio diverso da quello dichiarato inagibile, ritiene comunque utile, al fine di evitare dubbi interpretativi, escludere espressamente detti procedimenti dall'ambito di applicazione del decreto-legge.
  Invita poi i colleghi della maggioranza ad aprirsi a suggerimenti di natura tecnica volti a rendere il provvedimento il più chiaro possibile, per evitare qualsiasi eventualità che in futuro alcuni procedimenti siano dichiarati nulli per vizi formali.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) invita all'approvazione dell'emendamento Vitiello 1.4, sottolineandone il carattere tecnico e non politico. Ricorda infatti che tale esigenza è stata segnalata anche dal Presidente del Tribunale di Bari.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, non ritiene necessario revocare il parere contrario espresso sull'emendamento Vitiello 1.4, osservando come l'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame affermi Pag. 40chiaramente che la sospensione si riferisce ai procedimenti penali pendenti presso il Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale.

  Francesco Paolo SISTO (FI) sottolinea l'inutilità di aver svolto un ciclo di audizioni, se manca qualsiasi intenzione di recepire quanto evidenziato dai soggetti auditi. In particolare ricorda come il Presidente del Tribunale di Bari abbia segnalato l'opportunità di effettuare la precisazione contenuta nell'emendamento Vitiello 1.4. Prosegue osservando come in politica sia fondamentale saper cambiare idea.

  Carmelo MICELI (PD), concordando con quanto evidenziato dai colleghi precedentemente intervenuti, ribadisce l'opportunità di rendere chiaro il testo, sulla base di una semplice interpretazione letterale, senza dover ricorrere all'interpretazione sistematica.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, ritiene che il testo sia già chiaro a livello letterale, come risulta evidente dalla lettura del citato articolo 1, comma 1.
  La Commissione respinge l'emendamento Vitiello 1.4.

  Francesco Paolo SISTO (FI), nell'illustrare l'emendamento 1.5 a sua prima firma, evidenzia come anche questo sia finalizzato a evitare la possibilità che si verifichino ipotesi di nullità a causa di indagini svolte nel periodo di sospensione disposto dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento.

  Cosimo Maria FERRI (PD) invita all'approvazione dell'emendamento Sisto 1.5, al fine di eliminare qualsiasi possibilità che gli atti processuali possano essere dichiarati nulli. In tal modo si potrà incrementare l'efficienza nell'amministrazione della giustizia e l'applicazione di pene certe, che rappresentano un argine alla diffusione di reati, compresi quelli che destano maggiore allarme sociale.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE) ricorda come nel corso delle audizioni svolte sia stato segnalato che le indagini, che sono effettuate prevalentemente al di fuori del palazzo dichiarato inagibile, non debbano essere sospese. Esprime quindi l'intenzione di votare a favore dell'emendamento Sisto 1.5, simile, nella finalità, al successivo emendamento a sua prima firma 1.6.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, osserva che l'approvazione dell'emendamento Sisto 1.5 comprometterebbe le indagini della Procura, che possono comunque proseguire.

  Enrico COSTA (FI) chiede che sia chiarito se nel periodo previsto dall'articolo 1, comma 1, del provvedimento, possano essere svolte indagini preliminari o se esse debbano essere sospese.

  Francesco Paolo SISTO (FI) concorda sulla necessità che sia chiarito se le indagini preliminari possano essere svolte o meno nel periodo considerato. In mancanza di tale chiarimento i processi saranno paralizzati nel timore che vengano compiuti atti, esposti al pericolo di essere dichiarati nulli.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) chiede alla relatrice di esprimere la propria opinione in merito a quanto richiesto dai colleghi precedentemente intervenuti.

  Cosimo Maria FERRI (PD) si associa alla richiesta della collega Bartolozzi.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, evidenzia che la norma dispone la sospensione dei termini di durata della fase delle indagini.

  Alessia MORANI (PD) chiede se le indagini delegate siano sospese dal provvedimento.

  La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.5.

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  Catello VITIELLO (Misto-MAIE) segnala che con l'emendamento a sua prima firma 1.6 si propone che la sospensione di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 1 sia riferita ai termini per le determinazioni del pubblico ministero, ai sensi dell'articolo 407, comma 3-bis, del codice di procedura penale, anziché ai termini di durata della fase delle indagini, allo scopo di evitare l'avocazione delle indagini da parte del procuratore generale.

  Cosimo Maria FERRI (PD) ribadisce, anche su questo aspetto, la necessità di una maggiore chiarezza per evitare, come già precedentemente segnalato, che i dubbi applicativi possano costituire causa di dichiarazione di nullità degli atti compiuti, osservando al riguardo come la nullità sia spesso richiesta e riconosciuta per vizi formali di entità anche molto minore rispetto a quelli ora in discussione.

  Luca Rodolfo PAOLINI (Lega), osservando come l'articolo 1, comma 1, del provvedimento aumenti la durata dello spazio deliberativo del pubblico ministero di soli tre mesi rispetto ai quindici a sua disposizione, ritiene che l'emendamento Vitiello 1.6 debba essere respinto in quanto un'eventuale conclusione delle indagini preliminari durante il periodo di sospensione, qualora comportasse un rinvio a giudizio, non sarebbe compatibile con l'impossibilità di avviare il processo a causa dell'inagibilità del Tribunale di Bari.

  La Commissione respinge l'emendamento Vitiello 1.6.

  La seduta, sospesa alle 14.55, riprende alle 15.45.

  Cosimo Maria FERRI (PD), pur cofirmatario dell'identico emendamento Miceli 1.9, chiede di sottoscrivere l'emendamento Colletti 1.7, che configura un intervento essenziale ai fini del miglioramento del testo e del chiarimento di eventuali equivoci che potrebbe porsi nella sua interpretazione, come evidenziato anche nel corso delle audizioni. Ricorda infatti che diversi operatori del diritto hanno avanzato la richiesta di chiarire l'aspetto in questione allo scopo di evitare possibili nullità degli atti, nonché sacche di inefficienza. Segnala che emendamenti identici sono stati presentati da diverse forze dell'opposizione, nonché da un esponente della maggioranza che egli dichiara di stimare molto. Evidenzia di aver molto apprezzato nel corso della scorsa legislatura gli interventi del collega Colletti, nonché quelli dell'attuale presidente Giulia Sarti, dell'attuale Ministro della giustizia Alfonso Bonafede e da ultimo dell'attuale sottosegretario Vittorio Ferraresi, che hanno lavorato nella Commissione giustizia con grande impegno, serietà e passione. Evidenziando di avere molto da imparare dai citati colleghi, manifesta l'intenzione di voler operare, in qualità di forza di minoranza, con il medesimo impegno dimostrato dagli esponenti del gruppo M5S nel corso della precedente legislatura. Esprime altresì la volontà di tacere, per il prosieguo dell'esame del provvedimento, nel caso in cui dovesse essere approvato almeno un emendamento, anche a scelta del Governo. Invita pertanto la relatrice e il Governo a modificare il parere sull'emendamento Colletti 1.7, che essendo stato presentato da un esponente di maggioranza, deve necessariamente avere presupposti contenutistici condivisibili. Ammette di non aver potuto fornire una risposta alla domanda del collega Vitiello, avanzata nel corso di una conversazione privata, circa le ragioni del mancato accoglimento da parte della relatrice e del Governo persino degli emendamenti di natura esclusivamente tecnica. Immagina che i cittadini non sarebbero soddisfatti se potessero vedere l'atteggiamento di chiusura assunto dalla maggioranza nei confronti di soluzioni volte esclusivamente a venire incontro alle sollecitazioni pervenute dai soggetti auditi. Ribadisce da ultimo il valore politico di sottoscrivere l'emendamento Colletti 1.7 che, benché identico all'emendamento Miceli 1.9, è stato presentato da un esponente della maggioranza.

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  Giusi BARTOLOZZI (FI), segnalando che ancora una volta è stata preceduta dal collega Ferri nella difesa dei contenuti degli emendamenti, aggiunge che nella giornata di ieri il Ministro Bonafede si è dichiarato aperto e disponibile all'ascolto sui temi della giustizia. Invita pertanto i colleghi della maggioranza a comportarsi in maniera analoga.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE) precisa che l'esplicito riferimento all'articolo 159 del codice penale, recato dal comma 1 dell'articolo 1, è sintomatico della scarsa qualità tecnica del provvedimento in esame. Nel ritenere infatti del tutto inutile tale specificazione, ricorda che i testi di legge saranno poi applicati e giudicati dai cittadini.

  Francesco Paolo SISTO (FI), con riguardo alle patologie del provvedimento in esame, nell'ammettere che sulle patologie processuali si può eventualmente ragionare anche se partendo da approcci diversi sul processo, ritiene invece del tutto intollerabile le patologie di natura costituzionale, quale è il vulnus recato all'istituto della prescrizione. Come sottolineato nel corso delle audizioni svolte nella giornata di martedì, il provvedimento configura un intervento «a piedi uniti» su un istituto di natura sostanziale e non processuale, che come tale non può essere soggetto a retroattività. Nel ricordare che la stessa riforma dell'ordinamento giudiziario voluta dall'allora Ministro della giustizia Orlando ha stabilito la sospensione della prescrizione per i soli reati commessi dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, evidenzia come ben tre sentenze della Corte costituzionale siano puntualmente intervenute sul tema. Richiama in particolare la sentenza n. 324 del 2008. Ritiene pertanto che su tali basi non possano essere imputati ai cittadini i danni di un disservizio del sistema giustizia, di cui essi non sono in alcun modo responsabili. Quanto alla ventilata analogia con le misure introdotte a seguito del terremoto del 2009 a L'Aquila, precisa che in quest'ultimo caso l'intervento era basato su una formale declaratoria dello stato di emergenza. Evidenzia come al contrario la situazione del tribunale di Bari configuri un fatto noto ed ampiamente prevedibile. Stigmatizza inoltre l'inconsistenza delle motivazioni addotte dalla relatrice per giustificare un parere contrario su proposte emendative avanzate dall'opposizione con il solo obiettivo di migliorare il testo del provvedimento. Nel raccomandare ai colleghi di maggioranza di porsi con umiltà nei confronti della Costituzione, dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Colletti 1.7, su cui preannuncia il voto favorevole.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, con riferimento all'affermazione del collega Vitiello secondo cui gli emendamenti in questione configurerebbero un mero intervento di chiarificazione, rileva una distonia rispetto al successivo intervento del collega Sisto che ha prefigurato una violazione delle norme costituzionali. Conferma dunque che il richiamo esplicito all'articolo 159 del codice penale è volto esattamente ad evitare dubbi interpretativi. A tale proposito ricorda infatti che il primo comma del citato articolo prevede la sospensione della prescrizione nel caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge, come è il caso in esame. Pertanto, non rileva alcun vulnus alle norme costituzionali.

  Francesco Paolo SISTO (FI) ricorda come nel corso delle audizioni sia stata richiamata la querelle sull'articolo 159 che in ogni caso non può mai essere in contrasto con le norme costituzionali e segnatamente con il secondo comma dell'articolo 25.

  La Commissione respinge gli identici emendamenti Colletti 1.7, Sisto 1.8, Miceli 1.9 e Vitiello 1.10.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), ricorda che gli identici emendamenti Annibali 1.1 e Vitiello 1.13, sono volti ad accogliere le Pag. 43sollecitazioni avanzate dallo stesso Procuratore generale della Corte di Appello di Bari, estendendo l'intervento recato dal comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento a tutte le misure cautelari invece che alla sola custodia cautelare. Nel segnalare che in tal modo la sospensione prevista dal provvedimento non opererebbe anche per diversi reati di particolare allarme sociale quale è per esempio il femminicidio, si appella alla relatrice affinché modifichi il suo parere.

  Cosimo Maria FERRI (PD), nel dichiarare quanto gli esponenti del Partito Democratico tengano all'approvazione dell'emendamento Annibali 1.11 che ha riflessi significativi non solo sotto il profilo processuale, ma anche sul versante politico in tema di tutela della persone offese e di contrasto ai femminicidi, segnala che il termine custodia cautelare utilizzato nel provvedimento è eccessivamente riduttivo. Ricorda infatti che, come segnalato dallo stesso Procuratore generale della Corte di Appello di Bari, tale termine si riferisce esclusivamente alla custodia in carcere o alla misura dell'arresto domiciliare, mentre più opportunamente si dovrebbe fare riferimento al più generico termine della misura cautelare. Come sottolineato anche dalla collega Bartolozzi, in tal modo sarebbe possibile evitare che la sospensione dei termini operi nei confronti di coloro che si rendono colpevoli di reati particolarmente esecrabili, in particolare nei confronti delle donne. Rileva pertanto quanto sia inutile parlare di inasprimento delle pene o dell'introduzione dei braccialetti elettronici o di contrasto al femminicidio se poi non si dimostri disponibilità ad estendere le forme di tutela previste dal provvedimento. Nel preannunciare anche l'intervento della collega Annibali, prima firmataria dell'emendamento 1.11, e ricordando che tale sollecitazione è venuta proprio da una donna illustre ed autorevole quale è la Procuratrice generale di Bari, si rivolge in particolar modo alle colleghe della maggioranza chiedendo loro di dissociarsi.

  Lucia ANNIBALI (PD) insiste nel chiedere l'accoglimento dell'emendamento 1.11 che configura un intervento di buonsenso volto a colmare una importante lacuna del provvedimento, rafforzando le tutele di alcune particolari figure offese, quali sono le donne oggetto di stalking o soggette a violenza domestica. Rilevato che la lacuna del provvedimento è molto grave e che le sollecitazioni ad intervenire sono venute dagli stessi soggetti auditi, chiede di conoscere i motivi per cui è stato espresso un parere contrario.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, precisa che è stato espresso un parere contrario sugli identici emendamenti Annibali 1.11 e Vitiello 1.13, ritenendo che comportassero una irragionevole dilatazione della deroga della sospensione recata dal provvedimento.

  Francesco Paolo SISTO (FI), nel preannunciare il voto favorevole sugli identici emendamenti Annibali 1.11 e Vitiello 1.13, anticipa che il successivo emendamento a sua prima firma 1.12, propone, in alternativa, la variante della «misura cautelare personale». Dichiara comunque di condividere l'appello dei colleghi Annibali e Ferri ritenendo che l'utilizzo in maniera atipica del termine «custodia cautelare» possa ingenerare problemi e difficoltà interpretative.

  Marzia FERRAIOLI (FI), nel concordare con le considerazioni del collega Ferri, ricorda che con il termine «custodia cautelare» ci si riferisce esclusivamente agli imputati detenuti in carcere o agli arresti domiciliari, escludendo tutte le altre tipologie di misure cautelari applicabili e ingenerando problemi interpretativi. Su tali basi chiarisce che l'intervento dell'opposizione non è volto a disturbare inutilmente il prossimo, ma è finalizzato a chiarire preventivamente i termini della questione.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE), pur essendo firmatario dell'emendamento 1.13, esprime la convinzione che sia preferibile Pag. 44la formulazione proposta dal collega Sisto con il successivo emendamento 1.12 di cui caldeggia l'approvazione. Ritiene, contrariamente a quanto affermato dalla relatrice, che l'intervento di chiarimento e di specificazione recato dagli emendamenti in questione riducendo i margini di dubbio impedisca la dilatazione paventata dalla collega Giuliano.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Annibali 1.11 e Vitiello 1.13 e l'emendamento Sisto 1.12.

  Cosimo Maria FERRI (PD) con riferimento all'emendamento a sua firma 1.14, ritiene doveroso escludere dall'ambito di applicazione del provvedimento i procedimenti relativi alle misure di prevenzione che sono centrali nella lotta alla criminalità organizzata. Rileva che, come dichiarato anche dallo stesso Giuseppe Battista, direttore della sezione barese dell'Associazione Nazionale Magistrati, gli operatori del diritto stanno già dibattendo la questione, evidenziando a tale proposito come un siffatto chiarimento si renda necessario per favorire il lavoro di coloro che applicano la legge. Nel ricordare gli appassionati interventi della presidente della Commissione in tema di lotta alla mafia e contrasto ai patrimoni della criminalità organizzata, insiste per l'approvazione del suo emendamento.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel concordare con quanto testé espresso dall'onorevole Ferri, sottoscrive l'emendamento Ferri 1.14, sul quale preannuncia il voto favorevole dei deputati del suo gruppo, ricordando che lo stesso va nella medesima direzione indicata nel corso delle audizioni informali dal presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati di Bari.

  Francesco Paolo SISTO (FI) avverte che si asterrà sull'emendamento Ferri 1.14, in difformità da quanto testé dichiarato dalla collega Bartolozzi, in quanto ritiene che lo stesso introduca una pericolosa differenziazione su attività che si svolgono nel medesimo palazzo, tale da poter ingenerare gravi confusioni.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Ferri 1.14, del quale condivide l'impostazione.

  Marzia FERRAIOLI (FI) preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Ferri 1.14, ritenendo che sia opportuna la specificazione in esso contenuta.

  La Commissione respinge l'emendamento Ferri 1.14.

  Francesco Paolo SISTO (FI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.0.1, volto ad introdurre l'articolo 1-bis al decreto-legge, con il quale sono attribuiti al Ministro della giustizia, che può anche delegare il prefetto territorialmente competente, poteri straordinari allo scopo di assicurare, a partire dal 30 settembre prossimo, il regolare svolgimento dei procedimenti e dei processi penali presso il tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale. Osserva che, qualora il Governo annunciasse il reperimento e la disponibilità dell'immobile da destinare a Palazzo di giustizia di Bari, si renderebbe meno ansiosa la richiesta del suo gruppo di votare favorevolmente tale proposta emendativa, in quanto si potrebbe dare al territorio barese una valida soluzione alla grave situazione emergenziale.

  Cosimo Maria FERRI (PD), nel ricordare che nel corso delle audizioni informali svolte in Commissione è stata ampiamente ricostruita l'intera vicenda relativa all'immobile adibito a sede del tribunale penale di Bari e che già dal 2015 il Ministro Orlando insieme agli uffici giudiziari ha lavorato al fine di trovare una soluzione, ritiene necessario che il Ministro della giustizia si assuma le proprie responsabilità adottando poteri straordinari, anche al fine di scongiurare un doppio trasferimento che sarebbe decisamente Pag. 45deleterio per il funzionamento della giustizia. Evidenzia inoltre che nelle medesime audizioni informali è emerso anche che l'INAIL, proprietario dell'immobile adibito a tribunale di Bari, non stia effettuando il trasloco previsto dall'ordinanza di sgombero e anzi abbia addirittura impugnato la medesima ordinanza. Preannuncia quindi il proprio voto convintamente favorevole sull'articolo aggiuntivo Sisto 1.0.1.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Sisto 1.0.1 e Ermini 1.0.2.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE) illustra e raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo a sua prima firma 1.0.3 di tenore analogo ai due precedenti articoli aggiuntivi testé respinti, evidenziando che lo stesso contiene la previsione che il Ministro della giustizia, acquisito il parere dell'ANAC, nell'esercizio dei poteri straordinari, possa derogare per ragioni di necessità, indifferibilità e urgenza alle norme previste dal codice dei contratti pubblici.

  Francesco Paolo SISTO (FI) ricorda che sarebbe stato opportuno evitare quegli antagonismi politici che negli anni hanno portato un danno alla città di Bari e rammenta la delusione che la stessa città ha provato negli anni per la mancata soluzione alla questione della «cittadella giudiziaria di Bari». Rammenta da ultimo la convenzione stipulata nel gennaio 2018 fra il Ministero della giustizia e il comune di Bari circa il funzionamento dei servizi essenziali da erogare in favore degli uffici giudiziari, accolta con grande entusiasmo e rimasta lettera morta. Ritiene che comunque la responsabilità di quanto avverrà in futura sia totalmente a carico del Ministro della giustizia, che deve giustificare i motivi per i quali non intenda assumere i poteri straordinari con i quali sarebbe possibile risolvere la questione.

  Marzia FERRAIOLI (FI), nel concordare con l'onorevole Sisto, descrive il proprio sconcerto per il mancato accoglimento degli emendamenti presentati che recepivano le istanze degli operatori del settore. Ritiene che il decreto-legge contenga al suo interno tutto ciò che non andava fatto, non prevedendo l'unica soluzione possibile al problema e cioè l'attribuzione al Ministro di poteri straordinari. Nel denunciare la mancanza di dialogo tra l'opposizione e la maggioranza, chiede che il Ministro informi il Parlamento su come intenda agire per risolvere tale abnorme questione.

  Cosimo Maria FERRI (PD), nel concordare con la collega Ferraioli, dichiara di condividere il contenuto dell'articolo aggiuntivo Vitiello 1.0.3, preannunciando pertanto il proprio voto favorevole sullo stesso. Ritiene che il parere dell'ANAC possa essere essenziale al fine di garantire il regolare svolgimento delle procedure. Esprime quindi l'auspicio che le sedute in sede referente possano essere trasmesse in streaming al fine di consentire ai cittadini di vedere in che misura la maggioranza tiene in considerazione le istanze dell'opposizione e della società civile.

  Giulia SARTI, presidente, nel replicare al collega Ferri, fa notare come non sia possibile la trasmissione via web-TV della Camera delle sedute in sede referente, a causa delle responsabilità delle scorse maggioranze che non hanno voluto introdurre tale forma di pubblicità in tale sede. In proposito rammenta che, nelle more di un intervento della Giunta per il Regolamento, nella prima seduta dell'Ufficio di presidenza della Commissione, la presidenza ha proposto che la pubblicità di tutte le sedute della Commissione in cui non sia previsto un regime speciale, la stessa sia garantita anche attraverso l'attivazione del circuito chiuso.

  La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Vitiello 1.0.3.

  Giulia SARTI, presidente, ricorda che gli articoli aggiuntivi Ermini 1.0.4 e Sisto 1.0.5 sono stati dichiarati inammissibili.

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  Francesco Paolo SISTO (FI) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento a sua prima firma 2.1 con il quale si sostituisce l'articolo 2 del decreto-legge, prevedendo una copertura finanziaria in luogo della clausola di invarianza finanziaria. Ritiene infatti una mistificazione della realtà affermare che il decreto-legge sia a costo zero, in quanto è evidente che dalla paralisi del contraddittorio non potrà che scaturire la necessità della sua ricostituzione attraverso l'emissione di almeno 60 mila notifiche, il cui costo è stimato in circa 5 euro l'una.

  Giulia SARTI, presidente, ricorda che il decreto-legge in titolo è assegnato in sede consultiva anche alla Commissione bilancio, che deve esprimere il parere sulle conseguenze di carattere finanziario dello stesso.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) evidenzia che le 60 mila notifiche che saranno necessarie per via della sospensione prevista dal decreto-legge, determineranno un aggravio di spesa che deve essere neutralizzato attraverso le opportune compensazioni finanziarie.

  Catello VITIELLO (Misto-MAIE) sottoscrive gli emendamenti Sisto 2.1 e 2.2 e ritiene che il Governo abbia previsto la clausola di invarianza finanziaria all'interno del decreto-legge esclusivamente per poter dichiarare che lo stesso è un provvedimento a «costo zero».

  Cosimo Maria FERRI (PD) concorda con quanto testé espresso dai colleghi in merito all'onerosità del decreto-legge in esame. Rammenta che, per disbrigare le pratiche relative alle 60 mila notifiche previste, il Ministro della giustizia ha preannunciato la costituzione di una task force. In proposito auspica che possano essere assunte nuove risorse, quali i candidati risultati idonei al concorso per assistente giudiziario. Ritiene che l'articolo 2 del decreto-legge non faccia altro che confermare la superficialità con la quale il Governo affronta le tematiche della giustizia, non lasciando speranze per il futuro.

  Francesco Paolo SISTO (FI) sottolinea come sia interesse di tutti i componenti della Commissione poter svolgere i lavori in un clima corretto e tranquillo. Evidenzia come l'opposizione sia costretta a confrontarsi con una maggioranza sorda e quanto ciò possa acuire il clima di disappunto. Ritiene infatti che la mancanza di contraddittorio in un dibattito politico non possa che generare tensioni.

  La Commissione respinge l'emendamento Sisto 2.1.

  Francesco Paolo SISTO (FI), nell'illustrare l'emendamento a sua prima firma 2.2, ritiene che lo stesso dimostri la volontà di collaborazione dell'opposizione che ha presentato emendamenti migliorativi al provvedimento.

  Cosimo Maria FERRI preannuncia il proprio voto favorevole sull'emendamento Sisto 2.2 e ringrazia gli altri gruppi dell'opposizione che con il proprio contributo tecnico hanno arricchito il dibattito della seduta odierna.

  La Commissione respinge l'emendamento Sisto 2.2.

  Giulia SARTI, presidente, dichiara concluso l'esame delle proposte emendative al provvedimento in titolo. Avverte che il testo del decreto-legge sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei prescritti pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.30.

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