CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 4 luglio 2018
31.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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DELIBERAZIONE DI RILIEVI SU ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 4 luglio 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 11.10.

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Sui lavori della Commissione.

  Claudio BORGHI, presidente, comunica che per supportare lo svolgimento del lavoro parlamentare i deputati dispongono di numerosi servizi informatici che sono messi a disposizione attraverso il Portale intranet dedicato. I principali servizi sono disponibili anche per dispositivi tablet e smartphone attraverso apposite app. Si tratta in particolare delle seguenti: geoCamera, per la consultazione dei documenti di seduta dell'Assemblea e delle Commissioni e per la presentazione degli atti di iniziativa parlamentare; geoDoc, per la distribuzione della documentazione inerente all'attività parlamentare realizzata dai Servizi di documentazione della Camera; CDNews, per la fruizione dei servizi stampa (agenzie di stampa; rassegne stampa e archivio stampa).
  L'utilizzo di questi strumenti corrisponde a due finalità principali: meglio supportare il lavoro dei parlamentari fornendo documenti digitali fruibili in modo tempestivo anche fuori dalle sedi parlamentari; rafforzare il processo di trasformazione digitale delle attività e dei processi di lavoro della Camera.
  Nell'ambito di questo percorso sono stati via via resi digitali documenti che in precedenza avevano una modalità di fruizione esclusivamente cartacea e in quanto tale limitata all'interno dell'Istituzione. La digitalizzazione si è accompagnata, dunque, ad una sempre maggiore apertura e pubblicità. In questa legislatura, si potrà – con maggior decisione e con gli adeguati strumenti – portare avanti questo processo volto a ridurre in modo sempre più significativo l'utilizzo della carta nelle diverse attività.

  La Commissione prende atto.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici.
Atto n. 24.
(Rilievi alle Commissioni I e IX).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesca FLATI (M5S), relatrice, osserva che lo schema di decreto legislativo reca l'attuazione della direttiva UE 2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici, in attuazione della legge n. 163 del 2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017) ed in particolare degli articoli 1 e 14.
  La direttiva 2016/2102/UE si propone di garantire il ravvicinamento delle misure nazionali a livello di Unione europea sulla base di prescrizioni in materia di accessibilità concordate da applicare ai siti web e alle relative applicazioni mobili degli enti pubblici che favoriranno una maggiore accessibilità degli stessi.
  Per quanto concerne l'articolo 1 recante modifiche alla legge 9 gennaio 2004, n. 4, rileva che, per i profili di carattere finanziario, la norma introduce una serie di prescrizioni in capo alle amministrazioni pubbliche, al fine di adeguare l'accessibilità dei propri sistemi informatici, inclusi i siti web e le applicazioni mobili, da parte degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità. La norma provvede, altresì, ad introdurre il concetto di onere sproporzionato, al fine di consentire alle pubbliche amministrazioni di temperare gli obblighi di accessibilità con una valutazione di sostenibilità organizzativa e tecnico-finanziaria. Se da una parte, dunque, la norma sembra profilare per i soggetti erogatori/pubbliche amministrazioni una serie di incombenze dai risvolti onerosi, dall'altra parte sembra circoscrivere gli oneri connessi a tali adempimenti mediante l'introduzione del concetto di onere sproporzionato che esime tali pubbliche amministrazioni dall'effettuare i dovuti adeguamenti in presenza di oneri organizzativi o finanziari eccessivi o che pregiudicano la capacità di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni.Pag. 52
  In particolare, la relazione tecnica specifica che in presenza di oneri sproporzionati le amministrazioni dovranno provvedere nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, mentre il successivo articolo 3 introduce una apposita clausola di invarianza finanziaria riferita all'intero schema di decreto in esame. Sul punto, atteso che attualmente non sono ancora definite le circostanze in presenza delle quali si verifica un onere sproporzionato e la cui determinazione è affidata alla successiva emanazione di apposite linee guida da parte dell'Agenzia per l'Italia digitale, andrebbe chiarita la compatibilità finanziaria tra l'introduzione del concetto di onere sproporzionato e la clausola di invarianza finanziaria recata all'articolo 3. In particolare, rileva che ai sensi dell'articolo 11, come modificato dal comma 11 dell'articolo in esame, spetterà all'Agenzia per l'Italia digitale approvare le linee guida con cui saranno definiti i requisiti tecnici per l'accessibilità e le circostanze in presenza delle quali si determina un onere sproporzionato; dunque esso potrebbe in teoria essere determinato dall'Agenzia ad un livello tale da travalicare per alcuni soggetti il limite delle risorse previste a legislazione vigente. Infatti, la normativa in esame si applica a tutte le pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, aziende municipalizzate, e ciascuno di questi enti avrà a disposizione nel proprio bilancio risorse molto variabili per cui sarà difficile prevedere requisiti e circostanze che individuano l'onere sproporzionato che possano essere adeguati per tutti.
  Inoltre, occorre segnalare che pur in presenza di onere sproporzionato la norma consente al difensore civico digitale, in caso di contestazione sulla dichiarazione di inaccessibilità per onere sproporzionato, di decidere in merito alla corretta attuazione della legge in esame, disponendo eventuali misure correttive.
  Con riferimento alle funzioni affidate all'Agenzia per l'Italia digitale, al difensore civico digitale e all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione, pur presupponendo che tali enti provvedano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, andrebbe esclusa la presenza di eventuali risvolti onerosi straordinari nella fase di implementazione di tali funzioni presso i predetti enti. Evidenzia in particolare che l'Agenzia dovrà monitorare periodicamente i siti web e le applicazioni mobili di tutti i soggetti destinatari della normativa in esame. Sarebbero al riguardo utili informazioni in merito ai soggetti da monitorare, ipotesi sulla cadenza temporale dei controlli, sull'onere unitario per singolo controllo, unitamente con la dimostrazione dell'esistenza presso l'Agenzia di adeguate risorse per farvi fronte.
  Con riferimento all'articolo 3, recante la clausola di invarianza finanziaria, rammenta che, per i profili di copertura, ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 17 della legge di contabilità n. 196 del 2009, la relazione tecnica dovrebbe riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, premettendo che il parere della Conferenza Unificata su tale provvedimento potrebbe non essere stato ancora trasmesso alla Commissione, risponde alle richieste avanzate dalla relatrice, segnalando innanzitutto che, al riguardo, la Ragioneria generale dello Stato ha escluso la possibilità di incremento di oneri riconducibili all'implementazione delle funzioni affidate all'Agenzia per l'Italia digitale, al difensore civico digitale ed all'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione. Inoltre, circa il chiarimento richiesto in merito alla compatibilità finanziaria tra il concetto di onere sproporzionato e la clausola di invarianza finanziaria, fa presente che le amministrazioni non applicheranno le Pag. 53prescrizioni sull'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili che richiedano «oneri sproporzionati», conformemente anche a quanto previsto dalla direttiva europea che si intende recepire.

  Luigi MARATTIN (PD) segnala che il parere della Conferenza Unificata sul provvedimento in esame è già pubblicato sul sito web di tale istituzione.

  Andrea MANDELLI (FI) osserva che dalle nuove funzioni affidate dal provvedimento all'Agenzia per l'Italia digitale e al difensore civico digitale potrebbero derivare oneri per la finanza pubblica. Infatti, considerando verosimile prevedere che le richieste di intervento e di chiarimento da parte dei cittadini al difensore civico saranno numerose, è presumibile che esso dovrà acquisire nuove e più dettagliate competenze, attraverso l'assunzione di nuovo personale.

  Felice Maurizio D'ETTORE (FI), associandosi alle osservazioni del collega Mandelli in merito all'onerosità del provvedimento in esame, esprime perplessità rispetto all'eseguibilità delle misure correttive. Inoltre, sottolinea che anche il monitoraggio delle associazioni delle persone con disabilità potrebbe comportare oneri.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA, replicando ai deputati Mandelli e D'Ettore, ricorda che la previsione dell'onere sproporzionato è già contenuta nella normativa europea.

  Claudio BORGHI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 relativo agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE.
Atto n. 25.

(Rilievi alle Commissioni II e VI).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Emanuele CESTARI (Lega), relatore, osserva che il provvedimento, adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 163 del 2017 (Legge di delegazione europea 2016-2017) reca norme di adeguamento alle disposizioni del regolamento UE n. 596/2014, relativo agli abusi di mercato.
  In proposito rileva che l'articolo 8, comma 4, della citata legge di delegazione ha previsto, fra l'altro, che dall'attuazione della delega in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che l'autorità interessata provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, posto che l'atto in esame, nell'adeguare l'ordinamento interno al regolamento UE sugli abusi di mercato, pone alcuni adempimenti a carico di soggetti privati quali, ad esempio, gli emittenti di strumenti finanziari e i partecipanti al mercato delle quote di emissione ed amplia, correlativamente, i compiti e le funzioni della Consob. In merito a questi ultimi, rammenta che la Consob, da un lato, è esterna al perimetro delle pubbliche amministrazioni rilevanti ai fini del conto economico consolidato, dall'altro, è comunque retta da un meccanismo di autofinanziamento, ai sensi dell'articolo 40 della legge n. 724 del 1994, sulla cui base il fabbisogno annuale dell'ente è coperto dalle contribuzioni dovute dai soggetti vigilati.
  Per quanto concerne gli interventi sul sistema delle sanzioni amministrative pecuniarie, rileva che le norme, pur riducendo in alcuni casi il massimo edittale, Pag. 54ampliano il numero delle fattispecie la cui violazione comporta una sanzione pecuniaria ed elevano taluni massimali rispetto alla legislazione vigente: in proposito, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla complessiva neutralità delle modificazioni proposte.
  Tutto ciò premesso, formula una proposta di valutazione favorevole sul provvedimento.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente regolamento recante modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza.
Atto n. 27.

(Rilievi alla IV Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e conclusione – Valutazione favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Teresa MANZO (M5S), relatrice, osserva che lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza. Il provvedimento è adottato in attuazione dell'articolo 6, comma 5, del decreto-legge n. 78 del 2010 che ha fissato nel limite massimo di cinque unità il numero dei componenti degli organi di amministrazione di tutti gli enti e organismi pubblici, rinviando per l'attuazione di tale disposizione all'adozione dei regolamenti di delegificazione di cui all'articolo 2, comma 634, della legge n. 244 del 2007 che, a sua volta, richiama l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988. Alla norma in riferimento non sono stati ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al decreto-legge n. 78 del 2010, con riguardo a tale disposizione, evidenziava che i relativi effetti finanziari dovevano intendersi inclusi in quelli complessivamente quantificati con riferimento alle disposizioni dell'articolo 2 del medesimo decreto che hanno operato un taglio alle dotazioni per spese rimodulabili del comparto dei Ministeri. In relazione ad eventuali ulteriori effetti riferibili alle società controllate dalle amministrazioni pubbliche e agli enti e alle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria, la relazione tecnica precisava che i relativi effetti avrebbero potuto essere registrati solo a consuntivo.
  Rammenta che l'articolo 6, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010, prevede che la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti sia onorifica e che, pertanto, tale partecipazione possa dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera.
  In merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare, tenuto conto che il provvedimento reca disposizioni di adeguamento ad una disciplina, in vigore già dal 2010, alla quale peraltro non erano stati ascritti in via preventiva specifici effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
  Tutto ciò premesso, formula una proposta di valutazione favorevole sul provvedimento.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dalla relatrice.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dalla relatrice.

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Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE.
Atto n. 31.

(Rilievi alla IX Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 96-ter, comma 2, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Michele SODANO (M5S), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo – adottato in attuazione della delega contenuta all'articolo 1, della legge n. 163 del 2017 – reca attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, modifica la direttiva 2009/100/CE, relativa al reciproco riconoscimento degli attestati di navigabilità interna ed abroga la direttiva 2006/87/CE e che esso è corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle disposizioni e degli Allegati che presentano profili di carattere finanziario e delle informazioni fornite dalla relazione tecnica, segnala quanto segue.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica che, a conferma della clausola di neutralità finanziaria prevista all'articolo 24, afferma l'assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, precisando che gli adempimenti discendenti dall'attuazione della direttiva 2016/1629/UE impegneranno risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
  Rileva, inoltre, per quanto concerne le attività di rilascio, rinnovo, proroga e sostituzione delle certificazioni di navigazione interna, gestione del registro dei certificati, esecuzione delle visite tecniche, accertamenti e ispezioni, attività delle commissioni territoriali della navigazione interna e degli organismi di valutazione, che il provvedimento in esame prevede che queste siano poste a totale carico del proprietario, dell'armatore o del loro rappresentante tramite la fissazione di tariffe basate sul costo effettivo del servizio. Sul punto la relazione tecnica sostiene l'idoneità di tale meccanismo tariffario a fornire effettiva copertura ai costi complessivi, anche sotto il profilo dell'allineamento temporale fra spese ed entrate tariffarie, precisando che le attività poste a carico dell'amministrazione sono successive alla prova dell'avvenuto pagamento preventivo da parte dei soggetti a ciò tenuti. In proposito, ritiene che andrebbe peraltro confermato – anche alla luce del meccanismo contabile di versamento delle tariffe all'entrata del bilancio dello Stato e di riassegnazione delle stesse ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti – che le predette risorse possano affluire agli uffici e agli organismi addetti alle attività in questione secondo tempi coerenti con le esigenze finanziarie delle medesime strutture.
  Non ha, infine, osservazioni da formulare in merito alla disciplina sanzionatoria prevista dall'articolo 22, posto che, come confermato dalla relazione tecnica, l'impianto complessivo, anche in tal caso, conferma il contenuto del decreto legislativo n. 22 del 2009. Evidenzia, infatti, che gli importi delle sanzioni pecuniarie non vengono ridotti rispetto a quelli vigenti ma vengono confermati e, nel caso dei commi 6 e 7, vengono introdotte nuove sanzioni pecuniarie.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA segnala che, in merito alle questioni sollevate dal relatore relativamente al meccanismo contabile di versamento delle tariffe all'entrata del bilancio dello Stato e di riassegnazione delle stesse ai pertinenti capitoli di spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si attendono chiarimenti da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

  Claudio BORGHI, presidente, nell'associarsi alle parole del relatore in merito alla richiesta di chiarimenti rispetto alla tempistica con cui le risorse derivanti dalle Pag. 56tariffe saranno assegnate agli uffici e agli organismi addetti alle attività previste dal provvedimento, comunica di aver segnalato alla Commissione trasporti l'esigenza che il recepimento della normativa europea non vada a precludere l'attività dei battelli storici nelle acque di navigazione interna.
  Indi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 4 luglio 2018. — Presidenza del presidente Claudio BORGHI. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Alessio Mattia Villarosa.

  La seduta comincia alle 11.25.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario.
Atto n. 17.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giuseppe BUOMPANE (M5S), relatore, in merito al provvedimento in esame – adottato in attuazione dell'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere a), b), c), d), e), f), h), i), l), m), n), o), r), s), t) e u), della legge n. 103 del 2017 (Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario), recante lo schema di decreto legislativo per la riforma dell'ordinamento penitenziario, segnala quanto segue.
  Il provvedimento, corredato di relazione tecnica, riproduce con alcune modificazioni il contenuto dell'analogo schema di decreto legislativo (A.G. 501) – adottato in attuazione della medesima norma di delega e per le medesime finalità – che è già stato sottoposto, nel corso della XVII legislatura, al prescritto esame parlamentare.
  L'A.G. 501 è stato esaminato, sul finire della XVII legislatura, dalle Commissioni II (Giustizia) e V (Bilancio).
  Rammenta che, nella seduta della V Commissione del 7 febbraio 2018 (XVII legislatura), il rappresentante del Governo, in risposta alle richieste di chiarimenti formulate dal relatore, ha fatto presente – fra l'altro – che in merito alla possibilità per il detenuto di partecipare tramite il collegamento audiovisivo alle udienze del procedimento di sorveglianza, le risorse e le strumentazioni informatiche in dotazione al Ministero della giustizia già rispondono alle nuove esigenze tecniche e che la stima degli oneri derivanti dall'accesso al lavoro esterno risulta prudenziale; ha precisato inoltre che l'adozione delle misure alternative alla detenzione è soggetta alla valutazione dell'esistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi, tra i quali assume rilievo l'effettiva esistenza di strutture idonee: pertanto la concessione di tali misure avverrà solo in presenza di strutture ad hoc che possano offrire sia locali sia validi progetti, nell'ambito delle risorse umane e strumentali già disponibili; ha fornito altresì elementi circa gli oneri derivanti dall'assunzione delle unità di polizia penitenziaria da assegnare all'esecuzione penale esterna.
  La Commissione, preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, ha approvato un parere favorevole con una condizione ex articolo 81 della Costituzione.
  Il Governo si è sostanzialmente conformato al parere della Commissione Bilancio della Camera. La relazione illustrativa riferita al provvedimento in esame riporta, inoltre, che sono stati accolti i rilievi delle Commissioni Giustizia della Camera e del Senato.
  In osservanza della menzionata prescrizione della legge delega, il Governo ha quindi trasmesso il testo attualmente in esame, come modificato.
  Annunciando, quindi, che si concentrerà sulle sole parti dello schema di Pag. 57decreto legislativo in esame modificate rispetto all'A.G. 501 e che presentano profili di carattere finanziario, segnala che una prima modifica, all'articolo 26, è conseguente al recepimento della condizione posta dalla V Commissione della Camera dei deputati, finalizzata alla riformulazione della disposizione finanziaria (articolo 26).
  Fra le ulteriori modifiche segnala, in particolare, l'integrazione dell'articolo 2, comma 8, nella parte in cui viene previsto che in ogni istituto penitenziario per donne siano in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere. Tale prescrizione risulta già prevista a legislazione vigente.
  Con riguardo a tale disposizione, la relazione tecnica rileva che l'ordinamento penitenziario vigente già prevede che presso ogni istituto penitenziario femminile siano in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria delle gestanti e delle puerpere e che l'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 ha espressamente previsto l'assistenza di specialisti in ostetricia e ginecologi per le gestanti e le madri con bambini.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare considerato che il provvedimento in esame, nelle parti modificate rispetto al primo esame parlamentare, oltre ad intervenire su disposizioni oggetto del parere formulato dalla Commissione Bilancio nel corso della XVII legislatura, inserisce nel contesto normativo una disposizione (articolo 2, comma 8, ultimo periodo) già prevista a legislazione vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, non ha osservazioni da formulare, considerato che il provvedimento in esame, come accennato in precedenza, recepisce sostanzialmente la condizione, posta dalla Commissione bilancio della Camera nel parere del 7 febbraio 2018, in merito alla sostituzione di una clausola di invarianza finanziaria con un'espressa disposizione di copertura finanziaria.
  Tutto ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole sul provvedimento.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di atto aggiuntivo alla convenzione tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il direttore dell'Agenzia delle entrate per la definizione dei servizi dovuti, delle risorse disponibili, delle strategie per la riscossione nonché delle modalità di verifica degli obiettivi e di vigilanza sull'ente Agenzia delle entrate-Riscossione, per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 2018.
Atto n. 21.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di atto aggiuntivo in oggetto.

  Alberto RIBOLLA (Lega), relatore, nel segnalare che lo schema di atto in esame ottempera alla prescrizione dell'articolo 1, comma 13-bis, del decreto-legge n. 193 del 2016, il quale prevede la trasmissione alle Camere, ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, dello schema di atto aggiuntivo con il quale viene definita la strategia in materia di riscossione da attuare nel corso del periodo d'imposta, rappresenta quanto segue.
  L'atto aggiuntivo è stipulato annualmente dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal direttore dell'Agenzia delle entrate, in quanto presidente dell'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione, nato a seguito della soppressione di Equitalia e della complessiva riforma della riscossione, operata dal decreto-legge n. 193 del 2016.
  Sotto il profilo strutturale, l'atto aggiuntivo è composto da un articolato, dal Piano annuale dell'Agenzia (Allegato 1) e da un allegato relativo ai Flussi informativi (Allegato 2).Pag. 58
  Sotto il profilo dei contenuti, l'atto aggiuntivo tiene conto delle priorità indicate nell'atto di indirizzo del Ministro dell'economia e delle finanze per il conseguimento degli obiettivi di politica fiscale 2018-2020. Il citato atto di indirizzo 2018-2020 pone l'accento sull'approccio unitario del sistema fiscale, mettendo al primo posto, tra gli ambiti di azione, la necessità di proseguire in una strategia integrata per favorire l'adempimento spontaneo e rafforzare la prevenzione e la lotta all'evasione e alle frodi. Si sottolinea inoltre l'impegno per l'attuazione delle misure fiscali volte a rafforzare la competitività delle imprese e le politiche di attrazione degli investimenti. Particolare rilievo viene posto anche sull'interoperatività delle banche dati, sul miglioramento della qualità dei servizi telematici e sulla semplificazione dei rapporti tra fisco e contribuenti attraverso la razionalizzazione degli adempimenti tributari tra cui la dematerializzazione dei modelli di dichiarazione e un calendario strutturato delle scadenze fiscali. Nelle attività operative delle diverse componenti dell'amministrazione deve essere assicurato un atteggiamento coerente e univoco nei confronti dei contribuenti che decidono di aderire agli strumenti di cooperazione rafforzata come la cooperative compliance, l'interpello per i nuovi investimenti, gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionali. Si afferma inoltre che proseguiranno le attività per mettere a disposizione dei contribuenti i servizi per la generazione, la trasmissione, la ricezione e la conservazione delle fatture elettroniche, anche tra privati, per la trasmissione telematica delle operazioni Iva e che sarà data piena attuazione alla lotteria dello scontrino.
  Nell'articolato, che regola i rapporti tra le parti per il periodo dal 1o gennaio al 31 dicembre 2018, si prevede che l'Agenzia delle entrate-Riscossione si impegna ad esercitare l'attività di riscossione secondo criteri di efficienza gestionale, efficacia, economicità dell'azione nonché di equità, allo scopo di promuovere un corretto rapporto tra fisco e contribuente, garantendo l'effettività del gettito e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari. In particolare, l'Agenzia delle entrate-Riscossione si impegna a: garantire il miglioramento della relazione con il contribuente in un'ottica di trasparenza e fiducia reciproca, incrementando anche la gamma e la qualità dei servizi offerti e semplificandone l'accesso; assicurare lo scambio informativo con gli enti impositori o beneficiari per consentire il tempestivo aggiornamento e la fruibilità di tutte le informazioni relative allo stato della riscossione, comprese quelle riguardanti le sospensioni legali della riscossione e le rateazioni; ottimizzare il risultato economico della riscossione; sviluppare, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente a tutela della privacy, tecniche di analisi dei debiti iscritti a ruolo volte ad indirizzare l'attività di riscossione al risultato piuttosto che al processo; incrementare i livelli di efficienza e contribuire al progressivo contenimento dei costi nel rispetto dei vicoli di spesa prescritti dal legislatore (articolo 4).
  L'articolo 5, conformemente a quanto già previsto nel precedente atto aggiuntivo, disciplina le risorse finanziarie dell'Agenzia per l'attività di riscossione, che derivano dai corrispettivi della propria attività: riscossione mediante ruolo, ivi compresa quella degli enti locali, nonché le altre attività strumentali e accessorie alla riscossione.
  Viene, inoltre, regolato il sistema di relazioni tra Ministero, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione: al Ministro spettano le funzioni di indirizzo e vigilanza e all'Agenzia delle entrate le funzioni di monitoraggio sul nuovo Ente (principio previsto dall'articolo 1, comma, 3 del decreto-legge n. 193 del 2016). Al Ministero è attribuita invece la funzione di vigilanza anche in relazione alla garanzia della trasparenza, dell'imparzialità e della correttezza nell'applicazione delle norme, con particolare riguardo ai rapporti con i contribuenti (articolo 1, comma 13, lettera f), del decreto-legge n. 193 del 2016, come modificato dall'articolo 19-octies, comma 1, del decreto-legge n. 148 del 2017). Tale Pag. 59funzione viene specificamente regolamentata nel nuovo articolo 10 dell'articolato.
  Rispetto all'atto aggiuntivo 2017 sono stati inseriti tre nuovi articoli, 7, 8 e 9 che disciplinano i rapporti in materia di comunicazione istituzionale, sistemi informativi e qualità dei servizi ai contribuenti. In particolare l'Agenzia delle entrate-Riscossione si impegna ad adottare soluzioni gestionali compatibili con il più ampio sistema informativo della fiscalità e coerenti con i piani di e-government e con le linee strategiche dello sviluppo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione emanati dal Dipartimento delle finanze. Sulla base della metodologia condivisa con il Dipartimento delle finanze, l'Agenzia delle entrate-Riscossione conduce autonome indagini di customer satisfaction sui servizi erogati nei diversi canali e nei confronti della generalità dei contribuenti ovvero di specifiche tipologie degli stessi.
  L'Agenzia delle entrate provvede a monitorare costantemente l'attività dell'Ente secondo principi di trasparenza e pubblicità potendo richiedere a quest'ultimo rendicontazioni periodiche sullo stato e sull'andamento della riscossione. L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione si impegnano ad adottare, laddove possibile, strategie comuni e sinergie operative, organizzative e logistiche – tra le quali l'individuazione delle più efficienti soluzioni immobiliari per i propri uffici – nel rispetto della normativa vigente (articolo 12).
  Il Piano annuale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione per il 2018 (Allegato 1) ricorda in primo luogo che il processo di programmazione annuale per il 2018 è stato orientato al perseguimento delle seguenti finalità istituzionali identificate nello statuto dell'ente:
   assicurare lo svolgimento delle funzioni relative alla riscossione nazionale attribuite all'Agenzia delle entrate e degli altri compiti attribuiti dalle previsioni normative vigenti, contribuendo al conseguimento degli obiettivi strategici di politica fiscale e di gestione tributaria, in coerenza con l'Atto di indirizzo adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze per il triennio 2018-2020;
   esercitare l'attività di riscossione secondo criteri di efficienza, efficacia ed equità, allo scopo di promuovere un corretto rapporto tra fisco e contribuente, garantendo l'effettività del gettito e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari;
   perseguire, nell'esercizio dell'attività di riscossione un approccio sempre più adeguato alle caratteristiche del singolo contribuente, ottimizzando i risultati;
   garantire il miglioramento dei rapporti con i contribuenti, in ottica di trasparenza, imparzialità, correttezza e fiducia reciproca attraverso: riduzione degli adempimenti, assistenza e tutoraggio, incremento della gamma dei servizi, semplificazione degli accessi;
   garantire la tenuta dei conti per la gestione aziendale e il rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, anche attraverso attente politiche di contenimento dei costi.

  Si tiene conto inoltre del fatto che il decreto-legge n. 148 del 2017 ha introdotto significativi interventi in materia di riscossione tra cui la facoltà di esercitare nuovamente la definizione agevolata per i debitori non ammessi alla precedente definizione e l'introduzione della definizione agevolata anche per i carichi affidati dal 1o gennaio al 30 settembre 2017, con modalità analoghe a quelle previste dall'articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 con riferimento ai carichi affidati dal 2000 al 2016.
  Il volume di incassi stimato per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, comprensivo degli effetti della definizione agevolata dei carichi di cui al decreto-legge n. 148 del 2017, è di 10,974 miliardi di euro per il 2018, di 9,46 miliardi di euro per il 2019 e di 9,15 miliardi di euro per il 2020.
  Si segnala che l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha riscosso 12,7 miliardi di euro complessivamente nel 2017 (+44 per cento rispetto al 2016). La definizione Pag. 60agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle (decreto-legge n. 193 del 2016), ha portato 6,5 miliardi di euro nel 2017 (dati comunicati nel febbraio 2018 e confermati nel DEF 2018).
  Le strategie per la riscossione dei ruoli sono suddivise in tre aree. Nell'ambito di ciascuna area strategica sono stati individuati specifici obiettivi da raggiungere nel corso dell'esercizio e i relativi indicatori per consentirne la misurazione.
  All'interno dell'area strategica «servizi» l'obiettivo è quello di garantire il miglioramento della relazione con il contribuente, incrementando la gamma dei servizi e semplificandone l'accesso, in ottica di trasparenza e fiducia reciproca favorendo lo sviluppo digitale. Tale obiettivo è misurato mediante sei indicatori: i primi due «incidenza degli accessi ai canali remoti resi disponibili dall'Agenzia» e «incidenza dei pagamenti effettuati presso i canali remoti resi disponibili dall'Agenzia», già presenti nel precedente Piano, sono stati riconfermati con l'incremento del target all'85 per cento; gli altri quattro indicatori, «numero degli accessi di professionisti intermediari utilizzatori di Equipro», «incidenza percentuale delle istanze di adesione alla definizione agevolata ricevute dai canali remoti rispetto al totale», «customer satisfaction dei servizi web cittadini» e «customer satisfaction dei servizi web intermediari» sono di nuova introduzione.
  Nell'area strategica «riscossione» si intende realizzare l'obiettivo di gettito complessivo di 10,974 miliardi, con il contributo degli incassi stimati da adesione alla definizione agevolata. Tra gli indicatori figurano la «percentuale di rateizzazioni relative a debiti di importo inferiore ad euro 60.000 evase entro 5 giorni dall'istanza», di nuova introduzione, per valutare la capacità di accelerare il processo di concessione delle rateizzazioni nei casi ordinari rispetto ai limiti di legge e il «tempo medio di notifica della cartella», anch'esso di nuova introduzione, che misura la capacità di efficientare il processo di notifica delle cartelle di pagamento.
  Nell'area strategica «efficienza» l'obiettivo, come per il precedente esercizio, è di incrementare i livelli di efficienza e contribuire al progressivo contenimento dei costi nel rispetto dei vincoli di spesa prescritti dal legislatore, nonché in attuazione delle ulteriori misure di risparmio ed efficientamento previste. In tale ambito viene previsto l'indicatore «contenere il costo per ogni 100 euro riscossi» che misura la capacità di contenere l'incidenza dei costi complessivi dell'Agenzia, in relazione all'incasso da ruoli realizzato nell'anno di osservazione. L'indicatore è misurato dal rapporto tra il totale dei costi a bilancio al netto del risultato di periodo e il volume complessivo della riscossione da ruoli realizzata nell'unità di tempo, individuando nel risultato di 12 euro per 100 euro riscossi la misura limite.
  Il Piano prevede inoltre investimenti per complessivi 22,4 milioni di euro, tenendo conto anche degli interventi già avviati ne 2017, di cui 16,8 milioni di euro per software, sviluppi applicativi e altre immobilizzazioni immateriali e 5,5 milioni di euro per attrezzature, impianti, hardware, mobili e arredi e altre immobilizzazioni materiali.
  Nell'allegato 2, relativo ai Flussi informativi, sono definite le modalità di verifica del conseguimento degli obiettivi e a tal fine sono individuate le tipologie, le modalità e la periodicità dei flussi informativi che l'Agenzia delle entrate-Riscossione fornisce al Dipartimento delle finanze, per l'indirizzo e la vigilanza sulla gestione da parte del Ministro. Essi intendono rispondere all'esigenza di disporre di una struttura di informazioni organica e funzionale all'obiettivo di evidenziare lo stato di avanzamento delle attività previste nel Piano dell'Agenzia e l'impatto dell'azione amministrativa sui principali portatori d'interesse.
  Il processo di verifica si articola attraverso un report infrannuale concernente l'avanzamento degli obiettivi al 30 settembre e una rendicontazione annuale, in cui sono rappresentati entro il 31 marzo i dati e le informazioni sui risultati conseguiti al 31 dicembre dell'anno precedente.Pag. 61
  Alla luce di tali considerazioni, giacché il provvedimento in esame non presenta alcun aspetto problematico dal punto di vista finanziario, propone di esprimere sullo stesso un parere favorevole.

  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato in attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Atto n. 32.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Francesco BOCCIA (PD), relatore, ricorda preliminarmente che nel corso delle ultime due legislature la procedura di bilancio è stata integralmente ridisciplinata. Segnala al riguardo che si è trattato di un lungo processo di riforma avviato con la legge 31 dicembre 2009, n. 196, che ha sostituito integralmente la legge 5 agosto 1978, n. 468. Quest'ultima, pur avendo rappresentato per circa trent'anni il principale riferimento normativo in materia di bilancio dello Stato, non era ormai più in grado di rispondere alle nuove esigenze determinate, da un lato, dall'ingresso dell'Italia nell'Unione monetaria europea, che imponeva il rispetto di stringenti vincoli di bilancio validi per tutte le pubbliche amministrazioni, dall'altro, dalla riforma del Titolo V della Costituzione, che richiedeva un rinnovato sforzo di coordinamento tra diversi livelli di governo titolari di potestà di spesa sempre più ampia.
  In questo nuovo contesto, rileva che la legge n. 196 del 2009, rispetto alla disciplina previgente, ha esteso l'ambito di applicazione della disciplina contabile dallo Stato all'intero comparto delle amministrazioni pubbliche, intervenendo su tutti gli aspetti che regolavano il governo della finanza pubblica, vale a dire: i principi di coordinamento tra livelli di governo; la definizione degli obiettivi di finanza pubblica e l'armonizzazione dei sistemi contabili di tutti i soggetti che fanno parte dell'aggregato delle pubbliche amministrazioni; la programmazione degli obiettivi di finanza pubblica, i relativi documenti e la tempistica di presentazione; il monitoraggio dei conti pubblici; la copertura delle leggi; il bilancio dello Stato, in tutte le fasi in cui esso si articola; la Tesoreria degli enti pubblici e la programmazione dei flussi di cassa; il sistema dei controlli.
  Rammenta che alcuni temi oggetto di riforma sono stati affrontati direttamente dalla legge n. 196, mentre altri sono stati rinviati a provvedimenti delegati di cui sono stati definiti i principi e i criteri direttivi, in alcuni casi modificati con successivi provvedimenti.
  In particolare, è stato previsto il conferimento delle seguenti deleghe al Governo:
   la delega per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche e dei relativi termini di presentazione e approvazione (attuata con i decreti legislativi n. 91 del 2011 e n. 118 del 2011);
   la delega per il completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato con particolare riguardo alla riorganizzazione dei programmi di spesa e delle missioni e alla programmazione delle risorse (attuata con il decreto legislativo n. 90 del 2016);
   la delega per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il Pag. 62potenziamento della funzione del bilancio di cassa (attuata con il decreto legislativo n. 93 del 2016 ed il successivo decreto correttivo e integrativo n. 29 del 2018);
   la delega per la riforma e il potenziamento dei controlli di ragioneria e del programma di analisi e valutazione della spesa (attuata con il decreto legislativo n. 123 del 2011);
   la delega per l'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità e di tesoreria, che è scaduta il 31 dicembre 2017 senza essere stata esercitata.

  Osserva che nel corso della precedente legislatura il processo di riforma è stato pressoché completato, sia con l'adozione di buona parte dei decreti delegati testé menzionati (quelli adottati nel biennio 2016-2018), sia con l'attuazione della legge costituzionale n. 1 del 2012, che – nel sostituire integralmente l'articolo 81 della Costituzione – ha introdotto il principio dell'equilibrio di bilancio e ha fatto venir meno il carattere formale della legge di bilancio, richiedendo implicitamente il passaggio dal tradizionale schema normativo di finanza pubblica fondato sulla predisposizione di due distinti provvedimenti (la legge di bilancio e la legge di stabilità) ad uno schema radicalmente differente, fondato su un unico provvedimento (la legge di bilancio) che, oltre alle poste contabili, doveva anche contenere disposizioni che integrano o modificano la legislazione di entrata o di spesa, incorporando in tal modo i contenuti della legge di stabilità.
  Tale innovazione, delineata in linea di principio con la legge rinforzata n. 243 del 2012, è stata quindi concretamente attuata con la legge n. 163 del 2016, che ha avuto origine all'esito di una lunga indagine conoscitiva svolta congiuntamente nella scorsa legislatura dalle Commissioni bilancio di Camera e Senato, che è terminata con l'approvazione di documenti conclusivi che hanno in buona parte orientato i contenuti della predetta legge n. 163.
  In questo quadro rammenta che lo schema di decreto legislativo in esame detta disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 90 del 2016, il quale ultimo, nell'ambito del processo di riforma in precedenza delineato, ha ridefinito la struttura del bilancio dello Stato, prevedendo in particolare:
   la revisione delle missioni e dei programmi nonché della classificazione delle spese nel cui ambito, tra l'altro, l'attuale distinzione tra spese rimodulabili e non rimodulabili è sostituita da una nuova classificazione articolata in oneri inderogabili, fattori legislativi e spese di adeguamento al fabbisogno;
   la modifica della struttura delle note integrative del disegno di legge di bilancio, nonché di quelle allegate al rendiconto;
   l'introduzione della contabilità integrata – vale a dire di un sistema di contabilità economico-patrimoniale – in affiancamento alla contabilità finanziaria, nonché del piano dei conti integrato, costituito da conti che rilevano le entrate e le spese in termini di contabilità finanziaria e da conti economico patrimoniali, entrambi redatti secondo comuni criteri di contabilizzazione;
   la modifica, infine, delle disposizioni inerenti alla disciplina delle contabilità speciali, al fine della progressiva eliminazione delle gestioni da ricondurre a contabilità ordinaria.

  Nel rinviare all'intervento del collega Angiola per l'illustrazione del contenuto specifico dei singoli articoli del presente schema, segnala che le principali modifiche introdotte dal provvedimento in esame riguardano:
   la possibilità anche in relazione alla gestione unificata delle spese a carattere strumentale di operare nei primi sessanta giorni di gestione del nuovo bilancio sulla base delle assegnazioni dell'anno precedente;
   la semplificazione dell'iter di aggiornamento delle azioni;Pag. 63
   la semplificazione dell'allegato alla Nota di aggiornamento del DEF riguardante le spese di investimento e le leggi pluriennali;
   la semplificazione della disciplina in materia di flessibilità e di variazioni di bilancio;
   l'introduzione di un apposito allegato conoscitivo al rendiconto generale volto a illustrare la gestione delle risorse in relazione allo svolgimento di servizi da parte delle amministrazioni centrali;
   la revisione del conto riassuntivo del tesoro e la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere sulle contabilità speciali o conti correnti di tesoreria;
   la riformulazione dei principi contabili generali e l'intervento sulla durata della sperimentazione della contabilità integrata e del piano integrato dei conti;
   la modificazione della legge di contabilità in relazione all'analisi del bilancio di genere, al fine di precisare che tale analisi è destinata anche a fornire il supporto informativo per la definizione di politiche volte a perseguire la parità di genere.

  Ricorda, inoltre, che il presente schema di decreto è stato trasmesso alla Corte dei Conti, la quale ha espresso il parere di competenza nell'adunanza a sezioni riunite del 4 giugno 2018 (parere n.3/2018) e che gran parte delle proposte di modifica formulate dalla Corte stessa sono state recepite dal Governo nel testo successivamente trasmesso al Parlamento, mentre per le parti in relazione alle quali il Governo ha ritenuto, invece, di non conformarsi al parere delle Corte dei Conti, nella relazione illustrativa ne vengono spiegate le ragioni.
  Prima di passare la parola al collega Angiola, intende conclusivamente sottolineare due questioni.
  La prima riguarda la necessità di apportare modifiche di coordinamento tecnico-normativo ad alcune disposizioni del provvedimento in esame, tenendo conto del fatto che esse, attraverso la tecnica della novella legislativa, dovranno essere incorporate nel testo della legge n. 196 del 2009. Mi riferisco, ad esempio, alle modifiche introdotte dall'articolo 5 del presente schema di decreto all'articolo 36 della citata legge n. 196, laddove dovrebbe essere precisato che le unità elementari di bilancio dell'entrata e della spesa alle quali si fa riferimento sono quelle afferenti alle entrate finalizzate per legge, giacché tale precisazione risulta solo nella rubrica dell'articolo 5 dello schema di decreto in esame ma non anche nel testo della disposizione che sarà poi incorporata nella legge n. 196 del 2009. Ritiene che su tali aspetti valide indicazioni potranno comunque emergere anche nel corso dell'attività conoscitiva di carattere informale che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentati dei gruppi, della Commissione bilancio della Camera ha deliberato di svolgere, congiuntamente all'Ufficio di presidenza della Commissione bilancio del Senato, nella riunione tenutasi lo scorso 27 giugno e che vedrà la partecipazione del presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio, nonché di rappresentati della Corte dei conti, della Ragioneria generale dello Stato e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
  Osserva che la seconda questione è invece rappresentata da un problema di prospettiva non riferito specificamente allo schema di decreto al nostro esame ma, più in generale, all'impianto complessivo della riforma. Intendo in particolare fare riferimento alla necessità di rinnovare la delega contenuta all'articolo 50 della legge n. 196 del 2009, relativa all'adozione di un testo unico delle disposizioni in materia di contabilità e di tesoreria, che – come in precedenza accennato – è scaduta il 31 dicembre 2017. A suo avviso, solo in tal modo si potrà infatti raccogliere in un quadro organico la variegata disciplina contabile su cui si è ripetutamente intervenuti negli ultimi anni, offrendo così a Pag. 64tutti gli operatori del settore della finanza pubblica e al Parlamento stesso un unico strumento di agevole consultazione.

  Nunzio ANGIOLA (M5S), relatore, nel ringraziare il collega Boccia per l'ampia introduzione svolta, che ha puntualmente definito il contesto normativo nel quale il presente schema di decreto si colloca, passa all'esame dei singoli articoli di cui si compone lo schema di decreto in oggetto, rappresenta quanto segue.
  L'articolo 1 interviene sulla norma di cui all'articolo 21, comma 17, della legge n. 196 del 2009, che autorizza la gestione del bilancio, fino al sessantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di bilancio, sulla base delle medesime assegnazioni disposte nell'esercizio precedente, nelle more dell'assegnazione, ai responsabili della gestione, delle risorse attribuite con la legge di bilancio.
  In particolare, si prevede l'estensione della suddetta autorizzazione anche alla gestione unificata relativa alle spese a carattere strumentale, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997. Segnala che sulla disciplina della gestione unificata delle spese a carattere strumentale interviene anche l'articolo 9, comma 2, dello schema di decreto in esame, il quale prevede che l'individuazione di tali spese venga effettuata con decreto del Ministro competente «previo assenso del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato», e non «di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica», come attualmente previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997.
  L'articolo 2 interviene sulla norma di cui all'articolo 25-bis, comma 6, della legge n. 196 del 2009, che disciplina l'individuazione delle azioni del bilancio dello Stato. In particolare, si prevede che l'aggiornamento dell'elenco delle azioni individuate possa avvenire:
   con il disegno di legge di bilancio, dandone evidenza in apposito allegato;
   con i decreti di variazione di bilancio conseguenti all'approvazione di nuove leggi, ricorrendone i presupposti, che devono poi essere comunicati al Parlamento.

  Al riguardo, segnala che l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2016 già definisce modalità di aggiornamento delle azioni, analoghe a quelle proposte dal citato articolo 2.
  Si segnala, altresì, che l'articolo 25-bis, comma 8, della legge n. 196 del 2009, nel demandare a un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la definizione dell'esercizio finanziario a decorrere dal quale le azioni, terminata la fase sperimentale, costituiranno le unità elementari di bilancio, rimette al predetto decreto la possibilità di modificare le azioni già individuate.
  In ordine alle modalità di aggiornamento e modifica delle azioni evidenzia, pertanto, l'esigenza di un più chiaro coordinamento normativo tra il testo vigente dell'articolo 25-bis, comma 8, della legge n. 196 del 2009 e le modifiche previste dall'articolo 2 in esame, anche tenendo conto di quanto già stabilito dall'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 ottobre 2016.
  L'articolo 2 modifica, poi, per finalità di coordinamento normativo, l'articolo 21, comma 11, lettera a), della legge n. 169 del 2009, chiarendo che le Note integrative relative a ciascuno stato di previsione debbano fare riferimento alle «azioni», e non alle «unità elementari di bilancio», come attualmente previsto.
  L'articolo 3 modifica, con finalità di semplificazione, la procedura di predisposizione e il contenuto della documentazione allegata alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) volta a dare conto delle spese di investimento e delle relative leggi pluriennali, attualmente disciplinata dall'articolo 10 della legge n. 196 del 2009.
  A tal fine, si prevede che la NADEF sia corredata di una Nota illustrativa sulle Pag. 65leggi pluriennali di spesa di carattere non permanente. Tale nota, in particolare, riporta:
   l'indicazione delle leggi che rivestono carattere di contributi pluriennali, dando conto, a seguito della completa attivazione delle procedure di monitoraggio di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), della valutazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica;
   i quadri contabili di ciascuna legge, distintamente per missione e programma, con indicazione della relativa scadenza, dell'onere complessivo, degli eventuali rifinanziamenti o definanziamenti, le somme complessivamente stanziate, quelle effettivamente impegnate ed erogate ed i relativi residui. In apposita sezione del quadro contabile è esposta la programmazione finanziaria di ciascuna legge, tenendo conto degli impegni pluriennali ad esigibilità e del piano finanziario pluriennale dei pagamenti.

  I Ministeri competenti sono tenuti a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 luglio di ciascun anno, tutti i dati necessari ai fini della predisposizione della Nota illustrativa. I dati contenuti nella Nota illustrativa costituiscono la base informativa per il monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di cui all'articolo 30, comma 9, lettera f), della legge n. 169 del 2009. Le principali modifiche rispetto alla normativa vigente, recata, come detto, dall'articolo 10 della legge n. 196 del 2009, riguardano:
   lo snellimento e la semplificazione del processo di predisposizione e composizione della Nota illustrativa e la sua ridenominazione;
   la soppressione della norma che attualmente prevede il commento dei dati, da parte dei Ministeri, organizzati per missioni di spesa;
   lo slittamento dal 30 giugno al 31 luglio di ciascun anno, del termine entro il quale ciascun Ministero deve trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze tutti i dati necessari alla predisposizione della Nota illustrativa;
   l'espressa previsione che i dati trasmessi dai Ministeri vengano a costituire la base informativa per il monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, lettera f), della legge n. 196 del 2009).

  L'articolo 4 reca una serie di modifiche alla legge di contabilità n. 196 del 2009 che intervengono in materia di flessibilità di bilancio, con specifico riguardo alle rimodulazione delle dotazioni annuali delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale e di variazioni di bilancio nel corso della gestione.
  Le lettere a) e b) del comma 1 intervengono sulla disciplina delle rimodulazioni delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, permanenti e non, con una riformulazione sia delle disposizioni contenute al comma 3 dell'articolo 23 della legge di contabilità, recante la disciplina generale delle rimodulazioni di autorizzazioni legislative di spesa, sia della normativa contenuta ai commi 1 e 2 dell'articolo 30, riguardanti specificamente le leggi pluriennali di spesa in conto capitale e la loro possibilità di rimodulazione in sede di disegno di legge di bilancio.
  In particolare, la lettera a) interviene sull'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge di contabilità – relativo alle rimodulazioni di tipo compensativo delle leggi di spesa – al fine di ricomprendere nella fattispecie delle rimodulazioni per l'adeguamento delle dotazioni di competenza e di cassa al Cronoprogramma dei pagamenti le rimodulazioni delle autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, effettuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo 30, comma 2. La formulazione in tal senso dell'articolo 23 recepisce, nella sostanza, quanto ora previsto dal vigente ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 30 – il quale prevede che, con la legge di bilancio, le quote annuali delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale sono rimodulate in relazione a quanto previsto Pag. 66nel piano finanziario dei pagamenti – periodo che, pertanto, non viene riproposto nella riformulazione del medesimo comma 1 dell'articolo 30, disposta dalla successiva lettera b) dell'articolo in esame.
  La lettera a) del comma 1 precisa inoltre – con una modifica all'articolo 23, comma 3, alinea – che il rispetto del vincolo dei saldi di finanza, che sottende alle rimodulazioni delle dotazioni finanziarie dei fattori legislativi, è riferito ai saldi «programmati», al fine di chiarire la possibilità di rimodulare le risorse delle autorizzazioni di spesa anche con riferimento agli anni successivi al triennio.
  La lettera b) riformula i commi 1 e 2 dell'articolo 30 della legge di contabilità, al fine di migliorare la leggibilità della normativa sulla rimodulazione delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale – senza modifiche sostanziali rispetto al testo vigente –, evitando sovrapposizioni con la normativa di cui alle sopra illustrate lettere a) e b) del richiamato articolo 23, comma 3, per la parte che riguarda appunto le leggi pluriennali.
  In particolare, la nuova formulazione del comma 1 dell'articolo 30 ripete il contenuto delle leggi pluriennali di spesa in conto capitale, che, come nel testo vigente, «quantificano la spesa complessiva e le quote di competenza attribuite a ciascun anno interessato». Viene inoltre confermata la normativa relativa ai limiti per l'assunzione di impegni pluriennali e per i relativi pagamenti, anche qui senza innovazioni sostanziali, rispetto a quanto è ora contenuto nel vigente comma 2 dell'articolo 30, che dà alle amministrazioni centrali dello Stato la facoltà di assumere impegni nei limiti dell'intera somma indicata dalle predette leggi, ma il dovere di contenere i relativi pagamenti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
  Il nuovo comma 2 dell'articolo 30 riformula la normativa sulle rimodulazioni delle leggi pluriennali di spesa che possono essere effettuate con il disegno di legge di bilancio, chiarendo che esse possono essere proposte in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica, mantenendo in sostanza tale facoltà entro i limiti della normativa vigente. In particolare, si prevede:
   per le autorizzazioni pluriennali di spesa in conto capitale, la facoltà di rimodulazione delle quote annuali ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, nel rispetto del vincolo finanziario complessivo autorizzato dalla legge;
   per le sole autorizzazioni di spesa in conto capitale a carattere non permanente, la facoltà della reiscrizione nella competenza degli esercizi successivi delle somme non impegnate alla chiusura dell'esercizio.

  In merito alla formulazione della lettera a) andrebbe chiarito se la rimodulazione delle quote annuali ai sensi dell'articolo 23, comma 1-ter, riguardi sia le autorizzazioni pluriennali a carattere permanente sia quelle a carattere non permanenti. Nel caso delle permanenti andrebbe indicato l'ambito temporale a cui riferire il vincolo finanziario complessivo, quale, ad esempio, quello definito dal bilancio pluriennale. Viene infine confermata, nel nuovo comma 2, la necessità che a tali rimodulazioni venga data adeguata evidenza in appositi allegati al disegno di legge di bilancio, evidenza già prevista nell'ultimo periodo del vigente comma 1, nonché, in via più generale, nel comma 3-ter dell'articolo 23.
  In proposito segnala, nel complesso, la necessità di una più puntuale formulazione del comma 2 dell'articolo 30.
  La lettera c) dell'articolo in esame interviene sull'articolo 33, comma 2, della legge di contabilità – che reca la disciplina dell'assestamento e delle variazioni di bilancio – con riferimento specifico alle variazioni di bilancio che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con proprio decreto per l'applicazione dei provvedimenti legislativi i cui effetti non risultano recepiti nel disegno di legge di bilancio presentato in Parlamento, ai fini della gestione e della rendicontazione. La modifica è volta a consentire che tali variazioni di bilancio siano espresse Pag. 67anche in termini di residui, oltre che di competenza e cassa, come già previsto nel testo vigente.
  In merito alla norma in esame, ritiene che sarebbe opportuno circoscrivere l'arco temporale entro il quale è riconosciuta l'autorizzazione al Ministro dell'economia e delle finanze a provvedere alle variazioni di bilancio, giacché il riferimento agli effetti non recepiti nel disegno di legge di bilancio appare non sufficientemente puntuale.
  Viene inoltre inserito un nuovo comma 4-nonies all'articolo 33, finalizzato a limitare la possibilità di variazioni di bilancio tra programmi di spesa diversi autorizzate, nel corso della gestione, con decreti del Ministro competente, disponendo la soppressione delle relative disposizioni di legge che le autorizzano. Tale facoltà di effettuare compensazioni con decreti del Ministro competente viene mantenuta soltanto per le spese relative ai:
   fondi da ripartire per acquisto di beni e servizi, di cui all'articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002;
   fondi a disposizione dei corpi di polizia, dei vigili del fuoco e delle Forze armate.

  In sostanza, il nuovo comma è finalizzato a confermare – in coerenza con le regole sulla flessibilità gestionale recate dall'articolo 30 medesimo – che le variazioni di bilancio nel corso della gestione possono essere effettuate con decreti del Ministro competente solo nell'ambito di uno stesso programma di spesa e non su programmi di spesa diversi. Ciò anche per garantire, sottolinea la relazione illustrativa, il rispetto della regola generale di contabilità, che consente la variazione degli stanziamenti di spesa afferenti a programmi diversi – che, si rammenta, costituiscono l'unità di voto parlamentare, la cui dotazione finanziaria è fissata con la legge di bilancio – solo qualora adottati in conseguenza dell'approvazione di provvedimenti legislativi, mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da registrare alla Corte dei conti. Le deroghe riguardano, come in precedenza detto, soltanto alcune normative specifiche, per le quali – secondo quanto riportato nella relazione illustrativa – il Governo ritiene utile mantenere l'attuale facoltà di operare mediante decreti del Ministro competente, e precisamente quelle relative ai fondi per l'acquisto di beni e servizi, limitatamente a quelli costituiti ai sensi dell'articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002 – da ripartire, secondo la norma citata, con decreti del Ministro competente, comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite gli Uffici centrali del bilancio, nonché alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti – e ai fondi a disposizione dei corpi di polizia, dei vigili del fuoco e delle Forze armate.
  Con la lettera d) vengono introdotte alcune disposizioni che riguardano la gestione degli impegni e dei pagamenti nella fase a ridosso della scadenza dell'esercizio finanziario. A tal fine viene modificato l'articolo 34 della legge di contabilità, recante la disciplina dell'impegno e del pagamento delle spese del bilancio dello Stato. In particolare, viene inserito il nuovo comma 5-bis nell'articolo 34, con il quale, al fine di rendere più tempestiva l'assunzione degli impegni di spesa entro la scadenza dell'esercizio finanziario e consentire una corretta gestione del piano dei pagamenti, si richiede alle amministrazioni competenti di trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale Stato, le richieste dì adozione dei decreti di variazioni di bilancio, e la relativa documentazione, in tempo utile per permetterne il perfezionamento entro la chiusura dell'esercizio finanziario, nel rispetto dei vincoli temporali previsti dalla normativa per l'assunzione degli impegni.
  Il comma 5-bis si configura, tuttavia, come una norma di carattere programmatorio, per la cui effettività – come rilevato dalla Corte dei conti nel parere espresso sullo schema in esame – sarebbe opportuno inserire un termine per le richieste di decreti di variazione. Pag. 68
  Viene inoltre sostituito il comma 6 dell'articolo 34, che vieta, alla chiusura dell'esercizio finanziario al 31 dicembre, l'assunzione di impegni di spesa a carico dell'esercizio scaduto. La norma prevede tuttavia alcune eccezioni a tale divieto. Tali eccezioni riguardano gli impegni conseguenti a variazioni di bilancio disposte con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che siano connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno ovvero adottate nell'ultimo mese dell'anno, relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonché alla attribuzione delle risorse di fondi la cui ripartizione è disposta con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a seguito dell'adozione di un provvedimento amministrativo che ne stabilisce la destinazione.
  La nuova riformulazione del comma 6 conferma il divieto di impegni di spesa ad esercizio scaduto, ribadendo il principio che gli Uffici centrali di bilancio non possono dare corso ad atti di impegno che dovessero pervenire successivamente alla data del 31 dicembre. Laddove invece ricorrano le condizioni di cui sopra, e cioè variazioni di bilancio connesse all'applicazione di provvedimenti legislativi pubblicati nell'ultimo quadrimestre dell'anno ovvero adottate nell'ultimo mese relative a riassegnazioni di entrate di scopo nonché alla attribuzione delle risorse di fondi a ripartizione, la nuova formulazione prevede, in luogo dell'impegno in deroga, la conservazione in conto residui delle relative risorse, purché assegnate con variazioni di bilancio adottate in base a decreti trasmessi entro il 28 febbraio alla Corte dei conti.
  Nel caso di risorse di parte corrente, se assegnate con variazioni di bilancio che non presentano i requisiti di cui sopra o i cui decreti siano trasmessi successivamente alla predetta data, esse costituiscono economie di bilancio, con l'unica eccezione per le variazioni compensative relative alle competenze fisse e continuative del personale. In questo caso, il termine del 28 febbraio, per la trasmissione del relativo decreto di variazione, è differito al 15 marzo. Ciò in quanto si tratta di mere regolazioni contabili tra stanziamenti di capitoli gestiti con ruoli di spesa fissa.
  Al riguardo, ai fini di una maggiore chiarezza della disposizione, ritiene che si potrebbe continuare a far riferimento al concetto di impegno, sebbene tardivo, anziché a quello di variazione di bilancio introdotto dalla disposizione in esame, giacché la conservazione nel conto dei residui presuppone comunque un atto di impegno delle relative somme.
  Conseguentemente, in relazione ad impegni concernenti risorse di parte corrente che non rispettano i requisiti previsti dalla disposizione, si potrebbe introdurre la nozione di inefficacia dei medesimi atti di impegno giacché in tali casi si prevede la confluenza in economia dell'esercizio finanziario scaduto delle risorse interessate.
  Le modifiche introdotte dalla norma in esame sono volte a garantire – spiega la relazione illustrativa – in presenza dei requisiti previsti dalla normativa, la possibilità per l'amministrazione di gestire quelle risorse assegnate a fine anno che, in vigenza del nuovo concetto di impegno e dell'applicabilità dei nuovi criteri di imputazione in bilancio, sarebbero di fatto «non impegnabili». La flessibilità concessa per le indicate situazioni, particolari e ben delimitate, eviterebbe pertanto – secondo quanto riportato nella relazione – un'eccessiva rigidità gestionale. Segnala che tale principio è stato riformulato dallo schema in esame al fine di tener conto delle innovazioni di carattere normativo derivanti dalle disposizioni contenute nell'articolo 6 del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, correttivo del decreto legislativo n. 93 del 2016, riguardanti l'accertamento «qualificato» dell'entrata e quelle relative all'imputazione degli impegni agli esercizi finanziari nei quali l'obbligazione viene a scadenza.
  L'articolo 5 prevede un nuovo allegato conoscitivo al rendiconto generale dello Stato, nel quale sono illustrati, per ciascun Ministero e per unità elementare di bilancio dell'entrata e della spesa, le entrate affluite e le spese sostenute nell'esercizio Pag. 69in relazione ai servizi e alle attività prestati dalle amministrazioni centrali in favore di soggetti pubblici e privati.
  Al riguardo, premesso che la disposizione è destinata ad essere incorporata nell'articolo 36 della legge n. 196 del 2009, avente ad oggetto «Elementi del conto del bilancio e del conto del patrimonio» senza alcun riferimento alle spese finalizzate per legge, ritiene che andrebbe valutata, ai fini di una maggiore chiarezza della norma, l'opportunità di inserire nel corpo della disposizione un riferimento a tali entrate, giacché, in mancanza di tale precisazione, esso risulterebbe indicato soltanto alla rubrica dell'articolo 5 in esame.
  L'articolo 6, comma 1, interviene sulla norma di cui all'articolo 44-ter della legge n. 196 del 2009, che dispone la progressiva eliminazione delle gestioni contabili operanti a valere sulle contabilità speciali o sui conti correnti di tesoreria. In particolare, con la modifica del comma 1 dell'articolo 44-ter si attribuisce alle amministrazioni centrali la facoltà di gestire in forma diretta, anziché tramite funzionari delegati, le gestioni operanti su contabilità speciali o conti di tesoreria da ricondurre al regime di contabilità ordinaria. Si specifica inoltre che gli introiti delle gestioni interessate provenienti da amministrazioni pubbliche, enti, organismi pubblici e privati e dall'Unione europea sono versati all'entrata del bilancio dello Stato e quindi riassegnati agli stati di previsione dei Ministeri interessati.
  Nella vigente formulazione, la legge di contabilità si limita, invece, a disporre il versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
  L'ultima modifica del comma 1 dell'articolo 44-ter riguarda i versamenti effettuati dall'Unione europea diversi dai rimborsi di missione e dagli emolumenti in favore del personale. La modifica dispone che tali versamenti affluiscano presso il conto di tesoreria intestato al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie. Per assicurare la continuità operativa delle gestioni contabili durante la fase di riconduzione alla contabilità ordinaria, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre in via transitoria, e cioè limitatamente al primo esercizio successivo alla chiusura delle gestioni e con regolarizzazione tempestiva, delle anticipazioni di tesoreria, previa richiesta dell'amministrazione competente.
  Ai fini della formulazione della norma, ritiene debba valutarsi l'opportunità di precisare che la riconduzione a cui si fa riferimento nei periodi aggiunti nel comma 1 dell'articolo 44-ter della legge n. 196 del 2009 riguarda la riconduzione alla contabilità ordinaria. Si tratta di una precisazione che potrebbe risultare opportuna dal momento che l'analoga espressione contenuta nel testo vigente del medesimo articolo 44-ter viene ora soppressa per effetto delle modifiche introdotte dallo schema di decreto in esame.
  Lo schema modifica inoltre il comma 8 del medesimo articolo 44-ter: da un lato, si estende il divieto di apertura di nuove contabilità speciali ai nuovi conti correnti di tesoreria; dall'altro, si prevede che nel caso di affidamento della gestione di specifici interventi a proprie società in house o a società a controllo statale, le amministrazioni dello Stato possono nominare funzionari delegati i dipendenti dei soggetti gestori, fatti salvi gli ordinari strumenti di vigilanza e controllo di regolarità amministrativa e contabile.
  L'articolo 6, comma 2, dispone la sostituzione della norma riguardante le gestioni delle amministrazioni statali presso il sistema bancario e postale, di cui all'articolo 44-quater della legge n. 196 del 2009. In particolare, il comma 1 del nuovo articolo 44-quater ribadisce che le gestioni presso il sistema bancario e postale devono essere autorizzate da una norma di legge o da disposizioni regolamentari, in assenza delle quali l'autorizzazione è concessa dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato su richiesta dell'amministrazione competente. Il comma 2 precisa che tali gestioni sono consentite soltanto nei casi in cui, e per il tempo strettamente necessario, non sia possibile usare le ordinarie procedure contabili previste Pag. 70dall'ordinamento delle amministrazioni richiedenti. Il comma 3 del nuovo articolo 44-quater, infine, prevede una sanzione per il dirigente o il funzionario delegato responsabile dell'apertura dei conti correnti bancari o postali non autorizzati. Le somme giacenti sono riversate all'entrata del bilancio dello Stato insieme agli interessi maturati, mentre al dirigente o al funzionario delegato viene comminata una sanzione pecuniaria pari al doppio degli interessi maturati maggiorata di un importo pari al 2 per cento della somma giacente.
  Ritiene che si potrebbe pertanto valutare l'opportunità di precisare meglio, ai fini dell'applicazione delle sanzioni, a quali competenze stipendiali debba farsi riferimento e se alla luce della legislazione vigente l'imputazione delle sanzioni alle predette competenze debba essere assoggettata a limiti specifici.
  Il comma 4 prevede che gli interessi realizzati sui conti bancari e postali siano versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  In merito, dovrebbe essere chiarito se la disposizione di cui al comma 4 in esame sia applicabile a tutte le ipotesi di apertura di conti bancari o postali per la gestione di interventi di spesa, nel qual caso dovrebbe essere precisato la tempistica del versamento degli interessi all'entrata del bilancio dello Stato, ad esempio alla fine dell'esercizio, ovvero sia applicabile alla sola ipotesi di conti correnti bancari o postali aperti in violazione delle disposizioni di cui al comma 3, nel qual caso tale limitazione dovrebbe essere specificata ne testo della disposizione.
  Il comma 5 dispone che le amministrazioni titolari di conti presso il sistema bancario e postale comunichino al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con cadenza trimestrale a partire dal 30 aprile l'elenco delle gestioni che si avvalgono dei conti medesimi, nonché le principali informazioni sui conti e sulla relativa norma di autorizzazione. Tali gestioni sono infine poste dal comma 6 sotto la vigilanza del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.
  L'articolo 6, comma 3, integra il decreto legislativo n. 90 del 2016 con una norma riguardante la ricognizione delle gestioni statali presso la tesoreria dello Stato o presso il sistema bancario o postale, inserendo il nuovo articolo 7-bis, e con una norma riguardante i fondi scorta, attraverso l'introduzione del nuovo articolo 7-ter.
  In particolare, quanto all'articolo 7-bis, il comma 1 affida al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato il compito di effettuare, a partire dal 2019 e con cadenza triennale, una ricognizione delle gestioni operate su conti aperti presso la tesoreria dello Stato ovvero su conti correnti bancari o postali, realizzate direttamente dalle amministrazioni dello Stato titolari o mediante avvalimento di soggetti terzi, i cui fondi siano stati costituiti mediante il versamento di somme originariamente iscritte in stanziamenti di spesa del bilancio dello Stato.
  Il comma 2 prevede che, sulla scorta della ricognizione disposta dal comma 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, e su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si individuino le gestioni da ricondurre alla contabilità ordinaria, pubblicando l'esito sul sito istituzionale della Ragioneria generale dello Stato. Ai sensi del comma 3, sono escluse dalla riconduzione le gestioni che presentino la caratteristica della rotatività e che siano autorizzate espressamente dalla legge, nonché la gestione relativa alla Presidenza del Consiglio dei ministri, i programmi comuni tra più amministrazioni, enti, organismi pubblici e privati e i casi di urgenza e necessità.
  Il comma 4 precisa che resta ferma l'estinzione dei conti correnti di tesoreria centrale per i quali siano trascorsi almeno tre anni dall'ultima movimentazione (articolo 44-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009) nonché l'estinzione delle contabilità speciali per le quali sia trascorso almeno un anno dall'ultima operazione Pag. 71(articolo 10, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 367 del 1994).
  Secondo il comma 5, la disponibilità di ciascuna gestione alla data di riconduzione è versata all'entrata del bilancio dello Stato, mentre, in base al comma 6, le amministrazioni interessate possono proseguire la gestione in forma diretta o tramite funzionari delegati di contabilità ordinaria.
  Quanto all'articolo 7-ter, il comma 1 istituisce dei fondi bilancio denominati «fondi scorta» nello stato di previsione dei Ministeri a cui siano attribuite funzioni in materia di difesa nazionale, ordine pubblico e sicurezza e soccorso civile. I fondi sono volti a soddisfare le esigenze inderogabili nonché ad assicurare la continuità nella gestione delle strutture centrali e periferiche operanti nell'ambito di tali funzioni. Tali fondi sono utilizzati mediante anticipazione di risorse finanziarie.
  Il comma 2 stabilisce che l'amministrazione ripartisce la dotazione dei fondi scorta mediante ordinativi primari di spesa emessi direttamente in favore delle strutture di cui al comma 1. Il comma 3 pone dei limiti alla natura delle spese oggetto di anticipazione sui fondi scorta, mentre il comma 4 istituisce nello stato di previsione dell'entrata, in corrispondenza di ciascun fondo scorta istituito negli stati di previsione della spesa, un'apposita unità elementare del bilancio con una dotazione di pari importo per la sistemazione contabile delle operazioni.
  Alla chiusura dell'esercizio finanziario (comma 5), le somme anticipate dal fondo scorta ancora nella disponibilità delle strutture sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, salvo il caso in cui sia necessario che le somme permangano nella disponibilità delle strutture al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 in fase di passaggio tra due esercizi finanziari.
  I commi 6 e 7, infine, regolano l'apertura di conti correnti postali o bancari da parte delle strutture dei Ministeri di cui al comma 1, nonché i trasferimenti temporanei di risorse tra conti correnti intestati a strutture diverse per le esigenze di cassa urgenti e indilazionabili.
  Con riferimento alla costituzione dei fondi scorta di cui all'articolo 7-ter del decreto legislativo n. 90 del 2016, ritiene che andrebbe chiarito se l'istituzione dei citati fondi riguardi, oltre agli stati di previsione dei Ministeri interessati, anche il bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, posto che alla Presidenza del Consiglio sono attribuite, a legislazione vigente, funzioni in materia di soccorso civile.
  L'articolo 6, comma 4, modifica il decreto legislativo n. 123 del 2011 in più punti. All'articolo 5, inserisce il comma 3-ter con cui dispone che gli ordinativi di spesa emessi a valere sui fondi scorta siano assoggettati al solo controllo contabile. Inserisce inoltre l'articolo 13-ter contenente la disciplina della rendicontazione delle spese per il reintegro delle disponibilità delle strutture centrali e periferiche delle amministrazioni titolari di fondi scorta. All'articolo 14, infine, inserisce il comma 5-bis contenente la disciplina del controllo dei rendiconti di cui sopra.
  L'articolo 7, comma 1, lettera a), sostituisce l'allegato 1 alla legge di contabilità sui principi contabili generali, a decorrere dal 1o gennaio 2019, come stabilito dall'articolo 11 dello schema di decreto in esame. I principi si applicano a partire dalla data di entrata in vigore di ciascuna delle disposizioni dei decreti legislativi n. 90 e n. 93 del 2016, ai sensi della nota n. 1 dell'Allegato 1 annesso allo schema di decreto in esame. L'allegato 1 allo schema di decreto riporta 22 principi contabili generali in luogo dei 24 principi annoverati dall'allegato vigente, in quanto risultano accorpati i principi di continuità, comparabilità e costanza.
  La lettera b) modifica l'articolo 38-sexies della legge n. 196 del 2009 dedicato alla sperimentazione. Tale articolo dispone che al fine di valutare gli effetti dell'adozione della contabilità integrata, del piano dei conti integrato e del suo utilizzo quale struttura di riferimento per la predisposizione dei documenti contabili e di bilancio Pag. 72unitamente alle missioni, ai programmi e alle azioni, di cui all'articolo 25-bis della citata legge, nonché della codifica della transazione contabile elementare, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare entro il 30 giugno 2016 è disciplinata un'attività di sperimentazione con verifica dei risultati a consuntivo. La modifica in esame stabilisce che la durata di due anni attualmente fissata dall'articolo 38-sexies debba essere la durata minima della sperimentazione («almeno» due anni).
  L'articolo 8 interviene sulla sperimentazione dell'adozione del bilancio di genere, al fine precisare che una delle finalità di tale sperimentazione è fornire un supporto informativo per la definizione di politiche volte a perseguire la parità di genere. In particolare, si interviene sul comma 1 dell'articolo 38-septies della legge n. 196 del 2009, che prevede l'avvio di una sperimentazione dell'adozione di un bilancio di genere. La formulazione attualmente vigente della finalità della sperimentazione «per determinare una valutazione del diverso impatto delle politiche di bilancio sul genere» viene sostituita con «anche al fine di fornire un supporto informativo per la definizione di politiche volte a perseguire la parità di genere». La disposizione soppressa, peraltro, resta sostanzialmente ricompresa all'interno del comma 1 dell'articolo 38-septies, laddove si esplicita l'ulteriore finalità «per la valutazione del diverso impatto della politica di bilancio sulle donne e sugli uomini, in termini di denaro, servizi, tempo e lavoro non retribuito».
  L'articolo 9, comma 1, lettera a), novella l'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009. Tale modifica intende chiarire, risolvendo così alcuni dubbi interpretativi, che la copertura finanziaria di un provvedimento, riferita al primo anno, resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio di riferimento. Tale chiarimento si rende necessario, in particolare, per interventi contenuti in una legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nell'anno successivo a quello dell'esercizio cui si riferisce la copertura nel primo anno. Viene così generalizzato quanto previsto per le spese corrispondenti ad obblighi internazionali dallo stesso articolo 18, comma 3.
  La lettera b) reca una modifica di coordinamento all'articolo 39 della medesima legge concernente l'analisi e la valutazione della spesa: essa espunge il riferimento al Rapporto sulla spesa delle amministrazioni centrali previsto nel testo previgente dell'articolo 41 della legge n. 196 del 2009, abrogato dall'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 90 del 2016.
  Il citato Rapporto è stato infatti sostituito dalle relazioni previste dall'articolo 22-bis della legge di contabilità, nell'ambito delle attività, ivi disciplinate, di programmazione e di monitoraggio delle risorse finanziarie. Il citato articolo 22-bis prevede che, dopo l'approvazione della legge di bilancio, il Ministro dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro stabiliscano le modalità e i termini per il monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa mediante appositi accordi. Entro il 1o marzo di ogni anno i ministri inviano al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione che illustra il grado di raggiungimento dei risultati previsti dagli accordi per l'esercizio precedente, eventualmente motivando il mancato raggiungimento degli stessi. Tali relazioni sono allegate al DEF.
  Il comma 2 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 279 del 1997. Tale articolo prevede che talune spese di carattere strumentale possano essere gestite da un unico ufficio o struttura di servizio, anche quando siano riconducibili a più centri di responsabilità amministrativa, al fine di evitare duplicazioni. Si ricorda che l'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo n. 279 del 1997, affida al Ministro competente l'individuazione di tali spese strumentali e degli uffici responsabili della relativa gestione, con proprio decreto previo assenso, secondo la modifica qui proposta, del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Pag. 73generale dello Stato, laddove il testo vigente prevede che il medesimo decreto sia emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  L'articolo 10, comma 1, aggiunge, al decreto legislativo n. 90 del 2016, un nuovo articolo 11-bis che prevede la possibilità di aprire, in via transitoria, una contabilità speciale unica, per ciascun Ministero, dedicata alla gestione del «fondo scorta». Tali contabilità potranno essere alimentate solo da risorse provenienti dal fondo scorta o da quota parte di esso o dai suoi reintegri. L'apertura della contabilità deve essere autorizzata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle amministrazioni interessate e per la sola durata dell'esercizio successivo a quello della chiusura delle gestioni di tesoreria prevista dall'articolo 44-ter, comma 1, della legge di contabilità. La finalità dell'articolo 11-bis aggiunto dallo schema in esame è quella di assicurare, al contempo, una riconduzione in bilancio «programmatica e strutturata» delle gestioni di tesoreria e la continuità delle funzioni istituzionali nelle materie summenzionate. A decorrere dal secondo esercizio successivo alla chiusura delle gestioni separate ai sensi dell'articolo 44-ter della legge n. 196 del 2009, le risorse giacenti sulle gestioni alimentate dal fondo scorta dovranno essere versate all'entrata del bilancio dello Stato a seguito della chiusura della relativa gestione unica. Le amministrazioni interessate dovranno determinare le articolazioni che saranno chiamate a gestire le spese a valere sul fondo scorta in regime di contabilità ordinaria. L'indicazione di tali articolazioni dovranno essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, contestualmente alla domanda di apertura della gestione unica o comunque almeno 30 giorni prima del termine previsto per la chiusura delle gestioni esistenti. Tale disposizione è quindi finalizzata a definire anticipatamente, fin dal periodo di operatività della contabilità speciale, il sistema di gestione, i flussi finanziari, i soggetti interessati e le relative responsabilità delle somme ricondotte alla contabilità ordinaria. Infine, in vista della chiusura delle contabilità speciali esistenti, le amministrazioni interessate sono chiamate ad adeguare i propri regolamenti di organizzazione e contabilità (articolo 11-bis, comma 2).
  L'articolo 11 fissa l'entrata in vigore del provvedimento in esame al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con le seguenti eccezioni: la sostituzione dell'allegato 1 alla legge di contabilità n. 196 del 2009, recante i principi contabili generali, da parte dell'articolo 7, comma 1, lettera a); la disciplina dei «fondi scorta» dettata dall'articolo 6, comma 3, capoverso articolo 7-ter. Segnala che tali ultime disposizioni entreranno in vigore il 1o gennaio 2019.
  In merito ai profili di quantificazione non ha osservazioni da formulare tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e del carattere prevalentemente ordinamentale delle disposizioni in esame, nel presupposto – sul quale reputa opportuna una conferma da parte del Governo – che l'adeguamento dei sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze già previsto dal decreto legislativo n. 90 del 2016 sia realizzabile nell'ambito delle risorse già autorizzate ai sensi dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo.
  In conclusione, nel ribadire lo specifico rilievo assunto dal provvedimento in esame nel quadro più ampio del complessivo processo di riforma del bilancio dello Stato puntualmente richiamato dal collega Boccia, fa presente che eventuali proposte di modifiche al testo potranno essere definite all'esito del ciclo di audizioni programmate nell'ambito dell'attività conoscitiva di carattere informale deliberata dagli Uffici di presidenza, integrati dai rappresentanti dei gruppi, delle Commissioni bilancio di Camera e Senato.

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  Il sottosegretario Alessio Mattia VILLAROSA si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

  Claudio BORGHI, presidente, ringrazia i relatori per la esaustiva disamina del provvedimento che, come bene evidenziato, riveste un indubbio rilievo oggettivo, anche in considerazione del fatto che esso riguarda direttamente le materie di competenza della Commissione. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.10 alle 12.15.