CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 28 giugno 2018
29.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO

TESTO AGGIORNATO AL 3 LUGLIO 2018

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ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 28 giugno 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Giustizia, Vittorio Ferraresi.

  La seduta comincia alle 8.30.

Schema di decreto legislativo recante riforma dell'ordinamento penitenziario.
Atto n. 17.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Giulia SARTI, presidente, considerato che si tratta della prima seduta in sede referente della Commissione Giustizia nella nuova legislatura, rinnova gli auguri di buon lavoro a tutti i colleghi.
  Avverte che, secondo quanto convenuto dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi e in assenza di obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso la trasmissione della seduta mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Ne dispone pertanto l'attivazione.
  Prima di procedere, in qualità di relatrice, all'illustrazione del provvedimento, chiede al rappresentante del Governo se l'Esecutivo, considerata la prossima scadenza del termine per l'espressione del parere (1o luglio), intenda attendere l'espressione dei pareri parlamentari oltre il suddetto termine.

  Il sottosegretario Vittorio FERRARESI, associandosi agli auguri di buon lavoro formulati dalla presidente, manifesta la volontà del Governo di attendere fino al 15 luglio prossimo per l'espressione dei pareri parlamentari sul provvedimento in esame, in considerazione tanto della ristrettezza del termine previsto quanto della delicatezza e complessità del tema.

  Giulia SARTI, presidente, nel sottolineare che nel corso della prossima settimana sarà dedicato ampio spazio al dibattito sul Pag. 4provvedimento in esame, avverte che il rappresentante del Governo non potrà ulteriormente presenziare alla seduta della Commissione, a causa della necessità di recarsi presso il Senato per rendere anche presso l'omologa Commissione l'intenzione del Governo di attendere i pareri parlamentari oltre il termine del 1o luglio, e comunque entro il 15 luglio prossimo.

  Giulia SARTI, presidente, in qualità di relatrice, rammenta preliminarmente che le Commissioni Giustizia di entrambi i rami del Parlamento, il 7 febbraio 2018, nel corso della XVII legislatura, hanno già espresso un parere favorevole con condizioni ed osservazioni.
  Rammenta altresì che, poiché il Governo non ha inteso conformarsi integralmente ai pareri parlamentari, in ossequio alla norma di delega, è stata trasmessa alle Camere il 20 marzo 2018, una nuova versione dello schema di decreto legislativo, corredato dei necessari elementi informativi e delle motivazioni delle scelte legislative, al fine di ricevere il parere definitivo. Lo schema di decreto legislativo è stato quindi assegnato, nella XVIII legislatura, il 21 giugno, scorso alle Commissioni Giustizia di Camera e Senato, ai fini dell'espressione del parere definitivo da rendere entro 10 giorni.
  Prima di soffermarsi sul recepimento o meno nel nuovo testo dello schema di decreto legislativo delle condizioni e delle osservazioni recate nel parere espresso dalla Commissione Giustizia del 7 febbraio 2018, segnala che lo stesso consta di 26 articoli suddivisi in 6 capi.
  L'obiettivo perseguito dallo schema di decreto legislativo, che recepisce le proposte elaborate dalle Commissioni ministeriali di studio costituite con decreto del Ministro della Giustizia del 19 luglio 2017, è, secondo la relazione illustrativa, quello di «rendere più attuale la disciplina in materia, attesa la risalenza nel tempo della stessa (legge 26 luglio 1975, n. 354), nonché in virtù dell'esigenza di adeguarla agli innovativi orientamenti della giurisprudenza costituzionale, di legittimità, nonché delle Corti europee».
  In particolare, il Capo I (artt. 1-3) detta disposizioni in tema di assistenza sanitaria in ambito penitenziario. In particolare, la riforma: equipara alla grave infermità fisica, la grave infermità psichica sopravvenuta al reato, ai fini del possibile rinvio facoltativo dell'esecuzione della pena e del possibile accesso alle misure alternative alla detenzione; adegua l'ordinamento penitenziario ai principi di cui al decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, concernente il riordino della medicina penitenziaria, confermando in particolare l'operatività del servizio sanitario nazionale negli istituti penitenziari; amplia le garanzie dei reclusi modificando la disciplina della visita medica generale all'ingresso in istituto, e chiedendo al medico che procede di annotare tutte le informazioni riguardo a eventuali maltrattamenti o a violenze subite. La riforma inoltre estende la gamma dei trattamenti sanitari che i reclusi possono richiedere in carcere a proprie spese e istituisce negli istituti penitenziari apposite sezioni per detenuti con infermità a prevalente gestione sanitaria.
  Rammenta che il Capo II (artt. 4-5) reca disposizioni per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle pene e concessione delle misure alternative disciplinati tanto dall'ordinamento penitenziario quanto dal codice di procedura penale.
  Tra gli interventi di maggior rilievo, rammenta che la riforma distingue le competenze dell'autorità giudiziaria a seconda che vi sia o meno una condanna definitiva prevedendo, prima della condanna definitiva, l'intervento del giudice procedente (G.I.P. o giudice della fase o grado del giudizio non definito) e dopo, a seconda dei casi, del magistrato di sorveglianza e del Tribunale di sorveglianza. Nell'ordinamento attuale, invece, il magistrato di sorveglianza provvede anche nei confronti degli imputati dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.
  Evidenzia, inoltre, che la riforma: sopprime, in relazione ai reclami giurisdizionali dei detenuti e degli internati, il giudizio del tribunale di sorveglianza prevedendo la ricorribilità diretta del provvedimento Pag. 5del magistrato di sorveglianza in Cassazione; prevede l'innalzamento da 3 a 4 anni del limite massimo di pena inflitta o residua entro il quale è consentito l'accesso alle misure alternative; amplia casi in cui il tribunale di sorveglianza procede con rito semplificato; introduce una nuova procedura semplificata e a contraddittorio eventuale per la concessione in via provvisoria delle misure alternative richieste, quando la pena da scontare, anche residua, non sia superiore a un anno e sei mesi.
  Rileva che il Capo III (artt. 6-13) mira a eliminare gli automatismi e le preclusioni per l'accesso a benefici penitenziari e misure alternative alla detenzione. È in particolare ridefinita la gamma dei reati ostativi, che viene orientata in modo più netto sui reati associativi, accanto ai quali rimangono taluni reati formalmente monosoggettivi, ma normalmente commessi nell'ambito di gruppi più o meno organizzati.
  Tra le principali novità, segnala: la modifica dell'articolo 4-bis dell'Ordinamento penitenziario, con la limitazione ai più gravi reati associativi delle preclusioni ad accedere a benefici e misure alternative; l'eliminazione del divieto biennale di concessione di nuovi permessi attualmente previsto per coloro che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale; la soppressione della disposizione che attualmente prevede che non possano essere concesse le misure alternative, il lavoro esterno ed i permessi premio ai detenuti per i quali il procuratore nazionale antimafia segnali l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata; la soppressione della disciplina che limita la concessione dei permessi premio ai plurirecidivi.
  Evidenzia che il Capo IV (artt. 14-22) si caratterizza per l'ampliamento dell'ambito di applicazione delle misure alternative e per la rimozione di alcune preclusioni.
  Nello specifico, fa presente che è modificata la disciplina dell'affidamento in prova al servizio sociale, cui è affiancato il nuovo istituto dell'affidamento dei condannati per infermità psichica. Analoghe modifiche riguardano la detenzione domiciliare ordinaria e speciale nonché il regime di semilibertà È introdotta la possibilità per il giudice che ha emesso la sentenza di condanna di sospendere l'applicazione delle pene accessorie, al termine dell'applicazione della misura alternativa, in relazione alle necessità di reinserimento sociale e lavorativo del condannato. La disciplina della liberazione condizionale, attualmente contenuta nel codice penale, viene per ragioni sistematiche ricollocata nell'ordinamento penitenziario. Viene, inoltre, ampliata ad altri soggetti la possibilità di richiesta delle misure.
  Rammenta che particolare rilievo è dato al reinserimento sociale del condannato e alle attività riparatorie nonché al rafforzato ruolo degli uffici per l'esecuzione penale esterna che, per specifiche attività di controllo, potranno essere supportati dalla polizia penitenziaria. Dal punto di vista procedurale, nuove prerogative sono affidate al magistrato di sorveglianza.
  Fa presente che il Capo V (artt. 23-24) riguarda: la valorizzazione del ruolo del volontariato sociale, chiamato a partecipare alla elaborazione e approvazione del regolamento d'istituto, integrando la composizione della commissione competente e il cui accesso al carcere è semplificato sostituendo all'attuale autorizzazione del magistrato di sorveglianza, l'autorizzazione del direttore dell'istituto; l'ampliamento delle competenze degli uffici locali di esecuzione penale esterna, chiamati a svolgere le attività di osservazione del comportamento per l'applicazione delle misure alternative alla detenzione; l'estensione dei compiti della polizia penitenziaria, chiamata a vigilare sul rispetto delle prescrizioni impartite dalla magistratura di sorveglianza (articolo 24).
  Ricorda che il Capo VI (articolo 25), relativo alla vita all'interno del carcere, Pag. 6detta anzitutto misure volte ad integrare i reclusi stranieri: in particolare vi sono disposizioni volte a garantire ai reclusi una alimentazione rispettosa del loro credo religioso nonché l'inserimento, tra il personale dell'amministrazione degli istituti penitenziari, dei mediatori culturali e degli interpreti. Ulteriori disposizioni sono volte invece a considerare gli specifici bisogni e i diritti delle donne detenute. La riforma, inoltre, integra le disposizioni dell'ordinamento penitenziario con la finalità di garantire il rispetto della dignità umana e la conformità della vita penitenziaria a quella esterna. Vanno in questa direzione le previsioni circa l'ampliamento delle ore minime che i detenuti possono trascorrere all'aperto, la richiesta prossimità tra l'istituto penitenziario e la famiglia del recluso, le specifiche tutele per i reclusi esposti a minaccia di soprusi a causa del proprio orientamento sessuale o della propria identità di genere, l'ampliamento dei diritti di informazione e comunicazione, l'ampliamento dei presupposti che giustificano i permessi per uscire dal carcere oltre alle tutele in sede di perquisizione personale.
  Fa presente, in fine, che l'articolo 26 chiude il provvedimento affermandone l'invarianza finanziaria.
  Con specifico riferimento al parere espresso dalla Commissione Giustizia della Camera dei deputati in data 7 febbraio 2018, segnala che sono state accolte tutte le condizioni ivi contenute.
  Sono state altresì introdotte modifiche allo schema di decreto legislativo in accoglimento delle osservazioni contenute nel parere espresso dalla Commissione Giustizia della Camera fatta eccezione per le osservazioni di cui alle lettere c), d), f), g), h), ed l).
  In particolare, con riferimento all'osservazione di cui alla lettera c), fa presente che la Commissione Giustizia invitava il Governo ad inserire all'articolo 65 dell'ordinamento penitenziario un'ulteriore disposizione diretta a specificare che i soggetti di cui allo stesso articolo 65 (detenuti con infermità) sono assegnati alle sezioni speciali degli istituti penitenziari della regione di residenza, nel rispetto del principio della territorialità dell'esecuzione della pena e dell'assistenza sanitaria.
  Con riferimento all'osservazione di cui alla lettera d), rammenta che il parere della Commissione Giustizia invitava il Governo, in materia di affidamento in prova al servizio sociale, a prevedere che, quando la pena da eseguire non sia superiore a sei mesi, il giudice può richiedere la relazione sull'osservazione della personalità prima di concedere l'affidamento e a prevedere che, ai fini dell'affidamento in prova, il condannato che non disponga di una propria abitazione possa accedere a un luogo pubblico di accoglienza e non di cura o assistenza.
  Quanto all'osservazione di cui alla lettera f), ricorda che il parere della Commissione Giustizia invitava il Governo a prevedere che, ai fini della detenzione domiciliare, il condannato, che non disponga di una propria abitazione, possa accedere, tra l'altro, a un luogo di dimora sociale adeguato e non appositamente destinato all'esecuzione extracarceraria della pena detentiva.
  Rammenta che, all'osservazione di cui alla lettera g), la Commissione Giustizia invitava il Governo a prevedere, all'articolo 51-quater dell'Ordinamento penitenziario, che a disporre la sospensione dell'esecuzione delle pene accessorie, in caso di concessione di misure alternative, sia il medesimo giudice che ha concesso la misura e che, all'osservazione di cui alla lettera h), la Commissione Giustizia invitava il Governo a prevedere la conservazione della detenzione domiciliare per le pene inferiori a diciotto mesi.
  Quanto invece all'osservazione di cui alla lettera l), fa presente che il parere della Commissione Giustizia invitava il Governo a introdurre una specifica disposizione diretta a prevedere che l'entrata in vigore delle norme in tema di ampliamento delle misure alternative alla detenzione sia connessa all'attuazione degli interventi in materia di amministrazione penitenziaria e di esecuzione penale contenuti nella legge di bilancio 2018.

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  Giusi BARTOLOZZI (FI), considerata la particolare complessità e delicatezza dello schema di decreto legislativo in discussione, rileva la necessità che lo stesso sia oggetto di un'approfondita valutazione da parte della Commissione. Evidenziando come sia comunque opportuno conoscere la posizione della presidente, in qualità di relatrice, sull'impianto del provvedimento, ritiene opportuno rinviare il dibattito alla prossima settimana.

  Cosimo Maria FERRI (PD), stigmatizzando l'assenza del sottosegretario, fa notare come la presidenza abbia consentito che il rappresentante del Governo si allontanasse della seduta senza coinvolgere la Commissione nella decisione. Ricorda, a tale proposito, quanto insistenti, nel corso della passata legislatura, fossero le richieste dell'opposizione rispetto alla necessità che il Governo partecipasse alle sedute della Commissione. Si meraviglia, quindi, del fatto che la presidenza consenta la prosecuzione dei lavori anche in assenza del rappresentante del Governo. Chiede comunque che in futuro non abbia a ripetersi una simile circostanza.

  Giulia SARTI, presidente, nel sottolineare di non aver in alcun modo voluto assecondare l'assenza del rappresentante del Governo alla seduta della Commissione, ricorda che, nel corso della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si era convenuto di procedere, nella giornata odierna, alla sola illustrazione del provvedimento, rinviando il dibattito e l'esame approfondito dei contenuti dello stesso a quella successiva. Ribadendo come il sottosegretario abbia dovuto allontanarsi dalla seduta a causa della necessità di recarsi presso il Senato per rendere anche presso l'omologa Commissione l'intenzione del Governo di attendere i pareri parlamentari oltre il termine del 1o luglio, e comunque entro il 15 luglio prossimo, assicura che in futuro sarà sua cura garantire la presenza del rappresentante del Governo alle sedute della Commissione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 8.50.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 28 giugno 2018. — Presidenza della presidente Giulia SARTI.

  La seduta comincia alle 8.50.

DL 73/2018: Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale.
C. 764 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Giulia SARTI, presidente, fa presente che l'ordine del giorno reca l'esame del disegno di legge C. 764 Governo, di conversione in legge del decreto-legge n. 73 del 2018, recante «Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo Tribunale».
  Prima di dare la parola alla relatrice, comunica che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea il decreto-legge in esame a partire da mercoledì 11 luglio prossimo.
  Propone, pertanto, che l'organizzazione dei lavori in sede referente, già convenuta in Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sia rivista prevedendo di svolgere nella giornata di martedì 3 luglio prossimo le audizioni informali ed in quella di mercoledì 4 luglio la discussione generale. Propone, altresì, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti per le ore 17 di mercoledì 4 luglio prossimo, rinviando l'esame Pag. 8delle eventuali proposte emendative alla giornata di giovedì 5 luglio al fine di trasmettere il testo come eventualmente modificato alle Commissioni competenti in sede consultiva. Nella giornata di martedì 10 luglio prossimo, in fine, la Commissione potrebbe acquisire i pareri delle Commissioni in sede consultiva e deliberare il mandato al relatore a riferire in Assemblea.

  La Commissione concorda.

  Carla GIULIANO (M5S), relatrice, ricorda che la Commissione avvia l'esame del decreto-legge n.73 del 2018, recante disposizioni straordinarie e urgenti volte a garantire il corretto esercizio della giurisdizione del tribunale penale e della procura della Repubblica di Bari a seguito della dichiarata inagibilità – da parte del comune di Bari – degli immobili adibiti a tali uffici giudiziari.
  Fa presente che i presupposti di necessità e urgenza del decreto-legge sono quindi da rinvenire nell'oggettiva impossibilità di celebrazione delle udienze penali derivante dalla sopravvenuta indisponibilità dei luoghi di svolgimento delle stesse. Le disposizioni del decreto-legge – come si legge nella relazione illustrativa – fanno riferimento a «un arco temporale limitato, necessario a consentire che l'amministrazione porti a termine le iniziative già in corso per la individuazione e la effettiva utilizzazione di uno o più immobili da adibire a sede degli uffici giudiziari che attualmente ne sono sprovvisti».
  Rinviando alla documentazione predisposta per un'analisi dettagliata, fa presente che il provvedimento consta di tre articoli.
  Evidenzia che l'articolo 1, al comma 1, dispone fino al 30 settembre 2018 sia la sospensione dei processi penali pendenti, in qualunque fase e grado, davanti al tribunale di Bari, e quindi anche in grado di appello dei procedimenti definiti innanzi al giudice di pace in primo grado, sia la sospensione del corso della prescrizione, con riferimento alla quale è infatti fatta salva l'applicazione dell'articolo 159 c.p. che prevede la sospensione della prescrizione in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare sia imposta da una particolare disposizione di legge.
  Rammenta che per i procedimenti penali pendenti il decreto-legge sospende i termini di durata delle indagini preliminari, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità e di decadenza e i termini per la presentazione di reclami e impugnazioni.
  Segnala che il decreto-legge fa riferimento ai processi ed ai procedimenti penali pendenti. La relazione illustrativa precisa che l'intento del Governo è di riferirsi «ai processi pendenti nel corso del periodo di sospensione.
  Rileva che il comma 2 dell'articolo 1 contempla alcune eccezioni alla sospensione disposta dal comma 1. In particolare, la sospensione non opera: per il giudizio direttissimo (dove è necessario presentare davanti al giudice, entro 48 ore, l'imputato colto in flagranza di reato); per la convalida dei sequestri; in relazione all'udienza di convalida di arresto e fermo; nei procedimenti con imputati in stato di custodia cautelare. Considerato che l'articolo 61 c.p.p. estende i diritti e le garanzie dell'imputato alla persona sottoposta alle indagini preliminari, la sospensione non opera quindi anche per gli indagati in stato di custodia cautelare. In relazione agli indagati e agli imputati in stato di custodia cautelare il comma 2 fa salve le previsioni dell'articolo 2, comma 1, della legge n. 742 del 1969, consentendo quindi la sospensione dei termini nel periodo feriale compreso tra il 1o e il 31 agosto 2018, sempre che gli imputati o i loro difensori non decidano di rinunciarvi.
  Evidenzia che il comma 2 stabilisce che la sospensione dei termini delle indagini preliminari non opera per quanto riguarda i procedimenti relativi a delitti di criminalità organizzata e terrorismo. La relazione illustrativa del provvedimento chiarisce che, per delitti di criminalità organizzata, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cassazione, Sezioni unite penali, sent. n. 26889 del 2016), «devono Pag. 9intendersi non solo quelli elencati nell'articolo 51 c.p.p., commi 3-bis e 3-quater, ma anche quelli comunque facenti capo a un'associazione per delinquere, ex articolo 416 c.p., correlata alle attività criminose più diverse, con esclusione del mero concorso di persone nel reato».
  Rammenta, in fine, che l'articolo 2 del decreto-legge reca la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 3 contiene la norma relativa all'entrata in vigore.

  Francesco Paolo SISTO (FI), nel formulare alla presidente i migliori auguri di buon lavoro, auspica una gestione dei lavori della Commissione meno autoritaria rispetto a quella della precedente legislatura, sottolineando come in molti casi si confonda l’«autoritarismo» con l'autorevolezza. Assicura, in ogni caso, anche non facendo parte della Commissione Giustizia, la massima collaborazione da parte dei componenti del suo gruppo, pur nella inevitabile diversità delle opinioni politiche.
  Evidenzia quindi come il provvedimento in esame configuri un gravissimo vulnus costituzionale, mancando i presupposti di necessità e urgenza per operare una sospensione dei procedimenti e dei processi penali. Nel ritenere che un simile intervento possa essere considerato legittimo soltanto in casi di reale e grave emergenza, quali, ad esempio, quelli rappresentati dalle conseguenze degli eventi sismici, esprime la convinzione che la sola inagibilità dell'immobile presso cui è allocato il tribunale di Bari non consente la sola sospensione dei processi penali in corso davanti al tribunale di Bari.
  Rileva infatti come particolarmente grave sia soprattutto la sospensione del corso della prescrizione per i processi pendenti prevista dal provvedimento in esame. A suo avviso, infatti, la stessa viola il principio di non retroattività della legge penale, in contrasto con le diverse pronunce della Corte costituzionale – tra le quali cita, in particolare, le sentenze nn. 393 del 2006 e 324 del 2008, nonché l'ordinanza n. 24 del 2017 – evidenziando come la stessa legge n. 103 del 2017, di riforma del processo penale, cosiddetta «riforma Orlando», abbia limitato la sospensione ai soli reati commessi dopo la sua entrata in vigore.
  Nell'auspicare che il Governo faccia un passo indietro almeno su quest'ultimo aspetto, rileva peraltro che – come evidenziato dalla stessa procura di Bari – in conseguenza di tale «azione scriteriata» sarà necessario rinotificare 60 mila avvisi di convocazione in giudizio. Esprime la preoccupazione che, anche per il futuro, un'estensione immotivata del concetto di necessità e urgenza determini, con una eterogenesi dei fini, l'allungamento dei tempi dell'azione processuale e quindi una abbreviazione del termine di prescrizione.

  Cosimo Maria FERRI (PD), nell'unirsi agli auguri di buon lavoro, ritiene che il collega Sisto sia stato ingeneroso nei confronti della precedente presidente della Commissione Giustizia, rivolgendole critiche in maniera inelegante, considerata peraltro l'assenza della diretta interessata. Pur ritenendo legittime le divergenze sul merito dei provvedimenti assunti nella scorsa legislatura, esprime la convinzione che non si possano negare la quantità di lavoro svolto e l'impegno profuso, non soltanto dalla presidente ma da tutti i componenti della Commissione.
  In secondo luogo, con riferimento al ciclo di audizioni da svolgere nell'ambito dell'esame del decreto-legge in questione, fa presente che potrebbe essere opportuno procedere- sempre che la richiesta non intervenga fuori dai termini fissati per avanzarla – anche all'audizione del Direttore generale delle Risorse e delle Tecnologie del Ministero della Giustizia, dottor Antonio Mungo, per ottenere informazioni sulla gestione del patrimonio immobiliare del Ministero.
  Nel concordare con le considerazioni di carattere giuridico avanzate dal collega Sisto sul provvedimento, rileva come il decreto-legge in esame rappresenti una decisa inversione di marcia del ministro Bonafede sui temi della riduzione dei tempi dell'azione processuale e della garanzia delle vittime, rispetto alle sue dichiarazioni Pag. 10precedenti. Ritiene peraltro che il decreto-legge in esame, lungi dal rappresentare una soluzione, considerato peraltro che viola i diritti di tutte le parti processuali, compresi i testimoni, avrebbe più opportunamente dovuto attribuire al Ministro della Giustizia poteri speciali di intervento.
  Segnala inoltre che, come emerge dalle notizie riportate dagli organi di stampa, gli stessi operatori del settore avrebbero sostanzialmente bocciato il provvedimento, calcolando che tre mesi di sospensione comporteranno circa 60 mila nuove notifiche e che per il disbrigo di tali ulteriori compiti sarebbe necessaria l'assunzione di nuovo personale.
  Da ultimo sottolinea come il contenuto del provvedimento in esame dimostri, a suo giudizio, tutta la superficialità e la mancanza di visione del nuovo Ministro della Giustizia, che affronta temi così delicati in modo improvvisato soltanto per acquisire visibilità.

  Federico CONTE (LEU), associandosi agli interventi dei colleghi che lo hanno preceduto, ritiene indispensabile che, nel corso delle audizioni, sia svolta un'approfondita istruttoria delle questioni poste, a cominciare dall'entità delle nuove notifiche che si renderebbero necessarie. A tale proposito si domanda se non sia opportuno valutare con attenzione, oltre ai presupposti di necessità ed urgenza dell'intervento, anche l'effettiva neutralità finanziaria del provvedimento.

  Giulia SARTI, presidente, nel ricordare ai colleghi che le eventuali conseguenze di carattere finanziario del decreto-legge in esame saranno attentamente valutate dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati alla quale il provvedimento è assegnato in sede consultiva, esprime la convinzione che le audizioni della prossima settimana consentiranno di ottenere tutti i chiarimenti necessari.
  Con riferimento alle considerazioni del collega Sisto sull'operato della presidente Ferranti, alla quale rivolge un saluto a nome di tutti i componenti, fa presente come sia indiscutibile che la stessa abbia gestito in modo autorevole i lavori della Commissione. Nel ricordare inoltre che la Commissione Giustizia è stata la più produttiva della scorsa legislatura, ritiene che un simile dibattito non sia opportuno.

  Francesco Paolo SISTO (FI) evidenzia che – come risulta anche dagli atti parlamentari della scorsa legislatura, che lo hanno più volte visto «antagonista» della collega Ferranti sulle modalità di conduzione dei lavori – ha inteso esprimere, peraltro in maniera molto pacata, un giudizio di carattere politico sulla gestione della Commissione e non un'opinione sulla persona, che considera di grande qualità. Si duole quindi che le sue parole possano aver determinato un fraintendimento tra quella che voleva essere solo una «critica politica» e quella che è invece apparsa una «critica personale».

  Giusi BARTOLOZZI (FI) interviene per proporre due brevi osservazioni, la prima delle quali riguarda, analogamente a quanto già rilevato dal collega Conte, il dubbio circa l'effettiva neutralità finanziaria del provvedimento, considerato che, come dichiarato dal procuratore di Bari, dottor Giuseppe Volpe, ammontano a circa 60 mila le nuove notifiche che saranno rese necessarie dal provvedimento. In secondo luogo, con riguardo alle deroghe alla sospensione previste dal provvedimento, evidenzia difficoltà di carattere pratico ed organizzativo, considerato che le udienze andranno comunque convocate e successivamente rinviate.

  Gianluca CANTALAMESSA (LEGA), interviene per chiedere che vengano auditi, nell'ambito dell'esame del provvedimento, anche i tecnici che hanno stilato, in assenza di contraddittorio, l'unica perizia di inagibilità del tribunale di Bari.

  Giulia SARTI, presidente, informa i colleghi che tra i soggetti che la Commissione audirà figura anche il sindaco di Bari, Antonio Decaro, che con ordinanza n. 2018/0172 ha revocato l'agibilità dell'immobile Pag. 11in questione. Si riserva inoltre di valutare la richiesta di audizione avanzata dal collega Ferri.

  Francesco Paolo SISTO (FI) si associa alla richiesta del collega Ferri circa l'audizione del dottor Antonio Mungo.

  Cosimo Maria FERRI (PD), nel formulare, anche a nome dei componenti del suo gruppo, gli auguri di buon lavoro alla presidente e ai colleghi, estende tale augurio anche ai dipendenti della Camera preposti alla segreteria della Commissione, che ringrazia per la grande professionalità sempre dimostrata e per il contribuito fornito nella scorsa legislatura al raggiungimento dei risultati citati.

  Giulia SARTI, presidente, associandosi alle parole del collega Ferri, rammenta che la Commissione Giustizia nella scorsa legislatura ha potuto svolgere la grande mole di lavoro ricordata grazie al contributo dei parlamentari e dei dipendenti della Camera.

  Alfredo BAZOLI (PD), nel ricordare ai colleghi che tra i provvedimenti in itinere figura anche la riforma delle procedure fallimentari, sulla quale si è sperimentata nel corso della scorsa legislatura un'ampia condivisione delle diverse forze politiche, chiede alla presidente di sollecitare il Governo su tale aspetto, per consentire al Parlamento di poter proseguire il lavoro già avviato.

  Giulia SARTI, presidente, nel condividere la richiesta del collega Bazoli, precisa che si farà portavoce di tale istanza presso l'Esecutivo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.30.