CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 27 giugno 2018
28.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 14

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 27 giugno 2018. — Presidenza della presidente Marialucia LOREFICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico e per il lavoro e le politiche sociali, Claudio Cominardi.

  La seduta comincia alle 14.05.

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore.
Atto n. 33.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Marialucia LOREFICE, presidente, fa presente che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sullo schema di decreto legislativo in esame entro il 21 luglio 2018.
  Comunica, altresì, che tale schema di decreto è stato assegnato anche alla V Commissione (Bilancio) per le conseguenze di carattere finanziario.
  Segnala, inoltre, che la Conferenza unificata, nella seduta del 21 giugno scorso, ha espresso la mancata intesa su tale atto, mentre il Consiglio di Stato non ha ancora espresso il parere di competenza.
  Al riguardo, fa presente che le Commissioni non possono pronunciarsi definitivamente sul provvedimento prima che il Governo abbia provveduto a integrare la richiesta di parere nel senso indicato.

  Giorgio TRIZZINO (M5S), relatore, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, sul quale la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere entro il 21 luglio 2018, contiene disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante Codice del Terzo settore, emanato in attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106, con la quale è stata conferita al Governo una delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale. In particolare, l'articolo 1, comma 7, della legge delega prevede la possibilità di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi – il 3 agosto 2017, nel caso del predetto decreto n. 117 – uno o più decreti recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto Pag. 15dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega; il termine per l'esercizio della citata delega correttiva scade, quindi, il 3 agosto 2018.
  In termini generali, ricorda che il decreto legislativo n. 117 del 2017 ha operato, sulla base della legge delega, il riordino e la revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti.
  Precisa che lo schema di decreto in oggetto – che si compone complessivamente di 35 articoli – deriva, in sintesi, dall'esigenza di apportare puntuali correzioni alla nuova normativa sugli enti del Terzo settore (d'ora in avanti, ETS), emersa nel corso di incontri del Governo con attori istituzionali nonché di riunioni con il Consiglio nazionale del Terzo settore.
  Entrando nel merito del contenuto, rileva che l'articolo 1 stabilisce l'oggetto del provvedimento in esame, volto a modificare e integrare disposizioni del Codice del Terzo settore (d'ora in avanti, Codice), precisando che, per quanto non disciplinate, restano ferme le disposizioni già vigenti.
  L'articolo 2 – modificando l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 – rafforza il riferimento dello svolgimento di attività di interesse generale come elemento distintivo e qualificante delle organizzazioni di Terzo settore, specificando che sono ETS le organizzazioni che svolgono attività di interesse generale in via esclusiva o principale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
  L'elenco delle attività di interesse generale esercitabili dagli ETS – di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017 – viene integrato dall'articolo 3 dello schema di decreto, con l'inserimento della tutela degli animali e la prevenzione del randagismo, anche in ragione del fatto che, nella prassi, le associazioni animaliste partecipano già attivamente al Terzo settore.
  L'articolo 4 modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 117 del 2017, correggendo al comma 1 un refuso, dal momento che il contenuto del rendiconto tecnicamente non può che rinviare a un rendiconto «gestionale» e non finanziario, con conseguente correzione anche del comma 2. Al comma 6, si chiarisce e specifica come il carattere secondario e strumentale delle attività diverse esercitabili dagli ETS debba essere documentato tenendo conto delle tre diverse forme di bilancio degli ETS. In particolare, gli enti che redigono il rendiconto gestionale ai sensi del comma 1, documentano il carattere secondario dell'attività «diversa» nella relazione di missione. Gli enti che redigono il rendiconto per cassa ai sensi del comma 2, lo documentano in un'annotazione in calce al medesimo rendiconto. Quelli, infine, che redigono il bilancio, lo documentano nella sua nota integrativa.
  Osserva che un'altra questione emersa a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo settore riguarda la proporzionalità degli obblighi contabili a carico degli ETS. Pertanto, al fine di ridurre gli oneri per gli enti di minori dimensioni, l'articolo 5 dello schema di decreto – modificando l'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017 – eleva da 100 mila a 220 mila euro annui il limite di entrate per gli obblighi di trasparenza sui compensi erogati, uniformando così il parametro dimensionale a quello previsto dall'articolo 30, comma 2, lettera b), del predetto decreto legislativo, per la nomina obbligatoria di un organo di controllo.
  Un'ulteriore questione che si è posta concerne il perimetro per i lavoratori degli ETS. Al riguardo, l'articolo 6 dello schema di decreto – modificando l'articolo 16 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – introduce una deroga al principio per cui in ciascun ente del Terzo settore la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, poiché chiarisce che tale differenza può essere superata per comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento Pag. 16delle attività di interesse generale nel campo degli interventi e delle prestazioni sanitarie, della formazione universitaria e post-universitaria e della ricerca scientifica di particolare interesse sociale.
  L'articolo 7, invece, modifica l'articolo 17, comma 7, del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante la definizione dello status di volontario, estendendo la deroga in esso prevista (valevole per gli operatori volontari del servizio civile universale, il personale impiegato all'estero a titolo volontario nelle attività di cooperazione internazionale e gli operatori che prestano le attività svolte dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico) anche alle organizzazioni di soccorso e di emergenza operanti nelle province di Bolzano e di Trento. Infine, l'aggiunto comma 6-bis specifica che i lavoratori subordinati che svolgono attività di volontariato presso un ETS hanno diritto ad usufruire delle forme di flessibilità orarie o delle turnazioni previste dai contratti e dagli accordi collettivi, compatibilmente con l'organizzazione aziendale. Come sottolineato dalla Relazione al provvedimento, la modifica ripropone all'interno del Codice una disposizione già contenuta nell'articolo 17 della legge n. 266 del 1991 (abrogata dal Codice) sulle organizzazioni di volontariato e ora estesa a tutti gli ETS in considerazione del fatto che la prestazione di attività di volontariato è possibile in ogni ETS.
  L'articolo 8 – integrando l'articolo 22 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – chiarisce al comma 1, lettera a), che l'acquisto della personalità giuridica è effetto dell'iscrizione secondo le regole procedurali e le condizioni stabilite dall'articolo 22 del medesimo decreto (intervento necessario del notaio, sussistenza del patrimonio minimo, eccetera). La successiva lettera b) introduce il nuovo comma 1-bis nel corpo dell'articolo 22, precisando che le associazioni e le fondazioni del Terzo settore già iscritte nei registri delle persone giuridiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, che ottengono l'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, sono cancellate dai registri delle persone giuridiche di cui al predetto decreto del Presidente della Repubblica senza che ciò comporti estinzione della persona giuridica. La Relazione illustrativa chiarisce che quanto detto si applica esclusivamente nel caso in cui l'associazione o fondazione del Terzo settore già iscritta nei registri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000 chieda ed ottenga l'iscrizione al Registro unico nazionale ai sensi dell'articolo 22, perché in caso contrario permarrà la sua doppia iscrizione in entrambi i registri: in quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 2000, cui l'ente si è iscritto per ottenere la personalità giuridica, e nel Registro unico nazionale in cui l'ente si è iscritto (pur non seguendo la procedura di cui all'articolo 22) al fine di essere riconosciuto come ETS.
  L'articolo 9 – modificando l'articolo 28 del decreto legislativo n. 117 del 2017 – specifica la qualifica di direttore generale, in sintonia con quanto previsto dall'articolo 2396 del codice civile.
  L'articolo 10 – modificando l'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo n. 117 del 2017 – interviene in materia di organo di controllo degli ETS, chiarendo che, fermo restando il controllo contabile previsto dal medesimo articolo 30, da un lato l'obbligo di sottoporsi a revisione legale dei conti sussiste solo per gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 31 del Codice (quelli, cioè, di maggiori dimensioni); dall'altro, che per previsione statutaria l'ETS può affidare la revisione legale dei conti – quando essa sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 31 – all'organo di controllo interno (piuttosto che ad un revisore legale esterno), a condizione che in tale organo di controllo sia presente un revisore legale iscritto nell'apposito registro. Al comma 7 del suddetto articolo 30 viene inoltre operata una correzione puramente formale, resa necessaria dal fatto che il Codice non impiega mai i termini «sindaco» e «collegio sindacale» bensì quelli più generici di «organo di controllo» e «componente dell'organo di controllo».Pag. 17
  Rileva che il successivo articolo 11, integrando l'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, prevede che le Organizzazioni di volontariato (d'ora in avanti, ODV) di secondo livello debbano avvalersi in modo prevalente dell'attività di volontariato delle persone fisiche associate alle organizzazioni di primo livello che ne compongono la base sociale. La norma attualmente prevede che l'attività delle ODV sia svolta avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati.
  L'articolo 11 dello schema di decreto, alla lettera a), modifica quest'ultima disposizione: l'espressione «prestazioni dei volontari» viene sostituita da «attività di volontariato dei propri associati o delle persone associate agli enti associati», in linea con il contenuto dell'articolo 17 del Codice che parla esclusivamente di attività, sottolineando così la struttura «a rete» delle ODV. Inoltre, la lettera b) della norma in commento aggiunge un nuovo comma all'articolo 32 (comma 1-bis) prevedendo, nel caso in cui il numero degli associati dovesse divenire inferiore a quanto richiesto, che lo stesso debba essere integrato entro un anno. Trascorso tale periodo senza che il numero degli associati sia integrato, l'ODV deve formulare richiesta di iscrizione a una sezione compatibile del Registro unico nazionale del Terzo settore corrispondente a una tipologia organizzativa per cui un numero minimo di associati non è richiesto, inclusa la sezione «altri enti del Terzo settore». Se ciò non avviene, la ODV è cancellata dal Registro unico nazionale.
  Fa notare che l'articolo 13, intervenendo sull'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, prevede per le associazioni di promozione sociale le medesime modifiche appena illustrate, introdotte per le ODV dall'articolo 11 dello schema di decreto.
  L'articolo 12 modifica l'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, sostituendo l'espressione «organizzazioni di volontariato associate» con «enti associati», con l'obiettivo di specificare che possono associarsi ad una ODV anche enti diversi dalle organizzazioni di volontariato.
  L'articolo 14 modifica l'articolo 38, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, al fine di uniformare la definizione di ente filantropico con quella data dall'articolo 37, comma 1, del medesimo decreto.
  L'articolo 15 modifica l'articolo 59, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 117 del 2017, dedicato alla composizione del Consiglio nazionale del Terzo settore, elevando di complessive quattro unità il numero dei componenti dell'organo collegiale, al fine di assicurare una più ampia rappresentanza degli enti, comprese le reti associative.
  L'articolo 16 integra l'articolo 60 del decreto legislativo n. 117 del 2017, chiarendo che il Consiglio nazionale del Terzo settore esprime un parere obbligatorio non vincolante anche sulla definizione dei modelli di bilancio degli ETS.
  L'articolo 17 reca una modifica meramente formale all'articolo 64, comma 5, lettera h), del decreto legislativo n. 117 del 2017, sostituendo il riferimento interno a un comma.
  L'articolo 18 modifica l'articolo 65 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che dispone in ordine agli Organismi territoriali di controllo (OTC), uffici territoriali dell'Organismo nazionale di controllo (ONC) privi di autonoma soggettività giuridica, chiamati a svolgere, nell'interesse generale, funzioni di controllo dei Centri servizio per il volontariato (CSV) nel territorio di riferimento. Più specificamente, la norma in commento interviene sul comma 2 dell'articolo 65, inserendo un nuovo ambito territoriale, esclusivamente dedicato alla regione Veneto, in considerazione dell'elevato numero di enti del Terzo settore ivi presenti. Conseguentemente, viene modificato anche il comma 3.
  Un'ulteriore modifica è apportata al comma 4, stabilendo che negli ambiti biregionali i due membri espressione delle organizzazioni di volontariato devono essere Pag. 18espressione uno di ogni territorio regionale o provinciale, così come accade per i membri designati dalle regioni.
  L'articolo 19, integrando il comma 3 dell'articolo 72 del decreto legislativo n. 117 del 2017, prevede che l'atto annuale di indirizzo del Ministro del lavoro e delle politiche sociali in tema di utilizzazione del fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore sia preceduto dall'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza Stato – regioni. Ricorda che tale atto di indirizzo definisce gli obiettivi generali, le aree prioritarie di intervento e le linee di attività finanziabili nei limiti delle risorse disponibili del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore. Si tratta pertanto di attività non solo di esclusiva statale, ma relative anche ad altri livelli di governo. La modifica operata è coerente con la giurisprudenza costante della Corte costituzionale, che richiede il rispetto del principio della leale collaborazione, ove non possa ravvisarsi una competenza prevalente.
  L'articolo 20 reca una modifica all'articolo 76, comma 1, del decreto legislativo n. 117 del 2017, prevedendo la possibilità di estendere il contributo statale, in caso di donazione alle strutture sanitarie pubbliche di ambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali, anche alle organizzazioni di volontariato e non alle sole fondazioni. Si ripristina in tal modo il regime giuridico precedentemente previsto dall'articolo 96, comma 1, della legge n. 342 del 2000.
  L'articolo 21 modifica l'articolo 77 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il quale prevede la possibilità per le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia, di emettere titoli di solidarietà, ovvero obbligazioni e altri titoli di debito nonché certificati di deposito con l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore. Con la modifica introdotta al comma 1 del predetto articolo 77, si estende l'ambito di applicazione della norma a tutti gli enti iscritti al Registro unico nazionale, inclusi gli enti del Terzo settore commerciali. Pertanto anche tali enti, che la relazione tecnica stima essere circa il 5 per cento di tutti gli enti non profit, possono accedere a questa forma di finanza sociale. Rimane fermo che le erogazioni liberali effettuate dagli emittenti possono essere ricevute dai soli enti del Terzo settore non commerciali.
  Con la modifica del comma 4, si prevede che per poter applicare il tasso di remunerazione più basso tra i due considerati dalla norma, gli emittenti devono fornire un'evidenza, oggetto di approvazione da parte del relativo organo amministrativo, dei tassi ordinariamente applicati sulle operazioni di raccolta e sulle operazioni di impiego, equivalenti per durata, forma tecnica, tipologia di tasso (fisso o variabile) e, se disponibile, rischio di controparte. La relazione governativa afferma che tale modifica rende la norma immediatamente operativa, con la conseguente abrogazione del comma 15 dell'articolo 77, che prevede l'attuazione del medesimo articolo mediante un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (non ancora emanato).
  Al riguardo, segnala che andrebbe espunta anche l'ultima parte del vigente comma 4, che fa riferimento al decreto attuativo di cui al comma 15.
  Con la modifica del comma 6 del medesimo articolo 77 si prevede che, fermo restando che gli emittenti sono obbligati a destinare l'intera raccolta effettuata attraverso l'emissione dei titoli di solidarietà ad impieghi a favore degli ETS, tale somma non deve essere necessariamente destinata al finanziamento delle iniziative istituzionali realizzate dagli stessi enti.
  L'articolo 22 modifica l'articolo 78 del decreto legislativo n. 117 del 2017 il quale, al fine di favorire la raccolta di capitale di rischio per il finanziamento delle iniziative istituzionali degli enti del Terzo settore attraverso il cosiddetto social lending, assoggetta la remunerazione del capitale al medesimo trattamento fiscale previsto per i titoli di Stato (12,5 per cento).
  Segnala che il nuovo comma 1, adeguando la normativa alle novità introdotte Pag. 19in materia dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205 del 2017, articolo 1, commi 43-45), aggiorna la denominazione dei soggetti, facendo riferimento ai gestori delle piattaforme di prestiti per soggetti finanziatori non professionali (le cosiddette piattaforme di peer to peer lending).
  Gli articoli dal 23 al 29 intervengono sul Titolo X del decreto legislativo n. 117 del 2017, che disciplina il regime fiscale degli enti del Terzo settore.
  Ricorda che il nuovo regime fiscale degli enti del Terzo settore è basato fondamentalmente sulla distinzione tra attività commerciali e non commerciali svolte e, dunque, sulla natura dell'ente. Tale distinzione consente di disciplinare in termini differenti la fiscalità degli enti che svolgono l'attività istituzionale con modalità commerciali rispetto a quelli che non esercitano (o esercitano solo marginalmente) l'attività di impresa.
  In particolare, l'articolo 23 integra l'articolo 79 del decreto legislativo n. 117 del 2017 introducendo il nuovo comma 2-bis, nel quale si specifica che le attività svolte dagli ETS che si caratterizzano per essere non commerciali si considerano tali qualora i ricavi non superino di oltre il 10 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi.
  Le modifiche introdotte al comma 5 del suddetto articolo 79 e i nuovi commi 5-bis e 5-ter sono volti a esplicitare meglio le disposizioni ivi contenute, mentre al comma 6 sono corretti alcuni refusi.
  L'articolo 24, modificando l'articolo 80 del decreto legislativo n. 117 del 2017, reca la modifica del regime fiscale opzionale per la determinazione del reddito di impresa degli enti non commerciali del Terzo settore, prevedendo che tra i ricavi cui applicare il coefficiente di redditività siano aggiunti anche i ricavi conseguiti attraverso la raccolta di fondi, oltre a quelli conseguiti nell'esercizio delle attività di interesse generale e delle attività diverse, secondarie e strumentali.
  L'articolo 25 interviene sull'articolo 81 del decreto legislativo n. 117 del 2017, in tema di social bonus, il quale prevede un credito d'imposta per coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli enti del Terzo settore non commerciali che abbiano presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni confiscati alla criminalità organizzata, assegnati ai suddetti. La modifica in oggetto chiarisce che i destinatari delle erogazioni liberali devono utilizzare gli immobili da recuperare esclusivamente – e non più in via prevalente – per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.
  L'articolo 26 modifica l'articolo 83 del decreto legislativo n. 117 del 2017, il quale disciplina in maniera unitaria le deduzioni e le detrazioni previste per chi effettua erogazioni liberali a favore di enti del Terzo settore non commerciali e di cooperative sociali.
  In primo luogo, con la modifica in esame si estende la detrazione del 35 per cento anche alle erogazioni liberali eseguite a favore delle organizzazioni di volontariato. La detrazione, pertanto, non è più limitata alle erogazioni in favore degli enti del Terzo settore non commerciali.
  Al comma 2, che disciplina la deduzione nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, sono apportate modifiche formali. È abrogato il comma 3, che condiziona la possibilità di beneficiare delle suddette agevolazioni al fatto che l'ente beneficiario dichiari, al momento dell'iscrizione nel Registro unico nazionale del Terzo settore, di qualificarsi come ente non commerciale. L'abrogazione di tale procedura è coerente con la modifica al comma 1, che ha esteso la detrazione anche alle liberalità a favore degli enti del Terzo settore commerciali.
  Il comma 4 del predetto articolo 83, come riformulato, chiarisce meglio che la detrazione e la deduzione previste dai commi 1 e 2 non sono cumulabili. Rimane fermo che i soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore degli enti del Terzo settore non possono cumulare la deducibilità o detraibilità con altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di Pag. 20detrazione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.
  Osserva che al comma 6 è effettuata una modifica di coordinamento.
  L'articolo 27, modificando l'articolo 84 del decreto legislativo n. 117 del 2017, sul regime fiscale delle organizzazioni di volontariato, prevede l'esenzione dall'imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato.
  Inoltre, l'esenzione dall'IRES per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale, è estesa anche alle organizzazioni di volontariato che, a seguito di trasformazione in enti filantropici, sono iscritte nella specifica sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore (nuovo comma 2-bis del predetto articolo 84).
  L'articolo 28 modifica l'articolo 86 del decreto legislativo n. 117 del 2017 apportando modifiche di coordinamento relative agli indici sintetici di affidabilità fiscale che non si applicano per gli enti che utilizzano il regime forfetario, mentre l'articolo 29, intervenendo sull'articolo 87 del medesimo decreto legislativo, modifica gli obblighi di tenuta e conservazione delle scritture contabili per gli enti non commerciali del Terzo settore che non applicano il regime forfetario.
  L'articolo 30 reca diverse norme di coordinamento normativo della disciplina del Terzo settore con la normativa prevista nel Testo unico delle imposte sui redditi (decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986), con la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto (decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), nonché con la legge n. 112 del 2016, recante disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.
  Per i contenuti di tali norme, attinenti alla normativa fiscale, rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi della Camera dei deputati, avendo esse carattere preminentemente tecnico.
  L'articolo 31 modifica alcuni commi dell'articolo 101 del decreto legislativo n. 117 del 201, con riferimento ad alcune disposizioni transitorie a carattere ordinamentale, mentre l'articolo 32 aggiunge una disposizione a carattere abrogativo, tra quelle contenute all'articolo 102, comma 1, del medesimo decreto legislativo, relativamente ad alcuni articoli della legge n. 476 del 1987, concernenti la disciplina del sostegno delle attività di promozione sociale.
  Infine, gli articoli da 33 a 35 riguardano, rispettivamente: la clausola di invarianza finanziaria, disposizioni transitorie e finali, l'entrata in vigore del provvedimento.
  In conclusione, precisa di aver cercato in questa fase di sintetizzare al massimo il contenuto del provvedimento in esame, piuttosto complesso, evidenziando le principali questioni problematiche emerse a seguito dell'entrata in vigore del Codice del Terzo settore.
  Ritiene che le successive fasi delle audizioni e della discussione in Commissione si riveleranno fondamentali al fine di comprendere pienamente la portata delle modifiche proposte attraverso lo schema di decreto in oggetto, per poi addivenire all'espressione del parere parlamentare.

  Marialucia LOREFICE, presidente, fa presente che, come convenuto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, svoltasi ieri, nel corso della prossima settimana si procederà allo svolgimento di un breve ciclo di audizioni informali sul provvedimento in esame, per passare poi alla fase della discussione.

  Massimo Enrico BARONI (M5S) chiede alla presidenza se le modalità di svolgimento delle audizioni saranno oggetto dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, previsto al termine dell'odierna a seduta della Commissione.

  Marialucia LOREFICE, presidente, risponde affermativamente alla domanda posta dal deputato Baroni.

Pag. 21

  Vito DE FILIPPO (PD) sollecita la Commissione a procedere in tempi rapidi alla fase delle audizioni, tenuto conto del termine previsto per l'espressione del parere e in considerazione della complessità dei temi, come è emerso dalla relazione puntuale svolta dal collega Trizzino.

  Marialucia LOREFICE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.40 alle 14.50.