CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 24 aprile 2018
5.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione speciale per l'esame di atti del Governo
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Martedì 24 aprile 2018. — Presidenza del presidente Nicola MOLTENI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba e la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 12.45

DL 30/2018: Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA).
C. 484 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 aprile 2018.

  Dario GALLI (Lega), relatore, ritiene che l'audizione dei rappresentanti dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, svolta ieri dalla Commissione, abbia consentito di chiarire alcuni aspetti del provvedimento. In tale contesto rileva come sia in corso una valutazione circa l'opportunità di specificare ulteriormente la distinzione tra atti di ordinaria amministrazione e quelli non appartenenti a tale categoria, nonché di introdurre un termine massimo oltre il quale i componenti dell'Autorità non potranno continuare a esercitare le proprie funzioni, atteso che l'attuale formulazione del decreto prevede la proroga dei predetti componenti fino a novanta giorni dall'insediamento del nuovo Governo, insediamento la cui data al momento non è evidentemente dato conoscere.

  Nicola MOLTENI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 12.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 24 aprile 2018. — Presidenza del presidente Nicola MOLTENI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Luigi Bobba, il sottosegretario di Stato per l'interno Domenico Manzione, il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri, il sottosegretario di Stato per la difesa Gioacchino Alfano e la sottosegretaria di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare Silvia Velo.

  La seduta comincia alle 12.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.
Atto n. 11.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

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  Chiara BRAGA (PD), relatrice, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/2284, in materia di riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE. Si tratta di una direttiva che fa parte del Pacchetto «Aria pulita» presentato dalla Commissione europea nel 2013, nell'ambito del quale l'Esecutivo europeo ha delineato una strategia volta a migliorare la qualità dell'aria fissando nuovi obiettivi in questo settore fino al 2030. La direttiva 2016/2284 aggiorna ed abroga la direttiva 2001/81/CE che aveva fissato, a partire dal 2010, limiti massimi per le emissioni annue di biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOX), composti organici volatili (COV) e ammoniaca (NH3). Ciò ha consentito di realizzare in Europa notevoli progressi in materia di qualità dell'aria: tra il 1990 e il 2010 le emissioni di biossido di zolfo sono scese dell'82 per cento, quelle dell'ossido di azoto del 47 per cento, di COV del 56 per cento e quelle di ammoniaca del 28 per cento. Tali progressi sono stati registrati anche in Italia con una riduzione delle emissioni di biossido di zolfo e di ossido di azoto rispettivamente dell'88 per cento e del 53 per cento (più della media europea) e quelle di COV e di ammoniaca del 48 per cento e del 17 per cento. Tuttavia, si è reso necessario rivedere la direttiva 2001/81/CE a causa del permanere di rischi elevati per la salute e per l'ambiente dovuti all'inquinamento atmosferico che, come afferma la Commissione europea, resta il principale fattore ambientale legato a malattie prevenibili e decessi prematuri nell'Ue, destinato a diventare, entro il 2050, la prima causa ambientale di mortalità a livello mondiale. La direttiva in questione dovrà essere recepita entro il 1o luglio 2018.
  Il provvedimento, che si compone di dieci articoli e quattro allegati, è stato emanato in attuazione della delega conferita al Governo dalla legge n. 163 del 2017 (legge di delegazione europea 2016-2017). La delega in oggetto – per effetto del meccanismo di scorrimento del termine, funzionale a consentire tempi adeguati per l'espressione del parere parlamentare e la valutazione delle indicazioni in esso recate – scade il 1o giugno 2018. Lo schema di decreto legislativo è stato assegnato «con riserva», in quanto non è stato ancora espresso il parere della Conferenza unificata.
  L'intervento normativo ha l'obiettivo di perseguire il miglioramento della qualità dell'aria e la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente, nonché di promuovere una partecipazione più efficace dei cittadini ai processi decisionali.
  In particolare, in conformità alla direttiva (UE) 2016/2284, lo schema di decreto mira a ridurre le emissioni nazionali annue di origine antropica di una serie di sostanze (il biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, i composti organici volatili non metanici, l'ammoniaca e il particolato fine) per rispettare entro il 2020 e il 2030 i livelli di emissioni stabiliti. Prevede, inoltre, l'attivazione del monitoraggio delle emissioni di una serie di ulteriori sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione e la raccolta di dati sugli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.
  Rinviando alla documentazione predisposta dagli uffici per gli aspetti di dettaglio, rileva che l'articolo 1 dello schema di decreto individua l'oggetto e le finalità del provvedimento. Il comma 1 fa riferimento alle finalità di: miglioramento della qualità dell'aria; salvaguardia della salute umana e dell'ambiente; assicurazione di una partecipazione più efficace dei cittadini ai processi decisionali. Vengono in tal senso specificati gli strumenti per il perseguimento di tali finalità, quali: a) impegni nazionali di riduzione delle emissioni di origine antropica di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine; b) l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico; c) obblighi di monitoraggio delle emissioni delle sostanze inquinanti (individuate nell'allegato I); d) obblighi di monitoraggio degli impatti Pag. 8dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi; e) obblighi di comunicazione degli atti e delle informazioni connessi agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui alle lettere a), b) e) e d); f) una più efficace informazione ai cittadini. Il comma 2 specifica poi che lo schema è finalizzato a perseguire: a) obiettivi di qualità dell'aria e un avanzamento verso l'obiettivo a lungo termine di qualità dell'aria in linea con gli orientamenti dell'Organizzazione Mondiale della Sanità; b) gli obiettivi dell'Unione europea in materia di biodiversità e di ecosistemi, in linea con il Settimo programma di azione per l'ambiente.
  L'articolo 2 reca una serie di definizioni. In particolare si definiscono i concetti di: emissione, emissioni di origine antropica, obiettivi di qualità dell'aria, impegno nazionale di riduzione delle emissioni, cicli di atterraggio e di decollo degli aeromobili, traffico marittimo internazionale, zona di controllo dell'inquinamento, normativa europea sul controllo dell'inquinamento atmosferico alla fonte, strumenti di settore. Si indicano poi le definizioni tecniche di: precursori dell'ozono, biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, particolato fine, particolato carbonioso. Infine, si fa riferimento alla Convenzione di Ginevra sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a lunga distanza.
  L'articolo 3, in linea con le norme dettate dall'articolo 4 della direttiva, prevede, tramite un rinvio a quanto stabilito nell'allegato II, obiettivi di riduzione (in termini percentuali, rispetto ai livelli del 2005) delle emissioni annue di origine antropica a partire dal 2020 e dal 2030, per i seguenti inquinanti: biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOX), emissioni di ammoniaca (NH3), composti organici volatili non metanici (COVNM) e particolato fine (PM2,5). Sono altresì disciplinati i casi, nonché le emissioni escluse ai fini del rispetto degli obiettivi.
  L'articolo 4 reca norme in materia di elaborazione e adozione dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, prevedendo l'adozione, entro il 2018, del primo programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico.
  Ai sensi del comma 1, tale programma è lo strumento per limitare le emissioni di origine antropica, in modo da rispettare gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni, concorrendo al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento della qualità dell'aria, di salvaguardia della salute umana e dell'ambiente e di una partecipazione più efficace dei cittadini ai processi decisionali indicati dall'articolo 1.
  Il comma 2 stabilisce che il programma nazionale di controllo sia elaborato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Nell'elaborazione, il Ministero si avvarrà di supporti tecnici da parte dell'ISPRA (l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) e dell'ENEA (l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile). Secondo il comma 3, il primo programma nazionale di controllo sull'inquinamento atmosferico dovrà essere predisposto entro il 30 settembre 2018 e approvato, entro il 31 dicembre dello stesso anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere della Conferenza Unificata. Il comma 4 prescrive che, nel corso della fase di elaborazione del programma nazionale di controllo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicuri la consultazione: dei soggetti responsabili per l'attuazione delle relative politiche e misure del programma nazionale; degli altri soggetti aventi competenze nei settori interessati da tali politiche e misure. Con riferimento alla consultazione del pubblico, vengono indicate le procedure di consultazione del pubblico previste per le valutazioni di piani e programmi dal decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice dell'ambiente), Parte Seconda, dunque le procedure per la valutazione ambientale strategica, per la valutazione dell'impatto ambientale e l'autorizzazione integrata ambientale, nonché per le valutazioni.
  Il comma 5 elenca i contenuti del programma nazionale di controllo sull'inquinamento atmosferico, quali: la valutazione Pag. 9del contributo delle fonti di emissione nazionali in termini di impatto sulla qualità dell'aria sia nel territorio nazionale sia negli Stati membri limitrofi, a tal fine utilizzando anche la metodologia e i dati del programma europeo EMEP (European Monitoring and Evaluation Programm) che è un programma a base scientifica nell'ambito della citata Convenzione di Ginevra CLRTAP (Convention on long-range transboundary air pollution) per la cooperazione internazionale in materia di contrasto ai problemi di inquinamento dell'aria di tipo transfrontaliero; la ricognizione del quadro strategico nazionale in materia ed indicazione delle priorità politiche, anche in relazione ai settori responsabili di emissioni, nonché l'indicazione delle funzioni assegnate alle diverse autorità – nazionali, regionali e locali; la valutazione dei progressi ottenuti e l'evoluzione prevista a politiche vigenti, nonché l'individuazione di possibili misure aggiuntive e specifici insiemi di misure e politiche; l'analisi degli insiemi di politiche e misure previste in termini di impatto atteso e di costi, con indicazioni sui metodi di analisi adottati; la selezione delle politiche da attuare ed i tempi della relativa adozione, attuazione e di riesame, nonché l'individuazione dei soggetti responsabili dell'attuazione in base all'ordinamento vigente; la valutazione di coerenza tra le politiche e gli strumenti di settore, con indicazione di eventuali necessari adeguamenti degli stessi. In aggiunta ai contenuti previsti dal presente comma 5, lo schema in esame ne prevede altri, esposti nell'Allegato III.
  Con il comma 6 si specificano i criteri per l'istruttoria del programma nazionale: si prenderanno in considerazione tutti i settori responsabili di emissioni con particolare riferimento a trasporti, industria, agricoltura, energia e riscaldamento civile. Inoltre, si richiedono coerenza fra le politiche e misure del programma stesso e gli strumenti di settore, valutazioni di proporzionalità tra costi ed entità della riduzione di emissioni attesa, rispetto della qualità dell'aria nel territorio nazionale e se opportuno in quello degli Stati membri limitrofi, priorità alle riduzioni di emissioni di particolato fine aventi anche effetti specifici sulle emissioni di black carbon (chiamato anche nero di carbonio, prodotto dalla combustione incompleta di prodotti petroliferi pesanti).
  Il comma 7 verte sugli elementi istruttori del programma nazionale, prevedendosi contenuti obbligatori e misure opzionali. Il contenuto minimo obbligatorio è indicato negli esaminati elementi previsti dal comma 5 e nei contenuti posti dall'Allegato III, Parte prima. Il programma nazionale di controllo sull'inquinamento atmosferico dovrà poi contenere le misure obbligatorie contemplate dall'Allegato III, Parte seconda; potrà poi eventualmente contenere anche quelle opzionali dallo stesso recate, o misure aventi effetti equivalenti sulla riduzione delle emissioni.
  Il comma 8 dispone che gli aggiornamenti periodici del programma nazionale di controllo avvengano almeno ogni quattro anni. I tempi di aggiornamento sono indicati in un massimo di un anno e mezzo se, in occasione di un inventario o di una proiezione delle emissioni di cui all'articolo 6, risultasse il mancato rispetto degli impegni nazionali ovvero il rischio di mancato rispetto degli stessi. Sempre in tema di aggiornamenti, il nono e ultimo comma prevede che la procedura di elaborazione e adozione del programma nazionale di controllo si applichi anche ai relativi aggiornamenti.
  L'articolo 5 stabilisce le modalità di attuazione del programma nazionale, incluse le modalità per il coordinamento delle diverse autorità competenti e per la verifica del processo. Si prevede, infatti, l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un tavolo di coordinamento tra i Ministeri dell'ambiente, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, delle politiche agricole e forestali e della salute e le autorità regionali e locali, designate dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo n. 231 del 1997, ossia di tutti i soggetti responsabili per l'attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale. Inoltre, al fine di favorire il monitoraggio Pag. 10e il controllo pubblico del percorso di attuazione del programma nazionale, si prevede la trasmissione al Parlamento di una relazione annuale elaborata dal Ministero dell'ambiente, nonché la pubblicazione sul sito Internet del medesimo Ministero e della Presidenza del Consiglio dei ministri di una ricognizione, periodicamente aggiornata, sull'attuazione delle misure e delle politiche previste dal programma.
  L'articolo 6 prevede la elaborazione e l'aggiornamento di inventari e di proiezioni nazionali delle emissioni, a cura dell'ISPRA e dell'ENEA.
  All'articolo 7 sono previste attività di monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico su ecosistemi, attraverso il coordinamento e l'integrazione con sistemi di monitoraggio esistenti. Per la definizione della disciplina di dettaglio si rinvia a un decreto ministeriale attuativo.
  L'articolo 8 individua le comunicazioni da effettuare nei confronti della Commissione europea e dell'Agenzia europea per l'ambiente.
  L'articolo 9 prevede che alla violazione delle disposizioni adottate dalle amministrazioni statali, regionali e locali responsabili per l'attuazione delle misure e delle politiche del programma nazionale, nell'esercizio delle rispettive competenze (ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dello schema), si applichino le sanzioni fissate dalla normativa vigente, fatte salve specifiche sanzioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi.
  L'articolo 10 prevede che il Ministero assicuri, anche con la pubblicazione sul proprio sito internet, una attiva e sistematica informazione del pubblico, in relazione ai programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico, ai relativi aggiornamenti ed agli inventari, alle proiezioni e alle ulteriori informazioni comunicate alla Commissione europea. La norma, che richiama l'articolo 8 del decreto legislativo n. 195 del 2005 relativo alla diffusione dell'informazione ambientale da parte dell'autorità pubblica, precisa che resta fermo quanto stabilito dall'articolo 5, comma 7, dello schema, che prevede una ricognizione periodicamente aggiornata delle misure e delle politiche previste dal programma da parte del Ministero, con il supporto dell'ISPRA, al fine di assicurare una corretta conoscenza del pubblico sulla procedura di attuazione del programma nazionale.
  L'articolo 11 abroga il decreto legislativo n. 171 del 2004, recante attuazione della direttiva 2001/81/CE, prevedendo una norma transitoria per l'applicazione fino al 31 dicembre 2019 dei limiti nazionali di emissione indicati dall'articolo 1 e dall'allegato I del medesimo decreto legislativo n. 171 del 2004, in linea con quanto disposto dall'articolo 21, paragrafo 2 della direttiva.
  L'articolo 12 reca la clausola di invarianza finanziaria, in base alla quale dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla medesima attuazione le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
  Infine, i quattro allegati recepiscono i corrispondenti allegati della direttiva (UE) 2016/2284. In particolare, l'allegato I disciplina il monitoraggio e le comunicazioni delle emissioni atmosferiche; l'allegato II stabilisce gli impegni nazionali di riduzione delle emissioni del biossido di zolfo, ossidi di azoto e composti organici volatili non metallici, di ammoniaca e particolato fine, con anno di riferimento fissato al 2005; l'allegato III definisce il contenuto dei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico; l'allegato IV individua le metodologie per l'elaborazione e l'aggiornamento degli inventari e delle proiezioni nazionali delle emissioni, delle relazioni di inventario e degli inventari nazionali rettificati.
  Preannuncia l'intenzione, in relazione all'importanza e alla complessità del provvedimento, di chiedere lo svolgimento di una serie di audizioni, anche dei soggetti coinvolti nel monitoraggio, al fine di verificare la praticabilità della relativa attuazione.

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  Nicola MOLTENI, presidente, ritiene che la definizione delle audizioni proposte dalla relatrice potrà aver luogo nella prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrata dai rappresentanti di gruppo, prevista per oggi.

  La sottosegretaria Silvia VELO si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Nicola MOLTENI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/50/UE relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari.
Atto n. 15.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di schema legislativo in oggetto.

  Claudio BORGHI (Lega), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata a esaminare lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/50/UE relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri, migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari.
  Lo schema, che si compone di 3 articoli, dà attuazione alla citata direttiva 2014/50/UE, inserita nell'Allegato B della legge di delegazione europea 2014 (legge n. 114 del 2015), recante le direttive da recepire previo parere parlamentare. Per il recepimento di tale direttiva, la legge delega non prevede principi e criteri direttivi ulteriori rispetto a quelli di carattere generale previsti dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, richiamati dall'articolo 1, comma 1, della citata legge di delegazione europea.
  Il provvedimento fa parte di un gruppo di schemi di decreto legislativo approvati dal Consiglio dei ministri nella riunione del 19 marzo 2018, in prossimità della scadenza dei termini per l'esercizio della delega, prevista per il 21 marzo 2018. Il medesimo 19 marzo 2018, lo schema è quindi stato trasmesso alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti, chiamate a pronunciarsi entro quaranta giorni dalla data di trasmissione. Poiché il termine per l'espressione del parere parlamentare scadeva successivamente alla scadenza del termine della delega, quest'ultimo è stato prorogato di tre mesi, per effetto del meccanismo di «scorrimento» previsto dall'articolo 31, comma 3, della legge n. 234 del 2012. La delega verrà quindi a scadenza il prossimo 21 giugno.
  Il termine per il recepimento della direttiva 2014/50/UE è fissato, dall'articolo 8, paragrafo 1, della medesima direttiva, al 21 maggio 2018.
  Per quanto attiene al merito del provvedimento, nel rinviare per un esame più approfondito alla documentazione predisposta dagli Uffici della Camera, segnala che il considerando n. 5 della direttiva oggetto di recepimento evidenzia che essa si prefigge lo scopo di agevolare ulteriormente la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia dei diritti pensionistici complementari degli iscritti a tali regimi previdenziali.
  Secondo quanto riportato nella relazione illustrativa allegata al testo dello schema, sulla base di una ricognizione delle disposizioni vigenti nel nostro ordinamento e di quelle impartite dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), è stato necessario provvedere al recepimento solamente delle previsioni di cui agli articoli 4, paragrafo 1, lettera a), e paragrafi 5 e 6, della direttiva. Tali disposizioni concernono, rispettivamente il limite massimo temporale non superabile nel caso in cui siano previsti periodi di attesa (cioè i periodi di occupazione richiesti per poter maturare il diritto ad iscriversi ad un regime pensionistico complementare), Pag. 12o di acquisizione (cioè i periodi di iscrizione attiva ad un regime complementare), il mantenimento della posizione individuale maturata presso la forma pensionistica complementare nonché gli obblighi di informazione.
  L'articolo 1 dello schema provvede quindi a recepire tali previsioni attraverso specifiche novelle alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, che reca la disciplina di carattere generale della previdenza complementare.
  In particolare, il comma 1, lettera a), del medesimo articolo 1 dispone che il requisito della partecipazione quinquennale alla forma pensionistica complementare, necessario per l'acquisizione del diritto della prestazione pensionistica (al momento della maturazione dei requisiti stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza) sia ridotto a tre anni per il lavoratore il cui rapporto di lavoro in corso cessi per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto ad una pensione complementare e che si sposti tra Stati membri dell'Unione europea.
  Sul piano della formulazione del testo, ritiene che potrebbe essere opportuno precisare la formulazione della disposizione, che appare oggettivamente poco chiara, se non del tutto incomprensibile. A suo avviso, il testo andrebbe riscritto per chiarire la portata della norma e se la stessa vada intesa, come lui crede, nel senso che la riduzione da cinque a tre anni del requisito della partecipazione alla forma pensionistica complementare, necessario per l'acquisizione del diritto della prestazione pensionistica, si applichi a un lavoratore licenziato in Italia che trova occupazione in un altro Stato membro.
  Come evidenziato nella relazione illustrativa allegata al provvedimento, non è stato, invece, ritenuto necessario il recepimento delle lettere b) e c) del paragrafo 1 dell'articolo 4 della direttiva, in quanto nella normativa italiana non è prevista un'età minima per l'acquisizione del diritto alla pensione complementare e, in caso di cessazione dei requisiti di partecipazione, è sempre consentito il riscatto della posizione individuale.
  La lettera b) del comma 1 prevede inoltre che, nel caso in cui vengano meno i requisiti di partecipazione alla forma pensionistica complementare, gli statuti e i regolamenti stabiliscano anche la possibilità del mantenimento della posizione individuale in gestione presso la forma pensionistica complementare, anche in assenza di ulteriore contribuzione. Tale opzione è applicata automaticamente, in mancanza di scelta diversa da parte dell'iscritto e fatta salva l'ipotesi di valore della posizione individuale maturata non superiore all'importo mensile dell'assegno sociale. In questo caso, le forme pensionistiche complementari sono tenute a informare l'iscritto, conformemente alle istruzioni della COVIP, della facoltà di esercitare il trasferimento ad altra forma pensionistica complementare, ovvero di richiedere il riscatto della propria posizione con le specifiche modalità previste dall'articolo 14, comma 5, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252.
  Il comma 1, alla lettera c), prevede, poi l'obbligo per la COVIP di garantire che gli iscritti attivi possano ottenere, a richiesta, informazioni relative alle conseguenze della cessazione del rapporto di lavoro sui diritti pensionistici, avendo riguardo a specifici aspetti puntualmente indicati nel testo. Si fa riferimento, in particolare: alle condizioni che disciplinano l'acquisizione di diritti pensionistici complementari e le conseguenze derivanti dalla loro applicazione in caso di cessazione del rapporto di lavoro; al valore dei diritti pensionistici maturati o a una valutazione degli stessi effettuata al massimo nei 12 mesi precedenti la data della richiesta; alle condizioni che disciplinano il valore futuro dei diritti pensionistici «in sospeso» (si tratta, in sostanza, delle posizioni individuali maturate dal lavoratore e non ancora erogate come prestazioni). Parimenti, deve essere garantito che gli iscritti che abbiano mantenuto la propria posizione individuale nelle forme previdenziali complementari nonché gli eventuali eredi e beneficiari Pag. 13possano ottenere a richiesta informazioni relative al valore dei loro diritti pensionistici in sospeso o una valutazione sugli stessi effettuata al massimo nei 12 mesi precedenti la data della richiesta, nonché le condizioni che disciplinano il trattamento dei diritti pensionistici in sospeso.
  Segnala quindi che l'articolo 2 reca la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento, mentre l'articolo 3 disciplina l'entrata in vigore del decreto, che ha luogo il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  In merito ai profili di quantificazione, non ha osservazioni da formulare atteso che i soggetti chiamati a corrispondere le prestazioni in oggetto non rientrano nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, così come affermato nella relazione tecnica.
  Quanto ai profili di copertura finanziaria, rileva l'opportunità di riformulare più puntualmente la clausola di invarianza finanziaria specificando che gli uffici interessati «provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle» risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anziché prevedere che detti uffici «utilizzano» le risorse sopra menzionate.
  Ribadisce infine la necessità di modificare il testo al fine di assicurarne una maggiore chiarezza.

  Il sottosegretario Luigi BOBBA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Nicola MOLTENI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale.
Atto n. 19.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di schema legislativo in oggetto.

  Renata POLVERINI (FI), relatrice, fa presente che lo schema di decreto legislativo in esame, sul quale la Commissione speciale è chiamata ad esprimere il prescritto parere entro il 12 maggio 2018, reca disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 112 del 2017, in materia di impresa sociale, emanato in attuazione della legge 6 giugno 2016, n. 106, con la quale è stata conferita al Governo una delega per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del Servizio civile universale.
  In particolare, l'articolo 1, comma 7, della predetta legge delega, prevede la possibilità di adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi – il 20 luglio 2017, nel caso del predetto decreto n. 112 – uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura previsti per l'esercizio della delega; il termine per l'esercizio della citata delega correttiva scade il 20 luglio 2018.
  In termini generali, ricorda che il decreto legislativo n. 112 del 2017 ha operato la revisione della disciplina dell'impresa sociale, ente del Terzo settore, a cui si applicano anche le norme, se compatibili, del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017, nonché, per gli aspetti che rimangono ancora non disciplinati, le disposizioni del Codice civile concernenti la forma giuridica in cui l'impresa sociale è costituita.
  Lo schema di decreto in oggetto deriva, in sintesi, dall'esigenza di apportare correzioni alla nuova normativa sulla impresa sociale, emersa nel corso di incontri del Governo con attori istituzionali (Commissione politiche sociali della Conferenza Stato-Regioni, Amministrazione finanziaria, rappresentanti del Notariato) e a seguito di riunioni con il Consiglio nazionale del Terzo settore.
  Le questioni emerse, oggetto dell'intervento in esame, riguardano principalmente: l'aggiornamento del calcolo della Pag. 14quota di lavoratori qualificati come «molto svantaggiati» dipendenti dell'impresa sociale; l'esplicitazione della disciplina applicabile in materia di cooperative, con specifico riguardo ai ristorni e alle operazioni straordinarie; il rapporto tra imprese sociali e pubbliche amministrazioni, poiché il divieto per queste ultime di assumere la direzione, il coordinamento o il controllo di un'impresa sociale potrebbe risultare impeditivo dell'acquisto della qualifica di impresa sociale per quegli enti privati (ex IPAB) per i quali la preposizione alla presidenza dell'organo di amministrazione di un rappresentante della pubblica amministrazione non è associata ad un effettivo potere di direzione; l'adeguamento degli statuti delle imprese sociali alle novità legislative con la maggioranza prevista per l'assemblea ordinaria, che non dovrebbe essere utilizzata per approvare ulteriori modifiche non richieste; la previsione di forme di collaborazione tra le diverse amministrazioni competenti in materia di controlli sulle imprese sociali; la previsione di un limite temporale volto a circoscrivere le agevolazioni fiscali sugli investimenti a favore delle imprese sociali, unitamente al ridotto limite temporale di mantenimento dell'investimento.
  Passando a illustrare il contenuto dello schema di decreto legislativo, che si compone di 10 articoli, rileva come l'articolo 1 precisi che il suddetto decreto legislativo n. 112 del 2017 è modificato e integrato dalle disposizioni del provvedimento in esame e che, per quanto non disciplinato dal decreto, restano ferme le disposizioni già vigenti.
  L'articolo 2, modificando l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo n. 112 del 2017, dispone l'aggiornamento del calcolo della quota di lavoratori qualificati come molto svantaggiati dipendenti dell'impresa sociale.
  Al riguardo la norma vigente prevede che, ai fini della possibilità di acquisire la qualifica di impresa sociale, si considera comunque di interesse generale l'impresa che impiega alle sue dipendenze una percentuale non inferiore al 30 per cento di lavoratori molto svantaggiati e di persone svantaggiate o con disabilità, beneficiarie di protezione internazionale e persone senza fissa dimora iscritte nell'apposito registro dell'anagrafe. Ai fini del computo della percentuale del 30 per cento, i lavoratori molto svantaggiati non possono essere considerati per più di un terzo.
  La modifica recata dall'articolo 2 dello schema aggiunge che, ai fini del predetto computo della percentuale, i lavoratori molto svantaggiati non possono essere valutati come tali per più di ventiquattro mesi dall'assunzione. Nella relazione illustrativa si motiva questa limitazione per il fatto che la situazione di svantaggio non è permanente; pertanto, in assenza di un termine finale, l'impresa sociale di inserimento lavorativo sarebbe stata tale una volta e per tutte, pur non avendo più alle sue dipendenze lavoratori che potessero considerarsi svantaggiati, in ragione della permanenza del rapporto di lavoro da più di due anni. L'appartenenza alla categoria dei lavoratori molto svantaggiati, infatti, è correlata alla mancanza da almeno ventiquattro mesi di un impiego regolarmente retribuito oppure da almeno dodici mesi per specifiche categorie.
  L'articolo 3, introducendo un nuovo comma 2-bis nell'articolo 3 del decreto legislativo n. 112 del 2017, prevede che non costituiscono distribuzione vietata di utili i ristorni assegnati ai soci di un'impresa sociale costituita in forma di società cooperativa. La norma fa riferimento all'articolo 2545-sexies del codice civile, il quale demanda all'atto costitutivo della società cooperativa la determinazione dei criteri di ripartizione dei ristorni ai soci proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.
  Rileva che i ristorni, disciplinati con la riforma del diritto societario del 2003, si differenziano dai dividendi (distribuiti in funzione del capitale conferito), in quanto costituiscono uno strumento per attribuire ai soci il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa, sotto forma di restituzione di Pag. 15una parte del prezzo dei beni e dei servizi dagli stessi acquistati o di maggiore compenso per i conferimenti effettuati.
  L'articolo 4 integra il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 112 del 2017, al fine di consentire alle ex IPAB privatizzate la possibilità di esercitare attività di direzione e coordinamento o di detenere il controllo di un'impresa sociale. In particolare, la norma esclude dal divieto di direzione o controllo di imprese sociali (previsto per i soggetti aventi scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche) le associazioni o fondazioni di diritto privato derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990 e del decreto legislativo n. 207 del 2001.
  Al riguardo, reputa utile ricordare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 161 del 2012, ha affermato la peculiarità di tali enti, caratterizzati dall'intrecciarsi di un'intensa disciplina pubblicistica con una notevole permanenza di elementi privatistici, il che conferisce ad essi un'impronta assai peculiare rispetto ad altre istituzioni pubbliche.
  L'articolo 5 integra l'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 112 del 2017, in tema di trasformazione, fusione, scissione, cessione d'azienda e devoluzione del patrimonio, con l'inserimento di una clausola di salvaguardia della disciplina in tema di società cooperative, che già contiene alcune disposizioni (articoli 2545-decies e seguenti del codice civile) dirette a garantire che le operazioni straordinarie avvengano nel rispetto delle finalità tipiche e dell'identità specifica dell'impresa sociale in forma cooperativa.
  L'articolo 6 modifica l'articolo 13 del decreto legislativo n. 112 del 2017, in tema di rapporti di lavoro nell'impresa sociale.
  In primo luogo, attraverso un'integrazione del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 112, il quale vieta un divario salariale superiore al rapporto di uno ad otto tra i lavoratori, si fa salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, lettera b). Tale disposizione considera come distribuzione indiretta di utili, e in quanto tale vietata, la corresponsione di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti per le stesse qualifiche dai contratti collettivi, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale concernenti interventi e prestazioni sanitarie, formazione universitaria e post-universitaria, ricerca scientifica di particolare interesse sociale (di cui alle lettere b), g) e h) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 112).
  Pertanto, per i lavoratori con specifiche competenze impiegati nelle richiamate attività, non si applica il limite della differenza salariale non superiore al rapporto di uno ad otto.
  Inoltre, attraverso l'introduzione di un nuovo comma 2-bis nell'articolo 13 del decreto legislativo n. 112, in analogia con quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, della legge n. 381 del 1991 (disciplina delle cooperative sociali), si chiarisce che nelle imprese sociali l'azione dei volontari può essere utilizzata in misura complementare e non sostitutiva di quella dei lavoratori impiegati. Si specifica inoltre che le prestazioni di attività di volontariato non concorrono alla determinazione dei costi di servizio, ad eccezione che per gli oneri connessi agli obblighi assicurativi.
  L'articolo 7, alla lettera a), modificando l'articolo 17, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 2017, eleva da 12 a 18 mesi il termine, dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 112, entro il quale le imprese sociali già costituite devono adeguarsi alla nuova disciplina. In tal modo il termine viene allineato a quello previsto per gli altri enti del Terzo settore dall'articolo 101, comma 2, del decreto legislativo n. 117 del 2017, recante il Codice del Terzo settore.
  La lettera b) dell'articolo 7 integra la previsione (di cui all'articolo 17, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo n. 112) che consente alle imprese sociali, entro il suddetto termine, di modificare il Pag. 16proprio statuto con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Con la modifica a tale disposizione si limita tale facoltà al solo fine di adeguare lo statuto alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria.
  L'articolo 8 modifica l'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017, il quale prevede misure fiscali e di sostegno economico.
  In particolare, il comma 1, lettera a), sostituisce i primi due commi dell'articolo 18, che prevedono, nella formulazione vigente, la non imponibilità degli utili e avanzi di gestione destinati a riserva indivisibile ed effettivamente destinati, entro due anni, allo svolgimento dell'attività statutaria, ad incremento del patrimonio e al versamento del contributo per l'attività ispettiva (comma 1). L'imponibilità è esclusa anche in caso di impiego degli utili o avanzi di gestione per l'aumento gratuito del capitale nei limiti delle variazioni ISTAT; rimangono sottoposte a tassazione le somme distribuite ai soci oltre il suddetto limite e le erogazioni eseguite a favore di altri enti del Terzo settore (comma 2).
  Il nuovo comma 1 – che, sulla base di quanto precisato nella relazione illustrativa, esprime i medesimi concetti in una forma più semplice e coordinata con l'impianto civilistico del decreto – prevede la non imponibilità delle somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva e delle somme destinate a riserva. Ricorda che, in base all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 112 del 2017, le imprese sociali sono tenute, in generale, a destinare i propri utili o avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio. Si prevede, inoltre, che l'utilizzazione delle riserve a copertura di perdite è consentita e non comporta la decadenza dal beneficio, sempre che non si dia luogo a distribuzione di utili fino a quando le riserve non siano state ricostituite (analogamente a quanto previsto dall'articolo 3, della legge n. 28 del 1999 per le società cooperative).
  Il nuovo comma 2 esclude che le imposte sui redditi riferibili alle variazioni fiscali effettuate ai sensi dell'articolo 83 del Testo unico delle imposte sul reddito (TUIR) possano, a loro volta, concorrere a formare il reddito imponibile per le imprese sociali (cosiddetto effetto «imposte su imposte», per cui le imposte sui redditi danno luogo a variazioni in aumento del reddito imponibile, in quanto non sono ammesse in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del TUIR, e, pertanto, rientrano nella base di calcolo dell'imposta sui redditi). Tale norma è applicabile solo se determina un utile o un maggior utile da destinare a incremento del patrimonio (non distribuibile ai soci).
  Al riguardo, osserva che il reddito imponibile d'impresa viene determinato a partire dal risultato economico dell'esercizio (utile o perdita derivante dal bilancio «civilistico»), al quale vengono sommate o sottratte componenti che nella disciplina fiscale (articoli 83 e seguenti del TUIR) hanno un diverso trattamento, per cui danno luogo a variazioni in aumento (vengono sommate) o in diminuzione (vengono sottratte) all'utile risultante dal conto economico. Fra le componenti che determinano variazioni in aumento vi sono le imposte sui redditi che, ai sensi dell'articolo 99 del TUIR, non sono ammesse in deduzione. Pertanto, esse concorrono a determinare il reddito complessivo (per questo si parla di imposte sulle imposte). La disposizione in esame, dunque, esclude tale effetto disponendo che le imposte pagate sui redditi non diano luogo a variazione in aumento, condizionando tale beneficio al fatto che il conseguente utile sia destinato a incrementare il patrimonio piuttosto che ad essere distribuito fra i soci.
  Le lettere da b) a f) del comma 1 dell'articolo 8 dello schema di decreto apportano modifiche ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 112 del 2017, con riferimento alla disciplina degli investimenti nel capitale Pag. 17delle imprese sociali (detrazione IRPEF e deduzione IRES). In particolare, è precisato che: gli investimenti agevolabili devono essere effettuati dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 112 del 2017; la qualifica di impresa sociale deve essere acquisita da non più di cinque anni (in tal modo, è inserito un limite temporale all'utilizzo delle agevolazioni fiscali sugli investimenti nelle imprese sociali, allineando così la disciplina con quanto previsto dagli articoli da 25 a 32 del decreto-legge n. 179 del 2012, sulle start-up innovative); il periodo minimo di detenzione dell'investimento per beneficiare delle agevolazioni (detrazione o deduzione) è elevato da tre a cinque anni, al fine di rafforzarne la stabilità nel tempo.
  La lettera g) apporta una modifica di coordinamento legislativo al comma 7 dell'articolo 18: alle imprese sociali non si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, disciplinati ora non più dall'articolo 7-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, ma dall'articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017, come modificato dalla legge n. 205 del 2017.
  La lettera h) aggiunge due nuovi commi al medesimo articolo 18.
  Il nuovo comma 8-bis disciplina lo scambio delle informazioni circa gli esiti dei controlli fiscali e civilistici, di competenza, rispettivamente, dell'amministrazione finanziaria e delle amministrazioni vigilanti (Ministero del lavoro e delle politiche sociale e Ministero dello sviluppo economico). Si prevede che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, le amministrazioni vigilanti trasmettano all'amministrazione finanziaria gli esiti dei controlli di competenza, ai fini dell'eventuale assunzione dei conseguenti provvedimenti. A seguito della propria attività di controllo, l'amministrazione finanziaria trasmette alle amministrazioni vigilanti ogni elemento utile ai fini della valutazione in merito all'eventuale perdita della qualifica di impresa sociale.
  Il nuovo comma 8-ter precisa che la violazione delle norme contenute nell'articolo 18 comporta la decadenza delle agevolazioni e l'eventuale sottoposizione dell'impresa sociale alla gestione commissariale (disciplinata per le società cooperative dall'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile).
  L'articolo 9 dello schema di decreto contiene la clausola di invarianza finanziaria, mentre l'articolo 10 riguarda l'entrata in vigore del provvedimento.
  Per quanto riguarda, infine, i profili di carattere finanziario del provvedimento rinvia, per elementi di maggior dettaglio, alla documentazione predisposta dagli uffici.
  Informa di aver già chiesto informalmente al Governo un chiarimento su alcune criticità dello schema e di aver ricevuto, altrettanto informalmente, la disponibilità a collaborare alla definizione della proposta di parere da parte di colleghi esperti della materia.

  Il sottosegretario Luigi BOBBA si riserva di intervenire nel prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Nicola MOLTENI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 2002/14/CE e le direttive 98/59/CE e 2001/23/CE, per quanto riguarda i marittimi.
Atto n. 3.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 17 aprile 2018.

  Paolo RUSSO (FI), relatore, alla luce delle audizioni svolte nella seduta odierna, si riserva di formulare una proposta di parere nel corso della prossima settimana.

  Nicola MOLTENI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 18

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE e che abroga la direttiva 90/314/CEE.
Atto n. 6.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 23 aprile 2018.

  Gianluca BENAMATI (PD), relatore, informa che, anche sulla base delle osservazioni emerse nel corso delle audizioni svolte nella seduta odierna, ha preso contatto con il relatore del provvedimento presso la Commissione speciale del Senato per predisporre per la prossima settimana una proposta di parere che tenga conto dei temi posti dai soggetti auditi.

  Nicola MOLTENI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa.
Atto n. 7.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 17 aprile 2018.

  Massimo BITONCI (Lega), relatore, ritiene che le audizioni informali sul provvedimento svolte nella seduta di ieri siano state esaustive. Informa di aver preso contatto con il relatore del provvedimento presso la Commissione speciale del Senato per predisporre una bozza di proposta di parere che tenga conto dei temi posti dai soggetti auditi, che trasmetterà ai gruppi per eventuali osservazioni.

  Nicola MOLTENI, presidente, in considerazione della complessità del provvedimento, ed acquista la disponibilità del Governo in tal senso, ritiene che, diversamente da quanto ipotizzato in precedenza, il parere della Commissione sul provvedimento possa essere espresso entro l'8 maggio prossimo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/681 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.
Atto n. 8.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 aprile 2018.

  Nicola MOLTENI, presidente, in sostituzione del relatore, Ferraresi, impossibilitato a partecipare alla seduta, comunica che il Governo ha trasmesso, come richiesto, una nota del Ministero dell'interno sulle osservazioni rese nel suo parere dal Garante per la protezione dei dati personali (vedi allegato 1).
  Comunica quindi che nell'odierna riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione sarà definito il quadro delle audizioni da svolgere sul provvedimento.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE illustra la nota trasmessa dal Governo, che valuta positivamente le osservazioni del Garante, ad eccezione di quella relativa all'unificazione dei dati PNR ed API.

  Nicola MOLTENI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 19

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione.
Atto n. 10.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 18 aprile 2018.

  Nicola MOLTENI, presidente, in sostituzione del relatore, Buffagni, impossibilitato a partecipare alla seduta, comunica che nella prossima settimana dovrà essere concordata con il Governo una data per l'espressione del parere, che potrebbe essere individuata per l'8 maggio prossimo.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per disciplinare il regime delle incompatibilità degli amministratori giudiziari, dei loro coadiutori, dei curatori fallimentari e degli altri organi delle procedure concorsuali.
Atto n. 13.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 23 aprile 2018.

  Giusi BARTOLOZZI (FI) desidera sottoporre al relatore e al Governo alcune sue osservazioni in merito allo schema di decreto in esame.
  Una prima osservazione riguarda la segnalazione, fatta dal relatore Ferraresi, secondo cui non risulterebbe disciplinato il caso in cui sussista un rapporto creditore-debitore tra il professionista nominato ed il magistrato addetto all'ufficio giudiziario che conferisce l'incarico. Al riguardo rileva come lo scopo dell'intervento normativo in esame sia proprio quello di regolamentare il regime delle incompatibilità derivanti dall'esistenza di legami di natura affettiva con i magistrati addetti all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice conferente l'incarico (e cioè gli amici degli amici). Da una lettura approfondita della relazione illustrativa che accompagna il decreto, si potrà verificare che «Il decreto legislativo non si occupa invece delle cause di incompatibilità che derivano dall'esistenza di rapporti diretti tra il magistrato conferente l'incarico ed il professionista incaricato, che sono espressamente disciplinate, anche se per i soli amministratori giudiziari, dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (codice antimafia)».
  In merito alla natura di tali rapporti, osserva come all'articolo 1 del decreto sia previsto che «Non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario, né quello di suo coadiutore, coloro i quali sono legati da rapporto di parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado con magistrati addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un rapporto di assidua frequentazione». Ma la disposizione introduce meccanismi di «tutela del sistema» ancora più rigidi di quelli che disciplinano le incompatibilità tra magistrati addetti al medesimo ufficio, ai sensi dell'articolo 19 dell'ordinamento giudiziario, e tra magistrati ed avvocati, ai sensi dell'articolo 18 dell'ordinamento giudiziario. Fa presente inoltre che, ai sensi del medesimo articolo 18, i magistrati giudicanti e requirenti delle corti di appello e dei tribunali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, gli affini in primo grado, il coniuge o il convivente, esercitano la professione di avvocato, mentre, ai sensi dell'articolo 19 dell'ordinamento giudiziario, i magistrati che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità sino al secondo grado, di coniugio o di convivenza, non possono far parte della stessa Corte o dello stesso Tribunale o dello stesso ufficio giudiziario.Pag. 20
  Fa altresì notare come il decreto parli di «stabile convivenza», anche se la convivenza è una situazione di fatto (peraltro mutevole) che andrebbe dichiarata al momento dell'accettazione dell'incarico o al più entro due giorni, ma che andrebbe verificata a posteriori, magari a distanza di molto tempo (e non si comprende in quale modo): nell'ordinamento giudiziario l'aggettivo «stabile» non è infatti menzionato.
  Ricorda quindi che sussistono caratteristiche di esercizio della libera professione (avvocati, commercialisti ed altri) sulla quale sono intervenute rilevanti novità, riguardanti la progressiva affermazione di nuove forme di svolgimento dell'attività legale mediante la costituzione di grandi studi professionali e mediante la formazione di società tra professionisti. Il decreto in esame non disciplina tali ipotesi, limitandosi a prevedere ipotesi di incompatibilità tra il singolo professionista e il magistrato addetto all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico. Nella realtà, il sistema viene aggirato con il conferimento dell'incarico non al professionista che intrattiene i suddetti rapporti, ma al collega di studio o al socio: suggerisce quindi di introdurre un'apposita disposizione al riguardo. Osserva infine che, nella relazione illustrativa che accompagna il provvedimento si legge che «il magistrato conferente l'incarico ben potrebbe ignorare l'esistenza di tali rapporti», facendo riferimento a un'ipotesi di scuola che nella realtà ricorre molto di rado.
  Rileva inoltre come, in merito alla qualifica di ufficio giudiziario, il decreto in esame, all'articolo 4-ter, preveda che «per ufficio giudiziario, ai fini del comma 4-bis, si intende, in caso di ufficio organizzato in sezioni, la sezione alla quale appartengono i componenti del collegio; in caso di ufficio organizzato in un'unica sezione sussiste sempre la situazione di incompatibilità di cui al predetto comma». Ritiene quindi sia chiaro che nel caso di uffici organizzati in una unica sezione vi sia sempre incompatibilità. Il problema è capire cosa accada negli uffici organizzati in più sezioni, perché, stando alla relazione illustrativa «per la definizione di ufficio giudiziario di appartenenza si è recepita la distinzione già accolta dall'articolo 18 del regio decreto n. 12 del 1941, poiché in uffici di grandi dimensioni il numero dei magistrati è tale da far escludere che l'appartenenza al medesimo tribunale comporti di per sé rapporti anche solo di conoscenza tra tutti i magistrati addetti alla sede», ma in realtà la prima Commissione referente del Consiglio superiore della magistratura, relazionando sulla circolare in materia di incompatibilità di sede, ha chiarito la nozione di ufficio giudiziario e della relativa sede.
  In merito si possono quindi prospettare tre situazioni: una prima fascia riguarda quei tribunali nei quali l'assetto organizzativo prevede l'esistenza di una sezione unica promiscua; una seconda fascia riguarda le sedi giudiziarie nelle quali l'assetto organizzativo consente una distinzione tra attività nel settore civile, nel settore lavoro e nel settore penale; una terza fascia riguarda quelle sedi giudiziarie (generalmente di grandi dimensioni) nelle quali il programma organizzativo prevede non solo una distinzione di attività tra il settore civile, lavoro e quello penale, ma, nell'ambito di tali settori (e segnatamente nel settore civile), delle sezioni che trattano esclusivamente materia specialistica. Ritiene quindi che vada ulteriormente specificato l'ambito territoriale o per competenze dell'ufficio.
  In merito alla vigilanza, all'articolo 35.1 del codice antimafia, introdotto dallo schema di decreto, si legge che il Tribunale provvede d'urgenza alla sostituzione del soggetto nominato anche nel caso in cui, dalla dichiarazione depositata, emerga la sussistenza di una causa di incompatibilità, mentre all'articolo 35.2 del medesimo codice antimafia, sempre introdotto dallo schema, si dispone che «I sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia assicurano al presidente della corte di appello la possibilità di estrarre, anche in forma massiva, le dichiarazioni depositate a norma dell'articolo 35.1» ai fini dell'esercizio del potere di sorveglianza Pag. 21di cui al regio decreto 31 maggio 1946, n. 511. A suo avviso sarebbe il caso di assicurare tale possibilità di estrazione delle dichiarazioni a tutti i magistrati che operano negli uffici, e a fortiori ai presidenti dei tribunali, nonché, ancor prima, ai presidenti di sezione, più che ai presidenti di Corte d'appello.
  Esprime infine la convinzione che nessun strumento di controllo (interno e cioè rimesso ai soli magistrati) sarà mai veramente efficace senza il riconoscimento della pari dignità dell'avvocatura, già all'interno dei consigli giudiziari.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI deposita agli atti della Commissione una nota predisposta dal Ministero della giustizia (vedi allegato 2), che reca elementi di informazione rispetto a talune richieste di chiarimento sullo schema formulate nella seduta dello scorso 23 aprile. Nel rinviare alla predetta nota, si limita ad osservare che l'intervento recato dal presente schema di decreto si inserisce nel quadro generale già dettato dal codice di procedura civile, ciò con riferimento all'obbligo di astensione tanto del giudice quanto del consulente tecnico, con la finalità tuttavia di introdurre nel sistema elementi di ulteriore razionalizzazione e di rafforzamento dei poteri di vigilanza in capo ai presidenti delle Corti di appello. In tale contesto, a suo giudizio occorre concentrare l'attenzione anche su quei casi di incompatibilità che non sempre emergono chiaramente e rispetto ai quali appare auspicabile una maggiore responsabilità da parte del professionista chiamato ad assumere l'incarico. Ribadisce che lo schema di decreto rappresenta comunque uno sforzo apprezzabile nella direzione di una maggiore trasparenza del sistema, prevedendo altresì, in sede di verifica di eventuali casi di incompatibilità, poteri di intervento in ambito distrettuale.
  Nel riservarsi di valutare con la dovuta attenzione le osservazioni in precedenza svolte dalla deputata Bartolozzi, che ritiene peraltro solo in parte condivisibili, manifesta la piena disponibilità del Governo a un confronto serio ed aperto sulle questioni sollevate, rivendicando al contempo il lavoro rilevante e giuridicamente corretto sin qui svolto in tale delicata materia dal Governo stesso, di cui lo schema di decreto in esame rappresenta un risultato tangibile.

  Giusi BARTOLOZZI (FI), nel ringraziare il sottosegretario Ferri per la disponibilità mostrata, ritiene che i poteri di vigilanza previsti dal presente schema di decreto rappresentino senz'altro uno strumento efficace, ma di per sé non sufficiente a consentire il regolare funzionamento del sistema nel suo complesso. A titolo di esempio, a suo avviso andrebbe infatti implementata, in sede di conferimento degli incarichi, la possibilità di estrazione in via informatica, da parte dei presidenti delle Corti d'appello, dei dati concernenti le dichiarazioni rese dai professionisti. Per quanto, come ricordato dal rappresentante del Governo, la disciplina recata dal presente provvedimento si inserisca in un quadro già normato, ritiene che permangano tuttavia delle discrepanze di cui non riesce a comprendere pienamente la ratio. In conclusione, da un lato considera l'intervento disposto dallo schema di decreto in esame non adeguatamente efficace, dall'altro valuta il sistema dei controlli da esso delineato non pienamente armonico rispetto al vigente quadro normativo.

  Nicola MOLTENI, presidente, ritiene che dal dibattito in corso, nonché dai chiarimenti forniti dal Governo, siano emersi spunti di riflessione significativi, di cui si potrà debitamente tenere conto in sede di elaborazione della proposta di parere.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Pag. 22

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per la tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e confiscate.
Atto n. 14.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto, rinviato nella seduta del 23 aprile 2018.

  Nicola MOLTENI, presidente e relatore, avverte che, anche alla luce dei contributi che dovessero eventualmente pervenire da parte dei gruppi, si potrebbe procedere nel corso della prossima settimana alla formulazione di una proposta di parere sullo schema di decreto in esame.

  Nunzio ANGIOLA (M5S) preannuncia che il gruppo M5S si riserva di trasmettere una nota recante osservazioni sullo schema di decreto in esame.

  Il sottosegretario Cosimo Maria FERRI si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

  Nicola MOLTENI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, recante regolamento di organizzazione degli uffici centrali di livello dirigenziale generale del Ministero dell'interno.
Atto n. 18.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto del Presidente della Repubblica in oggetto, rinviato nella seduta del 18 aprile 2018.

  Guido CROSETTO (FdI), relatore, al fine di completare i necessari approfondimenti istruttori in relazione alle questioni evidenziate nel corso della scorsa seduta, ritiene opportuno disporre un rinvio dell'esame del provvedimento.

  Il sottosegretario Domenico MANZIONE si riserva di intervenire nel prosieguo della discussione.

  Nicola MOLTENI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto ministeriale di approvazione del programma pluriennale di A/R n. SMD 04/2017, relativo all'acquisizione, comprensiva del relativo sostegno logistico, di aeromobili a pilotaggio remoto della categoria MALE (Medium Altitude Long Endurance) e potenziamento delle capacità di Intelligence, Surveillance and Reconnaissance della Difesa.
Atto n. 2.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 17 aprile 2018.

  Davide CRIPPA (M5S), relatore, in considerazione della necessità di acquisire gli elementi informativi richiesti al competente Ministero della difesa, non ritiene sussistano ancora le condizioni per giungere alla formulazione di una proposta di parere.
  Tanto premesso, desidera richiamare l'attenzione sull'avvenuto esercizio dei poteri speciali – il cosiddetto golden power – nei confronti della società Piaggio Aero, disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 2017, di cui tuttavia lamenta il mancato richiamo nella relazione del Governo che accompagna il presente schema di decreto. Avverte in proposito che, nella giornata di ieri, è stato peraltro trasmesso alle Camere un ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, non ancora oggetto di annunzio in Assemblea, recante modifiche al precedente testo del 19 ottobre scorso. Al riguardo, ritiene necessario poter valutare con attenzione tale ultimo documento, Pag. 23anche al fine di apprezzarne la congruità rispetto al relativo piano industriale e di considerare, in particolare, gli eventuali riflessi sotto il profilo occupazionale.
  In tale quadro, in conformità alle richieste già avanzate in tal senso presso il Senato, ritiene opportuno procedere allo svolgimento di apposite audizioni di rappresentanti del management della predetta società, nonché del Ministero della difesa ed eventualmente del Ministero dello sviluppo economico, titolare quest'ultimo della gestione di numerosi tavoli di crisi aziendale tuttora aperti. Osserva come l'esercizio del golden power preveda, nel caso specifico, la creazione di un nuovo ramo d'azienda, rendendo in tal modo ancora più critica la realizzazione dello scenario industriale prefigurato dallo schema di decreto in esame.
  Rinnova al Governo la richiesta di maggiori informazioni in merito alla individuazione del soggetto giuridico indicato quale prime contractor, nonché alla effettiva consistenza dei piani di esubero aziendale. Ribadisce inoltre l'opportunità di disporre di elementi di maggior dettaglio in ordine all'utilizzo, con finalità di copertura, del Fondo per investimenti infrastrutturali di cui all'articolo 1, comma 140, della legge n. 232 del 2016, ritenendo utile a tale specifico riguardo poter disporre di un quadro analitico delle risorse effettivamente impegnate a valere sul predetto Fondo nell'arco della durata complessiva del programma di acquisizione in titolo.

  Guido CROSETTO (FdI) ricorda preliminarmente che anche il suo gruppo ha manifestato l'esigenza di procedere allo svolgimento di audizioni sullo schema di decreto in esame, segnatamente quelle del segretario generale del Ministero della Difesa, del Capo dello Stato maggiore dell'aeronautica e dell'amministratore delegato di Piaggio Aero. Per quanto concerne quest'ultima società, osserva che essa è costituita essenzialmente da tre differenti rami d'azienda. Rileva che uno di essi è destinato alla manutenzione dei motori e, come tale, riveste una fondamentale importanza ai fini del corretto funzionamento dell'intera aeronautica militare italiana, inserendosi peraltro nel quadro di una pluralità di contratti di vendita in corso di perfezionamento, che includono altresì l'addestramento dei piloti. Un secondo ramo riguarda invece la produzione di aerei civili, oggetto di una rilevante offerta di acquisto da parte di soggetti cinesi e che non risulterebbe comunque interessato dalla procedura di attivazione del golden power. Un terzo ramo d'azienda è infine rappresentato dal settore di attività che formano oggetto del presente schema di decreto.
  Ciò premesso, condivide l'opportunità che la Commissione possa disporre di ogni utile elemento di informazione al fine di esprimere, con la dovuta consapevolezza, il parere di propria competenza su un programma pluriennale di investimenti di tale rilevanza.

  Il sottosegretario Gioacchino ALFANO, con riferimento a talune delle osservazioni formulate dal relatore nel corso della precedente seduta ed in quella odierna, fa presente che, allo stato attuale, stante anche l'elevata complessità dell'intervento programmato, non è ancora possibile chiarire – tra le due società Leonardo e Piaggio citate nella relazione del Governo che accompagna lo schema di decreto – il soggetto giuridico indicato quale prime contractor, che sarà invece individuato solo in una fase successiva e sulla base di specifiche caratteristiche tecniche. Per quanto concerne invece l'impatto occupazionale del programma in esame, precisa che il Ministero della difesa non ha la competenza per quantificare le ricadute occupazionali del programma stesso.
  Per quel che attiene, inoltre, al carattere urgente dell'intervento di acquisizione in esame, rileva che il programma in titolo risultava già pianificato ed organizzato da tempo e che lo stesso, rispetto alla data di avvio inizialmente prevista nel 2017, diventerà operativo solo a far data dal 2018, con ciò comportando anche ad una diversa modulazione sotto il profilo temporale Pag. 24delle risorse finanziarie allo stesso complessivamente destinate. Rileva, altresì, come si preveda che gli ultimi cinque anni del programma saranno finanziati a valere su fondi iscritti nello stato di previsione del Ministero della difesa.
  Per quanto riguarda, infine, l'esercizio del golden power nei confronti della società Piaggio Aero, osserva che l'attivazione di tale strumento è intervenuta tramite apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e sulla base di un coordinamento tra le istanze delle diverse amministrazioni pubbliche interessate, tra le quali rientra, ma in posizione sostanzialmente marginale, anche il Ministero della difesa. Si riserva comunque di fornire, sul punto specifico, ulteriori dettagli, laddove disponibili.

  Davide CRIPPA (M5S), nel ringraziare il rappresentante del Governo per i chiarimenti resi, evidenzia tuttavia come il richiamo alle società Piaggio e Leonardo sia contenuto nella relazione che accompagna lo schema di decreto, nella quale vengono addirittura indicati i singoli stabilimenti interessati. In tale quadro, trattandosi peraltro, come nel caso della Piaggio, di imprese che versano in situazione di crisi industriale, considera pienamente legittimo interrogarsi sui possibili riflessi occupazionali derivanti dall'attuazione del presente schema di decreto. Lamenta nuovamente, come in precedenza evidenziato, l'assenza nella predetta relazione di ogni qualsivoglia riferimento all'esercizio del golden power nei confronti della società Piaggio Aero. Considera altresì legittimo interrogarsi – alla luce delle modifiche dianzi citate apportate al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 ottobre 2017 – circa l'effettiva portata delle modifiche stesse, ciò al fine di comprendere appieno la ratio industriale ad esse sottesa, in termini tanto di rilancio delle attività industriali coinvolte quanto di eventuali ricadute in termini occupazionali. A tale proposito, chiede pertanto specifici chiarimenti al rappresentante del Governo, ricordando che l'attivazione dello strumento del golden power ha interessato il settore relativo alla manutenzione dei motori, che riveste un rilievo del tutto particolare.

  Francesco BOCCIA (PD), stante la particolare delicatezza del provvedimento in esame, chiede al relatore che i gruppi possano disporre della bozza della proposta di parere con un congruo anticipo di tempo, anche in considerazione della pluralità delle questioni emerse nel corso del dibattito, che potrebbero trovare concreto riscontro nella formulazione di specifiche osservazioni o condizioni da inserire nella proposta di parere medesima.

  Nicola MOLTENI, presidente, desidera preliminarmente osservare che, stante la particolare rilevanza del provvedimento, appare opportuno svolgere sullo stesso tutti gli approfondimenti istruttori ritenuti utili dai diversi gruppi parlamentari, anche nell'ottica di pervenire all'adozione di un parere quanto più possibile condiviso.
  In riferimento alle specifiche richieste in tal senso avanzate nella seduta odierna, fa presente che il quadro delle audizioni sul provvedimento potrà essere definito in occasione della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, prevista per oggi.

  Il sottosegretario Gioacchino ALFANO manifesta la disponibilità del Governo ad attendere oltre la data del 3 maggio, in precedenza convenuta per l'espressione del parere da parte della Commissione, anche al fine di consentire l'effettivo svolgimento dell'attività conoscitiva formalmente richiesta nella presente seduta.

  Nicola MOLTENI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.50.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.05.

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