CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 7 luglio 2022
827.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
ALLEGATO
Pag. 288

ALLEGATO

Schema di decreto ministeriale recante modifiche al regolamento di cui decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense (Atto n. 392).

PARERE APPROVATO

  La II Commissione,

   esaminato lo schema di decreto ministeriale concernente il regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (AG 392);

   preso atto che:

    quanto alla procedura di approvazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, gli articoli 1 e 13 della legge n. 247 del 2012 prevedono un iter procedurale in virtù del quale, su proposta del Consiglio nazionale forense, il Ministro della giustizia elabora uno schema di regolamento, sul quale esprimono un parere lo stesso Consiglio nazionale forense, il Consiglio di Stato e, entro sessanta giorni, le competenti Commissioni parlamentari;

    in sede di prima attuazione dell'articolo 13 della legge n. 247 del 2012, i parametri sono stati determinati con decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55, successivamente modificato con il decreto ministeriale 8 marzo 2018, n. 37;

    quindi il presente schema di decreto dà attuazione alla previsione di cui all'articolo 13, comma 6, secondo cui i parametri devono essere rivisti con cadenza biennale su proposta del Consiglio nazionale forense;

   premesso che:

    lo schema di decreto sopprime in più punti del decreto ministeriale n. 55 del 2014, la locuzione «di regola» al fine di perimetrare in alcuni ambiti il margine di discrezionalità da parte degli organi giudicanti in sede di liquidazione dei compensi degli avvocati;

    la lettera g) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto, modificando il comma 6 dell'articolo 4 del D.M. giustizia 10 marzo 2014, n. 55, prevede che il compenso per conciliazione giudiziale o transazione della controversia è aumentato di un quarto rispetto a quello previsto per la fase decisionale (nel testo vigente tale compenso è «di regola» aumentato «fino a un quarto»), incentivando così la soluzione conciliativa delle controversie;

    la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 dello schema di decreto, modificando il comma 9 del medesimo articolo 4, prevede che in caso di responsabilità processuale aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è diminuito del 75 per cento (in luogo del 50 per cento), determinando così un disincentivo alle c.d. «liti temerarie»;

  esprime

PARERE FAVOREVOLE