CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 giugno 2022
823.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo. C. 3625 Governo, approvato dal Senato, e abb.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3625 Governo, approvato dal Senato, e abb., recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo;

   richiamato il parere sul provvedimento reso nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 21 dicembre 2021 e rilevato che:

    il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza legislativa concorrente in materia di «organizzazione delle attività culturali» (articolo 117, terzo comma, della Costituzione) alla quale la giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 255 del 2004) ha ricondotto le misure di sostegno allo spettacolo; con riferimento alla delega per il coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di fondazioni lirico-sinfoniche di cui all'articolo 2, comma 1, assume anche rilievo la materia di esclusiva competenza statale «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali» (articolo 117, secondo comma, lettera g), competenza alla quale la Corte costituzionale (sentenza n. 153 del 2011) ha appunto ricondotto la disciplina delle fondazioni; per quanto concerne il registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo di cui all'articolo 3 e il riconoscimento della professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo di cui all'articolo 4, assume rilievo la competenza concorrente in materia di professioni (articolo 117, terzo comma); con riferimento a tale competenza merita però ricordare che la giurisprudenza della Corte costituzionale (si veda ad esempio la sentenza n. 98 del 2013) ha affermato il principio che «la potestà legislativa regionale nella materia concorrente delle professioni deve rispettare il principio secondo cui l'individuazione delle figure professionali, con i relativi profili e titoli abilitanti, è riservata, per il suo carattere necessariamente unitario, allo Stato»; con riferimento infine alle norme previdenziali di cui agli articoli 8 e 10 assume rilievo la competenza esclusiva statale in materia di «previdenza sociale» (articolo 117, secondo comma, lettera o));

    a fronte di questo intreccio di competenze, il testo prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; si richiamano, in particolare, le deleghe disposte dall'articolo 2, le quali, dovranno essere esercitate acquisendo l'intesa in Conferenza unificata; la previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni, nell'ambito della definizione dei requisiti per l'iscrizione agli albi di cui agli articoli 3 e 4; la previsione del parere della Conferenza Stato-Regioni in sede di definizione della composizione e delle modalità di funzionamento dell'Osservatorio dello spettacolo ex articolo 5; la necessità di acquisire l'intesa della Conferenza Stato-Regioni relativamente alla definizione delle modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, a norma dell'articolo 6; la previsione, recata nell'articolo 7, di Osservatori regionali dello spettacolo;

   si valuti l'opportunità di prevedere una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali anche con riferimento all'adozione del decreto ministeriale previsto dal comma 3 dell'articolo 9 e chiamato a disciplinare il Tavolo permanente per lo spettacolo istituito dal medesimoPag. 447 articolo; in particolare, alla luce della prevalenza, tra i compiti del Tavolo, di aspetti riconducibili alla competenza esclusiva statale (quali quelli relativi alla disciplina dei contratti di lavoro e previdenziale e al riconoscimento professionale; si veda al riguardo il comma 2 dell'articolo 9), a cui si affianca più in generale un coinvolgimento della competenza concorrente in materia di organizzazione delle attività culturali, si potrebbe valutare l'opportunità di prevedere il parere in sede di Conferenza unificata; si valuti altresì l'opportunità di integrare, al comma 4 del medesimo articolo, la composizione del Tavolo con rappresentanti degli enti territoriali,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valutino le Commissioni di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di prevedere forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali, quali ad esempio il previo parere in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale previsto dall'articolo 9 comma 3 e chiamato a disciplinare il Tavolo permanente per lo spettacolo, nonché di prevedere, al comma 4 del medesimo articolo, l'integrazione della composizione del Tavolo con rappresentanti degli enti territoriali.

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ALLEGATO 2

Disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi. C. 3580 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3580 recante disposizioni per la celebrazione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco di Assisi;

   richiamato il parere espresso sul provvedimento nel corso dell'iter al Senato, nella seduta del 9 marzo 2022, e rilevato che:

    il provvedimento appare riconducibile sia alla competenza esclusiva statale in materia di tutela dei beni culturali (articolo 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione) sia alle competenze concorrenti relative alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione e organizzazione di attività culturali (articolo 117, terzo comma);

    a fronte di questo concorso di competenze, il provvedimento, già nel testo originario, prevedeva una forma di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali attraverso l'inserimento di due rappresentanti della Conferenza unificata, di due rappresentanti della regione Umbria e di due rappresentanti del comune di Assisi tra i componenti del Comitato nazionale per la celebrazione, nel 2026, dell'ottavo centenario della morte di San Francesco;

    in recepimento di due osservazioni contenute nel richiamato parere reso dalla Commissione, è stata poi introdotta la previsione del parere della Conferenza unificata all'articolo 2, comma 3, ai fini dell'adozione del DPCM chiamato a stabilire i criteri di assegnazione e di ripartizione annuale del contributo per le celebrazioni, e all'articolo 3, comma 5, ai fini dell'adozione del DPCM, previsto per la nomina di ulteriori componenti nel Comitato nazionale per le celebrazioni;

    il testo è stato inoltre integrato, all'articolo 3, comma 2, con la previsione della partecipazione, come componente di diritto del Comitato, del sindaco di Assisi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 3

Delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288. S. 2633 Governo, approvato dalla Camera.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2633, approvato dalla Camera, recante delega al Governo per il riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

   richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'esame in prima lettura alla Camera, nella seduta del 19 maggio 2022, e rilevato che:

    il provvedimento appare riconducibile alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, oggetto di potestà legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nonché alla tutela della salute, oggetto di potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione;

    a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento opportunamente prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione dei decreti legislativi (articolo 1, comma 2);

    all'articolo 1, comma 1, lettera e), come segnalato dalla Conferenza Stato-regioni nel parere reso sul provvedimento, andrebbe approfondito se, nel prevedere che una quota per il finanziamento della ricerca degli IRCCS possa essere vincolata, nell'ambito di una programmazione di attività e di volumi delle diverse prestazioni assistenziali dei medesimi Istituti, ai previsti fabbisogni del Servizio sanitario nazionale, si faccia riferimento al fabbisogno sanitario standard della singola regione interessata oppure a quello nazionale;

    all'articolo 1, comma 1, lettera g), come pure segnalato dal richiamato parere della Conferenza Stato-regioni, andrebbe approfondito se tra i partner scientifici degli IRCCS siano comprese le università,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 1, comma 1, lettere e) e g).