CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 22 giugno 2022
818.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO 1

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza. Testo unificato C. 105 e abb.

PROPOSTA DI PARERE

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge C. 105 e abbinate, recante modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91 recante nuove norme sulla cittadinanza, adottato come testo base nella seduta della I Commissione Affari costituzionali del 9 marzo 2022, e rilevato che:

   il provvedimento appare riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di cittadinanza, stato civile ed anagrafe di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera i), della Costituzione,

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE.

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ALLEGATO 2

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 3614 di conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina e rilevato che:

   il provvedimento appare principalmente riconducibile alle materie di esclusiva competenza statale diritto di asilo, immigrazione, tutela della concorrenza, sistema tributario, ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato, profilassi internazionale, tutela dell'ambiente (articolo 117, secondo comma, lettere a), b), e), q) ed s) della Costituzione), alle materie di competenza concorrente tutela e sicurezza del lavoro, tutela della salute, governo del territorio, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia, coordinamento della finanza pubblica (articolo 117, terzo comma) e alle materie di residuale competenza regionale agricoltura e trasporto pubblico locale (articolo 117, quarto comma);

   a fronte di questo intreccio di competenze, il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 13, comma 2, prevede l'intesa con la regione Lazio, oltre che con il Commissario straordinario, ai fini dell'adozione del DPCM chiamato a nominare i subcommissari per la gestione dei rifiuti a Roma; l'articolo 36, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza unificata ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle infrastrutture per la ripartizione tra le regioni delle ulteriori risorse stanziate per il trasporto pubblico locale; l'articolo 40, comma 4, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno per la ripartizione delle risorse destinate agli enti locali per far fronte agli aumenti dei prezzi energetici; l'articolo 41, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno per la ripartizione del contributo straordinario alle province e alle città metropolitane volto a compensare le minori entrate derivanti dalle imposte provinciale di trascrizione e sulla RC Auto; l'articolo 42, comma 2, prevede l'intesa con i comuni destinatari dei finanziamenti del PNRR ai fini dell'adozione del decreto del Ministro dell'interno per l'individuazione del piano di interventi di ciascun comune; l'articolo 43, comma 1, prevede la previa intesa in sede di Conferenza Stato-città per l'adozione del decreto del Ministro dell'interno chiamato a ripartire il fondo per il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane;

   l'articolo 5 prevede, al comma 2, che il commissario straordinario rilasci con «un procedimento unico» l'autorizzazione per la realizzazione di impianti di rigassificazione di cui all'articolo 59 del decreto-legge n. 159 del 2007; sul punto andrebbe specificato se con il richiamo alla norma del 2007 si voglia fare salva anche l'intesa con la regione in materia prevista appunto da quella norma;

   l'articolo 39 dispone che le risorse stanziate dall'articolo 14-bis del decreto-legge n. 41 del 2021, nonché dall'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, sono portate ad incremento delle risorse provenienti dal Fondo unico a sostegnoPag. 399 del potenziamento del movimento sportivo italiano (di cui all'articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, legge bilancio 2018), sottraendole invece al fondo per le associazioni sportive previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 137 del 2020; al riguardo, si ricorda che la sentenza n. 40 del 2022 della Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3 del decreto-legge n. 137 del 2020 nella parte in cui non prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni per il riparto delle risorse del fondo; la norma trasferisce quindi risorse da un fondo per il quale, per effetto della sentenza, è prevista l'intesa a uno, quello istituito dalla legge di bilancio per il 2018, in cui invece, in modo che non appare coerente con la medesima sentenza, l'intesa non è prevista;

   sul provvedimento sono pervenute le osservazioni della Conferenza delle regioni e delle province autonome,

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   provvedano le Commissioni di merito a tenere nella massima considerazioni le osservazioni pervenute dai soggetti rappresentativi delle autonomie territoriali

   e con la seguente osservazione:

   valutino le Commissioni di merito l'opportunità, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire l'articolo 5, comma 2, e l'articolo 39.

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ALLEGATO 3

Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore. C. 544 e abb.-B.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il progetto di legge C. 544 e abb.-B, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante istituzione del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore;

   richiamato il parere già reso sul provvedimento nel corso dell'esame al Senato, nella seduta del 2 marzo 2022 e rilevato che:

   il provvedimento, che contiene la prima disciplina legislativa degli Istituti tecnici superiori, appare principalmente riconducibile alla materia relativa all'istruzione e alla formazione professionale, di competenza residuale regionale (articolo 117, quarto comma, della Costituzione); assumono anche rilievo le norme generali sull'istruzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato (articolo 117, secondo comma, lettera n) e la materia «istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche», di competenza concorrente (articolo 117, terzo comma);

   a fronte dell'intreccio di competenze legislative coinvolte il provvedimento prevede forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, l'articolo 14, comma 6, prevede in via generale che all'attuazione della legge si provveda con decreti del Ministro dell'istruzione previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni; richiamando tale procedura o in forza di una previsione autonoma, la previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni è quindi prevista all'articolo 3, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad individuare le aree tecnologiche in cui opereranno gli istituti tecnici superiori (ITS Academy); inoltre, si richiede l'intesa con la regione interessata per stabilire eventuali deroghe rispetto alla previsione secondo la quale gli ITS Academy possono fare riferimento a un'area tecnologica, tra quelle individuate con il decreto del Ministro, a condizione che, nella medesima provincia, non siano già presenti ITS Academy operanti nella medesima area; all'articolo 3, comma 5, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale che stabilisce i criteri per autorizzare, previa anche intesa specifica con la regione interessata, un ITS Academy ad operare in più di un'area tecnologica; inoltre, si richiede l'intesa con la regione interessata, in sede di accreditamento, al fine di autorizzare un ITS Academy a fare riferimento a più di un'area tecnologica, in deroga rispetto alla in condizione generale secondo la quale nelle medesime aree non operano altri ITS Academy situati nella medesima regione; all'articolo 4, comma 3, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire le linee guida per gli statuti delle fondazioni «ITS Academy»; all'articolo 5, comma 1, lettera b) sui DPCM chiamati a disciplinare i nuovi percorsi formativi di sesto livello EQF; all'articolo 6, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i criteri per la valutazione finale e la certificazione dei percorsi formativi; all'articolo 7, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i requisiti, gli standard minimi nazionali per il riconoscimento l'accreditamento degli ITS Academy, nonché i presupposti e le modalità di revoca; all'articolo 8, comma 2 ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire i percorsi formativi degli ITS Academy; in aggiunta, alla lettera d) ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato ad adottare le tabelle nazionali di corrispondenza; Pag. 401all'articolo 10, comma 2, lettera f), si prevede l'intesa con regioni interessate in relazione alla proposta, da parte del Comitato nazionale ITS Academy, dei programmi per la costituzione e lo sviluppo di campus multiregionali e di campus multisettoriali tra ITS Academy di aree tecnologiche e ambiti diversi; all'articolo 10, comma 3, ai fini dell'adozione dei provvedimenti negli ambiti di cui all'articolo 10, per i quali è prevista la proposta del Comitato nazionale ITS Academy, nonché negli ambiti nei quali il Comitato individua linee di azione nazionali; all'articolo 11, commi 5 e 6, ai fini dell'adozione dei decreti ministeriali chiamati a definire criteri e modalità, rispettivamente, per il programma triennale e per la ripartizione del fondo per l'istruzione e la formazione tecnica superiore istituito dall'articolo; all'articolo 12, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare l'anagrafe degli studenti iscritti ai percorsi degli ITS Academy; all'articolo 12, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare la banca dati nazionale; all'articolo 13, comma 1, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare il sistema nazionale di monitoraggio e valutazione; all'articolo 13, comma 2, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a definire gli indicatori del sistema di monitoraggio e valutazione dei percorsi; all'articolo 14, comma 3, ai fini dell'adozione del decreto ministeriale chiamato a disciplinare la fase transitoria;

   l'articolo 10, comma 5, prevede che rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome partecipino ai lavori del Comitato nazionale ITS mentre il testo approvato dalla Camera prevedeva, all'articolo 11, che rappresentanti della Conferenza delle regioni e delle province autonome fossero componenti a pieno titolo del corrispondente coordinamento nazionale; al riguardo andrebbe approfondito se non risulti maggiormente opportuno prevedere che i rappresentanti delle regioni siano componenti a pieno titolo del Comitato nazionale ITS,

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:

   valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare l'articolo 10, comma 5, nel senso di prevedere che i rappresentanti delle regioni siano componenti a pieno titolo del Comitato nazionale ITS.

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ALLEGATO 4

Disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico. S. 2009, approvato dalla Camera.

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge S. 2009 recante disposizioni per la disciplina, la promozione e la valorizzazione delle attività del settore florovivaistico;

   richiamato il parere reso sul provvedimento nel corso dell'iter alla Camera, nella seduta del 23 settembre 2020, e rilevato che:

    il provvedimento appare prevalentemente riconducibile alla competenza regionale residuale in materia di agricoltura, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma della Costituzione;

    il provvedimento prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali; in particolare, il comma 1 dell'articolo 3 prevede l'«intesa forte» in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003 per l'individuazione delle piattaforme logistiche del settore florovivaistico; il comma 5 dell'articolo 4 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato a definire l'armonizzazione a livello nazionale delle strutture di protezione delle attività florovivaistiche; il comma 4 dell'articolo 6 prevede che tra i componenti del tavolo tecnico del settore florovivaistico figurino anche rappresentanti delle regioni e delle province autonome; il comma 1 dell'articolo 9 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del decreto del Ministro delle politiche agricole chiamato ad approvare il piano nazionale del settore florovivaistico; il comma 1 dell'articolo 10 prevede che le regioni, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole, possano istituire marchi finalizzati a certificare il rispetto di standard di prodotto o di processo per i prodotti florovivaistici; il comma 2 dell'articolo 13 prevede l'intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai fini dell'adozione del regolamento ministeriale sui centri di giardinaggio,

  esprime:

PARERE FAVOREVOLE.