CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 giugno 2022
817.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Difesa (IV)
ALLEGATO
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ALLEGATO

DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. C. 3614 Governo.

PARERE APPROVATO

  La Commissione IV (Difesa),

   esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina (C. 3614 Governo);

   premesso che:

    il provvedimento d'urgenza – composto di 58 articoli, suddivisi in due Titoli – è stato emanato dal Governo allo scopo di rafforzare l'azione dell'Esecutivo volta a contrastare gli effetti della crisi politica e militare in Ucraina, potenziando gli strumenti già a disposizione e creandone di nuovi;

    più specificatamente, esso reca disposizioni in materia di energia e imprese, nonché misure in materia di politiche sociali, accoglienza e finanziarie;

   considerato che:

    particolare importanza, ai fini delle competenze della Commissione Difesa, rivestono i commi 8 e 11 dell'articolo 51, che apportano alcune modifiche al decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 al fine di riconfigurare il Comando operativo di vertice interforze (COVI), quale vertice militare al pari e in aggiunta a quelli già annoverati dall'ordinamento militare;

    la configurazione del COVI quale vertice militare comporta anche l'attribuzione della speciale indennità pensionabile, ai sensi dell'articolo 1818 del codice dell'ordinamento militare, determinando nuovi oneri per la finanza pubblica per 408.813 euro annui lordi;

    la relazione tecnica precisa, tuttavia, che la speciale indennità pensionabile è assoggettata alle riduzioni al percettore per garantire il rispetto del tetto massimo annuale dei 240.000 euro;

   rilevato che:

    l'articolo 51, comma 8, lettera e), reca una novella all'articolo 88 del codice dell'ordinamento militare che aggiunge – tra gli ambiti tutelati dalla difesa nazionale quale funzione propria e principale dello strumento militare – oltre ai domini tradizionali (terrestre, marittimo ed aereo) anche i domini cibernetico e aero-spaziale;

    l'articolo 51, comma 8, lettera f), adegua le funzioni di concorso delle Forze armate includendo quelle previste, sempre in ambito di cybersicurezza, dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, che ha istituito l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, a tutela degli interessi nazionali nel campo della cybersicurezza;

    infine, l'articolo 51, comma 8, lettera g) ridefinisce i requisiti per la nomina del Vice comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e la durata dell'incarico prevedendo che l'incarico debba essere conferito al generale di Corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente e che abbia la durata di un anno, prevedendo altresì che il Vice comandante generale in carica sia confermato nell'incarico sino a un massimo di due anni e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente qualora, al termine del mandato, non sia presente in ruolo alcun generale di corpo Pag. 47d'armata che si trova ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente;

   preso atto dei chiarimenti trasmessi dal Governo in ordine alle motivazioni che hanno richiesto il riordino del Comando operativo di vertice interforze (COVI) nei termini previsti;

   considerato con favore quanto comunicato dal Governo nella seduta del 15 giugno scorso in ordine alla prevista applicabilità dell'articolo 26 anche alle imprese operanti nel settore della Difesa e alla sussistenza a tal fine delle risorse finanziarie necessarie, reperibili o attraverso somme già stanziate per interventi finanziati nel pregresso, o con l'utilizzo le somme derivanti dai ribassi d'asta, e qualora non sufficienti, attraverso le risorse esistenti a valere sul Fondo di adeguamento dei prezzi,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE.