CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 16 giugno 2022
815.
XVIII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
ALLEGATO
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ALLEGATO

Modifica all'articolo 114 della Costituzione, in materia di ordinamento e poteri della città di Roma, capitale della Repubblica (C. 1854 cost. Barelli e abb.).

PARERE APPROVATO

  La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

   esaminato, per le parti di competenza, il testo unificato delle proposte di legge costituzionale C. 1854 e abbinate, come risultante dagli emendamenti approvati e rilevato che:

    il provvedimento opportunamente rafforza lo status speciale di Roma quale capitale della Repubblica di cui all'articolo 114, terzo comma, della Costituzione;

    tra le altre cose, il testo prevede, all'articolo 1, comma 1, che Roma Capitale possa attribuirsi poteri legislativi nelle materie di competenza legislativa concorrente (con esclusione della tutela della salute) e residuale regionale con l'adozione, a maggioranza di due terzi dell'Assemblea capitolina e sentita la Regione Lazio, di uno «Statuto speciale» dell'ente, senza alcun coinvolgimento del Parlamento in questo processo di devoluzione di competenze legislative;

    tale procedimento appare asimmetrico rispetto a quanto previsto in Costituzione negli altri casi di devoluzione di ulteriori competenze legislative – rispetto a quanto disposto dal Titolo V della Costituzione – ad enti territoriali; per le regioni a Statuto speciale è previsto infatti dall'articolo 116, primo comma, della Costituzione che lo Statuto sia adottato con legge costituzionale mentre, nell'ambito del procedimento del cd. regionalismo differenziato, l'articolo 116, terzo comma, prevede che all'attribuzione di ulteriori competenze legislative si proceda con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti sulla base di intesa tra lo Stato e la regione interessata;

    risulta pertanto opportuno integrare il testo nel senso di prevedere forme di coinvolgimento del Parlamento nel processo di devoluzione delle competenze legislative, ad esempio disponendo che lo Statuto speciale di Roma Capitale sia sì approvato a maggioranza di due terzi dell'Assemblea capitolina ma poi adottato con legge costituzionale, o, in subordine, con legge approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:

   provveda la Commissione di merito a modificare l'articolo 1, comma 1, nel senso indicato in premessa al fine di prevedere forme di coinvolgimento del Parlamento nel processo di devoluzione di competenze legislative a Roma Capitale.